Sentenza 12 aprile 2023
Massime • 1
In materia di procedimento disciplinare a carico di magistrati, l'art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 109 del 2006, nello stabilire che la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura - nell'infliggere una sanzione diversa dall'ammonimento e dalla rimozione - possa disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio, deve essere interpretato nel senso di prevedere entrambe le misure, senza escluderne il cumulo, poiché la "ratio" della norma non è quella di sanzionare ulteriormente il magistrato, ma di impedire che il contesto ambientale in cui esso opera, rispetto al quale sono rilevanti sia la sede che le funzioni svolte, determini ulteriori violazioni disciplinari lesive del buon andamento della giustizia, tutelando, pertanto, un interesse pubblico riconducibile all'art. 97 cost. ed all'intero titolo IV della costituzione. (In applicazione del principio, rilevata la stretta connessione degli illeciti contestati con l'esercizio delle funzioni requirenti, la S.C. ha rigettato la censura riguardante il cumulo fra la sanzione disciplinare inflitta a un magistrato della Procura e il suo trasferimento ad altro ufficio con mutamento delle funzioni, disposto in un caso di rivelazione ad un avvocato difensore di atti di indagine coperti da segreto e, in particolare, dell'imminente adozione di misure cautelari a carico di soggetti affiliati alla 'ndrangheta, poi effettivamente sottrattisi alla misura).
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FATTI DI CAUSA 1. In data 20 luglio 2023, il dott. S. Francesco, giudice del Tribunale di Viterbo, ha presentato un'istanza di riabilitazione ex art. 25-bis del d.lgs. n. 109 del 2006. La richiesta di riabilitazione è stata avanzata con riferimento alla sentenza n. 222 del 2016 emessa dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura in data 13 maggio 2016, divenuta irrevocabile a seguito della sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione n. 17551 del 14 luglio 2017, con la quale è stata inflitta al dott. S. Francesco, all'epoca sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, la sanzione disciplinare della censura ed è stato disposto, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/04/2023, n. 9712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9712 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2023 |