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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/03/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 20/03/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 9155/2024 promossa da
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv.ti VENDITTI GASPARE LORENZO e LJUDMILLA TONIA
VENDITTI contro
IN PERSONA DEL SUO LEGALE CP_1 CP_2
rappr. e dif. dagli avv.ti LEONE FABIOLA, AFFAELE TEDONE, ILARIA DE
LEONARDIS
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 22.10.2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha
CP_ dedotto di essere stato assunto alle dipendenze dell' in data 16.02.1987, con la qualifica di sarto;
aver conseguito in data 16.02.1989 la quarta qualifica professionale;
aver svolto varie mansioni;
aver raggiunto nell'anno 1996 la V qualifica funzionale, nell'anno 2000 la posizione economica B2, nel mese di luglio
2002 il livello C1 e nell'anno 2005 il livello C2; aver svolto negli ultimi 15 anni (dal
2005 al 31.07.2020, data di cessazione del rapporto di lavoro per quiescenza), mansioni di pubblico ufficiale come funzionario addetto allo sportello mobile esterno;
non aver usufruito nonostante il possesso dei titoli, dell'esperienza lavorativa e delle capacità, dell'accesso al livello superiore, ossia il livello C3; aver inoltre percepito al momento della cessazione del rapporto di lavoro un'indennità di buonauscita in misura inferiore a quella effettivamente spettante.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “A) accertare e dichiarare che il sig.
ha espletato dal 2010 le mansioni corrispondenti al livello C3 del CCNL Parte_1
Comparto Funzioni Centrali – Enti Pubblici non Economici e, conseguentemente, accertare che allo stesso spettano le corrispondenti differenze retributive così come quantificate a mezzo della relazione del consulente tecnico di parte, Dott. Per_1
, oltre interessi e rivalutazione monetaria, od anche a quella maggiore o
[...]
minore somma che risulterà nel corso della causa (ex art. 36 Cost.); B) condannare, per l'effetto, l' in persona del Presidente pro tempore, al pagamento della CP_1
complessiva somma di € 26.090,23, per le causali specificate nella allegata consulenza di parte a firma del Consulente del lavoro dott. , oltre interessi e Per_1
rivalutazione monetaria, od anche a quella maggiore o minore somma che risulterà nel corso della causa (ex art. 36 Cost.)”; vinte le spese di lite. CP_ L' regolarmente costituitosi ha contestato, con varie argomentazioni la fondatezza della domanda avversa, chiedendone l'integrale rigetto.
All'odierna udienza, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa acquisizione delle note per la trattazione scritta, ritenuto non doversi procedere all'espletamento dell'attività istruttoria, la causa è stata decisa con il deposito contestuale della presente sentenza.
Orbene la domanda attorea avente ad oggetto le differenze retributive derivanti dall'asserito svolgimento di mansioni superiori è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Per un'esatta comprensione della fattispecie in esame, giova prendere le mosse dall'esame della disciplina contrattuale di riferimento.
Com'è noto, il CCNL per il personale non dirigente del Comparto Enti
Pubblici non economici 2006-2009, ha introdotto un nuovo sistema di classificazione del personale suddiviso in tre Aree all'interno delle quali sono state eliminate tutte le posizioni giuridiche ordinamentali, restando una differenziazione solo per profili economici.
Ne consegue che l'accesso dall'esterno è previsto sempre e solo sul primo livello economico di ciascuna Area, e che le progressioni interne acquisiscono maggiore flessibilità, restando demandata alla contrattazione integrativa la definizione dei criteri e delle procedure per gli sviluppi economici, nel rispetto dei principi generali sanciti dall'art.13 del CCNL, che così recita: “1. Gli sviluppi economici di cui all'art. 12 sono effettuati secondo i criteri e le procedure di cui al presente articolo, integrabili nella contrattazione integrativa di livello nazionale o di sede unica.
2. I passaggi da un livello economico a quello immediatamente successivo avvengono con decorrenza fissa dal 1° gennaio di ciascun anno per tutti i lavoratori, ivi compresi quelli incaricati di posizione organizzativa o di elevata professionalità.
3. I passaggi ai livelli economici successivi a quello iniziale avvengono sulla base dei seguenti criteri oggettivi di selezione che prendono in considerazione:
- il livello di esperienza maturato e delle competenze professionali acquisite;
- i titoli culturali e professionali posseduti;
- specifici percorsi formativi e di apprendimento professionale con valutazione finale dell'arricchimento professionale, conseguito;
ove gli enti non garantiscano la formazione a tutto il personale interessato alla selezione, il presente criterio non può essere utilizzato.
4. I criteri di cui al comma 3 - integrabili nella contrattazione integrativa di livello nazionale o di sede unica - sono equamente valutati, sulla base di valori percentuali da definirsi a tale livello e sono tra loro combinati e ponderati in modo da evitare l'identificazione della esperienza professionale con il solo tempo di permanenza nei livelli economici, nonché la prevalenza dell'uno sull'altro e in modo da garantire una effettiva selettività dei criteri di scelta del personale cui riconoscere lo sviluppo economico”.
Il sopra descritto sistema di classificazione del personale, dunque, sottende una differenziazione di mansioni soltanto tra le Aree professionali, all'interno delle quali si ravvisano diversi profili professionali con un diverso trattamento economico.
Tali posizioni economiche differenziate(nella fattispecie, C1, C2, C3 e C4) sono previste al fine di rendere visibili ai dipendenti le possibilità di progressione individuale legata ai meriti professionali.
All'interno di ciascuna area è quindi previsto un articolato sistema di sviluppo economico correlato al maggior grado di capacità professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'Area e del profilo di appartenenza, per cui l'attribuzione di un diverso trattamento economico tiene conto delle conoscenze e delle esperienze acquisite, valutate in occasione delle selezioni via via bandite dall'Istituto. A tal proposito giova richiamare quanto asserito dalla Corte di cassazione sul punto, laddove ha sovente asserito che “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il
c.c.n.l. del 14 settembre 2007 per il personale non dirigenziale del comparto ha previsto un nuovo sistema di classificazione improntato a criteri di CP_3
flessibilità, fondato, da un lato, sulla previsione di aree esprimenti livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità e, dall'altro, sulla sostituzione delle posizioni economiche, che esprimevano un diverso livello di professionalità connesso all'espletamento delle mansioni proprie del profilo, con le fasce retributive, volte a compensare l'arricchimento conseguito dal dipendente nello svolgimento della propria attività; il predetto sistema, in cui tutte le mansioni all'interno dell'area sono considerate professionalmente equivalenti e sono esigibili dal datore di lavoro ex art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, è di immediata applicazione.” (Cass. Sez. L -
, Ordinanza n. 33141 del 16/12/2019) ovvero che “Il c.c.n.l. del 1.10.2007 per il personale non dirigenziale del comparto enti pubblici non economici, di immediata efficacia, ha previsto un nuovo sistema di inquadramento nel quale tutte le mansioni all'interno della medesima area sono considerate professionalmente equivalenti e costituisce esercizio di mansioni superiori solo lo svolgimento di mansioni proprie dell'area immediatamente superiore;
ai sensi del c.c.n.l. del 16.02.1999 la posizione
C5 individua una posizione di mero sviluppo economico all'interno dell'area C che, pertanto, non rileva ai fini dello svolgimento di mansioni superiori.” (Cass. Sez. L -
, Ordinanza n. 21485 del 06/10/2020).
Alla luce di quanto chiarito fin ora, deve innanzitutto evidenziarsi l'erroneità dell'impostazione offerta dalla parte ricorrente, laddove nel proprio ricorso introduttivo ha dedotto di aver svolto mansioni superiori, corrispondenti al livello
C3, superiore al proprio livello di inquadramento, C2.
Ciò in quanto la posizione C3, in ossequio alla disciplina contrattuale innanzi riportata, costituisce un mero profilo economico di una determinata area professionale (appunto l'area C), al cui interno le mansioni disimpegnate, indipendente dal profilo economico attribuito (C1, C2, C3 e C4) sono sostanzialmente equivalenti e fungibili.
Invero, solo le attività extra area costituiscano svolgimento di mansioni superiori, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 52 D.Lgs. 165/2001; ipotesi non ricorrente nel caso in esame. Chiarito quindi che nella presente controversia non si è al cospetto di inquadramento in Area diversa (devirante dall'espletamento di fatto di mansioni superiori), bensì solo di inquadramento nella posizione economica diversa (C3) da quella assegnata al ricorrente (C2), deve parimenti evidenziarsi l'erroneità della prospettazione offerta dal ricorrente, laddove ha dedotto che lo sviluppo economico e dunque il passaggio, all'interno della medesima area, da un profilo economico inferiore a quello superiore, è determinato sostanzialmente dall'anzianità.
Segnatamente, in sede di note per la trattazione scritta della causa si legge testualmente : “Ciò che controparte erra a sostenere è la necessità per la progressione economica di partecipare a delle prove selettive. Infatti, nei livelli economici superiori si passa con il decorso del tempo…” ed ancora “che il passaggio dal livello C2 al livello C3 è un passaggio ad un superiore livello economico, derivante da una progressione orizzontale, inevitabilmente legata alla esperienza acquisita, oltre che ai titoli ed al merito”.
In senso contrario all'assunto attoreo, tuttavia si rileva che “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ambito del comparto degli enti pubblici non economici, la nuova disciplina posta in materia di classificazione del personale dal
c.c.n.l. del 1° ottobre 2007 si interpreta nel senso che i passaggi ai livelli economici successivi avvengono sulla base di criteri oggettivi di selezione, che tengano in considerazione il livello di esperienza maturato, i titoli posseduti e gli specifici percorsi formativi e di apprendimento professionale, così escludendo che il criterio legittimante l'accesso ai livelli di sviluppo economico - destinato a riflettere un più elevato livello qualitativo del lavoro - consista unicamente nel tempo di permanenza nelle singole posizioni.” (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 26274 del 28/09/2021).
Appare quindi obiettivamente fallace la prospettazione attorea che fa discendere automaticamente dall'anzianità maturata nella posizione ordinamentale C2 sin dal
2010, il diritto al conseguimento dello sviluppo economico in C3.
Parimenti irrilevanti si palesano le asserzioni attoree in merito alle mansioni di fatto disimpegnate (mansioni di pubblico ufficiale come funzionario addetto allo sportello mobile esterno, avendo, tra le altre mansioni, autenticato firme, rilasciato le autorizzazioni ANF esteri con mod. E411); trattasi infatti di mansioni perfettamente riconducibili all'area professionale di appartenenza (C), così come delineata dall'art.
ALLEGATO A al CCNL 1.10.2007 Declaratorie delle aree (Area C: “Appartengono
a questa area i lavoratori strutturalmente inseriti nei processi produttivi e nei sistemi di erogazione dei servizi, che assicurano il presidio di importanti e diversi processi, ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti, assicurando la qualità dei servizi e dei risultati, la circolarità delle comunicazioni, l'integrazione/facilitazione dei processi, la consulenza specialistica, l'ottimizzazione delle risorse affidate, anche attraverso la responsabilità diretta di moduli e strutture organizzative. Essi esplicano, ad esempio, funzioni specialistiche informatiche, tecniche, di vigilanza ispettiva e di collaborazione sanitaria”.).
In tal senso è stata ritenuta irrilevante la prova per testi articolata in quanto volta a comprovare sostanzialmente lo svolgimento di mansioni perfettamente compatibili CP_ Da ultimo, poi, deve evidenziarsi che l' resistente ha dedotto di aver indotto negli anni 4 selezioni orizzontali per il passaggio, all'interno della medesima area, per i livelli retributivi superiori, precisando che:
- alla selezione dell'anno 2008 il , non aveva potuto partecipare avendo solo Pt_1
la licenza media inferiore, laddove il bando prevedeva tra i requisiti di accesso il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno all'Area
(laurea o diploma di laurea) o del titolo di studio di scuola media superiore(diploma di istruzione secondaria di II grado);
- alla selezione dell'anno 2016 il aveva regolarmente partecipato, ma non Pt_1
aveva superato le prove, avendo conseguito un punteggio inferiore a 36 (a tal proposito è bene precisare che il bando prevedeva che ai fini dell'utile collocamento in graduatoria era necessario riportare un punteggio non inferiore a 36; il aveva conseguito un punteggio pari a 20,40. È dunque errato Pt_1
Pa l'assunto del laddove in sede di note per la ha dedotto di “aver Pt_1
conseguito un punteggio di 44,20, non di poco superiore al 36, richiesto per la idoneità”; egli infatti ha fatto erroneamente riferimento al punteggio finale, che tiene conto anche di ulteriori parametri di valutazione, quali i titoli di studio,
l'anzianità, ecc).
