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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 12/04/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 727/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 727/2023, avente ad oggetto Opposizione all'esecuzione, promossa da:
, C.F. elettivamente domiciliato Olivarella, San Parte_1 C.F._1
Filippo del Mela (ME), via G. La Scala n. 40, presso lo studio dell'Avv. Giuseppa Gatto, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORE
CONTRO
C.F. , domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), via Controparte_1 P.IVA_1
Tenente Col. Arcodaci n. 44, presso lo studio dell'Avv. Alberto Di Mario, recapito professionale dell'Avv. Mario Mancusi che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI
C.F. in persona del legale rappr p.t., Contrada Controparte_2 P.IVA_2
Carrubba Villaggio Zafferia, Messina
TERZO PIGNORATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 25/5/2023 , conclusa la fase cautelare innanzi al G.E. Parte_1 con provvedimento reso all'udienza del 27.03.2023 nella procedura n. 400/2023 RG, con il quale il Giudice dell'esecuzione aveva rigettato la richiesta di sospensione dell'esecuzione avanzata, introduceva la fase di merito del giudizio di opposizione avverso il pignoramento mobiliare presso terzi notificatogli da
[...]
eseguito in forza del D.I. n. 242/2011 con il quale il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto gli CP_1 aveva intimato il pagamento della somma di € 24.863,86 in favore della di cui la Parte_2 [...] deduceva di essere cessionaria. Parte opponente eccepiva, dunque, l'inefficacia del pignoramento CP_1 in quanto notificatogli in data 04/10/2022, oltre il termine di 90 giorni dalla notifica del precetto, effettuata in data 29/06/2022, pertanto in violazione del disposto di cui all'art. 481 c.p.c.. Nel merito, eccepiva la carenza di legittimazione attiva del creditore procedente, soggetto diverso dal titolare del diritto consolidato nel titolo monitorio, rispetto al quale denunciava sia la carenza di comunicazione della cessione del credito anteriormente al giudizio sia la prova della cessione suddetta. In subordine, eccepiva la prescrizione del credito, essendo stato il titolo esecutivo (D.I. n. 242/2011) notificato in data 22-28/11/2011, mentre il precetto depositato in atti risultava notificato in data 24/06/2022, quindi oltre il termine di prescrizione decennale, evidenziando a tal proposito che “In atti non vi è la prova di atti interruttivi diversamente da come ritenuto dal G.E. soprattutto se l'atto non risulta notificato ed emesso da soggetto carente di legittimazione attiva. In atti infatti non si è rinvenuto alcuna notifica del precetto richiamato dal giudice,
L'ultimo atto regolarmente notificato da soggetto diverso da quello agente risale al 2012” (pag. 9 atto di citazione). Chiedeva, pertanto, l'accoglimento dell'opposizione, nonché la condanna della opposta al pagamento delle spese del giudizio di opposizione da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Costituendosi in giudizio, rivendicava la legittimità dell'intrapresa azione esecutiva, Controparte_1 avviata con precetto notificato in data successiva al 29/06/2022, essendosi perfezionata la notifica in data
08/07/2022 per compiuta giacenza ex art. 140 c.p.c., donde la tempestività della notifica del pignoramento.
In merito, poi, alla carenza di legittimazione attiva, confermava che l'originario creditore era la Parte_2
cedutole in data 5/12/2018 nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, pubblicizzata nel rispetto
[...] del disposto dell'art 58 TUB. Contestava, inoltre, l'eccepita prescrizione del credito, dando atto della sussistenza di atti interruttivi del decorso del termine prescrizionale, ossia altro precetto dalla stessa notificato al in data 17/01/2020 e pedissequo atto di pignoramento presso terzi, notificato in data Pt_1
23/02/2021, non coltivato per dichiarazione negativa del terzo. Infine, rilevava l'infondatezza della richiesta di sospensione dell'ordinanza di assegnazione in quanto genericamente formulata, in assenza di alcuna prova circa il fumus boni iuris ed il periculum in mora. Chiedeva, dunque, il rigetto dell'opposizione con conferma dell'ordinanza di assegnazione emessa in data 27/03/2023 e, per l'effetto, la conferma dell'efficacia della procedura esecutiva presso terzi dalla stessa incoata o, in subordine, l'accertamento del credito vantato dalla con vittoria di spese e compensi di lite. Controparte_1
Ciò premesso, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti, l'opposizione proposta da deve ritenersi infondata e, pertanto, va rigettata per le seguenti ragioni. Parte_1
Infondato è il primo motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto l'inefficacia del Parte_1 pignoramento in quanto notificato oltre il termine di efficacia del precetto (in particolare oltre il termine di
90 giorni).
In particolare, l'odierno opponente ha rappresentato che “La spedizione del precetto è del 22/06/2022 e
l'avviso di deposito della raccomandata ai fini della decorrenza della compiuta giacenza del 29/06/2022 quindi con termine ultimo di efficacia del precetto al 27/09/2022. Quindi la notifica del pignoramento al 04/10/2022 è tardiva. All'uopo si precisa che ai sensi dell'art. 140 c.p.c. la notifica si perfeziona per il destinatario dal momento del ricevimento della raccomandata informativa E QUINDI NEL NOSTRO CASO
IL 29/06/2022” (pag. 6 atto di citazione).
Dall'esame del precetto (allegato all'atto di citazione) si evince che lo stesso risulta notificato ex art. 140
c.p.c. per compiuta giacenza. Ai sensi dell'art. 140 c.p.c., così come integrato dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 3/2010, la notifica si perfeziona per il destinatario (non con la spedizione, ma) con il ricevimento della raccomandata informativa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.
Nella specie, stante l'irreperibilità del destinatario, la notifica è stata effettuata mediante la spedizione della raccomandata informativa n. 66643814961-0 in data 29/6/2022 (cfr. la cartolina allegata) e si è perfezionata per compiuta giacenza, stante il mancato ritiro entro dieci giorni (“atto non ritirato entro 10 giorni”). In coerenza a ciò, la notifica dell'atto di precetto deve intendersi perfezionata in data 9/7/2022, cioè alla scadenza dei dieci giorni dalla spedizione della raccomandata, secondo quanto prescritto dall'art. 140 c.p.c. sopra richiamato.
Ne viene che, dunque, alla data di notifica dell'atto di pignoramento (pacificamente eseguita in data
4/10/2022: cfr. pag. 6 atto di citazione) il precetto non era inefficace, non essendo ancora inutilmente decorso il termine di novanta giorni ex art. 481 c.p.c.: la disposizione citata, infatti, subordina l'inefficacia del precetto al decorso del termine a partire dalla “notificazione” del precetto e, dunque, a far data dal momento in cui l'iter avviato a tal fine si perfeziona (cfr., nella giurisprudenza di merito, Trib. Vicenza,
22/03/2012). Conseguentemente, la scadenza del termine in esame sarebbe maturata in data 7/10/2022, donde la tempestività del pignoramento eseguito in data 4/10/2022 e l'infondatezza del primo motivo di opposizione.
Parimenti infondato è il secondo motivo di opposizione, con il quale ha dedotto la Parte_1 carenza di legittimazione attiva della odierna opposta, rilevando che “All' opponente non è stata comunicata alcuna cessione del credito alla n'è nella fase cautelare il creditore ha prodotto tale Controparte_1 cessione del credito che pertanto l'agente in executivis è carente di legittimazione attiva e non può assumere la qualifica di creditore procedente nel presente procedimento esecutivo” (pag. 8 atto di citazione).
Dalla documentazione versata in atti da si ricava, invero, la prova della cessione del Controparte_1 credito da parte dell'originario creditore e della pubblicità data all'operazione de qua, ciò Parte_2 in particolare evincendosi: dalla Gazzetta Ufficiale dell'11/12/2018, ove è pubblicata la cessione intercorsa tra e e nella quale si dà atto che “
8. i rispettivi debitori ceduti sono Controparte_1 Parte_2 inclusi nella lista di NDG depositata presso il Notaio Dott.ssa , Notaio in Milano, il Persona_1
5.12.2018” (pag. 44 G.U.: cfr. doc. 9); dalla certificazione del Notaio dott.ssa del Persona_1
20/4/2023, in cui si dà atto che il soggetto ivi indicato (identificato come “ P.IVA_3 Parte_1
) risulta “nell'elenco dei crediti depositato fiduciariamente da
[...] C.F._1
“ , società a responsabilità limitata con unico socio, con sede in Milano, via San Controparte_1 Prospero n. 4 […] presso il notaio in data 5 dicembre 2018” (pag. 4: cfr. doc. 12); Persona_1 dall'elenco dei debiti ceduti (cfr. doc. 11).
Ne viene che, dunque, deve ritenersi acquisita la prova della cessione del credito vantato nei confronti dell'odierna opponente da a donde l'infondatezza del motivo di Parte_2 Controparte_1 opposizione volto al diniego della legittimazione attiva (e, quindi, della titolarità della pretesa creditoria azionata) in capo alla seconda.
Infondato risulta, infine, il terzo motivo di opposizione, con il quale ha eccepito la Parte_1 prescrizione del diritto di credito rivendicato dalla per decorso del termine decennale tra Controparte_1 la notifica del titolo esecutivo e la notifica del precetto (cfr. pag. 9 della citazione, ove si legge che “Il decreto ingiuntivo richiamato quale titolo esecutivo è stato notificato il 22-28/11/2011 e dichiarato esecutivo il 28/05/2012. Il precetto depositato risulta notificato il 24/06/2022 quindi ben oltre i 10 anni previsti dall'artt. 2946 c.c.”).
L'odierna opposta ha, in particolare, documentato l'avvenuta interruzione del termine di prescrizione depositando la documentazione comprovante l'avvio di una precedente procedura esecutiva mobiliare presso terzi ai danni di e sulla base del medesimo titolo esecutivo su cui si fonda la Parte_1 presente esecuzione. In particolare, risulta versata in atti la copia del precedente atto di pignoramento presso terzi notificato a mani del debitore in data 23/02/2021 (cfr. allegato 13 della comparsa di costituzione), ciò che riscontra l'utile interruzione del termine di prescrizione decorrente dal titolo monitorio azionato (d.i. n.
242/2011, notificato in data 28/11/2011: cfr. all. 2 comparsa di costituzione e risposta).
L'opposizione è, dunque, infondata e va rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate avuto riguardo alla natura, al valore della causa ed all'attività difensiva concretamente espletata, tenuto conto della dell'assenza di attività istruttoria, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 727/2023, disattesa ogni contraria istanza:
Rigetta l'opposizione proposta da . Parte_1
Condanna alla refusione in favore di delle spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1
liquidano in € 3.397,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 12/04/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 727/2023, avente ad oggetto Opposizione all'esecuzione, promossa da:
, C.F. elettivamente domiciliato Olivarella, San Parte_1 C.F._1
Filippo del Mela (ME), via G. La Scala n. 40, presso lo studio dell'Avv. Giuseppa Gatto, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORE
CONTRO
C.F. , domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), via Controparte_1 P.IVA_1
Tenente Col. Arcodaci n. 44, presso lo studio dell'Avv. Alberto Di Mario, recapito professionale dell'Avv. Mario Mancusi che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI
C.F. in persona del legale rappr p.t., Contrada Controparte_2 P.IVA_2
Carrubba Villaggio Zafferia, Messina
TERZO PIGNORATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 25/5/2023 , conclusa la fase cautelare innanzi al G.E. Parte_1 con provvedimento reso all'udienza del 27.03.2023 nella procedura n. 400/2023 RG, con il quale il Giudice dell'esecuzione aveva rigettato la richiesta di sospensione dell'esecuzione avanzata, introduceva la fase di merito del giudizio di opposizione avverso il pignoramento mobiliare presso terzi notificatogli da
[...]
eseguito in forza del D.I. n. 242/2011 con il quale il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto gli CP_1 aveva intimato il pagamento della somma di € 24.863,86 in favore della di cui la Parte_2 [...] deduceva di essere cessionaria. Parte opponente eccepiva, dunque, l'inefficacia del pignoramento CP_1 in quanto notificatogli in data 04/10/2022, oltre il termine di 90 giorni dalla notifica del precetto, effettuata in data 29/06/2022, pertanto in violazione del disposto di cui all'art. 481 c.p.c.. Nel merito, eccepiva la carenza di legittimazione attiva del creditore procedente, soggetto diverso dal titolare del diritto consolidato nel titolo monitorio, rispetto al quale denunciava sia la carenza di comunicazione della cessione del credito anteriormente al giudizio sia la prova della cessione suddetta. In subordine, eccepiva la prescrizione del credito, essendo stato il titolo esecutivo (D.I. n. 242/2011) notificato in data 22-28/11/2011, mentre il precetto depositato in atti risultava notificato in data 24/06/2022, quindi oltre il termine di prescrizione decennale, evidenziando a tal proposito che “In atti non vi è la prova di atti interruttivi diversamente da come ritenuto dal G.E. soprattutto se l'atto non risulta notificato ed emesso da soggetto carente di legittimazione attiva. In atti infatti non si è rinvenuto alcuna notifica del precetto richiamato dal giudice,
L'ultimo atto regolarmente notificato da soggetto diverso da quello agente risale al 2012” (pag. 9 atto di citazione). Chiedeva, pertanto, l'accoglimento dell'opposizione, nonché la condanna della opposta al pagamento delle spese del giudizio di opposizione da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Costituendosi in giudizio, rivendicava la legittimità dell'intrapresa azione esecutiva, Controparte_1 avviata con precetto notificato in data successiva al 29/06/2022, essendosi perfezionata la notifica in data
08/07/2022 per compiuta giacenza ex art. 140 c.p.c., donde la tempestività della notifica del pignoramento.
In merito, poi, alla carenza di legittimazione attiva, confermava che l'originario creditore era la Parte_2
cedutole in data 5/12/2018 nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, pubblicizzata nel rispetto
[...] del disposto dell'art 58 TUB. Contestava, inoltre, l'eccepita prescrizione del credito, dando atto della sussistenza di atti interruttivi del decorso del termine prescrizionale, ossia altro precetto dalla stessa notificato al in data 17/01/2020 e pedissequo atto di pignoramento presso terzi, notificato in data Pt_1
23/02/2021, non coltivato per dichiarazione negativa del terzo. Infine, rilevava l'infondatezza della richiesta di sospensione dell'ordinanza di assegnazione in quanto genericamente formulata, in assenza di alcuna prova circa il fumus boni iuris ed il periculum in mora. Chiedeva, dunque, il rigetto dell'opposizione con conferma dell'ordinanza di assegnazione emessa in data 27/03/2023 e, per l'effetto, la conferma dell'efficacia della procedura esecutiva presso terzi dalla stessa incoata o, in subordine, l'accertamento del credito vantato dalla con vittoria di spese e compensi di lite. Controparte_1
Ciò premesso, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti, l'opposizione proposta da deve ritenersi infondata e, pertanto, va rigettata per le seguenti ragioni. Parte_1
Infondato è il primo motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto l'inefficacia del Parte_1 pignoramento in quanto notificato oltre il termine di efficacia del precetto (in particolare oltre il termine di
90 giorni).
In particolare, l'odierno opponente ha rappresentato che “La spedizione del precetto è del 22/06/2022 e
l'avviso di deposito della raccomandata ai fini della decorrenza della compiuta giacenza del 29/06/2022 quindi con termine ultimo di efficacia del precetto al 27/09/2022. Quindi la notifica del pignoramento al 04/10/2022 è tardiva. All'uopo si precisa che ai sensi dell'art. 140 c.p.c. la notifica si perfeziona per il destinatario dal momento del ricevimento della raccomandata informativa E QUINDI NEL NOSTRO CASO
IL 29/06/2022” (pag. 6 atto di citazione).
Dall'esame del precetto (allegato all'atto di citazione) si evince che lo stesso risulta notificato ex art. 140
c.p.c. per compiuta giacenza. Ai sensi dell'art. 140 c.p.c., così come integrato dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 3/2010, la notifica si perfeziona per il destinatario (non con la spedizione, ma) con il ricevimento della raccomandata informativa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.
Nella specie, stante l'irreperibilità del destinatario, la notifica è stata effettuata mediante la spedizione della raccomandata informativa n. 66643814961-0 in data 29/6/2022 (cfr. la cartolina allegata) e si è perfezionata per compiuta giacenza, stante il mancato ritiro entro dieci giorni (“atto non ritirato entro 10 giorni”). In coerenza a ciò, la notifica dell'atto di precetto deve intendersi perfezionata in data 9/7/2022, cioè alla scadenza dei dieci giorni dalla spedizione della raccomandata, secondo quanto prescritto dall'art. 140 c.p.c. sopra richiamato.
Ne viene che, dunque, alla data di notifica dell'atto di pignoramento (pacificamente eseguita in data
4/10/2022: cfr. pag. 6 atto di citazione) il precetto non era inefficace, non essendo ancora inutilmente decorso il termine di novanta giorni ex art. 481 c.p.c.: la disposizione citata, infatti, subordina l'inefficacia del precetto al decorso del termine a partire dalla “notificazione” del precetto e, dunque, a far data dal momento in cui l'iter avviato a tal fine si perfeziona (cfr., nella giurisprudenza di merito, Trib. Vicenza,
22/03/2012). Conseguentemente, la scadenza del termine in esame sarebbe maturata in data 7/10/2022, donde la tempestività del pignoramento eseguito in data 4/10/2022 e l'infondatezza del primo motivo di opposizione.
Parimenti infondato è il secondo motivo di opposizione, con il quale ha dedotto la Parte_1 carenza di legittimazione attiva della odierna opposta, rilevando che “All' opponente non è stata comunicata alcuna cessione del credito alla n'è nella fase cautelare il creditore ha prodotto tale Controparte_1 cessione del credito che pertanto l'agente in executivis è carente di legittimazione attiva e non può assumere la qualifica di creditore procedente nel presente procedimento esecutivo” (pag. 8 atto di citazione).
Dalla documentazione versata in atti da si ricava, invero, la prova della cessione del Controparte_1 credito da parte dell'originario creditore e della pubblicità data all'operazione de qua, ciò Parte_2 in particolare evincendosi: dalla Gazzetta Ufficiale dell'11/12/2018, ove è pubblicata la cessione intercorsa tra e e nella quale si dà atto che “
8. i rispettivi debitori ceduti sono Controparte_1 Parte_2 inclusi nella lista di NDG depositata presso il Notaio Dott.ssa , Notaio in Milano, il Persona_1
5.12.2018” (pag. 44 G.U.: cfr. doc. 9); dalla certificazione del Notaio dott.ssa del Persona_1
20/4/2023, in cui si dà atto che il soggetto ivi indicato (identificato come “ P.IVA_3 Parte_1
) risulta “nell'elenco dei crediti depositato fiduciariamente da
[...] C.F._1
“ , società a responsabilità limitata con unico socio, con sede in Milano, via San Controparte_1 Prospero n. 4 […] presso il notaio in data 5 dicembre 2018” (pag. 4: cfr. doc. 12); Persona_1 dall'elenco dei debiti ceduti (cfr. doc. 11).
Ne viene che, dunque, deve ritenersi acquisita la prova della cessione del credito vantato nei confronti dell'odierna opponente da a donde l'infondatezza del motivo di Parte_2 Controparte_1 opposizione volto al diniego della legittimazione attiva (e, quindi, della titolarità della pretesa creditoria azionata) in capo alla seconda.
Infondato risulta, infine, il terzo motivo di opposizione, con il quale ha eccepito la Parte_1 prescrizione del diritto di credito rivendicato dalla per decorso del termine decennale tra Controparte_1 la notifica del titolo esecutivo e la notifica del precetto (cfr. pag. 9 della citazione, ove si legge che “Il decreto ingiuntivo richiamato quale titolo esecutivo è stato notificato il 22-28/11/2011 e dichiarato esecutivo il 28/05/2012. Il precetto depositato risulta notificato il 24/06/2022 quindi ben oltre i 10 anni previsti dall'artt. 2946 c.c.”).
L'odierna opposta ha, in particolare, documentato l'avvenuta interruzione del termine di prescrizione depositando la documentazione comprovante l'avvio di una precedente procedura esecutiva mobiliare presso terzi ai danni di e sulla base del medesimo titolo esecutivo su cui si fonda la Parte_1 presente esecuzione. In particolare, risulta versata in atti la copia del precedente atto di pignoramento presso terzi notificato a mani del debitore in data 23/02/2021 (cfr. allegato 13 della comparsa di costituzione), ciò che riscontra l'utile interruzione del termine di prescrizione decorrente dal titolo monitorio azionato (d.i. n.
242/2011, notificato in data 28/11/2011: cfr. all. 2 comparsa di costituzione e risposta).
L'opposizione è, dunque, infondata e va rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate avuto riguardo alla natura, al valore della causa ed all'attività difensiva concretamente espletata, tenuto conto della dell'assenza di attività istruttoria, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 727/2023, disattesa ogni contraria istanza:
Rigetta l'opposizione proposta da . Parte_1
Condanna alla refusione in favore di delle spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1
liquidano in € 3.397,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 12/04/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano