Art. 13. 1. E' autorizzata la concessione di un contributo finanziario al Fondo comune per i prodotti di base, pari ad euro 70.000 per l'anno 2007, ad euro 3.461.925 per l'anno 2008 e ad euro 3.823.287 per l'anno 2009.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 70.000 per l'anno 2007, ad euro 3.461.925 per l'anno 2008 e ad euro 3.823.287 per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 70.000 per l'anno 2007, ad euro 3.461.925 per l'anno 2008 e ad euro 3.823.287 per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.