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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/01/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 46663/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di conSIlio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 22 novembre 2021 e vertente
TRA
, c.f. , nato a [...], il [...] e residente in [...] C.F._1
Gozzano n. 3, domiciliato in Milano via Milani n. 3, rappresentato e difeso dall' avv. Daniel Cibin ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Milano, alla via Malpighi n. 12, come da procura in atti.
ATTORE
E
, c.f. , nata a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._2 in Milano via Gozzano n. 3, rappresentata e difesa dall' avv. Francesca Arenosto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, alla via Privata dei Martinitt nr. 3.
CONVENUTO
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all , in persona del Controparte_2
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71
c.p.c e dell'ordinanza presidenziale ex art. 709 comma 1 c.p.c.
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
1. confermare l'assegnazione della casa coniugale in godimento esclusivo ai sensi dell'art. 337-sexies c.p.c. alla SI.ra , con quanto l'arreda e correda;
CP_1 pagina 1 di 22
2. disporre che la figlia minore rimanga affidata congiuntamente a entrambi i genitori e collocata PE presso la residenza della madre;
3. disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia liberamente, anche previ contatti diretti PE con la medesima, e che possa trascorrere con la figlia, durante le vacanze estive, un periodo di almeno due settimane, anche non consecutive;
4. disporre a carico del SI. a titolo di contributo al mantenimento delle figlie ed T_ A_
, l'importo mensile pari ad € 200,00 ciascuna, per complessivi € 400,00, ovvero quell'altra somma PE ritenuta di giustizia;
5. disporre che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese extra assegno individuate secondo le Linee Guida del Tribunale di Milano del 14.11.2017 e di seguito indicate: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sporti rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attivit sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni
a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittur teatro, boy- scout); e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro,
pagina 2 di 22 dovrà manifestare un motivato dissenso per iscrit nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sar inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovr inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante
l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6. condannare la controparte al pagamento di spese, onorari e competenze del presente giudizio.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
1) Ordinare al SInor di cessare qualsivoglia condotta pregiudizievole per le figlie Parte_1 A_ ed e, per l'effetto, di attenersi a quanto disposto dall'ordinanza presidenziale del 05.04.2022 del PE
Tribunale di Milano.
2) Ammonire il SInor per le condotte inadempienti alle statuizioni vigenti e, dunque, lesive degli Parte_1 interessi delle figlie con l'avvertimento delle conseguenze civili e penali in caso di reiterazione di tale condotta ed assumere ogni più opportuno provvedimento ex art. 473 bis 39) c.p.c. nei confronti del SInor Parte_1
3) Disporre che la figlia minore venga affidata in via super esclusiva alla GN , con PE CP_1 collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la dimora familiare di Milano, Via
Gozzano n. 3.
4) Assegnare la casa coniugale di Milano, Via Gozzano n. 3, con tutto quanto in essa contenuto, alla GN
, in quanto genitore collocatario della minore e genitore convivente con la figlia Controparte_1 PE
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. A_
5) Disporre che il padre possa stare con secondo il seguente calendario o secondo la diversa PE calendarizzazione che l'Ill,mo Tribunale adito riterrà conforme all'interesse della minore: - a weekend alternati dal venerdì pomeriggio al termine delle lezioni scolastiche sino alla domenica sera quando riaccompagnerà la minore presso la residenza materna;
- 2 - - nelle settimane che terminano con weekend di spettanza paterna, un giorno a settimana (indicativamente il mercoledì) dall'uscita da scuola sino al giorno successivo quando si farà carico di accompagnare la minore a scuola;
- nelle settimane che terminano con weekend di spettanza materna, due giorni a settimana (indicativamente il martedì e il giovedì) dall'uscita da scuola sino al giorno successivo quando si farà carico di accompagnare la minore a scuola;
- per quanto concerne le festività natalizie, la minore trascorrerà, secondo il principio dell'alternanza, la prima settimana (dal 23 al 30 dicembre) con un genitore mentre la seconda con l'altro (dal 31 dicembre al 6 gennaio); - le vacanze pasquali, i ponti e festività previste dal calendario scolastico, verranno trascorse secondo il principio dell'alternanza; - durante le vacanze estive il padre starà con la due settimane nel mese di agosto (anche non consecutive), da concordarsi PE entro il 30 maggio di ogni anno.
6) Disporre che il SI. contribuisca al mantenimento ordinario e straordinario delle figlie, versando alla T_ SI.ra , a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a quest'ultima, entro il giorno 5 di ogni CP_1 mese, la somma omnicomprensiva di Euro 1.050,00 per ciascuna figlia (Euro 2.100,00 complessivamente) somma che dovrà essere rivalutata annualmente ed automaticamente in base agli indici ISTAT.
pagina 3 di 22 7) Disporre che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla GN , in quanto genitore CP_1 collocatario.
In via subordinata 8) Disporre che il SInor contribuisca al mantenimento ordinario delle figlie, versando T_ alla SI.ra , a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a quest'ultima, entro il giorno 5 di CP_1 ogni mese, la somma omnicomprensiva di Euro 1.700,00 (Euro 850,00 per ciascuna figlia) somma che dovrà
essere rivalutata annualmente ed automaticamente in base agli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie a carico del SInor T_
In ogni caso
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, formulare capitoli di prova, nei termini e modi di legge. Con vittoria di spese, diritti e onorari della presente procedura
*******************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali, la pronuncia sullo status e gli ulteriori provvedimenti del
Giudice Istruttore
Con ricorso iscritto a ruolo in data 22 novembre 2021, ritualmente notificato, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio civile in Palermo in data 3 gennaio 2002 (iscritto presso gli atti dello Stato civile del
Comune di Palermo al N. 2 dell'anno 2002 - Parte I S. e successivamente iscritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Milano Atto n. 102 Parte II Serie C2- Anno 2002) con dalla cui unione Controparte_1 sono nati i figli (in data 26 giugno 2003) e (in data 9 marzo 2009), dal quale A_ PE si era separato con sentenza di separazione giudiziale del Tribunale di Milano n. 5847/21 del 30 giugno 2021 pubblicata in data 5 luglio 2021, chiedeva di pronunciare la scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi.
Chiedeva, altresì, relativamente ai provvedimenti assunti in sede di separazione, la conferma dell'affido condiviso con collocamento presso la madre della sola figlia essendo nel frattempo PE A_ divenuta maggiorenne, la conferma dell'assegnazione della casa ex coniugale in godimento esclusivo alla SI.ra
, la rimodulazione dei tempi di visita con la sola figlia minorenne e la modifica del contributo a carico CP_1 del padre a titolo di contributo per il mantenimento indiretto dei figli nella misura di € 200,00 per ciascun figlio per la somma complessiva di € 400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con memoria difensiva ritualmente depositata, aderiva alla pronuncia sullo status;
Controparte_1 chiedeva, altresì, si sensi dell'art. 709-ter c.p.c., provvedimenti provvisori e urgenti al fine di ordinare al SI. di cessare qualsivoglia condotta pregiudizievole per le figlie e, per l'effetto, di attenersi a quanto disposto T_ dalla sentenza di separazione giudiziale del Tribunale di Milano n. 5847/21 del 30 giugno 2021 pubblicata in data 5 luglio 2021; ammonire il medesimo per le condotte inadempienti alle statuizioni vigenti e lesive degli interessi delle figlie con l'avvertimento delle conseguenze civili e penali in caso di reiterazione di tale condotta;
assumere provvedimenti ai sensi dell'art. 709-ter, II comma nn. 2,3,4 c.p.c. ed in particolare disporre il risarcimento dei danni a carico del SI. nei confronti della GN e delle figlie e condannare il T_ CP_1 medesimo al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 75,00 ad un massimo di €
pagina 4 di 22 5.000, a favore della Cassa delle ammende. Chiedeva, altresì, la conferma dei provvedimenti assunti in sede di separazione in punto di affidamento condiviso della figlia minorenne e in punto di assegnazione della casa ex coniugale;
la rimodulazione delle visite con la suddetta figlia;
la modifica del contributo a carico del padre a titolo di contributo per il mantenimento indiretto dei figli nella misura di € 850 per ciascun figlio per la somma complessiva di € 1.700 oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 5 aprile 2022 il Presidente f.f., esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra le parti, sentiva ampiamente le stesse. All'esito si riservava e a scioglimento della riserva assunta pronunciava in pari data la seguente ordinanza presidenziale che si riporta nella parte motiva:
“LETTI gli atti e esaminati i documenti prodotti,
SENTITE personalmente le parti e i rispettivi difensori all'udienza presidenziale;
RILEVATO che con sentenza n. 5847/21, del Tribunale di Milano del 30 giugno/5 luglio 2021 (passata in giudicato, v. documenti in atti) è stato disposto l'affido condiviso della figlia ancora minore nata in [...] [...], il suo collocamento presso la madre, cui è stata assegnata la casa ex coniugale in comproprietà, con tempi di frequentazione con il padre come meglio ivi disposto, è stato altresì previsto un contributo al mantenimento indiretto delle figlie (nata in data [...]) ed a carico del Per_2 PE padre nella misura di € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascuna) oltre al 50% delle spese straordinarie e respinta la domanda di assegno per sé avanzata dalla moglie e la domanda di addebito;
OSSERVATO che, quanto al regime di affidamento - pur avendo la parte resistente nella memoria difensiva allegato forti criticità nell'adeguatezza del ruolo genitoriale dell'altro genitore e non regolarità nella frequentazione con le figlie, confermate in sede di udienza dove è emerso che il padre non vede più la figlia minore dal dicembre 2020 e avrebbe interrotto ormai ogni rapporto, senza peraltro versare alcuna somma di denaro per il loro mantenimento- devono essere confermate le condizioni della separazione come disposte, trattandosi quanto all'affido condiviso del regime privilegiato dal legislatore (come invero da domande convergenti della stessa resistente) - auspicando il Tribunale in una ripresa veloce della frequentazione paterna
e nell'assunzione da parte del padre di un ruolo genitoriale più responsabile e rispettoso delle statuizioni disposte - con la conferma del collocamento prevalente presso la madre e con tempi di frequentazione con il padre come vigenti, fatta salva ogni diversa valutazione e determinazione ove non venga ripresa la relazione tra il padre e la figlia e ove il SI. continui a non rispettare gli obblighi a suo carico e comunque all'esito T_ degli accertamenti di seguito disposti.
RILEVATO che al collocamento prevalente della prole presso la madre, consegue - come da domande convergenti - la conferma dell'assegnazione in favore della stessa parte dell'immobile già adibito a casa coniugale, sita nel Comune di Milano via Gozzano n. 3, in comproprietà con il marito al 50% ma con mutuo di €
470 mensili a suo integrale carico, ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore delle figlie dell'habitat domestico, inteso come il centro stabile e costante degli affetti, degli interessi e delle consuetudini ed abitudini di vita in cui pure si esprime e si articola la vita familiare. Deve altresì darsi atto dell'applicazione dei principi di diritto comune applicabili, con riferimento alle spese,
pagina 5 di 22 rimanendo le spese condominiali ordinarie e le utenze a carico del coniuge assegnatario e le spese condominiali straordinarie a carico del coniuge in ragione del titolo di proprietà, così come le tasse ed imposte seguono la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso (Cass.
Sez. I 19.9.2005 n. 18476; Cass. Sez. I 22.2.2006 n. 3836). Quanto alle rate del muto allo stesso deve provvedere continuare la moglie in qualità di unico intestatario del contratto.
OSSERVATO, altresì, che l'interruzione della frequentazione paterna con innegabili difficoltà nella relazione tra il padre e le figlie in specie la minore e la accertata scarsa partecipazione del padre alla vita delle figlie con evidenti difficoltà di comunicazione tra le parti e una situazione di disagio delle figlia, rischiano di compromettere il sano e sereno percorso evolutivo della stessa e portano a ritenere opportuno nell'interesse della figlia dare immediato mandato ai Servizi Sociali del Comune di Milano competente territorialmente di prendere in carico la situazione del nucleo familiare, avviando una stretta e attenta vigilanza sulla ripresa della frequentazione paterna e sul rispetto del calendario, intervenendo attivamente per favorirne un ripristino sereno ed effettivo e per rimodulare tempi e modalità con tutti gli interventi utili nonchè di svolgere un'indagine psicosociale e psicodiagnostica diretta a verificare l'effettiva capacità genitoriale di entrambi i genitori, di preservare la figura dell'altro e di poter mantenere un canale di comunicazione sereno e collaborativo con
l'assunzione di decisioni tempestive e condivise nell'interesse della minore, la situazione attuale della minore, la qualità della relazione tra la medesima e ciascun genitore, predisponendo altresì tutti gli interventi di supporto alla genitorialità ritenuti opportuni in favore di entrambi i genitori e in favore della minore;
OSSERVATO altresì, in punto di contribuzione economica, ove le domande divergono, chiedendo il ricorrente una consistente riduzione, la moglie un aumento, deve rilevarsi che la rispettiva situazione economica e patrimoniale risulta sostanzialmente e complessivamente in equilibrio rispetto a quanto esistente al tempo della sentenza separazione emessa da appena qualche mese che ha deciso sulla base di dati molto recenti rimasti invariati, in particolare ingegnere, lavora sempre presso la ditta Cati Srl come dipendente con uno T_ stipendio che ha dichiarato di € 2.450 (in sentenza si riferisce di € 2.447; nell'ultimo PF 2021, per gli anni di imposta 2020, risulta un reddito lordo di € 37.600 in linea con il reddito netto mensile dichiarato), vive sempre con la di lui madre (pensionata con pensione di reversibilità di circa € 1.000 mensili) in una casa di cui detiene il 25% della comproprietà (e il 75% la madre) senza oneri locativi, avendo anche in comproprietà al 50% con la stessa un immobile in Pescara;
la GN lavora come insegnante di inglese presso il Liceo AT CP_1
Pascal di Milano con contratto a tempo indeterminato e ha dichiarato di guadagnare 1.750 oltre alla 13^ mensilità (dall'ultimo 730/21 per il 2020 risulta un reddito lordo annuo di € 32.978 assolutamente in linea con le precedenti dichiarazioni fiscali già considerate in sentenza), vive nella casa ex coniugale dovendo provvedere
a pagare per intero alla rata di mutuo su di essa gravante per circa € 470,00, ha riferito di non ricevere più dal settembre 2021 il contributo per il mantenimento delle figlie né le spese straordinarie (avendo ricevuto ad agosto 2021 la mensilità di giugno con due mesi di ritardo, per cui poi ha agito esecutivamente);
RITENUTO pertanto che, allo stato, in attesa degli eventuali approfondimenti o ulteriori dati anche aggiornati, valutata la complessiva situazione reddituale e patrimoniale delle parti come sopra indicata e valorizzata deve
pagina 6 di 22 essere confermato il contributo posto complessivamente a carico del padre in sede di recente separazione a titolo di mantenimento indiretto delle figlie, equo e congruo in questa fase anche in rapporto alle eSIenze delle figlie, non essendoci al momento spazio per alcuna modifica né nella misura richiesta dalla parte ricorrente che peraltro non provvede neppure a versare la minor somma di € 400 offerta sul presupposto dichiarato dal medesimo che abbia subìto un pignoramento dalla moglie e pagherebbe altrimenti due volte né nella misura
richiesta dalla resistente, pur riservandosi una diversa valutazione anche in considerazioni degli effettivi tempi di frequentazione paterna, con i consequenziali oneri di mantenimento diretto ove non vengano riprese le visite;
OSSERVATO, infine, che quanto all'assegno unico, in questa fase provvisoria, stante l'assenza di qualsivoglia rapporto tra il padre e la figlia e di onere di mantenimento diretto a carico del medesimo, lo stesso deve essere percepito interamente dalla sola madre.”
PER QUESTI MOTIVI
letto ed applicato l'art. 4 comma VIII l. 898/1970 c.p.c.
P.Q.M.
1) CONFERMA INTEGRALMENTE le statuizioni, per quanto attuali, di cui alla sentenza n. 5847/21, del
Tribunale di Milano del 30 giugno/5 luglio 2021 (passata in giudicato, v. documenti in atti), sia in punto di affido condiviso ad entrambi i genitori della figlia ancora minore nata in data [...], con il suo PE collocamento prevalente presso la madre nella casa ex coniugale in comproprietà dei coniugi, alla stessa assegnata, tempi di frequentazione tra il padre e la figlia come indicato in sentenza, sia in punto di contribuzione per il mantenimento indiretto delle figlie complessivamente stabilita a carico del padre.
2) INCARICA i Servizi Sociali del Comune di Milano (in relazione al luogo di residenza della minore), di provvedere ad un'immediata presa in carico della minore e del nucleo familiare con attenta attività di monitoraggio e vigilanza, demandando agli stessi, con i Servizi Specialistici dell'ASST, ognuno per quanto di rispettiva competenza:
- di provvedere, previa gli opportuni accertamenti e i necessari interventi per favorire un accesso sereno e stabile, tenuto conto della condizione psicoemotiva della figlia minore e nel rispetto delle sue eSIenze e dei suoi bisogni, ove il padre mostri di volere assumere un ruolo genitoriale maturo e responsabile, al ripristino della relazione tra il padre e la figlia, rimodulandone se del caso tempi e modalità, secondo quanto maggiormente rispondente agli interessi della minore medesima, tenuto conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati per la minore e per i genitori e della situazione psicofisica della minore medesima;
- di avviare tutti gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico per la minore ritenuti necessari o anche solo opportuni al fine di favorire un accesso più stabile e sereno al padre, per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse della minore;
- di avviare e/o proseguire tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità per aiutarli ad aprire un canale di comunicazione più sereno e collaborativo e per consentire agli stessi di assumere decisioni condivise /o percorsi di psicoterapia individuale per entrambi i genitori, eventualmente coordinando e monitorando i percorsi avviati autonomamente dalle parti medesime;
- di svolgere un approfondimento psicosociale e psicodiagnostico che consenta di accertare l'attuale situazione psicofisica
pagina 7 di 22 della minore, la qualità della relazione degli stessi con i genitori e le effettive capacità genitoriali di entrambi i genitori, al fine di fornire tutti gli elementi utili al Tribunale per accertare se il vigente regime di affidamento sia effettivamente il più idoneo e rispondente all'interesse della medesima ovvero se debbono esser apportate delle modifiche con un affido monogenitoriale o con l'intervento di un Ente terzo e in generale se siano necessari o opportuni interventi da attuare a tutela della minore, segnalando in ogni caso immediatamente eventuali
situazioni di grave pregiudizio per il minore;
- di trasmettere ognuno per quanto di rispettiva competenza una relazione entro e non oltre il 5 SETTEMBRE 2022;
3) DISPONE che l'assegno unico 2022 venga percepito dalla sola GN .” CP_1
Nominava giudice istruttore sé stesso e fissava udienza di comparizione e trattazione per il 22 settembre 2022, da svolgersi con modalità di trattazione scritta.
A tale udienza le parti nelle note di trattazione scritta autorizzate ritualmente depositate, si riportavano alle istanze e conclusioni già formulate in atti, chiedendo entrambe la concessione dei termini istruttori di cui all'art. 183, 6° comma c.p.c. e parte ricorrente anche la pronuncia di sentenza parziale sullo status a cui aderiva parte resistente. Il Giudice con verbale in atti rimetteva la causa in decisione dinnanzi al Collegio limitatamente alla domanda di scioglimento del matrimonio civile, con riserva di riferire in camera di conSIlio e riservando alla successiva ordinanza di rimessione della causa in istruttoria la concessione dei termini richiesti di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
In data 5 ottobre 2022 veniva pronunciata sentenza N. 7998/2022 non definitiva di scioglimento del matrimonio resa pubblica in data 23 marzo 2023. In pari data il Collegio pronunciava ordinanza di rimessione della causa sul ruolo con cui disponeva che i Servizi Sociali e Specialistici del Comune di Milano proseguissero nell'attività già loro compiutamente delegata, assegnava i termini ex art. 183, 6° comma c.p.c. con riserva di provvedere sulle istanze istruttorie ai sensi dell'art. 183 comma 7 c.p.c..
In data 21 dicembre 2022 perveniva la relazione da parte dei Servizi Sociali;
le parti depositavano le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c..
Il G.I. a scioglimento della riserva assunta così provvedeva con ordinanza ex art. 183 comma 7 c.c. che si riporta:
“VISTI gli atti e i documenti prodotti nel procedimento indicato in epigrafe;
RICHIAMATA l'ordinanza del 5 ottobre 2022;
LETTE le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c depositate dalle parti e le relazioni dei Servizi Sociali in atti;
a scioglimento della riserva assunta, alla scadenza dei termini istruttori assegnati, sensi dell'art. 183 comma 7
c.p.c., ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
RILEVATA l'ammissibilità di tutti i documenti prodotti ritualmente dalle parti, con riserva di valutarne
l'utilizzabilità e la rilevanza;
RITENUTO di non dover ammettere le prove orali per testi e per interpello come dedotte e formulate da parte resistente , non superanti il vaglio di ammissibilità, in quanto quelle per testi vertenti Controparte_1
pagina 8 di 22 su capitoli formulati genericamente, irrilevanti e valutative (nn. 1-7) nonché da documentare (n.8); quelle per interpello attinenti a circostanze documentabili o da documentare (nn. 9-11);
RITENUTO comunque di dover procedere all'ascolto giudiziale della minore con la fissazione di PE apposita udienza e di dover dare nuova e ulteriore delega ai Servizi Sociali e Specialistici già incaricati;
OSSERVATO che deve essere altresì ordinato alle parti di depositare, entro il termine indicato in dispositivo,
ove non vi abbiano già provveduto o lo abbiano fatto in modo parziale, alla completa e aggiornata compilazione del MODELLO PER LA DISCLOSURE come da Linee Guida per la redazione degli atti introduttivi approvate nel marzo 2019 dalla Corte di appello di Milano, dal Tribunale di Milano, dal ConSIlio dell'Ordine di Milano
e dell'Osservatorio della giustizia civile di Milano, con il deposito di tutte le dichiarazioni fiscali ancora non in atti degli ultimi tre anni ovvero dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti il reddito o la mancanza di reddito degli ultimi tre anni e con tutta la documentazione ivi indicata meglio specificata in dispositivo;
RITENUTO, pertanto, di dover fissare successiva udienza per la precisazione delle conclusioni;
PQM
1) AMMETTE tutti i documenti prodotti ritualmente dalle parti, con riserva di valutarne l'utilizzabilità e la rilevanza.
2) NON AMMETTE le prove orali per testi e interpello come dedotte e formulate da parte resistente
[...]
per quanto in motivazione;
CP_1
3) DISPONE l'ascolto giudiziale ex art. 336 bis c.c. della minore (nata il [...]) per l'udienza del PE
17 MAGGIO 2023 ore 15,30;
4) DISPONE che i Servizi Sociali e Specialistici del Comune di Milano continuino nell'attività già compiutamente delegata con ordinanza presidenziale del 5.04.2022 e ordinanza collegiale del 5 ottobre 2022 espletando tutti gli incarichi e facendo pervenire ulteriore relazione di aggiornamento entro e non oltre il 5
MAGGIO 2023;
5) ORDINA ad entrambe le parti di provvedere, ove non vi abbiano già provveduto o lo abbiano fatto in modo incompleto, entro il 5 MAGGIO 2023, alla compilazione e aggiornamento del MODELLO PER LA
DISCLOSURE come da Linee Guida per la redazione degli atti introduttivi approvate nel marzo 2019 dalla
Corte di appello di Milano, dal Tribunale di Milano, dal ConSIlio dell'Ordine di Milano e dell'Osservatorio della giustizia civile di Milano, con il deposito di tutta la documentazione ivi indicata, in particolare: - tutte le dichiarazioni fiscali ancora non in atti degli ultimi tre anni ovvero dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti il reddito o la mancanza di reddito degli ultimi tre anni, con buste paga del 2022; - copia degli estratti conto dei conti correnti intestati e/o cointestati dal 1 gennaio 2022 alla data di acquisizione;
-copia eventuali contratti di locazione/mutuo/finanziamenti; Si evidenzia che il comportamento omissivo della parte consentirà di desumere argomenti di prova ex art. 116 c.p.c..
6) FISSA successiva udienza per la precisazione delle conclusioni davanti al G.I. per il giorno 31 MAGGIO
2023 che sin d'ora sostituisce con il deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e le conclusioni
pagina 9 di 22 ex art. 127 ter c.p.c. da effettuarsi entro la data sopra indicata, con preghiera di depositare le note scritte 3 giorni prima onde consentire alla Cancelleria lo scarico delle note atto in tempo utile.”
In data 21 aprile 2023 perveniva la relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali del Comune di Milano ed il 3 maggio 2024 dei Servizi Specialistici dell' . Controparte_3
All'udienza del 17 maggio 2023 si procedeva all'ascolto della minore all'esito il G.I., stante la PE richiesta delle parti di un breve rinvio della già fissata udienza di precisazione delle conclusioni essendo emerse ipotesi conciliative anche in merito alla causa pendente avanti alla Corte d'Appello per mancato pagamento delle spese straordinarie, assegnava alle parti termine sino al 28 giugno 2023 per il deposito di note scritte contenenti le conclusioni;
Con provvedimento del 28 giugno 2023 il G.I, lette le note scritte depositate dalla parti contenenti le rispettive conclusioni, assegnava termine per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, rimettendo la causa in decisione dinnanzi al Collegio.
Con Ordinanza del 9 novembre 2023 il Collegio, preso atto che con gli scritti conclusivi le parti avevano ripreso a muoversi gravi accuse reciproche in particolare lamentando la madre che il padre avesse ripreso ad essere del tutto scostante nella frequentazione della minore disinteressandosi anche completamente della stessa e allegando invece il padre di comportamenti gravemente rivendicativi e ostili della madre;
riscontrata inoltre la mancanza di una relazione da parte Servizi Sociali aggiornata agli ultimi avvenimenti e la mancanza anche della documentazione economica e patrimoniale aggiornata di parte ricorrente a seguito del decesso della di lui madre;
ritenendo quindi di non poter assumere così la causa in decisione, disponeva la rimessione sul ruolo del procedimento. Assegnava quindi termine ai Servizi Sociali e Specialistici per completare gli accertamenti delegati, al ricorrente per aggiornare la documentazione richiesta con la produzione della dichiarazione di successione della madre e fissava per esame delle relazioni dei Servizi Sociali l'udienza sostituita dal deposito di note scritte da effettuarsi entro il 18 aprile 2024.
In data 29 marzo 2024 perveniva la relazione di aggiornamento da parte dei Servizi Sociali del Comune di
Milano e in data 9 aprile 2024 dei Servizi Specialistici.
Il G.I. con provvedimento del 18 aprile 2024, esaminate le relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali e
Specialistici del Comune di Milano da cui emergeva una relazione padre e figlia ancora in fase di assestamento e comunque non regolare e ritenuto quindi necessario dare nuova delega ai Servizi Sociali di verificare l'evoluzione della situazione assegnava agli stessi termine per il completamento degli accertamenti e fissava per esame delle relazioni e per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 23 ottobre 2024 che sostitutiva con il deposito di note scritte.
Perveniva quindi in data 29 luglio 2024 relazione di aggiornamento di Servizi Sociali del Comune di Milano e in data 4 settembre 2024 dei Servizi Specialistici dell'ASST Fatebenefratelli Sacco.
Con provvedimento del 23 ottobre 2024, il G.I, preso atto del contenuto delle suddette relazioni e viste e delle note scritte depositate dalla parti con le rispettive conclusioni, assegnava termine per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, rimettendo la causa in decisione dinnanzi al Collegio.
pagina 10 di 22 Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, sia in ordine alla responsabilità genitoriale che alle statuizioni economiche, confermando il Collegio le determinazioni istruttorie assunte dal Giudice istruttore con l'ordinanza sopra integralmente riportata di cui condivide e richiama le motivazioni non avendo peraltro le parti insistito espressamente nelle istanze istruttorie con le rispettive conclusioni.
Le ampie risultanze acquisite dagli Operatori del Progetto Link dei Servizi Sociali del Comune di Milano e parimenti dal che hanno in questi anni monitorato e Controparte_4 seguito l'evoluzione della storia di questo nucleo familiare e delle ragazze, periodicamente relazionando il
Tribunale sull'evoluzione dell'articolata situazione familiare, offrono al Collegio elementi più che adeguati e completi per decidere nell'interesse di che peraltro, è stata anche sentita dal Tribunale con l'adozione PE di tutte le cautele a accortezze del caso e ha così potuto manifestare il suo punto di vista offrendo così ulteriori spunto ed elementi di valutazione da inserirsi nel complesso delle ampie risultanze già acquisite.
Anche dal punto di vista economico nessun ulteriore dato deve essere acquisito essendo sufficiente quello in atti per addivenire ad una determinazione anche relativamente a tale aspetto e richiamando il Tribunale in ogni caso il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione (da ultimo Cass. Ordinanza 975 del 20/01/2021) secondo cui ai fini delle determinazioni di natura economica non è richiesto l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti.
Ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio presente agli atti.
Deve, quindi infine, chiarirsi che il materiale probatorio documentale che verrà posto a fondamento della decisione è quello introdotto in giudizio nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
La domanda di divorzio
Ciò premesso, nulla deve essere disposto in ordine alla domanda di divorzio, essendo stata già pronunciata da questo Tribunale in data 5 ottobre 2022, sentenza n. 7998/2022 non definitiva di scioglimento del matrimonio resa pubblica in data 13 ottobre 2022.
La responsabilità genitoriale
All'esito del giudizio ritiene il Collegio che questi genitori nonostante le criticità e le fragilità che soprattutto sul versante paterno sono state riscontrate e una ancora non del tutto rientrata conflittualità, possono però continuare a condividere, pur ancora con il supporto dei Servizi Sociali, la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
PE
pagina 11 di 22 L'intervento dei Servizi Sociali si era infatti reso necessario a ragione della completa interruzione dei rapporti tra il padre e le figlie ed (già maggiorenne) che, alla data dell'udienza presidenziale del 5 aprile PE Per_2
2022, risultavano non vedersi né sentirsi da oltre un anno, evenienza che conseguentemente aveva determinato un irrigidimento dei rapporti tra gli stessi genitori e un comprensibile aumento della conflittualità. Ovviamente, opposte, erano le ricostruzioni dei genitori che si rimpallavano le responsabilità sulle motivazioni che avevano portato al consolidamento di una tale situazione. La madre riferiva di un persistente disinteresse del padre per le figlie che avevano anche cercato di mettersi in contatto con lui, mentre il padre sosteneva invece che fossero quest'ultime a rifiutare di incontrarlo anche perché suggestionate in tal senso dalla madre. Si delegavano pertanto i Servizi Sociali e Specialistici di effettuare ogni più opportuno approfondimento sul nucleo familiare e di ripristinare l'interrotta relazione padre e figlie, con conferma allo stato del regime di responsabilità genitoriale condivisa.
