CA
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 18/04/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1189/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Luisa Poppi Presidente dott.ssa Susanna Zavaglia Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 1189/2024 promosso da:
(C.F. ) nata in data [...] a Parte_1 C.F._1
Esperanza (Repubblica Dominicana) e residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Cristina Laura Tassi del foro di Modena, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Modena al
Corso Canalgrande n. 96;
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] in data [...] ed ivi residente Controparte_1 C.F._2
in via E. Zacconi n. 3, rappresentato e difeso dall'Avv. Mirca Magnoni del foro di Modena, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Modena alla via Giardini n. 25;
APPELLATO
Procuratore Generale
INTERVENUTO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza definitiva n. 437/2024 del 14.02.2024, pubblicata il
22.02.2024, del Tribunale di Modena, avente ad oggetto separazione giudiziale;
1 CONCLUSIONI: All'udienza del 17 aprile 2025 le parti si riportavano ai rispettivi atti e insistevano per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, in particolare l'appellante Parte_1 così concludeva: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Voglia l'Ecc.ma Corte, accogliendo i motivi di gravame, riformare, in parte qua, la sentenza del Tribunale di Modena n.
437/2024, emessa a conclusione del procedimento (ivi iscritto al n. RG 3174/2021) di separazione giudiziale, pronunciata in data 14 febbraio 2024, notificata in data 25 giugno 2024 e, per l'effetto, revocare/ annullare/ rigettare, dichiarare inaccoglibile la domanda di assegnazione della già casa coniugale al medesimo, come formulata da e dichiarare nulla la suddetta pronuncia Controparte_1
per difetto e carenza di motivazione. Per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare compensate, anche parzialmente, le spese e compensi di primo grado e, per l'effetto, preso atto dell'avvenuto pagamento delle stesse ad opera di parte condannare alla rifusione Parte_1 CP_1 alla stessa. Con vittoria di spese, compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA”, l'appellato CP_1
concludeva domandando: “Disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, Voglia
[...]
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita respingere l'impugnazione e le domande tutte proposte dalla sig.ra
[...]
e conseguentemente confermare integralmente il contenuto della sentenza n. Parte_1
437/2024 del Tribunale di Modena. In ogni caso assegnare la casa familiare di via E. Zacconi n. 3 a
il quale continuerà ad abitarvi unitamente ai figli maggiorenni ma non autosufficienti Controparte_1
, e . Con vittoria nelle spese di giudizio”. Per_1 PE Per_3
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 11.05.2021 dinanzi al Tribunale di Modena, la IG.ra Parte_1
premesso che in data 07.02.1992 a Santo Domingo contraeva matrimonio con -
[...] Controparte_1
matrimonio regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Modena -, che i coniugi, nel corso del 1993, si trasferivano ad abitare a Modena, dove il IG. svolgeva la propria attività lavorativa, CP_1 che dall'unione matrimoniale nascevano tre figli, il 26.07.1994, il 23.11.1996, e il Per_1 PE Per_3
31.01.2003, che da circa quattro anni il aveva abbandonato l'abitazione coniugale, per trasferirsi CP_1 nell'appartamento di sua proprietà in Modena, Rua Muro n. 67, che in questi anni la IG.ra aveva Parte_1
continuato ad abitare con i figli nella casa familiare, provvedendo da sola al loro mantenimento, crescita ed istruzione, che da quando si era allontanato da casa, infatti, il IG. non aveva contribuito in alcun CP_1
modo al mantenimento dei figli, né alla gestione dell'abitazione familiare, di cui è comproprietario, nonostante
2 le plurime richieste della moglie, che non era pensabile potesse ricostituirsi l'unione affettiva e la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, venute meno per colpa del IG. tutto ciò premesso, chiedeva al CP_1
Tribunale adito dichiararsi la separazione personale dal coniuge formulando nel dettaglio Controparte_1 le seguenti richieste: “1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e 2) porre a Parte_1 CP_1
carico del IG. un assegno mensile per i figli e di € 250,00 cad. (oltre Controparte_1 PE Per_3
rivalutazione annuale Istat), eventualmente con erogazione diretta del contributo ai figli medesimi, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, secondo il vigente protocollo del Tribunale di Modena;
3) assegnare la casa coniugale alla ricorrente IG.ra che vi continuerà ad Parte_1 abitare coi figli. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese di lite”. Con comparsa depositata in data 03.09.2021 si costituiva il IG. aderendo alla domanda di separazione, Controparte_1 ma a differenti condizioni. Nel dettaglio il resistente chiedeva: “1. La casa familiare di via E. Zacconi n. 3 viene assegnata a il quale continuerà ad abitarvi unitamente ai figli maggiorenni ma non Controparte_1
autosufficienti (nata il [...], oggi di anni 27), (nato il [...], oggi di anni 25) e Per_1 PE
(nato il [...], oggi di anni 18).
2. Ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario Per_3
diretto dei figli maggiorenni ma non autosufficienti nei periodi di permanenza presso di sé.
3.Entrambi i genitori si obbligano a concorrere, nella misura del 50% ciascuno, alle spese che si renderanno necessarie per lo sviluppo psicofisico dei figli, conformemente al vigente protocollo adottato dal Tribunale di Modena.
4. I coniugi nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo per il loro mantenimento. Rigettare in ogni caso le domande tutte svolte da in quanto infondate, inammissibili e Parte_1 non provate”. All'udienza del 14 settembre 2021 il Presidente delegato, sentiti i coniugi ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, ritenuta l'opportunità di ascoltare i figli maggiorenni della coppia con riguardo alla questione centrale dell'assegnazione della casa familiare, rinviava all'udienza del 21 settembre 2021 per procedere a tale incombente. In tale udienza venivano quindi sentiti i figli , e Per_1 PE
. Con ordinanza contenente provvedimenti provvisori ed urgenti emessa il 10.10.2021, il Presidente, Per_3 all'esito dell'ascolto dei tre figli, autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, assegnava la casa familiare sita in Modena, via Zacconi n. 3, a , disponeva che i genitori Controparte_1
provvedessero al mantenimento diretto dei figli, con ripartizione tra i medesimi al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25.09.2019 e nominava il Giudice istruttore. A fondamento dell'assegnazione al padre dell'abitazione familiare, il
Presidente, dopo avere osservato che i figli maggiorenni e non sono pacificamente PE Per_3
economicamente autosufficienti e che anche la figlia più grande ha limitati redditi che non le consentono Per_1
ancora una piena autonomia economica, che l'art. 337 septies c.c. stabilisce il diritto del figlio maggiorenne non indipendente economicamente a ricevere sostegno economico e morale dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni, che dal 2017 il a seguito di contrasti CP_1
3 con la moglie che ha da allora una relazione extraconiugale, è uscito dalla casa familiare per andare a vivere in un mini-appartamento di sua proprietà a Modena, che al momento vive prevalentemente fuori casa, Per_1
ma rientrerebbe ad abitare nella casa familiare nell'ipotesi in cui venisse assegnata al padre, che e PE
hanno buoni rapporti con entrambi i genitori e dalle loro dichiarazioni si può ricavare che sarebbero Per_3
disposti a vivere nella casa familiare sia con l'uno che con l'altro genitore, che l'assegnazione della casa familiare va fatta tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, anche maggiorenni ma non economicamente indipendenti, che la casa familiare è in comproprietà tra i coniugi, che la IG.ra Parte_1
di anni 55, lavora mentre il IG. di anni 74, non lavora e non ha una pensione, è proprietario di due CP_1
mini appartamenti a Modena, uno al momento utilizzato da lui e l'altro concesso in locazione, tenuto conto dell'interesse dei figli a ricevere un contributo economico da parte di entrambi i genitori, in proporzione alle rispettive capacità economiche, fino a quando non avranno raggiunto l'indipendenza economica e operando un bilanciamento dei rispettivi interessi, riteneva che la casa familiare potesse essere assegnata al IG. CP_1
in quanto questa scelta consentirebbe allo stesso di mettere a reddito anche l'altro mini-appartamento, al momento da lui utilizzato, e di provvedere - come da lui proposto - al mantenimento diretto dei figli che vivrebbero con lui, non consentendogli, al contrario, le sue ridotte possibilità economiche, oltre che a provvedere ai propri bisogni. di versare un contributo ordinario per il mantenimento dei due figli maschi, richiesto dalla madre nella misura di euro 500 mensili. Nella memoria integrativa depositata in data 09.12.2021 la ricorrente formulava domanda di addebito della separazione al resistente, per avere il abbandonato CP_1
ingiustificatamente nel 2017 l'abitazione coniugale, per non avere provveduto da quel momento al mantenimento dei figli, né contribuito in alcun modo al ménage familiare e per essersi ben guardato dall'aiutare i propri famigliari bisognosi, dopo la vendita di uno degli 11 appartamenti di cui era proprietario. In data 20 gennaio 2023, veniva emessa sentenza parziale di separazione. Con provvedimento dello 08.06.2023 venivano rigettate tutte le istanze istruttorie e il procedimento era quindi rinviato per la precisazione delle conclusioni e rimesso al Collegio per la decisione, sulle conclusioni formulate dalle parti nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 31.10.2023.
Con sentenza del 22 febbraio 2024, il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando, in seguito alla sentenza parziale sullo status del 20.01.2023, rigettava la domanda di addebito formulata da
[...]
in quanto sfornita di prova, confermava l'assegnazione della casa familiare di Modena, Parte_1
via Zacconi n. 3, a stabiliva che entrambi i genitori provvedessero al mantenimento diretto Controparte_1
dei figli, con ripartizione nella misura del 50% delle spese straordinarie da sostenersi per gli stessi e condannava la ricorrente alla rifusione, in favore del resistente, delle spese di lite liquidate in euro 4.700,00 oltre oneri di legge.
