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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/10/2025, n. 3508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3508 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 464/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 464 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistita e difesa dall'avv. Giovanni Galoppi
- appellante -
E
Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. Pietro Siviglia
- appellata -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso al Tribunale di Roma, esponeva: Controparte_1
che era stata assunta con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze, da molti anni, di numerose cooperative che nel tempo si erano succedute nello svolgimento degli appalti indetti dal
[...]
decoro delle scuole della provincia di Reggio Calabria;
Controparte_2
che, in particolare, aveva lavorato, ininterrottamente, per le ditte private gestrici dei predetti appalti dal
9.7.2001 al 29.2.2020, ossia:
dall'l.
7.2001 al 30.9.2001 per Camassa s.p.a.;
dall'1.10.2001 al 31.5.2011 per Intini Source s.r.l.;
dal'1.6.2011 al 28.2.2012 per Società Cooperativa Sole;
dall'1.3.2012 al 31.3.2014 per Società Cooperativa PDP;
dal'1.4.2014 al 29.2.2020 per Parte_1
che, come altri lavoratori, era passata, senza soluzione di continuità ed attraverso il meccanismo della cessione del ramo di azienda ex art. 2112 c.c., da una società all'altra sino ad essere stabilizzata, a decorrere dall'1.3.2020, dal;
Controparte_2
che non le era stato corrisposto il TFR accantonato dall'1.7.2001 al 28.2.2012 e confluito nella Società
Cooperativa Sole;
che detta Cooperativa era stata cancellata dal registro delle imprese in data 24.1.2018;
che dall'estratto contributivo si evinceva che, nonostante la successione/sostituzione della parte datoriale,
la prestazione di lavoro veniva resa continuativamente e non aveva subito alcun arresto temporale;
che, inoltre, dalla Certificazione Unica il TFR maturato risultava calcolato sin dalla data di assunzione, ossia sin dall'1.7.2001; che la Cooperativa PDP, subentrata alla Cooperativa Sole, al momento della cessione del ramo di azienda alla
(d'ora in avanti, ), aveva versato a tutti i lavoratori la quota di TFR da questi maturata Parte_1 Pt_1
nel periodo in cui si erano trovati alle dipendenze di detta cooperativa cedente;
che il diritto agli accantonamenti relativi ai periodi pregressi (2001/2012) era stato trasferito, ai sensi dell'art. 2112 c.c. alla , nuova cessionaria;
Pt_1
che detta società all'atto di cessazione del rapporto di lavoro, le aveva versato a titolo di TFR la sola somma corrispondente alla quota maturata alle sue dipendenze, e non anche la restante parte maturata alle dipendenze delle cooperative pregresse (Intini Source s.p.a., Cooperativa Sole), nonostante la cessionaria a seguito dell'atto di cessione e conformemente all'art. 2112 c.c. ne fosse divenuta depositaria.
Tanto esposto, chiedeva ingiungersi alla il pagamento, in proprio favore, della quota di TFR relativa al Pt_1
periodo 2001-2012 pari a €.10.116,72.
2. In data 4 aprile 2024 il Tribunale concedeva il provvedimento monitorio, recante il n. 2313/2024, avverso il quale la proponeva opposizione con ricorso depositato in data 23 aprile 2024. Pt_1
3. Deduceva la società:
che < e la sig.ra trae origine Parte_1 CP_1
direttamente da norme regolamentari e da accordi sindacali, che ne hanno stabilito anche livello e mansioni,
con valenza erga omnes e, comunque, con accettazione specifica da parte del lavoratore, che ha sottoscritto il contratto di lavoro che richiamava espressamente tali normative>>;
che essa, <
trattamento finale maturato con la dipendente in virtù del rapporto di lavoro alle sue dipendenze ad avvenuta cessazione del rapporto. Nulla più, non essendosi verificato, si ripete, alcun trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c.>>;
che infatti, <
appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda>>.
Resisteva la CP_1
4. Con sentenza n. 1513/2025 del 5 febbraio 2025 il Tribunale rigettava l'opposizione.
Affermava il primo giudice:
<
L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda>>;
<
organizzativa specifica imposta dall'imprenditore ai diversi fattori di produzione trasferiti, bensì del nesso funzionale di interdipendenza e complementarità fra tali fattori a costituire l'elemento rilevante per determinare la conservazione dell'identità dell'entità trasferita: il mantenimento di un siffatto nesso funzionale tra i vari fattori trasferiti consente al cessionario di utilizzare questi ultimi, anche se essi sono integrati, dopo il trasferimento, in una nuova diversa struttura organizzativa al fine di continuare un'attività
economica identica o analoga” (CGUE 12.2.2009, C-466/07, Klarenberg;
conforme CGUE 9.9.2015, C-
160/2014 )>>; Per_1
la S.C., con sent. 27607/2024, << ha il seguente principio di diritto: “Ai sensi dell'art. 29, comma 3 del d.lgs.
n. 276 del 2003 come novellato dall'art. 30 della legge n. 122 del 2016, l'acquisizione del personale già
impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa non costituisce trasferimento d'azienda se il complesso di elementi organizzativi e produttivi introdotti, nello specifico appalto, dal subentrante sia caratterizzato da profili di tale novità da interrompere il nesso funzionale di interdipendenza e complementarietà precedentemente sussistente tra i fattori della produzione che consentivano l'esecuzione dell'appalto.”>>;
<
datoriali e sindacali del 7.6.2001 e verbali di accordo del 28.3.2014 e del 5.5.2014 sottoscritti tra sindacato e disciplinanti l'oggetto dell'appalto omettendo, tuttavia, di allegare eventuali elementi di fatto idonei a CP_3
configurare quella discontinuità nell'organizzazione del servizio e nei beni strumentali utilizzati per l'esecuzione dello stesso che costituisce condizione per la non assimilabilità della successione nell'appalto al trasferimento di azienda e, conseguentemente, per l'inapplicabilità della tutela riconosciuta ai lavoratori impiegati nell'appalto medesimo con l'art. 2112 c.c.>>.
5. Con ricorso depositato in data 7 marzo 2025 la interponeva appello. Pt_1
La resisteva. CP_1
6. Con un unico motivo, la censura l'impugnata sentenza per “violazione e/o falsa applicazione degli Pt_1
artt. 115 e 116 c.p.c. nonché art. 2697 c.c. – illegittimità della sentenza impugnata per omessa ed erronea valutazione dei fatti e delle prove articolate e dedotte dall'appellante – illegittimità e/o nullità del decreto ingiuntivo opposto – pagamento integrale tfr da parte di . Parte_1
Deduce la società:
6.1 <<la documentazione prodotta dall'odierna appellante, ovvero: decreto interministeriale n. 65 del
20.04.2001; convenzione quadro;
appendice 10 al capitolato tecnico Consip;
verbale di accordo sindacale del
28.3.2014; allegato tecnico al verbale di accordo del 28.03.2014 e verbale di accordo in sede governativa del
5.5.2014, sono tutti atti negoziali dai quali, trattandosi di disposizioni oggetto di condivisione e concertazione tra le parti coinvolte (nel caso di specie e sindacato), sia sotto il profilo della rappresentanza dei datori CP_3
di lavoro che dei lavoratori, non può dubitarsi dell'effettiva intenzione delle parti medesime, coinvolte più
del legislatore negli aspetti concreti che ineriscono alle diverse vicende che possono interessare il rapporto di lavoro, di negare i tratti caratterizzanti un trasferimento / cessione di azienda alla ipotesi del cambio appalto>>; <
cambio appalto quale ipotesi riconducibile ad una cessazione del rapporto di lavoro con l'impresa cessante ed una assunzione ex novo alle dipendenze del nuovo appaltatore>>;
nei vari contratti succedutisi nel tempo, le parti hanno dato atto <
in caso di assunzione per passaggio diretto e immediato, non intende modificare il regime connesso alla cessazione di appalto che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro con l'impresa cessante per soppressione del posto di lavoro ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/1966 e la costituzione ex novo del rapporto di lavoro con l'impresa subentrante>>;
<
senz'altro dovrà - e deve - essere presa a riferimento come fonte di regolazione del passaggio di cambio appalto, e ciò indipendentemente dalla sussistenza o meno degli elementi di discontinuità, che rimangono assorbiti dalla preminenza della contrattazione collettiva>>;
6.2 inoltre, <<nel subentro di nell'appalto consip, non si è assistito ad un mero mutamento Parte_1
assistita e difesa dall'avv. Giovanni Galoppi
- appellante -
E
Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. Pietro Siviglia
- appellata -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso al Tribunale di Roma, esponeva: Controparte_1
che era stata assunta con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze, da molti anni, di numerose cooperative che nel tempo si erano succedute nello svolgimento degli appalti indetti dal
[...]
decoro delle scuole della provincia di Reggio Calabria;
Controparte_2
che, in particolare, aveva lavorato, ininterrottamente, per le ditte private gestrici dei predetti appalti dal
9.7.2001 al 29.2.2020, ossia:
dall'l.
7.2001 al 30.9.2001 per Camassa s.p.a.;
dall'1.10.2001 al 31.5.2011 per Intini Source s.r.l.;
dal'1.6.2011 al 28.2.2012 per Società Cooperativa Sole;
dall'1.3.2012 al 31.3.2014 per Società Cooperativa PDP;
dal'1.4.2014 al 29.2.2020 per Parte_1
che, come altri lavoratori, era passata, senza soluzione di continuità ed attraverso il meccanismo della cessione del ramo di azienda ex art. 2112 c.c., da una società all'altra sino ad essere stabilizzata, a decorrere dall'1.3.2020, dal;
Controparte_2
che non le era stato corrisposto il TFR accantonato dall'1.7.2001 al 28.2.2012 e confluito nella Società
Cooperativa Sole;
che detta Cooperativa era stata cancellata dal registro delle imprese in data 24.1.2018;
che dall'estratto contributivo si evinceva che, nonostante la successione/sostituzione della parte datoriale,
la prestazione di lavoro veniva resa continuativamente e non aveva subito alcun arresto temporale;
che, inoltre, dalla Certificazione Unica il TFR maturato risultava calcolato sin dalla data di assunzione, ossia sin dall'1.7.2001; che la Cooperativa PDP, subentrata alla Cooperativa Sole, al momento della cessione del ramo di azienda alla
(d'ora in avanti, ), aveva versato a tutti i lavoratori la quota di TFR da questi maturata Parte_1 Pt_1
nel periodo in cui si erano trovati alle dipendenze di detta cooperativa cedente;
che il diritto agli accantonamenti relativi ai periodi pregressi (2001/2012) era stato trasferito, ai sensi dell'art. 2112 c.c. alla , nuova cessionaria;
Pt_1
che detta società all'atto di cessazione del rapporto di lavoro, le aveva versato a titolo di TFR la sola somma corrispondente alla quota maturata alle sue dipendenze, e non anche la restante parte maturata alle dipendenze delle cooperative pregresse (Intini Source s.p.a., Cooperativa Sole), nonostante la cessionaria a seguito dell'atto di cessione e conformemente all'art. 2112 c.c. ne fosse divenuta depositaria.
