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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 21/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R. G. N. 3211 /2024
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
Addì 21/01/2025, davanti al giudice onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, viene chiamata la causa iscritta al n. 3211/2024 R.G.
Sono presenti l'avv. Fortunata Condello, per delega degli avv.ti Graziella Scionti e Antonio Napoli, per parte ricorrente e l'avv. Mariangela Borgese, per delega dell'avv. Dario Parte_1
Adornato, per parte resistente . CP_1
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., invita le parti alla discussione orale della causa.
L'avv. Condello impugna e contesta ogni deduzione della costituzione avversaria ed insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori come articolati in ricorso.
Le parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi a tutte le rispettive deduzioni, eccezioni, difese e richieste, anche istruttorie, contenute negli atti e verbali di causa e chiedono la decisione.
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3211/2024 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
Pag. 1 di 4 (C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Cittanova alla Via del Gioco n. 58, presso lo studio degli avv.ti Antonio
Napoli e Graziella Scionti, dai quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
C.F.: – P.I.: ), in Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Palmi, Via Volta, 2, presso la sede dell'Agenzia , domicilio degli avv.ti Dario Cosimo Adornato, Ettore Triolo, Valeria CP_1
Grandizio, che lo rappresentano e difendano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. dott. Notaio in Fiumicino, Rep. 37875/7313 del Persona_1
22.3.2024;
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede di accertare e dichiarare il diritto dell'istante alle agevolazioni contributive previste dalla Legge n. 244 del 24.12.2007, art. 1 commi 96-117, sin dalla proposizione della
CP_ domanda e, pertanto, di ordinare all' in persona del Legale rappresentante pro tempore, di ripristinare i benefici revocati, e, per gli effetti, di accertare e dichiarare la illegittimità della pretesa creditoria avanzata dall'odierna resistente nei confronti della sig.ra , per avvenuto Parte_1
pagamento della contribuzione dovuta, in ragione del regime agevolato;
di annullare l'avviso bonario n. 670016387929AB202409, per un importo complessivo pari ad Euro 16.006,95 – notificato in data 03.10.2024, avente ad oggetto la richiesta di pagamento somme a titolo di contributi IVS fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive per il periodo dall'1.1.2022 al
31.12.2024, per tutti i motivi sopra meglio enucleati, stante il difetto di agire in executivis per carenza di un valido titolo, difetto di motivazione, ed inesistenza della pretesa creditoria azionata;
in CP_ subordine, ordinare all' di procedere al ricalcolo della contribuzione, dovuta in ragione dei benefici spettanti alla ricorrente, previo conteggio di tutte le somme versate, per il periodo dal 2017 all'attualità, stante l'avvenuto pagamento di quanto dovuto;
con vittoria di spese e compensi professionali, oltre Spese Generali, CPA ed Iva, del presente giudizio da distrarsi in favore dei procuratori costituiti ai sensi dell'art. 93 c.p.c. dichiaratisi antistatari;
in via istruttoria, prova per testi, come articolata in ricorso.
Parte resistente chiede di dichiarare l'interposta opposizione inammissibile e, comunque, CP_1
infondata in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e competenze.
Pag. 2 di 4 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso bonario n. 670016387929AB202409, notificato in data 03.10.2024, con il quale parte ricorrente è stata invitata a regolarizzare, nel termine di 30 giorni dal ricevimento dello stesso invito, la sua posizione contributiva, dal 01/2022 al 12/2024, con il pagamento dell'importo Controparte_3
complessivo di €. 16.006,95, emesso per il pagamento dei contributi, con avvertenza che, in mancanza di pagamento, l' avrebbe richiesto il pagamento a mezzo avviso di addebito e CP_1
trasmesso gli atti all'agente della riscossione.
A sostegno dell'opposizione parte ricorrente ha eccepito l'illegittimità del suindicato provvedimento risultando privo di qualsivoglia fondamento giuridico, in ragione della inesistenza del sotteso titolo che comporta una carenza del potere di agire in executivis;
L' , costituitasi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e, comunque, CP_1
l'infondatezza dello stesso.
L'avviso bonario, come emerge anche dallo stesso, è una comunicazione dell' , che invita il CP_1
contribuente a regolarizzare la sua posizione debitoria e contributiva e precede l'iscrizione a ruolo e l'emissione dell'avviso di addebito. Quest'ultimo, avente natura esecutiva, prevede, infatti,
l'iscrizione a ruolo dei contributi non versati e delle relative sanzioni.
Avverso l'avviso bonario, strumento normativamente previsto per la deflazione del contenzioso e per non incorrere nella riscossione coattiva del credito, è, dunque, possibile proporre ricorso amministrativo al fine di impedire l'iscrizione a ruolo dei contributi non versati e, quindi,
l'emissione dell'avviso di addebito, titolo esecutivo, impugnabile, ex art. 24 del DL.gs n. 46/1999, innanzi all'autorità giudiziaria.
L'art. 24 citato prevede, infatti, l'opposizione al giudice del lavoro, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento o avviso di addebito, solo contro l'iscrizione a ruolo, che, nel caso di specie, non risulta sia avvenuta.
Il ricorso proposto dalla parte ricorrente è, dunque, inammissibile perché proposto avverso un atto non suscettibile di impugnazione giudiziale anziché avverso l'iscrizione a ruolo dei contributi non versati, come prevede il citato art. 24 del D.L.gs n. 46/1999, che al momento della proposizione del ricorso non risulta avvenuta.
Nulla per le spese, non essendo indicata nell'avviso bonario la possibilità di proporre ricorso amministrativo.
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
Eugenia Trunfio, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
Pag. 3 di 4
1. Dichiara inammissibile il ricorso perché rivolto avverso un atto non impugnabile davanti all'autorità giudiziaria.
2. Nulla per le spese.
Palmi, 21/01/2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
Eugenia Trunfio
Pag. 4 di 4
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
Addì 21/01/2025, davanti al giudice onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, viene chiamata la causa iscritta al n. 3211/2024 R.G.
Sono presenti l'avv. Fortunata Condello, per delega degli avv.ti Graziella Scionti e Antonio Napoli, per parte ricorrente e l'avv. Mariangela Borgese, per delega dell'avv. Dario Parte_1
Adornato, per parte resistente . CP_1
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., invita le parti alla discussione orale della causa.
L'avv. Condello impugna e contesta ogni deduzione della costituzione avversaria ed insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori come articolati in ricorso.
Le parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi a tutte le rispettive deduzioni, eccezioni, difese e richieste, anche istruttorie, contenute negli atti e verbali di causa e chiedono la decisione.
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3211/2024 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
Pag. 1 di 4 (C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Cittanova alla Via del Gioco n. 58, presso lo studio degli avv.ti Antonio
Napoli e Graziella Scionti, dai quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
C.F.: – P.I.: ), in Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Palmi, Via Volta, 2, presso la sede dell'Agenzia , domicilio degli avv.ti Dario Cosimo Adornato, Ettore Triolo, Valeria CP_1
Grandizio, che lo rappresentano e difendano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. dott. Notaio in Fiumicino, Rep. 37875/7313 del Persona_1
22.3.2024;
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede di accertare e dichiarare il diritto dell'istante alle agevolazioni contributive previste dalla Legge n. 244 del 24.12.2007, art. 1 commi 96-117, sin dalla proposizione della
CP_ domanda e, pertanto, di ordinare all' in persona del Legale rappresentante pro tempore, di ripristinare i benefici revocati, e, per gli effetti, di accertare e dichiarare la illegittimità della pretesa creditoria avanzata dall'odierna resistente nei confronti della sig.ra , per avvenuto Parte_1
pagamento della contribuzione dovuta, in ragione del regime agevolato;
di annullare l'avviso bonario n. 670016387929AB202409, per un importo complessivo pari ad Euro 16.006,95 – notificato in data 03.10.2024, avente ad oggetto la richiesta di pagamento somme a titolo di contributi IVS fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive per il periodo dall'1.1.2022 al
31.12.2024, per tutti i motivi sopra meglio enucleati, stante il difetto di agire in executivis per carenza di un valido titolo, difetto di motivazione, ed inesistenza della pretesa creditoria azionata;
in CP_ subordine, ordinare all' di procedere al ricalcolo della contribuzione, dovuta in ragione dei benefici spettanti alla ricorrente, previo conteggio di tutte le somme versate, per il periodo dal 2017 all'attualità, stante l'avvenuto pagamento di quanto dovuto;
con vittoria di spese e compensi professionali, oltre Spese Generali, CPA ed Iva, del presente giudizio da distrarsi in favore dei procuratori costituiti ai sensi dell'art. 93 c.p.c. dichiaratisi antistatari;
in via istruttoria, prova per testi, come articolata in ricorso.
Parte resistente chiede di dichiarare l'interposta opposizione inammissibile e, comunque, CP_1
infondata in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e competenze.
Pag. 2 di 4 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso bonario n. 670016387929AB202409, notificato in data 03.10.2024, con il quale parte ricorrente è stata invitata a regolarizzare, nel termine di 30 giorni dal ricevimento dello stesso invito, la sua posizione contributiva, dal 01/2022 al 12/2024, con il pagamento dell'importo Controparte_3
complessivo di €. 16.006,95, emesso per il pagamento dei contributi, con avvertenza che, in mancanza di pagamento, l' avrebbe richiesto il pagamento a mezzo avviso di addebito e CP_1
trasmesso gli atti all'agente della riscossione.
A sostegno dell'opposizione parte ricorrente ha eccepito l'illegittimità del suindicato provvedimento risultando privo di qualsivoglia fondamento giuridico, in ragione della inesistenza del sotteso titolo che comporta una carenza del potere di agire in executivis;
L' , costituitasi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e, comunque, CP_1
l'infondatezza dello stesso.
L'avviso bonario, come emerge anche dallo stesso, è una comunicazione dell' , che invita il CP_1
contribuente a regolarizzare la sua posizione debitoria e contributiva e precede l'iscrizione a ruolo e l'emissione dell'avviso di addebito. Quest'ultimo, avente natura esecutiva, prevede, infatti,
l'iscrizione a ruolo dei contributi non versati e delle relative sanzioni.
Avverso l'avviso bonario, strumento normativamente previsto per la deflazione del contenzioso e per non incorrere nella riscossione coattiva del credito, è, dunque, possibile proporre ricorso amministrativo al fine di impedire l'iscrizione a ruolo dei contributi non versati e, quindi,
l'emissione dell'avviso di addebito, titolo esecutivo, impugnabile, ex art. 24 del DL.gs n. 46/1999, innanzi all'autorità giudiziaria.
L'art. 24 citato prevede, infatti, l'opposizione al giudice del lavoro, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento o avviso di addebito, solo contro l'iscrizione a ruolo, che, nel caso di specie, non risulta sia avvenuta.
Il ricorso proposto dalla parte ricorrente è, dunque, inammissibile perché proposto avverso un atto non suscettibile di impugnazione giudiziale anziché avverso l'iscrizione a ruolo dei contributi non versati, come prevede il citato art. 24 del D.L.gs n. 46/1999, che al momento della proposizione del ricorso non risulta avvenuta.
Nulla per le spese, non essendo indicata nell'avviso bonario la possibilità di proporre ricorso amministrativo.
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
Eugenia Trunfio, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
Pag. 3 di 4
1. Dichiara inammissibile il ricorso perché rivolto avverso un atto non impugnabile davanti all'autorità giudiziaria.
2. Nulla per le spese.
Palmi, 21/01/2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
Eugenia Trunfio
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