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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 23/04/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2274/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2274/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Naimo;
appellante
e
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Rotundo;
appellata
Oggetto: appello avverso ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. emessa dal Tribunale di
Catanzaro il 28.11.2018
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello accogliere l'appello della
e perciò riformare l'ordinanza impugnata, respingendo la domanda PT proposta in primo grado per violazione dell'art. 2697 c.c., perchè inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile e/o infondata, anche previa declaratoria di invalidità e/o inefficacia degli atti negoziali posti a base della pretesa azionata, e di difetto di legittimazione passiva della e per assenza di valido impegno PT
1 contrattuale, o dichiarando improcedibile la domanda per frazionamento del credito relativo ad identica annualità. Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio”.
Per l'appellata: “precisa le conclusioni richiamando quelle già formulate nel proprio atto costitutivo, qui da intendersi integralmente riprodotte e trascritte”.
FATTO e DIRITTO
§1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la conveniva in Parte_2
giudizio, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, la al fine di sentire Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del ricorso, condannare la al pagamento nei confronti della Parte_1
ricorrente, nella qualità di procuratore speciale di delle Controparte_2
somme di cui in narrativa a titolo di quota parte del corrispettivo per le prestazioni socio sanitarie erogate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014 e, per
l'effetto, condannare la stessa all'immediato pagamento in favore Parte_1
di nella qualità di procuratore speciale di Parte_2 Controparte_2
della somma di € 110.958,34, pari all'importo non pagato di cui alle fatture
[...]
emesse per il 50% delle prestazioni erogate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre
2014, già detratta la quota a carico dell'utente, oltre interessi moratori maturati e maturandi ai sensi del d.lgs. 231/2002, dalla scadenza delle singole fatture e sino al soddisfo. Con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”. A fondamento della domanda la ricorrente - società esercente attività di factoring e intermediaria finanziaria iscritta nell'elenco generale
UIF al n. 37314 ed al n. 33112.4 dell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. n.
385/1993 – deduceva che: - con atto pubblico del 28.11.2014, a rogito del notaio
[...]
, notificato alla in data 3.12.2014, Per_1 Parte_1 Controparte_2 rilasciava a procura irrevocabile all'incasso in relazione a Parte_2
crediti scaduti ed a crediti futuri, vantati dal titolare nei confronti della PT
per prestazioni socio-sanitarie rese in regime di convenzione negli anni
[...]
2013-2014 dalla Casa Protetta ”; - la struttura sanitaria, Controparte_2 [...]
aveva erogato nel 2014 prestazioni sanitarie in virtù di Controparte_3
Cont convenzioni sottoscritte con l' competente che prevedevano che la retta fosse per il 50% a carico del Fondo Sanitario ( e per il restante 50% a carico del CP_4
Fondo Sociale ( ma che la non aveva ancora Parte_1 Parte_1
2 pagato le fatture emesse quale corrispettivo per le prestazioni erogate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014 per un importo complessivo pari ad €
110.958,34.
Si costituiva la che chiedeva il rigetto della domanda in quanto Parte_1
inammissibile, improponibile ed, in ogni caso, infondata, non avendo la PT
sottoscritto il contratto che costituiva il titolo delle pretese avanzate dalla ricorrente
Cont
– concluso fra la casa di cura e l'
La causa veniva istruita solo in via documentale e con ordinanza del 28.11.2018 il Tribunale così statuiva: “condanna la al pagamento, in favore Parte_1 di della somma di € 110.958,34, oltre interessi ex d.lgs. 9 Parte_2
ottobre 2002, n. 231 dalla data contrattualmente fissata per il pagamento sino al soddisfo;
condanna la , alla rifusione, in favore di Parte_1 Parte_2
delle spese e competenze di lite, che si liquidano nella misura complessiva di
[...]
€ 4.450,96 (di cui € 435,96 per esborsi ed € 4.015,00 per compensi) oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore costituito dichiaratosi antistatario”.
In particolare il giudice di prime cure rilevava che dalla documentazione in atti risultava l'atto rep.351 del 21.03.2014 denominato “addenda contrattuale all'accordo stipulato dalla struttura residenziale socio sanitaria per gli anziani denominata
[...]
” con sede in Cotronei (KR) per le prestazioni rese nell'anno 2013 con CP_2
l' in regime di prorogatio per l'annualità 2014” concluso tra la CP_5
e la struttura sanitaria erogatrice delle prestazioni e sottoscritta per Parte_1
la dal dirigente del Settore Politiche Sociali;
che con la menzionata addenda PT
contrattuale le parti avevano espressamente stabilito di prendere atto dell'accordo contrattuale stipulato in data 11/6/2013 tra l' Parte_3
e la società ricorrente “ritenendolo applicabile anche per i rapporti giuridici ed economici tra la suddetta struttura ed il Settore Regionale alle politiche Sociali”, con la precisazione che il regime di prorogatio, previsto dall'art.
9.1 dell'accordo Cont stipulato con la competente per l'annualità 2013 “produce effetti per la PT
sino alla sottoscrizione del contratto 2014” e che “in attesa dell'integrazione
[...]
della copertura finanziaria necessaria a garantire l'intero fabbisogno finanziario per l'annualità 2014, che il Dipartimento 10 – Settore Politiche Sociali – trasferirà alle strutture socio sanitarie le risorse, sino alla loro concorrenza, per le sole prestazioni
3 per le quali ad oggi esiste la disponibilità sull'apposito capitolo di Bilancio che è pari ad € 15.000.000,00”.
Ciò premesso, osservava che, nel caso in esame, non rilevavano le sentenze emesse dalla Corte di Cassazione in data 31/10/2016, il cui contenuto era stato ribadito con le pronunce del 10/5/2017, con le quali la Suprema Corte aveva ribaltato il consolidato orientamento manifestato dalla giurisprudenza del Tribunale di
Catanzaro e dalla locale Corte d'Appello in ordine alla diretta riferibilità alla PT
(che non aveva provveduto a sottoscriverle) degli effetti delle convenzioni
[...]
stipulate dalle aziende sanitarie provinciali nell'esercizio delle rispettive funzioni;
che nella vicenda in esame, infatti, l'accordo stipulato dalla società ricorrente con l' era stato espressamente richiamato nella Controparte_6
addenda contrattuale stipulata in data 21/3/2014 con la quale la Parte_1
aveva riconosciuto di essere tenuta al pagamento della quota sociale di sua competenza;
che non poteva peraltro ritenersi che l'addenda contrattuale, con la quale la aveva espressamente assunto su di sé le obbligazioni Parte_1 derivanti dall'accordo stipulato in data 11/6/2013 dalla casa di cura Controparte_2 con l' di fosse stata sottoscritta da un soggetto privo della capacità di CP_4 CP_5
impegnare la volontà della in quanto era stata sottoscritta dal dirigente del PT
Settore Politiche Sociali della autorizzato ad impegnarne la Parte_1 volontà, ai sensi dell'art. 30, lett. d), della l.r. n. 7/1996 (recante “Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale”), in forza del quale: “Il dirigente responsabile di Settore, nell'ambito delle competenze della rispettiva struttura, esercita i seguenti compiti: d) procede all'acquisto di beni e servizi;
stipula i contratti e le relative convenzioni;
promuove gli atti di competenza del Settore riservati alla responsabilità del dirigente generale del Dipartimento”.
Il Tribunale riteneva, poi, infondate le eccezioni di nullità del contratto per violazione delle norme di evidenza pubblica e per difetto di copertura finanziaria.
Sotto il profilo del quantum della pretesa valorizzava la non contestazione delle fatture prodotte dalla ricorrente.
1.2.Avverso detta ordinanza proponeva appello, con citazione notificata il
18.12.2018, la denunciandone la erroneità per avere il Tribunale: Parte_1
Cont 1) respinto la questione afferente la nullità dei contratti (contratti stipulati tra e appellata, e “addenda” del 21.03.2014) per omesso espletamento della procedura di
4 cui alle regole dell'evidenza pubblica, l'accertamento della violazione delle quali, indipendentemente dalla qualificazione del rapporto ad esso sottostante in termini di appalto ovvero di concessione, avrebbe dovuto al contrario comportare la declaratoria di radicale invalidità del regolamento contrattuale in questione;
2) rigettato l'eccezione relativa alla rappresentatività del soggetto che aveva sottoscritto l'addenda del 21.3.14 e, comunque, ritenuto che l'addenda fosse atto idoneo ad impegnare la benchè sottoposto a condizione;
3) disatteso Parte_1
l'eccezione di nullità del contratto per mancanza di copertura finanziaria, anche alla luce del possibile contrasto degli artt. 17 e 18 della L.R. 5.10.07, n°22, in vigore dal
13.10.07 (rectius: dell' art. 7 L.R. 23/03 e del punto 6 al Piano per la Salute per gli anni 2004 – 2006 modificati da tali norme) con l'art. 81
Cost.; 4) omesso di pronunciarsi sull'eccezione di improcedibilità per frazionamento del credito;
5) in ordine al quantum della pretesa per aver riconosciuto gli interessi moratori nella misura di cui al d.lgs. 231/2002.
Con comparsa depositata in data 08.04.2019 si costituiva Controparte_1
società incorporante la , chiedendo il rigetto dell'appello in quanto Parte_2
infondato in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 24.05.2019, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.05.2019, la Corte accoglieva l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza appellata formulata dalla e Parte_1 fissava l'udienza del 23.11.2021 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano differimenti per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 29.10.2024 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 25.02.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§2. Le valutazioni della Corte
2.1. Per ragioni di ordine logico va esaminato prioritariamente il motivo di gravame fondato sull'eccezione, non esaminata dal giudice di prime cure, in ordine
5 alla inammissibilità-improponibilità della domanda per violazione del divieto di frazionamento del credito, sul presupposto che avrebbe Parte_2 frazionato la pretesa relativa all'anno 2014 in due distinti giudizi, uno relativo ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2014 (giudizio n. 1193/15), definito con ordinanza del 05.10.2015 riformata in appello con sentenza n. 1330/17 passata in giudicato, ed uno per i mesi di ottobre, novembre e dicembre del medesimo anno
(giudizio n. 1997/15), deciso con l'ordinanza qui appellata.
Il motivo è infondato.
Con la recente pronuncia n. 7299/25 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il seguente principio di diritto: “In tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria;
tuttavia, qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda, anche se arbitrariamente frazionata, tenendo conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite e potendo, a tal fine, escludere la condanna in suo favore o anche stabilire in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92, comma 1 c.p.c., in quanto l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale integra un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale”.
Nella specie, l'esistenza di un giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta impone l'esame nel merito della domanda oggetto del giudizio definito con l'ordinanza impugnata.
2.2. Ciò posto, la Corte ritiene di dover valutare in via preliminare il secondo motivo di impugnazione, con cui si contesta la invalidità e/o inefficacia dell'
“addenda contrattuale” del 21.03.2014.
6 Pacifico in causa che difetta un contratto di convenzione per l'anno 2014 recante la sottoscrizione della , il primo giudice ha prospettato ugualmente Parte_1 la configurabilità di un'obbligazione ex contractu a carico dell'ente regionale, in forza della sottoscrizione dell'addenda del 21 marzo 2014, con cui si stabiliva che
Cont gli effetti, in prorogatio per il 2014, del contratto intercorso tra l' e la struttura nel giugno 2013, avrebbero operato nei confronti della fino alla PT
sottoscrizione del contratto relativo al 2014 (sottoscrizione avvenuta, con effetto retroattivo, il 22 dicembre 2014). Tale decisiva “addenda” sarebbe intercorsa tra la struttura e il Dirigente del Settore Politiche Sociali della . Parte_1
Orbene, la questione qui al vaglio del Collegio è sovrapponibile, quanto alla riferibilità alla delle obbligazioni nascenti dalle convenzioni Parte_1
stipulate da imprese che offrono servizi socio-assistenziali e Aziende sanitarie locali nella Regione Calabria remunerate in parte con somme provenienti dal Fondo sociale regionale, a quelle già decise in più occasioni dalla Suprema Corte (Cass. ord. n.
6788/2024; Cass. ord. n. 34287/2023; Cass. n. 18604/2020; Cass. n. 7745/2020).
Con tale consolidato orientamento, dal quale non vi è ragione di discostarsi, si è riconosciuto che la disciplina che demanda alle (o ogni potere CP_7 CP_4
d'intervento diretto in materia di assistenza socio-sanitaria nella , Parte_1
ivi compresa l'instaurazione di rapporti contrattuali con le strutture pubbliche e private chiamate a rendere le relative prestazioni in regime di accreditamento, riserva alla i soli compiti di programmazione, coordinamento e vigilanza, tra i quali PT
è compresa anche la ripartizione tra le (o delle risorse economiche CP_7 CP_4
necessarie per l'effettuazione dei predetti interventi, cosicché deve escludersi che l'esecuzione delle prestazioni rese dalle strutture in favore degli assistiti abbia potuto far sorgere obbligazioni a carico della , essendo questa rimasta Parte_1
estranea alla stipulazione della convenzione con l' e priva di ogni competenza CP_4
al riguardo;
né rileva in contrario il richiamo all'art. 7 della L.R. n. 23 del 2003, che ha posto a carico del Fondo Sociale Regionale una quota del corrispettivo delle predette prestazioni, trattandosi di una disposizione che, oltre ad essere stata superata dalla successiva evoluzione legislativa, non poteva comportare una responsabilità diretta a carico della nei confronti delle strutture accreditate, essendo PT
destinata ad assumere rilievo esclusivamente sul piano interno dei rapporti finanziari
P tra e l' (o competente per territorio. PT CP_7 CP_4
7 Esclusa l'esistenza di un'obbligazione derivante dalla legge, il credito azionato non trova, tuttavia, titolo nemmeno nella citata scrittura del 21 marzo 2014
("Addenda contrattuale ..."), contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure.
Muovendo dal dato testuale si legge nell'addenda che le parti (Regione Calabria
Dip 10 e Struttura erogatrice) dichiarano di << prendere atto dell'accordo Contrattale stipulato nei termini di cui sopra che qui si intende integralmente richiamato ed in data 11/6/2013 tra l' e la struttura residenziale socio-sanitaria per CP_5
anziani denominata con sede in Cotronei (KR) ritenendolo Controparte_2
applicabile anche per i rapporti giuridici ed economici tra la suddetta struttura ed il
Settore Regionale alle Politiche Sociali ed a seguito delle convenute e seguenti clausole: a) il regime di prorogatio previsto dall'art. 9 dell'accordo stipulato con la Cont competente per l'annualità 2013 produce effetti anche per la Parte_1
sino alla sottoscrizione del contratto 2014; b) Le parti, di comune accordo convengono, in attesa della copertura finanziaria necessaria a garantire l'intero fabbisogno finanziario per l'annualità 2014, che il Dipartimento 10 - Settore
Politiche Sociali - trasferirà alle strutture socio-sanitarie le risorse, sino alla loro concorrenza, per le sole prestazioni per le quali ad oggi esiste la disponibilità sull'apposito capitolo di Bilancio che è pari ad € 15.000.000,00; c) per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rinvia alla normativa nazionale e regionale in materia.
Ora, come affermato da plurimi precedenti di questa Corte (sentenze nn. 1330/17,
167/18, 179/18, 818/21, 1459/21), con interpretazione che ha ricevuto l'avallo del
Supremo Collegio (Cass. n. 23021/23; n. 31676/24; n. 31673/24), il testo dell'accordo non conduce a ritenere di essere dinanzi alla assunzione di una obbligazione diretta di pagamento: il tenore della affermazione attiene, infatti, la previsione dell'obbligo di destinare somme al pagamento di tutte le strutture socio- sanitarie, senza che ciò valga ad integrare l'assunzione dell'obbligazione di pagamento verso . L'addenda non appare destinata a sostituire Controparte_2
la quale obbligata al pagamento, ma solo a garantire lo stanziamento delle PT
risorse per il 2014.
Ed ancora, per come costruita, la pattuizione pare evocare un rapporto contrattuale qualificabile come fattispecie a formazione progressiva, segnato dalla eventuale legittima pretesa di pagamenti a condizione che l'importo reclamato fosse comunque
8 ricompreso nel plafond a disposizione. L'analisi della fattispecie rende evidente la previsione di un evento futuro ed incerto relativo al verificarsi della eventuale capienza delle somme stanziate a livello regionale allo scopo. È agevole rinvenire, in quest'ultimo caso, la ricorrenza di una vera e propria "condizione", ossia di un elemento accidentale del contratto, generativo dell'obbligazione di pagamento. Sulla base di quanto precede, la fonte dell'obbligazione dovrebbe allora essere individuata non solo nel testo contrattuale sottoscritto tra le parti, ma anche nella verificata sostenibilità dell'obbligazione di pagamento alla luce dei vincoli di bilancio previsti.
Si è al cospetto di conclusione necessitata ai sensi della costante interpretazione fornita dalla dottrina e dalla giurisprudenza del dettato dell'articolo 2697 c.c., in ordine al quale l'oggetto della prova viene individuato nei fatti giuridici che, nelle affermazioni dell'attore, costituiscono il fondamento del diritto azionato: spetta al soggetto che invoca l'adempimento dell'obbligazione la compiuta allegazione e dimostrazione degli elementi che possiedono la natura necessariamente costitutiva del suo diritto. Sulla base delle premesse poste, e con riguardo alla concreta fattispecie in esame, è necessario concludere circa la non sufficienza della sola allegazione del contratto e della misura delle somme – complessivamente – poste a disposizione di tutte le strutture erogatrici nella rendendosi Parte_1
necessaria la dimostrazione della esistenza della condizione determinativa del sorgere dell'obbligazione secondo lo schema contrattuale adottato: la capienza delle poste del bilancio regionale destinate al pagamento delle prestazioni sanitarie acquistate da terzi soggetti, prova che nella specie è mancata.
Esclusa quindi, anche per tale via, la sussistenza di un'obbligazione di pagamento diretta in capo alla la domanda azionata da ora PT Parte_2 [...]
deve essere rigettata. CP_1
In tal senso va riformata l'ordinanza impugnata.
Rimangono assorbite le restanti questioni.
§ 3. Le spese processuali
3.1. In merito alle spese processuali, occorre rilevare che il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della
9 liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 27606/2019).
