Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/02/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
Visto l'art. 127 ter c.p.c.
Celebrata l'udienza del 4/02/2025 in forma cartolare
Viste le note scritte depositate dall'Avv. Fusaro per parte ricorrente che ha aderito alla trattazione in tale modalità ed ha insistito perché il CTU venisse invitato a trasmettere la relazioen peritale alle parti.
L' costituita non depositava note scritte CP_1
IL GIUDICE
all'esito ha depositato la presente sentenza con contestuali motivazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del
Giudice Avv. Francesco Funari, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2901 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis c.p.c. vertente:
TRA
rapp.ta e difesa dall'Avv. Antonio Giovanni Fusaro;
Parte_1
RICORRENTE
E
- Sede di Cosenza, in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Emilia CP_1
Martire, Funzionari dell'ente; RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da atti depositati.
Con ricorso ritualmente depositato l'istante conveniva in giudizio l' CP_1 instaurando giudizio per ATP previdenziale per il riconoscimento dell'invalidità civile. Descritto l'iter amministrativo, esaurito con esito infruttuoso, ed assunto che gli stati patologici denunciati davano diritto alle provvidenze richieste, il ricorrente chiedeva il riconoscimento della domanda.
Costituitosi il contraddittorio, la resistente si opponeva alla domanda, CP_1 eccependone l'improcedibilità e l'infondatezza, e ne chiedeva il rigetto, con condanna alle spese e competenze di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio deve dichiararsi improcedibile per le motivazioni che seguono.
L'istante aveva richiesto il riconoscimento delle prestazioni sanitarie relative all'indennità di accompagnamento.
Bisogna rilevare, a tal proposito, che all'esito dell'udienza del 16/10/2024, in sede di conferimento dell'incarico al CTU, era stata fissata per la visita peritale la data del 11/11/2024, poi differita al 26/11/2024, cui la parte non si presentava tant'è che il nominato CTU, Dott. ne informava Persona_1
prontamente il giudicante.
Per l'udienza odierna depositava note scritte il solo procuratore di parte ricorrente che non giustificava in alcun modo l'assenza del suo assistito.
Risulta ingiustificata assenza della parte ricorrente alla visita peritale.
Ritiene questo giudicante che detto comportamento, ovvero la mancata comparizione alla visita, peraltro ingiustificata, in sede giudiziaria determini implicitamente il disinteresse della parte alla procedura incardinata.
Per tali motivi, deve dichiararsi l'improcedibilità della domanda.
Le spese, considerata la natura del giudizio e la situazione delle parti, devono essere compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, Parte_1
così provvede: a) dichiara improcedibile il presente giudizio;
b) nulla per le spese processuali.
Castrovillari lì, 4 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Avv. Francesco Funari