Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/04/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
R.g n. 2809/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2809 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio vertente
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Mugnano di Napoli, Parte_1 C.F._1
alla Via Pietro Nenni n. 36, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Del Core che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Mugnano di Parte_2 CodiceFiscale_2
Napoli, alla Via Pietro Nenni n. 36, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Del Core, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con le note depositate ex art 127 ter c.p.c. in data 5.11.2024 per la trattazione dell'udienza tenutasi in modalità cartolare in data 7.11.2024, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi riportate, rappresentando altresì che le parti, nelle dichiarazioni allegate, hanno altresì rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 04.07.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premettendo di aver contratto matrimonio in Marzano PP (CE) in data 3.9.2001 e che dalla loro unione erano nati n. 2 figli (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il Per_1 Per_2
23.10.2007), chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni ivi indicate.
Il PM in data 5.09.2024 apponeva il suo visto.
Con le note depositate nel termine concesso i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. per l'udienza del 7.11.2024 ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il Giudice relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
*** ***
Ciò posto, la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Va dunque dichiarata la separazione dei coniugi ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.,
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni che di seguito si trascrivono:
“ a) i coniugi vivranno separati, fermo l'obbligo del reciproco rispetto, anche a tutela della dignità personale di ciascuno di essi;
b) il Sig. lascerà la residenza familiare entro sette giorni dalla omologazione della Parte_1
presente separazione, portando con sé unicamente i beni e gli effetti strettamente personali, per trasferirsi in IA (CE) in Via G. Garibaldi n. 1, in un appartamento preso in locazione per un canone di Euro 500,00 mensili.
c) la casa coniugale, ossia l'appartamento con annesso posto auto di proprietà esclusiva del Sig.
, sito in ER (CE) al Viale Olimpico n. 100, riportato nel N.C.E.U. di del Comune di Parte_1
ER al fol. 8, p.lla 5149, sub 153, in cui la famiglia da anni ha stabilito la propria residenza, unitamente a tutti i beni e gli arredi ivi presenti, salvo i beni strettamente personali del Sig. Pt_1
, che potranno essere dallo stesso asportati viene assegnata temporaneamente alla Sig.ra
[...]
che vi dimorerà unitamente ad entrambi i figli;
Parte_2
d) la IG provvederà alla volturazione ed al pagamento in via esclusiva di tutte Parte_2 le utenze, compresa l'imposta comunale sulla spazzatura, ed alla corresponsione degli oneri condominiali ordinari, così come alla manutenzione ordinaria dell'immobile, mentre il Signor
continuerà a provvedere al pagamento del mutuo contratto per l'acquisto Parte_1
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dell'abitazione e di tutte le altre imposte, oltre che alla manutenzione straordinaria dell'unità abitativa ed alla corresponsione degli oneri condominiali straordinari;
e) il figlio , nato a [...] il [...], sarà collocato prevalentemente presso la Persona_3
madre, con la quale andrà a convivere, come peraltro farà anche il fratello maggiorenne
, in quella che sino ad oggi è stata la casa coniugale e la residenza familiare;
ma lo Per_1
stesso sarà affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente ed in maniera condivisa la responsabilità genitoriale, assumendo d'accordo le decisioni più importanti relative alla sua educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
f) il padre potrà frequentare e/o tenere con sé il figlio secondo il seguente Persona_3
calendario: per tre giorni infrasettimanali da concordarsi con la madre, tenendo conto delle esigenze scolastiche e degl'impegni sportivi, formativi e/o ludico-ricreativi del figlio;
in tali giorni il padre potrà stare con il figlio anche presso la residenza coniugale e dovrà provvedere al suo accudimento, anche mediante la preparazione dei pasti, acquistando i necessari generi alimentari;
- per due fine settimana alternati ogni mese, dalle 08.00 del sabato alle 22.00 della domenica, provvedendo al suo accudimento, con pernottamento presso la propria abitazione;
- per cinque giorni consecutivi durante le festività natalizie, che comprenderanno, ad anni alterni, i giorni del 24 e 25 dicembre e quelli del 31 dicembre e del 1 gennaio, oltre al giorno della befana, sempre ad anni alterni;
- per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello del lunedì dell'angelo;
- per quindici giorni consecutivi nel mese di Agosto, ricadenti nella prima o nella seconda metà del mese ad anni alterni, se non concordato diversamente dai genitori entro il 31 maggio;
- nella ricorrenza del compleanno, sempre ad anni alterni;
- il giorno del compleanno paterno e della festa del papà;
- tutte le altre festività, sempre secondo il principio dell'alternanza annuale;
g) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualsiasi contributo al mantenimento tra loro;
h) a titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli, atteso che non è ancora Per_1
economicamente autosufficiente, il Signor corrisponderà mensilmente alla moglie la Parte_1
somma di Euro 150,00 (Euro centocinquanta/00) per ogni figlio, da versarsi, mediante accredito sul conto corrente bancario che sarà dalla stessa indicato, entro il giorno cinque di ogni mese;
somma che sarà rivalutata annualmente secondo l'Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
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i) il Sig. , inoltre, sosterrà il 40% delle spese straordinarie extra-assegno relative alle Parte_1
esigenze mediche, scolastiche, formative e ludico-ricreative dei figli, da concordare o meno con l'altro coniuge, tra le quali quelle di seguito esemplificativamente, ma non esaustivamente elencate:
1. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
1.a visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
1.b cure dentistiche presso strutture pubbliche;
1.c trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
1.d tickets sanitari;
1.e occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
1.f farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
2. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
2.a cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
2.b cure termali e fisioterapiche;
2.c trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
2.d farmaci omeopatici;
3. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
3.a tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
3.b libri di testo;
3.c materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
3.d dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES);
3.e assicurazione scolastica;
3.f fondo cassa richiesto dalla scuola;
3.g gite scolastiche senza pernottamento;
3.h spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
4. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
4.a tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
4.b gite scolastiche con pernottamento;
4.c corsi di recupero e lezioni private;
4.d corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in
Italia e all'estero;
4.e alloggio presso la sede universitaria;
5. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
5.a tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
5.b centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
6. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
6.a corsi di lingue;
6.b corsi di musica e strumenti musicali;
6.c attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
6.d spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout);
6.e baby sitter;
6.f viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
6.g spese per conseguimento delle patente di
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guida (corso e lezioni);
6.h acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
j) considerati il complessivo assetto di interessi economici, patrimoniali e personali stabilito in questa sede, gl'ingenti oneri che ne derivano a carico del Sig. e le condizioni Parte_1
economico-reddituali dei coniugi, questi ultimi, nell'ottica di una totale definizione e regolamentazione di tutti i loro rapporti, di comune accordo convengono che la IG Pt_2
sarà tenuta a versare mensilmente al Sig. un importo di Euro 400,00 (Euro
[...] Parte_1
quattrocento/00) a titolo di contributo per il pagamento dei ratei del mutuo fondiario gravanti su quest'ultimo per l'acquisto della casa coniugale, per tutta la residua durata dello stesso, senza che ciò possa attribuire o far sorgere in capo all'onerata un diritto di proprietà, anche parziale, così come qualsiasi altro diritto reale, sul bene in questione e relative accessioni, rinunciandovi ella formalmente ed espressamente con la sottoscrizione del presente ricorso. Il versamento dei ratei in questione dovrà avvenire entro il giorno 5 di ogni mese, a partire da quello successivo al deposito del presente ricorso, mediante accredito sul conto corrente bancario che sarà comunicato dal beneficiario;
k) dal canto suo, il Signor rinuncia in favore della Sig.ra alla quota di Parte_1 Parte_2 sua spettanza dell'assegno per il nucleo familiare, così come ad ogni altra detrazione fiscale per i figli a carico;
tutti emolumenti che dovranno e potranno essere quindi fruiti in misura piena dalla moglie;
l) l'autovettura modello Mazda X5 tg. FG 584 LP, di proprietà comune dei coniugi, viene attribuita in uso esclusivo al Sig. , che dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese ad essa Parte_1
afferenti;
m) l'autovettura modello Toyota Yaris Cross tg. GR 999 DN, di proprietà comune dei coniugi, viene attribuita in uso esclusivo alla Sig.ra che dovrà provvedere al pagamento di Parte_2
tutte le spese ad essa afferenti ed al rimborso in favore del Sig. della rata mensile del Parte_1
finanziamento acceso per il suo acquisto, attualmente pari ad Euro 222,88, e della maxi-rata finale di Euro 8.829,28, mediante accredito sul conto corrente bancario che sarà indicato dal beneficiario.
n) i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli ”.
Non apparendo le condizioni in contrasto con norme imperative e risultando conformi all'interesse della prole possono essere recepite nella presente pronuncia .
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede il combinato disposto degli artt.
473-bis.49 e 51 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e
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hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.
898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Dichiara, ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., la separazione personale dei coniugi Pt_1
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] l'[...]) con omologa delle
[...] Parte_2
condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Marzano PP (atto n. 7, parte II , Serie A , Reg.
Atti di Matrimonio dell'anno 2001) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) spese al definitivo;
d) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in ER, camera di consiglio del 3.04.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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