Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/02/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 14554/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 u.c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
19/12/2024 da:
1) Parte_1
C.F. C.F._1
nata in [...] il [...]
Cittadina: italiana assistita e difesa dall'avv. MANCA NICOLETTA, presso il cui studio sito in Via CARLO PORTA, 9
23900 LECCO è elettivamente domiciliata;
e
2 Parte_2
C.F. C.F._2
nato in [...] il [...]
Cittadino: italiano pagina 1 di 4
20122 MILANO è elettivamente domiciliato;
con i seguenti figli: , nato in [...] il [...] Persona_1
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 03.02.2025
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 u.c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 18/12/2024, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui al decreto ex art. 316
c.c. emesso dal Tribunale di Milano n. 671/2021 dell'11.03.2021 e pubblicato in data 22.03.2021; in particolare, dando atto dei nuovi accordi raggiunti dalle parti chiedevano di accogliere le condizioni congiunte indicate nel ricorso e di seguito riportate:
“1)Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ai genitori e manterrà la residenza Persona_1 presso l'abitazione della madre in Milano Via Paolo Sarpi n. 9.
I genitori hanno concordato di suddividere al 50% i tempi di frequentazione di ciascuno con il minore secondo il seguente calendario:
Prima settimana: starà con la madre dal lunedì all'uscita di scuola sino a mercoledì mattina, con il Per_1 padre da mercoledì all'uscita da scuola sino a venerdì mattina, e da venerdì all'uscita di scuola, sino a lunedì mattina con la madre;
la seconda settimana starà con il padre dal lunedì all'uscita da scuola sino al mercoledì mattina, con la madre dal mercoledì all'uscita da scuola sino al Venerdì mattina e da venerdì a lunedì mattina con il padre.
Il tutto salvo diversi accordi, con la precisazione che eventuali richieste di modifica dovranno essere comunicate con congruo anticipo ed avere carattere eccezionale. Quanto alle vacanze estive, i genitori trascorreranno 15 giorni ciascuno (di cui almeno 7 consecutivi) con il figlio e si accorderanno anche per far passare a un periodo di vacanza dai nonni paterni e materni;
i Per_1 genitori s'impegnano a concordare tra loro detti periodi vacanza entro il 31 maggio di ogni anno. Per quanto riguarda le vacanze natalizie vigerà il criterio dell'alternanza per i due periodi 25 - 31 dicembre e 1-
6 gennaio con il Capodanno ad anni alterni e accordi volta per volta per la vigilia di Natale e il giorno di Santo
Stefano 26, se ricadente non nel periodo di competenza. 2) In ragione della collocazione e della frequentazione paritaria del genitori il mantenimento di Per_1 avverrà nelle forme del mantenimento diretto
3)Le spese straordinarie verranno divise al 50% tra i genitori secondo le modalità di cui alle "Linee Guida spese extra assegno di mantenimento per i figli minori" approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
pagina 2 di 4 a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
9) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Le parti concordano sin d'ora nel far terminare al figlio il ciclo scolastico primario alla scuola Montessori di
Milano e nel continuare nelle attività sportive del calcio e del rugby sino all'estate del 2025; dal prossimo anno I genitori concorderanno le attività sportive sulla base di quanto previsto dalle linee guida del Tribunale di
Milano.
5) Le parti danno atto che la signora sarà legittimata a chiedere il Pt_1 100% dell'importo riconosciuto dall'INPS come assegno unico ed universale per figli a carico;
6) Le spese di lite sono integralmente compensate.”
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa.
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale modifica Parte_1 Parte_2
delle condizioni di cui al decreto ex art. 316 c.c. emesso dal Tribunale di Milano n. 671/2021 dell'11.03.2021 e pubblicato in data 22.03.2021, così statuisce:
1.Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2.Conferma nel resto per quanto di ragione;
3.Compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 05/02/2025
Il Presidente Rel. Est.
Dr.ssa Anna Cattaneo
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