Sentenza 7 ottobre 2024
Accoglimento
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 16/04/2025, n. 3318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3318 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03318/2025REG.PROV.COLL.
N. 09050/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9050 del 2024, proposto da FR AG, TE IL, OR IN BL, IN Di QU, NA ON, IR IP, IS AL, AN PO, LE SO, EP IN e UD TO, rappresentati e difesi dagli Avvocati Diego Vaiano, Alvise Vergerio Di Cesana e Simona Fell, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 13597/2024
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2025 il Consigliere Michele Tecchia e udito per le parti ricorrenti l’Avvocato Alvise Vergerio Di Cesana;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Gli odierni appellanti – premesso di aver presentato domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (c.d. personale ATA) per il triennio 2024-2027, nonché di aver svolto il servizio militare annuale non in costanza di nomina presso un circolo o un istituto scolastico – hanno impugnato dinanzi al TAR Lazio il D.M. n. 89 del 21 maggio 2024 con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha disciplinato le suddette graduatorie.
2. In particolare, gli odierni appellanti hanno censurato:
a) la lettera A dell’Allegato A del suddetto D.M., recante “ Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di Istituto del personale A.T.A. ”, lì dove veniva specificato che “ Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l’abolizione dell’obbligo di leva ”;
b) l’Allegato A/1 del suddetto DM, recante “ Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di Assistente amministrativo ”, sub B) “ Titoli di servizio ”, lì dove sono previsti 6 punti per ogni anno di “ Servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo ” (punto 7.1) e invece il minor punteggio di 0,60 punti per ogni anno di “ Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici ” (punto 9).
In estrema sintesi, con il ricorso di primo grado gli odierni appellanti hanno contestato il suddetto D.M. nella parte in cui quest’ultimo prevede – per il servizio militare e civile non svolto in costanza di nomina – un punteggio (pari a 0,60 punti per anno) sostanzialmente inferiore rispetto a quello invece previsto per il servizio militare e civile svolto in costanza di nomina (6 punti per anno).
Gli odierni appellanti hanno sostenuto, più in particolare, che il suddetto D.M. avrebbe violato l’art. 569, comma 3, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (il quale stabilisce che “ il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti ”) nonché anche l’art. 2050, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 66/2000 ( Codice dell’ordinamento militare ).
Per l’effetto veniva chiesto di accertare che il servizio militare prestato non in costanza di un rapporto di lavoro presso un istituto scolastico, fosse valutato allo stesso modo di quello prestato “ in costanza di nomina ”, determinando così la piena valorizzazione dello stesso e la conseguente attribuzione di 6 punti (in luogo dei soli 0,60 punti previsti dal gravato decreto ministeriale).
3. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in resistenza nel giudizio di primo grado con memoria di stile.
4. Successivamente, all’esito della camera di consiglio fissata in data 3 luglio 2024 per la trattazione dell’istanza cautelare, il TAR Lazio – dato avviso alle parti della possibilità di una sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. – ha respinto il ricorso.
In particolare, il primo giudice – premesso che nel caso di specie gli atti impugnati, lungi dal negare qualsiasi valore al servizio militare non svolto in costanza di nomina, si sono soltanto limitati ad assegnargli un minor punteggio (rispetto al servizio militare svolto in costanza di nomina) – ha posto a fondamento della propria decisione reiettiva il precedente di questa Sezione Settima del Consiglio di Stato n. 11602 del 29 dicembre 2022.
Nel fare ciò, il primo giudice ha anche rilevato l’inconferenza del “ richiamo operato dai ricorrenti alla sentenza n. 11239 del 27 dicembre 2023, resa sempre dalla Settima Sezione del Consiglio di Stato, in quanto inerente a una fattispecie diversa da quella in esame, che si caratterizzava per il fatto che l’ordinanza ministeriale gravata in quella sede non riconosceva alcun valore al servizio prestato in altre amministrazioni e, dunque, non consentiva alcuna valorizzazione del servizio di leva prestato non in costanza di nomina ”.
5. Con l’odierno appello, i ricorrenti impugnano la sentenza di 1° grado, sostanzialmente riproponendo le stesse censure sollevate nel giudizio di prime cure ed evidenziando che la pronunzia appellata contrasta con i più recenti indirizzi della giurisprudenza.
6. Il Ministero appellato – benché ritualmente evocato – non si è costituito nel giudizio di appello.
7. All’udienza pubblica del 11 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
8. A fondamento dell’appello e a critica della statuizione di rigetto del ricorso in primo grado viene richiamato un diverso indirizzo giurisprudenziale secondo cui il servizio militare di leva non può ricevere un diverso trattamento a fini di carriera nell’amministrazione scolastica, quale titolo di servizio, a seconda che sia stato o meno prestato in costanza di rapporto, poiché una simile discriminazione non è ricavabile a livello legislativo né dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (artt. 485, comma 7, e 569, comma 3), né dal codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (art. 2050).
9. La censura è fondata.
10. Rispetto al precedente richiamato dalla pronuncia di primo grado va infatti data continuità all’orientamento (ormai del tutto maggioritario) favorevole alla tesi dei ricorrenti espressa da questa Sezione con le sentenze del 9 dicembre 2024, n. 9864; del 10 marzo 2022, n. 1720; del 2 maggio 2022, n. 3423; e del 9 gennaio 2023, n. 266, concernenti il personale amministrativo, tecnico e ausiliario dell’amministrazione scolastico. Per quest’ultimo, il sopra citato art. 569, comma 3, del testo unico in materia di istruzione di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, prevede infatti che il « periodo di servizio militare di leva (…) è valido a tutti gli effetti ». La disposizione ora richiamata non specifica che il servizio di leva dichiarato pienamente valutabile debba essere prestato in costanza di rapporto di impiego, a differenza del parimenti richiamato art. 2050, comma 2, del codice dell’ordinamento militare, secondo cui, invece ai fini della valutazione dei titoli nei concorsi pubblici « è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro ».
11. Rispetto alla norma di carattere generale deve attribuirsi prevalenza, secondo i comuni criteri di interpretazione delle norme, a quella speciale per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola pubblica in precedenza richiamata. Intesa nel senso finora esposto della piena valutabilità, la medesima disposizione di carattere speciale si palesa inoltre pienamente attuativa della regola costituzionale di compensazione del servizio militare obbligatorio enunciata dall’art. 52, comma 2, secondo periodo, della Costituzione, secondo cui il suo assolvimento « non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino ».
12. L’appello deve quindi essere accolto. Per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, va accolto il ricorso ed annullati gli atti con esso impugnati. In esecuzione della presente sentenza l’amministrazione scolastica dovrà dunque riconoscere ai ricorrenti il maggior punteggio di 6 per il servizio militare di leva da ciascuno di essi assolto. Le spese del doppio grado di giudizio possono nondimeno essere compensate in ragione della natura delle questioni controverse e dell’esistenza di un contrasto di giurisprudenza con riguardo ad esse.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado accoglie il ricorso ed annulla gli atti con esso impugnati.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Michele Tecchia, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Tecchia | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO