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Decreto 21 marzo 2025
Decreto 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, decreto 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. C.C. n. 360/2025
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice, Dott. Dario Albergo,
letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da:
, in persona del l.r.p.t., con sede legale a Roma, Via Curtatone n. 3 (CF, P. IVA Parte_1
E N. ISCR. R.I. DI ROMA ); P.IVA_1
ritenuta la propria competenza;
rilevato che dai documenti prodotti, anche alla luce dell'integrazione operata, il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.; ritenuto invece non esservi nemmeno allegazione specifica delle condizioni per l'immediata esecutività del decreto ex art. 642 c.p.c.;
ritenuto che, seppur in relazione alla cognizione necessariamente sommaria del presente procedimento, non si può escludere che il debitore possa assumere la qualità di “consumatore”; considerato che in ogni caso, in base alla documentazione contrattuale prodotta, e sempre in relazione alla cognizione necessariamente sommaria del presente procedimento, si ritiene che non sussistano clausole vessatorie rilevanti in considerazione all'oggetto della domanda;
INGIUNGE A
, (CF. , nata a [...] il Parte_2 C.F._1
05.10.1950;
di pagare alla parte ricorrente, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 40.696,46;
2. interessi come da domanda (“oltre successivi interessi fino all'effettivo soddisfo”);
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 286,00 per esborsi ed in € 1.370,00 per competenze, oltre il 15% per rimborso spese forfettario ed accessori di legge;
AVVERTE
la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto a norma di legge nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica, con l'assistenza di un difensore, e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo, e dunque in tal caso il consumatore decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere vessatorio delle clausole del contratto.
Caltanissetta, 21.03.2025
Il Giudice
Dario Albergo
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice, Dott. Dario Albergo,
letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da:
, in persona del l.r.p.t., con sede legale a Roma, Via Curtatone n. 3 (CF, P. IVA Parte_1
E N. ISCR. R.I. DI ROMA ); P.IVA_1
ritenuta la propria competenza;
rilevato che dai documenti prodotti, anche alla luce dell'integrazione operata, il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.; ritenuto invece non esservi nemmeno allegazione specifica delle condizioni per l'immediata esecutività del decreto ex art. 642 c.p.c.;
ritenuto che, seppur in relazione alla cognizione necessariamente sommaria del presente procedimento, non si può escludere che il debitore possa assumere la qualità di “consumatore”; considerato che in ogni caso, in base alla documentazione contrattuale prodotta, e sempre in relazione alla cognizione necessariamente sommaria del presente procedimento, si ritiene che non sussistano clausole vessatorie rilevanti in considerazione all'oggetto della domanda;
INGIUNGE A
, (CF. , nata a [...] il Parte_2 C.F._1
05.10.1950;
di pagare alla parte ricorrente, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 40.696,46;
2. interessi come da domanda (“oltre successivi interessi fino all'effettivo soddisfo”);
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 286,00 per esborsi ed in € 1.370,00 per competenze, oltre il 15% per rimborso spese forfettario ed accessori di legge;
AVVERTE
la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto a norma di legge nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica, con l'assistenza di un difensore, e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo, e dunque in tal caso il consumatore decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere vessatorio delle clausole del contratto.
Caltanissetta, 21.03.2025
Il Giudice
Dario Albergo