2.- Con appello depositato in data 25.07.2024, la IG.ra ha impugnato detta Parte_1
sentenza chiedendone la riforma, in particolare laddove la casa familiare, in comproprietà tra i coniugi, è stata
4 assegnata al e laddove la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite. L'appellante CP_1
si duole in primo luogo di una violazione e falsa applicazione dell'art. 337 sexies comma 1 c.c. e dei principi giurisprudenziali connessi da parte del Giudice di prime cure. Osserva l'appellante come si desuma, dalle argomentazioni spese al riguardo nella sentenza gravata, che la casa familiare è stata assegnata al CP_1
sostanzialmente allo scopo di consentire al medesimo, da un lato, di procurarsi reddito, mettendo in locazione l'appartamento da lui al tempo occupato, dall'altro, implicitamente, di avere un risparmio di spesa, quale assegnatario di immobile di piena proprietà della moglie al 50%, non avendo costi abitativi, non leggendosi invece nulla in tema di interesse dei figli. Lo scopo dell'assegnazione della casa familiare non è infatti quello di tutelare in sede di separazione giudiziale o di divorzio la posizione del coniuge debole ma quello di tutelare l'interesse dei figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti a vivere e crescere nell'ambiente in cui sono stati abituati a vivere e, alla data della pronuncia oggetto di impugnazione, da Per_1
anni viveva fuori casa, aveva terminato gli studi universitari e viveva fuori casa, aveva 21 anni PE Per_3
e dopo due bocciature doveva ripetere l'ultimo anno di scuola superiore. Il Tribunale di Modena ha quindi manifestamente violato ed applicato erroneamente il suddetto dettato di legge ed i principi di diritto giurisprudenziale, laddove ha connotato la casa coniugale di profili esclusivamente di natura economica. La deduce poi nullità della sentenza per carenza di motivazione, motivazione superficiale, violazione Parte_1 dell'art. 111 Costituzione e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., per non avere il giudice di primo grado fornito alcun elemento che consenta di comprendere le motivazioni logico-giuridiche che supportano la decisione in punto a casa familiare. Da ultimo, l'appellante dà conto di fatti sopravvenuti: , titolare di ditta individuale, Per_1
continua a vivere con il fidanzato ed ha una propria indipendenza, si è laureato, svolge una attività PE
lavorativa che lo ha reso indipendente e , che ha già subito due bocciature, non è stato ammesso alla Per_3 maturità, quest'anno nel secondo quadrimestre ha quattro insufficienze, avendo scelto di lavorare in una gelateria anziché impegnarsi nello studio. Non vi sono più dunque i presupposti per qualsivoglia pronuncia di assegnazione della casa familiare.
Tanto dedotto, l'appellante chiede alla Corte, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di
Modena, di:
- revocare/annullare/rigettare, dichiarare inaccoglibile la domanda di assegnazione della casa già familiare a e dichiarare nulla la pronuncia per difetto di motivazione;
Controparte_1
- dichiarare compensate, anche parzialmente, le spese e compensi di primo grado e, per l'effetto, preso atto dell'intervenuto pagamento delle stesse ad opera di condannare alla Parte_1 Controparte_1
restituzione;
Con vittoria di spese di lite.
3.- Con comparsa di risposta depositata il 27.12.2024, si è costituito il IG. il quale ha Controparte_1 partitamente contestato l'avverso gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con riferimento ai motivi
5 di appello in ordine all'abitazione familiare, dopo avere rilevato che, non domandando la la revoca Parte_1 dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli stabilito nella sentenza gravata, evidentemente la stessa si mostra ben consapevole di come i tre figli non abbiano raggiunto l'indipendenza economica con la conseguente necessità di una statuizione sulla casa già familiare, deduce l'appellato come l'assegnazione al convenuto padre tuteli i tre figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti i quali, come correttamente motivato nell'ordinanza presidenziale e nell'impugnata sentenza, possono così beneficiare di un contributo economico da parte di entrambi i genitori e del mantenimento diretto da parte del padre e ciò ben corrisponde al loro interesse. Ulteriormente, l'impugnata pronuncia non presenta alcun vizio di motivazione, risultando ben chiaro il significato della locuzione in parte motiva laddove, richiamando il provvedimento presidenziale, si parla di “soluzione più equilibrata per il nucleo familiare”. Quanto alla domanda di compensazione delle spese del giudizio, osserva l'appellato come la statuizione di condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite sia logica applicazione della condotta processuale della che, Parte_1
tenacemente quanto infondatamente, formulava con la memoria integrativa domanda di addebito della separazione al marito, richiesta che veniva rigettata dal Tribunale di Modena. domanda quindi alla Corte, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, di: Controparte_1
- respingere l'impugnazione e le domande proposte da e, di conseguenza, Parte_1
confermare integralmente la sentenza n. 437/2024 del Tribunale di Modena;
- in ogni caso, assegnare la casa familiare di Modena, via Zacconi n. 3, a il quale continuerà Controparte_1
ad abitarvi unitamente ai figli maggiorenni, non ancora economicamente autosufficienti, , e Per_1 PE
; Per_3
Con vittoria delle spese di giudizio.
4.- All'udienza del 17.04.2025, il difensore della parte appellante depositata certificato di stato di famiglia di e visura della camera di commercio relativa all'impresa individuale della figlia e Controparte_1 Per_1
rilevava che il figlio più piccolo , dopo essere stato bocciato per la terza volta nel precedente anno Per_3
scolastico, attualmente lavora in una gelateria, affermando tuttavia di non essere in grado di documentare tale circostanza. Il difensore dell'appellato si opponeva alla produzione, in quanto documentazione non sopravvenuta e comunque irrilevante, e sottolineava che sta frequentando la quinta superiore di istituto Per_3
professionale. Entrambi i procuratori si riportavano poi ai rispettivi atti ed istanze e insistevano per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e la Corte tratteneva la causa in decisione.
5.- Ciò premesso in punto a svolgimento del processo, si reputa come la documentazione depositata in udienza dalla si riveli superflua ai fini della decisione, a prescindere da ogni approfondita Parte_1
valutazione in ordine alla sua ammissibilità o meno. La figlia della coppia, , viveva già fuori casa al Per_1
tempo del giudizio di primo grado ed era economicamente autosufficiente, quantomeno parzialmente, e non è rilevante ai fini del decidere che il figlio non risulti anagraficamente residente con il padre. PE
6 Passando ora al merito, ritiene la Corte che il primo e secondo motivo di appello possano essere esaminati insieme, afferendo in buona sostanza all'assegnazione della casa già familiare. Al riguardo, va osservato in primo luogo, da un lato, come la domandi la revoca dell'assegnazione della casa familiare al Parte_1
o comunque la declaratoria di inaccoglibilità della domanda avanzata dallo stesso al riguardo, senza CP_1 tuttavia domandare l'assegnazione della casa a sé medesima e come dall'altro, non domandando l'appellante la revoca dell'obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento diretto dei figli e sostenere in misura paritaria le loro spese straordinarie, implicitamente dia atto che i figli non hanno ancora raggiunto l'indipendenza economica. Se , attualmente di anni trenta, già al tempo della pronuncia di primo grado, Per_1
viveva da alcuni anni fuori casa e lavorava come grafica con prestazioni occasionali e guadagni limitati, non vi è idonea dimostrazione della raggiunta, piena indipendenza economica da parte di , di anni 28. Di PE
certo non ancora indipendente dal punto di vista economico è il figlio più piccolo che sta frequentando Per_3
l'ultimo anno della scuola superiore, dopo tre bocciature, essendo rimasta circostanza del tutto indimostrata lo svolgimento di lavoro presso gelateria. Di conseguenza, difformemente da quanto dedotto ed invocato dall'appellante, deve necessariamente esservi una statuizione sulla casa familiare. Condivisibile e ben argomentata risulta la decisione in merito assunta dal Giudice di prime cure. Tenuto conto del chiaro disposto di cui all'art. 337 sexies c.c. secondo cui il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, che il figlio maggiorenne non indipendente economicamente ha diritto a ricevere sostegno economico e morale dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni come previsto dall'art. 337 septies c.c. nonché dell'interesse dei figli a ricevere un contributo economico da parte di entrambi i genitori, in proporzione alle rispettive capacità economiche, fino a quando non avranno raggiunto l'indipendenza economica, rilevato che nella fattispecie in esame la IG.ra Parte_1
attualmente di anni 58, lavora come dipendente part-time di supermercato con retribuzione mensile di circa euro 900/1.000 netti mentre il IG. di anni 77, non lavora e non ha pensione, è proprietario di due CP_1 mini appartamenti, uno dei quali concesso in locazione, l'altro al tempo del giudizio di primo grado, da lui occupato, e che la casa familiare è in comproprietà tra i coniugi, “operando un bilanciamento dei rispettivi interessi” la soluzione più adeguata e rispondente all'interesse dei figli risulta essere quella dell'assegnazione della casa già familiare a , in quanto una tale scelta consentirebbe al predetto di mettere a Controparte_1
reddito anche l'altro mini-appartamento, e di provvedere al mantenimento diretto dei figli che vivranno con lui. Al contrario le sue limitate possibilità economiche non gli consentirebbero, oltre che a provvedere ai propri bisogni, di versare un contributo ordinario per il mantenimento dei due figli maschi. Considerando che la IG.ra la quale ha un limitato reddito da lavoro dipendente, dovrà trovarsi una nuova sistemazione Parte_1
abitativa con i relativi costi, opportunamente il Giudice di primo grado ha stabilito che anche la stessa provveda al mantenimento diretto dei figli nei periodi di permanenza presso ella. Non coglie dunque nel segno la prospettazione difensiva dell'appellante secondo la quale il Tribunale di Modena non avrebbe tenuto conto
7 nella disposta assegnazione dell'abitazione familiare dell'interesse dei figli della coppia, posto che con l'assegnazione della casa familiare al padre gli stessi, ovvero e , possono godere del PE Per_3
mantenimento diretto da parte dei genitori e anche, indirettamente, di una ulteriore entrata mensile del padre.
Vanno quindi disattesi i due motivi di gravame. Anche la richiesta della in punto a spese di lite non Parte_1
merita accoglimento, rappresentando la statuizione di condanna alla rifusione delle spese processuali applicazione del principio della soccombenza.
L'appello proposto da va quindi rigettato, con conseguente integrale conferma Parte_1
della sentenza impugnata.
Il totale rigetto delle domande svolte dall'appellante induce a non discostarsi dal criterio della soccombenza in punto a spese di lite, liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia, all'assenza di attività istruttoria e di trattazione e alla ridotta attività per la fase decisionale, stante il rito camerale e l'assenza di difese conclusive scritte (dunque, valore indeterminabile - complessità bassa, importo medio per le fasi di studio ed introduttiva e minimo per quella decisionale).
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, del D.P.R. suddetto (vedi
Cass. Civ. Sez. Un. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. Civ. Sez. Un. n. 4315 del 20.02.2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I - RESPINGE l'appello proposto da Parte_1
II - CONDANNA l'appellante alla rifusione, in favore Parte_1 dell'appellato , delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 5.211,00, oltre Controparte_1 al 15% rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge;
III - DA' ATTO, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna il
17.04.2025.
Il Presidente
(Dott.ssa Luisa Poppi)
8 Il Consigliere rel.
(Dott.ssa Anna Orlandi)
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Luisa Poppi Presidente dott.ssa Susanna Zavaglia Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 1189/2024 promosso da:
(C.F. ) nata in data [...] a Parte_1 C.F._1
Esperanza (Repubblica Dominicana) e residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Cristina Laura Tassi del foro di Modena, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Modena al
Corso Canalgrande n. 96;
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] in data [...] ed ivi residente Controparte_1 C.F._2
in via E. Zacconi n. 3, rappresentato e difeso dall'Avv. Mirca Magnoni del foro di Modena, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Modena alla via Giardini n. 25;
APPELLATO
Procuratore Generale
INTERVENUTO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza definitiva n. 437/2024 del 14.02.2024, pubblicata il
22.02.2024, del Tribunale di Modena, avente ad oggetto separazione giudiziale;
1 CONCLUSIONI: All'udienza del 17 aprile 2025 le parti si riportavano ai rispettivi atti e insistevano per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, in particolare l'appellante Parte_1 così concludeva: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Voglia l'Ecc.ma Corte, accogliendo i motivi di gravame, riformare, in parte qua, la sentenza del Tribunale di Modena n.
437/2024, emessa a conclusione del procedimento (ivi iscritto al n. RG 3174/2021) di separazione giudiziale, pronunciata in data 14 febbraio 2024, notificata in data 25 giugno 2024 e, per l'effetto, revocare/ annullare/ rigettare, dichiarare inaccoglibile la domanda di assegnazione della già casa coniugale al medesimo, come formulata da e dichiarare nulla la suddetta pronuncia Controparte_1
per difetto e carenza di motivazione. Per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare compensate, anche parzialmente, le spese e compensi di primo grado e, per l'effetto, preso atto dell'avvenuto pagamento delle stesse ad opera di parte condannare alla rifusione Parte_1 CP_1 alla stessa. Con vittoria di spese, compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA”, l'appellato CP_1
concludeva domandando: “Disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, Voglia
[...]
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita respingere l'impugnazione e le domande tutte proposte dalla sig.ra
[...]
e conseguentemente confermare integralmente il contenuto della sentenza n. Parte_1
437/2024 del Tribunale di Modena. In ogni caso assegnare la casa familiare di via E. Zacconi n. 3 a
il quale continuerà ad abitarvi unitamente ai figli maggiorenni ma non autosufficienti Controparte_1
, e . Con vittoria nelle spese di giudizio”. Per_1 PE Per_3
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 11.05.2021 dinanzi al Tribunale di Modena, la IG.ra Parte_1
premesso che in data 07.02.1992 a Santo Domingo contraeva matrimonio con -
[...] Controparte_1
matrimonio regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Modena -, che i coniugi, nel corso del 1993, si trasferivano ad abitare a Modena, dove il IG. svolgeva la propria attività lavorativa, CP_1 che dall'unione matrimoniale nascevano tre figli, il 26.07.1994, il 23.11.1996, e il Per_1 PE Per_3
31.01.2003, che da circa quattro anni il aveva abbandonato l'abitazione coniugale, per trasferirsi CP_1 nell'appartamento di sua proprietà in Modena, Rua Muro n. 67, che in questi anni la IG.ra aveva Parte_1
continuato ad abitare con i figli nella casa familiare, provvedendo da sola al loro mantenimento, crescita ed istruzione, che da quando si era allontanato da casa, infatti, il IG. non aveva contribuito in alcun CP_1
modo al mantenimento dei figli, né alla gestione dell'abitazione familiare, di cui è comproprietario, nonostante
2 le plurime richieste della moglie, che non era pensabile potesse ricostituirsi l'unione affettiva e la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, venute meno per colpa del IG. tutto ciò premesso, chiedeva al CP_1
Tribunale adito dichiararsi la separazione personale dal coniuge formulando nel dettaglio Controparte_1 le seguenti richieste: “1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e 2) porre a Parte_1 CP_1
carico del IG. un assegno mensile per i figli e di € 250,00 cad. (oltre Controparte_1 PE Per_3
rivalutazione annuale Istat), eventualmente con erogazione diretta del contributo ai figli medesimi, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, secondo il vigente protocollo del Tribunale di Modena;
3) assegnare la casa coniugale alla ricorrente IG.ra che vi continuerà ad Parte_1 abitare coi figli. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese di lite”. Con comparsa depositata in data 03.09.2021 si costituiva il IG. aderendo alla domanda di separazione, Controparte_1 ma a differenti condizioni. Nel dettaglio il resistente chiedeva: “1. La casa familiare di via E. Zacconi n. 3 viene assegnata a il quale continuerà ad abitarvi unitamente ai figli maggiorenni ma non Controparte_1
autosufficienti (nata il [...], oggi di anni 27), (nato il [...], oggi di anni 25) e Per_1 PE
(nato il [...], oggi di anni 18).
2. Ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario Per_3
diretto dei figli maggiorenni ma non autosufficienti nei periodi di permanenza presso di sé.
3.Entrambi i genitori si obbligano a concorrere, nella misura del 50% ciascuno, alle spese che si renderanno necessarie per lo sviluppo psicofisico dei figli, conformemente al vigente protocollo adottato dal Tribunale di Modena.
