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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 15/09/2025, n. 1352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1352 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
n. 90200381/2003 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Solarino, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 90200381/2003 promossa da:
nato a [...] il [...], nonché Parte_1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. ), C.F._1 Parte_3 C.F._2
(C.F. ), quali eredi di , Parte_4 CodiceFiscale_3 Persona_1
e (C.F. ), (C.F. Parte_5 C.F._4 Parte_6
), (C.F. ), quali eredi di C.F._5 Parte_7 C.F._6
, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giorgio Giannone giusta procura in atti, Parte_2 elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Noto (Sr), via Ducezio n. 167;
ATTORI contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._7
Gianfranco Romano giusta procura in atti;
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Controparte_2 C.F._8
Danilo Giannone giusta procura in atti;
CONVENUTI
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Controparte_3 C.F._9
Dugo giusta procura in atti;
INTERVENIENTE
Avente ad oggetto: Divisione immobiliare.
Conclusioni: come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., come novellati dall'art. 58, comma 2, della l. 18.06.2009 n.69, per cui la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, si omette lo svolgimento delle fasi processuali della controversia in oggetto, dandosi solo conto delle posizioni assunte dalle parti in giudizio.
Oggetto del giudizio è la richiesta di divisione giudiziale dei beni immobili - terreni e fabbricati - ubicati in Noto (Sr), C.da Spaccazza, identificati al catasto con i seguenti dati: F. 271, p.lla 91-92-93-
94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105 nonché del caseggiato distinto al F. 270, p.lla 6, sub
2, ed una “pagliera” censita come suolo al F. 250, p.lle 27-90-4-5-7 - caseggiato rurale – 25.
Tali beni sono pervenuti alla parte originaria attrice nonché a e , Controparte_1 Controparte_2 giusta successione di , deceduto il 26.08.2000 e deceduta il Persona_2 Persona_3
03.01.1973. Le stesse parti, con scrittura privata in data 15.05.2001, si erano impegnate a dare attuazione ad un accordo, raggiunto fra gli stessi, sulla divisione del patrimonio relitto, tuttavia senza riuscirvi.
Instaurato il presente giudizio, e nelle more dello stesso, sono subentrati, agli attori iniziali, gli eredi diretti o per rappresentazione di e di , nonché è intervenuta Persona_1 Parte_2
, in qualità di creditrice della parte attrice, giusta sentenza del Tribunale di Siracusa, Controparte_3
n. 1/2012, per l'importo pari ad Euro €. 28.251,63, (oltre interessi e spese occorrende); questa ultima, con il citato titolo provvedeva a pignorare, quale creditrice procedente, i cespiti delle parti in lite intestati pro – indiviso (proc. n. 290/2022, Tribunale di Siracusa).
Istruita la causa mediante C.T.U. con la nomina del geom. , è emersa la volontà Persona_4 di parte attrice, unitamente a nonché all'interveniente , di Controparte_1 Controparte_3 definire la causa in maniera bonaria come in atti.
Pertanto, la causa, matura per la definizione, è stata posta in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. ******************
Al fine della definizione del presente giudizio di divisione rivela la volontà della quasi totalità dei condividenti-attori, manifestata nel corso della causa, di definire in modo transattivo la presente vicenda giudiziale fra gli stessi nonché con l'interveniente-creditrice, – già Controparte_3 procedente a livello esecutivo contro gli stessi in base al titolo esecutivo Sentenza n. 1.2012,
Tribunale di Siracusa -, nei termini seguenti: rinuncia, da parte degli attori, delle quote di fabbricato rurale del tutto collabenti, come oggetto del giudizio di divisione e risalenti alla prima metà del secolo scorso, a condizione della rinuncia, da parte della interveniente, ad ogni eventuale Controparte_3 diritto scaturente dalla Sentenza n. 1 del 2012, pronunciata dal Tribunale di Siracusa, sezione di
Avola, emessa il 22.09.2011 e depositata il 04.01.2012; divisione dei terreni ereditati fra le stesse parti in lite nel rispetto delle condizioni già stabilite in seno alla scrittura datata 15.05.2001; con rinuncia da parte di , nei confronti degli attori, della procedura esecutiva Controparte_3 immobiliare n. 290/2022, pendente avanti la sezione esecuzioni immobiliari del Tribunale di Siracusa.
A tale soluzione conciliativa – come discendente anche dalla volontà e dalle ragioni dell'interveniente
- ha aderito, altresì, anche il convenuto il quale, a sostegno della propria volontà, Controparte_1 ha evidenziato, da un lato, la carenza di accordo fra le parti in lite sulla divisibilità del citato fabbricato nonché la sua non comoda divisibilità accertata dal c.t.u.., dall'altro, le preminenti ragioni di credito dell'interveniente, già procedente a livello esecutivo. Controparte_3
Orbene, sul punto, anche l'interveniente-creditrice, , ha chiesto, a definizione del Controparte_3 giudizio e delle pendenze fra la stessa e tutte le parti in lite di “disporre l'assegnazione delle quote indivise per 1/5 di ognuno dei comproprietari, dei fabbricati collabenti di essi;
Parte_1
; , , (eredi di Controparte_1 Parte_7 Parte_5 Parte_6 Persona_5
); , e (eredi di
[...] Parte_2 Parte_4 Parte_3 Per_1
)” nonché di per la quale ultima ha affermato disporsi “l'assegnazione
[...] Controparte_2 della quota di 1/5 dei fabbricati, corte-terreno ed accessori alla intervenuta , in Controparte_3 virtù delle ragioni tecniche, architettoniche ed economiche da parte del C.T.U. (…) .
La stessa ha altresì specificato che “Le quote indivise dei fabbricati rurali collabenti di cui si chiede
l'assegnazione sono identificati al catasto terreni del comune di Noto (SR) al foglio 270 part.lla 7
F.R. ha 00 are00 ca 91 con rispettivi accessori e pertinenze;
confinante con terreni Controparte_3
e strada vicinale;
part. 25 superfice edificata ha 00 are00 ca 70 con relativi accessori e pertinenze;
p.lla 6 sub 2 consistente in tre locali dammusi iscritti al NCT nella qualità di porzione di fabbricato rurale con relativi accessori e pertinenze;
pagliera censita come suolo e di pertinenza del fabbricato, part. 9 (corte di pertinenza del Fabbricato al servizio delle proprietà dei comproprietari germani
e di per le proprietà di sua esclusiva, come si evince dalla relazione del CP_1 Controparte_3
C.T.U.). il sopradescritto complesso edificato confina da un lato con terreno di e Controparte_3 con fabbricato di , con terreno indiviso dei fratelli ed eredi e con strada Controparte_3 CP_1 vicinale Spaccazza;
al foglio 271 particella n. 98 (terreno corte esterna pertinenziale di 1000 mq. al servizio del fabbricato come evidenziato dal CTU), confinante con proprietà di , Parte_7
e ”. Persona_6 Persona_7
Dal canto suo si è impegnata, rispetto al credito di cui risulta titolare nei confronti Controparte_3 delle altre parti in causa, giusta sentenza, n. 1/2012, Tribunale di Siracusa, ad affrancare “della propria quota di debito solidale i signori , e Parte_2 Parte_3 Parte_4
(eredi di ) nonché di , (…) con l'assunzione per
[...] Persona_1 Controparte_2
dell'obbligo di rinunciare al pignoramento nei confronti degli esecutati nei Controparte_3 confronti di , (e per gli effetti nei confronti degli eredi Parte_1 Persona_5
, , ) (…)” di cui alla sentenza del Giudice Montoneri Parte_7 Parte_5 Parte_6 del Tribunale sez. distaccata di Avola del 22/09/2011 i quali hanno accettato e subito il trasferimento giudiziale della propria quota di 1/5 indivisa del fabbricato, accessori e corte alla creditrice
[...]
, e dopo il passaggio in giudicato della sentenza” . CP_3
Inoltre, la stessa, ha richiesto e specificato, nei confronti della convenuta Controparte_2
“l'assegnazione della quota di 1/5 dei fabbricati, corte-terreno ed accessori alla intervenuta
[...]
, in virtù delle ragioni tecniche, architettoniche ed economiche da parte del C.T.U.” CP_3 impegnandosi, di contro, “a chiedere la riduzione del pignoramento nei confronti di detta esecutata
per l'importo di € 7.500,00 (quale valore medio della quota indivisa del fabbricato Controparte_2 determinato dal nominato C.T.U. Geometra ); ciò anche per il motivo che la Persona_4 stessa “non abbia voluto giungere ad alcun accordo (determinando il protrarsi del Controparte_2 procedimento per 20 anni)”.
Orbene, di fronte all'indivisibilità del fabbricato oggetto del giudizio - dirimente, in tal senso, è l'esito della C.T.U. in cui il consulente tecnico nominato ha affermato la sussistenza di elementi ostativi alla stessa divisione fra le parti in lite fra i quali l'“…eccessivo gravame di servitù, costi di divisione per la materiale formazione delle cinque quote, compensi economici per i conguagli dei valori delle quote diseguali in misura, interferenza di diritti con gli altri proprietari del fabbricato;
alterazione tipologica del complesso storico-architettonico del fabbricato…” - ed alle non trascurabili ragioni di credito dell'interveniente, , la proposta transattiva sopra riportata trova piena Controparte_3 approvazione da parte di questo decidente, tuttavia con l'obbligo della interveniente, CP_3 a rinunciare al pignoramento nonché alla procedura esecutiva già azionata anche nei confronti
[...] di , rinunciando, altresì, nei confronti di questa ultima a qualsiasi altra pretesa Controparte_2 nonché “a chiedere la riduzione del pignoramento nei confronti di detta esecutata Controparte_2 per l'importo di € 7.500,00”; il tutto quale effetto transattivo e definitivo fra la stessa interveniente e tutte le altri parti in causa, nessuna esclusa.
Infine, in merito alla divisione dei terreni, ovverosia i restanti beni immobili oggetto del giudizio, gli aventi diritto comproprietari procederanno in base alla scrittura privata già intercorsa fra le stesse parti, suddividendo i fondi così come riportati in mappa catastale anche dal C.T.U. geometra
. Persona_4
Quanto alla regolamentazione e liquidazione delle spese relative al presente procedimento, unitamente a quelle di consulenza tecnica di ufficio, si ritiene che le stesse, in quanto funzionali alla domanda principale di divisione e dirette in definitiva a condurre il giudizio nel comune interesse delle parti, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Dott. Giuseppe Solarino, definitivamente decidendo sulla causa R.G. n. 90200381/2003, ogni altra questione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda di divisione del fabbricato assegnando le relative quote indivise dei fabbricati rurali collabenti, 1/5 di ognuno dei comproprietari, come intestate pro-indiviso anche a , - e “come identificati al catasto terreni del comune di Noto (SR) Controparte_2
,al foglio 270, part.lla 7 F.R., ha 00 are00 ca 91, con rispettivi accessori e pertinenze;
confinante con terreni e strada vicinale;
part. 25 superfice edificata ha 00 Controparte_3 are00 ca 70 con relativi accessori e pertinenze;
p.lla 6, sub 2, consistente in tre locali dammusi iscritti al NCT nella qualità di porzione di fabbricato rurale con relativi accessori
e pertinenze;
pagliera censita come suolo e di pertinenza del fabbricato, part. 9 (corte di pertinenza del Fabbricato al servizio delle proprietà dei comproprietari germani CP_1
e di per le proprietà di sua esclusiva, come si evince dalla relazione del Controparte_3
C.T.U.).” confinante “da un lato con terreno di e con fabbricato di Controparte_3 [...]
, con terreno indiviso dei fratelli ed eredi e con strada vicinale CP_3 CP_1
Spaccazza ; al foglio 271 particella n. 98 (terreno corte esterna pertinenziale di 1000 mq. al servizio del fabbricato come evidenziato dal CTU), confinante con proprietà di
[...]
, e ” -in favore di , Pt_7 Persona_6 Persona_7 Controparte_3 con l'obbligo di questa ultima ad affrancare tutti i soggetti cedenti, compreso
[...]
, dalla relativa quota di debito solidale nonché di rinunciare al pignoramento CP_2 ovverosia alla procedura esecutiva immobiliare pendente rg. N. 290/2022 nonché ad ogni altra pretesa nei confronti di tutte le parti in causa, anche come precisato in parte narrativa;
- Dispone procedersi alla divisione dei residuali beni immobili, ovverosia dei terreni agricoli oggetto della procedura, fra gli aventi diritto secondo quanto già accordato fra gli stessi giusta scrittura privata del 15.05.2001;
- Compensa le spese di giudizio fra tutte le parti in lite;
- Pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico delle parti.
