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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 13/04/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, all'udienza del 9/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 710/2024 R.G. promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv.CIPELLETTI DANIELA
RICORRENTE
contro
:
, rappresentato e difeso dall'Avv.D'EMILIO DANIELA Controparte_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Part Sussistono nel caso in esame precisi e concordanti indizi a sostegno della tesi che imputa al convenuto la violazione del patto di non concorrenza a suo tempo stipulato con l'allora datore di lavoro Parte_1
Il patto sottoscritto inter partes in data 01 luglio 2017 (doc.5) prevedeva per il dipendente l'obbligo per il caso di cessazione del rapporto di lavoro, da qualsiasi causa determinata, a “non prestare alcuna attività lavorativa subordinata in favore di aziende concorrenti, aventi ad oggetto la produzione/commercio in concorrenza con quella esercitata da , e ad “astenersi dal prestare la propria attività in qualità di Pt_1 lavoratore autonomo, collaboratore, associato o socio di imprese concorrenti ed anche in proprio”.
Le parti specificamente convenivano e prevedevano (cfr. art. 6) che la violazione del patto, per qualsivoglia ragione intervenuta, avrebbe legittimato oltre a sospendere il pagamento dei ratei in scadenza, ad Pt_1 ottenere in restituzione dall'ex dipendente inadempiente quanto già erogato ed automatico versamento della penale convenzionalmente fissata a suo carico in € 120.000,00 (centoventimila/00), fatto salvo in ogni caso il diritto dell' di agire giudizialmente per il risarcimento degli ulteriori danni sofferti in Pt_3 dipendenza della violazione del patto oggi dedotto in lite.
Il corrispettivo veniva pattuito in euro 150 lordi mensili.
Non ha contestato il resistente di aver stampato dalla stampante aziendale, poco tempo prima di dare le dimissioni nell'agosto 2023, gli elenchi clientela di Pt_1 Part E' pure provato che ( doc.9 e 15 ric.) il resistente ha quantomento collaborato con la società concorrente IS RL (sul fatto che tale società sia concorrente di non vi è contestazione). Pt_1
Non occorreva fornire la prova della costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con una società ricorrente, poiché il patto vietava anche la sola collaborazione con le aziende concorrenti.
Le giustificazioni e le spiegazioni date dal resistente ( che ha inteso ricondurre la frequentazione dei luoghi e delle persona immortalate dalle indagini investigative a rapporti amicali, di conoscenza, di cortesia e d'abitudine) non sono affatto convincenti.
Gli elementi di prova forniti dalla ricorrente sono idonei a fa ritenere sussistente la lamentata violazione del patto.
Mentre le eccezioni di nullità sollevata dal resistente appaiono inconsistenti, è condivisibile l'eccepita eccessiva gravosità della pensale in relazione al corrispettivo pattuito e posto a carico del dipendente.
Secondo la lettera dell'art.1384 c.c., il criterio per la riduzione della misura della penale è l'interesse del creditore all'integrale esecuzione dell'obbligazione contrattuale. Il Giudice può dunque intervenire per verificare l'equità economica del contratto di scambio intervenendo sullo stesso fino a correggerlo a tutela della solidarietà tra privati per impedire ingiustificati arricchimenti o pene contrattuali slegate dal parametro dell'equilibrio.
Nella fattispecie in esame, alla luce degli elementi allegati dalle parti sul punto, appare equo, ai sensi della norma suddetta, operare una riduzione di detta penale nella misura di ¾ portandola a euro 30.000.
La ricorrente ha chiesto, oltre alla restituzione del corrispettivo del patto e alla penale, il risarcimento di danni ulteriori.
Si rammenta come la pattuizione della clausola penale, a norma dell'art. 1382 c.c., abbia l'effetto di limitare la risarcibilità del danno nascente dall'inadempimento o dal ritardo. Nel caso in esame è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore, ma la condanna del debitore inadempiente al risarcimento del maggior danno può essere conseguita solo nel caso in cui venga fornita la prova degli ulteriori e danni. L'onere di dare tale prova incombeva sulla ricorrente che non lo ha assolto, essendosi limitata ad allegazioni generiche e non efficacemente documentate.
La domanda di risarcimento di danni ulteriori non può quindi essere accolta.
Le spese di lite, stante l'esito della controversia, vanno poste a carico del resistente, sia pure in misura sensibilmente ridotta in considerazione della parziale soccombenza anche di parte ricorrente.
P.Q.M.
Accogliendo per quanto di ragione e rigettando nel resto così provvede:
Accerta e dichiara la violazione da parte del resistente del patto di non concorrenza Parte_4 stipulato con la ricorrente e per l'effetto condanna il resistente alla restituzione in favore della Parte_1 ricorrente del corrispettivo erogato per patto di non concorrenza e della penale pattuita per violazione del suddetto patto ridotta di ¾ a euro 30.000, oltre interessi la dovuto l saldo.
Condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.000 per compensi, oltre accessori di legge.
Motivazione entro 30 giorni.
Busto Arsizio, 09/04/2025 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Franca Molinari
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, all'udienza del 9/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 710/2024 R.G. promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv.CIPELLETTI DANIELA
RICORRENTE
contro
:
, rappresentato e difeso dall'Avv.D'EMILIO DANIELA Controparte_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Part Sussistono nel caso in esame precisi e concordanti indizi a sostegno della tesi che imputa al convenuto la violazione del patto di non concorrenza a suo tempo stipulato con l'allora datore di lavoro Parte_1
Il patto sottoscritto inter partes in data 01 luglio 2017 (doc.5) prevedeva per il dipendente l'obbligo per il caso di cessazione del rapporto di lavoro, da qualsiasi causa determinata, a “non prestare alcuna attività lavorativa subordinata in favore di aziende concorrenti, aventi ad oggetto la produzione/commercio in concorrenza con quella esercitata da , e ad “astenersi dal prestare la propria attività in qualità di Pt_1 lavoratore autonomo, collaboratore, associato o socio di imprese concorrenti ed anche in proprio”.
Le parti specificamente convenivano e prevedevano (cfr. art. 6) che la violazione del patto, per qualsivoglia ragione intervenuta, avrebbe legittimato oltre a sospendere il pagamento dei ratei in scadenza, ad Pt_1 ottenere in restituzione dall'ex dipendente inadempiente quanto già erogato ed automatico versamento della penale convenzionalmente fissata a suo carico in € 120.000,00 (centoventimila/00), fatto salvo in ogni caso il diritto dell' di agire giudizialmente per il risarcimento degli ulteriori danni sofferti in Pt_3 dipendenza della violazione del patto oggi dedotto in lite.
Il corrispettivo veniva pattuito in euro 150 lordi mensili.
Non ha contestato il resistente di aver stampato dalla stampante aziendale, poco tempo prima di dare le dimissioni nell'agosto 2023, gli elenchi clientela di Pt_1 Part E' pure provato che ( doc.9 e 15 ric.) il resistente ha quantomento collaborato con la società concorrente IS RL (sul fatto che tale società sia concorrente di non vi è contestazione). Pt_1
Non occorreva fornire la prova della costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con una società ricorrente, poiché il patto vietava anche la sola collaborazione con le aziende concorrenti.
Le giustificazioni e le spiegazioni date dal resistente ( che ha inteso ricondurre la frequentazione dei luoghi e delle persona immortalate dalle indagini investigative a rapporti amicali, di conoscenza, di cortesia e d'abitudine) non sono affatto convincenti.
Gli elementi di prova forniti dalla ricorrente sono idonei a fa ritenere sussistente la lamentata violazione del patto.
Mentre le eccezioni di nullità sollevata dal resistente appaiono inconsistenti, è condivisibile l'eccepita eccessiva gravosità della pensale in relazione al corrispettivo pattuito e posto a carico del dipendente.
Secondo la lettera dell'art.1384 c.c., il criterio per la riduzione della misura della penale è l'interesse del creditore all'integrale esecuzione dell'obbligazione contrattuale. Il Giudice può dunque intervenire per verificare l'equità economica del contratto di scambio intervenendo sullo stesso fino a correggerlo a tutela della solidarietà tra privati per impedire ingiustificati arricchimenti o pene contrattuali slegate dal parametro dell'equilibrio.
Nella fattispecie in esame, alla luce degli elementi allegati dalle parti sul punto, appare equo, ai sensi della norma suddetta, operare una riduzione di detta penale nella misura di ¾ portandola a euro 30.000.
La ricorrente ha chiesto, oltre alla restituzione del corrispettivo del patto e alla penale, il risarcimento di danni ulteriori.
Si rammenta come la pattuizione della clausola penale, a norma dell'art. 1382 c.c., abbia l'effetto di limitare la risarcibilità del danno nascente dall'inadempimento o dal ritardo. Nel caso in esame è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore, ma la condanna del debitore inadempiente al risarcimento del maggior danno può essere conseguita solo nel caso in cui venga fornita la prova degli ulteriori e danni. L'onere di dare tale prova incombeva sulla ricorrente che non lo ha assolto, essendosi limitata ad allegazioni generiche e non efficacemente documentate.
La domanda di risarcimento di danni ulteriori non può quindi essere accolta.
Le spese di lite, stante l'esito della controversia, vanno poste a carico del resistente, sia pure in misura sensibilmente ridotta in considerazione della parziale soccombenza anche di parte ricorrente.
P.Q.M.
Accogliendo per quanto di ragione e rigettando nel resto così provvede:
Accerta e dichiara la violazione da parte del resistente del patto di non concorrenza Parte_4 stipulato con la ricorrente e per l'effetto condanna il resistente alla restituzione in favore della Parte_1 ricorrente del corrispettivo erogato per patto di non concorrenza e della penale pattuita per violazione del suddetto patto ridotta di ¾ a euro 30.000, oltre interessi la dovuto l saldo.
Condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.000 per compensi, oltre accessori di legge.
Motivazione entro 30 giorni.
Busto Arsizio, 09/04/2025 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Franca Molinari