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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/10/2025, n. 7518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7518 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10001/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
In persona del giudice unico dott.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 10001/2024 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 discussa il giorno 27.05.2025 tra
(P. IVA ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a Parte_2
Milano, Piazza Napoli, 19 presso lo studio dell'avv. Marco Romeo che la rappresenta e difende, giusta procura allegata all'opposizione
OPPONENTE
e
(P. IVA ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante elettivamente domiciliata a Milano, Via Larga, 9 Controparte_2
presso lo studio dell'avv. Matteo Majocchi che la rappresenta e difende in forza di procura allegata all'atto di costituzione
OPPOSTA
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI PER PARTE OPPONENTE
Piaccia all'Ecc.ma Giustizia adita, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente atto così provvedere:
– in via preliminare, sospendere la provvisoria esecuzione e per i motivi tutti sopra indicati;
1. in via principale dichiarare nullo, di nessun effetto e comunque revocarsi il Decreto
Ingiuntivo n. 15827/2019, RG 24814/2019, emesso dal Tribunale di Milano in data
17.7.2019, dichiarato esecutivo in data 23.11.2022 per evidente difetto di notifica e conseguente perenzione dello stesso;
2. nel merito, in via principale, dichiarare che l'odierna opponente nulla deve alla ricorrente per i motivi di cui in premessa anche a seguito dell'eccepita compensazione del credito;
3. Accertare e dichiarare come controparte sia tenuta alla restituzione della somma di euro 4990,34, oltre interessi da calcolarsi ai sensi dell'Art. 4, D. Lgs. 231/2002;
4. Accertare e dichiarare controparte tenuta a rifondere all'opponente le spese di lite del giudizio di opposizione innanzi al Tribunale di Bologna;
5. in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della chiesta eccezione di compensazione dichiarare come l'opponente non sia tenuta al pagamento degli interessi moratori stante il comportamento processuale tenuto dalla ricorrente che ha volontariamente atteso oltre quattro anni dalla emissione del D.I. per agire in via esecutiva;
6. Valuti codesto illustrissimo Giudice se sussistono gli estremi per condannare l'opposta al risarcimento del danno ex art. 96 CPC per i motivi indicati in premessa;
7. Condannare controparte al pagamento delle spese del presente giudizio da distrarsi in favore dello scrivente che si dichiara anticipatario. pagina 2 di 7 CONCLUSIONI PER PARTE OPPOSTA
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta:
1. IN VIA PREGIUDIZIALE
• Dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità dell'opposizione e Decreto
Ingiuntivo per tutti i motivi esposti in narrativa, con ogni provvedimento conseguente.
2. IN VIA PRELIMINARE
• Dichiarare il Decreto Ingiuntivo n. 15827/2019 del 17/07/2019, RG n. 24814/2019, definitivo ai sensi dell'art. 2909 c.c. per tutti i motivi esposti in atti.
3. IN SUBORDINE, NEL MERITO
• Rigettare, per tutte le ragioni esposte in narrativa del presente atto, tutte le eccezioni e le domande dell'odierna Opponente perché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto
• confermare integralmente il Decreto Ingiuntivo n. 15827/2019 del 17/07/2019, RG n.
24814/2019, già divenuto definitivo per mancata tempestiva opposizione e condannare la al pagamento, in favore di di tutti gli importi Parte_1 Controparte_1
meglio specificati e riportati nel Decreto Ingiuntivo stesso.
5. IN OGNI CASO
• con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e del procedimento monitorio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio di opposizione veniva introdotto da Parte_1
per opporsi al decreto ingiuntivo n. 15827/2019 emesso dal Tribunale di Milano
[...]
in data 17.7.2019, con il quale le veniva intimato di pagare in favore di
[...]
la somma di € 6.122,51 per capitale, oltre interessi e spese di lite, a Controparte_1
titolo di rate scadute del contratto di leasing stipulato tra le parti in data 26.05.2014.
pagina 3 di 7 A sostegno dell'opposizione deduceva: che in data Parte_1
27.02.2024 riceveva da la notifica via pec di un atto di precetto per € Controparte_1
9.081,86, sulla scorta del decreto ingiuntivo n. 15827/2019, emesso dal Tribunale nel luglio 2019 e dichiarato esecutivo per mancata opposizione il 23.11.2022; che tale decreto ingiuntivo non era mai stato validamente notificato all'ingiunta; che, accedendo al fascicolo telematico, il Difensore della veniva a conoscenza della Parte_1
presunta notifica avvenuta il 23.08.2019 a mezzo posta raccomandata presso Via Paolo
Lomazzo n. 4, 20154 Milano, indirizzo non riconducibile alla sede legale della società situata, sin dalla sua costituzione, in Via Giuseppe Pecchio n. 1 e poi spostata in Via
Pontaccio n. n 14; che, non avendo avuto, pertanto, tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo, aveva diritto di proporre opposizione tardiva;
che Parte_1
non provava compiutamente il credito fatto valere in fase monitoria;
Controparte_1
che, in ogni caso, vantava un credito da porre in compensazione, Parte_1
fondato su altro contratto di leasing intercorso tra le parti.
Per tali motivi parte opponente chiedeva, in via preliminare, di dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per nullità della notifica e, nel merito, di dichiarare che nulla era dovuto a anche in ragione dell'invocata Controparte_3
compensazione a seguito della quale residuava invece un credito in capo all'opponente di € 4.990,34, si costitutiva in giudizio e a sostegno della comparsa deduceva: Controparte_1
che la notifica del decreto ingiuntivo indirizzata al legale rappresentante e amministratore unico della società opponente, come risultante dalla visura della società, era, ai sensi dell'art. 145 comma 1 c.p.c., equivalente ed alternativa rispetto a quella eseguita presso la sede legale e, pertanto, da considerarsi regolarmente eseguita;
che in sede monitoria era già stata fornita piena prova del credito ingiunto, con la produzione del contratto di leasing, la fattura di acquisto dei beni, il verbale di consegna, le fatture insolute e la lettera di risoluzione del contratto;
che il riferimento al diverso contratto di leasing intercorso tra le parti era inconferente rispetto al credito fatto valere con ricorso pagina 4 di 7 per decreto ingiuntivo e, pertanto, non si poteva dare corso alla richiesta alla compensazione.
Per tali motivi, chiedeva di dichiarare l'inammissibilità Controparte_1
dell'opposizione tardiva, di rigettare le domande attoree e, per l'effetto, di confermare il decreto ingiuntivo.
Con memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. proponeva Parte_1
querela di falso avverso la documentazione prodotta da controparte per provare l'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo. Chiedeva, quindi, il deposito della busta contenente l'atto e l'esibizione degli originali da parte di Controparte_1
Con ordinanza del 13.01.2025 l'istanza di querela di falso veniva dichiarata infondata, in quanto l'indirizzo riportato nella relata di notifica, nell'avviso di ricevimento della raccomandata e nella C.A.D. corrispondeva effettivamente all'indirizzo di domicilio e di residenza del legale rappresentante.
Tanto premesso, l'opposizione è inammissibile, in quanto tardiva.
La notifica del decreto ingiuntivo da parte di infatti, deve Controparte_1
considerarsi correttamente effettuata in data 23.08.2019 mediante consegna via posta ordinaria all'indirizzo di residenza del legale rappresentante, con le modalità di cui all'art. 149 c.p.c. e della legge n. 890 del 1982.
Infatti, come risulta dall'allegato n. 3 dell'opposta, la notifica veniva effettuata all'opponente “in persona del lrpt” in via Paolo Lomazzo, 4 a Milano.
Emerge, dalla visura storica della allegata al decreto Parte_1
ingiuntivo e dal doc 9 prodotto con la memoria del 29.10.2024, che l'indirizzo di domicilio e residenza del legale rappresentante Parte_2
corrispondeva, all'epoca della notifica a quello effettivamente indicato nella cartolina postale.
Ciò posto, non si ritiene corretta la censura avanzata dall'odierna opponente circa il mancato rispetto delle modalità di notifica stabilite dall'art. 145 c.p.c. per le persone giuridiche.
pagina 5 di 7 Secondo la tesi di tale norma, nel consentire la notifica alla Parte_1
persona fisica che rappresenta l'ente, richiamerebbe esclusivamente gli articoli 138, 139
e 141 c.p.c. e non, invece, l'art. 149 c.p.c.
La giurisprudenza di legittimità, invece ha più volte chiarito che “In tema di notificazioni ad una persona giuridica, ed alla stregua dell'art. 145, comma 1, c.p.c., nel testo dettato dall'art. 2 della l. n. 263 del 2005, applicabile "ratione temporis", la notifica alla persona fisica che la rappresenta può avvenire, alternativamente, con la consegna dell'atto presso la sede della società, ovvero, quando in esso ne siano specificati residenza, domicilio e dimora abituale, con le modalità prescritte dagli artt.
138, 139 e 141 c.p.c., dovendo altresì ritenersi possibile, in assenza di un espresso divieto di legge, la notifica all'amministratore tramite il servizio postale ai sensi dell'art.
149 c.p.c.” (Cass. 30882/2017)
avrebbe, dunque, dovuto proporre opposizione entro 40 Parte_1
giorni dal 23.08.2019, data di perfezionamento della notifica del decreto. Viceversa, il presente giudizio è stato introdotto solamente in data 13.03.2024.
L'opposizione risulta tardiva e, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile.
Inoltre, deve essere confermata la decisione contenuta nell'ordinanza del 13 gennaio
2025 con riferimento alla querela di falso avanzata da parte opponente rispetto alla documentazione prodotta dall'opposta a riprova della avvenuta notifica del decreto ingiuntivo ed in particolare a quanto risultante dall'avviso di ricevimento della raccomandata n. 786161474780 .
La stessa non è ammissibile, in quanto carente dei requisiti stabiliti all'art. 221 c.p.c.
Si ritiene, infatti, non sia stata fornita adeguata “indicazione degli elementi e delle prove della falsità” della documentazione prodotta.
Nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. l'opponente sosteneva infatti che tale falsità fosse desumibile dalla circostanza per la quale nelle cassette postali del palazzo di via Lomazzo, 4 Milano non compariva il nominativo del sig. Al fine di Parte_2
confermare quanto dedotto nella querela di falso produceva le fotografie del portone di pagina 6 di 7 ingresso del palazzo, le fotografie del tastierino numerico del citofono e le foto di alcune cassette postali non meglio identificate (documenti n. 19 e 22).
Tali documenti, al pari dei capitoli di prova articolati sul punto in quanto generici e non riferibili con certezza all'epoca della notifica, non sono idonei a dimostrare l'inesistenza di una cassetta postale riconducibile al legale rappresentante sig. e dunque la Parte_2
falsità di quanto dichiarato dal messo postale.
In conclusione, il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo, considerata la tardività dell'opposizione.
Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione e, in particolare, la questione di merito relativa alla compensazione tra crediti reciproci.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai valori medi in base agli importi di cui al d.m. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così decide: dichiara l'opposizione inammissibile;
conferma il decreto ingiuntivo n. 15827/2019 emesso dal Tribunale di Milano in data
17.7.2019 e lo dichiara definitivamente esecutivo;
condanna a rifondere le spese di lite in favore di Parte_1 [...]
liquidate in complessivi € 5.077 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso Controparte_1
forfettario.
Milano, 6 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Guantario
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
In persona del giudice unico dott.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 10001/2024 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 discussa il giorno 27.05.2025 tra
(P. IVA ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a Parte_2
Milano, Piazza Napoli, 19 presso lo studio dell'avv. Marco Romeo che la rappresenta e difende, giusta procura allegata all'opposizione
OPPONENTE
e
(P. IVA ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante elettivamente domiciliata a Milano, Via Larga, 9 Controparte_2
presso lo studio dell'avv. Matteo Majocchi che la rappresenta e difende in forza di procura allegata all'atto di costituzione
OPPOSTA
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI PER PARTE OPPONENTE
Piaccia all'Ecc.ma Giustizia adita, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente atto così provvedere:
– in via preliminare, sospendere la provvisoria esecuzione e per i motivi tutti sopra indicati;
1. in via principale dichiarare nullo, di nessun effetto e comunque revocarsi il Decreto
Ingiuntivo n. 15827/2019, RG 24814/2019, emesso dal Tribunale di Milano in data
17.7.2019, dichiarato esecutivo in data 23.11.2022 per evidente difetto di notifica e conseguente perenzione dello stesso;
2. nel merito, in via principale, dichiarare che l'odierna opponente nulla deve alla ricorrente per i motivi di cui in premessa anche a seguito dell'eccepita compensazione del credito;
3. Accertare e dichiarare come controparte sia tenuta alla restituzione della somma di euro 4990,34, oltre interessi da calcolarsi ai sensi dell'Art. 4, D. Lgs. 231/2002;
4. Accertare e dichiarare controparte tenuta a rifondere all'opponente le spese di lite del giudizio di opposizione innanzi al Tribunale di Bologna;
5. in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della chiesta eccezione di compensazione dichiarare come l'opponente non sia tenuta al pagamento degli interessi moratori stante il comportamento processuale tenuto dalla ricorrente che ha volontariamente atteso oltre quattro anni dalla emissione del D.I. per agire in via esecutiva;
6. Valuti codesto illustrissimo Giudice se sussistono gli estremi per condannare l'opposta al risarcimento del danno ex art. 96 CPC per i motivi indicati in premessa;
7. Condannare controparte al pagamento delle spese del presente giudizio da distrarsi in favore dello scrivente che si dichiara anticipatario. pagina 2 di 7 CONCLUSIONI PER PARTE OPPOSTA
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta:
1. IN VIA PREGIUDIZIALE
• Dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità dell'opposizione e Decreto
Ingiuntivo per tutti i motivi esposti in narrativa, con ogni provvedimento conseguente.
2. IN VIA PRELIMINARE
• Dichiarare il Decreto Ingiuntivo n. 15827/2019 del 17/07/2019, RG n. 24814/2019, definitivo ai sensi dell'art. 2909 c.c. per tutti i motivi esposti in atti.
3. IN SUBORDINE, NEL MERITO
• Rigettare, per tutte le ragioni esposte in narrativa del presente atto, tutte le eccezioni e le domande dell'odierna Opponente perché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto
• confermare integralmente il Decreto Ingiuntivo n. 15827/2019 del 17/07/2019, RG n.
24814/2019, già divenuto definitivo per mancata tempestiva opposizione e condannare la al pagamento, in favore di di tutti gli importi Parte_1 Controparte_1
meglio specificati e riportati nel Decreto Ingiuntivo stesso.
5. IN OGNI CASO
• con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e del procedimento monitorio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio di opposizione veniva introdotto da Parte_1
per opporsi al decreto ingiuntivo n. 15827/2019 emesso dal Tribunale di Milano
[...]
in data 17.7.2019, con il quale le veniva intimato di pagare in favore di
[...]
la somma di € 6.122,51 per capitale, oltre interessi e spese di lite, a Controparte_1
titolo di rate scadute del contratto di leasing stipulato tra le parti in data 26.05.2014.
pagina 3 di 7 A sostegno dell'opposizione deduceva: che in data Parte_1
27.02.2024 riceveva da la notifica via pec di un atto di precetto per € Controparte_1
9.081,86, sulla scorta del decreto ingiuntivo n. 15827/2019, emesso dal Tribunale nel luglio 2019 e dichiarato esecutivo per mancata opposizione il 23.11.2022; che tale decreto ingiuntivo non era mai stato validamente notificato all'ingiunta; che, accedendo al fascicolo telematico, il Difensore della veniva a conoscenza della Parte_1
presunta notifica avvenuta il 23.08.2019 a mezzo posta raccomandata presso Via Paolo
Lomazzo n. 4, 20154 Milano, indirizzo non riconducibile alla sede legale della società situata, sin dalla sua costituzione, in Via Giuseppe Pecchio n. 1 e poi spostata in Via
Pontaccio n. n 14; che, non avendo avuto, pertanto, tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo, aveva diritto di proporre opposizione tardiva;
che Parte_1
non provava compiutamente il credito fatto valere in fase monitoria;
Controparte_1
che, in ogni caso, vantava un credito da porre in compensazione, Parte_1
fondato su altro contratto di leasing intercorso tra le parti.
Per tali motivi parte opponente chiedeva, in via preliminare, di dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per nullità della notifica e, nel merito, di dichiarare che nulla era dovuto a anche in ragione dell'invocata Controparte_3
compensazione a seguito della quale residuava invece un credito in capo all'opponente di € 4.990,34, si costitutiva in giudizio e a sostegno della comparsa deduceva: Controparte_1
che la notifica del decreto ingiuntivo indirizzata al legale rappresentante e amministratore unico della società opponente, come risultante dalla visura della società, era, ai sensi dell'art. 145 comma 1 c.p.c., equivalente ed alternativa rispetto a quella eseguita presso la sede legale e, pertanto, da considerarsi regolarmente eseguita;
che in sede monitoria era già stata fornita piena prova del credito ingiunto, con la produzione del contratto di leasing, la fattura di acquisto dei beni, il verbale di consegna, le fatture insolute e la lettera di risoluzione del contratto;
che il riferimento al diverso contratto di leasing intercorso tra le parti era inconferente rispetto al credito fatto valere con ricorso pagina 4 di 7 per decreto ingiuntivo e, pertanto, non si poteva dare corso alla richiesta alla compensazione.
Per tali motivi, chiedeva di dichiarare l'inammissibilità Controparte_1
dell'opposizione tardiva, di rigettare le domande attoree e, per l'effetto, di confermare il decreto ingiuntivo.
Con memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. proponeva Parte_1
querela di falso avverso la documentazione prodotta da controparte per provare l'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo. Chiedeva, quindi, il deposito della busta contenente l'atto e l'esibizione degli originali da parte di Controparte_1
Con ordinanza del 13.01.2025 l'istanza di querela di falso veniva dichiarata infondata, in quanto l'indirizzo riportato nella relata di notifica, nell'avviso di ricevimento della raccomandata e nella C.A.D. corrispondeva effettivamente all'indirizzo di domicilio e di residenza del legale rappresentante.
Tanto premesso, l'opposizione è inammissibile, in quanto tardiva.
La notifica del decreto ingiuntivo da parte di infatti, deve Controparte_1
considerarsi correttamente effettuata in data 23.08.2019 mediante consegna via posta ordinaria all'indirizzo di residenza del legale rappresentante, con le modalità di cui all'art. 149 c.p.c. e della legge n. 890 del 1982.
Infatti, come risulta dall'allegato n. 3 dell'opposta, la notifica veniva effettuata all'opponente “in persona del lrpt” in via Paolo Lomazzo, 4 a Milano.
Emerge, dalla visura storica della allegata al decreto Parte_1
ingiuntivo e dal doc 9 prodotto con la memoria del 29.10.2024, che l'indirizzo di domicilio e residenza del legale rappresentante Parte_2
corrispondeva, all'epoca della notifica a quello effettivamente indicato nella cartolina postale.
Ciò posto, non si ritiene corretta la censura avanzata dall'odierna opponente circa il mancato rispetto delle modalità di notifica stabilite dall'art. 145 c.p.c. per le persone giuridiche.
pagina 5 di 7 Secondo la tesi di tale norma, nel consentire la notifica alla Parte_1
persona fisica che rappresenta l'ente, richiamerebbe esclusivamente gli articoli 138, 139
e 141 c.p.c. e non, invece, l'art. 149 c.p.c.
La giurisprudenza di legittimità, invece ha più volte chiarito che “In tema di notificazioni ad una persona giuridica, ed alla stregua dell'art. 145, comma 1, c.p.c., nel testo dettato dall'art. 2 della l. n. 263 del 2005, applicabile "ratione temporis", la notifica alla persona fisica che la rappresenta può avvenire, alternativamente, con la consegna dell'atto presso la sede della società, ovvero, quando in esso ne siano specificati residenza, domicilio e dimora abituale, con le modalità prescritte dagli artt.
138, 139 e 141 c.p.c., dovendo altresì ritenersi possibile, in assenza di un espresso divieto di legge, la notifica all'amministratore tramite il servizio postale ai sensi dell'art.
149 c.p.c.” (Cass. 30882/2017)
avrebbe, dunque, dovuto proporre opposizione entro 40 Parte_1
giorni dal 23.08.2019, data di perfezionamento della notifica del decreto. Viceversa, il presente giudizio è stato introdotto solamente in data 13.03.2024.
L'opposizione risulta tardiva e, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile.
Inoltre, deve essere confermata la decisione contenuta nell'ordinanza del 13 gennaio
2025 con riferimento alla querela di falso avanzata da parte opponente rispetto alla documentazione prodotta dall'opposta a riprova della avvenuta notifica del decreto ingiuntivo ed in particolare a quanto risultante dall'avviso di ricevimento della raccomandata n. 786161474780 .
La stessa non è ammissibile, in quanto carente dei requisiti stabiliti all'art. 221 c.p.c.
Si ritiene, infatti, non sia stata fornita adeguata “indicazione degli elementi e delle prove della falsità” della documentazione prodotta.
Nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. l'opponente sosteneva infatti che tale falsità fosse desumibile dalla circostanza per la quale nelle cassette postali del palazzo di via Lomazzo, 4 Milano non compariva il nominativo del sig. Al fine di Parte_2
confermare quanto dedotto nella querela di falso produceva le fotografie del portone di pagina 6 di 7 ingresso del palazzo, le fotografie del tastierino numerico del citofono e le foto di alcune cassette postali non meglio identificate (documenti n. 19 e 22).
Tali documenti, al pari dei capitoli di prova articolati sul punto in quanto generici e non riferibili con certezza all'epoca della notifica, non sono idonei a dimostrare l'inesistenza di una cassetta postale riconducibile al legale rappresentante sig. e dunque la Parte_2
falsità di quanto dichiarato dal messo postale.
In conclusione, il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo, considerata la tardività dell'opposizione.
Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione e, in particolare, la questione di merito relativa alla compensazione tra crediti reciproci.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai valori medi in base agli importi di cui al d.m. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così decide: dichiara l'opposizione inammissibile;
conferma il decreto ingiuntivo n. 15827/2019 emesso dal Tribunale di Milano in data
17.7.2019 e lo dichiara definitivamente esecutivo;
condanna a rifondere le spese di lite in favore di Parte_1 [...]
liquidate in complessivi € 5.077 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso Controparte_1
forfettario.
Milano, 6 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Guantario
pagina 7 di 7