Così deciso in Siracusa, 15 settembre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Solarino
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Solarino, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 90200381/2003 promossa da:
nato a [...] il [...], nonché Parte_1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. ), C.F._1 Parte_3 C.F._2
(C.F. ), quali eredi di , Parte_4 CodiceFiscale_3 Persona_1
e (C.F. ), (C.F. Parte_5 C.F._4 Parte_6
), (C.F. ), quali eredi di C.F._5 Parte_7 C.F._6
, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giorgio Giannone giusta procura in atti, Parte_2 elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Noto (Sr), via Ducezio n. 167;
ATTORI contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._7
Gianfranco Romano giusta procura in atti;
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Controparte_2 C.F._8
Danilo Giannone giusta procura in atti;
CONVENUTI
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Controparte_3 C.F._9
Dugo giusta procura in atti;
INTERVENIENTE
Avente ad oggetto: Divisione immobiliare.
Conclusioni: come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., come novellati dall'art. 58, comma 2, della l. 18.06.2009 n.69, per cui la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, si omette lo svolgimento delle fasi processuali della controversia in oggetto, dandosi solo conto delle posizioni assunte dalle parti in giudizio.
Oggetto del giudizio è la richiesta di divisione giudiziale dei beni immobili - terreni e fabbricati - ubicati in Noto (Sr), C.da Spaccazza, identificati al catasto con i seguenti dati: F. 271, p.lla 91-92-93-
94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105 nonché del caseggiato distinto al F. 270, p.lla 6, sub
2, ed una “pagliera” censita come suolo al F. 250, p.lle 27-90-4-5-7 - caseggiato rurale – 25.
Tali beni sono pervenuti alla parte originaria attrice nonché a e , Controparte_1 Controparte_2 giusta successione di , deceduto il 26.08.2000 e deceduta il Persona_2 Persona_3
03.01.1973. Le stesse parti, con scrittura privata in data 15.05.2001, si erano impegnate a dare attuazione ad un accordo, raggiunto fra gli stessi, sulla divisione del patrimonio relitto, tuttavia senza riuscirvi.
Instaurato il presente giudizio, e nelle more dello stesso, sono subentrati, agli attori iniziali, gli eredi diretti o per rappresentazione di e di , nonché è intervenuta Persona_1 Parte_2
, in qualità di creditrice della parte attrice, giusta sentenza del Tribunale di Siracusa, Controparte_3
n. 1/2012, per l'importo pari ad Euro €. 28.251,63, (oltre interessi e spese occorrende); questa ultima, con il citato titolo provvedeva a pignorare, quale creditrice procedente, i cespiti delle parti in lite intestati pro – indiviso (proc. n. 290/2022, Tribunale di Siracusa).
Istruita la causa mediante C.T.U. con la nomina del geom. , è emersa la volontà Persona_4 di parte attrice, unitamente a nonché all'interveniente , di Controparte_1 Controparte_3 definire la causa in maniera bonaria come in atti.
Pertanto, la causa, matura per la definizione, è stata posta in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. ******************
Al fine della definizione del presente giudizio di divisione rivela la volontà della quasi totalità dei condividenti-attori, manifestata nel corso della causa, di definire in modo transattivo la presente vicenda giudiziale fra gli stessi nonché con l'interveniente-creditrice, – già Controparte_3 procedente a livello esecutivo contro gli stessi in base al titolo esecutivo Sentenza n. 1.2012,
Tribunale di Siracusa -, nei termini seguenti: rinuncia, da parte degli attori, delle quote di fabbricato rurale del tutto collabenti, come oggetto del giudizio di divisione e risalenti alla prima metà del secolo scorso, a condizione della rinuncia, da parte della interveniente, ad ogni eventuale Controparte_3 diritto scaturente dalla Sentenza n. 1 del 2012, pronunciata dal Tribunale di Siracusa, sezione di
Avola, emessa il 22.09.2011 e depositata il 04.01.2012; divisione dei terreni ereditati fra le stesse parti in lite nel rispetto delle condizioni già stabilite in seno alla scrittura datata 15.05.2001; con rinuncia da parte di , nei confronti degli attori, della procedura esecutiva Controparte_3 immobiliare n. 290/2022, pendente avanti la sezione esecuzioni immobiliari del Tribunale di Siracusa.
A tale soluzione conciliativa – come discendente anche dalla volontà e dalle ragioni dell'interveniente
- ha aderito, altresì, anche il convenuto il quale, a sostegno della propria volontà, Controparte_1 ha evidenziato, da un lato, la carenza di accordo fra le parti in lite sulla divisibilità del citato fabbricato nonché la sua non comoda divisibilità accertata dal c.t.u.., dall'altro, le preminenti ragioni di credito dell'interveniente, già procedente a livello esecutivo. Controparte_3
Orbene, sul punto, anche l'interveniente-creditrice, , ha chiesto, a definizione del Controparte_3 giudizio e delle pendenze fra la stessa e tutte le parti in lite di “disporre l'assegnazione delle quote indivise per 1/5 di ognuno dei comproprietari, dei fabbricati collabenti di essi;
Parte_1
; , , (eredi di Controparte_1 Parte_7 Parte_5 Parte_6 Persona_5
); , e (eredi di
[...] Parte_2 Parte_4 Parte_3 Per_1
)” nonché di per la quale ultima ha affermato disporsi “l'assegnazione
[...] Controparte_2 della quota di 1/5 dei fabbricati, corte-terreno ed accessori alla intervenuta , in Controparte_3 virtù delle ragioni tecniche, architettoniche ed economiche da parte del C.T.U. (…) .
La stessa ha altresì specificato che “Le quote indivise dei fabbricati rurali collabenti di cui si chiede
l'assegnazione sono identificati al catasto terreni del comune di Noto (SR) al foglio 270 part.lla 7
F.R. ha 00 are00 ca 91 con rispettivi accessori e pertinenze;
confinante con terreni Controparte_3
e strada vicinale;
part. 25 superfice edificata ha 00 are00 ca 70 con relativi accessori e pertinenze;
p.lla 6 sub 2 consistente in tre locali dammusi iscritti al NCT nella qualità di porzione di fabbricato rurale con relativi accessori e pertinenze;
pagliera censita come suolo e di pertinenza del fabbricato, part. 9 (corte di pertinenza del Fabbricato al servizio delle proprietà dei comproprietari germani
e di per le proprietà di sua esclusiva, come si evince dalla relazione del CP_1 Controparte_3
C.T.U.). il sopradescritto complesso edificato confina da un lato con terreno di e Controparte_3 con fabbricato di , con terreno indiviso dei fratelli ed eredi e con strada Controparte_3 CP_1 vicinale Spaccazza;
al foglio 271 particella n. 98 (terreno corte esterna pertinenziale di 1000 mq. al servizio del fabbricato come evidenziato dal CTU), confinante con proprietà di , Parte_7
e ”. Persona_6 Persona_7
Dal canto suo si è impegnata, rispetto al credito di cui risulta titolare nei confronti Controparte_3 delle altre parti in causa, giusta sentenza, n. 1/2012, Tribunale di Siracusa, ad affrancare “della propria quota di debito solidale i signori , e Parte_2 Parte_3 Parte_4
(eredi di ) nonché di , (…) con l'assunzione per
[...] Persona_1 Controparte_2
dell'obbligo di rinunciare al pignoramento nei confronti degli esecutati nei Controparte_3 confronti di , (e per gli effetti nei confronti degli eredi Parte_1 Persona_5
, , ) (…)” di cui alla sentenza del Giudice Montoneri Parte_7 Parte_5 Parte_6 del Tribunale sez. distaccata di Avola del 22/09/2011 i quali hanno accettato e subito il trasferimento giudiziale della propria quota di 1/5 indivisa del fabbricato, accessori e corte alla creditrice
[...]
, e dopo il passaggio in giudicato della sentenza” . CP_3
Inoltre, la stessa, ha richiesto e specificato, nei confronti della convenuta Controparte_2
“l'assegnazione della quota di 1/5 dei fabbricati, corte-terreno ed accessori alla intervenuta
[...]
, in virtù delle ragioni tecniche, architettoniche ed economiche da parte del C.T.U.” CP_3 impegnandosi, di contro, “a chiedere la riduzione del pignoramento nei confronti di detta esecutata
per l'importo di € 7.500,00 (quale valore medio della quota indivisa del fabbricato Controparte_2 determinato dal nominato C.T.U. Geometra ); ciò anche per il motivo che la Persona_4 stessa “non abbia voluto giungere ad alcun accordo (determinando il protrarsi del Controparte_2 procedimento per 20 anni)”.
Orbene, di fronte all'indivisibilità del fabbricato oggetto del giudizio - dirimente, in tal senso, è l'esito della C.T.U. in cui il consulente tecnico nominato ha affermato la sussistenza di elementi ostativi alla stessa divisione fra le parti in lite fra i quali l'“…eccessivo gravame di servitù, costi di divisione per la materiale formazione delle cinque quote, compensi economici per i conguagli dei valori delle quote diseguali in misura, interferenza di diritti con gli altri proprietari del fabbricato;
alterazione tipologica del complesso storico-architettonico del fabbricato…” - ed alle non trascurabili ragioni di credito dell'interveniente, , la proposta transattiva sopra riportata trova piena Controparte_3 approvazione da parte di questo decidente, tuttavia con l'obbligo della interveniente, CP_3 a rinunciare al pignoramento nonché alla procedura esecutiva già azionata anche nei confronti
[...] di , rinunciando, altresì, nei confronti di questa ultima a qualsiasi altra pretesa Controparte_2 nonché “a chiedere la riduzione del pignoramento nei confronti di detta esecutata Controparte_2 per l'importo di € 7.500,00”; il tutto quale effetto transattivo e definitivo fra la stessa interveniente e tutte le altri parti in causa, nessuna esclusa.
Infine, in merito alla divisione dei terreni, ovverosia i restanti beni immobili oggetto del giudizio, gli aventi diritto comproprietari procederanno in base alla scrittura privata già intercorsa fra le stesse parti, suddividendo i fondi così come riportati in mappa catastale anche dal C.T.U. geometra
. Persona_4
Quanto alla regolamentazione e liquidazione delle spese relative al presente procedimento, unitamente a quelle di consulenza tecnica di ufficio, si ritiene che le stesse, in quanto funzionali alla domanda principale di divisione e dirette in definitiva a condurre il giudizio nel comune interesse delle parti, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Dott. Giuseppe Solarino, definitivamente decidendo sulla causa R.G. n. 90200381/2003, ogni altra questione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda di divisione del fabbricato assegnando le relative quote indivise dei fabbricati rurali collabenti, 1/5 di ognuno dei comproprietari, come intestate pro-indiviso anche a , - e “come identificati al catasto terreni del comune di Noto (SR) Controparte_2
,al foglio 270, part.lla 7 F.R., ha 00 are00 ca 91, con rispettivi accessori e pertinenze;
confinante con terreni e strada vicinale;
part. 25 superfice edificata ha 00 Controparte_3 are00 ca 70 con relativi accessori e pertinenze;
p.lla 6, sub 2, consistente in tre locali dammusi iscritti al NCT nella qualità di porzione di fabbricato rurale con relativi accessori
e pertinenze;
pagliera censita come suolo e di pertinenza del fabbricato, part. 9 (corte di pertinenza del Fabbricato al servizio delle proprietà dei comproprietari germani CP_1
e di per le proprietà di sua esclusiva, come si evince dalla relazione del Controparte_3
C.T.U.).” confinante “da un lato con terreno di e con fabbricato di Controparte_3 [...]
, con terreno indiviso dei fratelli ed eredi e con strada vicinale CP_3 CP_1
Spaccazza ; al foglio 271 particella n. 98 (terreno corte esterna pertinenziale di 1000 mq. al servizio del fabbricato come evidenziato dal CTU), confinante con proprietà di
[...]
, e ” -in favore di , Pt_7 Persona_6 Persona_7 Controparte_3 con l'obbligo di questa ultima ad affrancare tutti i soggetti cedenti, compreso
[...]
, dalla relativa quota di debito solidale nonché di rinunciare al pignoramento CP_2 ovverosia alla procedura esecutiva immobiliare pendente rg. N. 290/2022 nonché ad ogni altra pretesa nei confronti di tutte le parti in causa, anche come precisato in parte narrativa;
- Dispone procedersi alla divisione dei residuali beni immobili, ovverosia dei terreni agricoli oggetto della procedura, fra gli aventi diritto secondo quanto già accordato fra gli stessi giusta scrittura privata del 15.05.2001;
- Compensa le spese di giudizio fra tutte le parti in lite;
- Pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico delle parti.
Così deciso in Siracusa, 15 settembre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Solarino
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011