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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 30/07/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Brindisi
n. 1714/2022 del 25/10/2022 oggetto: opposizione ad avviso di addebito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
E , rappresentati e difesi dall'avv. SIBOLDI ENRICO e Parte_1 Parte_2
GEORGIA SC
Appellante
e
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
MATTIA MARCELLA
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato il 14.1.2020 davanti al Tribunale di Brindisi, e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione avverso l'avviso di addebito n 324 2019 0001954991000 ricevuto il CP_ 6.12.2019, con cui aveva richiesto a l'importo di € 8.329,10 a titolo di contributi Parte_1 asseritamente dovuti alla Gestione Commercianti per il periodo gennaio 2014 al dicembre 2019.
Rilevavano che è socio ed amministratore unico della svolgente attività Parte_1 Parte_2 di agenzia e raccomandazione marittima;
che è iscritto dall'anno 1995 nell'elenco dei Parte_1
Raccomandatari marittimi presso la CCIAA di Brindisi;
che lo stesso si è sempre occupato in prima persona di ogni attività dell'agenzia marittima;
che per l'incarico di amministratore unico e legale rappresentante della società è iscritto dall'anno 2006 al Fondo Agenti Marittimi ed Aerei (F.A.M.A.) a cui versa regolarmente i contributi previdenziali rapportati ai compensi ricevuti per la carica di
1 amministratore e ai diritti di agenzia, in conformità all'art 16 L 135/77 (come sostituito dall'art 1 comma
62 L 549/95) e ai conseguenti decreti ministeriali;
che con verbale unico di accertamento del 26.2.2019 CP_ affermava l'obbligo di , quale A.U. della di iscrizione anche alla Parte_1 Parte_2
CP_ Gestione Commercianti non incompatibile con l'iscrizione al F.A.M.A., quantificando i contributi omessi in € 71.072,24; che avverso tale verbale aveva proposto ricorso amministrativo, ritenuto CP_ improcedibile da Sosteneva che l'iscrizione al F.A.M.A., con il correlativo versamento dei contributi obbligatori calcolati sia sui compensi percepiti per l'attività di agenzia, sia per gli ulteriori compensi percepiti per l'incarico di amministratore o di institore della , comportavano Parte_2
l'esclusione di qualsiasi ulteriore obbligo contributivo con particolare riferimento alla Gestione CP_ Commercianti (in tal senso producendo precedenti pronunce di merito, favorevoli ai suoi assunti).
Concludeva quindi per la revoca/annullamento dell'avviso di addebito opposto.
CP_ Si costituiva che concludeva per il rigetto del ricorso ribadendo la compatibilità dell'iscrizione alla CP_ gestione commercianti ed al fondo FAMA, stante la diversa natura della contribuzione qui richiesta, relativa ai redditi prodotti attraverso l'attività commerciale della società. Evidenziava che l'importo richiesto con l'impugnato avviso di addebito riguardava una minima parte del dovuto, ossia solo parzialmente i contributi fissi e non anche quelli a percentuale sul reddito conseguito per l'attività di agenzia e raccomandazione marittima. Evidenziava che l'iscrizione al FAMA al più comportava Pt_ l'esenzione dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata (cui invece il era iscritto), attenendo entrambi i detti fondi alla contribuzione per l'incarico gestorio di amministratore di società, ma non comportava anche l'esonero dalla contribuzione relativa al reddito di impresa prodotto con l'attività CP_ commerciale svolta, da cui la contestata iscrizione alla gestione commercianti
Con la sentenza qui impugnata il tribunale di Brindisi rigettava il ricorso proposto da e da Parte_1 richiamando una pronuncia della Cassazione (sent 21664/17) intervenuta in fattispecie Parte_2 analoga che aveva affermato che la contribuzione versata al FAMA non coprisse anche il reddito di impresa su cui viene calcolato l'imponibile contributivo per l'assicurazione del socio di srl alla Gestione commercianti.
e hanno affidato l'odierno appello della sentenza del Tribunale di Brindisi Parte_1 Parte_2
a due articolati motivi, lamentando sotto plurimi profili la Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e
16 della legge 4 aprile 1977 n. 135 contenente la “disciplina della professione di agente-raccomandatario marittimo”, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 15 febbraio 2012 e dell'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e dell'art 12, comma 11 del d.l. 31 maggio 2010 n 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n 122”.
2 Lamentano in estrema sintesi che il Tribunale di Brindisi non avrebbe fatto corretta applicazione di tali norme, avendo il Tribunale erroneamente concluso che l'iscrizione al F.A.M.A. non escluderebbe la CP_ contemporanea iscrizione alla Gestione Commercianti dal momento che la contribuzione versata al
Fondo Agenti Marittimi ed Aerei (FAMA) non riguarderebbe il reddito e gli utili della società di agenzia e raccomandazione marittima;
conclusione errata atteso che da un attento esame dell'art 16 L 135/77 e dei conseguenti decreti ministeriali si evince che sono soggetti alla contribuzione obbligatoria in favore del FAMA tutti e gli interi redditi di impresa della società di agenzia e raccomandazione marittima.
Lamentava inoltre l'erronea interpretazione dell'art 1 comma comma 203 e seguenti L 662/96, nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto applicabile il principio della doppia contribuzione, in virtù dell'art
12 comma 11 dl 78/10 (conv in L 122/10) che invece riguardava la diversa ipotesi di iscrizione CP_ obbligatoria alla gestione separata obbligo invero insussistente nei confronti degli imprenditori
(individuali o società) agenti e raccomandatari marittimi. Concludevano pertanto, in riforma della sentenza impugnata, per la declaratoria di nullità dell'avviso di addebito opposto davanti al Tribunale di
Brindisi, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
CP_ si costituiva e concludeva per il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata per le ragioni già espresse in primo grado.
La causa è stata decisa con dispositivo all'udienza del 6.6.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di appello, che possono essere trattati congiuntamente riguardando l'erronea interpretazione delle norme di legge regolanti la fattispecie (artt. 1, 2 e 16 L 135/77; D.M. Infrastrutture e Trasporti
15.2.2012, art. 1, comma 203 L 662/96 e art 12 comma 11 dl 78/10 conv. in L 122/10), sono fondati e vanno accolti.
CP_ Dalla documentazione in atti (tra cui anche il verbale ispettivo del 26.2.2019, da cui è poi scaturito il contestato avviso di addebito) emerge che dal 16.7.2002 è socio unico e amministratore Parte_1 unico della società esercente attività di agenzia e raccomandazione marittima. È stato Parte_2
CP_ iscritto alla gestione commercianti dal gennaio 1987 al dicembre 2006. È iscritto alla Gestione CP_ Separata come amministratore di società e percettore di compensi, dal gennaio 2003 al dicembre
2018.
È altresì iscritto al Fondo Agenzie Marittime ed Aeree (F.A.M.A.) da agosto 2006.
CP_ Precisamente dall'estratto conto contributivo emesso da F.A.M.A., prodotto ad già in via amministrativa, risulta che dall'anno 2006 (e sino all'attualità) versa al detto ente contributi Parte_1
3 previdenziali calcolati sull'imponibile dei compensi per l'incarico di amministratore (nella misura del
10% sino al 16.3.2007 e successivamente del 15%). Inoltre dall'anno 2009 (e sino all'attualità) versa al
F.A.M.A. contributi previdenziali (nella misura del 4%) calcolati sull'imponibile dei compensi di agenzia e raccomandazione marittima.
Il tutto conformemente all'art 16 L 135/77 (come sostituito dall'art 1 comma 62 L 549/95), normativa che disciplina la professione di raccomandatario marittimo, che così prevede (le sottolineature sono di chi scrive):
“Il Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce con proprio decreto, su proposta delle associazioni di categoria a carattere nazionale, sentito il Consiglio superiore della Marina Mercantile, le tariffe minime e massime a carattere obbligatorio dei compensi dovuti ai raccomandatari marittimi per le loro prestazioni, nonché la percentuale di tali compensi che ciascun imprenditore individuale o società che esplica le attività di cui alla presente legge deve versare al Fondo agenti marittimi ed aerei sul conto intestato all'imprenditore stesso
o ai legali rappresentanti delle società nonché ai loro institori qualora questi ultimi non godano di altre forme previdenziali obbligatorie;
con le stesse modalità si provvede alla revisione periodica delle tariffe”.
Da ultimo con il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 15.2.2012 sono stati determinati i contributi obbligatori da versare al F.A.M.A. nella misura del 4% dei compensi percepiti per l'attività di agenzia e raccomandazione marittima, nonché nella misura del 15% dei compensi percepiti per la carica di amministratore e institore di società, cui si aggiunge un ulteriore 2,80% dei compensi percepiti da versare al FAMA per la stipula di una polizza di responsabilità civile.
Successivamente, con l'art 1 comma 62 L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 62, è stata resa obbligatoria la contribuzione al F.A.M.A. da parte di ciascun imprenditore (individuale o società) che esplica le attività di agenzia e raccomandazione marittima, laddove in precedenza la stessa era volontaria (sulla base della originaria previsione dalla L. n. 137 del 1997, art. 16), demandando ai decreti ministeriali la quantificazione degli importi percentuali dovuti, sull'imponibile contributivo, sia sui compensi percepiti nella qualità di amministratore (15%), sia nella qualità di socio imprenditore (commerciale) che opera nella società medesima (4%).
Il socio amministratore di società di agenzia e raccomandazione marittima, che lavora personalmente nell'agenzia, provvede dunque a versare al F.A.M.A. una doppia contribuzione in relazione alle duplici funzioni svolte in seno alla società predetta e per l'effetto F.A.M.A. provvede ad erogare la pensione di vecchiaia, di invalidità e la pensione ai superstiti, così assolvendo alle tipiche funzioni previdenziali, analoghe a quello svolte da CP_
4 Pt_ Come si è sopra accennato, il Fondo F.A.M.A. ha attestato che il ha regolarmente versato presso il detto ente la contribuzione, nella percentuale suindicata, sull'imponibile contributivo del periodo in contestazione (dal gennaio 2014 al dicembre 2018) per contributi computati sia sui compensi di agenzia e raccomandazione marittima sia sui compensi per l'incarico di amministratore, nel complessivo importo di € 134.256,10 euro, di cui € 80.530,68 per la parte previdenziale.
Si tratta a questo punto di verificare se l'attività di agente e raccomandatario marittimo che gestisce in prima persona l'agenzia (quale è il caso che ci occupa), sia sovrapponibile all'attività commerciale, svolta, in via prevalente e abituale, dal socio di una srl in seno alla società ex art 1 comma 203 L 662/96.
In caso affermativo non si ravviserebbe la ragione per cui l'agente marittimo debba versare alla Gestione CP_ Commercianti ulteriore contribuzione per avere una copertura previdenziale per un'attività già assicurata dai versamenti obbligatori effettuati in favore del F.A.M.A..
Orbene, la definizione legale del raccomandatario marittimo è fornita dall'art.2 L. 4 aprile 1977, n. 135 che recita: "E' raccomandatario marittimo chi svolge attività di raccomandazione di navi, quali assistenza al comandante nei confronti delle autorità locali o dei terzi, ricezione o consegna delle merci, operazioni di imbarco
e sbarco dei passeggeri, acquisizione di noli, conclusione di contratti di trasporto per merci e passeggeri con rilascio dei relativi documenti, nonchè qualsiasi altra analoga attività per la tutela degli interessi a lui affidati”.
Dall'esame di tale norma si evince la natura tipicamente commerciale dell'attività svolta dall'agente e raccomandatario marittimo, con la conseguenza, che il reddito conseguito dal socio, che si occupi in via esclusiva di tale attività, è da considerarsi reddito conseguito in funzione dell'esercizio del commercio.
Ora, considerato che su tale reddito (prodotto come commerciante oltre che come amministratore)
l'agente raccomandatario è tenuto obbligatoriamente a versare la sua contribuzione al Fondo FAMA,
l'obbligo di versamento di ulteriore contribuzione anche alla gestione commercianti finirebbe per CP_1
CP_ realizzare una doppia contribuzione allo stesso titolo, non essendovi peraltro prova che nel quantificare (nel verbale di accertamento del febbraio 2019 e successivamente nell'avviso di addebito Pt_ opposto) i contributi dovuti dal alla Gestione Commercianti per il periodo 2014-2019, abbia tenuto Pt_ conto della contribuzione già versata dal al F.A.M.A..
CP_ Pt_ Peraltro dalla copiosa documentazione di provenienza prodotta in giudizio dall'appellante emerge che in varie sedi territoriali (Livorno, Civitavecchia, Massa Carrara, Siracusa, Agrigento) e da CP_ vari anni (dall'anno 2002, sino agli anni 2016, 2017, 2019 e 2024) dopo aver emesso gli avvisi di addebito conseguenti all'iscrizione d'ufficio alla Gestione Commercianti di imprenditori svolgenti attività di agenti marittimi, e come tali iscritti al F.A.M.A., ha successivamente proceduto alla sgravio
5 dei medesimi avvisi di addebito avendo preso atto della duplicazione contributiva, stante appunto l'iscrizione degli stessi al F.A.M.A..
Accertato dunque che l'attività svolta personalmente dall'agente marittimo è qualificabile come attività commerciale e che per essa il titolare dell'agenzia marittima (nel caso di specie l' versa al CP_2
FAMA una doppia contribuzione previdenziale (15% sui compensi di amministratore e 4% sui compensi dell'attività agenziale) quantificata sul rispettivo reddito imponibile, non può convenirsi con quanto affermato dalla Cassazione (sent 21664/17) nell'unico precedente rinvenuto (cui ha aderito il Tribunale nella gravata sentenza) laddove è stata ritenuta legittima la doppia iscrizione al FAMA e alla gestione CP_ commercianti sul presupposto che si trattasse di “distinte attività e differenti basi imponibili, sulle quali legittimamente grava una doppia contribuzione previdenziale”, non risultando tale presupposto specificato, in detta pronuncia, ed anzi smentito nel presente giudizio.
È poi da aggiungere che dovendosi rinvenire la ratio della legge 662/1996 nell'estensione dell'obbligo previdenziale a tutti i soggetti che non risultassero già provvisti di copertura previdenziale, tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, risultando il già iscritto ad una gestione previdenziale a carattere Pt_1
CP_ obbligatorio, seppure non costituita presso l'
Tanto comporta l'accoglimento della domanda proposta da e davanti al Parte_1 Parte_2
Tribunale di Brindisi con ricorso del 14.1.2020 e per l'effetto va dichiarato non dovuto l'importo di € CP_ 8.329,10 richiesto da con l'avviso di addebito n 32420190001954091000.
Le spese di lite dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 21/04/2023 da nei confronti di , Parte_2 Controparte_3 avverso la sentenza del 25/10/2022 n. 1714/2022 del Tribunale di Brindisi, così provvede: CP_ Accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla l'impugnato avviso di addebito n.
32420190001954091000.
Condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in € 1865,00 e del secondo grado, liquidate in € 1984,00 oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 06/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Donatella De Giorgi Dott.ssa Caterina Mainolfi
6
n. 1714/2022 del 25/10/2022 oggetto: opposizione ad avviso di addebito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
E , rappresentati e difesi dall'avv. SIBOLDI ENRICO e Parte_1 Parte_2
GEORGIA SC
Appellante
e
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
MATTIA MARCELLA
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato il 14.1.2020 davanti al Tribunale di Brindisi, e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione avverso l'avviso di addebito n 324 2019 0001954991000 ricevuto il CP_ 6.12.2019, con cui aveva richiesto a l'importo di € 8.329,10 a titolo di contributi Parte_1 asseritamente dovuti alla Gestione Commercianti per il periodo gennaio 2014 al dicembre 2019.
Rilevavano che è socio ed amministratore unico della svolgente attività Parte_1 Parte_2 di agenzia e raccomandazione marittima;
che è iscritto dall'anno 1995 nell'elenco dei Parte_1
Raccomandatari marittimi presso la CCIAA di Brindisi;
che lo stesso si è sempre occupato in prima persona di ogni attività dell'agenzia marittima;
che per l'incarico di amministratore unico e legale rappresentante della società è iscritto dall'anno 2006 al Fondo Agenti Marittimi ed Aerei (F.A.M.A.) a cui versa regolarmente i contributi previdenziali rapportati ai compensi ricevuti per la carica di
1 amministratore e ai diritti di agenzia, in conformità all'art 16 L 135/77 (come sostituito dall'art 1 comma
62 L 549/95) e ai conseguenti decreti ministeriali;
che con verbale unico di accertamento del 26.2.2019 CP_ affermava l'obbligo di , quale A.U. della di iscrizione anche alla Parte_1 Parte_2
CP_ Gestione Commercianti non incompatibile con l'iscrizione al F.A.M.A., quantificando i contributi omessi in € 71.072,24; che avverso tale verbale aveva proposto ricorso amministrativo, ritenuto CP_ improcedibile da Sosteneva che l'iscrizione al F.A.M.A., con il correlativo versamento dei contributi obbligatori calcolati sia sui compensi percepiti per l'attività di agenzia, sia per gli ulteriori compensi percepiti per l'incarico di amministratore o di institore della , comportavano Parte_2
l'esclusione di qualsiasi ulteriore obbligo contributivo con particolare riferimento alla Gestione CP_ Commercianti (in tal senso producendo precedenti pronunce di merito, favorevoli ai suoi assunti).
Concludeva quindi per la revoca/annullamento dell'avviso di addebito opposto.
CP_ Si costituiva che concludeva per il rigetto del ricorso ribadendo la compatibilità dell'iscrizione alla CP_ gestione commercianti ed al fondo FAMA, stante la diversa natura della contribuzione qui richiesta, relativa ai redditi prodotti attraverso l'attività commerciale della società. Evidenziava che l'importo richiesto con l'impugnato avviso di addebito riguardava una minima parte del dovuto, ossia solo parzialmente i contributi fissi e non anche quelli a percentuale sul reddito conseguito per l'attività di agenzia e raccomandazione marittima. Evidenziava che l'iscrizione al FAMA al più comportava Pt_ l'esenzione dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata (cui invece il era iscritto), attenendo entrambi i detti fondi alla contribuzione per l'incarico gestorio di amministratore di società, ma non comportava anche l'esonero dalla contribuzione relativa al reddito di impresa prodotto con l'attività CP_ commerciale svolta, da cui la contestata iscrizione alla gestione commercianti
Con la sentenza qui impugnata il tribunale di Brindisi rigettava il ricorso proposto da e da Parte_1 richiamando una pronuncia della Cassazione (sent 21664/17) intervenuta in fattispecie Parte_2 analoga che aveva affermato che la contribuzione versata al FAMA non coprisse anche il reddito di impresa su cui viene calcolato l'imponibile contributivo per l'assicurazione del socio di srl alla Gestione commercianti.
e hanno affidato l'odierno appello della sentenza del Tribunale di Brindisi Parte_1 Parte_2
a due articolati motivi, lamentando sotto plurimi profili la Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e
16 della legge 4 aprile 1977 n. 135 contenente la “disciplina della professione di agente-raccomandatario marittimo”, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 15 febbraio 2012 e dell'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e dell'art 12, comma 11 del d.l. 31 maggio 2010 n 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n 122”.
2 Lamentano in estrema sintesi che il Tribunale di Brindisi non avrebbe fatto corretta applicazione di tali norme, avendo il Tribunale erroneamente concluso che l'iscrizione al F.A.M.A. non escluderebbe la CP_ contemporanea iscrizione alla Gestione Commercianti dal momento che la contribuzione versata al
Fondo Agenti Marittimi ed Aerei (FAMA) non riguarderebbe il reddito e gli utili della società di agenzia e raccomandazione marittima;
conclusione errata atteso che da un attento esame dell'art 16 L 135/77 e dei conseguenti decreti ministeriali si evince che sono soggetti alla contribuzione obbligatoria in favore del FAMA tutti e gli interi redditi di impresa della società di agenzia e raccomandazione marittima.
Lamentava inoltre l'erronea interpretazione dell'art 1 comma comma 203 e seguenti L 662/96, nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto applicabile il principio della doppia contribuzione, in virtù dell'art
12 comma 11 dl 78/10 (conv in L 122/10) che invece riguardava la diversa ipotesi di iscrizione CP_ obbligatoria alla gestione separata obbligo invero insussistente nei confronti degli imprenditori
(individuali o società) agenti e raccomandatari marittimi. Concludevano pertanto, in riforma della sentenza impugnata, per la declaratoria di nullità dell'avviso di addebito opposto davanti al Tribunale di
Brindisi, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
CP_ si costituiva e concludeva per il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata per le ragioni già espresse in primo grado.
La causa è stata decisa con dispositivo all'udienza del 6.6.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di appello, che possono essere trattati congiuntamente riguardando l'erronea interpretazione delle norme di legge regolanti la fattispecie (artt. 1, 2 e 16 L 135/77; D.M. Infrastrutture e Trasporti
15.2.2012, art. 1, comma 203 L 662/96 e art 12 comma 11 dl 78/10 conv. in L 122/10), sono fondati e vanno accolti.
CP_ Dalla documentazione in atti (tra cui anche il verbale ispettivo del 26.2.2019, da cui è poi scaturito il contestato avviso di addebito) emerge che dal 16.7.2002 è socio unico e amministratore Parte_1 unico della società esercente attività di agenzia e raccomandazione marittima. È stato Parte_2
CP_ iscritto alla gestione commercianti dal gennaio 1987 al dicembre 2006. È iscritto alla Gestione CP_ Separata come amministratore di società e percettore di compensi, dal gennaio 2003 al dicembre
2018.
