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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 02/12/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De CA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39/2025 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. BERTHET AUGUSTA Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata in VIA PORTA PRAETORIA N. 65 11100 AOSTA, presso il difensore avv. BERTHET AUGUSTA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUNTI Parte_2 C.F._2
ND IN e elettivamente domiciliato in LOC. LA MALADIERE, 90 11020 SAINT
TO presso lo studio dell'avv. GIUNTI ND IN
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
“l'Ecc.mo Tribunale Voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Aosta in data
28/10/1989, trascritto nel registro dello Stato Civile del detto pagina 1 di 4 Comune al n. 98 Parte II Serie A degli Atti di Matrimonio, alle seguenti condizioni di separazione aggiornate:
1. il figlio , maggiorenne ma non economicamente Per_1
indipendente, avrà la residenza anagrafica con il padre;
2. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno personale periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
3. Dando atto che l'economia familiare è sempre stata gestita, in costanza di matrimonio, dal signor lo stesso si occuperà Pt_2
totalmente del mantenimento ordinario del figlio Per quanto Per_1
concerne il figlio CA, maggiorenne ma non economicamente indipendente, si dà atto che lo stesso si è trasferito fuori Valle
d'Aosta per gli studi universitari e le spese ordinarie dello stesso saranno totalmente a carico del signor . Pt_2
4. Le spese straordinarie dei figli e CA saranno al 100% Per_1
in capo al signor e saranno individuate dal “Protocollo di Pt_2
intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazioni, divorzi e provvedimenti ex art. 316 c.c.” del
Tribunale di Aosta che già prodotto farà parte del presente accordo;
5. L'assegno unico universale permarrà al 100% al signor Pt_2
6. Le parti danno atto di aver venduto la casa coniugale sita in
Sarre, frazione Poinsod n. 101, e di aver ripartito il ricavato,
nonché diviso i mobili, nonché che il conto corrente comune è stato estinto provvedendo alla divisione delle somme ivi presenti.
7. spese legali compensate tra le parti.
I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere pagina 2 di 4 favorevole alla pronuncia, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 20 febbraio 2025, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Aosta
il 28 ottobre 1989 tra pagina 3 di 4 nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, C.F._1
e nato ad [...] il [...], C.F. Parte_2
, C.F._2
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Aosta al n°98, parte II;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AOSTA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 20 novembre 2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De CA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39/2025 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. BERTHET AUGUSTA Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata in VIA PORTA PRAETORIA N. 65 11100 AOSTA, presso il difensore avv. BERTHET AUGUSTA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUNTI Parte_2 C.F._2
ND IN e elettivamente domiciliato in LOC. LA MALADIERE, 90 11020 SAINT
TO presso lo studio dell'avv. GIUNTI ND IN
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
“l'Ecc.mo Tribunale Voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Aosta in data
28/10/1989, trascritto nel registro dello Stato Civile del detto pagina 1 di 4 Comune al n. 98 Parte II Serie A degli Atti di Matrimonio, alle seguenti condizioni di separazione aggiornate:
1. il figlio , maggiorenne ma non economicamente Per_1
indipendente, avrà la residenza anagrafica con il padre;
2. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno personale periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
3. Dando atto che l'economia familiare è sempre stata gestita, in costanza di matrimonio, dal signor lo stesso si occuperà Pt_2
totalmente del mantenimento ordinario del figlio Per quanto Per_1
concerne il figlio CA, maggiorenne ma non economicamente indipendente, si dà atto che lo stesso si è trasferito fuori Valle
d'Aosta per gli studi universitari e le spese ordinarie dello stesso saranno totalmente a carico del signor . Pt_2
4. Le spese straordinarie dei figli e CA saranno al 100% Per_1
in capo al signor e saranno individuate dal “Protocollo di Pt_2
intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazioni, divorzi e provvedimenti ex art. 316 c.c.” del
Tribunale di Aosta che già prodotto farà parte del presente accordo;
5. L'assegno unico universale permarrà al 100% al signor Pt_2
6. Le parti danno atto di aver venduto la casa coniugale sita in
Sarre, frazione Poinsod n. 101, e di aver ripartito il ricavato,
nonché diviso i mobili, nonché che il conto corrente comune è stato estinto provvedendo alla divisione delle somme ivi presenti.
7. spese legali compensate tra le parti.
I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere pagina 2 di 4 favorevole alla pronuncia, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 20 febbraio 2025, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Aosta
il 28 ottobre 1989 tra pagina 3 di 4 nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, C.F._1
e nato ad [...] il [...], C.F. Parte_2
, C.F._2
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Aosta al n°98, parte II;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AOSTA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 20 novembre 2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 4 di 4