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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/07/2025, n. 1390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1390 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. 690/2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 17/07/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Pascoli, n. 5, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Pasquale Andrizzi (PEC: che Email_1 congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Giuseppe Spinelli (PEC: lo Email_2 rappresentano e difendono giusta procura in atti. RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in VIBO Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_3
RESISTENTE
Oggetto: Naspi. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 08/04/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità del rigetto alla domanda (avanzata il 9/7/2024) diretta all'ottenimento dell'indennità di disoccupazione SP, a seguito della scarcerazione, negato dapprima con provvedimento del 15/7/2024 e dopo con provvedimento del 7/11/2024 di rigetto del ricorso amministrativo. Il ricorrente deduceva di essere in possesso dei requisiti normativamente previsti per ottenere quanto richiesto. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto alla corresponsione della tutela previdenziale NASpI, con condanna dell CP_1 al pagamento della relativa indennità, nella misura di legge, oltre interessi e maggior danno, dal dovuto all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”
1 Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Il ricorrente agisce al fine di ottenere il riconoscimento del suo diritto all'indennità di disoccupazione SP (domandata con apposita istanza del 9.7.2024, all. 2 del ricorso), a seguito dello svolgimento della sua attività lavorativa, con la qualifica di operaio, presso la casa circondariale di Vasto (CH) cessato in occasione della scarcerazione avvenuta il 30.6.2024, come emerge anche dall'Estratto conto previdenziale allegato (all. 1 del ricorso).
3. La Suprema Corte si è espressa sul punto, ribadendo il principio secondo cui il rapporto di lavoro dei detenuti alle dipendenze della Pubblica Amministrazione penitenziaria debba considerarsi quale ordinario rapporto di lavoro, anche ai fini previdenziali, da cui discende, anche, il diritto dei medesimi a ottenere la SP, qualora avessero svolto un'attività lavorativa all'interno dell'Istituto penitenziario.
3.1. In tal senso, infatti l'ordinanza n. 4741 del 23.02.2025, in virtù della quale: «[…] Recentemente questa Corte (sent. 396/2024) ha già avuto modo di affrontare tutte le medesime questioni sollevate dall sostenendo la compatibilità della prestazione NASpI al detenuto che versi in stato di CP_1 disoccupazione involontaria. La funzione del trattamento è quella di fornire una tutela di sostegno al reddito di lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, tale intendendosi la condizione in cui la perdita del lavoro si colleghi alla sfera di iniziativa o influenza del datore o alle sue prerogative imprenditoriali;
tanto si ravvisa anche nel caso in cui il lavoratore si sia dimesso per giusta causa (insita in un difetto del rapporto di lavoro subordinato così grave da impedirne perfino la provvisoria prosecuzione) o abbia risolto consensualmente il proprio rapporto di lavoro (laddove, pur in presenza di una manifestazione di volontà del lavoratore, la risoluzione sia in concreto ascrivibile ad un comportamento del datore e non vada ricondotta ad una libera scelta del lavoratore). L'involontarietà ricorre anche nel caso di scadenza della pena e conseguente liberazione del condannato con estinzione del rapporto intramurario, trattandosi di evento non determinato dalla volontà del lavoratore né da questi prevedibile in virtù e a seguito di provvedimenti di notifica/revoca cautelare o di espiazione anticipata in sede esecutiva».
4. Poiché, nel caso di specie si evince come l'interruzione dell'attività lavorativa non sia stata ricondotta ad una libera scelta del lavoratore intramurario, questo Ufficio uniformandosi alle disposizioni della Suprema Corte, accogliendo il ricorso e riconoscendo, in capo al ricorrente, il diritto a ottenere l'indennità di disoccupazione dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa (9.7.2024).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
2
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto di a Parte_1 ottenere l'indennità di disoccupazione Naspi con decorrenza dal 9.7.2024;
- condanna a corrispondere in favore di l'indennità di CP_1 Parte_1 disoccupazione Naspi dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa, 1.8.2024 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna, infine, al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi 600,00€, CP_1 oltre spese generali, Iva e CPA, da corrispondere in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Vibo Valentia, 17/07/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 17/07/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Pascoli, n. 5, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Pasquale Andrizzi (PEC: che Email_1 congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Giuseppe Spinelli (PEC: lo Email_2 rappresentano e difendono giusta procura in atti. RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in VIBO Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_3
RESISTENTE
Oggetto: Naspi. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 08/04/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità del rigetto alla domanda (avanzata il 9/7/2024) diretta all'ottenimento dell'indennità di disoccupazione SP, a seguito della scarcerazione, negato dapprima con provvedimento del 15/7/2024 e dopo con provvedimento del 7/11/2024 di rigetto del ricorso amministrativo. Il ricorrente deduceva di essere in possesso dei requisiti normativamente previsti per ottenere quanto richiesto. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto alla corresponsione della tutela previdenziale NASpI, con condanna dell CP_1 al pagamento della relativa indennità, nella misura di legge, oltre interessi e maggior danno, dal dovuto all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”
1 Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Il ricorrente agisce al fine di ottenere il riconoscimento del suo diritto all'indennità di disoccupazione SP (domandata con apposita istanza del 9.7.2024, all. 2 del ricorso), a seguito dello svolgimento della sua attività lavorativa, con la qualifica di operaio, presso la casa circondariale di Vasto (CH) cessato in occasione della scarcerazione avvenuta il 30.6.2024, come emerge anche dall'Estratto conto previdenziale allegato (all. 1 del ricorso).
3. La Suprema Corte si è espressa sul punto, ribadendo il principio secondo cui il rapporto di lavoro dei detenuti alle dipendenze della Pubblica Amministrazione penitenziaria debba considerarsi quale ordinario rapporto di lavoro, anche ai fini previdenziali, da cui discende, anche, il diritto dei medesimi a ottenere la SP, qualora avessero svolto un'attività lavorativa all'interno dell'Istituto penitenziario.
3.1. In tal senso, infatti l'ordinanza n. 4741 del 23.02.2025, in virtù della quale: «[…] Recentemente questa Corte (sent. 396/2024) ha già avuto modo di affrontare tutte le medesime questioni sollevate dall sostenendo la compatibilità della prestazione NASpI al detenuto che versi in stato di CP_1 disoccupazione involontaria. La funzione del trattamento è quella di fornire una tutela di sostegno al reddito di lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, tale intendendosi la condizione in cui la perdita del lavoro si colleghi alla sfera di iniziativa o influenza del datore o alle sue prerogative imprenditoriali;
tanto si ravvisa anche nel caso in cui il lavoratore si sia dimesso per giusta causa (insita in un difetto del rapporto di lavoro subordinato così grave da impedirne perfino la provvisoria prosecuzione) o abbia risolto consensualmente il proprio rapporto di lavoro (laddove, pur in presenza di una manifestazione di volontà del lavoratore, la risoluzione sia in concreto ascrivibile ad un comportamento del datore e non vada ricondotta ad una libera scelta del lavoratore). L'involontarietà ricorre anche nel caso di scadenza della pena e conseguente liberazione del condannato con estinzione del rapporto intramurario, trattandosi di evento non determinato dalla volontà del lavoratore né da questi prevedibile in virtù e a seguito di provvedimenti di notifica/revoca cautelare o di espiazione anticipata in sede esecutiva».
4. Poiché, nel caso di specie si evince come l'interruzione dell'attività lavorativa non sia stata ricondotta ad una libera scelta del lavoratore intramurario, questo Ufficio uniformandosi alle disposizioni della Suprema Corte, accogliendo il ricorso e riconoscendo, in capo al ricorrente, il diritto a ottenere l'indennità di disoccupazione dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa (9.7.2024).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
2
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto di a Parte_1 ottenere l'indennità di disoccupazione Naspi con decorrenza dal 9.7.2024;
- condanna a corrispondere in favore di l'indennità di CP_1 Parte_1 disoccupazione Naspi dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa, 1.8.2024 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna, infine, al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi 600,00€, CP_1 oltre spese generali, Iva e CPA, da corrispondere in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Vibo Valentia, 17/07/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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