Versione
1 gennaio 2023
1 gennaio 2023
Art. 554-quinquies. (( (Revoca della sentenza di non luogo a procedere). )) (( 1. Se dopo la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle gia' acquisite, possono determinare l'utile svolgimento del giudizio, il giudice su richiesta del pubblico ministero dispone la revoca della sentenza.
2. Con la richiesta di revoca il pubblico ministero trasmette alla cancelleria del giudice gli atti relativi alle nuove fonti di prova.
3. Il giudice, se non dichiara inammissibile la richiesta, designa un difensore all'imputato che ne sia privo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'imputato, al difensore, alla persona offesa e alle altre parti costituite. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127.
4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza e quando revoca la sentenza di non luogo a procedere fissa la data dell'udienza per la prosecuzione del giudizio ai sensi dell'articolo 554-ter, commi 3 e 4. In questo caso, le istanze di cui all'articolo 554-ter, comma 2, sono proposte, a pena di decadenza, prima dell'apertura del dibattimento.
5. Si applica l'articolo 437. ))
2. Con la richiesta di revoca il pubblico ministero trasmette alla cancelleria del giudice gli atti relativi alle nuove fonti di prova.
3. Il giudice, se non dichiara inammissibile la richiesta, designa un difensore all'imputato che ne sia privo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'imputato, al difensore, alla persona offesa e alle altre parti costituite. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127.
4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza e quando revoca la sentenza di non luogo a procedere fissa la data dell'udienza per la prosecuzione del giudizio ai sensi dell'articolo 554-ter, commi 3 e 4. In questo caso, le istanze di cui all'articolo 554-ter, comma 2, sono proposte, a pena di decadenza, prima dell'apertura del dibattimento.
5. Si applica l'articolo 437. ))
Commentari • 9
- 1. Scheda n. 7 - La nuova udienza predibattimentale dinanzi al G.M.Tribunale Di Vicenza · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 182.89615
[…] Ai sensi dell'art. 554-quinquies c.p.p. la sentenza di non luogo a procedere può essere revocata dal Giudice, su richiesta del P.M., qualora sopravvengano o si scoprano nuove fonti di prova. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 15
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 11/12/2025, n. 39919Provvedimento: […] dell'aggravante, invocando, a dimostrazione della sua insussistenza, la sentenza pronunciata nei confronti del coimputato, e tale censura integra, in realtà, una censura di merito. Peraltro, detta sentenza non è una sentenza di proscioglimento e non ha alcun valore di accertamento, trattandosi di una decisione di mero rito che si limita a negare la sussistenza, a carico del coimputato, di elementi in grado di consentire una ragionevole previsione di condanna e che, per tale motivo, è sempre revocabile, come previsto dall'art. 554-quinquies cod. proc. pen., cosicché la doglianza sarebbe in ogni caso manifestamente infondata.Leggi di più...
- art. 444 cod. proc. pen.·
- inammissibilità ricorso·
- art. 616 cod. proc. pen.·
- interesse all'impugnazione·
- lesione personale aggravata·
- art. 554-ter cod. proc. pen.·
- competenza giudice di pace·
- censura di merito·
- art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.·
- art. 585 cod. pen.·
- applicazione pena su richiesta·
- errore manifesto qualificazione giuridica·
- Cassa delle ammende·
- aggravante plurime persone riunite