4. I coniugi nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo per il loro mantenimento. Rigettare in ogni caso le domande tutte svolte da in quanto infondate, inammissibili e Parte_1 non provate”. All'udienza del 14 settembre 2021 il Presidente delegato, sentiti i coniugi ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, ritenuta l'opportunità di ascoltare i figli maggiorenni della coppia con riguardo alla questione centrale dell'assegnazione della casa familiare, rinviava all'udienza del 21 settembre 2021 per procedere a tale incombente. In tale udienza venivano quindi sentiti i figli , e Per_1 PE
. Con ordinanza contenente provvedimenti provvisori ed urgenti emessa il 10.10.2021, il Presidente, Per_3 all'esito dell'ascolto dei tre figli, autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, assegnava la casa familiare sita in Modena, via Zacconi n. 3, a , disponeva che i genitori Controparte_1
provvedessero al mantenimento diretto dei figli, con ripartizione tra i medesimi al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25.09.2019 e nominava il Giudice istruttore. A fondamento dell'assegnazione al padre dell'abitazione familiare, il
Presidente, dopo avere osservato che i figli maggiorenni e non sono pacificamente PE Per_3
economicamente autosufficienti e che anche la figlia più grande ha limitati redditi che non le consentono Per_1
ancora una piena autonomia economica, che l'art. 337 septies c.c. stabilisce il diritto del figlio maggiorenne non indipendente economicamente a ricevere sostegno economico e morale dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni, che dal 2017 il a seguito di contrasti CP_1
3 con la moglie che ha da allora una relazione extraconiugale, è uscito dalla casa familiare per andare a vivere in un mini-appartamento di sua proprietà a Modena, che al momento vive prevalentemente fuori casa, Per_1
ma rientrerebbe ad abitare nella casa familiare nell'ipotesi in cui venisse assegnata al padre, che e PE
hanno buoni rapporti con entrambi i genitori e dalle loro dichiarazioni si può ricavare che sarebbero Per_3
disposti a vivere nella casa familiare sia con l'uno che con l'altro genitore, che l'assegnazione della casa familiare va fatta tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, anche maggiorenni ma non economicamente indipendenti, che la casa familiare è in comproprietà tra i coniugi, che la IG.ra Parte_1
di anni 55, lavora mentre il IG. di anni 74, non lavora e non ha una pensione, è proprietario di due CP_1
mini appartamenti a Modena, uno al momento utilizzato da lui e l'altro concesso in locazione, tenuto conto dell'interesse dei figli a ricevere un contributo economico da parte di entrambi i genitori, in proporzione alle rispettive capacità economiche, fino a quando non avranno raggiunto l'indipendenza economica e operando un bilanciamento dei rispettivi interessi, riteneva che la casa familiare potesse essere assegnata al IG. CP_1
in quanto questa scelta consentirebbe allo stesso di mettere a reddito anche l'altro mini-appartamento, al momento da lui utilizzato, e di provvedere - come da lui proposto - al mantenimento diretto dei figli che vivrebbero con lui, non consentendogli, al contrario, le sue ridotte possibilità economiche, oltre che a provvedere ai propri bisogni. di versare un contributo ordinario per il mantenimento dei due figli maschi, richiesto dalla madre nella misura di euro 500 mensili. Nella memoria integrativa depositata in data 09.12.2021 la ricorrente formulava domanda di addebito della separazione al resistente, per avere il abbandonato CP_1
ingiustificatamente nel 2017 l'abitazione coniugale, per non avere provveduto da quel momento al mantenimento dei figli, né contribuito in alcun modo al ménage familiare e per essersi ben guardato dall'aiutare i propri famigliari bisognosi, dopo la vendita di uno degli 11 appartamenti di cui era proprietario. In data 20 gennaio 2023, veniva emessa sentenza parziale di separazione. Con provvedimento dello 08.06.2023 venivano rigettate tutte le istanze istruttorie e il procedimento era quindi rinviato per la precisazione delle conclusioni e rimesso al Collegio per la decisione, sulle conclusioni formulate dalle parti nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 31.10.2023.
Con sentenza del 22 febbraio 2024, il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando, in seguito alla sentenza parziale sullo status del 20.01.2023, rigettava la domanda di addebito formulata da
[...]
in quanto sfornita di prova, confermava l'assegnazione della casa familiare di Modena, Parte_1
via Zacconi n. 3, a stabiliva che entrambi i genitori provvedessero al mantenimento diretto Controparte_1
dei figli, con ripartizione nella misura del 50% delle spese straordinarie da sostenersi per gli stessi e condannava la ricorrente alla rifusione, in favore del resistente, delle spese di lite liquidate in euro 4.700,00 oltre oneri di legge.
2.- Con appello depositato in data 25.07.2024, la IG.ra ha impugnato detta Parte_1
sentenza chiedendone la riforma, in particolare laddove la casa familiare, in comproprietà tra i coniugi, è stata
4 assegnata al e laddove la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite. L'appellante CP_1
si duole in primo luogo di una violazione e falsa applicazione dell'art. 337 sexies comma 1 c.c. e dei principi giurisprudenziali connessi da parte del Giudice di prime cure. Osserva l'appellante come si desuma, dalle argomentazioni spese al riguardo nella sentenza gravata, che la casa familiare è stata assegnata al CP_1
sostanzialmente allo scopo di consentire al medesimo, da un lato, di procurarsi reddito, mettendo in locazione l'appartamento da lui al tempo occupato, dall'altro, implicitamente, di avere un risparmio di spesa, quale assegnatario di immobile di piena proprietà della moglie al 50%, non avendo costi abitativi, non leggendosi invece nulla in tema di interesse dei figli. Lo scopo dell'assegnazione della casa familiare non è infatti quello di tutelare in sede di separazione giudiziale o di divorzio la posizione del coniuge debole ma quello di tutelare l'interesse dei figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti a vivere e crescere nell'ambiente in cui sono stati abituati a vivere e, alla data della pronuncia oggetto di impugnazione, da Per_1
anni viveva fuori casa, aveva terminato gli studi universitari e viveva fuori casa, aveva 21 anni PE Per_3
e dopo due bocciature doveva ripetere l'ultimo anno di scuola superiore. Il Tribunale di Modena ha quindi manifestamente violato ed applicato erroneamente il suddetto dettato di legge ed i principi di diritto giurisprudenziale, laddove ha connotato la casa coniugale di profili esclusivamente di natura economica. La deduce poi nullità della sentenza per carenza di motivazione, motivazione superficiale, violazione Parte_1 dell'art. 111 Costituzione e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., per non avere il giudice di primo grado fornito alcun elemento che consenta di comprendere le motivazioni logico-giuridiche che supportano la decisione in punto a casa familiare. Da ultimo, l'appellante dà conto di fatti sopravvenuti: , titolare di ditta individuale, Per_1
continua a vivere con il fidanzato ed ha una propria indipendenza, si è laureato, svolge una attività PE
lavorativa che lo ha reso indipendente e , che ha già subito due bocciature, non è stato ammesso alla Per_3 maturità, quest'anno nel secondo quadrimestre ha quattro insufficienze, avendo scelto di lavorare in una gelateria anziché impegnarsi nello studio. Non vi sono più dunque i presupposti per qualsivoglia pronuncia di assegnazione della casa familiare.
Tanto dedotto, l'appellante chiede alla Corte, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di
Modena, di:
- revocare/annullare/rigettare, dichiarare inaccoglibile la domanda di assegnazione della casa già familiare a e dichiarare nulla la pronuncia per difetto di motivazione;
Controparte_1
- dichiarare compensate, anche parzialmente, le spese e compensi di primo grado e, per l'effetto, preso atto dell'intervenuto pagamento delle stesse ad opera di condannare alla Parte_1 Controparte_1
restituzione;
Con vittoria di spese di lite.
3.- Con comparsa di risposta depositata il 27.12.2024, si è costituito il IG. il quale ha Controparte_1 partitamente contestato l'avverso gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con riferimento ai motivi
5 di appello in ordine all'abitazione familiare, dopo avere rilevato che, non domandando la la revoca Parte_1 dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli stabilito nella sentenza gravata, evidentemente la stessa si mostra ben consapevole di come i tre figli non abbiano raggiunto l'indipendenza economica con la conseguente necessità di una statuizione sulla casa già familiare, deduce l'appellato come l'assegnazione al convenuto padre tuteli i tre figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti i quali, come correttamente motivato nell'ordinanza presidenziale e nell'impugnata sentenza, possono così beneficiare di un contributo economico da parte di entrambi i genitori e del mantenimento diretto da parte del padre e ciò ben corrisponde al loro interesse. Ulteriormente, l'impugnata pronuncia non presenta alcun vizio di motivazione, risultando ben chiaro il significato della locuzione in parte motiva laddove, richiamando il provvedimento presidenziale, si parla di “soluzione più equilibrata per il nucleo familiare”. Quanto alla domanda di compensazione delle spese del giudizio, osserva l'appellato come la statuizione di condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite sia logica applicazione della condotta processuale della che, Parte_1
tenacemente quanto infondatamente, formulava con la memoria integrativa domanda di addebito della separazione al marito, richiesta che veniva rigettata dal Tribunale di Modena. domanda quindi alla Corte, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, di: Controparte_1
- respingere l'impugnazione e le domande proposte da e, di conseguenza, Parte_1
confermare integralmente la sentenza n. 437/2024 del Tribunale di Modena;
- in ogni caso, assegnare la casa familiare di Modena, via Zacconi n. 3, a il quale continuerà Controparte_1
ad abitarvi unitamente ai figli maggiorenni, non ancora economicamente autosufficienti, , e Per_1 PE
; Per_3
Con vittoria delle spese di giudizio.
4.- All'udienza del 17.04.2025, il difensore della parte appellante depositata certificato di stato di famiglia di e visura della camera di commercio relativa all'impresa individuale della figlia e Controparte_1 Per_1
rilevava che il figlio più piccolo , dopo essere stato bocciato per la terza volta nel precedente anno Per_3
scolastico, attualmente lavora in una gelateria, affermando tuttavia di non essere in grado di documentare tale circostanza. Il difensore dell'appellato si opponeva alla produzione, in quanto documentazione non sopravvenuta e comunque irrilevante, e sottolineava che sta frequentando la quinta superiore di istituto Per_3
professionale. Entrambi i procuratori si riportavano poi ai rispettivi atti ed istanze e insistevano per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e la Corte tratteneva la causa in decisione.
5.- Ciò premesso in punto a svolgimento del processo, si reputa come la documentazione depositata in udienza dalla si riveli superflua ai fini della decisione, a prescindere da ogni approfondita Parte_1
valutazione in ordine alla sua ammissibilità o meno. La figlia della coppia, , viveva già fuori casa al Per_1
tempo del giudizio di primo grado ed era economicamente autosufficiente, quantomeno parzialmente, e non è rilevante ai fini del decidere che il figlio non risulti anagraficamente residente con il padre. PE
6 Passando ora al merito, ritiene la Corte che il primo e secondo motivo di appello possano essere esaminati insieme, afferendo in buona sostanza all'assegnazione della casa già familiare. Al riguardo, va osservato in primo luogo, da un lato, come la domandi la revoca dell'assegnazione della casa familiare al Parte_1
o comunque la declaratoria di inaccoglibilità della domanda avanzata dallo stesso al riguardo, senza CP_1 tuttavia domandare l'assegnazione della casa a sé medesima e come dall'altro, non domandando l'appellante la revoca dell'obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento diretto dei figli e sostenere in misura paritaria le loro spese straordinarie, implicitamente dia atto che i figli non hanno ancora raggiunto l'indipendenza economica. Se , attualmente di anni trenta, già al tempo della pronuncia di primo grado, Per_1
viveva da alcuni anni fuori casa e lavorava come grafica con prestazioni occasionali e guadagni limitati, non vi è idonea dimostrazione della raggiunta, piena indipendenza economica da parte di , di anni 28. Di PE
certo non ancora indipendente dal punto di vista economico è il figlio più piccolo che sta frequentando Per_3
l'ultimo anno della scuola superiore, dopo tre bocciature, essendo rimasta circostanza del tutto indimostrata lo svolgimento di lavoro presso gelateria. Di conseguenza, difformemente da quanto dedotto ed invocato dall'appellante, deve necessariamente esservi una statuizione sulla casa familiare. Condivisibile e ben argomentata risulta la decisione in merito assunta dal Giudice di prime cure. Tenuto conto del chiaro disposto di cui all'art. 337 sexies c.c. secondo cui il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, che il figlio maggiorenne non indipendente economicamente ha diritto a ricevere sostegno economico e morale dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni come previsto dall'art. 337 septies c.c. nonché dell'interesse dei figli a ricevere un contributo economico da parte di entrambi i genitori, in proporzione alle rispettive capacità economiche, fino a quando non avranno raggiunto l'indipendenza economica, rilevato che nella fattispecie in esame la IG.ra Parte_1
attualmente di anni 58, lavora come dipendente part-time di supermercato con retribuzione mensile di circa euro 900/1.000 netti mentre il IG. di anni 77, non lavora e non ha pensione, è proprietario di due CP_1 mini appartamenti, uno dei quali concesso in locazione, l'altro al tempo del giudizio di primo grado, da lui occupato, e che la casa familiare è in comproprietà tra i coniugi, “operando un bilanciamento dei rispettivi interessi” la soluzione più adeguata e rispondente all'interesse dei figli risulta essere quella dell'assegnazione della casa già familiare a , in quanto una tale scelta consentirebbe al predetto di mettere a Controparte_1
reddito anche l'altro mini-appartamento, e di provvedere al mantenimento diretto dei figli che vivranno con lui. Al contrario le sue limitate possibilità economiche non gli consentirebbero, oltre che a provvedere ai propri bisogni, di versare un contributo ordinario per il mantenimento dei due figli maschi. Considerando che la IG.ra la quale ha un limitato reddito da lavoro dipendente, dovrà trovarsi una nuova sistemazione Parte_1
abitativa con i relativi costi, opportunamente il Giudice di primo grado ha stabilito che anche la stessa provveda al mantenimento diretto dei figli nei periodi di permanenza presso ella. Non coglie dunque nel segno la prospettazione difensiva dell'appellante secondo la quale il Tribunale di Modena non avrebbe tenuto conto
7 nella disposta assegnazione dell'abitazione familiare dell'interesse dei figli della coppia, posto che con l'assegnazione della casa familiare al padre gli stessi, ovvero e , possono godere del PE Per_3
mantenimento diretto da parte dei genitori e anche, indirettamente, di una ulteriore entrata mensile del padre.
Vanno quindi disattesi i due motivi di gravame. Anche la richiesta della in punto a spese di lite non Parte_1
merita accoglimento, rappresentando la statuizione di condanna alla rifusione delle spese processuali applicazione del principio della soccombenza.
L'appello proposto da va quindi rigettato, con conseguente integrale conferma Parte_1
della sentenza impugnata.
Il totale rigetto delle domande svolte dall'appellante induce a non discostarsi dal criterio della soccombenza in punto a spese di lite, liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia, all'assenza di attività istruttoria e di trattazione e alla ridotta attività per la fase decisionale, stante il rito camerale e l'assenza di difese conclusive scritte (dunque, valore indeterminabile - complessità bassa, importo medio per le fasi di studio ed introduttiva e minimo per quella decisionale).
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, del D.P.R. suddetto (vedi
Cass. Civ. Sez. Un. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. Civ. Sez. Un. n. 4315 del 20.02.2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I - RESPINGE l'appello proposto da Parte_1
II - CONDANNA l'appellante alla rifusione, in favore Parte_1 dell'appellato , delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 5.211,00, oltre Controparte_1 al 15% rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge;
III - DA' ATTO, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna il
17.04.2025.
Il Presidente
(Dott.ssa Luisa Poppi)
8 Il Consigliere rel.
(Dott.ssa Anna Orlandi)
9