Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 14/04/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1687/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE CIVILE
nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1687 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), rappresentati e difesi dall'avv. Maria Sciscio come da procura in atti C.F._2
OPPONENTI
E
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante "pro tempore", rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Cappuccilli come da procura in atti OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano in Parte_1 Parte_2
giudizio, davanti a questo Tribunale, la in persona del legale Controparte_1
rappresentante "pro tempore", e proponevano opposizione avverso il decreto con cui era stato loro
1
In particolare, nel proprio atto introduttivo di lite, gli opponenti eccepivano l'incompetenza per territorio di questo Tribunale in favore di quello di nel cui circondario ha sede la CP_1 CP_1
ricorrente, quale forum destinatae solutionis, nonché l'insussistenza di idonea prova scritta ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo. Da ultimo, eccepivano la nullità della garanzia fideiussoria per asserita violazione delle disposizioni di cui alla L. n. 287/90.
Costituitasi in giudizio, la contestava puntualmente l'assunto Controparte_1
avversario ed eccepiva, a sua volta, l'incompetenza funzionale e inderogabile (come tale rilevabile anche d'ufficio) del Tribunale di Pescara sulla domanda di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, ritenendo competenti le sezioni specializzate istituite sul territorio nazionale con D.Lgs. n. 168/03, e richiamando l'art. 33 L. n. 287/90.
Con ordinanza del 17 settembre 2021 il precedente istruttore concedeva la provvisoria esecuzione del d.i. opposto.
Così compendiati i fatti di causa, ritiene il Tribunale che la proposta opposizione sia infondata e che, pertanto, debba essere rigettata.
Ed invero, l'eccezione preliminare di incompetenza per territorio di questo Tribunale è priva di pregio, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale per cui: "In tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli articoli 18, 19 e 20 del Cpc, trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio)
l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, sicché in mancanza,
l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito" (Cass. n. 12156/21).
Nella specie, in cui si verte in materia di diritti di obbligazione, gli opponenti non hanno contestato la competenza del Tribunale di Pescara con riferimento a tutti i fori alternativi di cui all'art. 20, per cui viene radicata la competenza del Tribunale prescelto dall'attore (nella specie, ricorrente in via monitoria).
Quanto alla eccepita mancanza di idonea prova scritta ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo, si osserva, in linea generale, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso e non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente e, qualora il credito risulti fondato, deve accogliere la
2 domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori che addussero all'emanazione dell'ingiunzione; rimangono, infatti, irrilevanti, ai fini di detto accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non comportino l'insussistenza del diritto fatto valere con il procedimento medesimo e che possono spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria (vedi, tra le tante, Cass. n.2997/04 e n.1657/04).
Nel caso in esame, la banca odierna opposta ha prodotto sin dalla fase monitoria il contratto di finanziamento con il relativo piano di ammortamento (entrambi sottoscritti sia dalla società mutuataria che dai garanti); tale documentazione è stata integrata nel presente giudizio mediante la produzione dell'ordine di erogazione con cui la banca ha disposto l'accredito dell'importo finanziato in favore della società mutuataria nonché l'estratto conto da cui risulta il suddetto accredito (docc. 2
e 3).
A fronte di tanto, appare del tutto irrilevante, in questa sede, la mancata produzione dell'estratto conto di cui all'art. 50 TUB, poiché il credito trae origine non già da un'apertura di credito in conto corrente bensì da un mutuo.
In definitiva, la banca creditrice ha assolto al proprio onere probatorio mediante la produzione di documentazione attestante la fonte negoziale del proprio diritto;
sulla base di tali elementi e del dedotto inadempimento, costituiva onere degli odierni opponenti dimostrare la sussistenza di un fatto estintivo dell'obbligazione, prova che nella specie è del tutto mancata (e, per la verità, gli istanti non hanno nemmeno contestato di non avere adempiuto).
Prima di procedere all'esame dell'ultimo motivo di opposizione, rappresentato dalla nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, occorre esaminare l'eccezione di incompetenza per materia sollevata sul punto dalla Banca, eccezione che deve ritenersi infondata.
Ed invero, come da consolidata giurisprudenza, "La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale" (Cass. n. 3248/23).
La dedotta nullità, nel giudizio che interessa, non è stata fatta valere in via di azione, quanto, piuttosto, in via di eccezione, il che esclude che possa radicarsi alcuna competenza in capo al
3 tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata in materia di imprese.
Nella specie, pertanto, il giudice competente è il Tribunale di Pescara, competente funzionalmente ex art. 645, comma 1, cpc.
Quanto al merito della questione che ci occupa, il tenore del testo negoziale consente di qualificare la garanzia in parola non come fideiussione bensì quale contratto autonomo di garanzia.
In proposito, la Suprema Corte ha affermato, con orientamento ormai consolidato, che
“l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd.
Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale” (Cass. n. 27619/20; si vedano anche Cass. n. 15091/21, n. 18572/18 e n.
22233/14).
L'art. 5 del finanziamento in esame (specificamente approvato ex art. 1341 cc) dispone che i garanti
"... dispensano la banca dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art. 1957 Cod. Civ. e si impegnano al pagamento immediato ed in qualsiasi momento, dietro semplice richiesta della Banca
e senza eccezioni, di tutto quanto dovuto dalla parte mutuataria...".
L'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola posta dall'art. 1945 cc, distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione, attesa l'assenza dell'elemento essenziale dell'accessorietà che caratterizza quest'ultima.
La qualificazione del contratto stipulato quale contratto autonomo di garanzia, dunque, fa cadere l'assunto degli opponenti circa la presenza di un'intesa anticoncorrenziale degli istituti di credito accertata in virtù del provvedimento n.55 della Banca d'Italia, in quanto quest'ultimo è riferito a una fattispecie diversa.
Ad ogni buon conto, qualora non si dovessero condividere le esposte considerazioni e ritenere che siamo in presenza di una fideiussione, si evidenzia che si tratterebbe di una fideiussione specifica, prestata a garanzia delle obbligazioni assunte dalla debitrice principale con riferimento a quella determinata operazione bancaria (finanziamento del 31 marzo 2014).
4 Tale fideiussione, pertanto, non rientra nell'ambito di applicazione del provvedimento della Banca
d'Italia n. 55/2005.
Infatti, come recentemente ribadito dalla S.C., "La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla
Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente" (Cass. n. 21841/24).
Anche sotto tale ulteriore profilo, pertanto, l'assunto degli opponenti deve ritenersi infondato.
Sulla base di tali argomentazioni, assorbenti di ogni ulteriore questione, deve quindi concludersi per l'integrale rigetto dell'opposizione, con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e nei confronti della Parte_1 Parte_2 [...]
in persona del legale rappresentante "pro tempore", ogni ulteriore istanza, Controparte_1
difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo già dichiarato provvisoriamente esecutivo;
b) per l'ulteriore effetto, condanna gli opponenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio, liquidate nella misura di euro 7.052,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Pescara, il giorno 11 aprile 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Cleonice G. Cordisco
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