È altresì iscritto al Fondo Agenzie Marittime ed Aeree (F.A.M.A.) da agosto 2006.
CP_ Precisamente dall'estratto conto contributivo emesso da F.A.M.A., prodotto ad già in via amministrativa, risulta che dall'anno 2006 (e sino all'attualità) versa al detto ente contributi Parte_1
3 previdenziali calcolati sull'imponibile dei compensi per l'incarico di amministratore (nella misura del
10% sino al 16.3.2007 e successivamente del 15%). Inoltre dall'anno 2009 (e sino all'attualità) versa al
F.A.M.A. contributi previdenziali (nella misura del 4%) calcolati sull'imponibile dei compensi di agenzia e raccomandazione marittima.
Il tutto conformemente all'art 16 L 135/77 (come sostituito dall'art 1 comma 62 L 549/95), normativa che disciplina la professione di raccomandatario marittimo, che così prevede (le sottolineature sono di chi scrive):
“Il Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce con proprio decreto, su proposta delle associazioni di categoria a carattere nazionale, sentito il Consiglio superiore della Marina Mercantile, le tariffe minime e massime a carattere obbligatorio dei compensi dovuti ai raccomandatari marittimi per le loro prestazioni, nonché la percentuale di tali compensi che ciascun imprenditore individuale o società che esplica le attività di cui alla presente legge deve versare al Fondo agenti marittimi ed aerei sul conto intestato all'imprenditore stesso
o ai legali rappresentanti delle società nonché ai loro institori qualora questi ultimi non godano di altre forme previdenziali obbligatorie;
con le stesse modalità si provvede alla revisione periodica delle tariffe”.
Da ultimo con il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 15.2.2012 sono stati determinati i contributi obbligatori da versare al F.A.M.A. nella misura del 4% dei compensi percepiti per l'attività di agenzia e raccomandazione marittima, nonché nella misura del 15% dei compensi percepiti per la carica di amministratore e institore di società, cui si aggiunge un ulteriore 2,80% dei compensi percepiti da versare al FAMA per la stipula di una polizza di responsabilità civile.
Successivamente, con l'art 1 comma 62 L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 62, è stata resa obbligatoria la contribuzione al F.A.M.A. da parte di ciascun imprenditore (individuale o società) che esplica le attività di agenzia e raccomandazione marittima, laddove in precedenza la stessa era volontaria (sulla base della originaria previsione dalla L. n. 137 del 1997, art. 16), demandando ai decreti ministeriali la quantificazione degli importi percentuali dovuti, sull'imponibile contributivo, sia sui compensi percepiti nella qualità di amministratore (15%), sia nella qualità di socio imprenditore (commerciale) che opera nella società medesima (4%).
Il socio amministratore di società di agenzia e raccomandazione marittima, che lavora personalmente nell'agenzia, provvede dunque a versare al F.A.M.A. una doppia contribuzione in relazione alle duplici funzioni svolte in seno alla società predetta e per l'effetto F.A.M.A. provvede ad erogare la pensione di vecchiaia, di invalidità e la pensione ai superstiti, così assolvendo alle tipiche funzioni previdenziali, analoghe a quello svolte da CP_
4 Pt_ Come si è sopra accennato, il Fondo F.A.M.A. ha attestato che il ha regolarmente versato presso il detto ente la contribuzione, nella percentuale suindicata, sull'imponibile contributivo del periodo in contestazione (dal gennaio 2014 al dicembre 2018) per contributi computati sia sui compensi di agenzia e raccomandazione marittima sia sui compensi per l'incarico di amministratore, nel complessivo importo di € 134.256,10 euro, di cui € 80.530,68 per la parte previdenziale.
Si tratta a questo punto di verificare se l'attività di agente e raccomandatario marittimo che gestisce in prima persona l'agenzia (quale è il caso che ci occupa), sia sovrapponibile all'attività commerciale, svolta, in via prevalente e abituale, dal socio di una srl in seno alla società ex art 1 comma 203 L 662/96.
In caso affermativo non si ravviserebbe la ragione per cui l'agente marittimo debba versare alla Gestione CP_ Commercianti ulteriore contribuzione per avere una copertura previdenziale per un'attività già assicurata dai versamenti obbligatori effettuati in favore del F.A.M.A..
Orbene, la definizione legale del raccomandatario marittimo è fornita dall'art.2 L. 4 aprile 1977, n. 135 che recita: "E' raccomandatario marittimo chi svolge attività di raccomandazione di navi, quali assistenza al comandante nei confronti delle autorità locali o dei terzi, ricezione o consegna delle merci, operazioni di imbarco
e sbarco dei passeggeri, acquisizione di noli, conclusione di contratti di trasporto per merci e passeggeri con rilascio dei relativi documenti, nonchè qualsiasi altra analoga attività per la tutela degli interessi a lui affidati”.
Dall'esame di tale norma si evince la natura tipicamente commerciale dell'attività svolta dall'agente e raccomandatario marittimo, con la conseguenza, che il reddito conseguito dal socio, che si occupi in via esclusiva di tale attività, è da considerarsi reddito conseguito in funzione dell'esercizio del commercio.
Ora, considerato che su tale reddito (prodotto come commerciante oltre che come amministratore)
l'agente raccomandatario è tenuto obbligatoriamente a versare la sua contribuzione al Fondo FAMA,
l'obbligo di versamento di ulteriore contribuzione anche alla gestione commercianti finirebbe per CP_1
CP_ realizzare una doppia contribuzione allo stesso titolo, non essendovi peraltro prova che nel quantificare (nel verbale di accertamento del febbraio 2019 e successivamente nell'avviso di addebito Pt_ opposto) i contributi dovuti dal alla Gestione Commercianti per il periodo 2014-2019, abbia tenuto Pt_ conto della contribuzione già versata dal al F.A.M.A..
CP_ Pt_ Peraltro dalla copiosa documentazione di provenienza prodotta in giudizio dall'appellante emerge che in varie sedi territoriali (Livorno, Civitavecchia, Massa Carrara, Siracusa, Agrigento) e da CP_ vari anni (dall'anno 2002, sino agli anni 2016, 2017, 2019 e 2024) dopo aver emesso gli avvisi di addebito conseguenti all'iscrizione d'ufficio alla Gestione Commercianti di imprenditori svolgenti attività di agenti marittimi, e come tali iscritti al F.A.M.A., ha successivamente proceduto alla sgravio
5 dei medesimi avvisi di addebito avendo preso atto della duplicazione contributiva, stante appunto l'iscrizione degli stessi al F.A.M.A..
Accertato dunque che l'attività svolta personalmente dall'agente marittimo è qualificabile come attività commerciale e che per essa il titolare dell'agenzia marittima (nel caso di specie l' versa al CP_2
FAMA una doppia contribuzione previdenziale (15% sui compensi di amministratore e 4% sui compensi dell'attività agenziale) quantificata sul rispettivo reddito imponibile, non può convenirsi con quanto affermato dalla Cassazione (sent 21664/17) nell'unico precedente rinvenuto (cui ha aderito il Tribunale nella gravata sentenza) laddove è stata ritenuta legittima la doppia iscrizione al FAMA e alla gestione CP_ commercianti sul presupposto che si trattasse di “distinte attività e differenti basi imponibili, sulle quali legittimamente grava una doppia contribuzione previdenziale”, non risultando tale presupposto specificato, in detta pronuncia, ed anzi smentito nel presente giudizio.
È poi da aggiungere che dovendosi rinvenire la ratio della legge 662/1996 nell'estensione dell'obbligo previdenziale a tutti i soggetti che non risultassero già provvisti di copertura previdenziale, tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, risultando il già iscritto ad una gestione previdenziale a carattere Pt_1
CP_ obbligatorio, seppure non costituita presso l'
Tanto comporta l'accoglimento della domanda proposta da e davanti al Parte_1 Parte_2
Tribunale di Brindisi con ricorso del 14.1.2020 e per l'effetto va dichiarato non dovuto l'importo di € CP_ 8.329,10 richiesto da con l'avviso di addebito n 32420190001954091000.
Le spese di lite dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 21/04/2023 da nei confronti di , Parte_2 Controparte_3 avverso la sentenza del 25/10/2022 n. 1714/2022 del Tribunale di Brindisi, così provvede: CP_ Accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla l'impugnato avviso di addebito n.
32420190001954091000.
Condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in € 1865,00 e del secondo grado, liquidate in € 1984,00 oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 06/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Donatella De Giorgi Dott.ssa Caterina Mainolfi
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