Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione europea per il regolamento pacifico delle controversie, firmata a Strasburgo il 29 aprile 1957.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione europea per il regolamento pacifico delle controversie, firmata a Strasburgo il 29 aprile 1957.