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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/04/2025, n. 1524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1524 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 12088/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 12088/2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to SANTAGATA GAETANO e dall'avv. Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
CAPPIELLO MARCO;
in persona del lrpt rapp.to e difeso dall'avv. CAPASSO ERMINIO CP_2
Resistenti in persona del ltpt CP_3
Resistente non costituita
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 4..10.2024 parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione al fermo amministrativo n. 07180202400022725\ 000 comunicato il 2.8.2024 e alla sottostante la Cartella di
Pagamento in essa contenuta n.: - 32820170005353101 000.
Eccepiva parte ricorrente che la cartella avente il nr 0712023006173919 000 era stata oggetto di rateizzazione per cui il titolo esecutivo doveva ritenersi caducato.
Chiedeva pertanto dichiararsi “la nullità, illegittimità ed inefficacia dell'iscrizione a ruolo e relative cartelle di pagamento impugnate o in subordine la nullità e l'illegittimità parziale dell'impugnato preavviso di fermo amministrativo, per tutti i motivi esposti in fatto e in diritto nonché per tutti quelli che ci si riserva di sviluppare ed aggiungere, anche all'esito del comportamento processuale dei resistenti” il tutto con vittoria di spese. Costituitisi in giudizio l e l chiedevano il rigetto del ricorso infondato in fatto ed in CP_2 CP_4
diritto.
Disposta trattazione scritta, all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della CP_3
Si tratta infatti di crediti, incorporati negli avvisi di addebito opposti, per contributi relativi a periodi successivi al 31.12.2015, i quali, dunque, non hanno costituito oggetto di cessione CP_
Ed infatti la cessione e cartolarizzazione dei crediti trova origine nella previsione dell'art. 13 della legge 23 dicembre 2998, n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 1999), così come modificato dall'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre, n. 402.
In forza di tale disposizione sono stati ceduti i crediti maturati e accertati fino alla data del 31 dicembre 1999, nonché quelli maturati fino alla data del 31 dicembre 2001, termine differito al 31 dicembre 2005, con la legge 8 agosto 2002, n. 178, di conversione del decreto legge 8 luglio 2002, n.
138. Pertanto, i crediti maturati ed accertati successivamente al 1° gennaio 2006 non sono stati oggetto della cessione in discorso.
Nel merito il ricorso è inammissibile per assoluta impossibilità di dedurre quale sia la cartella sottostante impugnata unitamente al fermo amministrativo.
Parte ricorrente infatti in intestazione del ricorso introduttivo indica la cartella impugnata in quella n
32820170005353101 000- che tuttavia non fa parte di quelle indicate nel provvedimento di fermo amministrativo;
successivamente ed inspiegabilmente nel corpo del ricorso fa riferimento alla
0712023006173919000 che tuttavia non risulta notificata nella data indicata, non corrisponde come importo e soprattutto fa riferimento al mancato pagamento della addizionale IRPEF 2019
(conseguentemente non di competenza di questa AG).
A ciò si aggiunge che nell'intero corpo del ricorso la parte non ha inteso indicare la causale della debitoria né l'anno di riferimento;
inoltre, nonostante le puntuali eccezioni dei resistenti, non ha inteso precisare le circostanze neppure nelle note 127 ter c.p.c.,
Ne consegue che il ricorso risulta affetto da una insanabile inammissibilità per difetto assoluto di indicazione del petitum.
Le spese tenuto conto della natura della decisione vanno compensate fra le parti.
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. Matilde Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: dichiara inammissibile il ricorso. Compensa fra le parti le spese del giudizio. Aversa 3.4.2025 Il Giudice
Pres. Matilde Pezzullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 12088/2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to SANTAGATA GAETANO e dall'avv. Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
CAPPIELLO MARCO;
in persona del lrpt rapp.to e difeso dall'avv. CAPASSO ERMINIO CP_2
Resistenti in persona del ltpt CP_3
Resistente non costituita
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 4..10.2024 parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione al fermo amministrativo n. 07180202400022725\ 000 comunicato il 2.8.2024 e alla sottostante la Cartella di
Pagamento in essa contenuta n.: - 32820170005353101 000.
Eccepiva parte ricorrente che la cartella avente il nr 0712023006173919 000 era stata oggetto di rateizzazione per cui il titolo esecutivo doveva ritenersi caducato.
Chiedeva pertanto dichiararsi “la nullità, illegittimità ed inefficacia dell'iscrizione a ruolo e relative cartelle di pagamento impugnate o in subordine la nullità e l'illegittimità parziale dell'impugnato preavviso di fermo amministrativo, per tutti i motivi esposti in fatto e in diritto nonché per tutti quelli che ci si riserva di sviluppare ed aggiungere, anche all'esito del comportamento processuale dei resistenti” il tutto con vittoria di spese. Costituitisi in giudizio l e l chiedevano il rigetto del ricorso infondato in fatto ed in CP_2 CP_4
diritto.
Disposta trattazione scritta, all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della CP_3
Si tratta infatti di crediti, incorporati negli avvisi di addebito opposti, per contributi relativi a periodi successivi al 31.12.2015, i quali, dunque, non hanno costituito oggetto di cessione CP_
Ed infatti la cessione e cartolarizzazione dei crediti trova origine nella previsione dell'art. 13 della legge 23 dicembre 2998, n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 1999), così come modificato dall'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre, n. 402.
In forza di tale disposizione sono stati ceduti i crediti maturati e accertati fino alla data del 31 dicembre 1999, nonché quelli maturati fino alla data del 31 dicembre 2001, termine differito al 31 dicembre 2005, con la legge 8 agosto 2002, n. 178, di conversione del decreto legge 8 luglio 2002, n.
138. Pertanto, i crediti maturati ed accertati successivamente al 1° gennaio 2006 non sono stati oggetto della cessione in discorso.
Nel merito il ricorso è inammissibile per assoluta impossibilità di dedurre quale sia la cartella sottostante impugnata unitamente al fermo amministrativo.
Parte ricorrente infatti in intestazione del ricorso introduttivo indica la cartella impugnata in quella n
32820170005353101 000- che tuttavia non fa parte di quelle indicate nel provvedimento di fermo amministrativo;
successivamente ed inspiegabilmente nel corpo del ricorso fa riferimento alla
0712023006173919000 che tuttavia non risulta notificata nella data indicata, non corrisponde come importo e soprattutto fa riferimento al mancato pagamento della addizionale IRPEF 2019
(conseguentemente non di competenza di questa AG).
A ciò si aggiunge che nell'intero corpo del ricorso la parte non ha inteso indicare la causale della debitoria né l'anno di riferimento;
inoltre, nonostante le puntuali eccezioni dei resistenti, non ha inteso precisare le circostanze neppure nelle note 127 ter c.p.c.,
Ne consegue che il ricorso risulta affetto da una insanabile inammissibilità per difetto assoluto di indicazione del petitum.
Le spese tenuto conto della natura della decisione vanno compensate fra le parti.
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. Matilde Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: dichiara inammissibile il ricorso. Compensa fra le parti le spese del giudizio. Aversa 3.4.2025 Il Giudice
Pres. Matilde Pezzullo