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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/05/2025, n. 1726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1726 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6357/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - finanziamento – credito al consumo
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Aminta D'Aniello, come Parte_1 da procura in atti;
OPPONENTE
E
, e per essa la procuratrice Controparte_1 speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Ilaria Marinone, come da procura in atti;
OPPOSTA
NONCHE'
con sede in Pontecagnano Faiano, Via Giacomo CP_2
Budetti n. 119
CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE
, rappresentata e difesa dall'avv. Ilaria Marinone, come Controparte_3 da procura in atti;
e per essa la procuratrice speciale Controparte_4 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti, come da Parte_2 procura in atti;
INTERVENTRICI VOLONTARIE
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.03.2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato faceva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 1299/2016 emesso dal Tribunale di
Nocera Inferiore in favore della , deducendo a motivi l'apocrifia CP_1 delle sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento a suo nome,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 rilevando che i dati identificativi inseriti in contratto corrispondevano a quelli errati, già indicati in una copia di carta di identità con foto falsa, già utilizzata in passato da ignoti per delle truffe e per la quale aveva presentato una querela ai Carabinieri di Angri, dichiarando la propria estraneità al rapporto di finanziamento, non avendo mai acquistato un motociclo Piaggio Beverly dalla Precisava di non aver mai ricevuto dalla l' Controparte_2 CP_1 importo di euro 4330,00 e di non aver mai sottoscritto in NA OC
(NA) in data 12/4/2006 il contratto n, 667593, di non aver mai abitato nel comune di Massa di Somma come riportato invece in contratto. Allegava di aver ottenuto in data il 21/9/2004 dal proprio comune di residenza Angri la carta di identità nr riconsegnata nel 2008 - anticipatamente sulla Numero_1 scadenza decennale- perché nell'ultimo trimestre dell' anno 2007 aveva scoperto per il tramite della società Santander che una copia del suo documento di identità circolava con foto di altra persona, indirizzo e comune emittente. Impugnava in ogni caso l'estratto conto prodotto dall'opposta ed eccepiva la prescrizione del credito. Per tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio la , che chiedeva Parte_3 il rigetto dell'opposizione e chiamava in causa la che aveva Controparte_2 identificato la persona finanziata ed aveva ottenuto così il prezzo per la vendita del motociclo, chiedendo al giudice, in caso di accoglimento dell'opposizione, di condannarla a tenerla indenne dalle conseguenze patrimoniali sfavorevoli della decisione e in subordine di condannarla alla restituzione di euro 4.200,00 come capitale erogato da essa opposta.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., espletata ctu grafologica, che accertava l'apocrifia delle sottoscrizioni apposte a nome dell'opponente, intervenivano volontaramente nel giudizio prima la CP_3 quale cessionaria del credito ceduto dalla e poi la CP_3 CP_1 [...] quale ulteriore cessionaria del credito dalla Controparte_4 Parte_4 che si riportavano alle deduzioni e richieste già svolte dalla cedente.
L'opposizione è fondata e va accolta.
La ctu grafologica, con motivazione esauriente e logica, che si condivide anche in risposta ai rilevi di parte, ha accertato che le sottoscrizioni apposte sul contratto di credito al consumo non provengono dal pugno dell'opponente. La circostanza rileva sia sotto il profilo della non riconducibilità del finanziamento alla opponente, sia come determinante la nullità del contratto ai sensi dell'art. 117 comma 4 TUB per mancanza della
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 forma scritta e quindi l'inefficacia e l'inapplicabilità delle clausole aventi un effetto sfavorevole al consumatore.
Il decreto ingiuntivo va dunque revocato, avendo l'opponente dimostrato la sua estraneità al rapporto dedotto in giudizio.
Va accolta la domanda dell'opposta Parte_3 proposta nei confronti della chiamata in causa, alla quale la domanda è stata ritualmente notificata in data 30.05.2017 e che è rimasta contumace, atteso che ad essa è attribuibile la errata identificazione della persona che ebbe realmente a stipulare il contratto di finanziamento.
Riguardo alle cessionarie del credito, intervenute volontariamente nel processo, le rispettive istanze vanno rigettate, in quanto non ebbero alcun contatto con la ed il credito da esse acquistato non sussiste. Controparte_2
Le spese seguono la soccombenza tra l'opponente e l'opposta nonché tra l'opposta e la chiamata in causa, in relazione ad un valore della causa tra euro
5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie, per studio, introduzione, trattazione e conclusionale per l'opponente, per studio, introduzione e trattazione per l'opposta.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le interventrici volontarie e le altre parti processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto
2) Accoglie la domanda dell'opposta nei confronti della chiamata in causa e condanna la a tenere indenne e manlevare la Controparte_2 [...]
dalle conseguenze patrimoniali sfavorevoli della Parte_3 presente decisione, anche riguardo alle spese di giudizio dovute all'opponente 3) Condanna l'opposta al pagamento all'opponente delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese di ctu, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario
4) Condanna la chiamata in causa al pagamento all'opposta delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.376,00 per compensi di avvocato, oltre
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese di ctu, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge
5) Compensa le spese di giudizio tra l'interventrice volontaria e le altre parti processuali.
Così deciso in data 12.05.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6357/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - finanziamento – credito al consumo
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Aminta D'Aniello, come Parte_1 da procura in atti;
OPPONENTE
E
, e per essa la procuratrice Controparte_1 speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Ilaria Marinone, come da procura in atti;
OPPOSTA
NONCHE'
con sede in Pontecagnano Faiano, Via Giacomo CP_2
Budetti n. 119
CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE
, rappresentata e difesa dall'avv. Ilaria Marinone, come Controparte_3 da procura in atti;
e per essa la procuratrice speciale Controparte_4 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti, come da Parte_2 procura in atti;
INTERVENTRICI VOLONTARIE
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.03.2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato faceva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 1299/2016 emesso dal Tribunale di
Nocera Inferiore in favore della , deducendo a motivi l'apocrifia CP_1 delle sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento a suo nome,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 rilevando che i dati identificativi inseriti in contratto corrispondevano a quelli errati, già indicati in una copia di carta di identità con foto falsa, già utilizzata in passato da ignoti per delle truffe e per la quale aveva presentato una querela ai Carabinieri di Angri, dichiarando la propria estraneità al rapporto di finanziamento, non avendo mai acquistato un motociclo Piaggio Beverly dalla Precisava di non aver mai ricevuto dalla l' Controparte_2 CP_1 importo di euro 4330,00 e di non aver mai sottoscritto in NA OC
(NA) in data 12/4/2006 il contratto n, 667593, di non aver mai abitato nel comune di Massa di Somma come riportato invece in contratto. Allegava di aver ottenuto in data il 21/9/2004 dal proprio comune di residenza Angri la carta di identità nr riconsegnata nel 2008 - anticipatamente sulla Numero_1 scadenza decennale- perché nell'ultimo trimestre dell' anno 2007 aveva scoperto per il tramite della società Santander che una copia del suo documento di identità circolava con foto di altra persona, indirizzo e comune emittente. Impugnava in ogni caso l'estratto conto prodotto dall'opposta ed eccepiva la prescrizione del credito. Per tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio la , che chiedeva Parte_3 il rigetto dell'opposizione e chiamava in causa la che aveva Controparte_2 identificato la persona finanziata ed aveva ottenuto così il prezzo per la vendita del motociclo, chiedendo al giudice, in caso di accoglimento dell'opposizione, di condannarla a tenerla indenne dalle conseguenze patrimoniali sfavorevoli della decisione e in subordine di condannarla alla restituzione di euro 4.200,00 come capitale erogato da essa opposta.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., espletata ctu grafologica, che accertava l'apocrifia delle sottoscrizioni apposte a nome dell'opponente, intervenivano volontaramente nel giudizio prima la CP_3 quale cessionaria del credito ceduto dalla e poi la CP_3 CP_1 [...] quale ulteriore cessionaria del credito dalla Controparte_4 Parte_4 che si riportavano alle deduzioni e richieste già svolte dalla cedente.
L'opposizione è fondata e va accolta.
La ctu grafologica, con motivazione esauriente e logica, che si condivide anche in risposta ai rilevi di parte, ha accertato che le sottoscrizioni apposte sul contratto di credito al consumo non provengono dal pugno dell'opponente. La circostanza rileva sia sotto il profilo della non riconducibilità del finanziamento alla opponente, sia come determinante la nullità del contratto ai sensi dell'art. 117 comma 4 TUB per mancanza della
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 forma scritta e quindi l'inefficacia e l'inapplicabilità delle clausole aventi un effetto sfavorevole al consumatore.
Il decreto ingiuntivo va dunque revocato, avendo l'opponente dimostrato la sua estraneità al rapporto dedotto in giudizio.
Va accolta la domanda dell'opposta Parte_3 proposta nei confronti della chiamata in causa, alla quale la domanda è stata ritualmente notificata in data 30.05.2017 e che è rimasta contumace, atteso che ad essa è attribuibile la errata identificazione della persona che ebbe realmente a stipulare il contratto di finanziamento.
Riguardo alle cessionarie del credito, intervenute volontariamente nel processo, le rispettive istanze vanno rigettate, in quanto non ebbero alcun contatto con la ed il credito da esse acquistato non sussiste. Controparte_2
Le spese seguono la soccombenza tra l'opponente e l'opposta nonché tra l'opposta e la chiamata in causa, in relazione ad un valore della causa tra euro
5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie, per studio, introduzione, trattazione e conclusionale per l'opponente, per studio, introduzione e trattazione per l'opposta.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le interventrici volontarie e le altre parti processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto
2) Accoglie la domanda dell'opposta nei confronti della chiamata in causa e condanna la a tenere indenne e manlevare la Controparte_2 [...]
dalle conseguenze patrimoniali sfavorevoli della Parte_3 presente decisione, anche riguardo alle spese di giudizio dovute all'opponente 3) Condanna l'opposta al pagamento all'opponente delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese di ctu, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario
4) Condanna la chiamata in causa al pagamento all'opposta delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.376,00 per compensi di avvocato, oltre
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese di ctu, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge
5) Compensa le spese di giudizio tra l'interventrice volontaria e le altre parti processuali.
Così deciso in data 12.05.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4