- alla selezione dell'anno 2017 il non aveva potuto partecipare perché Pt_1 prevedeva l'idoneità a quella del 2016 (idoneità non raggiunta dal , per Pt_1
mancato superamento dei test selettivi);
- alla selezione del 2018 il ricorrente non aveva conseguito, di nuovo, all'esito dei test selettivi, il punteggio minimo e necessario per classificarsi in graduatoria. CP_ L'operato dell' alla stregua di quanto innanzi illustrato appare pertanto corretto ed immune da censure. Ne consegue il rigetto del capo della domanda attorea volta ad ottenere la condanna
CP_ dell' al pagamento delle differenze retributive derivanti dallo svolgimento sin dall'anno 2010 delle mansioni corrispondenti al livello C3 del CCNL Comparto
Funzioni Centrali – Enti Pubblici non Economici.
Medesima sorte, poi, spetta all'ulteriore capo della domanda attorea, inerente il TFR.
A tal proposito il ha laconicamente dedotto: “anche il calcolo della indennità Pt_1 di buonuscita spettante al ricorrente, così come effettuato dall' è errato poiché CP_1
determinato con il sistema misto (in due quote), come si evince dal prospetto di liquidazione dell'indennità di buonuscita elaborato dall' (doc. 13). Infatti, CP_1
l'Istituto per il calcolo ha fatto riferimento anche alla L. 122/2010, avendo determinato un TFS lordo finale complessivo pari ad € 50.000,00. A tal riguardo si rileva però che l'art. 12 co. 10 del D.L. n. 78/2010 (convertito in L. 122/2010) è stato abrogato. Quindi, la disposizione da ultimo citata è stata abrogata dall'art. 1 del D.L. n. 185/2012 non convertito in legge, ma che ha comunque visto salvi i suoi effetti abrogativi grazie all'art. 1 co. 98 della L. n. 228/2012. Ragion per cui resta in atto il calcolo secondo la normativa previgente all'art. 12 co. 10 D.L. n. 78/2010, ossia secondo DPR n. 1032/73 e L. 152/68. Per cui il TFS lordo avrebbe dovuto essere pari ad € 55.793,76, facendo riferimento al livello C2, mentre con la maggior qualifica C3, l'importo del TFS risulta essere pari ad € 60.337,53”.
In disparte l'evidente laconicità e genericità delle suddette asserzioni, deve
CP_ evidenziarsi che l' ha dedotto di aver liquidato complessivamente, in due tranche, in favore del ricorrente ed a titolo di tfr, l'importo di euro 71.062,42. A supporto del proprio assunto ha versato in atti il prospetto di liquidazione nonché le buste paga attestanti il relativo pagamento a mezzo bonifico bancario avvenuto in data 27.8.2021 ed in data 26.08.2022.
In tal senso, appaiono incomprensibili le doglianze attoree, avendo egli di fatto percepito un importo addirittura superiore a quello rivendicato in questa sede. Ciò, peraltro anche in considerazione della circostanza che il nulla ha replicato in Pt_1
CP_ merito alle precise asserzioni mosse sul punto dall' così come non ha contestato la documentazione prodotta dalla controparte a supporto del proprio assunto.
In sede di note per la trattazione scritta della causa, invero, si è limitato ad asserire
“Controparte erra ancora allorquando sostiene che avrebbe percepito un Parte_1
TFS di € 71.062,42, mentre il sig. ha percepito a tale titolo € 50.000,00, Parte_1 come correttamente indicato dal Dott. nella sua relazione”. Per_1 Trattasi evidentemente di un'affermazione assolutamente inidonea ad esplicitare la ragione sottostante alla differenza reclamata a titolo di tfr, soprattutto a fronte dell'incontestata percezione di una somma decisamente superiore.
Ne consegue il rigetto integrale della domanda attorea. Restano assorbite le ulteriori questioni preliminari pure sollevate dalla parte resistente.
Le spese di lite gravano sulla parte ricorrente, in ossequio alla regola della soccombenza.
La relativa liquidazione viene effettuata ex d.m. 147 del 13.08.2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022 nella misura di cui all'infrascritto dispositivo, tenendo conto della tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), del valore della controversia, delle fasi effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9155 /2024 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
-rigetta la domanda;
- condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controparte, delle spese di lite, che liquida in complessivi €. 2.694,00 oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie 15%, oltre al rimborso del contributo unificato se dovuto.
Foggia, 20.3.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 20/03/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 9155/2024 promossa da
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv.ti VENDITTI GASPARE LORENZO e LJUDMILLA TONIA
VENDITTI contro
IN PERSONA DEL SUO LEGALE CP_1 CP_2
rappr. e dif. dagli avv.ti LEONE FABIOLA, AFFAELE TEDONE, ILARIA DE
LEONARDIS
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 22.10.2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha
CP_ dedotto di essere stato assunto alle dipendenze dell' in data 16.02.1987, con la qualifica di sarto;
aver conseguito in data 16.02.1989 la quarta qualifica professionale;
aver svolto varie mansioni;
aver raggiunto nell'anno 1996 la V qualifica funzionale, nell'anno 2000 la posizione economica B2, nel mese di luglio
2002 il livello C1 e nell'anno 2005 il livello C2; aver svolto negli ultimi 15 anni (dal
2005 al 31.07.2020, data di cessazione del rapporto di lavoro per quiescenza), mansioni di pubblico ufficiale come funzionario addetto allo sportello mobile esterno;
non aver usufruito nonostante il possesso dei titoli, dell'esperienza lavorativa e delle capacità, dell'accesso al livello superiore, ossia il livello C3; aver inoltre percepito al momento della cessazione del rapporto di lavoro un'indennità di buonauscita in misura inferiore a quella effettivamente spettante.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “A) accertare e dichiarare che il sig.
ha espletato dal 2010 le mansioni corrispondenti al livello C3 del CCNL Parte_1
Comparto Funzioni Centrali – Enti Pubblici non Economici e, conseguentemente, accertare che allo stesso spettano le corrispondenti differenze retributive così come quantificate a mezzo della relazione del consulente tecnico di parte, Dott. Per_1
, oltre interessi e rivalutazione monetaria, od anche a quella maggiore o
[...]
minore somma che risulterà nel corso della causa (ex art. 36 Cost.); B) condannare, per l'effetto, l' in persona del Presidente pro tempore, al pagamento della CP_1
complessiva somma di € 26.090,23, per le causali specificate nella allegata consulenza di parte a firma del Consulente del lavoro dott. , oltre interessi e Per_1
rivalutazione monetaria, od anche a quella maggiore o minore somma che risulterà nel corso della causa (ex art. 36 Cost.)”; vinte le spese di lite. CP_ L' regolarmente costituitosi ha contestato, con varie argomentazioni la fondatezza della domanda avversa, chiedendone l'integrale rigetto.
All'odierna udienza, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa acquisizione delle note per la trattazione scritta, ritenuto non doversi procedere all'espletamento dell'attività istruttoria, la causa è stata decisa con il deposito contestuale della presente sentenza.
Orbene la domanda attorea avente ad oggetto le differenze retributive derivanti dall'asserito svolgimento di mansioni superiori è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Per un'esatta comprensione della fattispecie in esame, giova prendere le mosse dall'esame della disciplina contrattuale di riferimento.
Com'è noto, il CCNL per il personale non dirigente del Comparto Enti
Pubblici non economici 2006-2009, ha introdotto un nuovo sistema di classificazione del personale suddiviso in tre Aree all'interno delle quali sono state eliminate tutte le posizioni giuridiche ordinamentali, restando una differenziazione solo per profili economici.
Ne consegue che l'accesso dall'esterno è previsto sempre e solo sul primo livello economico di ciascuna Area, e che le progressioni interne acquisiscono maggiore flessibilità, restando demandata alla contrattazione integrativa la definizione dei criteri e delle procedure per gli sviluppi economici, nel rispetto dei principi generali sanciti dall'art.13 del CCNL, che così recita: “1. Gli sviluppi economici di cui all'art. 12 sono effettuati secondo i criteri e le procedure di cui al presente articolo, integrabili nella contrattazione integrativa di livello nazionale o di sede unica.
2. I passaggi da un livello economico a quello immediatamente successivo avvengono con decorrenza fissa dal 1° gennaio di ciascun anno per tutti i lavoratori, ivi compresi quelli incaricati di posizione organizzativa o di elevata professionalità.
3. I passaggi ai livelli economici successivi a quello iniziale avvengono sulla base dei seguenti criteri oggettivi di selezione che prendono in considerazione:
- il livello di esperienza maturato e delle competenze professionali acquisite;
- i titoli culturali e professionali posseduti;
- specifici percorsi formativi e di apprendimento professionale con valutazione finale dell'arricchimento professionale, conseguito;
ove gli enti non garantiscano la formazione a tutto il personale interessato alla selezione, il presente criterio non può essere utilizzato.
4. I criteri di cui al comma 3 - integrabili nella contrattazione integrativa di livello nazionale o di sede unica - sono equamente valutati, sulla base di valori percentuali da definirsi a tale livello e sono tra loro combinati e ponderati in modo da evitare l'identificazione della esperienza professionale con il solo tempo di permanenza nei livelli economici, nonché la prevalenza dell'uno sull'altro e in modo da garantire una effettiva selettività dei criteri di scelta del personale cui riconoscere lo sviluppo economico”.
Il sopra descritto sistema di classificazione del personale, dunque, sottende una differenziazione di mansioni soltanto tra le Aree professionali, all'interno delle quali si ravvisano diversi profili professionali con un diverso trattamento economico.
Tali posizioni economiche differenziate(nella fattispecie, C1, C2, C3 e C4) sono previste al fine di rendere visibili ai dipendenti le possibilità di progressione individuale legata ai meriti professionali.
All'interno di ciascuna area è quindi previsto un articolato sistema di sviluppo economico correlato al maggior grado di capacità professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'Area e del profilo di appartenenza, per cui l'attribuzione di un diverso trattamento economico tiene conto delle conoscenze e delle esperienze acquisite, valutate in occasione delle selezioni via via bandite dall'Istituto. A tal proposito giova richiamare quanto asserito dalla Corte di cassazione sul punto, laddove ha sovente asserito che “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il
c.c.n.l. del 14 settembre 2007 per il personale non dirigenziale del comparto ha previsto un nuovo sistema di classificazione improntato a criteri di CP_3
flessibilità, fondato, da un lato, sulla previsione di aree esprimenti livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità e, dall'altro, sulla sostituzione delle posizioni economiche, che esprimevano un diverso livello di professionalità connesso all'espletamento delle mansioni proprie del profilo, con le fasce retributive, volte a compensare l'arricchimento conseguito dal dipendente nello svolgimento della propria attività; il predetto sistema, in cui tutte le mansioni all'interno dell'area sono considerate professionalmente equivalenti e sono esigibili dal datore di lavoro ex art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, è di immediata applicazione.” (Cass. Sez. L -
, Ordinanza n. 33141 del 16/12/2019) ovvero che “Il c.c.n.l. del 1.10.2007 per il personale non dirigenziale del comparto enti pubblici non economici, di immediata efficacia, ha previsto un nuovo sistema di inquadramento nel quale tutte le mansioni all'interno della medesima area sono considerate professionalmente equivalenti e costituisce esercizio di mansioni superiori solo lo svolgimento di mansioni proprie dell'area immediatamente superiore;
ai sensi del c.c.n.l. del 16.02.1999 la posizione
C5 individua una posizione di mero sviluppo economico all'interno dell'area C che, pertanto, non rileva ai fini dello svolgimento di mansioni superiori.” (Cass. Sez. L -
, Ordinanza n. 21485 del 06/10/2020).
Alla luce di quanto chiarito fin ora, deve innanzitutto evidenziarsi l'erroneità dell'impostazione offerta dalla parte ricorrente, laddove nel proprio ricorso introduttivo ha dedotto di aver svolto mansioni superiori, corrispondenti al livello
C3, superiore al proprio livello di inquadramento, C2.
Ciò in quanto la posizione C3, in ossequio alla disciplina contrattuale innanzi riportata, costituisce un mero profilo economico di una determinata area professionale (appunto l'area C), al cui interno le mansioni disimpegnate, indipendente dal profilo economico attribuito (C1, C2, C3 e C4) sono sostanzialmente equivalenti e fungibili.
Invero, solo le attività extra area costituiscano svolgimento di mansioni superiori, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 52 D.Lgs. 165/2001; ipotesi non ricorrente nel caso in esame. Chiarito quindi che nella presente controversia non si è al cospetto di inquadramento in Area diversa (devirante dall'espletamento di fatto di mansioni superiori), bensì solo di inquadramento nella posizione economica diversa (C3) da quella assegnata al ricorrente (C2), deve parimenti evidenziarsi l'erroneità della prospettazione offerta dal ricorrente, laddove ha dedotto che lo sviluppo economico e dunque il passaggio, all'interno della medesima area, da un profilo economico inferiore a quello superiore, è determinato sostanzialmente dall'anzianità.
Segnatamente, in sede di note per la trattazione scritta della causa si legge testualmente : “Ciò che controparte erra a sostenere è la necessità per la progressione economica di partecipare a delle prove selettive. Infatti, nei livelli economici superiori si passa con il decorso del tempo…” ed ancora “che il passaggio dal livello C2 al livello C3 è un passaggio ad un superiore livello economico, derivante da una progressione orizzontale, inevitabilmente legata alla esperienza acquisita, oltre che ai titoli ed al merito”.
In senso contrario all'assunto attoreo, tuttavia si rileva che “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ambito del comparto degli enti pubblici non economici, la nuova disciplina posta in materia di classificazione del personale dal
c.c.n.l. del 1° ottobre 2007 si interpreta nel senso che i passaggi ai livelli economici successivi avvengono sulla base di criteri oggettivi di selezione, che tengano in considerazione il livello di esperienza maturato, i titoli posseduti e gli specifici percorsi formativi e di apprendimento professionale, così escludendo che il criterio legittimante l'accesso ai livelli di sviluppo economico - destinato a riflettere un più elevato livello qualitativo del lavoro - consista unicamente nel tempo di permanenza nelle singole posizioni.” (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 26274 del 28/09/2021).
Appare quindi obiettivamente fallace la prospettazione attorea che fa discendere automaticamente dall'anzianità maturata nella posizione ordinamentale C2 sin dal
2010, il diritto al conseguimento dello sviluppo economico in C3.
Parimenti irrilevanti si palesano le asserzioni attoree in merito alle mansioni di fatto disimpegnate (mansioni di pubblico ufficiale come funzionario addetto allo sportello mobile esterno, avendo, tra le altre mansioni, autenticato firme, rilasciato le autorizzazioni ANF esteri con mod. E411); trattasi infatti di mansioni perfettamente riconducibili all'area professionale di appartenenza (C), così come delineata dall'art.
ALLEGATO A al CCNL 1.10.2007 Declaratorie delle aree (Area C: “Appartengono
a questa area i lavoratori strutturalmente inseriti nei processi produttivi e nei sistemi di erogazione dei servizi, che assicurano il presidio di importanti e diversi processi, ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti, assicurando la qualità dei servizi e dei risultati, la circolarità delle comunicazioni, l'integrazione/facilitazione dei processi, la consulenza specialistica, l'ottimizzazione delle risorse affidate, anche attraverso la responsabilità diretta di moduli e strutture organizzative. Essi esplicano, ad esempio, funzioni specialistiche informatiche, tecniche, di vigilanza ispettiva e di collaborazione sanitaria”.).
In tal senso è stata ritenuta irrilevante la prova per testi articolata in quanto volta a comprovare sostanzialmente lo svolgimento di mansioni perfettamente compatibili CP_ Da ultimo, poi, deve evidenziarsi che l' resistente ha dedotto di aver indotto negli anni 4 selezioni orizzontali per il passaggio, all'interno della medesima area, per i livelli retributivi superiori, precisando che:
- alla selezione dell'anno 2008 il , non aveva potuto partecipare avendo solo Pt_1
la licenza media inferiore, laddove il bando prevedeva tra i requisiti di accesso il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno all'Area
(laurea o diploma di laurea) o del titolo di studio di scuola media superiore(diploma di istruzione secondaria di II grado);
- alla selezione dell'anno 2016 il aveva regolarmente partecipato, ma non Pt_1
aveva superato le prove, avendo conseguito un punteggio inferiore a 36 (a tal proposito è bene precisare che il bando prevedeva che ai fini dell'utile collocamento in graduatoria era necessario riportare un punteggio non inferiore a 36; il aveva conseguito un punteggio pari a 20,40. È dunque errato Pt_1
Pa l'assunto del laddove in sede di note per la ha dedotto di “aver Pt_1
conseguito un punteggio di 44,20, non di poco superiore al 36, richiesto per la idoneità”; egli infatti ha fatto erroneamente riferimento al punteggio finale, che tiene conto anche di ulteriori parametri di valutazione, quali i titoli di studio,
l'anzianità, ecc).
