Articolo 3 della Legge 29 dicembre 2000, n. 401
Articolo 2Articolo 4
Versione
23 gennaio 2001
Art. 3. (Corsi di formazione
specifica in medicina generale) 1. I laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del 31 dicembre 1991 ed abilitati all'esercizio professionale sono ammessi a domanda in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256 . I medici ammessi in soprannumero non hanno diritto alla borsa di studio e possono svolgere attivita' libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi.
Nota all' art. 3:
- Il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256 , concerne "Attuazione della direttiva n. 86/457/CEE , relativa alla formazione specifica in medicina generale, a norma dell' art. 5 della legge 30 luglio 1990, n. 212 ".
Entrata in vigore il 23 gennaio 2001
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente