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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/06/2025, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R. G. 1871/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1871 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Annalisa Di Benedetto (c.f. C.F._2
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Via Saragozza n. C.F._3
81 a Bologna, giusta procura in atti
APPELLANTI contro
(c.f. ) quale Controparte_1 P.IVA_1
cessionaria di in persona del legale rappresentante pro tempore in Controparte_2
carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Luisa Caprioli (c.f. ) ed C.F._4
elettivamente domiciliata presso il suo studio in V. D. Zecca n. 1 a Bologna, giusta procura in atti
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 1865/2022 del 30.6.2022, pubblicata in pari data.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 9.7.2024:
Appellanti : Parte_1 Pt_2
pagina 1 di 13 “NEL MERITO
- in accoglimento del primo motivo di gravame,
Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la nullità dell'art. 6 del contratto di fideiussione n. 1821948 sottoscritto dai signori e in data Parte_1 Parte_2
24.04.2008, e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art.1957 c.c., del credito azionato da e conseguentemente dichiarare CP_2 nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 215/21 del Tribunale di Bologna;
- in accoglimento del secondo motivo di gravame, previa autorizzazione, ai sensi dell'art. 345 IIIc. c.p.c., della produzione di n. 100 contratti di fideiussione specifiche, a campione, tutte relative al periodo 2005/2019 accertare l'esistenza di una diffusa pratica anticoncorrenziale tra i maggiori istituti di credito italiani in epoca concomitante alla sottoscrizione del contratto di fideiussione da parte degli odierni appellanti
e di conseguenza dichiarare la nullità dell'art. 6 del contratto di fideiussione n. 1821948 sottoscritto dai signori e in data 24.04.2008 Parte_1 Parte_2
- in accoglimento del terzo motivo di gravame disporre l'ordine di esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e 356 cpc, nei confronti di
(CF ), con sede in Controparte_3 P.IVA_2
Piazza della Costituzione n. 8, Bologna, della documentazione relativa alla sottoscrizione della lettera di garanzia datata 30.04.2008 – riferimento pratica n. 012/08 POLAR SRL – ai sensi della convenzione sottoscritta con l'Istituto Banca Popolare dell'Emilia Romagna, e delle relative contabili dei pagamenti eseguiti in favore della creditrice/opposta o CP_2 di e, a seguito delle risultanze emerse, accertare che il credito azionato da CP_4 CP_2 in sede monitoria risulta parzialmente estinto e rideterminarne l'importo.
[...]
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, anche di primo grado.”
Appellata ( : CP_1
“IN VIA PRELIMINARE Dichiarare l'inammissibilità di tutti i documenti nuovi prodotti dagli attori appellanti (doc. 2, 3A e 3B) e l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
IN VIA PRINCIPALE:
• Rigettare l'appello in tutti si suoi capi perché inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto per i motivi esposti in atti e per l'effetto confermare la sentenza impugnata efficace oggi anche nei confronti della cessionaria CP_1
• Condannare gli appellanti ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. al risarcimento dei danni da
“lite temeraria” in favore di da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. CP_1
IN VIA SUBORDINATA all'accoglimento del terzo motivo di appello
• Rimettere in termini in qualità di cessionaria ai fini della deduzione e CP_1 produzione di prova contraria.
Il tutto con vittoria si spese e compensi professionali del presente grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La (da qui creditrice), quale cessionaria del credito originariamente Controparte_2
vantato da (da qui banca), otteneva dal Tribunale di Bologna il Controparte_5
pagina 2 di 13 decreto ingiuntivo n. 215/2021 del 13.1.2021 per l'importo di € 139.483,18 nei confronti dei sig. da qui fideiussori) nella loro qualità di Parte_1 Parte_2
fideiussori della POLAR S.r.l. (da qui debitrice principale) quale somma dovuta in forza del contratto di fideiussione n. 1821948 posto a garanzia del contratto di mutuo chirografario n.
005-3421669 e sottoscritto dalla predetta società (poi successivamente fallita nel CP_6
2012).
2. Avverso il provvedimento monitorio, i sig. e Parte_1 [...]
roponevano opposizione con atto di citazione del 24.2.2021, esponendo: Pt_2
- in data 24.04.2008, la aveva erogato Controparte_7
il mutuo chirografario n. 005-3421669 alla società Polar s.r.l. (successivamente rinominata per la somma complessiva di € 250.000,00; CP_6
- contestualmente al mutuo, gli opponenti avevano sottoscritto il contratto di fideiussione n. 1821948 per il medesimo importo in favore della debitrice principale;
- il 21.05.2010, la banca comunicava alla debitrice principale ed ai garanti la chiusura del conto corrente intestato alla società nonché la decadenza del beneficio del termine per il suddetto finanziamento, intimando loro il pagamento immediato;
- la società era stata dichiarata fallita con sentenza n. 12/2012 del Tribunale CP_6
di Bologna;
- la fideiussione era parzialmente nulla in quanto le clausole delle clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. (n. 2, 6 e 8) riproducevano lo schema contrattuale ABI del 2003 dichiarato illegittimo dalla Banca
d'LI (provv. n. 55/2005) per contrasto con l'art. 2 co. 2, lett. a) L. n. 287/1990;
- in ogni caso la clausola n. 6), corrispondente alla clausola n. 6) dello schema ABI era nulla con conseguente applicazione dell'art. 1957 c.c.;
- la scadenza dell'obbligazione garantita era stata anticipata al 21.5.2010 con la comunicazione da parte della banca della risoluzione dei contratti e la creditrice non aveva provato di avere promosso e coltivato l'istanza di cui all'art. 1957 c.c. entro il termine semestrale, in quanto nessuna iniziativa giudiziaria era stata intrapresa dalla creditrice sino al 20.06.12, data in cui era stata depositata l'istanza di ammissione tardiva al fallimento di con conseguente decadenza dal diritto di agire nei confronti CP_6
dei fideiussori.
Gli opponenti chiedevano la revoca del provvedimento monitorio opposto, previo accertamento della nullità della fideiussione.
pagina 3 di 13 3. Si costituiva in giudizio la cessionaria della banca), esponendo: Controparte_2
- gli opponenti avevano sottoscritto con la banca una fideiussione specifica sino al limite di €. 250.000,00 per l'adempimento delle obbligazioni assunte in dipendenza del rapporto di mutuo chirografario erogato alla debitrice principale;
- il 21.05.2010 la banca aveva inviato alla debitrice principale ed ai fideiussori la comunicazione della chiusura del conto corrente e di decadenza dal beneficio del termine, intimando il pagamento di € 182.526,24;
- la veniva dichiarata poi fallita con sentenza n. 16/2021 del Tribunale di CP_6
Bologna e la banca veniva ammessa al passivo fallimentare per l'importo di €
194.505,93, ma non recuperava alcuna somma per incapienza del fallimento;
- il negozio giuridico era da qualificarsi come un contratto autonomo di garanzia, contenendo la c.d. clausola “a prima richiesta e senza eccezioni”;
- l'eccezione di nullità della fideiussione era infondata in quanto il provvedimento n.
55/2005 di Banca d'LI si riferiva alle sole fideiussioni omnibus del settore bancario, mentre quella in oggetto era una fideiussione specifica;
- gli opponenti non avevano dedotto la persistenza dell'intesa collusiva limitandosi ad allegare la nullità delle fideiussioni per mera corrispondenza allo schema ABI;
- la disciplina dell'art. 1957 c.c. era inapplicabile stante la natura di contratto autonomo di garanzia.
L'opposta concludeva quindi per il rigetto dell'opposizione con conferma del provvedimento monitorio.
4. All'esito della trattazione, il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 1865/2022, rigettava l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto.
5. Avverso la predetta decisione hanno proposto appello i sig. Parte_1
Parte_2
6. Si è costituita in giudizio la uale Controparte_1
cessionaria dei crediti in blocco di , chiedendo il rigetto dell'appello. CP_2
7. All'udienza del 9.7.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
QUESTIONI PRELIMINARI
pagina 4 di 13 8. Preliminarmente va dato atto che la sentenza è stata emessa nei confronti di CP_2
ma che successivamente la con
[...] Controparte_8
efficacia dal 14.12.2022 è divenuta cessionaria dei crediti “in blocco” ex art. 58 TUB posseduti da Controparte_2
9. Sempre in via preliminare, la Corte deve esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto del requisito di specificità previsto dall'art. 342 c.p.c. avanzata dall'appellata, per cui l'atto di appello sarebbe privo di specifica argomentazione e critica rispetto alla decisione impugnata, reiterando le difese già formulate in primo grado.
10. L'eccezione deve essere disattesa avendo riguardo all'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Cassazione secondo il quale è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum. È stato altresì precisato che
“ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice“ (Cass. n. 20123/2022; idem n. 3679/2021). Nel caso in esame, la lettura dell'atto di appello consente di verificare che il medesimo, contiene la formulazione di specifiche, articolate e motivate critiche alla decisione del giudice di primo grado che consentono di individuare con sufficiente chiarezza sia le parti della sentenza oggetto di gravame, sia gli errori nella ricostruzione del fatto e nell'applicazione delle norme di diritto che gli appellanti assumono essere stati compiuti dal primo giudice.
MERITO
11. Passando al merito, con il primo motivo di gravame, gli appellanti lamentano la erroneità della sentenza impugnata laddove il Tribunale ha rigettato l'eccezione di nullità della fideiussione prestata con riferimento allo schema negoziale predisposto dall'ABI del 2003
(dichiarato nullo per contrarietà con la c.d. Legge Antitrust ed a seguito all'emanazione del provvedimento n. 55 del 2.5.2005 di Banca d'LI) (1), ritenendolo non applicabile alle fideiussioni c.d. “specifiche” (come quella in questione), in quanto riferibile solo a quelle
“omnibus”. Secondo parte appellante, il principio di nullità parziale enunciato dalla
(1) Si tratta delle clausole n. 2, 6 e 8 di reviviscenza, di sopravvivenza e di rinuncia al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c., per contrasto con l'art. 2 co 2 lett. a) della L. n. 287/1990.
pagina 5 di 13 Cassazione SS.UU. nella nota sentenza n. 41994/2021, sarebbe applicabile a tutte le fideiussioni conformi allo schema ABI dichiarato illegittimo, e quindi anche alle “specifiche”, in quanto tale invalidità costituirebbe un principio generale di tutela della libertà di concorrenza. Nel caso de quo sussisterebbe la nullità della clausola contenuta nell'art. 6 della fideiussione, perfettamente sovrapponibile a quella dello schema ABI;
pertanto, per effetto della reviviscenza dell'art. 1957 c.c., la banca creditrice sarebbe decaduta dall'azione con conseguente liberazione dei fideiussori dato che la scadenza dell'obbligazione principale coinciderebbe con la dichiarazione di chiusura del conto corrente e decadenza dal beneficio del termine comunicata il 21.5.2010, mentre la stessa aveva presentato domanda di insinuazione al passivo fallimentare della garantita solo il 20.6.2012.
12. Il motivo è infondato.
13. Come noto, la questione in oggetto trae origine dal provvedimento n. 55/2005 della
Banca d'LI in funzione di Autorità Garante della Concorrenza tra istituti creditizi (ex art. 14 e 20 L. n. 287/1990, vigenti fino al trasferimento dei poteri dal 12.1.2016 all'AGCM ex L.
n. 262/2005), avente ad oggetto il denunziato contrasto tra lo schema contrattuale delle fideiussioni “omnibus” predisposto dall'ABI nel 2003 e l'art. 2 della c.d. Legge Antitrust con riferimento alle clausole n. 2, 6 e 8. La Banca d'LI ha ritenuto illecite tali clausole, in quanto inducevano le banche ad “uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante” (v. par. 78 Provv. n. 55/2005).
14. Ciò premesso, è noto che la questione della estensibilità dei principi posti dalle Sezioni
Unite della Cassazione con la nota sentenza n. 41994/2021 a tutte le tipologie di fideiussioni è oggetto di continuo esame nella giurisprudenza. Invero, qualche pronuncia (v. Cass. n.
27243/2024 sia pur con obiter dictum) ha ritenuto che la nullità dei contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, si applica indipendentemente dalla natura omnibus o specifica della fideiussione.
15. Tuttavia, i principi espressi dalle Sezioni Unite n. 41994/2021 sono stati applicati da parte della prevalente giurisprudenza, alle sole fideiussioni “omnibus” in quanto il caso sottoposto alla Suprema Corte riguardava tale tipologia di contratto, per cui non vi sarebbero stati margini per un'interpretazione estensiva alle fideiussioni “specifiche”; la tesi della inestensibilità alle fideiussioni specifiche dei principi elaborati dalla Cassazione in ordine alla nullità parziale delle fideiussioni bancarie omnibus (v. Cass. n. 21841/2024) è stata ribadita dalla più recente Cassazione con propria ordinanza n. 660 del 10.1.2025 laddove ha ritenuto pagina 6 di 13 che l'orientamento “espresso dalle Sezioni Unite sopra richiamate, che nell'affermare la nullità – parziale - ex art. 2 l. n. 287/90 e 101 TFUE del contratto a valle attuativo della intesa
anticoncorrenziale a monte e delle sue clausole, dichiarata illecita dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d'LI, hanno inteso riferirsi esclusivamente alle fideiussioni omnibus”. In sintesi non si può presumere la qualificazione tout court delle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione quali intese illecite, posto che il provvedimento della Banca d'LI ha riguardato lo specifico schema ABI, risultato contrario alla normativa antitrust e non il complessivo apparato di tali norme in tema di fideiussione.
16. Il principio è stato ribadito ulteriormente dalla Cassazione precisando che “il provvedimento della Banca d'LI è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria LIna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce” (così in motivazione n. 1170/2025).
17. In buona sostanza, la Cassazione ha precisato che il principio enunciato dalle SS.UU. riguarda le clausole inserite nelle sole fideiussioni “omnibus”, ma non tutte le fideiussioni stipulate “a valle” di intese anticoncorrenziali dichiarate (parzialmente) nulle, ivi incluse quelle “specifiche”, concesse a garanzia di un determinato credito connesso a un definito rapporto contrattuale. Pertanto, non è possibile invocare l'efficacia probatoria privilegiata della conformità allo schema ABI per sanzionare la fideiussione “specifica” con la sua nullità
(parziale). Va quindi esclusa l'estensibilità tout court del regime delle nullità parziali previste nel provvedimento della Banca d'LI alle fideiussioni “specifiche”.
18. Tuttavia, la Corte ritiene che la nullità delle clausole in questione sia espressione del principio generale di tutela della libertà di concorrenza e che si debba verificare (come peraltro indicato dalla stessa Cassazione) se detta tutela sia stata in concreto violata. La stessa
Cassazione nella citata ordinanza n. 1170/2025 ha difatti precisato che la fideiussione “deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'LI, essendo evidente che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa
pagina 7 di 13 anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova”.
19. Dunque, se per le fideiussioni “specifiche” post 2005 non è possibile utilizzare il provvedimento della Banca d'LI come prova privilegiata, al fideiussore è tuttavia consentito dare prova aliunde che l'intesa anticoncorrenziale praticata dalle imprese sia rimasta persistente anche in epoca successiva al 2005. L'interessato ben può dedurre e comprovare l'intesa anticoncorrenziale, offrendone altra e specifica prova, allegando più modelli di fideiussione utilizzati dalle imprese conformi allo schema ABI adottati dopo il
2005 o comunque nel periodo in cui sono state sottoscritte le fideiussioni (nella fattispecie
2008).
20. Ciò porta la Corte ad esaminare il secondo motivo di gravame, con il quale gli appellanti criticano la sentenza impugnata laddove il Tribunale, recependo la distinzione temporale fra fideiussioni concluse prima del 2005 e quelle stipulate successivamente, ha ritenuto che gli opponenti non avessero provato l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale, posto che la fideiussione specifica de qua (del 2008) era stata stipulata dopo il provvedimento della Banca
d'LI del 2005. Secondo gli appellanti, invece, l'adempimento probatorio richiesto - consistente nel documentare la diffusione non occasionale di modelli uniformi utilizzati dagli istituti di credito nel medesimo periodo - sarebbe eccessivamente oneroso e di difficile realizzazione per il singolo, considerando che tale attività (raccolta di contratti privati) dovrebbe coinvolgere soggetti terzi, contenenti dati sensibili, incontrando la reticenza degli istituti di credito a fornire tale documentazione.
21. Il motivo si conclude con l'istanza di ammissione ex art. 345 c.p.c. della produzione in questo grado di una notevole mole di contratti fideiussori riferiti al periodo 2005/2019 (doc.
3A e 3B) dai quali emergerebbe l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale richiamata dal
Tribunale, nonché lo schema ABI 2003 (doc. 2); tale produzione sarebbe “indispensabile” e quindi ammissibile, dovendosi consentire la rimessione in termini in favore degli appellanti onde consentire una tutela effettiva, considerati i tempi necessari per ottenere detta documentazione dalle banche, in relazione alle strette scadenze processuali istruttorie dettate dall'art. 183 c.p.c.
22. Il motivo è infondato.
23. Preliminarmente, la Corte ritiene di dover esaminare l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellata in merito alla predetta produzione documentale in questo grado di pagina 8 di 13 giudizio. Gli appellanti hanno difatti prodotto lo schema ABI 2003 delle fideiussioni omnibus
(doc. 2) e numerosi contratti di fideiussione (doc. 3A e 3B). Tale produzione è stata contestata da la quale ne ha eccepito l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. in quanto tardiva, CP_1
evidenziandone comunque la irrilevanza, trattandosi di contratti relativi a fideiussioni omnibus (ad eccezione di soli quattro moduli di fideiussioni specifiche, ritenuti insufficienti a provare l'intesa anticoncorrenziale).
24. La Corte ritiene che la suddetta produzione documentale sia inammissibile.
25. Il richiamo degli appellanti alla “indispensabilità” di tale documentazione, si scontra con le preclusioni processuali, poste a garanzia della parità delle parti e del contraddittorio. È noto che a seguito della modifica introdotta dal legislatore (D.L. n. 83/2012 conv. in L. n.
134/2012) all'art. 345 c.p.c., non è più data la possibilità in appello di depositare documenti o prove “indispensabili”, residuando soltanto l'ipotesi in cui la mancata produzione sia riconducibile all'esistenza di una "causa non imputabile" alla parte, ovvero al caso fortuito o alla forza maggiore: "nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell'art. 345 c.p.c., comma 3, quale risulta dalla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni con la L. n. 134 del 2012, applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal giorno 11 settembre 2012 in poi - pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova e di produzione di nuovi documenti, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno quel carattere di "indispensabilità" che, invece, costituiva criterio selettivo nella versione precedente della medesima norma, fatto comunque salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile" (Cass. n. 2764/2020; v. anche n.
21606/2021). La previsione di cui all'art. 345 co. 3 c.p.c., riguarda non solo i documenti tipici con efficacia probatoria determinata dalla legge che la parte poteva produrre nel corso del giudizio di primo grado, ma anche documenti, come le scritture provenienti da un terzo, che possono avere efficacia di prova atipica (Cass. n. 17612/2013).
26. Nella fattispecie, gli appellanti non hanno provato di essere stati nell'impossibilità di produrre detta documentazione per causa a loro non imputabile. In particolare, non risulta provato che – entro le preclusioni istruttorie del primo grado – gli appellanti abbiano almeno tentato di ottenere detti contratti inviando richieste ai vari istituti di credito, né hanno avanzato istanza ex art. 210 c.p.c. D'altra parte, gli stessi appellanti hanno comunque ottenuto i documenti che tuttavia, stante la loro formazione antecedente al giudizio di primo grado, dovevano essere prodotti entro i termini delle preclusioni istruttorie (art. 183 c.p.c.),
pagina 9 di 13 considerato che l'opposta aveva eccepito già in comparsa di costituzione (pag. 12) la carenza probatoria.
27. L'inammissibilità della produzione de qua ha trovato recente conferma nella giurisprudenza della Cassazione, la quale, proprio con riferimento alla prova dell'intesa anticoncorrenziale, ha affermato il principio secondo cui “in tema di intese restrittive della concorrenza, la nullità parziale del contratto di fideiussione a "valle" dipendente da intesa restrittiva "a monte" è deducibile e rilevabile d'ufficio in appello, ma non è consentita, in deroga all'art. 345, comma 3, c.p.c., la produzione di nuovi documenti, come anche
l'ammissione di nuove prove, diretti a dare dimostrazione della nullità stessa” (così in motivazione Cass. n. 416/2025).
28. Dalla dichiarata inammissibilità della produzione documentale, consegue altresì
l'infondatezza del gravame. Gli appellanti si sono limitati ad allegare una presunta “eccessiva onerosità” (certamente non per lo schema ABI 2003, facilmente reperibile) nel recuperare i contratti di fideiussione. Invero, tale onerosità non solo non è provata, nel senso che non risulta alcun tentativo da parte degli opponenti di ottenere i documenti, ma non è neppure provato che tipo di difficoltà avrebbero incontrato, restando quindi l'affermazione confinata su un piano meramente apodittico. D'altra parte, tale difficoltà è sconfessata dallo stesso recupero dei contratti in tempi abbastanza ristretti (la sentenza è pubblicata il 30.6.2022 ed il giudizio di appello è stato introdotto il 18.11.2022).
29. In ogni caso, anche a voler ritenere ammissibili i documenti, questi riguardano quasi totalmente delle fideiussioni omnibus e non forniscono quindi la prova della sussistenza di una intesa anticoncorrenziale in danno ai fideiussori, anche dopo il provvedimento adottato dalla Banca d'LI, non potendo essere desunta – per le ragioni sopra espresse – dalla mera sovrapposizione di una clausola (l'art. 6) allo schema ABI 2003. La conseguenza che se ne trae è la legittimità e l'applicabilità della clausola di cui all'art. 6 che prevede la deroga ai termini dell'art. 1957 c.c..
30. Con l'ultimo motivo di gravame, gli appellanti lamentano l'omessa pronuncia da parte del Tribunale circa la pretesa riduzione dell'importo dovuto. Secondo gli appellanti, in forza della convenzione fra e quest'ultima aveva prestato una garanzia del 40% CP_4 CP_3
della somma finanziata dalla banca. Con la memoria istruttoria, gli appellanti avevano formulato al Tribunale istanza ex art. 210 c.p.c. volta ad acquisire da la CP_3
documentazione relativa alla sottoscrizione della lettera di garanzia del 30.04.2008 e delle pagina 10 di 13 relative contabili dei pagamenti eseguiti in favore della banca creditrice. L'istanza, rigettata da Tribunale ma reiterata nel presente giudizio, secondo l'appellante, doveva trovare accoglimento in quanto la documentazione richiesta sarebbe stata necessaria ai fini dell'esatta quantificazione del credito e quindi alla sua rideterminazione. Pertanto, la sentenza sarebbe censurabile per omessa motivazione e pronuncia su tale istanza.
31. Il motivo infondato.
32. In primis, va ricordato che l'emanazione di ordine di esibizione è discrezionale e quindi il relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione (tanto che il provvedimento di rigetto dell'istanza non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione), trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa (v. Cass. n. 27412/2021, n. 9020/2019).
33. In secondo luogo, l'esibizione a norma dell'art. 210 c.p.c. non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere di allegazione e di prova a carico della parte istante.
Trattandosi di un mezzo di prova, occorre che la parte abbia tempestivamente e con sufficiente analiticità allegato i fatti specifici da provare e che, sempre tempestivamente, abbia almeno fondatamente allegato di non avere altro mezzo (o di avere invano esperito altri mezzi) per dimostrarli.
34. Nella fattispecie, la richiesta di esibizione attiene ad una circostanza non tempestivamente allegata dagli opponenti;
difatti, questi in atto di opposizione non hanno fatto alcun cenno alla garanzia prestata da ed alla presunta escussione della CP_3
garanzia da parte della banca. Detta allegazione è stata introdotta nel giudizio solo con la memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c. (come immediatamente eccepito dall'opposta) inserendo un tema di indagine nuovo e quindi tardivo. Difatti il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, mentre il debitore ha l'onere di allegare e provare i fatti modificativi od estintivi del diritto azionato entro i termini previsti per le deduzioni assertive.
35. D'altra parte, gli opponenti né nell'atto introduttivo, né nella memoria ex art. 183 co. 6 n.
1) c.p.c. hanno eccepito l'indeterminatezza del credito e non hanno formulato alcuna domanda diretta alla “rideterminazione” del quantum dovuto alla banca. L'asserzione (vale a dire la deduzione in giudizio) dei fatti sui quali si basano le pretese e le eccezioni delle parti, deve trovare esplicitazione nel primo atto difensivo (atto di citazione o comparsa di risposta) o al pagina 11 di 13 più tardi nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., deputata alla precisazione ed integrazione delle domande con la quale si ha la cristallizzazione del complesso dei fatti costitutivi delle domande e delle eccezioni che identificano l'oggetto del giudizio. L'istruzione probatoria si colloca naturalmente subito dopo la fissazione del thema decidendum e pertanto essa presuppone logicamente l'esaurimento dell'attività assertiva delle parti: da ciò deriva che la successiva attività di deduzione dei mezzi di prova è profondamente condizionata dal thema decidendum posto dalle parti, assolvendo alla funzione di fornire il supporto probatorio delle domande ed eccezioni svolte e cioè la prova dei fatti allegati dalle parti a fondamento delle rispettive pretese.
36. Il nesso logico e processuale tra attività assertiva, determinazione e cristallizzazione del thema decidendum e, dall'altro lato, attività probatoria delle parti, porta all'affermazione del fondamentale principio per il quale non è possibile allegare fatti in sede di memoria istruttoria. La giurisprudenza di legittimità ha posto pienamente in luce la “necessaria circolarità” fra gli oneri di allegazione, di contestazione e gli oneri della prova, facendone appunto derivare il summenzionato principio (v. Cass. SS.UU. n. 11353/2004).
37. Per tale ragione, la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. avanzata dagli appellanti è inammissibile;
pur avendosi una tempestiva deduzione di prova di un fatto (estinzione e/o riduzione del credito), la stessa risulta inammissibile nella misura in cui quel fatto non sia stato allegato tempestivamente entro il maturarsi delle preclusioni assertive, proprio perché queste maturano prima di quelle istruttorie. Il thema decidendum è stato correttamente circoscritto dal Tribunale in base alle allegazioni degli opponenti nell'atto introduttivo del giudizio e nella prima memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c. ove, appunto, non si fa cenno alla circostanza del pagamento da parte di CP_3
38. In ogni caso, l'istanza non è ammissibile per difetto di presupposti. L'istanza ex art. 210
c.p.c. non può essere accolta a fini meramente esplorativi, allorquando la parte non dimostra il necessario presupposto dell'impossibilità o della estrema difficoltà di procurarsi la documentazione necessaria. Difatti la parte che formula l'istanza ha l'onere di dimostrare contestualmente alla formulazione dell'istanza istruttoria, l'impossibilità di acquisire in altro modo il documento la cui produzione costituisce un onere su di essa gravante in base alle ordinarie regole di riparto dell'onere della prova.
39. Nella fattispecie non risulta fornita la prova di aver almeno cercato di ottenere la documentazione prodotta in questo grado di giudizio, né è stata documentata una oggettiva pagina 12 di 13 impossibilità di ottenerla. Pertanto l'istanza è inammissibile anche in questo grado.
40. In conclusione, l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della decisione impugnata.
41. Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di liquidazione successiva al 23.10.2022.
42. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012,
art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico degli appellanti a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza del Tribunale di Bologna n. 1865/2022 del 30.6.2022, pubblicata in pari data;
- condanna e , in solido fra di loro, a Parte_1 Parte_2
rifondere a in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore in carica, le spese di lite del presente giudizio di appello, che liquida in € 9.900,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico degli appellanti il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n.
115/2002.
Bologna, 10 giugno 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1871 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Annalisa Di Benedetto (c.f. C.F._2
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Via Saragozza n. C.F._3
81 a Bologna, giusta procura in atti
APPELLANTI contro
(c.f. ) quale Controparte_1 P.IVA_1
cessionaria di in persona del legale rappresentante pro tempore in Controparte_2
carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Luisa Caprioli (c.f. ) ed C.F._4
elettivamente domiciliata presso il suo studio in V. D. Zecca n. 1 a Bologna, giusta procura in atti
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 1865/2022 del 30.6.2022, pubblicata in pari data.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 9.7.2024:
Appellanti : Parte_1 Pt_2
pagina 1 di 13 “NEL MERITO
- in accoglimento del primo motivo di gravame,
Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la nullità dell'art. 6 del contratto di fideiussione n. 1821948 sottoscritto dai signori e in data Parte_1 Parte_2
24.04.2008, e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art.1957 c.c., del credito azionato da e conseguentemente dichiarare CP_2 nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 215/21 del Tribunale di Bologna;
- in accoglimento del secondo motivo di gravame, previa autorizzazione, ai sensi dell'art. 345 IIIc. c.p.c., della produzione di n. 100 contratti di fideiussione specifiche, a campione, tutte relative al periodo 2005/2019 accertare l'esistenza di una diffusa pratica anticoncorrenziale tra i maggiori istituti di credito italiani in epoca concomitante alla sottoscrizione del contratto di fideiussione da parte degli odierni appellanti
e di conseguenza dichiarare la nullità dell'art. 6 del contratto di fideiussione n. 1821948 sottoscritto dai signori e in data 24.04.2008 Parte_1 Parte_2
- in accoglimento del terzo motivo di gravame disporre l'ordine di esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e 356 cpc, nei confronti di
(CF ), con sede in Controparte_3 P.IVA_2
Piazza della Costituzione n. 8, Bologna, della documentazione relativa alla sottoscrizione della lettera di garanzia datata 30.04.2008 – riferimento pratica n. 012/08 POLAR SRL – ai sensi della convenzione sottoscritta con l'Istituto Banca Popolare dell'Emilia Romagna, e delle relative contabili dei pagamenti eseguiti in favore della creditrice/opposta o CP_2 di e, a seguito delle risultanze emerse, accertare che il credito azionato da CP_4 CP_2 in sede monitoria risulta parzialmente estinto e rideterminarne l'importo.
[...]
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, anche di primo grado.”
Appellata ( : CP_1
“IN VIA PRELIMINARE Dichiarare l'inammissibilità di tutti i documenti nuovi prodotti dagli attori appellanti (doc. 2, 3A e 3B) e l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
IN VIA PRINCIPALE:
• Rigettare l'appello in tutti si suoi capi perché inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto per i motivi esposti in atti e per l'effetto confermare la sentenza impugnata efficace oggi anche nei confronti della cessionaria CP_1
• Condannare gli appellanti ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. al risarcimento dei danni da
“lite temeraria” in favore di da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. CP_1
IN VIA SUBORDINATA all'accoglimento del terzo motivo di appello
• Rimettere in termini in qualità di cessionaria ai fini della deduzione e CP_1 produzione di prova contraria.
Il tutto con vittoria si spese e compensi professionali del presente grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La (da qui creditrice), quale cessionaria del credito originariamente Controparte_2
vantato da (da qui banca), otteneva dal Tribunale di Bologna il Controparte_5
pagina 2 di 13 decreto ingiuntivo n. 215/2021 del 13.1.2021 per l'importo di € 139.483,18 nei confronti dei sig. da qui fideiussori) nella loro qualità di Parte_1 Parte_2
fideiussori della POLAR S.r.l. (da qui debitrice principale) quale somma dovuta in forza del contratto di fideiussione n. 1821948 posto a garanzia del contratto di mutuo chirografario n.
005-3421669 e sottoscritto dalla predetta società (poi successivamente fallita nel CP_6
2012).
2. Avverso il provvedimento monitorio, i sig. e Parte_1 [...]
roponevano opposizione con atto di citazione del 24.2.2021, esponendo: Pt_2
- in data 24.04.2008, la aveva erogato Controparte_7
il mutuo chirografario n. 005-3421669 alla società Polar s.r.l. (successivamente rinominata per la somma complessiva di € 250.000,00; CP_6
- contestualmente al mutuo, gli opponenti avevano sottoscritto il contratto di fideiussione n. 1821948 per il medesimo importo in favore della debitrice principale;
- il 21.05.2010, la banca comunicava alla debitrice principale ed ai garanti la chiusura del conto corrente intestato alla società nonché la decadenza del beneficio del termine per il suddetto finanziamento, intimando loro il pagamento immediato;
- la società era stata dichiarata fallita con sentenza n. 12/2012 del Tribunale CP_6
di Bologna;
- la fideiussione era parzialmente nulla in quanto le clausole delle clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. (n. 2, 6 e 8) riproducevano lo schema contrattuale ABI del 2003 dichiarato illegittimo dalla Banca
d'LI (provv. n. 55/2005) per contrasto con l'art. 2 co. 2, lett. a) L. n. 287/1990;
- in ogni caso la clausola n. 6), corrispondente alla clausola n. 6) dello schema ABI era nulla con conseguente applicazione dell'art. 1957 c.c.;
- la scadenza dell'obbligazione garantita era stata anticipata al 21.5.2010 con la comunicazione da parte della banca della risoluzione dei contratti e la creditrice non aveva provato di avere promosso e coltivato l'istanza di cui all'art. 1957 c.c. entro il termine semestrale, in quanto nessuna iniziativa giudiziaria era stata intrapresa dalla creditrice sino al 20.06.12, data in cui era stata depositata l'istanza di ammissione tardiva al fallimento di con conseguente decadenza dal diritto di agire nei confronti CP_6
dei fideiussori.
Gli opponenti chiedevano la revoca del provvedimento monitorio opposto, previo accertamento della nullità della fideiussione.
pagina 3 di 13 3. Si costituiva in giudizio la cessionaria della banca), esponendo: Controparte_2
- gli opponenti avevano sottoscritto con la banca una fideiussione specifica sino al limite di €. 250.000,00 per l'adempimento delle obbligazioni assunte in dipendenza del rapporto di mutuo chirografario erogato alla debitrice principale;
- il 21.05.2010 la banca aveva inviato alla debitrice principale ed ai fideiussori la comunicazione della chiusura del conto corrente e di decadenza dal beneficio del termine, intimando il pagamento di € 182.526,24;
- la veniva dichiarata poi fallita con sentenza n. 16/2021 del Tribunale di CP_6
Bologna e la banca veniva ammessa al passivo fallimentare per l'importo di €
194.505,93, ma non recuperava alcuna somma per incapienza del fallimento;
- il negozio giuridico era da qualificarsi come un contratto autonomo di garanzia, contenendo la c.d. clausola “a prima richiesta e senza eccezioni”;
- l'eccezione di nullità della fideiussione era infondata in quanto il provvedimento n.
55/2005 di Banca d'LI si riferiva alle sole fideiussioni omnibus del settore bancario, mentre quella in oggetto era una fideiussione specifica;
- gli opponenti non avevano dedotto la persistenza dell'intesa collusiva limitandosi ad allegare la nullità delle fideiussioni per mera corrispondenza allo schema ABI;
- la disciplina dell'art. 1957 c.c. era inapplicabile stante la natura di contratto autonomo di garanzia.
L'opposta concludeva quindi per il rigetto dell'opposizione con conferma del provvedimento monitorio.
4. All'esito della trattazione, il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 1865/2022, rigettava l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto.
5. Avverso la predetta decisione hanno proposto appello i sig. Parte_1
Parte_2
6. Si è costituita in giudizio la uale Controparte_1
cessionaria dei crediti in blocco di , chiedendo il rigetto dell'appello. CP_2
7. All'udienza del 9.7.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
QUESTIONI PRELIMINARI
pagina 4 di 13 8. Preliminarmente va dato atto che la sentenza è stata emessa nei confronti di CP_2
ma che successivamente la con
[...] Controparte_8
efficacia dal 14.12.2022 è divenuta cessionaria dei crediti “in blocco” ex art. 58 TUB posseduti da Controparte_2
9. Sempre in via preliminare, la Corte deve esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto del requisito di specificità previsto dall'art. 342 c.p.c. avanzata dall'appellata, per cui l'atto di appello sarebbe privo di specifica argomentazione e critica rispetto alla decisione impugnata, reiterando le difese già formulate in primo grado.
10. L'eccezione deve essere disattesa avendo riguardo all'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Cassazione secondo il quale è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum. È stato altresì precisato che
“ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice“ (Cass. n. 20123/2022; idem n. 3679/2021). Nel caso in esame, la lettura dell'atto di appello consente di verificare che il medesimo, contiene la formulazione di specifiche, articolate e motivate critiche alla decisione del giudice di primo grado che consentono di individuare con sufficiente chiarezza sia le parti della sentenza oggetto di gravame, sia gli errori nella ricostruzione del fatto e nell'applicazione delle norme di diritto che gli appellanti assumono essere stati compiuti dal primo giudice.
MERITO
11. Passando al merito, con il primo motivo di gravame, gli appellanti lamentano la erroneità della sentenza impugnata laddove il Tribunale ha rigettato l'eccezione di nullità della fideiussione prestata con riferimento allo schema negoziale predisposto dall'ABI del 2003
(dichiarato nullo per contrarietà con la c.d. Legge Antitrust ed a seguito all'emanazione del provvedimento n. 55 del 2.5.2005 di Banca d'LI) (1), ritenendolo non applicabile alle fideiussioni c.d. “specifiche” (come quella in questione), in quanto riferibile solo a quelle
“omnibus”. Secondo parte appellante, il principio di nullità parziale enunciato dalla
(1) Si tratta delle clausole n. 2, 6 e 8 di reviviscenza, di sopravvivenza e di rinuncia al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c., per contrasto con l'art. 2 co 2 lett. a) della L. n. 287/1990.
pagina 5 di 13 Cassazione SS.UU. nella nota sentenza n. 41994/2021, sarebbe applicabile a tutte le fideiussioni conformi allo schema ABI dichiarato illegittimo, e quindi anche alle “specifiche”, in quanto tale invalidità costituirebbe un principio generale di tutela della libertà di concorrenza. Nel caso de quo sussisterebbe la nullità della clausola contenuta nell'art. 6 della fideiussione, perfettamente sovrapponibile a quella dello schema ABI;
pertanto, per effetto della reviviscenza dell'art. 1957 c.c., la banca creditrice sarebbe decaduta dall'azione con conseguente liberazione dei fideiussori dato che la scadenza dell'obbligazione principale coinciderebbe con la dichiarazione di chiusura del conto corrente e decadenza dal beneficio del termine comunicata il 21.5.2010, mentre la stessa aveva presentato domanda di insinuazione al passivo fallimentare della garantita solo il 20.6.2012.
12. Il motivo è infondato.
13. Come noto, la questione in oggetto trae origine dal provvedimento n. 55/2005 della
Banca d'LI in funzione di Autorità Garante della Concorrenza tra istituti creditizi (ex art. 14 e 20 L. n. 287/1990, vigenti fino al trasferimento dei poteri dal 12.1.2016 all'AGCM ex L.
n. 262/2005), avente ad oggetto il denunziato contrasto tra lo schema contrattuale delle fideiussioni “omnibus” predisposto dall'ABI nel 2003 e l'art. 2 della c.d. Legge Antitrust con riferimento alle clausole n. 2, 6 e 8. La Banca d'LI ha ritenuto illecite tali clausole, in quanto inducevano le banche ad “uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante” (v. par. 78 Provv. n. 55/2005).
14. Ciò premesso, è noto che la questione della estensibilità dei principi posti dalle Sezioni
Unite della Cassazione con la nota sentenza n. 41994/2021 a tutte le tipologie di fideiussioni è oggetto di continuo esame nella giurisprudenza. Invero, qualche pronuncia (v. Cass. n.
27243/2024 sia pur con obiter dictum) ha ritenuto che la nullità dei contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, si applica indipendentemente dalla natura omnibus o specifica della fideiussione.
15. Tuttavia, i principi espressi dalle Sezioni Unite n. 41994/2021 sono stati applicati da parte della prevalente giurisprudenza, alle sole fideiussioni “omnibus” in quanto il caso sottoposto alla Suprema Corte riguardava tale tipologia di contratto, per cui non vi sarebbero stati margini per un'interpretazione estensiva alle fideiussioni “specifiche”; la tesi della inestensibilità alle fideiussioni specifiche dei principi elaborati dalla Cassazione in ordine alla nullità parziale delle fideiussioni bancarie omnibus (v. Cass. n. 21841/2024) è stata ribadita dalla più recente Cassazione con propria ordinanza n. 660 del 10.1.2025 laddove ha ritenuto pagina 6 di 13 che l'orientamento “espresso dalle Sezioni Unite sopra richiamate, che nell'affermare la nullità – parziale - ex art. 2 l. n. 287/90 e 101 TFUE del contratto a valle attuativo della intesa
anticoncorrenziale a monte e delle sue clausole, dichiarata illecita dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d'LI, hanno inteso riferirsi esclusivamente alle fideiussioni omnibus”. In sintesi non si può presumere la qualificazione tout court delle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione quali intese illecite, posto che il provvedimento della Banca d'LI ha riguardato lo specifico schema ABI, risultato contrario alla normativa antitrust e non il complessivo apparato di tali norme in tema di fideiussione.
16. Il principio è stato ribadito ulteriormente dalla Cassazione precisando che “il provvedimento della Banca d'LI è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria LIna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce” (così in motivazione n. 1170/2025).
17. In buona sostanza, la Cassazione ha precisato che il principio enunciato dalle SS.UU. riguarda le clausole inserite nelle sole fideiussioni “omnibus”, ma non tutte le fideiussioni stipulate “a valle” di intese anticoncorrenziali dichiarate (parzialmente) nulle, ivi incluse quelle “specifiche”, concesse a garanzia di un determinato credito connesso a un definito rapporto contrattuale. Pertanto, non è possibile invocare l'efficacia probatoria privilegiata della conformità allo schema ABI per sanzionare la fideiussione “specifica” con la sua nullità
(parziale). Va quindi esclusa l'estensibilità tout court del regime delle nullità parziali previste nel provvedimento della Banca d'LI alle fideiussioni “specifiche”.
18. Tuttavia, la Corte ritiene che la nullità delle clausole in questione sia espressione del principio generale di tutela della libertà di concorrenza e che si debba verificare (come peraltro indicato dalla stessa Cassazione) se detta tutela sia stata in concreto violata. La stessa
Cassazione nella citata ordinanza n. 1170/2025 ha difatti precisato che la fideiussione “deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'LI, essendo evidente che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa
pagina 7 di 13 anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova”.
19. Dunque, se per le fideiussioni “specifiche” post 2005 non è possibile utilizzare il provvedimento della Banca d'LI come prova privilegiata, al fideiussore è tuttavia consentito dare prova aliunde che l'intesa anticoncorrenziale praticata dalle imprese sia rimasta persistente anche in epoca successiva al 2005. L'interessato ben può dedurre e comprovare l'intesa anticoncorrenziale, offrendone altra e specifica prova, allegando più modelli di fideiussione utilizzati dalle imprese conformi allo schema ABI adottati dopo il
2005 o comunque nel periodo in cui sono state sottoscritte le fideiussioni (nella fattispecie
2008).
20. Ciò porta la Corte ad esaminare il secondo motivo di gravame, con il quale gli appellanti criticano la sentenza impugnata laddove il Tribunale, recependo la distinzione temporale fra fideiussioni concluse prima del 2005 e quelle stipulate successivamente, ha ritenuto che gli opponenti non avessero provato l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale, posto che la fideiussione specifica de qua (del 2008) era stata stipulata dopo il provvedimento della Banca
d'LI del 2005. Secondo gli appellanti, invece, l'adempimento probatorio richiesto - consistente nel documentare la diffusione non occasionale di modelli uniformi utilizzati dagli istituti di credito nel medesimo periodo - sarebbe eccessivamente oneroso e di difficile realizzazione per il singolo, considerando che tale attività (raccolta di contratti privati) dovrebbe coinvolgere soggetti terzi, contenenti dati sensibili, incontrando la reticenza degli istituti di credito a fornire tale documentazione.
21. Il motivo si conclude con l'istanza di ammissione ex art. 345 c.p.c. della produzione in questo grado di una notevole mole di contratti fideiussori riferiti al periodo 2005/2019 (doc.
3A e 3B) dai quali emergerebbe l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale richiamata dal
Tribunale, nonché lo schema ABI 2003 (doc. 2); tale produzione sarebbe “indispensabile” e quindi ammissibile, dovendosi consentire la rimessione in termini in favore degli appellanti onde consentire una tutela effettiva, considerati i tempi necessari per ottenere detta documentazione dalle banche, in relazione alle strette scadenze processuali istruttorie dettate dall'art. 183 c.p.c.
22. Il motivo è infondato.
23. Preliminarmente, la Corte ritiene di dover esaminare l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellata in merito alla predetta produzione documentale in questo grado di pagina 8 di 13 giudizio. Gli appellanti hanno difatti prodotto lo schema ABI 2003 delle fideiussioni omnibus
(doc. 2) e numerosi contratti di fideiussione (doc. 3A e 3B). Tale produzione è stata contestata da la quale ne ha eccepito l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. in quanto tardiva, CP_1
evidenziandone comunque la irrilevanza, trattandosi di contratti relativi a fideiussioni omnibus (ad eccezione di soli quattro moduli di fideiussioni specifiche, ritenuti insufficienti a provare l'intesa anticoncorrenziale).
24. La Corte ritiene che la suddetta produzione documentale sia inammissibile.
25. Il richiamo degli appellanti alla “indispensabilità” di tale documentazione, si scontra con le preclusioni processuali, poste a garanzia della parità delle parti e del contraddittorio. È noto che a seguito della modifica introdotta dal legislatore (D.L. n. 83/2012 conv. in L. n.
134/2012) all'art. 345 c.p.c., non è più data la possibilità in appello di depositare documenti o prove “indispensabili”, residuando soltanto l'ipotesi in cui la mancata produzione sia riconducibile all'esistenza di una "causa non imputabile" alla parte, ovvero al caso fortuito o alla forza maggiore: "nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell'art. 345 c.p.c., comma 3, quale risulta dalla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni con la L. n. 134 del 2012, applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal giorno 11 settembre 2012 in poi - pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova e di produzione di nuovi documenti, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno quel carattere di "indispensabilità" che, invece, costituiva criterio selettivo nella versione precedente della medesima norma, fatto comunque salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile" (Cass. n. 2764/2020; v. anche n.
21606/2021). La previsione di cui all'art. 345 co. 3 c.p.c., riguarda non solo i documenti tipici con efficacia probatoria determinata dalla legge che la parte poteva produrre nel corso del giudizio di primo grado, ma anche documenti, come le scritture provenienti da un terzo, che possono avere efficacia di prova atipica (Cass. n. 17612/2013).
26. Nella fattispecie, gli appellanti non hanno provato di essere stati nell'impossibilità di produrre detta documentazione per causa a loro non imputabile. In particolare, non risulta provato che – entro le preclusioni istruttorie del primo grado – gli appellanti abbiano almeno tentato di ottenere detti contratti inviando richieste ai vari istituti di credito, né hanno avanzato istanza ex art. 210 c.p.c. D'altra parte, gli stessi appellanti hanno comunque ottenuto i documenti che tuttavia, stante la loro formazione antecedente al giudizio di primo grado, dovevano essere prodotti entro i termini delle preclusioni istruttorie (art. 183 c.p.c.),
pagina 9 di 13 considerato che l'opposta aveva eccepito già in comparsa di costituzione (pag. 12) la carenza probatoria.
27. L'inammissibilità della produzione de qua ha trovato recente conferma nella giurisprudenza della Cassazione, la quale, proprio con riferimento alla prova dell'intesa anticoncorrenziale, ha affermato il principio secondo cui “in tema di intese restrittive della concorrenza, la nullità parziale del contratto di fideiussione a "valle" dipendente da intesa restrittiva "a monte" è deducibile e rilevabile d'ufficio in appello, ma non è consentita, in deroga all'art. 345, comma 3, c.p.c., la produzione di nuovi documenti, come anche
l'ammissione di nuove prove, diretti a dare dimostrazione della nullità stessa” (così in motivazione Cass. n. 416/2025).
28. Dalla dichiarata inammissibilità della produzione documentale, consegue altresì
l'infondatezza del gravame. Gli appellanti si sono limitati ad allegare una presunta “eccessiva onerosità” (certamente non per lo schema ABI 2003, facilmente reperibile) nel recuperare i contratti di fideiussione. Invero, tale onerosità non solo non è provata, nel senso che non risulta alcun tentativo da parte degli opponenti di ottenere i documenti, ma non è neppure provato che tipo di difficoltà avrebbero incontrato, restando quindi l'affermazione confinata su un piano meramente apodittico. D'altra parte, tale difficoltà è sconfessata dallo stesso recupero dei contratti in tempi abbastanza ristretti (la sentenza è pubblicata il 30.6.2022 ed il giudizio di appello è stato introdotto il 18.11.2022).
29. In ogni caso, anche a voler ritenere ammissibili i documenti, questi riguardano quasi totalmente delle fideiussioni omnibus e non forniscono quindi la prova della sussistenza di una intesa anticoncorrenziale in danno ai fideiussori, anche dopo il provvedimento adottato dalla Banca d'LI, non potendo essere desunta – per le ragioni sopra espresse – dalla mera sovrapposizione di una clausola (l'art. 6) allo schema ABI 2003. La conseguenza che se ne trae è la legittimità e l'applicabilità della clausola di cui all'art. 6 che prevede la deroga ai termini dell'art. 1957 c.c..
30. Con l'ultimo motivo di gravame, gli appellanti lamentano l'omessa pronuncia da parte del Tribunale circa la pretesa riduzione dell'importo dovuto. Secondo gli appellanti, in forza della convenzione fra e quest'ultima aveva prestato una garanzia del 40% CP_4 CP_3
della somma finanziata dalla banca. Con la memoria istruttoria, gli appellanti avevano formulato al Tribunale istanza ex art. 210 c.p.c. volta ad acquisire da la CP_3
documentazione relativa alla sottoscrizione della lettera di garanzia del 30.04.2008 e delle pagina 10 di 13 relative contabili dei pagamenti eseguiti in favore della banca creditrice. L'istanza, rigettata da Tribunale ma reiterata nel presente giudizio, secondo l'appellante, doveva trovare accoglimento in quanto la documentazione richiesta sarebbe stata necessaria ai fini dell'esatta quantificazione del credito e quindi alla sua rideterminazione. Pertanto, la sentenza sarebbe censurabile per omessa motivazione e pronuncia su tale istanza.
31. Il motivo infondato.
32. In primis, va ricordato che l'emanazione di ordine di esibizione è discrezionale e quindi il relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione (tanto che il provvedimento di rigetto dell'istanza non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione), trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa (v. Cass. n. 27412/2021, n. 9020/2019).
33. In secondo luogo, l'esibizione a norma dell'art. 210 c.p.c. non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere di allegazione e di prova a carico della parte istante.
Trattandosi di un mezzo di prova, occorre che la parte abbia tempestivamente e con sufficiente analiticità allegato i fatti specifici da provare e che, sempre tempestivamente, abbia almeno fondatamente allegato di non avere altro mezzo (o di avere invano esperito altri mezzi) per dimostrarli.
34. Nella fattispecie, la richiesta di esibizione attiene ad una circostanza non tempestivamente allegata dagli opponenti;
difatti, questi in atto di opposizione non hanno fatto alcun cenno alla garanzia prestata da ed alla presunta escussione della CP_3
garanzia da parte della banca. Detta allegazione è stata introdotta nel giudizio solo con la memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c. (come immediatamente eccepito dall'opposta) inserendo un tema di indagine nuovo e quindi tardivo. Difatti il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, mentre il debitore ha l'onere di allegare e provare i fatti modificativi od estintivi del diritto azionato entro i termini previsti per le deduzioni assertive.
35. D'altra parte, gli opponenti né nell'atto introduttivo, né nella memoria ex art. 183 co. 6 n.
1) c.p.c. hanno eccepito l'indeterminatezza del credito e non hanno formulato alcuna domanda diretta alla “rideterminazione” del quantum dovuto alla banca. L'asserzione (vale a dire la deduzione in giudizio) dei fatti sui quali si basano le pretese e le eccezioni delle parti, deve trovare esplicitazione nel primo atto difensivo (atto di citazione o comparsa di risposta) o al pagina 11 di 13 più tardi nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., deputata alla precisazione ed integrazione delle domande con la quale si ha la cristallizzazione del complesso dei fatti costitutivi delle domande e delle eccezioni che identificano l'oggetto del giudizio. L'istruzione probatoria si colloca naturalmente subito dopo la fissazione del thema decidendum e pertanto essa presuppone logicamente l'esaurimento dell'attività assertiva delle parti: da ciò deriva che la successiva attività di deduzione dei mezzi di prova è profondamente condizionata dal thema decidendum posto dalle parti, assolvendo alla funzione di fornire il supporto probatorio delle domande ed eccezioni svolte e cioè la prova dei fatti allegati dalle parti a fondamento delle rispettive pretese.
36. Il nesso logico e processuale tra attività assertiva, determinazione e cristallizzazione del thema decidendum e, dall'altro lato, attività probatoria delle parti, porta all'affermazione del fondamentale principio per il quale non è possibile allegare fatti in sede di memoria istruttoria. La giurisprudenza di legittimità ha posto pienamente in luce la “necessaria circolarità” fra gli oneri di allegazione, di contestazione e gli oneri della prova, facendone appunto derivare il summenzionato principio (v. Cass. SS.UU. n. 11353/2004).
37. Per tale ragione, la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. avanzata dagli appellanti è inammissibile;
pur avendosi una tempestiva deduzione di prova di un fatto (estinzione e/o riduzione del credito), la stessa risulta inammissibile nella misura in cui quel fatto non sia stato allegato tempestivamente entro il maturarsi delle preclusioni assertive, proprio perché queste maturano prima di quelle istruttorie. Il thema decidendum è stato correttamente circoscritto dal Tribunale in base alle allegazioni degli opponenti nell'atto introduttivo del giudizio e nella prima memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c. ove, appunto, non si fa cenno alla circostanza del pagamento da parte di CP_3
38. In ogni caso, l'istanza non è ammissibile per difetto di presupposti. L'istanza ex art. 210
c.p.c. non può essere accolta a fini meramente esplorativi, allorquando la parte non dimostra il necessario presupposto dell'impossibilità o della estrema difficoltà di procurarsi la documentazione necessaria. Difatti la parte che formula l'istanza ha l'onere di dimostrare contestualmente alla formulazione dell'istanza istruttoria, l'impossibilità di acquisire in altro modo il documento la cui produzione costituisce un onere su di essa gravante in base alle ordinarie regole di riparto dell'onere della prova.
39. Nella fattispecie non risulta fornita la prova di aver almeno cercato di ottenere la documentazione prodotta in questo grado di giudizio, né è stata documentata una oggettiva pagina 12 di 13 impossibilità di ottenerla. Pertanto l'istanza è inammissibile anche in questo grado.
40. In conclusione, l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della decisione impugnata.
41. Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di liquidazione successiva al 23.10.2022.
42. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012,
art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico degli appellanti a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza del Tribunale di Bologna n. 1865/2022 del 30.6.2022, pubblicata in pari data;
- condanna e , in solido fra di loro, a Parte_1 Parte_2
rifondere a in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore in carica, le spese di lite del presente giudizio di appello, che liquida in € 9.900,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico degli appellanti il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n.
115/2002.
Bologna, 10 giugno 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
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