Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/05/2025, n. 2252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2252 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZ. LAVORO
Il Tribunale di Napoli Nord –sezione lavoro e previdenza- in persona del giudice, dr.ssa Ida Ponticelli all'udienza del 19.5.2025 verificata la regolarità della comunicazione del decreto nonché il deposito delle note scritte per la trattazione cartolare del procedimento ex art. 127ter cpc ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9399/2024 RG avente ad oggetto: assegno di invalidità civile (opposizione ad ATP) cui è “riunita” quella nr. 14109/2023 avente ad oggetto il giudizio di ATPO
TRA nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Fuschino con Parte_1 il quale è elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'Avvocatura CP_1 dell'Istituto
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso tempestivamente depositato in data 18.7.2024, avendo manifestato atto di dissenso avverso l'elaborato peritale depositato dal CTU nel giudizio di ATP nr. 14109/2023 “riunito” al presente, parte ricorrente in epigrafe indicata contestava specificamente le risultanze della CTU (cfr.
ricorso introduttivo pag. 2 e ss.) e chiedeva a questo giudice, previa nuova CTU, di accertare il diritto il diritto all'assegno di invalidità civile, sussistendo il presupposto sanitario, dalla domanda amministrativa e con vittoria delle spese di lite.
Ritualmente evocato in giudizio, l' si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda. CP_1
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, dopo l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio,
all'odierna udienza, lette le note scritte per la trattazione cartolare del procedimento ex art. 127ter cpc, la causa veniva decisa con deposito contestuale di dispositivo e motivazione.
La domanda è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Nella consulenza espletata nel corso del presente giudizio infatti l'ausiliare del giudice, adeguatamente e puntualmente motivando il dissenso al giudizio espresso dal CTU nella fase di ATP (cfr. relazione peritale in atti alla quale integralmente questo giudice si riporta facendola propria), affermava che il ricorrente è invalido in misura pari al 75% a partire dall'1.10.2024, e dunque da epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa.
In punto di decorrenza, invero, il ctu motiva come segue: “l'espressività e penetranza delle
menomazioni post-ictali non trovano riscontro tanto che ancora a febbraio 2024 risulta “…movimento
possibile contro gravità sia a carico dell'arto superiore che dell'arto inferiore destro” né si riscontro
dell'intensità dell'ipertono spastico e dell'ipoestesia. Per tali motivi viene attribuita una percentuale di
invalidità maggiore. Inoltre, il quadro psichico obiettivato non ha alcuna documentazione pregressa.
Ritenendo la non insorgenza d'emblée, in base agli elementi valutativi raccolti e ai dati della letteratura
medica specifica può ritenersi, in via presuntiva, una decorrenza antecedente di un breve periodo dalla
data di consulenza medico-legale” (cfr. perizia pag. 9).
Le argomentazioni del consulente esposte nella ctu depositata nel presente giudizio appaiono condivisibili e possono essere integralmente recepite da questo giudicante, ai fini della positiva valutazione del presupposto sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile.
Le spese si compensano della metà atteso il riconoscimento del beneficio in epoca successiva alla domanda amministrativa.
Per la restante metà esse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
a) dichiara che parte ricorrente è persona invalida al 75% e dunque gode del presupposto sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile far tempo dall'1.10.2024;
b) compensate le spese di lite della metà, condanna l' a pagare, in favore della parte CP_1 ricorrente, la restante metà delle spese con attribuzione al procuratore anticipatario, liquidate in
€ 1.200 per competenze, oltre IVA e CPA e spese forfettarie al 15% come per legge;
c) spese di CTU come già liquidate in corso di causa con separato decreto a carico dell' in via CP_1 definitiva. Così deciso in Aversa, il 20.5.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Ida Ponticelli)