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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 10/12/2025, n. 1337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1337 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1411/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1411/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Civitavecchia, Parte_1 C.F._1
Roma alla Via Traiana n. 36, presso lo studio dell'Avv. BULFARO CLELIA F. che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Pescara, Via Controparte_1 C.F._2
Trilussa n. 33, presso lo studio dell'Avv. GIANSANTE ROBERTA che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 7 OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 23.12.2017 il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra , come Parte_1 Controparte_1 risulta dall'estratto di matrimonio rilasciato dal Comune di CA TA (CH) (atto n. 22, parte II, seria C, anno 2017), dalla cui unione nasceva la figlia il 31.05.2018. Per_1
2. I coniugi si separavano consensualmente innanzi il Tribunale di Pescara alle condizioni trasfuse nell'accordo omologato con decreto n. cron. 1065/2021, pubblicato il 30.03.2021, allegato agli atti.
3. Con ricorso depositato il 29 aprile 2025 formulava nei confronti della coniuge Parte_1 separata la seguente domanda: “a. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data
23.12.2017 in CA TA (CH) con la sig.ra b. dare atto che i coniugi sono Controparte_1 economicamente indipendenti e che dunque mancano i presupposti in fatto ed in diritto al fine di porre a carico del ricorrente qualsiasi obbligo di assegno divorzile o di diversa contribuzione economica collegata al matrimonio;
c. nel supremo interesse della minore, senza che possa pregiudicarsi alcuna lesione del diritto alla bigenitorialità, la figlia sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i Per_1 genitori con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione del padre;
d. i giorni di permanenza presso ciascun genitore saranno organizzati secondo il calendario settimanale, su formulato con week-and alternati, dunque: nella prima settimana, la madre terrà seco la bambina il martedì dall'uscita di scuola e fino al giovedì mattina;
nella seconda settimana terrà la figlia il martedì dall'uscita di scuola e fino al mercoledì' mattina, per poi riprenderla nel week-and da sabato mattina, fino alla domenica sera. e. nell'interesse della minore, circa la continuità del rapporto con i propri genitori e al fine di preservare il diritto alla bigenitorialità, con reciproco accordo tra costoro, la bambina potrà vedere la madre ogni qualvolta lo desidererà e in ogni caso e comunque secondo i giorni di permanenza presso ciascun genitore come sopra descritti;
f. in attuazione del principio della reciprocità genitoriale, per quanto attiene le festività natalizie, la minore trascorrerà metà periodo delle vacanze scolastiche, con la madre e l'altra metà con il padre, in modo che, ad anni alterni trascorrano dal 22 al 30 dicembre a pranzo con un genitore e dal 30 dicembre pomeriggio al 05 gennaio con l'altro genitore, per iniziare la turnazione Natale 2025 sarà trascorso con la madre;
g. per quanto attiene le festività pasquali ad anni alterni trascorrerà, la domenica di Pasqua ed il Per_1 lunedì dell'Angelo, con il genitore con cui non ha trascorso il Natale;
h. per quanto concerne le vacanze estive, coincidenti con la chiusura della scuola, le parti in comune accordo tra loro, decideranno entro il 30 di Aprile di ogni anno, di trascorre 15 giorni per ciascun mese (giugno, luglio, pagina 2 di 7 agosto) con la propria figlia;
i. i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo ed il numero di telefono dei luoghi ove si recheranno in vacanza, se diversi dalla abituale residenza;
j. per il rilascio del passaporto e/o della carta di identità della minore valida ai fini dell'espatrio, sarà necessario il consenso di entrambi i genitori;
k. trascorrerà il proprio compleanno ad anni alterni, a pranzo Per_1 con un genitore ed a cena con l'altro, sempre che questi non riescano ad organizzare alla figlia una festa insieme. Inoltre, trascorrerà il giorno del compleanno della mamma e quello del papà con Per_1 il genitore che avrà la ricorrenza del proprio genetliaco;
l. circa il contributo economico in favore della minore da parte della madre, nessuna richiesta viene formulata dall'altro genitore;
m. mentre saranno sostenute da questi ultimi, nella misura del 50% tutte le spese straordinarie così come individuate dal “Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara”; n. si farà riferimento al Protocollo
Famiglia del Tribunale di Pescara anche per ciò che attiene la richiesta di spese ed il successivo assenso;
o. le decisioni di maggiore importanza nell'interesse della figlia, in merito alla educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte in comune accordo tra i genitori, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della minore;
p. l'assegno unico universale sarà erogato in pari misura tra i genitori esercenti la responsabilità genitoriale;
q. i genitori si impegnano reciprocamente al rispetto ed alla serena comunicazione tra essi, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con la figlia con ciascuno e con i rami parentali materni e paterni, in modo tale da uniformarsi all'osservanza del principio secondo cui i minori hanno diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
r. Per tutto ciò che non è previsto, si farà espresso riferimento alle norme di legge”.
4. La resistente, costituitasi in giudizio, aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. Mantenersi l'affido condiviso tra i genitori della minore, con collocamento prevalente presso la madre per giorni quattro Persona_2 ogni settimana e giorni tre presso il padre, secondo il calendario prestabilito dal Tribunale ovvero su accordo tra le parti in base principalmente alle esigenze della bambina e ai turni e impegni di lavoro dei genitori;
2. In attuazione al principio della reciprocità genitoriale, parte resistente aderisce al prospetto di alternanza di visita dei genitori nel periodo delle festività, così come indicato nei punti f)-
g)-h)-i)-k) da parte ricorrente;
3. Disporsi a carico del sig. il mantenimento in favore Parte_1 della minore, nella misura non inferiore ad €. 600,00 mensili;
4. Disporsi le spese straordinarie per la figlia nella misura del 50% a carico di entrambi i genitori, previo accordo delle parti sulle Per_1 stesse, come da Protocollo del Tribunale di Pescara a cui si rinvia;
5. Disporsi, in adesione al punto j) indicato da controparte, il consenso di entrambi i genitori al rilascio del passaporto o documenti validi per l'espatrio della minore”. pagina 3 di 7 5. Nelle more del giudizio, le parti, con istanza del 28.10.2025, dichiaravano congiuntamente di essere addivenute ad un accordo a definizione della controversia.
6. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve certamente essere accolta, sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale di Pescara per la separazione consensuale omologata con decreto n. cron.
1065/2021 del 30.03.2021.
7. Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
8. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
9. Quanto alle ulteriori statuizioni, all'udienza del 26.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, si è detto che le parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni di seguito riportate:
a. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 23.12.2017 in CA TA (CH) e trascritto nel Registro atti matr. al n. 22, parte II Serie C, anno 2017,
b. dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti e che dunque nulla hanno a che pretendere l'uno nei confronti dell'altra riguardo all'obbligo dell'assegno divorzile o di diversa contribuzione economica collegata al matrimonio c. nel supremo interesse della minore, senza che possa pregiudicarsi alcuna lesione del diritto alla bigenitorialità, la figlia sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione del padre;
d. i giorni di permanenza presso ciascun genitore saranno organizzati secondo il calendario settimanale, di seguito formulato, con week-and alternati, e dunque: nella prima settimana del mese, la madre terrà seco la bambina il martedì dall'uscita di scuola e fino al giovedì mattina;
nella seconda settimana terrà la figlia il martedì dall'uscita di scuola e fino al mercoledì' mattina, per poi riprenderla nel week-and da sabato mattina, fino alla domenica sera.
1 SETTIMANA (lunedì: martedì: dall'uscita di scuola;
mercoledì: giovedì: Per_3 Per_4 Per_4 fino alla mattina per ingresso a scuola, dall'uscita di scuola;
venerdì: Per_4 Per_3 Per_3 sabato: domenica: PADRE). Per_3
2 SETTIMANA (lunedì: martedì: dall'uscita di scuola;
mercoledì: fino alla Per_3 Per_4 Per_4 mattina per ingresso a scuola, dall'uscita di scuola;
giovedì: venerdì: Per_3 Per_3 Per_3 sabato: dalla mattina;
domenica: al dopo cena). Per_4 Per_4
pagina 4 di 7 e. nell'interesse della minore, circa la continuità del rapporto con i propri genitori e al fine di preservare il diritto alla bigenitorialità, con reciproco accordo tra costoro, la bambina potrà vedere la madre ogni qualvolta lo desidererà e in ogni caso e comunque secondo i giorni di permanenza presso ciascun genitore come sopra descritti;
f. in attuazione del principio della reciprocità genitoriale, per quanto attiene le festività natalizie, la minore trascorrerà metà periodo delle vacanze scolastiche, con la madre e l'altra metà con il padre, in modo che, ad anni alterni trascorrano dal 22 al 30 dicembre a pranzo con un genitore e dal 30 dicembre pomeriggio al 05 gennaio con l'altro genitore, fatto salvo diverso accordo tra di essi;
per iniziare la turnazione Natale 2025 sarà trascorso con la madre;
g. per quanto attiene le festività pasquali ad anni alterni trascorrerà, la domenica di Pasqua ed Per_1 il lunedì dell'Angelo, con il genitore con cui non ha trascorso il Natale;
h. per quanto concerne le vacanze estive, coincidenti con la chiusura della scuola, le parti in comune accordo tra loro, decideranno entro il 30 di Aprile di ogni anno, di trascorre 15 giorni per ciascun mese (giugno, luglio, agosto) con la propria figlia;
i. i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo ed il numero di telefono dei luoghi ove si recheranno in vacanza, se diversi dalla abituale residenza;
j. per il rilascio del passaporto e/o della carta di identità della minore valida ai fini dell'espatrio, sarà necessario il consenso di entrambi i genitori;
k. trascorrerà il proprio compleanno ad anni alterni, a pranzo con un genitore ed a cena con Per_1
l'altro, sempre che questi non riescano ad organizzare alla figlia una festa insieme. Inoltre, Per_1 trascorrerà il giorno del compleanno della mamma e quello del papà con il genitore che avrà la ricorrenza del proprio genetliaco;
l. circa il contributo economico in favore della minore da parte della madre, nessuna richiesta viene formulata dall'altro genitore;
m. mentre saranno sostenute da questi ultimi, nella misura del 50% tutte le spese straordinarie così come individuate dal “Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara”;
n. si farà riferimento al Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara anche per ciò che attiene la richiesta di spese ed il successivo assenso;
pagina 5 di 7 o. le decisioni di maggiore importanza nell'interesse della figlia, in merito alla educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte in comune accordo tra i genitori, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della minore;
p. l'assegno unico universale sarà erogato in pari misura tra i genitori esercenti la responsabilità genitoriale;
q. i genitori si impegnano reciprocamente al rispetto ed alla serena comunicazione tra essi, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con la figlia con ciascuno e con i rami parentali materni e paterni, in modo tale da uniformarsi all'osservanza del principio secondo cui i minori hanno diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
r. Per tutto ciò che non è previsto, si farà espresso riferimento alle norme di legge.
s. Con l'accordo raggiunto ed allo scopo di ripristinare e consentire una maggiore e pacifica continuità dei rapporti genitoriali, a seguito dell'intervenuta sentenza di divorzio ovvero del decreto di omologazione, il dottor provvederà alla remissione di querela sporta in data 06.02.2025 prot. Pt_1
Verb. PECS142025206144753466 -Prot. Sdi: PECS142025850486, presso la Stazione dei Carabinieri di Montesilvano, (PE) nei riguardi della dott.ssa rinunciando all'azione civile per il CP_1 risarcimento del danno;
altresì la dott.ssa si impegna ad accettare suddetta remissione;
CP_1 pertanto le parti, in relazione ai fatti di cui alla querela dichiarano di rinunciare l'una nei confronti dell'altro, ad ogni azione, ragione, diritti e facoltà rilasciandosi reciprocamente ampia liberatoria.
t. Le parti con la sottoscrizione dell'accordo hanno dichiarato di avere definito ogni rispettiva pretesa, di concordare che le disposizioni del presente accordo abbiano efficacia fin dal momento della sottoscrizione ad eccezione di quelle che, ex lege, troveranno specifica applicazione successivamente all'emananda sentenza;
u. L'Avvocato Clelia F Bulfaro e l'Avvocato Roberta Giansante sottoscrivono l'accordo per autentica delle firme dei rispettivi assistiti;
v. Spese legali compensate.
10. Il Tribunale prende atto dell'accordo, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi all'interesse delle stesse e della figlia minore.
11. Spese compensate, così come richiesto.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 29 aprile
2025, da nei confronti di , con l'intervento necessario del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CA TA (CH) il
23.12.2017, trascritto nell'apposito registro di detto comune all' atto n. 22, parte II, serie C, anno 2017, alle condizioni concordate tra le parti;
b) ordina all'ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza nonché agli ulteriori incombenti di legge;
c) disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti sulla minore Persona_2 conformemente all'accordo raggiunto dalle parti e riportato in motivazione;
d) compensa integralmente le spese di lite.
Pescara, 3 dicembre 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1411/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Civitavecchia, Parte_1 C.F._1
Roma alla Via Traiana n. 36, presso lo studio dell'Avv. BULFARO CLELIA F. che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Pescara, Via Controparte_1 C.F._2
Trilussa n. 33, presso lo studio dell'Avv. GIANSANTE ROBERTA che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 7 OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 23.12.2017 il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra , come Parte_1 Controparte_1 risulta dall'estratto di matrimonio rilasciato dal Comune di CA TA (CH) (atto n. 22, parte II, seria C, anno 2017), dalla cui unione nasceva la figlia il 31.05.2018. Per_1
2. I coniugi si separavano consensualmente innanzi il Tribunale di Pescara alle condizioni trasfuse nell'accordo omologato con decreto n. cron. 1065/2021, pubblicato il 30.03.2021, allegato agli atti.
3. Con ricorso depositato il 29 aprile 2025 formulava nei confronti della coniuge Parte_1 separata la seguente domanda: “a. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data
23.12.2017 in CA TA (CH) con la sig.ra b. dare atto che i coniugi sono Controparte_1 economicamente indipendenti e che dunque mancano i presupposti in fatto ed in diritto al fine di porre a carico del ricorrente qualsiasi obbligo di assegno divorzile o di diversa contribuzione economica collegata al matrimonio;
c. nel supremo interesse della minore, senza che possa pregiudicarsi alcuna lesione del diritto alla bigenitorialità, la figlia sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i Per_1 genitori con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione del padre;
d. i giorni di permanenza presso ciascun genitore saranno organizzati secondo il calendario settimanale, su formulato con week-and alternati, dunque: nella prima settimana, la madre terrà seco la bambina il martedì dall'uscita di scuola e fino al giovedì mattina;
nella seconda settimana terrà la figlia il martedì dall'uscita di scuola e fino al mercoledì' mattina, per poi riprenderla nel week-and da sabato mattina, fino alla domenica sera. e. nell'interesse della minore, circa la continuità del rapporto con i propri genitori e al fine di preservare il diritto alla bigenitorialità, con reciproco accordo tra costoro, la bambina potrà vedere la madre ogni qualvolta lo desidererà e in ogni caso e comunque secondo i giorni di permanenza presso ciascun genitore come sopra descritti;
f. in attuazione del principio della reciprocità genitoriale, per quanto attiene le festività natalizie, la minore trascorrerà metà periodo delle vacanze scolastiche, con la madre e l'altra metà con il padre, in modo che, ad anni alterni trascorrano dal 22 al 30 dicembre a pranzo con un genitore e dal 30 dicembre pomeriggio al 05 gennaio con l'altro genitore, per iniziare la turnazione Natale 2025 sarà trascorso con la madre;
g. per quanto attiene le festività pasquali ad anni alterni trascorrerà, la domenica di Pasqua ed il Per_1 lunedì dell'Angelo, con il genitore con cui non ha trascorso il Natale;
h. per quanto concerne le vacanze estive, coincidenti con la chiusura della scuola, le parti in comune accordo tra loro, decideranno entro il 30 di Aprile di ogni anno, di trascorre 15 giorni per ciascun mese (giugno, luglio, pagina 2 di 7 agosto) con la propria figlia;
i. i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo ed il numero di telefono dei luoghi ove si recheranno in vacanza, se diversi dalla abituale residenza;
j. per il rilascio del passaporto e/o della carta di identità della minore valida ai fini dell'espatrio, sarà necessario il consenso di entrambi i genitori;
k. trascorrerà il proprio compleanno ad anni alterni, a pranzo Per_1 con un genitore ed a cena con l'altro, sempre che questi non riescano ad organizzare alla figlia una festa insieme. Inoltre, trascorrerà il giorno del compleanno della mamma e quello del papà con Per_1 il genitore che avrà la ricorrenza del proprio genetliaco;
l. circa il contributo economico in favore della minore da parte della madre, nessuna richiesta viene formulata dall'altro genitore;
m. mentre saranno sostenute da questi ultimi, nella misura del 50% tutte le spese straordinarie così come individuate dal “Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara”; n. si farà riferimento al Protocollo
Famiglia del Tribunale di Pescara anche per ciò che attiene la richiesta di spese ed il successivo assenso;
o. le decisioni di maggiore importanza nell'interesse della figlia, in merito alla educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte in comune accordo tra i genitori, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della minore;
p. l'assegno unico universale sarà erogato in pari misura tra i genitori esercenti la responsabilità genitoriale;
q. i genitori si impegnano reciprocamente al rispetto ed alla serena comunicazione tra essi, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con la figlia con ciascuno e con i rami parentali materni e paterni, in modo tale da uniformarsi all'osservanza del principio secondo cui i minori hanno diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
r. Per tutto ciò che non è previsto, si farà espresso riferimento alle norme di legge”.
4. La resistente, costituitasi in giudizio, aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. Mantenersi l'affido condiviso tra i genitori della minore, con collocamento prevalente presso la madre per giorni quattro Persona_2 ogni settimana e giorni tre presso il padre, secondo il calendario prestabilito dal Tribunale ovvero su accordo tra le parti in base principalmente alle esigenze della bambina e ai turni e impegni di lavoro dei genitori;
2. In attuazione al principio della reciprocità genitoriale, parte resistente aderisce al prospetto di alternanza di visita dei genitori nel periodo delle festività, così come indicato nei punti f)-
g)-h)-i)-k) da parte ricorrente;
3. Disporsi a carico del sig. il mantenimento in favore Parte_1 della minore, nella misura non inferiore ad €. 600,00 mensili;
4. Disporsi le spese straordinarie per la figlia nella misura del 50% a carico di entrambi i genitori, previo accordo delle parti sulle Per_1 stesse, come da Protocollo del Tribunale di Pescara a cui si rinvia;
5. Disporsi, in adesione al punto j) indicato da controparte, il consenso di entrambi i genitori al rilascio del passaporto o documenti validi per l'espatrio della minore”. pagina 3 di 7 5. Nelle more del giudizio, le parti, con istanza del 28.10.2025, dichiaravano congiuntamente di essere addivenute ad un accordo a definizione della controversia.
6. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve certamente essere accolta, sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale di Pescara per la separazione consensuale omologata con decreto n. cron.
1065/2021 del 30.03.2021.
7. Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
8. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
9. Quanto alle ulteriori statuizioni, all'udienza del 26.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, si è detto che le parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni di seguito riportate:
a. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 23.12.2017 in CA TA (CH) e trascritto nel Registro atti matr. al n. 22, parte II Serie C, anno 2017,
b. dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti e che dunque nulla hanno a che pretendere l'uno nei confronti dell'altra riguardo all'obbligo dell'assegno divorzile o di diversa contribuzione economica collegata al matrimonio c. nel supremo interesse della minore, senza che possa pregiudicarsi alcuna lesione del diritto alla bigenitorialità, la figlia sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione del padre;
d. i giorni di permanenza presso ciascun genitore saranno organizzati secondo il calendario settimanale, di seguito formulato, con week-and alternati, e dunque: nella prima settimana del mese, la madre terrà seco la bambina il martedì dall'uscita di scuola e fino al giovedì mattina;
nella seconda settimana terrà la figlia il martedì dall'uscita di scuola e fino al mercoledì' mattina, per poi riprenderla nel week-and da sabato mattina, fino alla domenica sera.
1 SETTIMANA (lunedì: martedì: dall'uscita di scuola;
mercoledì: giovedì: Per_3 Per_4 Per_4 fino alla mattina per ingresso a scuola, dall'uscita di scuola;
venerdì: Per_4 Per_3 Per_3 sabato: domenica: PADRE). Per_3
2 SETTIMANA (lunedì: martedì: dall'uscita di scuola;
mercoledì: fino alla Per_3 Per_4 Per_4 mattina per ingresso a scuola, dall'uscita di scuola;
giovedì: venerdì: Per_3 Per_3 Per_3 sabato: dalla mattina;
domenica: al dopo cena). Per_4 Per_4
pagina 4 di 7 e. nell'interesse della minore, circa la continuità del rapporto con i propri genitori e al fine di preservare il diritto alla bigenitorialità, con reciproco accordo tra costoro, la bambina potrà vedere la madre ogni qualvolta lo desidererà e in ogni caso e comunque secondo i giorni di permanenza presso ciascun genitore come sopra descritti;
f. in attuazione del principio della reciprocità genitoriale, per quanto attiene le festività natalizie, la minore trascorrerà metà periodo delle vacanze scolastiche, con la madre e l'altra metà con il padre, in modo che, ad anni alterni trascorrano dal 22 al 30 dicembre a pranzo con un genitore e dal 30 dicembre pomeriggio al 05 gennaio con l'altro genitore, fatto salvo diverso accordo tra di essi;
per iniziare la turnazione Natale 2025 sarà trascorso con la madre;
g. per quanto attiene le festività pasquali ad anni alterni trascorrerà, la domenica di Pasqua ed Per_1 il lunedì dell'Angelo, con il genitore con cui non ha trascorso il Natale;
h. per quanto concerne le vacanze estive, coincidenti con la chiusura della scuola, le parti in comune accordo tra loro, decideranno entro il 30 di Aprile di ogni anno, di trascorre 15 giorni per ciascun mese (giugno, luglio, agosto) con la propria figlia;
i. i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo ed il numero di telefono dei luoghi ove si recheranno in vacanza, se diversi dalla abituale residenza;
j. per il rilascio del passaporto e/o della carta di identità della minore valida ai fini dell'espatrio, sarà necessario il consenso di entrambi i genitori;
k. trascorrerà il proprio compleanno ad anni alterni, a pranzo con un genitore ed a cena con Per_1
l'altro, sempre che questi non riescano ad organizzare alla figlia una festa insieme. Inoltre, Per_1 trascorrerà il giorno del compleanno della mamma e quello del papà con il genitore che avrà la ricorrenza del proprio genetliaco;
l. circa il contributo economico in favore della minore da parte della madre, nessuna richiesta viene formulata dall'altro genitore;
m. mentre saranno sostenute da questi ultimi, nella misura del 50% tutte le spese straordinarie così come individuate dal “Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara”;
n. si farà riferimento al Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara anche per ciò che attiene la richiesta di spese ed il successivo assenso;
pagina 5 di 7 o. le decisioni di maggiore importanza nell'interesse della figlia, in merito alla educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte in comune accordo tra i genitori, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della minore;
p. l'assegno unico universale sarà erogato in pari misura tra i genitori esercenti la responsabilità genitoriale;
q. i genitori si impegnano reciprocamente al rispetto ed alla serena comunicazione tra essi, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con la figlia con ciascuno e con i rami parentali materni e paterni, in modo tale da uniformarsi all'osservanza del principio secondo cui i minori hanno diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
r. Per tutto ciò che non è previsto, si farà espresso riferimento alle norme di legge.
s. Con l'accordo raggiunto ed allo scopo di ripristinare e consentire una maggiore e pacifica continuità dei rapporti genitoriali, a seguito dell'intervenuta sentenza di divorzio ovvero del decreto di omologazione, il dottor provvederà alla remissione di querela sporta in data 06.02.2025 prot. Pt_1
Verb. PECS142025206144753466 -Prot. Sdi: PECS142025850486, presso la Stazione dei Carabinieri di Montesilvano, (PE) nei riguardi della dott.ssa rinunciando all'azione civile per il CP_1 risarcimento del danno;
altresì la dott.ssa si impegna ad accettare suddetta remissione;
CP_1 pertanto le parti, in relazione ai fatti di cui alla querela dichiarano di rinunciare l'una nei confronti dell'altro, ad ogni azione, ragione, diritti e facoltà rilasciandosi reciprocamente ampia liberatoria.
t. Le parti con la sottoscrizione dell'accordo hanno dichiarato di avere definito ogni rispettiva pretesa, di concordare che le disposizioni del presente accordo abbiano efficacia fin dal momento della sottoscrizione ad eccezione di quelle che, ex lege, troveranno specifica applicazione successivamente all'emananda sentenza;
u. L'Avvocato Clelia F Bulfaro e l'Avvocato Roberta Giansante sottoscrivono l'accordo per autentica delle firme dei rispettivi assistiti;
v. Spese legali compensate.
10. Il Tribunale prende atto dell'accordo, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi all'interesse delle stesse e della figlia minore.
11. Spese compensate, così come richiesto.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 29 aprile
2025, da nei confronti di , con l'intervento necessario del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CA TA (CH) il
23.12.2017, trascritto nell'apposito registro di detto comune all' atto n. 22, parte II, serie C, anno 2017, alle condizioni concordate tra le parti;
b) ordina all'ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza nonché agli ulteriori incombenti di legge;
c) disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti sulla minore Persona_2 conformemente all'accordo raggiunto dalle parti e riportato in motivazione;
d) compensa integralmente le spese di lite.
Pescara, 3 dicembre 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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