Ora, avuto riguardo all'esito finale del processo che vede soccombente la
[...]
le spese di entrambi i gradi vanno poste a carico della predetta società. CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla PT
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con citazione notificata
[...]
il 18.12.2018, nei confronti di in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Catanzaro emessa il 28.11.2018, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, rigetta la domanda proposta da ora nei Parte_2 Controparte_1
confronti della;
Parte_1
b) condanna l'appellata alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'appellante nei due gradi del giudizio, liquidandole per il primo grado in
€3.380,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge e per il secondo grado in €804,00 per esborsi ed in €4.997,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'08.04.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2274/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Naimo;
appellante
e
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Rotundo;
appellata
Oggetto: appello avverso ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. emessa dal Tribunale di
Catanzaro il 28.11.2018
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello accogliere l'appello della
e perciò riformare l'ordinanza impugnata, respingendo la domanda PT proposta in primo grado per violazione dell'art. 2697 c.c., perchè inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile e/o infondata, anche previa declaratoria di invalidità e/o inefficacia degli atti negoziali posti a base della pretesa azionata, e di difetto di legittimazione passiva della e per assenza di valido impegno PT
1 contrattuale, o dichiarando improcedibile la domanda per frazionamento del credito relativo ad identica annualità. Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio”.
Per l'appellata: “precisa le conclusioni richiamando quelle già formulate nel proprio atto costitutivo, qui da intendersi integralmente riprodotte e trascritte”.
FATTO e DIRITTO
§1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la conveniva in Parte_2
giudizio, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, la al fine di sentire Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del ricorso, condannare la al pagamento nei confronti della Parte_1
ricorrente, nella qualità di procuratore speciale di delle Controparte_2
somme di cui in narrativa a titolo di quota parte del corrispettivo per le prestazioni socio sanitarie erogate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014 e, per
l'effetto, condannare la stessa all'immediato pagamento in favore Parte_1
di nella qualità di procuratore speciale di Parte_2 Controparte_2
della somma di € 110.958,34, pari all'importo non pagato di cui alle fatture
[...]
emesse per il 50% delle prestazioni erogate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre
2014, già detratta la quota a carico dell'utente, oltre interessi moratori maturati e maturandi ai sensi del d.lgs. 231/2002, dalla scadenza delle singole fatture e sino al soddisfo. Con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”. A fondamento della domanda la ricorrente - società esercente attività di factoring e intermediaria finanziaria iscritta nell'elenco generale
UIF al n. 37314 ed al n. 33112.4 dell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. n.
385/1993 – deduceva che: - con atto pubblico del 28.11.2014, a rogito del notaio
[...]
, notificato alla in data 3.12.2014, Per_1 Parte_1 Controparte_2 rilasciava a procura irrevocabile all'incasso in relazione a Parte_2
crediti scaduti ed a crediti futuri, vantati dal titolare nei confronti della PT
per prestazioni socio-sanitarie rese in regime di convenzione negli anni
[...]
2013-2014 dalla Casa Protetta ”; - la struttura sanitaria, Controparte_2 [...]
aveva erogato nel 2014 prestazioni sanitarie in virtù di Controparte_3
Cont convenzioni sottoscritte con l' competente che prevedevano che la retta fosse per il 50% a carico del Fondo Sanitario ( e per il restante 50% a carico del CP_4
Fondo Sociale ( ma che la non aveva ancora Parte_1 Parte_1
2 pagato le fatture emesse quale corrispettivo per le prestazioni erogate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014 per un importo complessivo pari ad €
110.958,34.
Si costituiva la che chiedeva il rigetto della domanda in quanto Parte_1
inammissibile, improponibile ed, in ogni caso, infondata, non avendo la PT
sottoscritto il contratto che costituiva il titolo delle pretese avanzate dalla ricorrente
Cont
– concluso fra la casa di cura e l'
La causa veniva istruita solo in via documentale e con ordinanza del 28.11.2018 il Tribunale così statuiva: “condanna la al pagamento, in favore Parte_1 di della somma di € 110.958,34, oltre interessi ex d.lgs. 9 Parte_2
ottobre 2002, n. 231 dalla data contrattualmente fissata per il pagamento sino al soddisfo;
condanna la , alla rifusione, in favore di Parte_1 Parte_2
delle spese e competenze di lite, che si liquidano nella misura complessiva di
[...]
€ 4.450,96 (di cui € 435,96 per esborsi ed € 4.015,00 per compensi) oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore costituito dichiaratosi antistatario”.
In particolare il giudice di prime cure rilevava che dalla documentazione in atti risultava l'atto rep.351 del 21.03.2014 denominato “addenda contrattuale all'accordo stipulato dalla struttura residenziale socio sanitaria per gli anziani denominata
[...]
” con sede in Cotronei (KR) per le prestazioni rese nell'anno 2013 con CP_2
l' in regime di prorogatio per l'annualità 2014” concluso tra la CP_5
e la struttura sanitaria erogatrice delle prestazioni e sottoscritta per Parte_1
la dal dirigente del Settore Politiche Sociali;
che con la menzionata addenda PT
contrattuale le parti avevano espressamente stabilito di prendere atto dell'accordo contrattuale stipulato in data 11/6/2013 tra l' Parte_3
e la società ricorrente “ritenendolo applicabile anche per i rapporti giuridici ed economici tra la suddetta struttura ed il Settore Regionale alle politiche Sociali”, con la precisazione che il regime di prorogatio, previsto dall'art.
9.1 dell'accordo Cont stipulato con la competente per l'annualità 2013 “produce effetti per la PT
sino alla sottoscrizione del contratto 2014” e che “in attesa dell'integrazione
[...]
della copertura finanziaria necessaria a garantire l'intero fabbisogno finanziario per l'annualità 2014, che il Dipartimento 10 – Settore Politiche Sociali – trasferirà alle strutture socio sanitarie le risorse, sino alla loro concorrenza, per le sole prestazioni
3 per le quali ad oggi esiste la disponibilità sull'apposito capitolo di Bilancio che è pari ad € 15.000.000,00”.
Ciò premesso, osservava che, nel caso in esame, non rilevavano le sentenze emesse dalla Corte di Cassazione in data 31/10/2016, il cui contenuto era stato ribadito con le pronunce del 10/5/2017, con le quali la Suprema Corte aveva ribaltato il consolidato orientamento manifestato dalla giurisprudenza del Tribunale di
Catanzaro e dalla locale Corte d'Appello in ordine alla diretta riferibilità alla PT
(che non aveva provveduto a sottoscriverle) degli effetti delle convenzioni
[...]
stipulate dalle aziende sanitarie provinciali nell'esercizio delle rispettive funzioni;
che nella vicenda in esame, infatti, l'accordo stipulato dalla società ricorrente con l' era stato espressamente richiamato nella Controparte_6
addenda contrattuale stipulata in data 21/3/2014 con la quale la Parte_1
aveva riconosciuto di essere tenuta al pagamento della quota sociale di sua competenza;
che non poteva peraltro ritenersi che l'addenda contrattuale, con la quale la aveva espressamente assunto su di sé le obbligazioni Parte_1 derivanti dall'accordo stipulato in data 11/6/2013 dalla casa di cura Controparte_2 con l' di fosse stata sottoscritta da un soggetto privo della capacità di CP_4 CP_5
impegnare la volontà della in quanto era stata sottoscritta dal dirigente del PT
Settore Politiche Sociali della autorizzato ad impegnarne la Parte_1 volontà, ai sensi dell'art. 30, lett. d), della l.r. n. 7/1996 (recante “Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale”), in forza del quale: “Il dirigente responsabile di Settore, nell'ambito delle competenze della rispettiva struttura, esercita i seguenti compiti: d) procede all'acquisto di beni e servizi;
stipula i contratti e le relative convenzioni;
promuove gli atti di competenza del Settore riservati alla responsabilità del dirigente generale del Dipartimento”.
Il Tribunale riteneva, poi, infondate le eccezioni di nullità del contratto per violazione delle norme di evidenza pubblica e per difetto di copertura finanziaria.
Sotto il profilo del quantum della pretesa valorizzava la non contestazione delle fatture prodotte dalla ricorrente.
1.2.Avverso detta ordinanza proponeva appello, con citazione notificata il
18.12.2018, la denunciandone la erroneità per avere il Tribunale: Parte_1
Cont 1) respinto la questione afferente la nullità dei contratti (contratti stipulati tra e appellata, e “addenda” del 21.03.2014) per omesso espletamento della procedura di
4 cui alle regole dell'evidenza pubblica, l'accertamento della violazione delle quali, indipendentemente dalla qualificazione del rapporto ad esso sottostante in termini di appalto ovvero di concessione, avrebbe dovuto al contrario comportare la declaratoria di radicale invalidità del regolamento contrattuale in questione;
2) rigettato l'eccezione relativa alla rappresentatività del soggetto che aveva sottoscritto l'addenda del 21.3.14 e, comunque, ritenuto che l'addenda fosse atto idoneo ad impegnare la benchè sottoposto a condizione;
3) disatteso Parte_1
l'eccezione di nullità del contratto per mancanza di copertura finanziaria, anche alla luce del possibile contrasto degli artt. 17 e 18 della L.R. 5.10.07, n°22, in vigore dal
13.10.07 (rectius: dell' art. 7 L.R. 23/03 e del punto 6 al Piano per la Salute per gli anni 2004 – 2006 modificati da tali norme) con l'art. 81
Cost.; 4) omesso di pronunciarsi sull'eccezione di improcedibilità per frazionamento del credito;
5) in ordine al quantum della pretesa per aver riconosciuto gli interessi moratori nella misura di cui al d.lgs. 231/2002.
Con comparsa depositata in data 08.04.2019 si costituiva Controparte_1
società incorporante la , chiedendo il rigetto dell'appello in quanto Parte_2
infondato in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 24.05.2019, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.05.2019, la Corte accoglieva l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza appellata formulata dalla e Parte_1 fissava l'udienza del 23.11.2021 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano differimenti per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 29.10.2024 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 25.02.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§2. Le valutazioni della Corte
2.1. Per ragioni di ordine logico va esaminato prioritariamente il motivo di gravame fondato sull'eccezione, non esaminata dal giudice di prime cure, in ordine
5 alla inammissibilità-improponibilità della domanda per violazione del divieto di frazionamento del credito, sul presupposto che avrebbe Parte_2 frazionato la pretesa relativa all'anno 2014 in due distinti giudizi, uno relativo ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2014 (giudizio n. 1193/15), definito con ordinanza del 05.10.2015 riformata in appello con sentenza n. 1330/17 passata in giudicato, ed uno per i mesi di ottobre, novembre e dicembre del medesimo anno
(giudizio n. 1997/15), deciso con l'ordinanza qui appellata.
Il motivo è infondato.
Con la recente pronuncia n. 7299/25 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il seguente principio di diritto: “In tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria;
tuttavia, qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda, anche se arbitrariamente frazionata, tenendo conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite e potendo, a tal fine, escludere la condanna in suo favore o anche stabilire in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92, comma 1 c.p.c., in quanto l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale integra un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale”.
Nella specie, l'esistenza di un giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta impone l'esame nel merito della domanda oggetto del giudizio definito con l'ordinanza impugnata.
2.2. Ciò posto, la Corte ritiene di dover valutare in via preliminare il secondo motivo di impugnazione, con cui si contesta la invalidità e/o inefficacia dell'
“addenda contrattuale” del 21.03.2014.
6 Pacifico in causa che difetta un contratto di convenzione per l'anno 2014 recante la sottoscrizione della , il primo giudice ha prospettato ugualmente Parte_1 la configurabilità di un'obbligazione ex contractu a carico dell'ente regionale, in forza della sottoscrizione dell'addenda del 21 marzo 2014, con cui si stabiliva che
Cont gli effetti, in prorogatio per il 2014, del contratto intercorso tra l' e la struttura nel giugno 2013, avrebbero operato nei confronti della fino alla PT
sottoscrizione del contratto relativo al 2014 (sottoscrizione avvenuta, con effetto retroattivo, il 22 dicembre 2014). Tale decisiva “addenda” sarebbe intercorsa tra la struttura e il Dirigente del Settore Politiche Sociali della . Parte_1
Orbene, la questione qui al vaglio del Collegio è sovrapponibile, quanto alla riferibilità alla delle obbligazioni nascenti dalle convenzioni Parte_1
stipulate da imprese che offrono servizi socio-assistenziali e Aziende sanitarie locali nella Regione Calabria remunerate in parte con somme provenienti dal Fondo sociale regionale, a quelle già decise in più occasioni dalla Suprema Corte (Cass. ord. n.
6788/2024; Cass. ord. n. 34287/2023; Cass. n. 18604/2020; Cass. n. 7745/2020).
Con tale consolidato orientamento, dal quale non vi è ragione di discostarsi, si è riconosciuto che la disciplina che demanda alle (o ogni potere CP_7 CP_4
d'intervento diretto in materia di assistenza socio-sanitaria nella , Parte_1
ivi compresa l'instaurazione di rapporti contrattuali con le strutture pubbliche e private chiamate a rendere le relative prestazioni in regime di accreditamento, riserva alla i soli compiti di programmazione, coordinamento e vigilanza, tra i quali PT
è compresa anche la ripartizione tra le (o delle risorse economiche CP_7 CP_4
necessarie per l'effettuazione dei predetti interventi, cosicché deve escludersi che l'esecuzione delle prestazioni rese dalle strutture in favore degli assistiti abbia potuto far sorgere obbligazioni a carico della , essendo questa rimasta Parte_1
estranea alla stipulazione della convenzione con l' e priva di ogni competenza CP_4
al riguardo;
né rileva in contrario il richiamo all'art. 7 della L.R. n. 23 del 2003, che ha posto a carico del Fondo Sociale Regionale una quota del corrispettivo delle predette prestazioni, trattandosi di una disposizione che, oltre ad essere stata superata dalla successiva evoluzione legislativa, non poteva comportare una responsabilità diretta a carico della nei confronti delle strutture accreditate, essendo PT
destinata ad assumere rilievo esclusivamente sul piano interno dei rapporti finanziari
P tra e l' (o competente per territorio. PT CP_7 CP_4
7 Esclusa l'esistenza di un'obbligazione derivante dalla legge, il credito azionato non trova, tuttavia, titolo nemmeno nella citata scrittura del 21 marzo 2014
("Addenda contrattuale ..."), contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure.
Muovendo dal dato testuale si legge nell'addenda che le parti (Regione Calabria
Dip 10 e Struttura erogatrice) dichiarano di << prendere atto dell'accordo Contrattale stipulato nei termini di cui sopra che qui si intende integralmente richiamato ed in data 11/6/2013 tra l' e la struttura residenziale socio-sanitaria per CP_5
anziani denominata con sede in Cotronei (KR) ritenendolo Controparte_2
applicabile anche per i rapporti giuridici ed economici tra la suddetta struttura ed il
Settore Regionale alle Politiche Sociali ed a seguito delle convenute e seguenti clausole: a) il regime di prorogatio previsto dall'art. 9 dell'accordo stipulato con la Cont competente per l'annualità 2013 produce effetti anche per la Parte_1
sino alla sottoscrizione del contratto 2014; b) Le parti, di comune accordo convengono, in attesa della copertura finanziaria necessaria a garantire l'intero fabbisogno finanziario per l'annualità 2014, che il Dipartimento 10 - Settore
Politiche Sociali - trasferirà alle strutture socio-sanitarie le risorse, sino alla loro concorrenza, per le sole prestazioni per le quali ad oggi esiste la disponibilità sull'apposito capitolo di Bilancio che è pari ad € 15.000.000,00; c) per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rinvia alla normativa nazionale e regionale in materia.
Ora, come affermato da plurimi precedenti di questa Corte (sentenze nn. 1330/17,
167/18, 179/18, 818/21, 1459/21), con interpretazione che ha ricevuto l'avallo del
Supremo Collegio (Cass. n. 23021/23; n. 31676/24; n. 31673/24), il testo dell'accordo non conduce a ritenere di essere dinanzi alla assunzione di una obbligazione diretta di pagamento: il tenore della affermazione attiene, infatti, la previsione dell'obbligo di destinare somme al pagamento di tutte le strutture socio- sanitarie, senza che ciò valga ad integrare l'assunzione dell'obbligazione di pagamento verso . L'addenda non appare destinata a sostituire Controparte_2
la quale obbligata al pagamento, ma solo a garantire lo stanziamento delle PT
risorse per il 2014.
Ed ancora, per come costruita, la pattuizione pare evocare un rapporto contrattuale qualificabile come fattispecie a formazione progressiva, segnato dalla eventuale legittima pretesa di pagamenti a condizione che l'importo reclamato fosse comunque
8 ricompreso nel plafond a disposizione. L'analisi della fattispecie rende evidente la previsione di un evento futuro ed incerto relativo al verificarsi della eventuale capienza delle somme stanziate a livello regionale allo scopo. È agevole rinvenire, in quest'ultimo caso, la ricorrenza di una vera e propria "condizione", ossia di un elemento accidentale del contratto, generativo dell'obbligazione di pagamento. Sulla base di quanto precede, la fonte dell'obbligazione dovrebbe allora essere individuata non solo nel testo contrattuale sottoscritto tra le parti, ma anche nella verificata sostenibilità dell'obbligazione di pagamento alla luce dei vincoli di bilancio previsti.
Si è al cospetto di conclusione necessitata ai sensi della costante interpretazione fornita dalla dottrina e dalla giurisprudenza del dettato dell'articolo 2697 c.c., in ordine al quale l'oggetto della prova viene individuato nei fatti giuridici che, nelle affermazioni dell'attore, costituiscono il fondamento del diritto azionato: spetta al soggetto che invoca l'adempimento dell'obbligazione la compiuta allegazione e dimostrazione degli elementi che possiedono la natura necessariamente costitutiva del suo diritto. Sulla base delle premesse poste, e con riguardo alla concreta fattispecie in esame, è necessario concludere circa la non sufficienza della sola allegazione del contratto e della misura delle somme – complessivamente – poste a disposizione di tutte le strutture erogatrici nella rendendosi Parte_1
necessaria la dimostrazione della esistenza della condizione determinativa del sorgere dell'obbligazione secondo lo schema contrattuale adottato: la capienza delle poste del bilancio regionale destinate al pagamento delle prestazioni sanitarie acquistate da terzi soggetti, prova che nella specie è mancata.
Esclusa quindi, anche per tale via, la sussistenza di un'obbligazione di pagamento diretta in capo alla la domanda azionata da ora PT Parte_2 [...]
deve essere rigettata. CP_1
In tal senso va riformata l'ordinanza impugnata.
Rimangono assorbite le restanti questioni.
§ 3. Le spese processuali
3.1. In merito alle spese processuali, occorre rilevare che il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della
9 liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 27606/2019).
Ora, avuto riguardo all'esito finale del processo che vede soccombente la
[...]
le spese di entrambi i gradi vanno poste a carico della predetta società. CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla PT
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con citazione notificata
[...]
il 18.12.2018, nei confronti di in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Catanzaro emessa il 28.11.2018, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, rigetta la domanda proposta da ora nei Parte_2 Controparte_1
confronti della;
Parte_1
b) condanna l'appellata alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'appellante nei due gradi del giudizio, liquidandole per il primo grado in
€3.380,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge e per il secondo grado in €804,00 per esborsi ed in €4.997,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'08.04.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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