I primi approfondimenti svolti sul nucleo familiare dagli Operatori del Progetto Link nonché dai
[...]
hanno subito permesso di acclarare che il nucleo familiare aveva Controparte_5 vissuto un momento molto critico legato alla frattura separativa che aveva messo tutti i membri a dura prova. In particolare, il padre che aveva sviluppato un sentimento di forte risentimento e delusione nei confronti dell'ex coniuge e che lo aveva portato ad allontanarsi dalle figlie che sentite dagli Assistenti Sociali si dicevano molto dispiaciute dell'allontanamento del genitore e ben propense a riaccoglierlo nella loro vita (molto esplicativa sul punto la prima relazione pervenuta in data 28 luglio 2022); sia il padre che le figlie si dichiaravano quindi disponibili a riprendere la relazione che effettivamente senza particolari problemi e criticità si riattivava già ad ottobre 2022 e con risultati che, quantomeno per una prima fase, si sono potuti apprezzare come molto soddisfacenti tanto sul versante della costanza delle frequentazioni che su quello della qualità della relazione.
Padre e figlia, infatti, si vedevano con regolarità, si organizzavano in autonomia senza una precisa organizzazione stabilendo di volta in volta cosa fare e le attività da svolgere insieme. in particolare, PE era molto contenta del fatto che il padre aveva ripreso come da radicate abitudini familiari, a partecipare alla sua vita, in particolare a quella sportiva;
il padre infatti, come da forte desiderio della figlia, era ritornato ad assistere alle sue partite di calcio, aspetto della sua vita che la minore aveva sempre condiviso con lui e che rappresentava quindi un aspetto molto importante della loro relazione ed un fondamentale collante e momento di unione. Per supportare il positivo evolversi della situazione ed il consolidamento della relazione sia gli Operatori del Per_ Progetto Link che anche la psicologa dott.ssa del Controparte_4 suggerivano al padre di intraprendere un percorso di supporto alla genitorialità (v. relazione 21 dicembre 2022 e Per_ relazione dott.ssa del Servizio Specialistico del 11.01.2023).
Gli aspetti di maggiore criticità venivano invece segnalati sul versante della relazione tra i genitori che scontando le difficoltà del padre a relazionarsi con la madre era di fatto caratterizzata da una totale mancanza di condivisione e partecipazione;
la comunicazione, infatti era pressoché inesistente o, se necessario, limitata, allo scambio mail. Molto importante è stata quindi in quel momento la presenza ed il lavoro svolto dagli Assistenti
Sociali che si sono posti come intermediari tra i due genitori verso la ripresa di un dialogo necessario nel pagina 12 di 22 benessere delle figlie, dialogo che tuttavia per tutto il 2023 non è stato possibile ripristinare (v. relazione pervenuta il 21 dicembre 2022 e 21 aprile 2023). Quanto alla madre, invece, gli Operatori del progetto Link non hanno mai segnalato aspetti di rilevante criticità relativamente al suo ambito genitoriale che è sempre stata descritta come accudente e ben sintonizzata ai bisogni della figlie oltrechè tutelante anche rispetto alla ripresa della relazione con il padre, che ha cercato di incoraggiare favorendo e supportando il percorso di riavvicinamento. Parimenti anche la minore è sempre stata descritta come una ragazza serena e PE tranquilla, concentrata sulle sue attività scolastiche ed extrascolastiche in particolare il calcio e molto ben inserita nel proprio tessuto sociale, scolastico e amicale di riferimento. (v. relazione pervenuta il 21 aprile 2023). La dinamica familiare è stata sostanzialmente in questi termini riportata anche dalla stessa che, nel corso PE della sua audizione all'udienza del 17 maggio 2023, ha offerto il suo punto di vista. La ragazza, apparsa assolutamente a suo agio durante l'intera audizione ha raccontato con assoluta tranquillità e spontaneità della sua vita, della sua organizzazione quotidiana, del suo percorso scolastico e dei suoi obiettivi futuri;
ha riferito, in particolare relativamente al padre che le era dispiaciuto molto non vedere più il genitore e la nonna a cui era molto legata, che però grazie all'aiuto degli psicologi la relazione si era poi ristabilita;
che solitamente si incontravano il fine settimane anche se non sempre con regolarità, ma che a lei tutto sommato questa organizzazione andava bene così; che comunque, se non si vedevano, si sentivano spesso via messaggio o telefono e parlavano soprattutto di calcio e si organizzavano autonomamente per incontrarsi ( v. verbale audizione minore del 17 maggio 2023).
Nel corso poi dell'ultimo anno, la situazione familiare, dopo aver attraversato un nuovo momento di difficoltà anche sul versante della relazione padre e figlia che non sempre si è mantenuta costante, grazie ad alcuni accorgimenti e assestamenti introdotti dai Servizio Sociali si è decisamente assestata e appare oggi in positiva evoluzione e consolidamento. Gli operatori del progetto Link, infatti, al fine di rendere più stabile la relazione avevano ritenuto necessario introdurre dei correttivi e calendarizzare con maggior precisione i momenti di incontro;
si era quindi convenuto con il padre e le figlie che il momento migliore per vedersi sarebbe stato la domenica oltre a qualche visita infrasettimanale in base ad accordi di volta in volta assunti. (v. relazione marzo
2024). L'organizzazione così introdotta è stata poi nei mesi seguenti rispettata. Difatti, con le ultime relazioni pervenute dai Servizi Sociali e Specialistici si è riscontrato un deciso passo in avanti nei rapporti tra padre e figlie che oggi appaiono molto più stabili e solidi sia relativamente alla costanza delle frequentazioni che alla qualità della relazione. ha infatti riferito agli Operatori del Progetto Link che“ rispetto alla relazione PE con il padre, la ragazza racconta che è migliorata negli ultimi mesi e riesce ad incontrare il PA più spesso ed anche durante la settimana, trascorrendo con lui anche la notte. Di recente si incontrato anche la domenica e il PA si è proposto più volte di accompagnarla agli allenamenti e alle partite, cosa che le fa molto piacere; inoltre “ riferisce che insieme alla sorella hanno accettato volentieri la proposta del genitore di trascorrere una settimana di vacanza con lui a Pescara, sua città d'origine dove vivono alcuni familiari del ramo paterno; nel complesso la ragazza ha riferito “che ultimamente vede il PA cambiato, molto più presente e che lo sente più vicino rispetto al passato”.
pagina 13 di 22 Miglioramenti sono stati registrati anche sul versante della relazione tra i genitori che come descritto è stata per lunghi tratti del procedimento di fatto inesistente e che invece dopo molto tempo hanno ripreso a parlarsi e a confrontarsi riuscendo così a sviluppare un'intesa che viene oggi descritta come positiva. Si è dato atto infatti che “ gli scriventi hanno invitato congiuntamente, in due occasioni, la SI.ra e il SI. il quale ha CP_1 T_ accettato per la prima volta l'invito. Durante i colloqui, i genitori sono apparsi sereni e maggiormente consapevoli delle loro dinamiche familiari pregresse. I SInori raccontano che prima dell'incontro presso gli uffici del progetto link, il SI. ha voluto incontrare la SI.ra per parlare della loro situazione T_ CP_1 familiare e chiarire le sue posizioni. Entrambi affermano che attualmente hanno una relazione più serena e che riescono a comunicare, senza ricorrere alle mail, come avveniva in precedenza. […]. La maggiore presenza del padre nella vita delle figlie ed una comunicazione finalmente meno disfunzionale tra gli ex coniugi ha decisamente contribuito alla distensione dei rapporti tra tutti i componenti il nucleo e ha anche “favorito e incoraggiato le figlie nel voler recuperare e mantenere la relazione col papa nonostante la fine della relazione con la mamma. Rispetto al passato il SI. è apparso più consapevole sia dell'importanza della sua T_ presenza e sostegno nella vita delle figlie che delle motivazioni che hanno determinato la fine della relazione con la SI.ra determinando una maggiore apertura nei confronti delle figlie che vede con più CP_1 regolarità e verso l'ex moglie riuscendo a mettere da parte il risentimento che prova nei suoi confronti che inevitabilmente si riservava nella relazione con le figlie”. All'esito degli accertamenti è stato quindi ritenuto che
“che i genitori sono stati in grado di affidarsi alle indicazioni degli operatori comprendendo l'importanza per le loro figlie di poter avere il supporto di entrambi i genitori nonostante la fine del matrimonio. È stato restituito loro la necessità di mantenere una buona comunicazione tra loro nell'interesse delle ragazze e di continuare a collaborare attivamente come genitori in modo da riuscire ad assumere decisioni più importanti per la crescita dei figli in maniera condivisa valorizzando l'importante sarà di sostenersi reciprocamente come genitori.
Avendo entrambi i genitori dimostrato di avere delle buone risorse capacità genitoriali si conferma l'affido condiviso ad entrambi i genitori e si chiede autorità giudiziaria la possibilità di valutare la revoca dell'incarico al servizio sociale che continuerà a monitorare il nucleo per un oltre un anno alla fine (v. relazione Progetto
Ling pervenuta in data 29 luglio 2024).
Sulla stessa linea anche i Servizi Specialisti che hanno confermato la positiva evoluzione della situazione familiare come descritta dagli operatori del progetto Link che danno atto di una piena capacità della madre che è apparsa adeguata e supportiva e del padre che, pur non volendo accedere ad un percorso di sostegno alla genitorialità come più volte suggeritogli, si sta però impegnando a garantire una presenza più stabile nella vita delle figlie (v. relazione pervenuta il 4 settembre 2024). Controparte_4
Così fotografata la situazione del nucleo familiare ritiene il Collegio che, pur al netto delle criticità e disfunzionalità emerse e che innegabilmente hanno impattato con maggior enfasi la sfera del padre che vi siano però oggi tutte le condizioni per poter confermare l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori che PE di fatto non è mai venuto meno neanche nei momenti più delicati e critici che il nucleo familiare ha attraversato.
Se è pur vero che il per lunghi tratti del procedimento, non è stato in grado di scindere adeguatamente il T_
pagina 14 di 22 piano personale da quello genitoriale anteponendo se stesso e la propria prospettiva rispetto alle figlie e compiendo anche scelte francamente discutibili e poco giustificabili come quella di interrompere i rapporti con loro, è però altrettanto vero che il medesimo ha saputo anche modificare e correggere i propri comportamenti ed a recuperare una dimensione genitoriale che oggi appare maggiormente rafforzata, responsabile e più orientata al benessere delle figlie. Del resto, oggi, la relazione con le ragazze è descritta come molto positiva e con una ottima intesa che è stata riportata anche da che ha riferito agli Assistenti Sociali di essere molto PE contenta del rapporto con il padre e di averlo ritrovato nella sua vita. Anche la relazione tra i genitori, dopo le fatiche che l'hanno in passato contrassegnata, è stata con grande impegno riattivata e sta ora procedendo con un comune impegno dei genitori a mantenerla e con una rinnovata collaborazione e condivisione di cui tutti i componenti il nucleo stanno beneficiando ed in particolare modo la figlia minore (e la figlia maggiorenne) che sono più serene anche nella relazione con il padre sentendo che i loro genitori hanno ripreso a parlarsi e a confrontarsi.
Si ritiene pertanto che questi genitori siano in grado di continuare a gestire la responsabilità genitoriale condivisa e che non vi siano, in particolar modo oggi, davvero i presupposto per una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre. Invero la domanda di affidamento super esclusivo che la ha reiterato non CP_1 appare oggi soluzione rispondente all'interesse della minore né coerente con l'attuale quadro familiare PE
e con la positiva evoluzione delle relazioni tra i componenti il nucleo di cui si è dato qui conto.
Peraltro, nell'attuale situazione familiare che è comunque ancora in fase di assestamento e con equilibri che dovranno nel tempo consolidarsi ci si auspica definitivamente, la concentrazione della responsabilità in capo alla sola madre rischierebbe davvero di riacuire e riaccendere una tensione che piano piano sta rientrando e portare ad una nuova marginalizzazione del padre dalla vita della figlia che sarebbe contraria al suo interesse e con una sostanziale vanificazione dei progressi e dei risultati che sono stati sino ad oggi faticosamente compiuti.
Quanto al collocamento, su cui le domande convergono, non v'è dubbio che debba essere confermato l'attuale collocamento della minore presso la madre, genitore risultato accudente e tutelante e che ha provveduto adeguatamente e per molti periodi anche da sola, al soddisfacimento delle eSIenze e dei bisogni delle figlie e che quindi rappresenta senza ombra di dubbio la figura genitoriale con funzioni prevalenti.
Quanto alle frequentazioni i Servizi Sociali che hanno supportato la ripresa della relazione padre/figlia e monitorato il suo andamento hanno evidenziato che oggi il rapporto sta attraversando una fase molto positiva sia da un punto di vista qualitativo che di regolarità dei momenti padre e figlia. Fondamentale è stata l'introduzione di uno schema organizzativo condiviso che è stato poi sostanzialmente rispettato;
ad oggi, infatti, PE incontra il padre nella giornata della domenica e anche infrasettimanalmente con pernottamento. Si ritiene quindi necessario strutturare un diritto di visita paterno che da un lato permetta di consolidare una relazione che oggi è positivamente avviata e che dall'altro però rispetti anche le eSIenze della minore che a breve compirà sedici anni e che ha tutta una sua sfera di vita e socialità che va preservata ed eSIenze di flessibilità a cui i genitori devono saper rispondere.
pagina 15 di 22 In tale prospettiva si ritiene che il calendario di frequentazioni statuto in dispositivo sia idoneo a soddisfare tali eSIenze oltre che corrispondente all'interesse della minore a mantenere stabili rapporti con il padre tenuto anche conto però dell'età della ragazza stessa e nel rispetto sempre della sua volontà.
Resta evidentemente inteso che la calendarizzazione costituisce e rappresenta una indicazione di massima da applicarsi nel caso in cui i genitori non riescano ad addivenire a migliori e diverse soluzioni condivise che le parti, nell'esercizio della loro genitorialità condivisa, dovranno essere in grado individuare se necessario modificando o comunque diversamente modellando l'organizzazione nell'interesse di ed in conformità PE alle sue eSIenze di vita in un contesto che deve rimanere sereno e collaborativo e con auspicio anche che i genitori siano in grado di ascoltare le richieste della figlia in relazione ad una diversa modulazione dei tempi anche in relazione ai suoi impegni scolastici e sportivi.
Alla luce del fatto che la situazione familiare si è positivamente riassestata solo in tempi relativamente recenti e che gli equilibri familiare dovranno mantenersi e auspicabilmente consolidarsi anche sul lungo periodo, si ritiene necessario mantenere un'efficace presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali e Specialistici del Comune di Milano per monitorare l'evoluzione della situazione familiare e relazionale del nucleo;
in particolare quanto alla relazione tra padre e figlia, verificandone il sereno andamento e la regolarità ed eventualmente intervenendo in caso di nuove difficoltà ed interruzioni in conformità all'interesse e alle eSIenze di e sentita sempre quest'ultima in considerazione della sua età; sia tra i genitori affinché continuino a PE mantenere aperto e consolidino ci si auspica definitivamente il loro rapporto e la loro capacità di collaborare e comunicare nell'interesse della figlia con l'avvio/prosecuzione di tutti gli interventi di supporto ritenuti necessario o anche solo opportuni di sostegno per la minore nonché tutti gli interventi di supporto ritenuti necessari o anche solo opportuni per i genitori. In particolare per il padre che si invita ad intraprendere il percorso che gli è stato più volte conSIliato di sostegno alla genitorialità per una migliore e più fluida gestione della propria responsabilità genitoriale. Si provvede pertanto come da dispositivo.
L'assegnazione della casa coniugale
Deve essere confermata l'assegnazione della casa familiare, sita in Milano via Gozzano 3, in comproprietà tra i coniugi, alla GN quale genitore collocatario prevalente della figlia minora Controparte_1
e convivente con la figlia , maggiorenne e non economicamente indipendente. In tal PE A_ senso, del resto, parte attrice non pone alcuna questione, nel momento in cui chiede il collocamento presso la madre. Deve darsi, ancora, atto dell'applicazione dei principi di diritto comune applicabili, con riferimento alle spese, rimanendo le spese condominiali ordinarie e le utenze a carico del coniuge assegnatario e le spese condominiali straordinarie a carico del coniuge in ragione del titolo di proprietà, così come le tasse ed imposte seguono la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso (Cass. Sez. I 19.9.2005 n. 18476; Cass. Sez. I 22.2.2006 n. 3836). Quanto alle rate del muto allo stesso deve provvedere continuare la moglie in qualità di unico intestatario del contratto.
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Il contributo al mantenimento delle figlie
Con l'ordinanza presidenziale del 5 aprile 2022, il Presidente f.f. confermava quanto disposto con la sentenza di separazione di pochi mesi prima che aveva stabilito in euro 1.000,00 la misura del contributo paterno per il mantenimento delle minore oltre al 50% delle spese straordinarie.
Quanto alle attuali condizioni economiche delle parti si vanno ad aggiornare i dati economici e reddituali delle parti già fotografati con la puntuale ordinanza presidenziale che qui si richiama.
Il Signor ingegnere, lavora sempre come dipendente per la ditta Cati S.r.L, con redditi leggermente T_ aumentati rispetto a quelle già esaminati;
nell'anno di imposta del 2022 il medesimo ha infatti percepito lordi annui euro 40.348,46 che al netto delle imposte e rapportato su dodici mensilità è pari ad un netto di circa euro
2.453,00 (v. Certificazione Unica 2023), importo che in effetti corrisponde a quanto dichiarato. Per l'anno di imposta del 2023 non è però stata depositata l'aggiornata dichiarazione dei redditi, ma solo tre buste paga da gennaio a marzo con redditi mensili netti pari ad euro 2.450,00.
Dal punto di vista economico patrimoniale vi è da evidenziare che il SI. ha acquisito al suo patrimonio T_ per successione ereditaria dalla madre deceduta in data 9 settembre 2023 alcuni beni;
nello specifico il medesimo
è divenuto titolare della casa di Milano, via Milano 3, ove abitava con la madre e dove tuttora vive non gravata da muto;
un'abitazione con annesso box e alcuni terreni siti in Pescara. Quanto invece alle liquidità il medesimo
è subentrato nella titolarità del portafoglio azionario della madre per un controvalore pari ad euro 81.000,00 oltre ad euro 193,000,00 da risparmi in conto corrente presso Intesa San Paolo;
il valore dell'asse ereditario di cui il medesimo è l'unico erede è stato stimato in un valore di complessivo euro 333.435,00 (v. dichiarazione di successione).
La GN , invece, lavora sempre come insegnante di inglese presso il liceo AT Pascal di Milano CP_1 con redditi anche essi leggermente aumentati. Nell'anno di imposta del 2022, difatti, la stessa ha percepito un reddito annuo lordo pari ad euro 35.924,85 (in linea con quello dell'anno precedente esaminato in fase presidenziale) e nell'anno di imposta del 2023 di euro 35.080,00, pari ad un netto mensile rapportato su dodici mensilità di circa euro 2.250,00 (v. per il 2022 C.U. 2023 e per il 2023 mod. 730/2024), mentre in udienza presidenziale dichiarava uno stipendio di € 1750 oltre alla 13^ mensilità.
Vive nella casa familiare in Milano via Gozzano in comproprietà al 50% con il e gravata da mutuo che T_ però è a lei interamente intestato e pari a circa euro 470,00 mensili che si estinguerà nel prossimo 2026 (mutuo ventennale contratto il 25.10.2006). È titolare di un conto corrente Intesa San paolo con saldo attivo. Lamenta
l'irregolarità del padre nel versarle il contributo al mantenimeto per le figlie sia quello ordinario che il rimborso delle spese straordinarie per cui ha agito esecutivamente nei suoi confronti;
vi è in atti sentenza del Tribunale di
Milano del settembre del 2022 che nel giudizio di opposizione ha conferma le ragioni della GN CP_1 condannando il alla refusione di alcune spese straordinarie non corrisposte per un importo pari ad euro T_
1.454,63 ( importo poi rideterminato dalla recente sentenza della Corte di Appello del 10.120.2024 in atti).
pagina 17 di 22 Così fotografata la situazione delle parti, rilevato che la situazione economica del SI. è sotto il profilo CP_6 patrimoniale migliorata, mentre quella della GN è aumentata sotto il profilo reddituale, che CP_1
l'assegnazione alla GN della casa familiare cointestata sebbene con mutuo a suo carico (che dovrebbe comunque estinguersi nel 2026) rappresenta comunque una forma di contribuzione di cui occorre tener conto e considerate altresì le eSIenze delle figlie ed i tempi di frequentazione, ritiene il Tribunale di dover rideterminare e attualizzare la misura mensile del contributo paterno in € 1.100,00 che lo stesso dovrà corrispondere alla madre, in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese annualmente rivalutabile con indici Istat, con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza, atteso che gli elementi probatori che fondano tale decisione sono stati acquisiti solo all'esito del giudizio, ferme le statuizioni vigenti sino a tale momento. Resta ferma, invece, la contribuzione dei genitori alle spese extra assegno delle figlie al 50% ciascuno come da protocollo meglio indicato in dispositivo.
L'assegno unico dovrà essere interamente percepito dalla madre che in principalità e con maggior onere provvede alla cura e gestione della minore PE
Le ulteriori domande avanzate da parte convenuta
La domanda di cessazione della condotta pregiudizievole e di ammonimento avanzate dalla GN ai CP_1 sensi dell'art. 473 bis 39 c.p.c. dovranno esaminarsi alla luce del previgente art. 709 ter c.p.c. norma che, come noto, pur essendo stata abrogata dal D.lgs 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. riforma Cartabia) che ha contestualmente introdotto la disposizione di cui all'art. 473 bis 39 c.p.c. che ricalca nelle fondamenta e nei presupposti quella abrogata, continua però e per espressa previsione normativa ad applicarsi ai procedimenti già in corso alla data del 28 febbraio 2023. Difatti l'art. 35 del richiamato d.lgs n. 149 del 2022, per come anche modificato dalla L.
29 dicembre 2022 n. 197, prevede espressamente che “ le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”. Ciò, del resto trova conferma anche nella lettera del successivo D.lgs del 31 ottobre 2024 n. 164 che, nel modificare il disposto dell'art. 473 bis 39 c.p.c. ha dettato (all'art. 7 comma I) una disciplina transitoria di raccordo ribadendo in conformità a quanto precedentemente stabilito che “Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.
Si evince pertanto da tale chiaro panorama normativo che l'art. 473 bis 39 c.p.c. azionato dalla non sia CP_1 applicabile atteso che la causa è stata introdotta con ricorso depositato in data 18 novembre 2021 (iscritto a ruolo in data 22 novembre 2021) e antecedente al 28 febbraio 2023 data a partire dalla quale hanno effetto le nuove disposizioni;
conseguentemente, non essendovi deroghe espresse né essendo stato diversamente stabilito, le domande di parte convenute andranno esaminate sotto la lente del previgente art. 709 ter c.p.c..
Così impostati i termini della questione va rammentato che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale che si era formato sulla norma in questione (ex multis, Cass. Sez. I 27.6.2018 n. 16980; Cass.
pagina 18 di 22 Civ. Sez. I 16 maggio 2016 n. 9978), le misure previste dall'art. 709 ter c.p.c. (così invero come pure quelle di nuova emanazione) rappresentano dei rimedi risarcitori con funzione non riparatoria, ma sostanzialmente sanzionatoria e punitiva a garanzia dell'interesse pubblicistico, cui è pur sempre finalizzata la tutela del superiore interesse del minore.
Presupposti per l'applicazione delle suddette misure sanzionatorie sono quindi comportamenti di grave inadempimento e di violazione da parte dei genitori delle regole che attengono all'esercizio della responsabilità genitoriale. Deve trattarsi, quindi, di condotte poste in essere da un genitore lesive delle regole concordate dalle parti o disposte dal Giudice sulle modalità di esercizio della genitorialità, che si traducono di fatto in una lesione del diritto del minore a mantenere un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori, indispensabile per il suo sano percorso di crescita e che devono essere provate.
Nel caso di specie ritiene il Tribunale che sia meritevole di sanzione il complessivo comportamento assunto dal padre relativamente alla relazione con le figlie atteso che quest'ultimo, come pacificamente emerso e sopra meglio analizzato, ha interrotto completamente la frequentazione con le figlie per un periodo di quasi due anni
(dal dicembre del 2020 all'ottobre del 2022) in cui non ha in alcun modo partecipato ad alcun ambito della loro vita anche economico e assumendo quindi nel complesso una posizione di ermetica chiusura, che ha generato molta delusione e frustrazione nelle ragazze con pregiudizio per il loro interesse.
Ebbene si ritiene che tali condotte del padre, comunque inadempiente degli obblighi genitoriale ed anche economici posti a suo carico, seppur attuate all'interno di un quadro di grande fragilità personale ed emotiva per via del trauma separativo che è stato sopra descritto, hanno però finito per innegabilmente pregiudicare l'interesse delle minori che hanno visto il proprio genitore allontanarsi da loro e dalla loro vita e hanno altresì ostacolato il corretto svolgimento delle modalità di affidamento dal momento che le ragazze sono rimaste integralmente a carico morale e materiale della madre per un apprezzabile periodo di tempo.
La sanzione deve, quindi, a giudizio del Tribunale, essere proporzionata alla condotta posta in essere e provata sopra indicata, certamente indicativa di una importante violazione delle statuizioni giudiziali in essere.
L'ammonimento è, quindi, misura adeguata in questo contesto a sanzionare il padre per la condotta attuate con l'obbiettivo anche di dissuaderlo dal ripetere analoghi comportamenti, senza alcuna giustificata ragione.
Ciò chiarito si auspica per il futuro che il Signor che ha ripreso a frequentare regolarmente le figlie e con T_ una intesa che è stata ritenuta dai Servizi Sociali al momento buona e positiva, continui su questa strada portando a compimento il percorso di stabilizzazione del rapporto con la figlia ancora minorenne, continuando a rapportarsi in modo funzionale alle sue eSIenze.
Le spese di lite
Stante la natura necessaria del giudizio in punto di status e il tenore della presente decisione, che ha visto la reciproca soccombenza delle parti in ordine alle domande svolte, parte attrice con riferimento alla domanda ex art. 709 ter c.p.c. mentre parte convenuta con riferimento alla domanda di affido ed entrambi sotto il profilo degli pagina 19 di 22 incarichi ai Servizi e in punto economico, si ritengono sussistere giustificati motivi per compensare le spese di lite.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento avendo le parti rinunciato alle rispettive domande di addebito: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione rigettata e disattesa, dato atto che è stata già pronunciata da questo Tribunale in data 5 ottobre 2022, sentenza n. 7998/2022 non definitiva di scioglimento del matrimonio resa pubblica in data 13 ottobre 2022, così decide:
1) CONFERMA l'affidamento condiviso di (nata il [...]), ad entrambi i genitori con Persona_4 collocamento prevalente presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica;
2) DISPONE il padre possa vedere e tenere con sé a week end alternati dal sabato sino alla domenica PE oltre ad un giorno alla settimana con pernottamento (indicativamente il mercoledì o quello diverso che padre e figlia di volta in volta stabiliranno organizzandosi autonomamente tra di loro) nonché eventualmente anche un pomeriggio nella settimana con il we non di competenza paterna;
i periodi di vacanza e le ulteriori festività dovranno essere suddivisi secondo il principio dell'alternanza, in particolare per metà delle vacanze natalizie dal
23 al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio, in via alternata di anno in anno, le vacanze pasquali ad anni alterni e due settimane (anche non consecutive) durante le vacanze estive da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Sono sempre fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori e soprattutto diverse modulazioni nel rispetto della volontà di e compatibilmente con le sue richieste e le sue eSIenze, con una progressiva PE liberalizzazione al crescere dell'età, fatta salvo un potere di verifica e intervento dei Servizi come di seguito disposto;
3) DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di Milano mantengano una efficace presa in carico del nucleo familiare, demandando agli stessi per il tramite dei Servizi Specialistici ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza:
- di verificare il sereno andamento della relazione padre - figlia e la regolarità della relazione supportando se del caso i genitori nell'addivenire a soluzioni concordate nell'interesse di ed intervenendo solo nel caso in PE cui dovessero insorgere nuovi conflitti a rimodulare tempi e modalità in conformità all'interesse e alle eSIenze di e sentita sempre quest'ultima. PE
- di avviare tutti gli interventi di supporto socio-educativo e/o di supporto psicologico necessari o anche solo opportuni per la minore;
- di avviare tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità per aiutarli ad aprire un canale di comunicazione sempre più sereno e collaborativo e per consentire agli stessi di assumere pagina 20 di 22 decisioni condivise /o percorsi di psicoterapia individuale per entrambi i genitori, eventualmente coordinando e monitorando i percorsi avviati autonomamente dalle parti medesime.
4) CONFERMA l'assegnazione della casa familiare, sita in Milano via Guido Gozzano 3, in comproprietà tra i coniugi, ad , in quanto genitore collocatario prevalente della figlia minore e Controparte_1 PE convivente con la figlia , nata il [...], maggiorenne e non economicamente autosufficiente, A_
5) PONE a carico di con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza, Parte_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore e della figlia maggiorenne, PE A_ non economicamente indipendente e convivente con la madre, mediante versamento alla madre, in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, della somma mensile € 1.100,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto disposto dalle Linee
Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli
Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di pagina 21 di 22 lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6) DISPONE che l'AU venga percepito per intero dalla madre;
7) AMMONISCE ex art. 709ter comma 2 n. 1 c.p.c per non aver rispettato le statuizioni inerenti Parte_1 alle frequentazioni con le figlie nonché a rispettare per il futuro le statuizioni sopra disposte con riferimento al mantenimento di una relazione stabile e continuativa con PE
8) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
9) SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti, al Servizio Sociale del Comune di Milano, ai Servizi Specialistici dell'ASST Fatebenefratelli Sacco.
Così deciso in Milano, in camera di conSIlio, in data 22 gennaio 2025
IL PRESIDENTE RELATORE
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di conSIlio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 22 novembre 2021 e vertente
TRA
, c.f. , nato a [...], il [...] e residente in [...] C.F._1
Gozzano n. 3, domiciliato in Milano via Milani n. 3, rappresentato e difeso dall' avv. Daniel Cibin ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Milano, alla via Malpighi n. 12, come da procura in atti.
ATTORE
E
, c.f. , nata a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._2 in Milano via Gozzano n. 3, rappresentata e difesa dall' avv. Francesca Arenosto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, alla via Privata dei Martinitt nr. 3.
CONVENUTO
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all , in persona del Controparte_2
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71
c.p.c e dell'ordinanza presidenziale ex art. 709 comma 1 c.p.c.
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
1. confermare l'assegnazione della casa coniugale in godimento esclusivo ai sensi dell'art. 337-sexies c.p.c. alla SI.ra , con quanto l'arreda e correda;
CP_1 pagina 1 di 22
2. disporre che la figlia minore rimanga affidata congiuntamente a entrambi i genitori e collocata PE presso la residenza della madre;
3. disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia liberamente, anche previ contatti diretti PE con la medesima, e che possa trascorrere con la figlia, durante le vacanze estive, un periodo di almeno due settimane, anche non consecutive;
4. disporre a carico del SI. a titolo di contributo al mantenimento delle figlie ed T_ A_
, l'importo mensile pari ad € 200,00 ciascuna, per complessivi € 400,00, ovvero quell'altra somma PE ritenuta di giustizia;
5. disporre che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese extra assegno individuate secondo le Linee Guida del Tribunale di Milano del 14.11.2017 e di seguito indicate: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sporti rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attivit sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni
a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittur teatro, boy- scout); e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro,
pagina 2 di 22 dovrà manifestare un motivato dissenso per iscrit nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sar inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovr inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante
l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6. condannare la controparte al pagamento di spese, onorari e competenze del presente giudizio.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
1) Ordinare al SInor di cessare qualsivoglia condotta pregiudizievole per le figlie Parte_1 A_ ed e, per l'effetto, di attenersi a quanto disposto dall'ordinanza presidenziale del 05.04.2022 del PE
Tribunale di Milano.
2) Ammonire il SInor per le condotte inadempienti alle statuizioni vigenti e, dunque, lesive degli Parte_1 interessi delle figlie con l'avvertimento delle conseguenze civili e penali in caso di reiterazione di tale condotta ed assumere ogni più opportuno provvedimento ex art. 473 bis 39) c.p.c. nei confronti del SInor Parte_1
3) Disporre che la figlia minore venga affidata in via super esclusiva alla GN , con PE CP_1 collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la dimora familiare di Milano, Via
Gozzano n. 3.
4) Assegnare la casa coniugale di Milano, Via Gozzano n. 3, con tutto quanto in essa contenuto, alla GN
, in quanto genitore collocatario della minore e genitore convivente con la figlia Controparte_1 PE
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. A_
5) Disporre che il padre possa stare con secondo il seguente calendario o secondo la diversa PE calendarizzazione che l'Ill,mo Tribunale adito riterrà conforme all'interesse della minore: - a weekend alternati dal venerdì pomeriggio al termine delle lezioni scolastiche sino alla domenica sera quando riaccompagnerà la minore presso la residenza materna;
- 2 - - nelle settimane che terminano con weekend di spettanza paterna, un giorno a settimana (indicativamente il mercoledì) dall'uscita da scuola sino al giorno successivo quando si farà carico di accompagnare la minore a scuola;
- nelle settimane che terminano con weekend di spettanza materna, due giorni a settimana (indicativamente il martedì e il giovedì) dall'uscita da scuola sino al giorno successivo quando si farà carico di accompagnare la minore a scuola;
- per quanto concerne le festività natalizie, la minore trascorrerà, secondo il principio dell'alternanza, la prima settimana (dal 23 al 30 dicembre) con un genitore mentre la seconda con l'altro (dal 31 dicembre al 6 gennaio); - le vacanze pasquali, i ponti e festività previste dal calendario scolastico, verranno trascorse secondo il principio dell'alternanza; - durante le vacanze estive il padre starà con la due settimane nel mese di agosto (anche non consecutive), da concordarsi PE entro il 30 maggio di ogni anno.
6) Disporre che il SI. contribuisca al mantenimento ordinario e straordinario delle figlie, versando alla T_ SI.ra , a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a quest'ultima, entro il giorno 5 di ogni CP_1 mese, la somma omnicomprensiva di Euro 1.050,00 per ciascuna figlia (Euro 2.100,00 complessivamente) somma che dovrà essere rivalutata annualmente ed automaticamente in base agli indici ISTAT.
pagina 3 di 22 7) Disporre che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla GN , in quanto genitore CP_1 collocatario.
In via subordinata 8) Disporre che il SInor contribuisca al mantenimento ordinario delle figlie, versando T_ alla SI.ra , a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a quest'ultima, entro il giorno 5 di CP_1 ogni mese, la somma omnicomprensiva di Euro 1.700,00 (Euro 850,00 per ciascuna figlia) somma che dovrà
essere rivalutata annualmente ed automaticamente in base agli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie a carico del SInor T_
In ogni caso
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, formulare capitoli di prova, nei termini e modi di legge. Con vittoria di spese, diritti e onorari della presente procedura
*******************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali, la pronuncia sullo status e gli ulteriori provvedimenti del
Giudice Istruttore
Con ricorso iscritto a ruolo in data 22 novembre 2021, ritualmente notificato, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio civile in Palermo in data 3 gennaio 2002 (iscritto presso gli atti dello Stato civile del
Comune di Palermo al N. 2 dell'anno 2002 - Parte I S. e successivamente iscritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Milano Atto n. 102 Parte II Serie C2- Anno 2002) con dalla cui unione Controparte_1 sono nati i figli (in data 26 giugno 2003) e (in data 9 marzo 2009), dal quale A_ PE si era separato con sentenza di separazione giudiziale del Tribunale di Milano n. 5847/21 del 30 giugno 2021 pubblicata in data 5 luglio 2021, chiedeva di pronunciare la scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi.
Chiedeva, altresì, relativamente ai provvedimenti assunti in sede di separazione, la conferma dell'affido condiviso con collocamento presso la madre della sola figlia essendo nel frattempo PE A_ divenuta maggiorenne, la conferma dell'assegnazione della casa ex coniugale in godimento esclusivo alla SI.ra
, la rimodulazione dei tempi di visita con la sola figlia minorenne e la modifica del contributo a carico CP_1 del padre a titolo di contributo per il mantenimento indiretto dei figli nella misura di € 200,00 per ciascun figlio per la somma complessiva di € 400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con memoria difensiva ritualmente depositata, aderiva alla pronuncia sullo status;
Controparte_1 chiedeva, altresì, si sensi dell'art. 709-ter c.p.c., provvedimenti provvisori e urgenti al fine di ordinare al SI. di cessare qualsivoglia condotta pregiudizievole per le figlie e, per l'effetto, di attenersi a quanto disposto T_ dalla sentenza di separazione giudiziale del Tribunale di Milano n. 5847/21 del 30 giugno 2021 pubblicata in data 5 luglio 2021; ammonire il medesimo per le condotte inadempienti alle statuizioni vigenti e lesive degli interessi delle figlie con l'avvertimento delle conseguenze civili e penali in caso di reiterazione di tale condotta;
assumere provvedimenti ai sensi dell'art. 709-ter, II comma nn. 2,3,4 c.p.c. ed in particolare disporre il risarcimento dei danni a carico del SI. nei confronti della GN e delle figlie e condannare il T_ CP_1 medesimo al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 75,00 ad un massimo di €
pagina 4 di 22 5.000, a favore della Cassa delle ammende. Chiedeva, altresì, la conferma dei provvedimenti assunti in sede di separazione in punto di affidamento condiviso della figlia minorenne e in punto di assegnazione della casa ex coniugale;
la rimodulazione delle visite con la suddetta figlia;
la modifica del contributo a carico del padre a titolo di contributo per il mantenimento indiretto dei figli nella misura di € 850 per ciascun figlio per la somma complessiva di € 1.700 oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 5 aprile 2022 il Presidente f.f., esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra le parti, sentiva ampiamente le stesse. All'esito si riservava e a scioglimento della riserva assunta pronunciava in pari data la seguente ordinanza presidenziale che si riporta nella parte motiva:
“LETTI gli atti e esaminati i documenti prodotti,
SENTITE personalmente le parti e i rispettivi difensori all'udienza presidenziale;
RILEVATO che con sentenza n. 5847/21, del Tribunale di Milano del 30 giugno/5 luglio 2021 (passata in giudicato, v. documenti in atti) è stato disposto l'affido condiviso della figlia ancora minore nata in [...] [...], il suo collocamento presso la madre, cui è stata assegnata la casa ex coniugale in comproprietà, con tempi di frequentazione con il padre come meglio ivi disposto, è stato altresì previsto un contributo al mantenimento indiretto delle figlie (nata in data [...]) ed a carico del Per_2 PE padre nella misura di € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascuna) oltre al 50% delle spese straordinarie e respinta la domanda di assegno per sé avanzata dalla moglie e la domanda di addebito;
OSSERVATO che, quanto al regime di affidamento - pur avendo la parte resistente nella memoria difensiva allegato forti criticità nell'adeguatezza del ruolo genitoriale dell'altro genitore e non regolarità nella frequentazione con le figlie, confermate in sede di udienza dove è emerso che il padre non vede più la figlia minore dal dicembre 2020 e avrebbe interrotto ormai ogni rapporto, senza peraltro versare alcuna somma di denaro per il loro mantenimento- devono essere confermate le condizioni della separazione come disposte, trattandosi quanto all'affido condiviso del regime privilegiato dal legislatore (come invero da domande convergenti della stessa resistente) - auspicando il Tribunale in una ripresa veloce della frequentazione paterna
e nell'assunzione da parte del padre di un ruolo genitoriale più responsabile e rispettoso delle statuizioni disposte - con la conferma del collocamento prevalente presso la madre e con tempi di frequentazione con il padre come vigenti, fatta salva ogni diversa valutazione e determinazione ove non venga ripresa la relazione tra il padre e la figlia e ove il SI. continui a non rispettare gli obblighi a suo carico e comunque all'esito T_ degli accertamenti di seguito disposti.
RILEVATO che al collocamento prevalente della prole presso la madre, consegue - come da domande convergenti - la conferma dell'assegnazione in favore della stessa parte dell'immobile già adibito a casa coniugale, sita nel Comune di Milano via Gozzano n. 3, in comproprietà con il marito al 50% ma con mutuo di €
470 mensili a suo integrale carico, ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore delle figlie dell'habitat domestico, inteso come il centro stabile e costante degli affetti, degli interessi e delle consuetudini ed abitudini di vita in cui pure si esprime e si articola la vita familiare. Deve altresì darsi atto dell'applicazione dei principi di diritto comune applicabili, con riferimento alle spese,
pagina 5 di 22 rimanendo le spese condominiali ordinarie e le utenze a carico del coniuge assegnatario e le spese condominiali straordinarie a carico del coniuge in ragione del titolo di proprietà, così come le tasse ed imposte seguono la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso (Cass.
Sez. I 19.9.2005 n. 18476; Cass. Sez. I 22.2.2006 n. 3836). Quanto alle rate del muto allo stesso deve provvedere continuare la moglie in qualità di unico intestatario del contratto.
OSSERVATO, altresì, che l'interruzione della frequentazione paterna con innegabili difficoltà nella relazione tra il padre e le figlie in specie la minore e la accertata scarsa partecipazione del padre alla vita delle figlie con evidenti difficoltà di comunicazione tra le parti e una situazione di disagio delle figlia, rischiano di compromettere il sano e sereno percorso evolutivo della stessa e portano a ritenere opportuno nell'interesse della figlia dare immediato mandato ai Servizi Sociali del Comune di Milano competente territorialmente di prendere in carico la situazione del nucleo familiare, avviando una stretta e attenta vigilanza sulla ripresa della frequentazione paterna e sul rispetto del calendario, intervenendo attivamente per favorirne un ripristino sereno ed effettivo e per rimodulare tempi e modalità con tutti gli interventi utili nonchè di svolgere un'indagine psicosociale e psicodiagnostica diretta a verificare l'effettiva capacità genitoriale di entrambi i genitori, di preservare la figura dell'altro e di poter mantenere un canale di comunicazione sereno e collaborativo con
l'assunzione di decisioni tempestive e condivise nell'interesse della minore, la situazione attuale della minore, la qualità della relazione tra la medesima e ciascun genitore, predisponendo altresì tutti gli interventi di supporto alla genitorialità ritenuti opportuni in favore di entrambi i genitori e in favore della minore;
OSSERVATO altresì, in punto di contribuzione economica, ove le domande divergono, chiedendo il ricorrente una consistente riduzione, la moglie un aumento, deve rilevarsi che la rispettiva situazione economica e patrimoniale risulta sostanzialmente e complessivamente in equilibrio rispetto a quanto esistente al tempo della sentenza separazione emessa da appena qualche mese che ha deciso sulla base di dati molto recenti rimasti invariati, in particolare ingegnere, lavora sempre presso la ditta Cati Srl come dipendente con uno T_ stipendio che ha dichiarato di € 2.450 (in sentenza si riferisce di € 2.447; nell'ultimo PF 2021, per gli anni di imposta 2020, risulta un reddito lordo di € 37.600 in linea con il reddito netto mensile dichiarato), vive sempre con la di lui madre (pensionata con pensione di reversibilità di circa € 1.000 mensili) in una casa di cui detiene il 25% della comproprietà (e il 75% la madre) senza oneri locativi, avendo anche in comproprietà al 50% con la stessa un immobile in Pescara;
la GN lavora come insegnante di inglese presso il Liceo AT CP_1
Pascal di Milano con contratto a tempo indeterminato e ha dichiarato di guadagnare 1.750 oltre alla 13^ mensilità (dall'ultimo 730/21 per il 2020 risulta un reddito lordo annuo di € 32.978 assolutamente in linea con le precedenti dichiarazioni fiscali già considerate in sentenza), vive nella casa ex coniugale dovendo provvedere
a pagare per intero alla rata di mutuo su di essa gravante per circa € 470,00, ha riferito di non ricevere più dal settembre 2021 il contributo per il mantenimento delle figlie né le spese straordinarie (avendo ricevuto ad agosto 2021 la mensilità di giugno con due mesi di ritardo, per cui poi ha agito esecutivamente);
RITENUTO pertanto che, allo stato, in attesa degli eventuali approfondimenti o ulteriori dati anche aggiornati, valutata la complessiva situazione reddituale e patrimoniale delle parti come sopra indicata e valorizzata deve
pagina 6 di 22 essere confermato il contributo posto complessivamente a carico del padre in sede di recente separazione a titolo di mantenimento indiretto delle figlie, equo e congruo in questa fase anche in rapporto alle eSIenze delle figlie, non essendoci al momento spazio per alcuna modifica né nella misura richiesta dalla parte ricorrente che peraltro non provvede neppure a versare la minor somma di € 400 offerta sul presupposto dichiarato dal medesimo che abbia subìto un pignoramento dalla moglie e pagherebbe altrimenti due volte né nella misura
richiesta dalla resistente, pur riservandosi una diversa valutazione anche in considerazioni degli effettivi tempi di frequentazione paterna, con i consequenziali oneri di mantenimento diretto ove non vengano riprese le visite;
OSSERVATO, infine, che quanto all'assegno unico, in questa fase provvisoria, stante l'assenza di qualsivoglia rapporto tra il padre e la figlia e di onere di mantenimento diretto a carico del medesimo, lo stesso deve essere percepito interamente dalla sola madre.”
PER QUESTI MOTIVI
letto ed applicato l'art. 4 comma VIII l. 898/1970 c.p.c.
P.Q.M.
1) CONFERMA INTEGRALMENTE le statuizioni, per quanto attuali, di cui alla sentenza n. 5847/21, del
Tribunale di Milano del 30 giugno/5 luglio 2021 (passata in giudicato, v. documenti in atti), sia in punto di affido condiviso ad entrambi i genitori della figlia ancora minore nata in data [...], con il suo PE collocamento prevalente presso la madre nella casa ex coniugale in comproprietà dei coniugi, alla stessa assegnata, tempi di frequentazione tra il padre e la figlia come indicato in sentenza, sia in punto di contribuzione per il mantenimento indiretto delle figlie complessivamente stabilita a carico del padre.
2) INCARICA i Servizi Sociali del Comune di Milano (in relazione al luogo di residenza della minore), di provvedere ad un'immediata presa in carico della minore e del nucleo familiare con attenta attività di monitoraggio e vigilanza, demandando agli stessi, con i Servizi Specialistici dell'ASST, ognuno per quanto di rispettiva competenza:
- di provvedere, previa gli opportuni accertamenti e i necessari interventi per favorire un accesso sereno e stabile, tenuto conto della condizione psicoemotiva della figlia minore e nel rispetto delle sue eSIenze e dei suoi bisogni, ove il padre mostri di volere assumere un ruolo genitoriale maturo e responsabile, al ripristino della relazione tra il padre e la figlia, rimodulandone se del caso tempi e modalità, secondo quanto maggiormente rispondente agli interessi della minore medesima, tenuto conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati per la minore e per i genitori e della situazione psicofisica della minore medesima;
- di avviare tutti gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico per la minore ritenuti necessari o anche solo opportuni al fine di favorire un accesso più stabile e sereno al padre, per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse della minore;
- di avviare e/o proseguire tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità per aiutarli ad aprire un canale di comunicazione più sereno e collaborativo e per consentire agli stessi di assumere decisioni condivise /o percorsi di psicoterapia individuale per entrambi i genitori, eventualmente coordinando e monitorando i percorsi avviati autonomamente dalle parti medesime;
- di svolgere un approfondimento psicosociale e psicodiagnostico che consenta di accertare l'attuale situazione psicofisica
pagina 7 di 22 della minore, la qualità della relazione degli stessi con i genitori e le effettive capacità genitoriali di entrambi i genitori, al fine di fornire tutti gli elementi utili al Tribunale per accertare se il vigente regime di affidamento sia effettivamente il più idoneo e rispondente all'interesse della medesima ovvero se debbono esser apportate delle modifiche con un affido monogenitoriale o con l'intervento di un Ente terzo e in generale se siano necessari o opportuni interventi da attuare a tutela della minore, segnalando in ogni caso immediatamente eventuali
situazioni di grave pregiudizio per il minore;
- di trasmettere ognuno per quanto di rispettiva competenza una relazione entro e non oltre il 5 SETTEMBRE 2022;
3) DISPONE che l'assegno unico 2022 venga percepito dalla sola GN .” CP_1
Nominava giudice istruttore sé stesso e fissava udienza di comparizione e trattazione per il 22 settembre 2022, da svolgersi con modalità di trattazione scritta.
A tale udienza le parti nelle note di trattazione scritta autorizzate ritualmente depositate, si riportavano alle istanze e conclusioni già formulate in atti, chiedendo entrambe la concessione dei termini istruttori di cui all'art. 183, 6° comma c.p.c. e parte ricorrente anche la pronuncia di sentenza parziale sullo status a cui aderiva parte resistente. Il Giudice con verbale in atti rimetteva la causa in decisione dinnanzi al Collegio limitatamente alla domanda di scioglimento del matrimonio civile, con riserva di riferire in camera di conSIlio e riservando alla successiva ordinanza di rimessione della causa in istruttoria la concessione dei termini richiesti di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
In data 5 ottobre 2022 veniva pronunciata sentenza N. 7998/2022 non definitiva di scioglimento del matrimonio resa pubblica in data 23 marzo 2023. In pari data il Collegio pronunciava ordinanza di rimessione della causa sul ruolo con cui disponeva che i Servizi Sociali e Specialistici del Comune di Milano proseguissero nell'attività già loro compiutamente delegata, assegnava i termini ex art. 183, 6° comma c.p.c. con riserva di provvedere sulle istanze istruttorie ai sensi dell'art. 183 comma 7 c.p.c..
In data 21 dicembre 2022 perveniva la relazione da parte dei Servizi Sociali;
le parti depositavano le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c..
Il G.I. a scioglimento della riserva assunta così provvedeva con ordinanza ex art. 183 comma 7 c.c. che si riporta:
“VISTI gli atti e i documenti prodotti nel procedimento indicato in epigrafe;
RICHIAMATA l'ordinanza del 5 ottobre 2022;
LETTE le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c depositate dalle parti e le relazioni dei Servizi Sociali in atti;
a scioglimento della riserva assunta, alla scadenza dei termini istruttori assegnati, sensi dell'art. 183 comma 7
c.p.c., ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
RILEVATA l'ammissibilità di tutti i documenti prodotti ritualmente dalle parti, con riserva di valutarne
l'utilizzabilità e la rilevanza;
RITENUTO di non dover ammettere le prove orali per testi e per interpello come dedotte e formulate da parte resistente , non superanti il vaglio di ammissibilità, in quanto quelle per testi vertenti Controparte_1
pagina 8 di 22 su capitoli formulati genericamente, irrilevanti e valutative (nn. 1-7) nonché da documentare (n.8); quelle per interpello attinenti a circostanze documentabili o da documentare (nn. 9-11);
RITENUTO comunque di dover procedere all'ascolto giudiziale della minore con la fissazione di PE apposita udienza e di dover dare nuova e ulteriore delega ai Servizi Sociali e Specialistici già incaricati;
OSSERVATO che deve essere altresì ordinato alle parti di depositare, entro il termine indicato in dispositivo,
ove non vi abbiano già provveduto o lo abbiano fatto in modo parziale, alla completa e aggiornata compilazione del MODELLO PER LA DISCLOSURE come da Linee Guida per la redazione degli atti introduttivi approvate nel marzo 2019 dalla Corte di appello di Milano, dal Tribunale di Milano, dal ConSIlio dell'Ordine di Milano
e dell'Osservatorio della giustizia civile di Milano, con il deposito di tutte le dichiarazioni fiscali ancora non in atti degli ultimi tre anni ovvero dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti il reddito o la mancanza di reddito degli ultimi tre anni e con tutta la documentazione ivi indicata meglio specificata in dispositivo;
RITENUTO, pertanto, di dover fissare successiva udienza per la precisazione delle conclusioni;
PQM
1) AMMETTE tutti i documenti prodotti ritualmente dalle parti, con riserva di valutarne l'utilizzabilità e la rilevanza.
2) NON AMMETTE le prove orali per testi e interpello come dedotte e formulate da parte resistente
[...]
per quanto in motivazione;
CP_1
3) DISPONE l'ascolto giudiziale ex art. 336 bis c.c. della minore (nata il [...]) per l'udienza del PE
17 MAGGIO 2023 ore 15,30;
4) DISPONE che i Servizi Sociali e Specialistici del Comune di Milano continuino nell'attività già compiutamente delegata con ordinanza presidenziale del 5.04.2022 e ordinanza collegiale del 5 ottobre 2022 espletando tutti gli incarichi e facendo pervenire ulteriore relazione di aggiornamento entro e non oltre il 5
MAGGIO 2023;
5) ORDINA ad entrambe le parti di provvedere, ove non vi abbiano già provveduto o lo abbiano fatto in modo incompleto, entro il 5 MAGGIO 2023, alla compilazione e aggiornamento del MODELLO PER LA
DISCLOSURE come da Linee Guida per la redazione degli atti introduttivi approvate nel marzo 2019 dalla
Corte di appello di Milano, dal Tribunale di Milano, dal ConSIlio dell'Ordine di Milano e dell'Osservatorio della giustizia civile di Milano, con il deposito di tutta la documentazione ivi indicata, in particolare: - tutte le dichiarazioni fiscali ancora non in atti degli ultimi tre anni ovvero dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti il reddito o la mancanza di reddito degli ultimi tre anni, con buste paga del 2022; - copia degli estratti conto dei conti correnti intestati e/o cointestati dal 1 gennaio 2022 alla data di acquisizione;
-copia eventuali contratti di locazione/mutuo/finanziamenti; Si evidenzia che il comportamento omissivo della parte consentirà di desumere argomenti di prova ex art. 116 c.p.c..
6) FISSA successiva udienza per la precisazione delle conclusioni davanti al G.I. per il giorno 31 MAGGIO
2023 che sin d'ora sostituisce con il deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e le conclusioni
pagina 9 di 22 ex art. 127 ter c.p.c. da effettuarsi entro la data sopra indicata, con preghiera di depositare le note scritte 3 giorni prima onde consentire alla Cancelleria lo scarico delle note atto in tempo utile.”
In data 21 aprile 2023 perveniva la relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali del Comune di Milano ed il 3 maggio 2024 dei Servizi Specialistici dell' . Controparte_3
All'udienza del 17 maggio 2023 si procedeva all'ascolto della minore all'esito il G.I., stante la PE richiesta delle parti di un breve rinvio della già fissata udienza di precisazione delle conclusioni essendo emerse ipotesi conciliative anche in merito alla causa pendente avanti alla Corte d'Appello per mancato pagamento delle spese straordinarie, assegnava alle parti termine sino al 28 giugno 2023 per il deposito di note scritte contenenti le conclusioni;
Con provvedimento del 28 giugno 2023 il G.I, lette le note scritte depositate dalla parti contenenti le rispettive conclusioni, assegnava termine per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, rimettendo la causa in decisione dinnanzi al Collegio.
Con Ordinanza del 9 novembre 2023 il Collegio, preso atto che con gli scritti conclusivi le parti avevano ripreso a muoversi gravi accuse reciproche in particolare lamentando la madre che il padre avesse ripreso ad essere del tutto scostante nella frequentazione della minore disinteressandosi anche completamente della stessa e allegando invece il padre di comportamenti gravemente rivendicativi e ostili della madre;
riscontrata inoltre la mancanza di una relazione da parte Servizi Sociali aggiornata agli ultimi avvenimenti e la mancanza anche della documentazione economica e patrimoniale aggiornata di parte ricorrente a seguito del decesso della di lui madre;
ritenendo quindi di non poter assumere così la causa in decisione, disponeva la rimessione sul ruolo del procedimento. Assegnava quindi termine ai Servizi Sociali e Specialistici per completare gli accertamenti delegati, al ricorrente per aggiornare la documentazione richiesta con la produzione della dichiarazione di successione della madre e fissava per esame delle relazioni dei Servizi Sociali l'udienza sostituita dal deposito di note scritte da effettuarsi entro il 18 aprile 2024.
In data 29 marzo 2024 perveniva la relazione di aggiornamento da parte dei Servizi Sociali del Comune di
Milano e in data 9 aprile 2024 dei Servizi Specialistici.
Il G.I. con provvedimento del 18 aprile 2024, esaminate le relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali e
Specialistici del Comune di Milano da cui emergeva una relazione padre e figlia ancora in fase di assestamento e comunque non regolare e ritenuto quindi necessario dare nuova delega ai Servizi Sociali di verificare l'evoluzione della situazione assegnava agli stessi termine per il completamento degli accertamenti e fissava per esame delle relazioni e per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 23 ottobre 2024 che sostitutiva con il deposito di note scritte.
Perveniva quindi in data 29 luglio 2024 relazione di aggiornamento di Servizi Sociali del Comune di Milano e in data 4 settembre 2024 dei Servizi Specialistici dell'ASST Fatebenefratelli Sacco.
Con provvedimento del 23 ottobre 2024, il G.I, preso atto del contenuto delle suddette relazioni e viste e delle note scritte depositate dalla parti con le rispettive conclusioni, assegnava termine per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, rimettendo la causa in decisione dinnanzi al Collegio.
pagina 10 di 22 Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, sia in ordine alla responsabilità genitoriale che alle statuizioni economiche, confermando il Collegio le determinazioni istruttorie assunte dal Giudice istruttore con l'ordinanza sopra integralmente riportata di cui condivide e richiama le motivazioni non avendo peraltro le parti insistito espressamente nelle istanze istruttorie con le rispettive conclusioni.
Le ampie risultanze acquisite dagli Operatori del Progetto Link dei Servizi Sociali del Comune di Milano e parimenti dal che hanno in questi anni monitorato e Controparte_4 seguito l'evoluzione della storia di questo nucleo familiare e delle ragazze, periodicamente relazionando il
Tribunale sull'evoluzione dell'articolata situazione familiare, offrono al Collegio elementi più che adeguati e completi per decidere nell'interesse di che peraltro, è stata anche sentita dal Tribunale con l'adozione PE di tutte le cautele a accortezze del caso e ha così potuto manifestare il suo punto di vista offrendo così ulteriori spunto ed elementi di valutazione da inserirsi nel complesso delle ampie risultanze già acquisite.
Anche dal punto di vista economico nessun ulteriore dato deve essere acquisito essendo sufficiente quello in atti per addivenire ad una determinazione anche relativamente a tale aspetto e richiamando il Tribunale in ogni caso il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione (da ultimo Cass. Ordinanza 975 del 20/01/2021) secondo cui ai fini delle determinazioni di natura economica non è richiesto l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti.
Ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio presente agli atti.
Deve, quindi infine, chiarirsi che il materiale probatorio documentale che verrà posto a fondamento della decisione è quello introdotto in giudizio nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
La domanda di divorzio
Ciò premesso, nulla deve essere disposto in ordine alla domanda di divorzio, essendo stata già pronunciata da questo Tribunale in data 5 ottobre 2022, sentenza n. 7998/2022 non definitiva di scioglimento del matrimonio resa pubblica in data 13 ottobre 2022.
La responsabilità genitoriale
All'esito del giudizio ritiene il Collegio che questi genitori nonostante le criticità e le fragilità che soprattutto sul versante paterno sono state riscontrate e una ancora non del tutto rientrata conflittualità, possono però continuare a condividere, pur ancora con il supporto dei Servizi Sociali, la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
PE
pagina 11 di 22 L'intervento dei Servizi Sociali si era infatti reso necessario a ragione della completa interruzione dei rapporti tra il padre e le figlie ed (già maggiorenne) che, alla data dell'udienza presidenziale del 5 aprile PE Per_2
2022, risultavano non vedersi né sentirsi da oltre un anno, evenienza che conseguentemente aveva determinato un irrigidimento dei rapporti tra gli stessi genitori e un comprensibile aumento della conflittualità. Ovviamente, opposte, erano le ricostruzioni dei genitori che si rimpallavano le responsabilità sulle motivazioni che avevano portato al consolidamento di una tale situazione. La madre riferiva di un persistente disinteresse del padre per le figlie che avevano anche cercato di mettersi in contatto con lui, mentre il padre sosteneva invece che fossero quest'ultime a rifiutare di incontrarlo anche perché suggestionate in tal senso dalla madre. Si delegavano pertanto i Servizi Sociali e Specialistici di effettuare ogni più opportuno approfondimento sul nucleo familiare e di ripristinare l'interrotta relazione padre e figlie, con conferma allo stato del regime di responsabilità genitoriale condivisa.
I primi approfondimenti svolti sul nucleo familiare dagli Operatori del Progetto Link nonché dai
[...]
hanno subito permesso di acclarare che il nucleo familiare aveva Controparte_5 vissuto un momento molto critico legato alla frattura separativa che aveva messo tutti i membri a dura prova. In particolare, il padre che aveva sviluppato un sentimento di forte risentimento e delusione nei confronti dell'ex coniuge e che lo aveva portato ad allontanarsi dalle figlie che sentite dagli Assistenti Sociali si dicevano molto dispiaciute dell'allontanamento del genitore e ben propense a riaccoglierlo nella loro vita (molto esplicativa sul punto la prima relazione pervenuta in data 28 luglio 2022); sia il padre che le figlie si dichiaravano quindi disponibili a riprendere la relazione che effettivamente senza particolari problemi e criticità si riattivava già ad ottobre 2022 e con risultati che, quantomeno per una prima fase, si sono potuti apprezzare come molto soddisfacenti tanto sul versante della costanza delle frequentazioni che su quello della qualità della relazione.
Padre e figlia, infatti, si vedevano con regolarità, si organizzavano in autonomia senza una precisa organizzazione stabilendo di volta in volta cosa fare e le attività da svolgere insieme. in particolare, PE era molto contenta del fatto che il padre aveva ripreso come da radicate abitudini familiari, a partecipare alla sua vita, in particolare a quella sportiva;
il padre infatti, come da forte desiderio della figlia, era ritornato ad assistere alle sue partite di calcio, aspetto della sua vita che la minore aveva sempre condiviso con lui e che rappresentava quindi un aspetto molto importante della loro relazione ed un fondamentale collante e momento di unione. Per supportare il positivo evolversi della situazione ed il consolidamento della relazione sia gli Operatori del Per_ Progetto Link che anche la psicologa dott.ssa del Controparte_4 suggerivano al padre di intraprendere un percorso di supporto alla genitorialità (v. relazione 21 dicembre 2022 e Per_ relazione dott.ssa del Servizio Specialistico del 11.01.2023).
Gli aspetti di maggiore criticità venivano invece segnalati sul versante della relazione tra i genitori che scontando le difficoltà del padre a relazionarsi con la madre era di fatto caratterizzata da una totale mancanza di condivisione e partecipazione;
la comunicazione, infatti era pressoché inesistente o, se necessario, limitata, allo scambio mail. Molto importante è stata quindi in quel momento la presenza ed il lavoro svolto dagli Assistenti
Sociali che si sono posti come intermediari tra i due genitori verso la ripresa di un dialogo necessario nel pagina 12 di 22 benessere delle figlie, dialogo che tuttavia per tutto il 2023 non è stato possibile ripristinare (v. relazione pervenuta il 21 dicembre 2022 e 21 aprile 2023). Quanto alla madre, invece, gli Operatori del progetto Link non hanno mai segnalato aspetti di rilevante criticità relativamente al suo ambito genitoriale che è sempre stata descritta come accudente e ben sintonizzata ai bisogni della figlie oltrechè tutelante anche rispetto alla ripresa della relazione con il padre, che ha cercato di incoraggiare favorendo e supportando il percorso di riavvicinamento. Parimenti anche la minore è sempre stata descritta come una ragazza serena e PE tranquilla, concentrata sulle sue attività scolastiche ed extrascolastiche in particolare il calcio e molto ben inserita nel proprio tessuto sociale, scolastico e amicale di riferimento. (v. relazione pervenuta il 21 aprile 2023). La dinamica familiare è stata sostanzialmente in questi termini riportata anche dalla stessa che, nel corso PE della sua audizione all'udienza del 17 maggio 2023, ha offerto il suo punto di vista. La ragazza, apparsa assolutamente a suo agio durante l'intera audizione ha raccontato con assoluta tranquillità e spontaneità della sua vita, della sua organizzazione quotidiana, del suo percorso scolastico e dei suoi obiettivi futuri;
ha riferito, in particolare relativamente al padre che le era dispiaciuto molto non vedere più il genitore e la nonna a cui era molto legata, che però grazie all'aiuto degli psicologi la relazione si era poi ristabilita;
che solitamente si incontravano il fine settimane anche se non sempre con regolarità, ma che a lei tutto sommato questa organizzazione andava bene così; che comunque, se non si vedevano, si sentivano spesso via messaggio o telefono e parlavano soprattutto di calcio e si organizzavano autonomamente per incontrarsi ( v. verbale audizione minore del 17 maggio 2023).
Nel corso poi dell'ultimo anno, la situazione familiare, dopo aver attraversato un nuovo momento di difficoltà anche sul versante della relazione padre e figlia che non sempre si è mantenuta costante, grazie ad alcuni accorgimenti e assestamenti introdotti dai Servizio Sociali si è decisamente assestata e appare oggi in positiva evoluzione e consolidamento. Gli operatori del progetto Link, infatti, al fine di rendere più stabile la relazione avevano ritenuto necessario introdurre dei correttivi e calendarizzare con maggior precisione i momenti di incontro;
si era quindi convenuto con il padre e le figlie che il momento migliore per vedersi sarebbe stato la domenica oltre a qualche visita infrasettimanale in base ad accordi di volta in volta assunti. (v. relazione marzo
2024). L'organizzazione così introdotta è stata poi nei mesi seguenti rispettata. Difatti, con le ultime relazioni pervenute dai Servizi Sociali e Specialistici si è riscontrato un deciso passo in avanti nei rapporti tra padre e figlie che oggi appaiono molto più stabili e solidi sia relativamente alla costanza delle frequentazioni che alla qualità della relazione. ha infatti riferito agli Operatori del Progetto Link che“ rispetto alla relazione PE con il padre, la ragazza racconta che è migliorata negli ultimi mesi e riesce ad incontrare il PA più spesso ed anche durante la settimana, trascorrendo con lui anche la notte. Di recente si incontrato anche la domenica e il PA si è proposto più volte di accompagnarla agli allenamenti e alle partite, cosa che le fa molto piacere; inoltre “ riferisce che insieme alla sorella hanno accettato volentieri la proposta del genitore di trascorrere una settimana di vacanza con lui a Pescara, sua città d'origine dove vivono alcuni familiari del ramo paterno; nel complesso la ragazza ha riferito “che ultimamente vede il PA cambiato, molto più presente e che lo sente più vicino rispetto al passato”.
pagina 13 di 22 Miglioramenti sono stati registrati anche sul versante della relazione tra i genitori che come descritto è stata per lunghi tratti del procedimento di fatto inesistente e che invece dopo molto tempo hanno ripreso a parlarsi e a confrontarsi riuscendo così a sviluppare un'intesa che viene oggi descritta come positiva. Si è dato atto infatti che “ gli scriventi hanno invitato congiuntamente, in due occasioni, la SI.ra e il SI. il quale ha CP_1 T_ accettato per la prima volta l'invito. Durante i colloqui, i genitori sono apparsi sereni e maggiormente consapevoli delle loro dinamiche familiari pregresse. I SInori raccontano che prima dell'incontro presso gli uffici del progetto link, il SI. ha voluto incontrare la SI.ra per parlare della loro situazione T_ CP_1 familiare e chiarire le sue posizioni. Entrambi affermano che attualmente hanno una relazione più serena e che riescono a comunicare, senza ricorrere alle mail, come avveniva in precedenza. […]. La maggiore presenza del padre nella vita delle figlie ed una comunicazione finalmente meno disfunzionale tra gli ex coniugi ha decisamente contribuito alla distensione dei rapporti tra tutti i componenti il nucleo e ha anche “favorito e incoraggiato le figlie nel voler recuperare e mantenere la relazione col papa nonostante la fine della relazione con la mamma. Rispetto al passato il SI. è apparso più consapevole sia dell'importanza della sua T_ presenza e sostegno nella vita delle figlie che delle motivazioni che hanno determinato la fine della relazione con la SI.ra determinando una maggiore apertura nei confronti delle figlie che vede con più CP_1 regolarità e verso l'ex moglie riuscendo a mettere da parte il risentimento che prova nei suoi confronti che inevitabilmente si riservava nella relazione con le figlie”. All'esito degli accertamenti è stato quindi ritenuto che
“che i genitori sono stati in grado di affidarsi alle indicazioni degli operatori comprendendo l'importanza per le loro figlie di poter avere il supporto di entrambi i genitori nonostante la fine del matrimonio. È stato restituito loro la necessità di mantenere una buona comunicazione tra loro nell'interesse delle ragazze e di continuare a collaborare attivamente come genitori in modo da riuscire ad assumere decisioni più importanti per la crescita dei figli in maniera condivisa valorizzando l'importante sarà di sostenersi reciprocamente come genitori.
Avendo entrambi i genitori dimostrato di avere delle buone risorse capacità genitoriali si conferma l'affido condiviso ad entrambi i genitori e si chiede autorità giudiziaria la possibilità di valutare la revoca dell'incarico al servizio sociale che continuerà a monitorare il nucleo per un oltre un anno alla fine (v. relazione Progetto
Ling pervenuta in data 29 luglio 2024).
Sulla stessa linea anche i Servizi Specialisti che hanno confermato la positiva evoluzione della situazione familiare come descritta dagli operatori del progetto Link che danno atto di una piena capacità della madre che è apparsa adeguata e supportiva e del padre che, pur non volendo accedere ad un percorso di sostegno alla genitorialità come più volte suggeritogli, si sta però impegnando a garantire una presenza più stabile nella vita delle figlie (v. relazione pervenuta il 4 settembre 2024). Controparte_4
Così fotografata la situazione del nucleo familiare ritiene il Collegio che, pur al netto delle criticità e disfunzionalità emerse e che innegabilmente hanno impattato con maggior enfasi la sfera del padre che vi siano però oggi tutte le condizioni per poter confermare l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori che PE di fatto non è mai venuto meno neanche nei momenti più delicati e critici che il nucleo familiare ha attraversato.
Se è pur vero che il per lunghi tratti del procedimento, non è stato in grado di scindere adeguatamente il T_
pagina 14 di 22 piano personale da quello genitoriale anteponendo se stesso e la propria prospettiva rispetto alle figlie e compiendo anche scelte francamente discutibili e poco giustificabili come quella di interrompere i rapporti con loro, è però altrettanto vero che il medesimo ha saputo anche modificare e correggere i propri comportamenti ed a recuperare una dimensione genitoriale che oggi appare maggiormente rafforzata, responsabile e più orientata al benessere delle figlie. Del resto, oggi, la relazione con le ragazze è descritta come molto positiva e con una ottima intesa che è stata riportata anche da che ha riferito agli Assistenti Sociali di essere molto PE contenta del rapporto con il padre e di averlo ritrovato nella sua vita. Anche la relazione tra i genitori, dopo le fatiche che l'hanno in passato contrassegnata, è stata con grande impegno riattivata e sta ora procedendo con un comune impegno dei genitori a mantenerla e con una rinnovata collaborazione e condivisione di cui tutti i componenti il nucleo stanno beneficiando ed in particolare modo la figlia minore (e la figlia maggiorenne) che sono più serene anche nella relazione con il padre sentendo che i loro genitori hanno ripreso a parlarsi e a confrontarsi.
Si ritiene pertanto che questi genitori siano in grado di continuare a gestire la responsabilità genitoriale condivisa e che non vi siano, in particolar modo oggi, davvero i presupposto per una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre. Invero la domanda di affidamento super esclusivo che la ha reiterato non CP_1 appare oggi soluzione rispondente all'interesse della minore né coerente con l'attuale quadro familiare PE
e con la positiva evoluzione delle relazioni tra i componenti il nucleo di cui si è dato qui conto.
Peraltro, nell'attuale situazione familiare che è comunque ancora in fase di assestamento e con equilibri che dovranno nel tempo consolidarsi ci si auspica definitivamente, la concentrazione della responsabilità in capo alla sola madre rischierebbe davvero di riacuire e riaccendere una tensione che piano piano sta rientrando e portare ad una nuova marginalizzazione del padre dalla vita della figlia che sarebbe contraria al suo interesse e con una sostanziale vanificazione dei progressi e dei risultati che sono stati sino ad oggi faticosamente compiuti.
Quanto al collocamento, su cui le domande convergono, non v'è dubbio che debba essere confermato l'attuale collocamento della minore presso la madre, genitore risultato accudente e tutelante e che ha provveduto adeguatamente e per molti periodi anche da sola, al soddisfacimento delle eSIenze e dei bisogni delle figlie e che quindi rappresenta senza ombra di dubbio la figura genitoriale con funzioni prevalenti.
Quanto alle frequentazioni i Servizi Sociali che hanno supportato la ripresa della relazione padre/figlia e monitorato il suo andamento hanno evidenziato che oggi il rapporto sta attraversando una fase molto positiva sia da un punto di vista qualitativo che di regolarità dei momenti padre e figlia. Fondamentale è stata l'introduzione di uno schema organizzativo condiviso che è stato poi sostanzialmente rispettato;
ad oggi, infatti, PE incontra il padre nella giornata della domenica e anche infrasettimanalmente con pernottamento. Si ritiene quindi necessario strutturare un diritto di visita paterno che da un lato permetta di consolidare una relazione che oggi è positivamente avviata e che dall'altro però rispetti anche le eSIenze della minore che a breve compirà sedici anni e che ha tutta una sua sfera di vita e socialità che va preservata ed eSIenze di flessibilità a cui i genitori devono saper rispondere.
pagina 15 di 22 In tale prospettiva si ritiene che il calendario di frequentazioni statuto in dispositivo sia idoneo a soddisfare tali eSIenze oltre che corrispondente all'interesse della minore a mantenere stabili rapporti con il padre tenuto anche conto però dell'età della ragazza stessa e nel rispetto sempre della sua volontà.
Resta evidentemente inteso che la calendarizzazione costituisce e rappresenta una indicazione di massima da applicarsi nel caso in cui i genitori non riescano ad addivenire a migliori e diverse soluzioni condivise che le parti, nell'esercizio della loro genitorialità condivisa, dovranno essere in grado individuare se necessario modificando o comunque diversamente modellando l'organizzazione nell'interesse di ed in conformità PE alle sue eSIenze di vita in un contesto che deve rimanere sereno e collaborativo e con auspicio anche che i genitori siano in grado di ascoltare le richieste della figlia in relazione ad una diversa modulazione dei tempi anche in relazione ai suoi impegni scolastici e sportivi.
Alla luce del fatto che la situazione familiare si è positivamente riassestata solo in tempi relativamente recenti e che gli equilibri familiare dovranno mantenersi e auspicabilmente consolidarsi anche sul lungo periodo, si ritiene necessario mantenere un'efficace presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali e Specialistici del Comune di Milano per monitorare l'evoluzione della situazione familiare e relazionale del nucleo;
in particolare quanto alla relazione tra padre e figlia, verificandone il sereno andamento e la regolarità ed eventualmente intervenendo in caso di nuove difficoltà ed interruzioni in conformità all'interesse e alle eSIenze di e sentita sempre quest'ultima in considerazione della sua età; sia tra i genitori affinché continuino a PE mantenere aperto e consolidino ci si auspica definitivamente il loro rapporto e la loro capacità di collaborare e comunicare nell'interesse della figlia con l'avvio/prosecuzione di tutti gli interventi di supporto ritenuti necessario o anche solo opportuni di sostegno per la minore nonché tutti gli interventi di supporto ritenuti necessari o anche solo opportuni per i genitori. In particolare per il padre che si invita ad intraprendere il percorso che gli è stato più volte conSIliato di sostegno alla genitorialità per una migliore e più fluida gestione della propria responsabilità genitoriale. Si provvede pertanto come da dispositivo.
L'assegnazione della casa coniugale
Deve essere confermata l'assegnazione della casa familiare, sita in Milano via Gozzano 3, in comproprietà tra i coniugi, alla GN quale genitore collocatario prevalente della figlia minora Controparte_1
e convivente con la figlia , maggiorenne e non economicamente indipendente. In tal PE A_ senso, del resto, parte attrice non pone alcuna questione, nel momento in cui chiede il collocamento presso la madre. Deve darsi, ancora, atto dell'applicazione dei principi di diritto comune applicabili, con riferimento alle spese, rimanendo le spese condominiali ordinarie e le utenze a carico del coniuge assegnatario e le spese condominiali straordinarie a carico del coniuge in ragione del titolo di proprietà, così come le tasse ed imposte seguono la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso (Cass. Sez. I 19.9.2005 n. 18476; Cass. Sez. I 22.2.2006 n. 3836). Quanto alle rate del muto allo stesso deve provvedere continuare la moglie in qualità di unico intestatario del contratto.
pagina 16 di 22
Il contributo al mantenimento delle figlie
Con l'ordinanza presidenziale del 5 aprile 2022, il Presidente f.f. confermava quanto disposto con la sentenza di separazione di pochi mesi prima che aveva stabilito in euro 1.000,00 la misura del contributo paterno per il mantenimento delle minore oltre al 50% delle spese straordinarie.
Quanto alle attuali condizioni economiche delle parti si vanno ad aggiornare i dati economici e reddituali delle parti già fotografati con la puntuale ordinanza presidenziale che qui si richiama.
Il Signor ingegnere, lavora sempre come dipendente per la ditta Cati S.r.L, con redditi leggermente T_ aumentati rispetto a quelle già esaminati;
nell'anno di imposta del 2022 il medesimo ha infatti percepito lordi annui euro 40.348,46 che al netto delle imposte e rapportato su dodici mensilità è pari ad un netto di circa euro
2.453,00 (v. Certificazione Unica 2023), importo che in effetti corrisponde a quanto dichiarato. Per l'anno di imposta del 2023 non è però stata depositata l'aggiornata dichiarazione dei redditi, ma solo tre buste paga da gennaio a marzo con redditi mensili netti pari ad euro 2.450,00.
Dal punto di vista economico patrimoniale vi è da evidenziare che il SI. ha acquisito al suo patrimonio T_ per successione ereditaria dalla madre deceduta in data 9 settembre 2023 alcuni beni;
nello specifico il medesimo
è divenuto titolare della casa di Milano, via Milano 3, ove abitava con la madre e dove tuttora vive non gravata da muto;
un'abitazione con annesso box e alcuni terreni siti in Pescara. Quanto invece alle liquidità il medesimo
è subentrato nella titolarità del portafoglio azionario della madre per un controvalore pari ad euro 81.000,00 oltre ad euro 193,000,00 da risparmi in conto corrente presso Intesa San Paolo;
il valore dell'asse ereditario di cui il medesimo è l'unico erede è stato stimato in un valore di complessivo euro 333.435,00 (v. dichiarazione di successione).
La GN , invece, lavora sempre come insegnante di inglese presso il liceo AT Pascal di Milano CP_1 con redditi anche essi leggermente aumentati. Nell'anno di imposta del 2022, difatti, la stessa ha percepito un reddito annuo lordo pari ad euro 35.924,85 (in linea con quello dell'anno precedente esaminato in fase presidenziale) e nell'anno di imposta del 2023 di euro 35.080,00, pari ad un netto mensile rapportato su dodici mensilità di circa euro 2.250,00 (v. per il 2022 C.U. 2023 e per il 2023 mod. 730/2024), mentre in udienza presidenziale dichiarava uno stipendio di € 1750 oltre alla 13^ mensilità.
Vive nella casa familiare in Milano via Gozzano in comproprietà al 50% con il e gravata da mutuo che T_ però è a lei interamente intestato e pari a circa euro 470,00 mensili che si estinguerà nel prossimo 2026 (mutuo ventennale contratto il 25.10.2006). È titolare di un conto corrente Intesa San paolo con saldo attivo. Lamenta
l'irregolarità del padre nel versarle il contributo al mantenimeto per le figlie sia quello ordinario che il rimborso delle spese straordinarie per cui ha agito esecutivamente nei suoi confronti;
vi è in atti sentenza del Tribunale di
Milano del settembre del 2022 che nel giudizio di opposizione ha conferma le ragioni della GN CP_1 condannando il alla refusione di alcune spese straordinarie non corrisposte per un importo pari ad euro T_
1.454,63 ( importo poi rideterminato dalla recente sentenza della Corte di Appello del 10.120.2024 in atti).
pagina 17 di 22 Così fotografata la situazione delle parti, rilevato che la situazione economica del SI. è sotto il profilo CP_6 patrimoniale migliorata, mentre quella della GN è aumentata sotto il profilo reddituale, che CP_1
l'assegnazione alla GN della casa familiare cointestata sebbene con mutuo a suo carico (che dovrebbe comunque estinguersi nel 2026) rappresenta comunque una forma di contribuzione di cui occorre tener conto e considerate altresì le eSIenze delle figlie ed i tempi di frequentazione, ritiene il Tribunale di dover rideterminare e attualizzare la misura mensile del contributo paterno in € 1.100,00 che lo stesso dovrà corrispondere alla madre, in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese annualmente rivalutabile con indici Istat, con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza, atteso che gli elementi probatori che fondano tale decisione sono stati acquisiti solo all'esito del giudizio, ferme le statuizioni vigenti sino a tale momento. Resta ferma, invece, la contribuzione dei genitori alle spese extra assegno delle figlie al 50% ciascuno come da protocollo meglio indicato in dispositivo.
L'assegno unico dovrà essere interamente percepito dalla madre che in principalità e con maggior onere provvede alla cura e gestione della minore PE
Le ulteriori domande avanzate da parte convenuta
La domanda di cessazione della condotta pregiudizievole e di ammonimento avanzate dalla GN ai CP_1 sensi dell'art. 473 bis 39 c.p.c. dovranno esaminarsi alla luce del previgente art. 709 ter c.p.c. norma che, come noto, pur essendo stata abrogata dal D.lgs 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. riforma Cartabia) che ha contestualmente introdotto la disposizione di cui all'art. 473 bis 39 c.p.c. che ricalca nelle fondamenta e nei presupposti quella abrogata, continua però e per espressa previsione normativa ad applicarsi ai procedimenti già in corso alla data del 28 febbraio 2023. Difatti l'art. 35 del richiamato d.lgs n. 149 del 2022, per come anche modificato dalla L.
29 dicembre 2022 n. 197, prevede espressamente che “ le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”. Ciò, del resto trova conferma anche nella lettera del successivo D.lgs del 31 ottobre 2024 n. 164 che, nel modificare il disposto dell'art. 473 bis 39 c.p.c. ha dettato (all'art. 7 comma I) una disciplina transitoria di raccordo ribadendo in conformità a quanto precedentemente stabilito che “Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.
Si evince pertanto da tale chiaro panorama normativo che l'art. 473 bis 39 c.p.c. azionato dalla non sia CP_1 applicabile atteso che la causa è stata introdotta con ricorso depositato in data 18 novembre 2021 (iscritto a ruolo in data 22 novembre 2021) e antecedente al 28 febbraio 2023 data a partire dalla quale hanno effetto le nuove disposizioni;
conseguentemente, non essendovi deroghe espresse né essendo stato diversamente stabilito, le domande di parte convenute andranno esaminate sotto la lente del previgente art. 709 ter c.p.c..
Così impostati i termini della questione va rammentato che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale che si era formato sulla norma in questione (ex multis, Cass. Sez. I 27.6.2018 n. 16980; Cass.
pagina 18 di 22 Civ. Sez. I 16 maggio 2016 n. 9978), le misure previste dall'art. 709 ter c.p.c. (così invero come pure quelle di nuova emanazione) rappresentano dei rimedi risarcitori con funzione non riparatoria, ma sostanzialmente sanzionatoria e punitiva a garanzia dell'interesse pubblicistico, cui è pur sempre finalizzata la tutela del superiore interesse del minore.
Presupposti per l'applicazione delle suddette misure sanzionatorie sono quindi comportamenti di grave inadempimento e di violazione da parte dei genitori delle regole che attengono all'esercizio della responsabilità genitoriale. Deve trattarsi, quindi, di condotte poste in essere da un genitore lesive delle regole concordate dalle parti o disposte dal Giudice sulle modalità di esercizio della genitorialità, che si traducono di fatto in una lesione del diritto del minore a mantenere un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori, indispensabile per il suo sano percorso di crescita e che devono essere provate.
Nel caso di specie ritiene il Tribunale che sia meritevole di sanzione il complessivo comportamento assunto dal padre relativamente alla relazione con le figlie atteso che quest'ultimo, come pacificamente emerso e sopra meglio analizzato, ha interrotto completamente la frequentazione con le figlie per un periodo di quasi due anni
(dal dicembre del 2020 all'ottobre del 2022) in cui non ha in alcun modo partecipato ad alcun ambito della loro vita anche economico e assumendo quindi nel complesso una posizione di ermetica chiusura, che ha generato molta delusione e frustrazione nelle ragazze con pregiudizio per il loro interesse.
Ebbene si ritiene che tali condotte del padre, comunque inadempiente degli obblighi genitoriale ed anche economici posti a suo carico, seppur attuate all'interno di un quadro di grande fragilità personale ed emotiva per via del trauma separativo che è stato sopra descritto, hanno però finito per innegabilmente pregiudicare l'interesse delle minori che hanno visto il proprio genitore allontanarsi da loro e dalla loro vita e hanno altresì ostacolato il corretto svolgimento delle modalità di affidamento dal momento che le ragazze sono rimaste integralmente a carico morale e materiale della madre per un apprezzabile periodo di tempo.
La sanzione deve, quindi, a giudizio del Tribunale, essere proporzionata alla condotta posta in essere e provata sopra indicata, certamente indicativa di una importante violazione delle statuizioni giudiziali in essere.
L'ammonimento è, quindi, misura adeguata in questo contesto a sanzionare il padre per la condotta attuate con l'obbiettivo anche di dissuaderlo dal ripetere analoghi comportamenti, senza alcuna giustificata ragione.
Ciò chiarito si auspica per il futuro che il Signor che ha ripreso a frequentare regolarmente le figlie e con T_ una intesa che è stata ritenuta dai Servizi Sociali al momento buona e positiva, continui su questa strada portando a compimento il percorso di stabilizzazione del rapporto con la figlia ancora minorenne, continuando a rapportarsi in modo funzionale alle sue eSIenze.
Le spese di lite
Stante la natura necessaria del giudizio in punto di status e il tenore della presente decisione, che ha visto la reciproca soccombenza delle parti in ordine alle domande svolte, parte attrice con riferimento alla domanda ex art. 709 ter c.p.c. mentre parte convenuta con riferimento alla domanda di affido ed entrambi sotto il profilo degli pagina 19 di 22 incarichi ai Servizi e in punto economico, si ritengono sussistere giustificati motivi per compensare le spese di lite.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento avendo le parti rinunciato alle rispettive domande di addebito: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione rigettata e disattesa, dato atto che è stata già pronunciata da questo Tribunale in data 5 ottobre 2022, sentenza n. 7998/2022 non definitiva di scioglimento del matrimonio resa pubblica in data 13 ottobre 2022, così decide:
1) CONFERMA l'affidamento condiviso di (nata il [...]), ad entrambi i genitori con Persona_4 collocamento prevalente presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica;
2) DISPONE il padre possa vedere e tenere con sé a week end alternati dal sabato sino alla domenica PE oltre ad un giorno alla settimana con pernottamento (indicativamente il mercoledì o quello diverso che padre e figlia di volta in volta stabiliranno organizzandosi autonomamente tra di loro) nonché eventualmente anche un pomeriggio nella settimana con il we non di competenza paterna;
i periodi di vacanza e le ulteriori festività dovranno essere suddivisi secondo il principio dell'alternanza, in particolare per metà delle vacanze natalizie dal
23 al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio, in via alternata di anno in anno, le vacanze pasquali ad anni alterni e due settimane (anche non consecutive) durante le vacanze estive da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Sono sempre fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori e soprattutto diverse modulazioni nel rispetto della volontà di e compatibilmente con le sue richieste e le sue eSIenze, con una progressiva PE liberalizzazione al crescere dell'età, fatta salvo un potere di verifica e intervento dei Servizi come di seguito disposto;
3) DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di Milano mantengano una efficace presa in carico del nucleo familiare, demandando agli stessi per il tramite dei Servizi Specialistici ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza:
- di verificare il sereno andamento della relazione padre - figlia e la regolarità della relazione supportando se del caso i genitori nell'addivenire a soluzioni concordate nell'interesse di ed intervenendo solo nel caso in PE cui dovessero insorgere nuovi conflitti a rimodulare tempi e modalità in conformità all'interesse e alle eSIenze di e sentita sempre quest'ultima. PE
- di avviare tutti gli interventi di supporto socio-educativo e/o di supporto psicologico necessari o anche solo opportuni per la minore;
- di avviare tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità per aiutarli ad aprire un canale di comunicazione sempre più sereno e collaborativo e per consentire agli stessi di assumere pagina 20 di 22 decisioni condivise /o percorsi di psicoterapia individuale per entrambi i genitori, eventualmente coordinando e monitorando i percorsi avviati autonomamente dalle parti medesime.
4) CONFERMA l'assegnazione della casa familiare, sita in Milano via Guido Gozzano 3, in comproprietà tra i coniugi, ad , in quanto genitore collocatario prevalente della figlia minore e Controparte_1 PE convivente con la figlia , nata il [...], maggiorenne e non economicamente autosufficiente, A_
5) PONE a carico di con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza, Parte_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore e della figlia maggiorenne, PE A_ non economicamente indipendente e convivente con la madre, mediante versamento alla madre, in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, della somma mensile € 1.100,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto disposto dalle Linee
Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli
Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di pagina 21 di 22 lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6) DISPONE che l'AU venga percepito per intero dalla madre;
7) AMMONISCE ex art. 709ter comma 2 n. 1 c.p.c per non aver rispettato le statuizioni inerenti Parte_1 alle frequentazioni con le figlie nonché a rispettare per il futuro le statuizioni sopra disposte con riferimento al mantenimento di una relazione stabile e continuativa con PE
8) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
9) SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti, al Servizio Sociale del Comune di Milano, ai Servizi Specialistici dell'ASST Fatebenefratelli Sacco.
Così deciso in Milano, in camera di conSIlio, in data 22 gennaio 2025
IL PRESIDENTE RELATORE
Dott.ssa Maria Laura Amato
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