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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/04/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2124/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2124/2023
tra
Parte_1
[...]
Parte_2
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 20 marzo 2025 ad ore 12.00 innanzi al dott. Daniele Martino sono comparsi:
Per e l'avv. MANZONI LAURA;
per Parte_1 Parte_1 Parte_2 CP_1
nessuno è comparso.
[...]
Il Giudice invita parte attrice a precisare le conclusioni.
L'avv. Manzoni precisa le conclusioni come da note autorizzate depositate in data 11 marzo 2025. Per
la quantificazione delle spese si rimette al D.M. 55/2014.
Si procede con la discussione orale.
Il Giudice,
terminata la discussione si ritira in camera di consiglio per la decisione e l'emissione della sentenza che avverrà con deposito in cancelleria.
Il Giudice
dott. Daniele Martino
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniele Martino ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2124/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANZONI LAURA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA CARLO JUSSI 140/A, 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)
presso il difensore avv. MANZONI LAURA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANZONI LAURA, Parte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in VIA CARLO JUSSI 140/A, 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)
presso il difensore avv. MANZONI LAURA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANZONI LAURA, Parte_2 C.F._3
elettivamente domiciliata in VIA CARLO JUSSI 140/A, 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)
presso il difensore avv. MANZONI LAURA
ATTORE/I
contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._4
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da verbale d'udienza.
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato i sigg. e Parte_1 Parte_1 Pt_2
citavano in giudizio, avanti al Tribunale di Bologna, la sig.ra al fine di sentirla
[...] CP_1
condannare al risarcimento dei danni tutti subiti a causa dell'allagamento verificatosi nel proprio appartamento nella notte tra il 3 ed il 4 dicembre 2020 verso le ore 04.00 il cui sversamento proveniva dall'appartamento di proprietà della convenuta.
Parte attrice riferiva quindi che la convenuta si era assunta la responsabilità per i danni subiti dalle attrici ma che, nonostante ciò, non aveva provveduto ad adempiere al risarcimento.
La convenuta non si costituiva in giudizio e, verificata la regolarità della notifica dell'atto di citazione, all'udienza del 6 luglio 2023 ne veniva dichiarata la contumacia.
La fattispecie in oggetto configura una tipica ipotesi di responsabilità per cose in custodia, quindi ai sensi dell'art. 2051 c.c., essendo la convenuta proprietaria dell'immobile da cui provenivano le infiltrazioni. Avendo tale responsabilità natura oggettiva il danneggiato deve limitarsi a provare il nesso di causalità tra la cosa ed il danno mentre il custode deve dare prova della sussistenza del caso fortuito. La giurisprudenza ha infatti in più occasioni affermato che “la responsabilità di cui all'art. 2051
c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la
dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre
sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale
o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista
oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del
custode” (Cass. civ., Sez. Un., ord. n° 20943/2022 in Giustizia Civile Massimario 2022; Cass. civ., sez.
III., ord. n° 21461/2024 in Redazione Giuffrè 2025; giur. merito: Trib. Venezia, sez. III, sent. n°
1644/2023 in Redazione Giuffrè 2023).
Deve poi evidenziarsi come “nel paradigma dell'art. 2051 c.c., la relazione giuridica con la cosa non
è elemento costitutivo della responsabilità, a differenza di quanto previsto dagli artt. 2052, 2053 e 2054
c.c., sicché responsabile ex art. 2051 c.c. può ben essere un soggetto diverso da quello che abbia un
titolo giuridico sulla res, rilevando la sola relazione di fatto custodiale” (Cass. civ., sez. III, ord. n°
16034/2023 in Responsabilità Civile e Previdenza 2024, 2, 445; Cass. civ., sez. III, ord. n° 18471/2024
in Guida al diritto 2024, 42; giur. merito: Trib. Foggia, sez. I, sent. n° 1918/2024 in Redazione Giuffrè
2025). In via presuntiva, in assenza di elementi contrari, la qualifica di proprietario della cosa può far ritenere sussistente la relazione custodiale con la stessa. Il diritto di proprietà di un bene comporta da pagina 3 di 6 un lato il presunto possesso di quel bene, in assenza di elementi contrari, e dall'altro il suo godimento col conseguente potere di controllo sullo stesso.
In merito all'accertamento del nesso di causalità la sequenza causale non deve poi risultare alterata da fattori esterni eccezionali ed imprevedibili con la conseguenza che “la causa efficiente
sopravvenuta, imprevedibile ed eccezionale, capace di generare da sola l'evento, interrompe il nesso eziologico,
ancorché dipendente dall'azione colpevole della vittima o di un terzo”. Pertanto, si può affermare che la responsabilità ex art. 2051 c.c. del custode va esclusa soltanto nel caso in cui venga accertata la natura dolosa del fatto del terzo, la condotta assorbente del danneggiato o la c.d. forza maggiore sempreché il custode non avesse comunque la possibilità di impedire che il fatto dannoso esplicasse i suoi effetti in quanto, in tale ipotesi, non viene meno una sua colpa.
Nel caso di specie, il giudicante ritiene sussistente un rapporto custodiale nei confronti della convenuta in quanto proprietaria e quindi, in assenza di allegazione contraria, avente un potere di controllo sull'immobile.
Sia l'espletata istruttoria che la documentazione agli atti dimostra la sussistenza di una responsabilità ex art. 2051 c.c. della convenuta.
Nella mail del 7 gennaio 2021 ore 22:46 emerge con chiarezza l'ammissione di responsabilità e la conseguente disponibilità a risarcire i danni subiti. Nella detta mail (doc. 2 parte attrice) si legge testualmente:
“L'ing. mi riferisce che l'ha contattata al fine di organizzare il sopralluogo per il verbale dei CP_2
danni subiti al suo appartamento.
La voglio però rassicurare sul fatto che ho già provveduto a fare regolare denuncia alla nostra
assicurazione, infatti, come le ho detto sia l'impresa, ma soprattutto noi, siamo regolarmente
assicurati per i danni subiti da terzi, per cui su questo punto può stare tranquillo.
[…]. Personalmente crediamo di aver fatto tutto il massimo possibile per porre rimedio al disagio
che avete patito, se possiamo fare altro non esiti a dirmelo”.
Tale responsabilità trova conferma nelle dichiarazioni testimoniale. In particolare, il teste Tes_1
rispondendo alla domanda formulata al capitolo 1, ha dichiarato che glielo “confermò il sig.
[...]
che vi erano state infiltrazioni provenienti dal terrazzo di proprietà della moglie che avevano Per_1 CP_1
interessato la proprietà . Non solo. In risposta alla domanda formulata al capitolo 5, il teste ha Pt_2
dichiarato che “il marito della convenuta, per conto della convenuta, mi ha riferito che aveva denunciato il
sinistro e che si era assunta la responsabilità”. pagina 4 di 6 Il teste rispondendo alla domanda formulata al capitolo 4 ha dichiarato di aver Testimone_2
sentito la responsabile del cantiere “dire che probabilmente era un problema di impermeabilizzazione” e quindi di una struttura facente parte dell'immobile di proprietà della convenuta.
Alla luce del documento 2 prodotto da parte attrice e della dichiarazione del teste si può Tes_1
darsi per ammesse dalla convenuta, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., le circostanze su cui la stessa era stata chiamata a rilasciare l'interrogatorio formale.
Alla luce dell'istruttoria, pertanto, non può che ritenersi accertata la responsabilità della convenuta, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per i danni subiti dall'immobile degli attori.
In merito alla prova dei danni il teste ha confermato che la condizione dei luoghi era Testimone_3
quella risultante dalle foto prodotte (vedasi cap. 10). Il teste , che si è “trovato in loco uno Testimone_2
dei giorni in cui si stavano verificando le infiltrazioni”, ha quindi potuto accertare “la situazione al momento
dei fatti” confermando quindi che lo stato dei luoghi era quello rappresentato nella documentazione fotografica prodotta dagli attori (v. risposta alla domanda del capitolo 8). Infine, che lo stato dei luoghi fosse quella rappresentata nelle fotografie prodotte lo conferma anche il teste il quale Testimone_4
le ha personalmente scattate.
Accertata la responsabilità, confermati i danni come quelli risultanti dal materiale fotografico rimane soltanto l'accertamento sulla quantificazione. Sul punto deve rilevarsi che sia la fattura emessa dall'impresa edile sia la perizia effettuata dal geom. non specificano in modo preciso la Tes_4
quantità dei lavori necessari per il ripristino non indicando la dimensione dei vani, l'effettivo materiale utilizzato e le ore necessarie per l'esecuzione dei lavori. Sostanzialmente non si rinvengono,
al di là della documentazione fotografica, elementi oggettivi per stabilire la quantificazione del danno.
La fattura n° 5/A del 9 febbraio 2023 emessa dalla società indica quale Parte_3
prestazione i “Lavori di manutenzione per interventi di ripristino dei danni da allagamento eseguiti
nell'appartamento sito nel Condominio di San AZ di Savena (40068- BO), VIA Carlo Jussi 26, terzo piano
[…]” pertanto la quantificazione fornita è di parte e può essere considerata un parametro di massima.
Per motivi di economia processuale, pertanto, si ritiene di dover ricorrere alla liquidazione equitativa riducendo la somma richiesta per l'attività edile di circa un =20%= e quindi, ai sensi dell'art. smontaggio, l'imballaggio e il rimontaggio dei lampadari si può riconoscere la somma di € =200,00=
I.V.A. inclusa.
Va infine riconosciuto a titolo di danno il costo sostenuto per l'attività svolta dal geometra nella redazione della perizia allegata dagli attori come documento 3. Per tale Testimone_4
prestazione dovrà riconoscersi agli attori il rimborso della somma di € =1.472,00=.
Complessivamente, la somma risarcitoria da riconoscere agli attori, collettivamente fra loro, è pari ad € =6.552,00= a cui andranno aggiunti gl'interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda,
che può indicarsi nel giorno 16 dicembre 2020 (vedasi doc. 2 parte attrice), previa devalutazione,
all'emissione della presente sentenza.
La sig.ra andrà pertanto condannata a pagare agli attori, collettivamente fra CP_1
loro, la somma di € =7.138,50= oltre interessi ex art. 1282 c.c. dall'emissione della presente sentenza,
avvenuta in data 9 aprile 2025, al saldo.
Alla soccombenza consegue la condanna di parte convenuta al rimborso delle spese di lite da liquidarsi secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, nella persona del Giudice dott. Martino Daniele, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita,
accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. di così dispone: CP_1
- condanna a pagare a e CP_1 Parte_1 Parte_1 Parte_2
collettivamente fra loro, la somma di € =7.138,50= oltre interessi ex art. 1282 c.c. dall'emissione della
presente sentenza al saldo;
- condanna a rimborsare a e CP_1 Parte_1 Parte_1 Parte_2
collettivamente fra loro, le spese di lite sostenute per il presente giudizio che si liquidano in € =264,00=
per spese ed € =2.600,00= per onorari oltre I.V.A. (22%), C.P.A. (4%) e rimborso spese generali (15%).
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c. allegata al verbale d'udienza.
Bologna, 9 aprile 2025
Il Giudice
dott. Daniele Martino
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1226 c.c., liquidare la somma, per l'attività di ripristino edile, in € =4.000,00= oltre I.V.A. per
complessivi € =4.880,00=. Può invece riconoscersi integralmente la somma indicata nel preventivo di
DZ Impianti Elettrici & Elettronici in quanto sufficientemente dettagliata nella descrizione dell'attività
compiuta e comunque di una misura esigua e quindi presumibilmente congrua. Pertanto, per lo pagina 5 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2124/2023
tra
Parte_1
[...]
Parte_2
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 20 marzo 2025 ad ore 12.00 innanzi al dott. Daniele Martino sono comparsi:
Per e l'avv. MANZONI LAURA;
per Parte_1 Parte_1 Parte_2 CP_1
nessuno è comparso.
[...]
Il Giudice invita parte attrice a precisare le conclusioni.
L'avv. Manzoni precisa le conclusioni come da note autorizzate depositate in data 11 marzo 2025. Per
la quantificazione delle spese si rimette al D.M. 55/2014.
Si procede con la discussione orale.
Il Giudice,
terminata la discussione si ritira in camera di consiglio per la decisione e l'emissione della sentenza che avverrà con deposito in cancelleria.
Il Giudice
dott. Daniele Martino
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniele Martino ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2124/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANZONI LAURA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA CARLO JUSSI 140/A, 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)
presso il difensore avv. MANZONI LAURA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANZONI LAURA, Parte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in VIA CARLO JUSSI 140/A, 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)
presso il difensore avv. MANZONI LAURA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANZONI LAURA, Parte_2 C.F._3
elettivamente domiciliata in VIA CARLO JUSSI 140/A, 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)
presso il difensore avv. MANZONI LAURA
ATTORE/I
contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._4
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da verbale d'udienza.
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato i sigg. e Parte_1 Parte_1 Pt_2
citavano in giudizio, avanti al Tribunale di Bologna, la sig.ra al fine di sentirla
[...] CP_1
condannare al risarcimento dei danni tutti subiti a causa dell'allagamento verificatosi nel proprio appartamento nella notte tra il 3 ed il 4 dicembre 2020 verso le ore 04.00 il cui sversamento proveniva dall'appartamento di proprietà della convenuta.
Parte attrice riferiva quindi che la convenuta si era assunta la responsabilità per i danni subiti dalle attrici ma che, nonostante ciò, non aveva provveduto ad adempiere al risarcimento.
La convenuta non si costituiva in giudizio e, verificata la regolarità della notifica dell'atto di citazione, all'udienza del 6 luglio 2023 ne veniva dichiarata la contumacia.
La fattispecie in oggetto configura una tipica ipotesi di responsabilità per cose in custodia, quindi ai sensi dell'art. 2051 c.c., essendo la convenuta proprietaria dell'immobile da cui provenivano le infiltrazioni. Avendo tale responsabilità natura oggettiva il danneggiato deve limitarsi a provare il nesso di causalità tra la cosa ed il danno mentre il custode deve dare prova della sussistenza del caso fortuito. La giurisprudenza ha infatti in più occasioni affermato che “la responsabilità di cui all'art. 2051
c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la
dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre
sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale
o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista
oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del
custode” (Cass. civ., Sez. Un., ord. n° 20943/2022 in Giustizia Civile Massimario 2022; Cass. civ., sez.
III., ord. n° 21461/2024 in Redazione Giuffrè 2025; giur. merito: Trib. Venezia, sez. III, sent. n°
1644/2023 in Redazione Giuffrè 2023).
Deve poi evidenziarsi come “nel paradigma dell'art. 2051 c.c., la relazione giuridica con la cosa non
è elemento costitutivo della responsabilità, a differenza di quanto previsto dagli artt. 2052, 2053 e 2054
c.c., sicché responsabile ex art. 2051 c.c. può ben essere un soggetto diverso da quello che abbia un
titolo giuridico sulla res, rilevando la sola relazione di fatto custodiale” (Cass. civ., sez. III, ord. n°
16034/2023 in Responsabilità Civile e Previdenza 2024, 2, 445; Cass. civ., sez. III, ord. n° 18471/2024
in Guida al diritto 2024, 42; giur. merito: Trib. Foggia, sez. I, sent. n° 1918/2024 in Redazione Giuffrè
2025). In via presuntiva, in assenza di elementi contrari, la qualifica di proprietario della cosa può far ritenere sussistente la relazione custodiale con la stessa. Il diritto di proprietà di un bene comporta da pagina 3 di 6 un lato il presunto possesso di quel bene, in assenza di elementi contrari, e dall'altro il suo godimento col conseguente potere di controllo sullo stesso.
In merito all'accertamento del nesso di causalità la sequenza causale non deve poi risultare alterata da fattori esterni eccezionali ed imprevedibili con la conseguenza che “la causa efficiente
sopravvenuta, imprevedibile ed eccezionale, capace di generare da sola l'evento, interrompe il nesso eziologico,
ancorché dipendente dall'azione colpevole della vittima o di un terzo”. Pertanto, si può affermare che la responsabilità ex art. 2051 c.c. del custode va esclusa soltanto nel caso in cui venga accertata la natura dolosa del fatto del terzo, la condotta assorbente del danneggiato o la c.d. forza maggiore sempreché il custode non avesse comunque la possibilità di impedire che il fatto dannoso esplicasse i suoi effetti in quanto, in tale ipotesi, non viene meno una sua colpa.
Nel caso di specie, il giudicante ritiene sussistente un rapporto custodiale nei confronti della convenuta in quanto proprietaria e quindi, in assenza di allegazione contraria, avente un potere di controllo sull'immobile.
Sia l'espletata istruttoria che la documentazione agli atti dimostra la sussistenza di una responsabilità ex art. 2051 c.c. della convenuta.
Nella mail del 7 gennaio 2021 ore 22:46 emerge con chiarezza l'ammissione di responsabilità e la conseguente disponibilità a risarcire i danni subiti. Nella detta mail (doc. 2 parte attrice) si legge testualmente:
“L'ing. mi riferisce che l'ha contattata al fine di organizzare il sopralluogo per il verbale dei CP_2
danni subiti al suo appartamento.
La voglio però rassicurare sul fatto che ho già provveduto a fare regolare denuncia alla nostra
assicurazione, infatti, come le ho detto sia l'impresa, ma soprattutto noi, siamo regolarmente
assicurati per i danni subiti da terzi, per cui su questo punto può stare tranquillo.
[…]. Personalmente crediamo di aver fatto tutto il massimo possibile per porre rimedio al disagio
che avete patito, se possiamo fare altro non esiti a dirmelo”.
Tale responsabilità trova conferma nelle dichiarazioni testimoniale. In particolare, il teste Tes_1
rispondendo alla domanda formulata al capitolo 1, ha dichiarato che glielo “confermò il sig.
[...]
che vi erano state infiltrazioni provenienti dal terrazzo di proprietà della moglie che avevano Per_1 CP_1
interessato la proprietà . Non solo. In risposta alla domanda formulata al capitolo 5, il teste ha Pt_2
dichiarato che “il marito della convenuta, per conto della convenuta, mi ha riferito che aveva denunciato il
sinistro e che si era assunta la responsabilità”. pagina 4 di 6 Il teste rispondendo alla domanda formulata al capitolo 4 ha dichiarato di aver Testimone_2
sentito la responsabile del cantiere “dire che probabilmente era un problema di impermeabilizzazione” e quindi di una struttura facente parte dell'immobile di proprietà della convenuta.
Alla luce del documento 2 prodotto da parte attrice e della dichiarazione del teste si può Tes_1
darsi per ammesse dalla convenuta, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., le circostanze su cui la stessa era stata chiamata a rilasciare l'interrogatorio formale.
Alla luce dell'istruttoria, pertanto, non può che ritenersi accertata la responsabilità della convenuta, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per i danni subiti dall'immobile degli attori.
In merito alla prova dei danni il teste ha confermato che la condizione dei luoghi era Testimone_3
quella risultante dalle foto prodotte (vedasi cap. 10). Il teste , che si è “trovato in loco uno Testimone_2
dei giorni in cui si stavano verificando le infiltrazioni”, ha quindi potuto accertare “la situazione al momento
dei fatti” confermando quindi che lo stato dei luoghi era quello rappresentato nella documentazione fotografica prodotta dagli attori (v. risposta alla domanda del capitolo 8). Infine, che lo stato dei luoghi fosse quella rappresentata nelle fotografie prodotte lo conferma anche il teste il quale Testimone_4
le ha personalmente scattate.
Accertata la responsabilità, confermati i danni come quelli risultanti dal materiale fotografico rimane soltanto l'accertamento sulla quantificazione. Sul punto deve rilevarsi che sia la fattura emessa dall'impresa edile sia la perizia effettuata dal geom. non specificano in modo preciso la Tes_4
quantità dei lavori necessari per il ripristino non indicando la dimensione dei vani, l'effettivo materiale utilizzato e le ore necessarie per l'esecuzione dei lavori. Sostanzialmente non si rinvengono,
al di là della documentazione fotografica, elementi oggettivi per stabilire la quantificazione del danno.
La fattura n° 5/A del 9 febbraio 2023 emessa dalla società indica quale Parte_3
prestazione i “Lavori di manutenzione per interventi di ripristino dei danni da allagamento eseguiti
nell'appartamento sito nel Condominio di San AZ di Savena (40068- BO), VIA Carlo Jussi 26, terzo piano
[…]” pertanto la quantificazione fornita è di parte e può essere considerata un parametro di massima.
Per motivi di economia processuale, pertanto, si ritiene di dover ricorrere alla liquidazione equitativa riducendo la somma richiesta per l'attività edile di circa un =20%= e quindi, ai sensi dell'art. smontaggio, l'imballaggio e il rimontaggio dei lampadari si può riconoscere la somma di € =200,00=
I.V.A. inclusa.
Va infine riconosciuto a titolo di danno il costo sostenuto per l'attività svolta dal geometra nella redazione della perizia allegata dagli attori come documento 3. Per tale Testimone_4
prestazione dovrà riconoscersi agli attori il rimborso della somma di € =1.472,00=.
Complessivamente, la somma risarcitoria da riconoscere agli attori, collettivamente fra loro, è pari ad € =6.552,00= a cui andranno aggiunti gl'interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda,
che può indicarsi nel giorno 16 dicembre 2020 (vedasi doc. 2 parte attrice), previa devalutazione,
all'emissione della presente sentenza.
La sig.ra andrà pertanto condannata a pagare agli attori, collettivamente fra CP_1
loro, la somma di € =7.138,50= oltre interessi ex art. 1282 c.c. dall'emissione della presente sentenza,
avvenuta in data 9 aprile 2025, al saldo.
Alla soccombenza consegue la condanna di parte convenuta al rimborso delle spese di lite da liquidarsi secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, nella persona del Giudice dott. Martino Daniele, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita,
accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. di così dispone: CP_1
- condanna a pagare a e CP_1 Parte_1 Parte_1 Parte_2
collettivamente fra loro, la somma di € =7.138,50= oltre interessi ex art. 1282 c.c. dall'emissione della
presente sentenza al saldo;
- condanna a rimborsare a e CP_1 Parte_1 Parte_1 Parte_2
collettivamente fra loro, le spese di lite sostenute per il presente giudizio che si liquidano in € =264,00=
per spese ed € =2.600,00= per onorari oltre I.V.A. (22%), C.P.A. (4%) e rimborso spese generali (15%).
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c. allegata al verbale d'udienza.
Bologna, 9 aprile 2025
Il Giudice
dott. Daniele Martino
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1226 c.c., liquidare la somma, per l'attività di ripristino edile, in € =4.000,00= oltre I.V.A. per
complessivi € =4.880,00=. Può invece riconoscersi integralmente la somma indicata nel preventivo di
DZ Impianti Elettrici & Elettronici in quanto sufficientemente dettagliata nella descrizione dell'attività
compiuta e comunque di una misura esigua e quindi presumibilmente congrua. Pertanto, per lo pagina 5 di 6