Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/06/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1595 / 2023 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 11.3.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
17 Giugno 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 17/06/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 1595/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: cancellazione elenchi lavoratori agricoli;
T R A
(C.F. ), rappresentata e difesa in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. A. Quartuccio;
Ricorrente
CONTRO
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Maria Laganà, in virtù di procura in atti;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.04.2023 la ricorrente ha lamentato la cancellazione dall'elenco dei lavoratori agricoli del Comune di Reggio Calabria per l'anno 2021 avvenuta con provvedimento recante n. prot. . 6700.08/11/20220490561, riferito all'anno 2021, notificato in data 19/11/2022, CP_1
emesso a seguito di accertamento ispettivo contenuto nel verbale n. 2022005399/DDL del
27/10/2022.
Nel merito, contestando il disconoscimento delle giornate di lavoro, ha sostenuto di aver prestato la propria attività lavorativa a tempo determinato nel periodo tra agosto e dicembre quale bracciante agricola presso l'azienda intestata a e gestita dal padre Controparte_2 Persona_1
(sede c/o Frazione Gumeno Via Ravagnese 69 Reggio Calabria), precisamente per un periodo di 121 giornate lavorative nel 2021 dal 18.08.2021 al 31.12.2021.
Quanto all'oggetto e all'organizzazione della prestazione lavorativa, ha riferito che l'attività si svolgeva presso i terreni dell'impresa ubicati nei Comuni di Palizzi superiore (oliveti) sia presso i terreni siti in Cardeto (RC) di cui tre siti in via Zagaria, uno in CDA Capitano via Lucerna e due in
CDA Linazzo, dedicandosi alla pulizia, alla piantagione e potatura di alberi, alla piantagione e raccolta di ortaggi.
Specificando di aver svolto la propria attività seguendo le indicazioni impartite dal Sig.
e di aver svolto svariate mansioni, ha eccepito l'illegittimità della cancellazione dagli elenchi CP_2
dei lavoratori agricoli per gli anni sopra menzionati
Ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare nullo il provvedimento impugnato e, per l'effetto, il riconoscimento delle giornate lavorative svolte nel corso del 2021 con conseguente reinserimento negli elenchi originari.
Ha altresì spiegato domanda di accertamento del diritto ad ottenere tutte le prestazioni
CP_ previdenziali connesse all'attività agricola svolta, escludendo ogni diritto dell' all'eventuale restituzione.
Si è costituito in giudizio l' che, oltre ad eccepire la decadenza ex art. 22, comma 1, CP_1
d.lgs. 7/1970 convertito con modifiche nella legge 11.3.1970 n. 83, e l'inammissibilità dell'azione giudiziaria per intervenuta decadenza nonché l'improcedibilità della domanda ex art. 443 c.p.c., nel merito ha sostenuto, alla luce del verbale unico di accertamento allegato in atti, la legittimità della cancellazione della ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli evidenziando come la prova del contrario ricada sull'attrice.
Ha concluso chiedendo la declaratoria di intervenuta decadenza e, nel merito, il rigetto del ricorso.
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Il ricorso risulta parzialmente fondato.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di decadenza dalla domanda, posto che è documentale la prova dell'esperimento del ricorso amministrativo al CISOA in data 16.12.2022 e il rispetto dei termini decadenziali previsti dal d.lgs. 7/1970.
La presentazione del ricorso esclude altresì la sussistenza dell'improcedibilità del ricorso ex art. 443 c.p.c.
È infondata inoltre l'eccezione di decadenza di cui all'art. 47, DPR 639/70, non vertendo il caso di specie su prestazioni di natura assistenziale bensì sulla rettifica di un provvedimento amministrativo di cancellazione dall'elenco dei lavoratori agricoli.
Ciò premesso, nel merito, giova richiamare, in tema di ripartizione dell'onere della prova di un rapporto di lavoro a seguito di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui (ex multis Cass. civ., sez. lav., 11/02/2016, n.
2739; ma anche Cass. 14296/2011, Cass. 8281/2015), “Nelle cause scaturenti dalla cancellazione dell'interessato dagli elenchi nominativi di cui al D.Lg.Lgt. n. 212 del 1946, sia egli a dover fornire la prova dell'occupazione in agricoltura per il numero di giornate previste dalle leggi regolatrici dei singoli trattamenti previdenziali. Il processo previdenziale, infatti, non ha natura impugnatoria, ma
è sempre volto all'accertamento di un diritto sostanziale, ossia della situazione giuridica abilitante che origina da un presupposto fattuale spesso coincidente con l'esistenza del rapporto di lavoro a cui afferisce la tutela assicurativa. Si tratta, quindi, di un giudizio sul rapporto e non sull'atto.
L'oggetto dell'accertamento rimesso al giudice, pertanto, non è l'operato dell'ente assicuratore, bensì il compendio degli elementi costitutivi del diritto dell'assicurato.
L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare
l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845; Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296). L'onere di prova gravante sul lavoratore presuppone, sul piano logico, un corrispondente onere di allegazione. In particolare, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore, in ossequio all'art. 414 c.p.c., indichi, preliminarmente, e in maniera quanta più dettagliata possibile (per quanto compatibile con la natura del rapporto controverso), i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa. Con riferimento specifico ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n. 1949
e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (il quale,
a norma dell'art. 4 D.L.Lgt. 9 aprile 1946 n. 212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi)”.
In applicazione di tali principi di diritto dall'istruttoria espletata nel corso del processo è emerso lo svolgimento della prestazione lavorativa nell'anno 2021.
In particolare, il teste , escusso in occasione dell'udienza dell'11 Marzo 2025, vicino Testimone_1
di casa della ricorrente, ha dichiarato testualmente: ADR La ricorrente lavorava per e Persona_1
l'ho vista lavorare nel 2021 presso i terreni siti in contrada Lucerne nel Comune di Cataforìo; tanto posso dire perché ogni tanto passavo vicino a questi terreni per andare verso Reggio Calabria;
la strada infatti porta a Reggio.
Si tratta di terreni che si trovano da tutt'altra parte rispetto ai miei prima citati e rispetto a casa mia.
ADR Quando passavo la vedevo intenta a svolgere attività di coltivazione di ortaggi.
ADR Nulla so dire sull'orario di lavoro né sulle modalità di pagamento.
ADR Vedevo la ricorrente lavorare quando passavo da quella strada. Ci passavo o una volta a settimana oppure più volte nel periodo estivo e successivo all'estate, ovvero da Luglio a Dicembre
2021.
ADR La vedevo lavorare a volte insieme a suo marito. A volte ho visto presente anche
[...]
. Per_1
ADR Preciso che i terreni si trovano sul ciglio della strada e quando passavo vedevo la Pt_1
intenta a lavorare.
ADR Specifico che il terreno in parte è sito a Cataforìo e in parte a Cardeto. Il teste , escusso in occasione dell'udienza dell'11 marzo 2025, ha affermato Persona_1 testualmente:
ADR è mia figlia e i terreni sono intestati a lei. Io gestivo l'azienda in quanto Controparte_2 lei era ed è a tutt'oggi a Milano. Ora i terreni sono stati venduti.
in media sei o sette dipendenti;
il numero variava anno per anno. Li conoscevo CP_3
personalmente.
ADR Conosco in quanto conosco il marito di lei, . Ha lavorato Parte_1 Parte_2
per me da Agosto 2021 sino a Dicembre 2021 come bracciante agricola. Dopodichè né lei né il marito hanno più lavorato per me.
ADR Ha lavorato sui terreni di Palizzi e sui campi vicini alla loro abitazione, siti in parte presso la frazione di Cataforìo e una particella presso Cardeto;
quest'ultima particella è coltivata a castaneto da frutto ed è sita precisamente in Cont.da Capitano;
gli altri terreni siti in Cataforìo si trovano alcuni in cont.da Zagarìa e altri in cont.da Linazzo.
ADR Quasi tutti i giorni andavo sui terreni per dare direttive, tanto sono pensionato.
ADR I dipendenti lavoravano dalle 8.00 alle 16.00 con qualche ora di intervallo, tutti i giorni dal lunedì al venerdì ed eccezionalmente il sabato.
ADR Pagavo la in parte in contanti con 50 € al giorno, come si evince dalle buste paga, Pt_1
e in parte con prodotti alimentari dell'azienda (olio, castagne, patate e simili).
ADR Specifico che il marito della prendeva me a Crocevalaniti dove ho il domicilio e Pt_1
successivamente risalivamo verso i terreni e prendevamo la moglie che nel frattempo era rimasta a casa e ci recavamo tutti insieme sul posto di lavoro.
ADR Preciso che i terreni di contrada Zagaria, Linazzo e Capitano erano estesi per circa due ettari, ma corrispondevano a diverse particelle;
non era un unico fondo ma erano tre fondi distinti e vicini. Infatti ci muovevamo col mezzo per spostarci in uno o nell'altro. Nel giorno di lavoro si sceglieva il terreno dove andare.”
Ebbene, alla luce delle riportate dichiarazioni testimoniali, non può qualificarsi quale prova contraria rispetto all'espletamento di attività lavorativa l'assenza di movimentazione di denaro o la presenza di una totale evasione contributiva che, pur corrispondendo in linea astratta a indici presuntivi della fittizietà dell'attività aziendale, costituiscono nondimeno fatti che afferiscono ad irregolarità poste in essere dal solo datore di lavoro e ai suoi rapporti commerciali con i terzi o con gli enti previdenziali.
Pertanto, dovendosi considerare provati lo svolgimento e l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato per l'anno 2021 presso l'azienda di gestita dal padre , Controparte_2 Persona_1
la domanda va accolta con riguardo a tale annualità. Nondimeno va rigettata la domanda di accertamento del diritto ad eventuali emolumenti di natura
CP_ previdenziale e del contestuale divieto per l' di recupero di quanto eventualmente già erogato.
Se con riguardo alla prima domanda si richiede un accertamento pro futuro in cui risulta inesistente l'oggetto della pretesa ovvero la prestazione previdenziale fruibile, la seconda domanda è inammissibile per difetto di interesse non essendo stata allegata in atti alcuna richiesta restitutoria CP_ dell' o alcun provvedimento di ripetizione dell'indebito così da rendere impossibile la configurazione a monte dell'utilità concreta di un accertamento del tipo richiesto.
Per tali ragioni, in ragione della parziale soccombenza reciproca, le spese di lite – da liquidarsi ex art. 4, commi 1 e 4, Dm 147/2022, stante l'assenza di questioni giuridiche rilevanti, in favore del CP_ procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario – vanno poste a carico dell' nella misura della metà e compensate nella restante.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Accoglie parzialmente il ricorso e dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura per un periodo di 102 giornate lavorative nel 2021.
Dichiara il diritto del ricorrente all'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli del Comune CP_ di Reggio Calabria per l'anno 2021 nei limiti sopra indicati e per l'effetto, condanna l' all'adozione dei provvedimenti necessari all'inserimento della ricorrente negli elenchi citati.
Rigetta nel resto. CP_
Condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2.315,00 oltre iva, cpa, rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Compensa le spese di lite nella misura di 1/2.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 17/06/2025
Il Giudice
Francesco De Leo