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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 11/03/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1993/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Paolo Giovanni Demarchi Albengo Presidente
Dott. Rodolfo Magrì Giudice
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1993/2024 R.G.
Avente per oggetto: interdizione
Promossa da:
, nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
Via Botta 8, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. AMBRASSA DAVIDE che la rappresenta e difende in forza di procura speciale apposta in calce al ricorso;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI CUNEO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 3 Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cuneo dichiarare l'interdizione della sig.ra , nata a Controparte_1
Sambuco il 03/07/1949 nominandone tutore la figlia sig.ra , nata a [...] il Parte_1
19/04/1988 e protutore la sorella sig.ra , nata a [...] il [...] ed ivi residente in Persona_1
Via Torretta n. 57/D. Con spese legali a carico dell'interdicenda
Per parte convenuta:
L'interdicenda non si è costituita
Per il Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.9.2024, esponeva che la madre Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...] e residente in [...], era CP_1
totalmente incapace di provvedere ai propri interessi in quanto affetta da sindrome di Alzheimer e ne chiedeva l'interdizione.
Radicatosi il contraddittorio ed eseguito l'esame dell'interdicenda all'udienza del 29.11.2024, con ordinanza del 4.12.2024 veniva nominato tutore provvisorio dell'interdicenda la ricorrente
[...]
, figlia della stessa. Parte_1
Alla successiva udienza del 29.1.2025, sulle conclusioni rassegnate dalla ricorrente e dal P.M. e trascritte in epigrafe, il Giudice Istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia dell'interdicenda, regolarmente e tempestivamente evocata in giudizio e non costituitasi.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Invero, dalle risultanze della documentazione medica in atti emerge che l'interdicenda è affetta da decadimento mentale severo verosimilmente su base degenerativa e che non è autosufficiente nelle comuni attività della vita quotidiana.
L'esame della convenuta ex art. 419 c.c. ha evidenziato risultanze in linea con le emergenze di cui sopra: la Sig.ra si è espressa solamente con dei vocalizzi e ha saputo Controparte_1
rispondere in maniere affermativa unicamente alle domande relative al nome e alla data di nascita. La ricorrente ha inoltre riferito che le condizioni della madre sono in via di peggioramento rispetto al momento della presentazione del ricorso.
pagina 2 di 3 Risultano dunque compromesse in modo grave ed irreparabile le capacità cognitive, volitive e relazionali del soggetto, che non è assolutamente in condizione di sviluppare una sia pur minima autonomia di atti e comportamenti consapevoli.
La rilevata notevolissima limitazione funzionale delle competenze dell'interdicenda, la impossibilità di curare i propri interessi, l'abitualità di tali condizioni e l'attuale impossibilità di prevedere prossimi sviluppi migliorativi rendono necessaria, ai fini della protezione sociale della convenuta, una pronuncia di interdizione, risultando insufficiente ed inidoneo, allo stato, il ricorso all'istituto dell'amministrazione di sostegno, introdotto dalla legge 9-1-2004 n. 6.
La nomina del tutore definitivo e del protutore spetta al giudice tutelare.
Le spese processuali sostenute da parte ricorrente vanno poste a carico dell'interdicenda, nel cui interesse si è svolto il presente giudizio, e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della ridotta complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il
23.9.2024 da nei confronti di , disattesa ogni Parte_1 Controparte_1
diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: dichiara la contumacia di;
Controparte_1 dichiara l'interdizione di , nata a [...] il [...] e residente Controparte_1
in Verzuolo, Via Europa 12, ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di SAMBUCO (CN) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di nascita della predetta;
Controparte_1 manda alla Cancelleria per l'annotazione della presente sentenza sull'apposito registro, per la comunicazione alla ricorrente e all'ufficiale dello stato civile del Comune di SAMBUCO (CN) nonché per ogni altro adempimento di rito.
Pone a carico dell'interdetta le spese processuali, liquidate in € 2.200,00 Controparte_1
oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso professionale, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Cuneo, il 07/02/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott. Paolo Giovanni Demarchi Albengo
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