Tanto esposto, chiedeva ingiungersi alla il pagamento, in proprio favore, della quota di TFR relativa al Pt_1
periodo 2001-2012 pari a €.10.116,72.
2. In data 4 aprile 2024 il Tribunale concedeva il provvedimento monitorio, recante il n. 2313/2024, avverso il quale la proponeva opposizione con ricorso depositato in data 23 aprile 2024. Pt_1
3. Deduceva la società:
che < e la sig.ra trae origine Parte_1 CP_1
direttamente da norme regolamentari e da accordi sindacali, che ne hanno stabilito anche livello e mansioni,
con valenza erga omnes e, comunque, con accettazione specifica da parte del lavoratore, che ha sottoscritto il contratto di lavoro che richiamava espressamente tali normative>>;
che essa, <
trattamento finale maturato con la dipendente in virtù del rapporto di lavoro alle sue dipendenze ad avvenuta cessazione del rapporto. Nulla più, non essendosi verificato, si ripete, alcun trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c.>>;
che infatti, <
appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda>>.
Resisteva la CP_1
4. Con sentenza n. 1513/2025 del 5 febbraio 2025 il Tribunale rigettava l'opposizione.
Affermava il primo giudice:
<
L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda>>;
<
organizzativa specifica imposta dall'imprenditore ai diversi fattori di produzione trasferiti, bensì del nesso funzionale di interdipendenza e complementarità fra tali fattori a costituire l'elemento rilevante per determinare la conservazione dell'identità dell'entità trasferita: il mantenimento di un siffatto nesso funzionale tra i vari fattori trasferiti consente al cessionario di utilizzare questi ultimi, anche se essi sono integrati, dopo il trasferimento, in una nuova diversa struttura organizzativa al fine di continuare un'attività
economica identica o analoga” (CGUE 12.2.2009, C-466/07, Klarenberg;
conforme CGUE 9.9.2015, C-
160/2014 )>>; Per_1
la S.C., con sent. 27607/2024, << ha il seguente principio di diritto: “Ai sensi dell'art. 29, comma 3 del d.lgs.
n. 276 del 2003 come novellato dall'art. 30 della legge n. 122 del 2016, l'acquisizione del personale già
impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa non costituisce trasferimento d'azienda se il complesso di elementi organizzativi e produttivi introdotti, nello specifico appalto, dal subentrante sia caratterizzato da profili di tale novità da interrompere il nesso funzionale di interdipendenza e complementarietà precedentemente sussistente tra i fattori della produzione che consentivano l'esecuzione dell'appalto.”>>;
<
datoriali e sindacali del 7.6.2001 e verbali di accordo del 28.3.2014 e del 5.5.2014 sottoscritti tra sindacato e disciplinanti l'oggetto dell'appalto omettendo, tuttavia, di allegare eventuali elementi di fatto idonei a CP_3
configurare quella discontinuità nell'organizzazione del servizio e nei beni strumentali utilizzati per l'esecuzione dello stesso che costituisce condizione per la non assimilabilità della successione nell'appalto al trasferimento di azienda e, conseguentemente, per l'inapplicabilità della tutela riconosciuta ai lavoratori impiegati nell'appalto medesimo con l'art. 2112 c.c.>>.
5. Con ricorso depositato in data 7 marzo 2025 la interponeva appello. Pt_1
La resisteva. CP_1
6. Con un unico motivo, la censura l'impugnata sentenza per “violazione e/o falsa applicazione degli Pt_1
artt. 115 e 116 c.p.c. nonché art. 2697 c.c. – illegittimità della sentenza impugnata per omessa ed erronea valutazione dei fatti e delle prove articolate e dedotte dall'appellante – illegittimità e/o nullità del decreto ingiuntivo opposto – pagamento integrale tfr da parte di . Parte_1
Deduce la società:
6.1 <20.04.2001; convenzione quadro;
appendice 10 al capitolato tecnico Consip;
verbale di accordo sindacale del
28.3.2014; allegato tecnico al verbale di accordo del 28.03.2014 e verbale di accordo in sede governativa del
5.5.2014, sono tutti atti negoziali dai quali, trattandosi di disposizioni oggetto di condivisione e concertazione tra le parti coinvolte (nel caso di specie e sindacato), sia sotto il profilo della rappresentanza dei datori CP_3
di lavoro che dei lavoratori, non può dubitarsi dell'effettiva intenzione delle parti medesime, coinvolte più
del legislatore negli aspetti concreti che ineriscono alle diverse vicende che possono interessare il rapporto di lavoro, di negare i tratti caratterizzanti un trasferimento / cessione di azienda alla ipotesi del cambio appalto>>; <
cambio appalto quale ipotesi riconducibile ad una cessazione del rapporto di lavoro con l'impresa cessante ed una assunzione ex novo alle dipendenze del nuovo appaltatore>>;
nei vari contratti succedutisi nel tempo, le parti hanno dato atto <
in caso di assunzione per passaggio diretto e immediato, non intende modificare il regime connesso alla cessazione di appalto che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro con l'impresa cessante per soppressione del posto di lavoro ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/1966 e la costituzione ex novo del rapporto di lavoro con l'impresa subentrante>>;
<
senz'altro dovrà - e deve - essere presa a riferimento come fonte di regolazione del passaggio di cambio appalto, e ciò indipendentemente dalla sussistenza o meno degli elementi di discontinuità, che rimangono assorbiti dalla preminenza della contrattazione collettiva>>;
6.2 inoltre, <Pt_1 Parte_1
nella sola titolarità dell'azienda interessata dal cambio di appalto;
ma risultano lampanti gli elementi di discontinuità rispetto all'azienda uscente>>;
< ha partecipato, risultandone poi aggiudicataria, all'appalto pubblico Consip Lotto 12 Parte_1
– Servizio di Pulizia nelle Istituzioni Scolastiche Regioni Basilicata e Calabria, al quale avevano – ancora prima dell'appellante - partecipato diverse società (Intini Source S.p.a.; Cooperativa Sole) – alle cui dipendenze aveva prestato attività lavorativa la sig.ra CP_1
<
ragione non era soggetto a valutazione economica – un eventuale aggravio in capo alla Società aggiudicataria dei costi ed oneri derivanti dall'assunzione del personale, che, al contrario, doveva – e così è stato – avvenire secondo il meccanismo della clausola sociale. In tal senso, indice chiaro dell'autonoma e propria organizzazione dell'imprenditore subentrante può
indubbiamente trarsi dalla presenza di propri dipendenti oltre a quelli già precedentemente impiegati nell'appalto.
Infatti, l'odierna appellante ha impiegato i lavoratori del precedente appaltatore, e dunque la sig.ra unitamente al proprio personale dipendente, rimettendo in capo alla stessa la facoltà di CP_1
modificare, a seconda delle esigenze, l'orario di lavoro e le sedi ove operare su ogni dipendente andando,
così, ad influire sia sul monte orario che sui turni di servizio, ovvero manifestando in modo plastico un'autonoma organizzazione diversa della società precedente e con evidente discontinuità rispetto all'organizzazione funzionale all'attività dell'appalto e, comunque, mediante la sostituzione di una struttura autonomamente capace di conseguire un determinato obiettivo>>;
<
che, stante le inevitabili differenze e caratteristiche rispetto agli strumenti di talvolta utilizzati dalle rispettive aziende subentrate nel corso dell'appalto, incidono in maniera diversificata sui tempi di esecuzione, ovvero sul risultato e sulla qualità del servizio>>;
<
Pulizia/Multiservizi, sottacendo l'esigenza primaria di salvaguardia del lavoratore a cui è collegato il diritto all'assunzione da parte della società subentrante nell'appalto, è di per sé stessa circostanza idonea ad escludere a priori la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 2112 c.c.>>.
7. L'appello è infondato.
Va premesso che il testo previgente del terzo comma dell'articolo 29 d. lgs. n. 276/2003 stabiliva:
“L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto, non costituisce trasferimento di azienda o di parte di azienda”.
Il testo attualmente vigente (dal 23/07/2016), come modificato dall'art. 30 l. 122/2016, recita: L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.
Dunque, in base alla disciplina previgente, non costituiva trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. ogni ipotesi di cambio di appalto con assorbimento del personale già occupato.
Tuttavia, l'attuale disposizione “è stata dettata dall'imminenza della procedura di infrazione comunitaria relativa alla elusione della direttiva 2001/23/CE, in materia di trasferimento di azienda (così Cass.
27607/2024) e, dunque, per adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria.
Ciò comporta che deve farsi, comunque riferimento alla normativa europea, dovendosi disapplicare ogni norma nazionale di segno contrario, ancorché vigente prima dell'entrata in vigore della l. 122/2016.
Ora, l'inapplicabilità della norma di cui all'art. 2112 c.c., è subordinata alla ricorrenza di due elementi sostanziali: che il nuovo appaltatore abbia “una propria struttura organizzativa e produttiva” autonoma rispetto al gruppo di dipendenti che viene ad essere assorbito;
che lo svolgimento del servizio sia caratterizzato da chiari “elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa”.
Le disposizioni di cui al CCNL 01/06/2001 - 31/05/2005 e 8.6.2021 laddove prevedono che <
atto che la normativa di cui il presente articolo, in caso di assunzione per passaggio diretto e immediato, non intende modificare il regime connesso alla cessazione di appalto che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro con l'impresa cessante per soppressione del posto di lavoro ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/66 e la costituzione ex novo del rapporto di lavoro con l'impresa subentrante>>, non hanno inteso derogare alla normativa nazionale (trattandosi di clausola di stile che, sostanzialmente, rinvia alla legislazione vigente la regolamentazione della vicenda) e, in ogni caso, non potrebbero impedire la piena operatività delle previsioni, di carattere imperativo, di cui al d. lgs. 276/2003 e alla direttiva 2001/23/CE, le quali non attribuiscono ai CCNL alcuna potestà derogatoria. Ciò posto, il Collegio rileva che, come correttamente rimarcato dalla impugnata sentenza, con il ricorso in opposizione la si è limitata a richiamare var atti negoziali sottoscritti tra sindacato e disciplinanti Pt_1 CP_3
l'oggetto dell'appalto, senza tuttavia allegare e tanto meno dimostrare (o chiedere di dimostrare) “gli elementi di fatto idonei a configurare quella discontinuità nell'organizzazione del servizio e nei beni strumentali utilizzati per l'esecuzione dello stesso che costituisce condizione per la non assimilabilità della successione nell'appalto al trasferimento di azienda”.
Solo con l'atto di gravame, la ha rappresentato, quali indici dell'autonoma e propria organizzazione, la Pt_1
presenza di propri dipendenti oltre a quelli già precedentemente impiegati nell'appalto, l'utilizzo di propri beni e strumenti aziendali per l'esecuzione del servizio di pulizia ecc.
Ma trattasi di circostanze non allegate con il ricorso di primo grado e mai dimostrate.
Ne consegue che la tesi della società non può essere condivisa, per difetto di prova.
L'appello va, conseguentemente, respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione rigetta l'appello proposto, con ricorso depositato in data 7 marzo 2025, dalla nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in data 5 febbraio 2025. Controparte_1
Condanna la società appellante al pagamento, in favore del difensore distrattario dell'appellata, del compenso per il presente grado del giudizio che liquida in complessivi €.3.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 464 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistita e difesa dall'avv. Giovanni Galoppi
- appellante -
E
Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. Pietro Siviglia
- appellata -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso al Tribunale di Roma, esponeva: Controparte_1
che era stata assunta con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze, da molti anni, di numerose cooperative che nel tempo si erano succedute nello svolgimento degli appalti indetti dal
[...]
decoro delle scuole della provincia di Reggio Calabria;
Controparte_2
che, in particolare, aveva lavorato, ininterrottamente, per le ditte private gestrici dei predetti appalti dal
9.7.2001 al 29.2.2020, ossia:
dall'l.
7.2001 al 30.9.2001 per Camassa s.p.a.;
dall'1.10.2001 al 31.5.2011 per Intini Source s.r.l.;
dal'1.6.2011 al 28.2.2012 per Società Cooperativa Sole;
dall'1.3.2012 al 31.3.2014 per Società Cooperativa PDP;
dal'1.4.2014 al 29.2.2020 per Parte_1
che, come altri lavoratori, era passata, senza soluzione di continuità ed attraverso il meccanismo della cessione del ramo di azienda ex art. 2112 c.c., da una società all'altra sino ad essere stabilizzata, a decorrere dall'1.3.2020, dal;
Controparte_2
che non le era stato corrisposto il TFR accantonato dall'1.7.2001 al 28.2.2012 e confluito nella Società
Cooperativa Sole;
che detta Cooperativa era stata cancellata dal registro delle imprese in data 24.1.2018;
che dall'estratto contributivo si evinceva che, nonostante la successione/sostituzione della parte datoriale,
la prestazione di lavoro veniva resa continuativamente e non aveva subito alcun arresto temporale;
che, inoltre, dalla Certificazione Unica il TFR maturato risultava calcolato sin dalla data di assunzione, ossia sin dall'1.7.2001; che la Cooperativa PDP, subentrata alla Cooperativa Sole, al momento della cessione del ramo di azienda alla
(d'ora in avanti, ), aveva versato a tutti i lavoratori la quota di TFR da questi maturata Parte_1 Pt_1
nel periodo in cui si erano trovati alle dipendenze di detta cooperativa cedente;
che il diritto agli accantonamenti relativi ai periodi pregressi (2001/2012) era stato trasferito, ai sensi dell'art. 2112 c.c. alla , nuova cessionaria;
Pt_1
che detta società all'atto di cessazione del rapporto di lavoro, le aveva versato a titolo di TFR la sola somma corrispondente alla quota maturata alle sue dipendenze, e non anche la restante parte maturata alle dipendenze delle cooperative pregresse (Intini Source s.p.a., Cooperativa Sole), nonostante la cessionaria a seguito dell'atto di cessione e conformemente all'art. 2112 c.c. ne fosse divenuta depositaria.
Tanto esposto, chiedeva ingiungersi alla il pagamento, in proprio favore, della quota di TFR relativa al Pt_1
periodo 2001-2012 pari a €.10.116,72.
2. In data 4 aprile 2024 il Tribunale concedeva il provvedimento monitorio, recante il n. 2313/2024, avverso il quale la proponeva opposizione con ricorso depositato in data 23 aprile 2024. Pt_1
3. Deduceva la società:
che < e la sig.ra trae origine Parte_1 CP_1
direttamente da norme regolamentari e da accordi sindacali, che ne hanno stabilito anche livello e mansioni,
con valenza erga omnes e, comunque, con accettazione specifica da parte del lavoratore, che ha sottoscritto il contratto di lavoro che richiamava espressamente tali normative>>;
che essa, <
trattamento finale maturato con la dipendente in virtù del rapporto di lavoro alle sue dipendenze ad avvenuta cessazione del rapporto. Nulla più, non essendosi verificato, si ripete, alcun trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c.>>;
che infatti, <
appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda>>.
Resisteva la CP_1
4. Con sentenza n. 1513/2025 del 5 febbraio 2025 il Tribunale rigettava l'opposizione.
Affermava il primo giudice:
<
L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda>>;
<
organizzativa specifica imposta dall'imprenditore ai diversi fattori di produzione trasferiti, bensì del nesso funzionale di interdipendenza e complementarità fra tali fattori a costituire l'elemento rilevante per determinare la conservazione dell'identità dell'entità trasferita: il mantenimento di un siffatto nesso funzionale tra i vari fattori trasferiti consente al cessionario di utilizzare questi ultimi, anche se essi sono integrati, dopo il trasferimento, in una nuova diversa struttura organizzativa al fine di continuare un'attività
economica identica o analoga” (CGUE 12.2.2009, C-466/07, Klarenberg;
conforme CGUE 9.9.2015, C-
160/2014 )>>; Per_1
la S.C., con sent. 27607/2024, << ha il seguente principio di diritto: “Ai sensi dell'art. 29, comma 3 del d.lgs.
n. 276 del 2003 come novellato dall'art. 30 della legge n. 122 del 2016, l'acquisizione del personale già
impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa non costituisce trasferimento d'azienda se il complesso di elementi organizzativi e produttivi introdotti, nello specifico appalto, dal subentrante sia caratterizzato da profili di tale novità da interrompere il nesso funzionale di interdipendenza e complementarietà precedentemente sussistente tra i fattori della produzione che consentivano l'esecuzione dell'appalto.”>>;
<
datoriali e sindacali del 7.6.2001 e verbali di accordo del 28.3.2014 e del 5.5.2014 sottoscritti tra sindacato e disciplinanti l'oggetto dell'appalto omettendo, tuttavia, di allegare eventuali elementi di fatto idonei a CP_3
configurare quella discontinuità nell'organizzazione del servizio e nei beni strumentali utilizzati per l'esecuzione dello stesso che costituisce condizione per la non assimilabilità della successione nell'appalto al trasferimento di azienda e, conseguentemente, per l'inapplicabilità della tutela riconosciuta ai lavoratori impiegati nell'appalto medesimo con l'art. 2112 c.c.>>.
5. Con ricorso depositato in data 7 marzo 2025 la interponeva appello. Pt_1
La resisteva. CP_1
6. Con un unico motivo, la censura l'impugnata sentenza per “violazione e/o falsa applicazione degli Pt_1
artt. 115 e 116 c.p.c. nonché art. 2697 c.c. – illegittimità della sentenza impugnata per omessa ed erronea valutazione dei fatti e delle prove articolate e dedotte dall'appellante – illegittimità e/o nullità del decreto ingiuntivo opposto – pagamento integrale tfr da parte di . Parte_1
Deduce la società:
6.1 <<la documentazione prodotta dall'odierna appellante, ovvero: decreto interministeriale n. 65 del
20.04.2001; convenzione quadro;
appendice 10 al capitolato tecnico Consip;
verbale di accordo sindacale del
28.3.2014; allegato tecnico al verbale di accordo del 28.03.2014 e verbale di accordo in sede governativa del
5.5.2014, sono tutti atti negoziali dai quali, trattandosi di disposizioni oggetto di condivisione e concertazione tra le parti coinvolte (nel caso di specie e sindacato), sia sotto il profilo della rappresentanza dei datori CP_3
di lavoro che dei lavoratori, non può dubitarsi dell'effettiva intenzione delle parti medesime, coinvolte più
del legislatore negli aspetti concreti che ineriscono alle diverse vicende che possono interessare il rapporto di lavoro, di negare i tratti caratterizzanti un trasferimento / cessione di azienda alla ipotesi del cambio appalto>>; <
cambio appalto quale ipotesi riconducibile ad una cessazione del rapporto di lavoro con l'impresa cessante ed una assunzione ex novo alle dipendenze del nuovo appaltatore>>;
nei vari contratti succedutisi nel tempo, le parti hanno dato atto <
in caso di assunzione per passaggio diretto e immediato, non intende modificare il regime connesso alla cessazione di appalto che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro con l'impresa cessante per soppressione del posto di lavoro ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/1966 e la costituzione ex novo del rapporto di lavoro con l'impresa subentrante>>;
<
senz'altro dovrà - e deve - essere presa a riferimento come fonte di regolazione del passaggio di cambio appalto, e ciò indipendentemente dalla sussistenza o meno degli elementi di discontinuità, che rimangono assorbiti dalla preminenza della contrattazione collettiva>>;
6.2 inoltre, <<nel subentro di nell'appalto consip, non si è assistito ad un mero mutamento Parte_1
assistita e difesa dall'avv. Giovanni Galoppi
- appellante -
E
Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. Pietro Siviglia
- appellata -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso al Tribunale di Roma, esponeva: Controparte_1
che era stata assunta con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze, da molti anni, di numerose cooperative che nel tempo si erano succedute nello svolgimento degli appalti indetti dal
[...]
decoro delle scuole della provincia di Reggio Calabria;
Controparte_2
che, in particolare, aveva lavorato, ininterrottamente, per le ditte private gestrici dei predetti appalti dal
9.7.2001 al 29.2.2020, ossia:
dall'l.
7.2001 al 30.9.2001 per Camassa s.p.a.;
dall'1.10.2001 al 31.5.2011 per Intini Source s.r.l.;
dal'1.6.2011 al 28.2.2012 per Società Cooperativa Sole;
dall'1.3.2012 al 31.3.2014 per Società Cooperativa PDP;
dal'1.4.2014 al 29.2.2020 per Parte_1
che, come altri lavoratori, era passata, senza soluzione di continuità ed attraverso il meccanismo della cessione del ramo di azienda ex art. 2112 c.c., da una società all'altra sino ad essere stabilizzata, a decorrere dall'1.3.2020, dal;
Controparte_2
che non le era stato corrisposto il TFR accantonato dall'1.7.2001 al 28.2.2012 e confluito nella Società
Cooperativa Sole;
che detta Cooperativa era stata cancellata dal registro delle imprese in data 24.1.2018;
che dall'estratto contributivo si evinceva che, nonostante la successione/sostituzione della parte datoriale,
la prestazione di lavoro veniva resa continuativamente e non aveva subito alcun arresto temporale;
che, inoltre, dalla Certificazione Unica il TFR maturato risultava calcolato sin dalla data di assunzione, ossia sin dall'1.7.2001; che la Cooperativa PDP, subentrata alla Cooperativa Sole, al momento della cessione del ramo di azienda alla
(d'ora in avanti, ), aveva versato a tutti i lavoratori la quota di TFR da questi maturata Parte_1 Pt_1
nel periodo in cui si erano trovati alle dipendenze di detta cooperativa cedente;
che il diritto agli accantonamenti relativi ai periodi pregressi (2001/2012) era stato trasferito, ai sensi dell'art. 2112 c.c. alla , nuova cessionaria;
Pt_1
che detta società all'atto di cessazione del rapporto di lavoro, le aveva versato a titolo di TFR la sola somma corrispondente alla quota maturata alle sue dipendenze, e non anche la restante parte maturata alle dipendenze delle cooperative pregresse (Intini Source s.p.a., Cooperativa Sole), nonostante la cessionaria a seguito dell'atto di cessione e conformemente all'art. 2112 c.c. ne fosse divenuta depositaria.
Tanto esposto, chiedeva ingiungersi alla il pagamento, in proprio favore, della quota di TFR relativa al Pt_1
periodo 2001-2012 pari a €.10.116,72.
2. In data 4 aprile 2024 il Tribunale concedeva il provvedimento monitorio, recante il n. 2313/2024, avverso il quale la proponeva opposizione con ricorso depositato in data 23 aprile 2024. Pt_1
3. Deduceva la società:
che < e la sig.ra trae origine Parte_1 CP_1
direttamente da norme regolamentari e da accordi sindacali, che ne hanno stabilito anche livello e mansioni,
con valenza erga omnes e, comunque, con accettazione specifica da parte del lavoratore, che ha sottoscritto il contratto di lavoro che richiamava espressamente tali normative>>;
che essa, <
trattamento finale maturato con la dipendente in virtù del rapporto di lavoro alle sue dipendenze ad avvenuta cessazione del rapporto. Nulla più, non essendosi verificato, si ripete, alcun trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c.>>;
che infatti, <
appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda>>.
Resisteva la CP_1
4. Con sentenza n. 1513/2025 del 5 febbraio 2025 il Tribunale rigettava l'opposizione.
Affermava il primo giudice:
<
L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda>>;
<
organizzativa specifica imposta dall'imprenditore ai diversi fattori di produzione trasferiti, bensì del nesso funzionale di interdipendenza e complementarità fra tali fattori a costituire l'elemento rilevante per determinare la conservazione dell'identità dell'entità trasferita: il mantenimento di un siffatto nesso funzionale tra i vari fattori trasferiti consente al cessionario di utilizzare questi ultimi, anche se essi sono integrati, dopo il trasferimento, in una nuova diversa struttura organizzativa al fine di continuare un'attività
economica identica o analoga” (CGUE 12.2.2009, C-466/07, Klarenberg;
conforme CGUE 9.9.2015, C-
160/2014 )>>; Per_1
la S.C., con sent. 27607/2024, << ha il seguente principio di diritto: “Ai sensi dell'art. 29, comma 3 del d.lgs.
n. 276 del 2003 come novellato dall'art. 30 della legge n. 122 del 2016, l'acquisizione del personale già
impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa non costituisce trasferimento d'azienda se il complesso di elementi organizzativi e produttivi introdotti, nello specifico appalto, dal subentrante sia caratterizzato da profili di tale novità da interrompere il nesso funzionale di interdipendenza e complementarietà precedentemente sussistente tra i fattori della produzione che consentivano l'esecuzione dell'appalto.”>>;
<
datoriali e sindacali del 7.6.2001 e verbali di accordo del 28.3.2014 e del 5.5.2014 sottoscritti tra sindacato e disciplinanti l'oggetto dell'appalto omettendo, tuttavia, di allegare eventuali elementi di fatto idonei a CP_3
configurare quella discontinuità nell'organizzazione del servizio e nei beni strumentali utilizzati per l'esecuzione dello stesso che costituisce condizione per la non assimilabilità della successione nell'appalto al trasferimento di azienda e, conseguentemente, per l'inapplicabilità della tutela riconosciuta ai lavoratori impiegati nell'appalto medesimo con l'art. 2112 c.c.>>.
5. Con ricorso depositato in data 7 marzo 2025 la interponeva appello. Pt_1
La resisteva. CP_1
6. Con un unico motivo, la censura l'impugnata sentenza per “violazione e/o falsa applicazione degli Pt_1
artt. 115 e 116 c.p.c. nonché art. 2697 c.c. – illegittimità della sentenza impugnata per omessa ed erronea valutazione dei fatti e delle prove articolate e dedotte dall'appellante – illegittimità e/o nullità del decreto ingiuntivo opposto – pagamento integrale tfr da parte di . Parte_1
Deduce la società:
6.1 <
appendice 10 al capitolato tecnico Consip;
verbale di accordo sindacale del
28.3.2014; allegato tecnico al verbale di accordo del 28.03.2014 e verbale di accordo in sede governativa del
5.5.2014, sono tutti atti negoziali dai quali, trattandosi di disposizioni oggetto di condivisione e concertazione tra le parti coinvolte (nel caso di specie e sindacato), sia sotto il profilo della rappresentanza dei datori CP_3
di lavoro che dei lavoratori, non può dubitarsi dell'effettiva intenzione delle parti medesime, coinvolte più
del legislatore negli aspetti concreti che ineriscono alle diverse vicende che possono interessare il rapporto di lavoro, di negare i tratti caratterizzanti un trasferimento / cessione di azienda alla ipotesi del cambio appalto>>; <
cambio appalto quale ipotesi riconducibile ad una cessazione del rapporto di lavoro con l'impresa cessante ed una assunzione ex novo alle dipendenze del nuovo appaltatore>>;
nei vari contratti succedutisi nel tempo, le parti hanno dato atto <
in caso di assunzione per passaggio diretto e immediato, non intende modificare il regime connesso alla cessazione di appalto che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro con l'impresa cessante per soppressione del posto di lavoro ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/1966 e la costituzione ex novo del rapporto di lavoro con l'impresa subentrante>>;
<
senz'altro dovrà - e deve - essere presa a riferimento come fonte di regolazione del passaggio di cambio appalto, e ciò indipendentemente dalla sussistenza o meno degli elementi di discontinuità, che rimangono assorbiti dalla preminenza della contrattazione collettiva>>;
6.2 inoltre, <
nella sola titolarità dell'azienda interessata dal cambio di appalto;
ma risultano lampanti gli elementi di discontinuità rispetto all'azienda uscente>>;
< ha partecipato, risultandone poi aggiudicataria, all'appalto pubblico Consip Lotto 12 Parte_1
– Servizio di Pulizia nelle Istituzioni Scolastiche Regioni Basilicata e Calabria, al quale avevano – ancora prima dell'appellante - partecipato diverse società (Intini Source S.p.a.; Cooperativa Sole) – alle cui dipendenze aveva prestato attività lavorativa la sig.ra CP_1
<
ragione non era soggetto a valutazione economica – un eventuale aggravio in capo alla Società aggiudicataria dei costi ed oneri derivanti dall'assunzione del personale, che, al contrario, doveva – e così è stato – avvenire secondo il meccanismo della clausola sociale. In tal senso, indice chiaro dell'autonoma e propria organizzazione dell'imprenditore subentrante può
indubbiamente trarsi dalla presenza di propri dipendenti oltre a quelli già precedentemente impiegati nell'appalto.
Infatti, l'odierna appellante ha impiegato i lavoratori del precedente appaltatore, e dunque la sig.ra unitamente al proprio personale dipendente, rimettendo in capo alla stessa la facoltà di CP_1
modificare, a seconda delle esigenze, l'orario di lavoro e le sedi ove operare su ogni dipendente andando,
così, ad influire sia sul monte orario che sui turni di servizio, ovvero manifestando in modo plastico un'autonoma organizzazione diversa della società precedente e con evidente discontinuità rispetto all'organizzazione funzionale all'attività dell'appalto e, comunque, mediante la sostituzione di una struttura autonomamente capace di conseguire un determinato obiettivo>>;
<
che, stante le inevitabili differenze e caratteristiche rispetto agli strumenti di talvolta utilizzati dalle rispettive aziende subentrate nel corso dell'appalto, incidono in maniera diversificata sui tempi di esecuzione, ovvero sul risultato e sulla qualità del servizio>>;
<
Pulizia/Multiservizi, sottacendo l'esigenza primaria di salvaguardia del lavoratore a cui è collegato il diritto all'assunzione da parte della società subentrante nell'appalto, è di per sé stessa circostanza idonea ad escludere a priori la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 2112 c.c.>>.
7. L'appello è infondato.
Va premesso che il testo previgente del terzo comma dell'articolo 29 d. lgs. n. 276/2003 stabiliva:
“L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto, non costituisce trasferimento di azienda o di parte di azienda”.
Il testo attualmente vigente (dal 23/07/2016), come modificato dall'art. 30 l. 122/2016, recita: L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.
Dunque, in base alla disciplina previgente, non costituiva trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. ogni ipotesi di cambio di appalto con assorbimento del personale già occupato.
Tuttavia, l'attuale disposizione “è stata dettata dall'imminenza della procedura di infrazione comunitaria relativa alla elusione della direttiva 2001/23/CE, in materia di trasferimento di azienda (così Cass.
27607/2024) e, dunque, per adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria.
Ciò comporta che deve farsi, comunque riferimento alla normativa europea, dovendosi disapplicare ogni norma nazionale di segno contrario, ancorché vigente prima dell'entrata in vigore della l. 122/2016.
Ora, l'inapplicabilità della norma di cui all'art. 2112 c.c., è subordinata alla ricorrenza di due elementi sostanziali: che il nuovo appaltatore abbia “una propria struttura organizzativa e produttiva” autonoma rispetto al gruppo di dipendenti che viene ad essere assorbito;
che lo svolgimento del servizio sia caratterizzato da chiari “elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa”.
Le disposizioni di cui al CCNL 01/06/2001 - 31/05/2005 e 8.6.2021 laddove prevedono che <
atto che la normativa di cui il presente articolo, in caso di assunzione per passaggio diretto e immediato, non intende modificare il regime connesso alla cessazione di appalto che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro con l'impresa cessante per soppressione del posto di lavoro ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/66 e la costituzione ex novo del rapporto di lavoro con l'impresa subentrante>>, non hanno inteso derogare alla normativa nazionale (trattandosi di clausola di stile che, sostanzialmente, rinvia alla legislazione vigente la regolamentazione della vicenda) e, in ogni caso, non potrebbero impedire la piena operatività delle previsioni, di carattere imperativo, di cui al d. lgs. 276/2003 e alla direttiva 2001/23/CE, le quali non attribuiscono ai CCNL alcuna potestà derogatoria. Ciò posto, il Collegio rileva che, come correttamente rimarcato dalla impugnata sentenza, con il ricorso in opposizione la si è limitata a richiamare var atti negoziali sottoscritti tra sindacato e disciplinanti Pt_1 CP_3
l'oggetto dell'appalto, senza tuttavia allegare e tanto meno dimostrare (o chiedere di dimostrare) “gli elementi di fatto idonei a configurare quella discontinuità nell'organizzazione del servizio e nei beni strumentali utilizzati per l'esecuzione dello stesso che costituisce condizione per la non assimilabilità della successione nell'appalto al trasferimento di azienda”.
Solo con l'atto di gravame, la ha rappresentato, quali indici dell'autonoma e propria organizzazione, la Pt_1
presenza di propri dipendenti oltre a quelli già precedentemente impiegati nell'appalto, l'utilizzo di propri beni e strumenti aziendali per l'esecuzione del servizio di pulizia ecc.
Ma trattasi di circostanze non allegate con il ricorso di primo grado e mai dimostrate.
Ne consegue che la tesi della società non può essere condivisa, per difetto di prova.
L'appello va, conseguentemente, respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione rigetta l'appello proposto, con ricorso depositato in data 7 marzo 2025, dalla nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in data 5 febbraio 2025. Controparte_1
Condanna la società appellante al pagamento, in favore del difensore distrattario dell'appellata, del compenso per il presente grado del giudizio che liquida in complessivi €.3.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis