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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 20/12/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
riunito nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025, composto dai Sig.ri magistrati:
dott. Guido Campli Presidente, dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Relatore, dott. Francesco Turco Giudice, ha emesso la seguente sentenza nel procedimento civile iscritto al n. 87 del ruolo procedimento unitario dell'anno 2025, posto in deliberazione e rimesso al collegio all'udienza del 20 novembre 2025, su ricorso di
(C.F. e P.IVA , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, avente sede legale in Fara Filiorum Petri, Contrada Sant'Eufemia, n. 276, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Borrelli, in virtù di delega posta in calce al ricorso, per l'apertura della sua liquidazione giudiziale;
ricorrente; nonché
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), (C.F. , C.F._2 Controparte_3 C.F._3
(C.F. , (C.F. Controparte_4 C.F._4 Controparte_5
, (C.F. ), C.F._5 Controparte_6 C.F._6 [...]
(C.F. ), (C.F. CP_7 C.F._7 CP_8
), (C.F. ), C.F._8 CP_9 C.F._9 [...] (C.F. ), (C.F. CP_10 C.F._10 Controparte_11
), (C.F. ) e C.F._11 Parte_2 C.F._12 Parte_3
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Pietro
[...] C.F._13
Cotellessa, in virtù di delega posta in calce al ricorso, intervenuti;
Oggetto: apertura della liquidazione giudiziale.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 20 novembre 2025.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo per l'apertura della liquidazione giudiziale in proprio, la società ha chiesto al Tribunale di Chieti di dichiarare l'apertura Parte_1 della liquidazione giudiziale della società, deducendo la sopravvenuta e definitiva cessazione della continuità aziendale e l'irreversibile stato di insolvenza.
In fatto, la ricorrente ha premesso di essere stata ammessa in precedenza a procedura di concordato preventivo in continuità aziendale ai sensi dell'art. 186 bis L.F., in cui il piano prevedeva la prosecuzione dell'attività d'impresa e il soddisfacimento dei creditori mediante i flussi di cassa derivanti dalla gestione;
tale piano, approvato dalla maggioranza dei creditori, è stato poi omologato con decreto del 7 marzo 2021.
La società ha tuttavia rappresentato che, come analiticamente illustrato nella relazione del Commissario Giudiziale del 17 giugno 2025, il presupposto fondamentale del piano concordatario - e cioè la continuità aziendale - sarebbe venuto meno in modo definitivo e irreversibile. In particolare, sono stati indicati eventi sopravvenuti e non prevedibili che avrebbero compromesso stabilmente l'esecuzione del piano: la prematura scomparsa del CEO, gravi difficoltà nell'approvvigionamento delle materie prime e, soprattutto, un andamento del fatturato drasticamente inferiore rispetto alle previsioni.
Tali circostanze avrebbero condotto alla cessazione completa di ogni attività produttiva.
Nel prosieguo, la ricorrente ha evidenziato che tale situazione di blocco operativo ha avuto ricadute dirette e immediate sul piano organizzativo e occupazionale: in data 9 giugno 2025 la società ha proceduto al licenziamento collettivo dell'intera forza lavoro,
2 con conseguente configurazione di una condizione di “liquidazione di fatto” dell'impresa, non essendo più in corso alcuna attività produttiva.
La società ha poi riferito che, in data 29 maggio 2025, ha incassato un risarcimento assicurativo di € 1.900.000,00; secondo quanto riportato anche dal Commissario
Giudiziale, tale importo sarebbe astrattamente sufficiente a corrispondere le rate residue dovute in esecuzione del concordato, quantificate in € 1.302.520,00.
Al contempo, la ricorrente ha rappresentato che, durante il corso della procedura concordataria, sarebbero insorti ingenti debiti successivi all'ammissione, per un ammontare complessivo superiore a € 1.800.000,00, tra i quali vengono menzionate rilevanti passività connesse al trattamento di fine rapporto (TFR) spettante ai dipendenti licenziati.
Sulla base di tali dati, la società ha prospettato l'esistenza di un conflitto non altrimenti componibile tra le ragioni dei creditori concorsuali (i creditori concordatari) e quelle dei creditori sorti successivamente, assumendo che il patrimonio residuo della società - ancorché comprensivo della somma incassata a titolo di risarcimento - sarebbe comunque palesemente insufficiente a soddisfare integralmente entrambe le masse creditorie. ha inoltre sottolineato un ulteriore profilo ritenuto decisivo Parte_1 nella ricostruzione della vicenda: il decreto di ammissione al concordato avrebbe previsto e regolato l'eventualità dell'incasso del risarcimento assicurativo, stabilendo in modo tassativo che l'eventuale somma incassata dovesse confluire nell'attivo ripartibile a favore dei creditori concordatari, con espresso divieto di destinarla a finalità diverse.
In tale cornice, la società ha quindi rappresentato che l'allocazione di quella provvista a favore di creditori diversi da quelli concordatari (e segnatamente dei creditori successivi, tra cui i lavoratori per TFR) non sarebbe praticabile nell'ambito della procedura omologata, proprio in ragione del vincolo posto dall'ammissione.
La ricorrente ha quindi richiamato la posizione assunta dal Commissario
Giudiziale, il quale - secondo quanto riportato nel ricorso - avrebbe evidenziato la criticità complessiva del quadro e, in considerazione della situazione di conflitto e dell'impossibilità di una gestione unitaria delle passività nel perimetro del piano
3 omologato, si sarebbe astenuto dal procedere al riparto, suggerendo piuttosto la necessità di una soluzione ordinata della crisi idonea a ricomprendere e gestire unitariamente l'intero passivo.
In tale contesto, la società ha concluso che l'organo amministrativo, preso atto del definitivo fallimento del piano di risanamento e dello stato di insolvenza irreversibile, avrebbe ritenuto doveroso attivare lo strumento concorsuale ritenuto idoneo a preservare la par condicio creditorum e ad evitare iniziative di pagamento selettive o comunque non conformi ai principi di graduazione e riparto. Da qui, l'iniziativa di presentare ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, prospettata come scelta di gestione responsabile finalizzata ad assicurare una trattazione ordinata, trasparente ed equa della crisi, mediante l'instaurazione di una procedura capace di governare unitariamente la posizione dei creditori concordatari (per l'eventuale residuo) e dei creditori successivi.
Sotto il profilo delle finalità concrete poste a fondamento dell'istanza, la società ha rappresentato che la liquidazione giudiziale sarebbe l'unica procedura idonea: a garantire la par condicio creditorum attraverso la gestione unitaria dell'intero ceto creditorio;
ad assicurare la corretta graduazione dei crediti e la distribuzione dell'attivo nel rispetto delle cause legittime di prelazione, con specifico riferimento alla tutela dei crediti privilegiati (tra i quali vengono richiamati quelli dei dipendenti per TFR); nonché a tutelare gli organi sociali, trasferendo la gestione della crisi a un curatore sotto la vigilanza del Tribunale ed evitando che gli amministratori siano esposti a responsabilità derivanti da pagamenti discrezionali o scelte non consentite al di fuori di un contesto concorsuale.
In conclusione, ha chiesto che, accertati i presupposti di legge, Parte_1 venga dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale, deducendo l'inadempimento di non scarsa importanza e, soprattutto, la definitiva e irreversibile cessazione della continuità aziendale che costituiva il presupposto essenziale del concordato in continuità.
Con ricorso depositato in data 13 ottobre 2025 sono intervenuti nel procedimento
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, , , , Controparte_5 Controparte_6 CP_7 CP_8 CP_9
e , tutti ex Controparte_10 Controparte_11 Parte_2 Parte_3
4 dipendenti della società i quali hanno chiesto al Tribunale di Parte_1 accertare lo stato di insolvenza della società e, per l'effetto, di dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei suoi confronti.
In fatto, i ricorrenti hanno premesso di essere stati alle dipendenze di Parte_1
divisione Meccanica, e di aver intrattenuto con la società rapporti di lavoro
[...] subordinato sino alla cessazione collettiva degli stessi. I creditori intervenuti hanno quindi rappresentato che tutti i rapporti di lavoro subordinato con Parte_1 sono cessati in data 10 giugno 2025, a seguito di lettere di licenziamento collettivo datate
9 giugno 2025. Alla cessazione dei rapporti, tuttavia, la società non avrebbe provveduto al pagamento delle competenze di fine rapporto, ed in particolare non avrebbe corrisposto l'ultimo cedolino relativo alla mensilità di giugno 2025, prodotto in giudizio per ciascun lavoratore.
È stato precisato che i crediti vantati dai ricorrenti derivano da voci retributive certe, liquide ed esigibili, comprendenti la retribuzione ordinaria maturata, i ratei di tredicesima mensilità, le ferie e i permessi non goduti, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso. Tali crediti, complessivamente considerati, ammonterebbero a una somma lorda pari a € 614.408,02, analiticamente suddivisa per ciascun lavoratore ricorrente, come risultante dai prospetti e dai cedolini paga allegati al ricorso.
I ricorrenti hanno altresì dedotto di aver formalmente richiesto il pagamento delle somme dovute, inviando in data 2 agosto 2025 una diffida a mezzo posta elettronica certificata sia alla società sia al Commissario Giudiziale della Parte_1 procedura di concordato;
nonostante tale iniziativa, nessuna somma sarebbe stata loro corrisposta, né i crediti di lavoro risulterebbero inclusi o regolati nell'ambito del piano concordatario omologato.
Secondo quanto prospettato dai creditori intervenuti, il mancato pagamento di un debito di importo largamente superiore alla soglia di e 30.000,00 prevista dall'art. 49, comma 5, del Codice della crisi e dell'insolvenza costituirebbe un indice manifesto e inequivoco dello stato di insolvenza della società, la quale non sarebbe più in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. Tale stato di insolvenza sarebbe
5 ulteriormente confermato dalla pendenza della procedura di concordato preventivo e dalla circostanza che, nonostante la cessazione dei rapporti di lavoro, i crediti dei dipendenti non avrebbero trovato alcuna soddisfazione.
I ricorrenti hanno inoltre evidenziato la propria piena legittimazione a proporre istanza di apertura della liquidazione giudiziale in qualità di creditori, ai sensi dell'art. 37, comma 2, CCII, sottolineando come la prosecuzione della procedura concordataria, in assenza di una regolazione dei crediti di lavoro maturati successivamente, rischierebbe di pregiudicare irrimediabilmente le loro possibilità di recupero. In tale prospettiva, la pendenza del concordato preventivo non costituirebbe un ostacolo alla dichiarazione di liquidazione giudiziale, specie in presenza di crediti esclusi dal piano e di un conclamato stato di insolvenza.
È stato altresì posto in rilievo che i crediti vantati dai lavoratori hanno natura privilegiata, ai sensi dell'art. 2751 bis n. 1 c.c., e che la loro esistenza e consistenza sarebbero comprovate dalla documentazione prodotta, segnatamente dai cedolini paga, ritenuti idonei a fornire piena prova scritta dei crediti di lavoro.
Alla luce di tali circostanze, i creditori intervenuti hanno concluso chiedendo che il Tribunale voglia accertare e dichiarare lo stato di insolvenza di e, Parte_1 per l'effetto, disporre l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
Tanto premesso sulle posizioni delle parti, la domanda con la quale la società
[...] ha chiesto che sia disposta l'apertura della liquidazione giudiziale di sé Parte_1 stessa, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), deve ritenersi fondata per le ragioni che seguono.
Per quanto riguarda la situazione debitoria, essa risulta adeguatamente dimostrata dall'esame della documentazione versata in atti e, in particolare, dalla relazione del
Commissario Giudiziale del 17 giugno 2025, nella quale trovano puntuale riscontro le circostanze rappresentate nel ricorso introduttivo. Da tale relazione emerge che la società, già ammessa a concordato preventivo in continuità aziendale, ha definitivamente cessato ogni attività produttiva, venendo meno in modo irreversibile il presupposto essenziale del piano omologato.
6 In tale contesto, risulta accertata l'esistenza di un ingente indebitamento, formatosi anche in epoca successiva all'ammissione al concordato, con particolare riferimento ai crediti di lavoro maturati in conseguenza della cessazione collettiva dei rapporti di lavoro. Tali crediti, di natura privilegiata, risultano certi, liquidi ed esigibili, sono stati analiticamente quantificati dai lavoratori istanti sulla base dei cedolini paga prodotti e non risultano oggetto di alcuna contestazione da parte della società debitrice.
Il debito complessivamente vantato dai creditori lavoratori, di ammontare largamente superiore alla soglia di € 30.000,00 prevista dall'art. 49 comma 5 CCII, costituisce di per sé un indice sintomatico rilevante dello stato di insolvenza, ulteriormente aggravato dalla circostanza che la società non dispone di flussi di cassa idonei a farvi fronte e che il patrimonio residuo risulta insufficiente a soddisfare integralmente le diverse masse creditorie.
Gli elementi sopra evidenziati non lasciano dubbi circa il fatto che la condizione in cui versa la società debitrice debba essere qualificata come stato di insolvenza, definito dall'art. 2 comma 1 lett. b) CCII quale “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. La cessazione dell'attività, il mancato pagamento dei crediti di lavoro non contestati e l'impossibilità di dare esecuzione al piano concordatario integrano, congiuntamente considerati, una prova univoca di tale stato.
La relazione del Commissario Giudiziale evidenzia, inoltre, l'esistenza di un insanabile conflitto tra le ragioni dei creditori concordatari e quelle dei creditori sorti successivamente, conflitto che non può essere composto nell'ambito della procedura di concordato omologata. Proprio in ragione di tale situazione, il Commissario ha rappresentato l'impossibilità di procedere a riparti nel rispetto della par condicio creditorum, indicando la liquidazione giudiziale quale unica soluzione idonea a consentire una gestione ordinata e unitaria del passivo.
Gli elementi appena richiamati descrivono, pertanto, una situazione nella quale la debitrice non è più in grado di gestire la crisi né di far fronte regolarmente alle obbligazioni assunte, rendendo ineludibile il ricorso allo strumento liquidatorio.
7 Passando all'esame del presupposto soggettivo, va ricordato che l'art. 121 del d.lgs.
n. 14/2019 prevede che le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applichino agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII e che si trovino in stato di insolvenza. Nel caso di specie, la società istante non ha dedotto, né tantomeno provato, il possesso dei requisiti dimensionali richiesti per l'esclusione dall'area della liquidazione giudiziale, risultando per contro pacifico il superamento delle soglie di indebitamento previste dalla norma.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che nel caso di
[...] sussistano tanto il presupposto oggettivo dello stato di insolvenza quanto Parte_1 quello soggettivo richiesto dalla legge, con conseguente fondatezza della domanda volta all'apertura della liquidazione giudiziale.
p.q.m.
visto l'art. 49 d.lgs. n. 14/19, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale della società (C.F. e P.IVA Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, avente sede legale in P.IVA_1
Fara Filiorum Petri, Contrada Sant'Eufemia, n. 276; nomina
Giudice Delegato per la procedura il Dott. Alessandro Chiauzzi;
visto l'art. 358 comma 3 d.lgs. n. 14/19 e tenuto conto
• delle risultanze dei rapporti riepilogativi;
• degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale, efficiente e tempestivo delle funzioni;
• delle esigenze di trasparenza e di rotazione nell'assegnazione degli incarichi, anche tenuto conto del numero delle procedure aperte nell'anno precedente, valutata l'esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico;
nomina
8 Curatore il dott. (n. iscrizione all'albo nazionale dei Gestori della Crisi Persona_1
5535 del 31/03/2023), il quale, in considerazione del fatto che è stato Commissario giudiziale nella procedura di concordato, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. C.C.I.I., risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 C.C.I.I., con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 comma 3 e 358
C.C.I.I.; dispone che il Curatore:
• per le finalità di cancelleria di seguito meglio indicate fornisca, in occasione delle relazioni e dei rapporti riepilogativi di cui all'art. 130 C.C.I.I., indicazione dei presumibili valori dell'attivo fallimentare;
• svolga personalmente tutte le attività connesse alla sua funzione, si avvalga dei suoi poteri di delega nel rigoroso rispetto dei presupposti e delle condizioni stabilite dall'art. 129 C.C.I.I., nomini coadiutori solo ove siano necessarie peculiari conoscenze tecniche e a condizione che i coadiutori siano iscritti nell'albo dei c.t.u. di questo Tribunale;
• in caso di nomina di difensori ai sensi dell'art. 128 comma 3 C.C.I.I., curi la turnazione tra i professionisti, indicando al Giudice Delegato la specifica competenza del professionista in relazione all'incarico da conferire e dandone indicazione anche alla cancelleria, ai fini della tenuta del registro delle nomine dei coadiutori e dei difensori della procedura;
autorizza
il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
9 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 d.l. n.
78/10, convertito dalla legge n. 122 /10 e successive modifiche;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al debitore il deposito, entro tre giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
fissa udienza al giorno 16 aprile 2026, ore 9.30, nei locali del Tribunale di Chieti, dinanzi al
Giudice Delegato, Dott. Alessandro Chiauzzi, per l'esame dello stato passivo;
assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al punto precedente per la presentazione delle domande di insinuazione con la modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del
Curatore con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore o mediante invio telematico presso la cancelleria saranno considerate inammissibili e, quindi, come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno
10 effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10 comma 3
C.C.I.I.; segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura, al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della parte in liquidazione giudiziale;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al ricorrente, al Pubblico Ministero in sede ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, ai dell'art. 49 comma 4; dispone altresì che la cancelleria annoti la nomina del Curatore sopra indicato nell'apposito registro, specificando la data della nomina e l'entità del presumibile attivo della procedura, sulla base delle indicazioni contenute nelle relazioni e nei rapporti riepilogativi del Curatore ex art. 130 C.C.I.I., sino alla chiusura della procedura;
dispone che la Cancelleria annoti le nomine dei coadiutori e dei difensori nominati nella procedura.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Chieti, il 16 dicembre 2025.
Il Presidente
(dr. Guido Campli)
Il Giudice Rel.
(dr. Alessandro Chiauzzi)
11
TRIBUNALE DI CHIETI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
riunito nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025, composto dai Sig.ri magistrati:
dott. Guido Campli Presidente, dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Relatore, dott. Francesco Turco Giudice, ha emesso la seguente sentenza nel procedimento civile iscritto al n. 87 del ruolo procedimento unitario dell'anno 2025, posto in deliberazione e rimesso al collegio all'udienza del 20 novembre 2025, su ricorso di
(C.F. e P.IVA , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, avente sede legale in Fara Filiorum Petri, Contrada Sant'Eufemia, n. 276, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Borrelli, in virtù di delega posta in calce al ricorso, per l'apertura della sua liquidazione giudiziale;
ricorrente; nonché
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), (C.F. , C.F._2 Controparte_3 C.F._3
(C.F. , (C.F. Controparte_4 C.F._4 Controparte_5
, (C.F. ), C.F._5 Controparte_6 C.F._6 [...]
(C.F. ), (C.F. CP_7 C.F._7 CP_8
), (C.F. ), C.F._8 CP_9 C.F._9 [...] (C.F. ), (C.F. CP_10 C.F._10 Controparte_11
), (C.F. ) e C.F._11 Parte_2 C.F._12 Parte_3
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Pietro
[...] C.F._13
Cotellessa, in virtù di delega posta in calce al ricorso, intervenuti;
Oggetto: apertura della liquidazione giudiziale.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 20 novembre 2025.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo per l'apertura della liquidazione giudiziale in proprio, la società ha chiesto al Tribunale di Chieti di dichiarare l'apertura Parte_1 della liquidazione giudiziale della società, deducendo la sopravvenuta e definitiva cessazione della continuità aziendale e l'irreversibile stato di insolvenza.
In fatto, la ricorrente ha premesso di essere stata ammessa in precedenza a procedura di concordato preventivo in continuità aziendale ai sensi dell'art. 186 bis L.F., in cui il piano prevedeva la prosecuzione dell'attività d'impresa e il soddisfacimento dei creditori mediante i flussi di cassa derivanti dalla gestione;
tale piano, approvato dalla maggioranza dei creditori, è stato poi omologato con decreto del 7 marzo 2021.
La società ha tuttavia rappresentato che, come analiticamente illustrato nella relazione del Commissario Giudiziale del 17 giugno 2025, il presupposto fondamentale del piano concordatario - e cioè la continuità aziendale - sarebbe venuto meno in modo definitivo e irreversibile. In particolare, sono stati indicati eventi sopravvenuti e non prevedibili che avrebbero compromesso stabilmente l'esecuzione del piano: la prematura scomparsa del CEO, gravi difficoltà nell'approvvigionamento delle materie prime e, soprattutto, un andamento del fatturato drasticamente inferiore rispetto alle previsioni.
Tali circostanze avrebbero condotto alla cessazione completa di ogni attività produttiva.
Nel prosieguo, la ricorrente ha evidenziato che tale situazione di blocco operativo ha avuto ricadute dirette e immediate sul piano organizzativo e occupazionale: in data 9 giugno 2025 la società ha proceduto al licenziamento collettivo dell'intera forza lavoro,
2 con conseguente configurazione di una condizione di “liquidazione di fatto” dell'impresa, non essendo più in corso alcuna attività produttiva.
La società ha poi riferito che, in data 29 maggio 2025, ha incassato un risarcimento assicurativo di € 1.900.000,00; secondo quanto riportato anche dal Commissario
Giudiziale, tale importo sarebbe astrattamente sufficiente a corrispondere le rate residue dovute in esecuzione del concordato, quantificate in € 1.302.520,00.
Al contempo, la ricorrente ha rappresentato che, durante il corso della procedura concordataria, sarebbero insorti ingenti debiti successivi all'ammissione, per un ammontare complessivo superiore a € 1.800.000,00, tra i quali vengono menzionate rilevanti passività connesse al trattamento di fine rapporto (TFR) spettante ai dipendenti licenziati.
Sulla base di tali dati, la società ha prospettato l'esistenza di un conflitto non altrimenti componibile tra le ragioni dei creditori concorsuali (i creditori concordatari) e quelle dei creditori sorti successivamente, assumendo che il patrimonio residuo della società - ancorché comprensivo della somma incassata a titolo di risarcimento - sarebbe comunque palesemente insufficiente a soddisfare integralmente entrambe le masse creditorie. ha inoltre sottolineato un ulteriore profilo ritenuto decisivo Parte_1 nella ricostruzione della vicenda: il decreto di ammissione al concordato avrebbe previsto e regolato l'eventualità dell'incasso del risarcimento assicurativo, stabilendo in modo tassativo che l'eventuale somma incassata dovesse confluire nell'attivo ripartibile a favore dei creditori concordatari, con espresso divieto di destinarla a finalità diverse.
In tale cornice, la società ha quindi rappresentato che l'allocazione di quella provvista a favore di creditori diversi da quelli concordatari (e segnatamente dei creditori successivi, tra cui i lavoratori per TFR) non sarebbe praticabile nell'ambito della procedura omologata, proprio in ragione del vincolo posto dall'ammissione.
La ricorrente ha quindi richiamato la posizione assunta dal Commissario
Giudiziale, il quale - secondo quanto riportato nel ricorso - avrebbe evidenziato la criticità complessiva del quadro e, in considerazione della situazione di conflitto e dell'impossibilità di una gestione unitaria delle passività nel perimetro del piano
3 omologato, si sarebbe astenuto dal procedere al riparto, suggerendo piuttosto la necessità di una soluzione ordinata della crisi idonea a ricomprendere e gestire unitariamente l'intero passivo.
In tale contesto, la società ha concluso che l'organo amministrativo, preso atto del definitivo fallimento del piano di risanamento e dello stato di insolvenza irreversibile, avrebbe ritenuto doveroso attivare lo strumento concorsuale ritenuto idoneo a preservare la par condicio creditorum e ad evitare iniziative di pagamento selettive o comunque non conformi ai principi di graduazione e riparto. Da qui, l'iniziativa di presentare ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, prospettata come scelta di gestione responsabile finalizzata ad assicurare una trattazione ordinata, trasparente ed equa della crisi, mediante l'instaurazione di una procedura capace di governare unitariamente la posizione dei creditori concordatari (per l'eventuale residuo) e dei creditori successivi.
Sotto il profilo delle finalità concrete poste a fondamento dell'istanza, la società ha rappresentato che la liquidazione giudiziale sarebbe l'unica procedura idonea: a garantire la par condicio creditorum attraverso la gestione unitaria dell'intero ceto creditorio;
ad assicurare la corretta graduazione dei crediti e la distribuzione dell'attivo nel rispetto delle cause legittime di prelazione, con specifico riferimento alla tutela dei crediti privilegiati (tra i quali vengono richiamati quelli dei dipendenti per TFR); nonché a tutelare gli organi sociali, trasferendo la gestione della crisi a un curatore sotto la vigilanza del Tribunale ed evitando che gli amministratori siano esposti a responsabilità derivanti da pagamenti discrezionali o scelte non consentite al di fuori di un contesto concorsuale.
In conclusione, ha chiesto che, accertati i presupposti di legge, Parte_1 venga dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale, deducendo l'inadempimento di non scarsa importanza e, soprattutto, la definitiva e irreversibile cessazione della continuità aziendale che costituiva il presupposto essenziale del concordato in continuità.
Con ricorso depositato in data 13 ottobre 2025 sono intervenuti nel procedimento
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, , , , Controparte_5 Controparte_6 CP_7 CP_8 CP_9
e , tutti ex Controparte_10 Controparte_11 Parte_2 Parte_3
4 dipendenti della società i quali hanno chiesto al Tribunale di Parte_1 accertare lo stato di insolvenza della società e, per l'effetto, di dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei suoi confronti.
In fatto, i ricorrenti hanno premesso di essere stati alle dipendenze di Parte_1
divisione Meccanica, e di aver intrattenuto con la società rapporti di lavoro
[...] subordinato sino alla cessazione collettiva degli stessi. I creditori intervenuti hanno quindi rappresentato che tutti i rapporti di lavoro subordinato con Parte_1 sono cessati in data 10 giugno 2025, a seguito di lettere di licenziamento collettivo datate
9 giugno 2025. Alla cessazione dei rapporti, tuttavia, la società non avrebbe provveduto al pagamento delle competenze di fine rapporto, ed in particolare non avrebbe corrisposto l'ultimo cedolino relativo alla mensilità di giugno 2025, prodotto in giudizio per ciascun lavoratore.
È stato precisato che i crediti vantati dai ricorrenti derivano da voci retributive certe, liquide ed esigibili, comprendenti la retribuzione ordinaria maturata, i ratei di tredicesima mensilità, le ferie e i permessi non goduti, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso. Tali crediti, complessivamente considerati, ammonterebbero a una somma lorda pari a € 614.408,02, analiticamente suddivisa per ciascun lavoratore ricorrente, come risultante dai prospetti e dai cedolini paga allegati al ricorso.
I ricorrenti hanno altresì dedotto di aver formalmente richiesto il pagamento delle somme dovute, inviando in data 2 agosto 2025 una diffida a mezzo posta elettronica certificata sia alla società sia al Commissario Giudiziale della Parte_1 procedura di concordato;
nonostante tale iniziativa, nessuna somma sarebbe stata loro corrisposta, né i crediti di lavoro risulterebbero inclusi o regolati nell'ambito del piano concordatario omologato.
Secondo quanto prospettato dai creditori intervenuti, il mancato pagamento di un debito di importo largamente superiore alla soglia di e 30.000,00 prevista dall'art. 49, comma 5, del Codice della crisi e dell'insolvenza costituirebbe un indice manifesto e inequivoco dello stato di insolvenza della società, la quale non sarebbe più in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. Tale stato di insolvenza sarebbe
5 ulteriormente confermato dalla pendenza della procedura di concordato preventivo e dalla circostanza che, nonostante la cessazione dei rapporti di lavoro, i crediti dei dipendenti non avrebbero trovato alcuna soddisfazione.
I ricorrenti hanno inoltre evidenziato la propria piena legittimazione a proporre istanza di apertura della liquidazione giudiziale in qualità di creditori, ai sensi dell'art. 37, comma 2, CCII, sottolineando come la prosecuzione della procedura concordataria, in assenza di una regolazione dei crediti di lavoro maturati successivamente, rischierebbe di pregiudicare irrimediabilmente le loro possibilità di recupero. In tale prospettiva, la pendenza del concordato preventivo non costituirebbe un ostacolo alla dichiarazione di liquidazione giudiziale, specie in presenza di crediti esclusi dal piano e di un conclamato stato di insolvenza.
È stato altresì posto in rilievo che i crediti vantati dai lavoratori hanno natura privilegiata, ai sensi dell'art. 2751 bis n. 1 c.c., e che la loro esistenza e consistenza sarebbero comprovate dalla documentazione prodotta, segnatamente dai cedolini paga, ritenuti idonei a fornire piena prova scritta dei crediti di lavoro.
Alla luce di tali circostanze, i creditori intervenuti hanno concluso chiedendo che il Tribunale voglia accertare e dichiarare lo stato di insolvenza di e, Parte_1 per l'effetto, disporre l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
Tanto premesso sulle posizioni delle parti, la domanda con la quale la società
[...] ha chiesto che sia disposta l'apertura della liquidazione giudiziale di sé Parte_1 stessa, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), deve ritenersi fondata per le ragioni che seguono.
Per quanto riguarda la situazione debitoria, essa risulta adeguatamente dimostrata dall'esame della documentazione versata in atti e, in particolare, dalla relazione del
Commissario Giudiziale del 17 giugno 2025, nella quale trovano puntuale riscontro le circostanze rappresentate nel ricorso introduttivo. Da tale relazione emerge che la società, già ammessa a concordato preventivo in continuità aziendale, ha definitivamente cessato ogni attività produttiva, venendo meno in modo irreversibile il presupposto essenziale del piano omologato.
6 In tale contesto, risulta accertata l'esistenza di un ingente indebitamento, formatosi anche in epoca successiva all'ammissione al concordato, con particolare riferimento ai crediti di lavoro maturati in conseguenza della cessazione collettiva dei rapporti di lavoro. Tali crediti, di natura privilegiata, risultano certi, liquidi ed esigibili, sono stati analiticamente quantificati dai lavoratori istanti sulla base dei cedolini paga prodotti e non risultano oggetto di alcuna contestazione da parte della società debitrice.
Il debito complessivamente vantato dai creditori lavoratori, di ammontare largamente superiore alla soglia di € 30.000,00 prevista dall'art. 49 comma 5 CCII, costituisce di per sé un indice sintomatico rilevante dello stato di insolvenza, ulteriormente aggravato dalla circostanza che la società non dispone di flussi di cassa idonei a farvi fronte e che il patrimonio residuo risulta insufficiente a soddisfare integralmente le diverse masse creditorie.
Gli elementi sopra evidenziati non lasciano dubbi circa il fatto che la condizione in cui versa la società debitrice debba essere qualificata come stato di insolvenza, definito dall'art. 2 comma 1 lett. b) CCII quale “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. La cessazione dell'attività, il mancato pagamento dei crediti di lavoro non contestati e l'impossibilità di dare esecuzione al piano concordatario integrano, congiuntamente considerati, una prova univoca di tale stato.
La relazione del Commissario Giudiziale evidenzia, inoltre, l'esistenza di un insanabile conflitto tra le ragioni dei creditori concordatari e quelle dei creditori sorti successivamente, conflitto che non può essere composto nell'ambito della procedura di concordato omologata. Proprio in ragione di tale situazione, il Commissario ha rappresentato l'impossibilità di procedere a riparti nel rispetto della par condicio creditorum, indicando la liquidazione giudiziale quale unica soluzione idonea a consentire una gestione ordinata e unitaria del passivo.
Gli elementi appena richiamati descrivono, pertanto, una situazione nella quale la debitrice non è più in grado di gestire la crisi né di far fronte regolarmente alle obbligazioni assunte, rendendo ineludibile il ricorso allo strumento liquidatorio.
7 Passando all'esame del presupposto soggettivo, va ricordato che l'art. 121 del d.lgs.
n. 14/2019 prevede che le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applichino agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII e che si trovino in stato di insolvenza. Nel caso di specie, la società istante non ha dedotto, né tantomeno provato, il possesso dei requisiti dimensionali richiesti per l'esclusione dall'area della liquidazione giudiziale, risultando per contro pacifico il superamento delle soglie di indebitamento previste dalla norma.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che nel caso di
[...] sussistano tanto il presupposto oggettivo dello stato di insolvenza quanto Parte_1 quello soggettivo richiesto dalla legge, con conseguente fondatezza della domanda volta all'apertura della liquidazione giudiziale.
p.q.m.
visto l'art. 49 d.lgs. n. 14/19, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale della società (C.F. e P.IVA Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, avente sede legale in P.IVA_1
Fara Filiorum Petri, Contrada Sant'Eufemia, n. 276; nomina
Giudice Delegato per la procedura il Dott. Alessandro Chiauzzi;
visto l'art. 358 comma 3 d.lgs. n. 14/19 e tenuto conto
• delle risultanze dei rapporti riepilogativi;
• degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale, efficiente e tempestivo delle funzioni;
• delle esigenze di trasparenza e di rotazione nell'assegnazione degli incarichi, anche tenuto conto del numero delle procedure aperte nell'anno precedente, valutata l'esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico;
nomina
8 Curatore il dott. (n. iscrizione all'albo nazionale dei Gestori della Crisi Persona_1
5535 del 31/03/2023), il quale, in considerazione del fatto che è stato Commissario giudiziale nella procedura di concordato, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. C.C.I.I., risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 C.C.I.I., con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 comma 3 e 358
C.C.I.I.; dispone che il Curatore:
• per le finalità di cancelleria di seguito meglio indicate fornisca, in occasione delle relazioni e dei rapporti riepilogativi di cui all'art. 130 C.C.I.I., indicazione dei presumibili valori dell'attivo fallimentare;
• svolga personalmente tutte le attività connesse alla sua funzione, si avvalga dei suoi poteri di delega nel rigoroso rispetto dei presupposti e delle condizioni stabilite dall'art. 129 C.C.I.I., nomini coadiutori solo ove siano necessarie peculiari conoscenze tecniche e a condizione che i coadiutori siano iscritti nell'albo dei c.t.u. di questo Tribunale;
• in caso di nomina di difensori ai sensi dell'art. 128 comma 3 C.C.I.I., curi la turnazione tra i professionisti, indicando al Giudice Delegato la specifica competenza del professionista in relazione all'incarico da conferire e dandone indicazione anche alla cancelleria, ai fini della tenuta del registro delle nomine dei coadiutori e dei difensori della procedura;
autorizza
il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
9 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 d.l. n.
78/10, convertito dalla legge n. 122 /10 e successive modifiche;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al debitore il deposito, entro tre giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
fissa udienza al giorno 16 aprile 2026, ore 9.30, nei locali del Tribunale di Chieti, dinanzi al
Giudice Delegato, Dott. Alessandro Chiauzzi, per l'esame dello stato passivo;
assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al punto precedente per la presentazione delle domande di insinuazione con la modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del
Curatore con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore o mediante invio telematico presso la cancelleria saranno considerate inammissibili e, quindi, come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno
10 effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10 comma 3
C.C.I.I.; segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura, al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della parte in liquidazione giudiziale;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al ricorrente, al Pubblico Ministero in sede ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, ai dell'art. 49 comma 4; dispone altresì che la cancelleria annoti la nomina del Curatore sopra indicato nell'apposito registro, specificando la data della nomina e l'entità del presumibile attivo della procedura, sulla base delle indicazioni contenute nelle relazioni e nei rapporti riepilogativi del Curatore ex art. 130 C.C.I.I., sino alla chiusura della procedura;
dispone che la Cancelleria annoti le nomine dei coadiutori e dei difensori nominati nella procedura.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Chieti, il 16 dicembre 2025.
Il Presidente
(dr. Guido Campli)
Il Giudice Rel.
(dr. Alessandro Chiauzzi)
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