- alla selezione dell'anno 2017 il non aveva potuto partecipare perché Pt_1 prevedeva l'idoneità a quella del 2016 (idoneità non raggiunta dal , per Pt_1
mancato superamento dei test selettivi);
- alla selezione del 2018 il ricorrente non aveva conseguito, di nuovo, all'esito dei test selettivi, il punteggio minimo e necessario per classificarsi in graduatoria. CP_ L'operato dell' alla stregua di quanto innanzi illustrato appare pertanto corretto ed immune da censure. Ne consegue il rigetto del capo della domanda attorea volta ad ottenere la condanna
CP_ dell' al pagamento delle differenze retributive derivanti dallo svolgimento sin dall'anno 2010 delle mansioni corrispondenti al livello C3 del CCNL Comparto
Funzioni Centrali – Enti Pubblici non Economici.
Medesima sorte, poi, spetta all'ulteriore capo della domanda attorea, inerente il TFR.
A tal proposito il ha laconicamente dedotto: “anche il calcolo della indennità Pt_1 di buonuscita spettante al ricorrente, così come effettuato dall' è errato poiché CP_1
determinato con il sistema misto (in due quote), come si evince dal prospetto di liquidazione dell'indennità di buonuscita elaborato dall' (doc. 13). Infatti, CP_1
l'Istituto per il calcolo ha fatto riferimento anche alla L. 122/2010, avendo determinato un TFS lordo finale complessivo pari ad € 50.000,00. A tal riguardo si rileva però che l'art. 12 co. 10 del D.L. n. 78/2010 (convertito in L. 122/2010) è stato abrogato. Quindi, la disposizione da ultimo citata è stata abrogata dall'art. 1 del D.L. n. 185/2012 non convertito in legge, ma che ha comunque visto salvi i suoi effetti abrogativi grazie all'art. 1 co. 98 della L. n. 228/2012. Ragion per cui resta in atto il calcolo secondo la normativa previgente all'art. 12 co. 10 D.L. n. 78/2010, ossia secondo DPR n. 1032/73 e L. 152/68. Per cui il TFS lordo avrebbe dovuto essere pari ad € 55.793,76, facendo riferimento al livello C2, mentre con la maggior qualifica C3, l'importo del TFS risulta essere pari ad € 60.337,53”.
In disparte l'evidente laconicità e genericità delle suddette asserzioni, deve
CP_ evidenziarsi che l' ha dedotto di aver liquidato complessivamente, in due tranche, in favore del ricorrente ed a titolo di tfr, l'importo di euro 71.062,42. A supporto del proprio assunto ha versato in atti il prospetto di liquidazione nonché le buste paga attestanti il relativo pagamento a mezzo bonifico bancario avvenuto in data 27.8.2021 ed in data 26.08.2022.
In tal senso, appaiono incomprensibili le doglianze attoree, avendo egli di fatto percepito un importo addirittura superiore a quello rivendicato in questa sede. Ciò, peraltro anche in considerazione della circostanza che il nulla ha replicato in Pt_1
CP_ merito alle precise asserzioni mosse sul punto dall' così come non ha contestato la documentazione prodotta dalla controparte a supporto del proprio assunto.
In sede di note per la trattazione scritta della causa, invero, si è limitato ad asserire
“Controparte erra ancora allorquando sostiene che avrebbe percepito un Parte_1
TFS di € 71.062,42, mentre il sig. ha percepito a tale titolo € 50.000,00, Parte_1 come correttamente indicato dal Dott. nella sua relazione”. Per_1 Trattasi evidentemente di un'affermazione assolutamente inidonea ad esplicitare la ragione sottostante alla differenza reclamata a titolo di tfr, soprattutto a fronte dell'incontestata percezione di una somma decisamente superiore.
Ne consegue il rigetto integrale della domanda attorea. Restano assorbite le ulteriori questioni preliminari pure sollevate dalla parte resistente.
Le spese di lite gravano sulla parte ricorrente, in ossequio alla regola della soccombenza.
La relativa liquidazione viene effettuata ex d.m. 147 del 13.08.2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022 nella misura di cui all'infrascritto dispositivo, tenendo conto della tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), del valore della controversia, delle fasi effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9155 /2024 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
-rigetta la domanda;
- condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controparte, delle spese di lite, che liquida in complessivi €. 2.694,00 oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie 15%, oltre al rimborso del contributo unificato se dovuto.
Foggia, 20.3.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti