Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 28 agosto 1940 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 18 marzo 1992 |
Giurisprudenza • 108
- 1. Trib. Crotone, sentenza 13/11/2025, n. 683Provvedimento: TRIBUNALE DI CROTONE SEZIONE CIVILE Causa n. 2014/2021 tra Parte_1 (C.F. C.F._1 ), rappresentato e difeso dall'Avv. Carmine SO attore Parte_2 (C.F. C.F._2 ), Parte_2 (C.F. C.F._3 , Parte_3 (C.F. C.F._4 ), Parte_4 [...] (C.F. C.F._5 ), Parte_5 (C.F. C.F._6 ), Parte_6 (C.F. C.F._7 ), rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Tiano convenuti nonché CP_1 , Controparte_2 , Controparte_3 , CP_4 , CP_5 [...] , Parte_4 , Controparte_6 , CP_7 , Controparte_8 , Controparte_9 , Controparte_10 , Controparte_11 , Controparte_12 , CP_13 [...] , Controparte_14 , Controparte_15 , Controparte_16 convenuti contumaci nonché Controparte_17 , in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. P.IVA_1 …Leggi di più...
- subingresso assegnazione·
- giurisdizione ordinaria·
- contratto di compravendita con patto di riservato dominio·
- giurisdizione amministrativa·
- interesse ad agire·
- art. 281-sexies c.p.c.·
- assegnazione fondo agricolo·
- art. 100 c.p.c.·
- concessione amministrativa·
- art. 127-ter c.p.c.
Versioni del testo
- Art. 1.
Le unita' poderali costituite in comprensori di bonifica da enti di colonizzazione o da Consorzi di bonifica ed assegnate in proprieta' a contadini diretti coltivatori, non possono essere frazionate per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 19 febbraio 1992, n. 191 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il divieto di frazionamento delle unita' poderali di cui all' articolo 1 della legge 3 giugno 1940, n. 1078 , ha durata trentennale dalla prima assegnazione". - Art. 2.
Gli enti di colonizzazione o i Consorzi di bonifica devono far risultare dalle note di trascrizione degli atti di assegnazione di unita' poderali l'esistenza, del vincolo di indivisibilita' dei fondi, ai sensi della presente legge.
In difetto, il vincolo di indivisibilita' non puo' essere opposto ai terzi.
- Art. 3.
Sono nulli gli atti tra vivi che abbiano per effetto il frazionamento dell'unita' poderale, salvo quanto e' disposto nel secondo comma dell'articolo precedente.
La nullita' puo' essere fatta valere, nel termine di cinque anni dalla data dell'atto, dal titolare dell'unita' poderale, dagli enti di colonizzazione o dai Consorzi di bonifica che hanno fatto l'assegnazione e dal pubblico ministero.