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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 24/12/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1903/2025 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. BE GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: cessazione S E N T E N Z A effetti civili del matrimonio nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del
– ricorso congiunto matrimonio iscritto al n. 1903/2025 promosso con ricorso depositato in data 31/10/2025
da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. MARIO RAFFAELLA elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MARIO RAFFAELLA
e
(C.F. ) con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. RIBECCO GIACINTA elettivamente domiciliato presso il difensore avv. RIBECCO GIACINTA
RICORRENTI
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
1 INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso congiunto cessazione effetti civili del
matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti hanno richiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto;
poiché la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi in ordine alla prole rispondono all'interesse morale e materiale delle figlie , nata il Per_1
09.10.2006, maggiorenne, ed , nata il [...]; Per_2
vista la dichiarazione autografa dei ricorrenti, autenticata dal difensore e pervenuta telematicamente;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
p r o n u n c i a
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
2 11.06.2005 in Comune di Comelico Superiore (BL) da
Parte_1
e
Controparte_1
trascritto al n. 1, parte II, serie A, anno 2005 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Comelico Superiore (BL) alle seguenti condizioni:
1) la casa coniugale (appartamento e autorimessa interrata), sita a
Santo Stefano di Cadore, via Borgata Cunettone 2/A,
catastalmente censita al Catasto Urbano di detto comune al foglio
26, mapp.le 204 sub. 9, borgo Cunettone, P. 1, cat. A/2, cl. 2, vani
4, rendita catastale euro 371,85 e sub. 4, P. S1, cat. C/6, Cl. 2,
mq. 12, rendita catastale euro 14,87, con la comproprietà per la quota proporzionale delle parti comuni e condominiali ai sensi dell'art. 1117 del c.c., compresa l'area scoperta e coperta annessa al fabbricato di superficie inferiore a mq. 5000,00 ed in particolare,
della corte, area manovra autorimessa (mappale n. 204 sub. 1,
bene comune non censibile comune dal sub. 4 al sub. 11, scale dal piano terra al piano primo (mapp.le 204 sub. 2 bene non censibile comune ai sub. 9, 10 e 11) terrazzo al piano primo
(mappale 204 sub. 3 (bene non censibile comune ai sub. 9 e 11) e delle parti comuni precisate nella planimetria catastale generale depositata all'UTE di Belluno, confinanti in complesso con strada e parti comuni da più lati, salvo altri, in comproprietà fra i coniugi,
Par rimane assegnata, con gli arredi ivi esistenti, alla sig.ra
3 che in attualità vi abita insieme alle figlie Parte_1
e ; il sig. riconosce di avere già Per_1 Per_2 Controparte_1
asportato tutti i beni mobili di sua proprietà e di non avere null'altro a pretendere con riguardo ai beni mobili, anche di arredo;
2) le figlia minore , che frequenta l'ultimo anno dell'istituto Per_2
alberghiero di Longarone e ad oggi ancora minorenne, sarà
affidata ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità
genitoriale in modo condiviso;
conseguentemente, le decisioni di maggiore interesse per la stessa relativamente all'educazione, all'istruzione ed alla salute, saranno assunte dai genitori di comune accordo, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità, ciascuno nel periodo in cui avranno con sé la figlia,
che manterrà la residenza presso la madre;
3) il padre potrà vedere la figlia sempre, previo preavviso e nel rispetto delle sue esigenze di studio e vita, nonché tenerla con sé:
a) a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio alla domenica sera, come in attualità;
b) per metà delle vacanze scolastiche pasquali e per metà delle vacanze scolastiche natalizie (il giorno di Natale, di Capodanno e di Pasqua saranno trascorsi, alternativamente, con ciascuno dei genitori);
c) per tre settimane, anche non consecutive, nel corso delle vacanze estive;
d) eventuali ponti, periodi di vacanza scolastica e/o altre festività
4 infrasettimanali verranno suddivisi a metà tra i genitori e trascorsi,
alternativamente, dalla figlia, con ciascuno di essi;
4) il sig. , nel dare atto che la figlia Controparte_1
maggiorenne ad oggi non è ancora economicamente Per_1
autosufficiente (avendo appena iniziato a lavorare con contratto a tempo determinato), verserà entro il quinto giorno di ogni mese la somma mensile di € 200,00 per ciascuna figlia a titolo di concorso nel mantenimento della prole, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a far data dal mese di novembre 2026.
Detto importo verrà versato con le seguenti modalità: fin d'ora a mezzo bonifico bancario sul conto corrente già aperto ed intestato alla figlia maggiorenne (IBAN [...] Per_1
0000000335), mentre continuerà ad essere corrisposto alla sig.ra per la figlia minorenne fino al raggiungimento – Parte_1 Per_2
da parte di quest'ultima – della maggiore età. Dal compimento del diciottesimo anno di età, invece, il sig. verserà il contributo CP_1
al mantenimento di direttamente su un conto corrente alla Per_2
stessa intestato e di cui gli farà avere le coordinate bancarie. Con
l'intesa che quando entrambe le figlie avranno reperito una stabile occupazione a tempo pieno, il padre non sarà più tenuto a corrispondere alcunché per il loro mantenimento;
5) l'assegno unico per le figlie continuerà ad essere richiesto ed incassato dalla sig.ra , con impegno del Parte_1
sig. a consegnare e sottoscrivere ogni documento Controparte_1
necessario;
5 6) i genitori concorreranno, nella misura del 70% il padre e del
30% la madre, alle spese straordinarie da sostenersi in favore delle figlie, come da protocollo adottato dal Tribunale di Belluno
che le parti dichiarano di conoscere;
7) a definizione di ogni rapporto di debito/credito comunque connesso al matrimonio e ai beni mobili e immobili in comproprietà, le parti convengono che, con atto notarile da stipularsi entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, presso notaio che sarà scelto dalla sig.ra
[...]
, con oneri, notarili e per imposte ad esclusivo carico Parte_1
della medesima, il sig. venderà alla sig.ra Controparte_1 [...]
la sua quota di ½ dell'ex alloggio coniugale Parte_1
fra loro in comproprietà, e nello specifico:
*) appartamento, con annessa autorimessa interrata, sito in Santo
Stefano di Cadore, via Borgata Cunettone 2/A, catastalmente censiti al Catasto Urbano di detto comune al foglio 26, mappale
204, sub. 9, borgo Cunettone, P. 1, cat. A/2, cl. 2, vani 4, rendita catastale euro 371,85 e sub. 4, P. S1, cat. C/6, Cl. 2, mq. 12,
rendita catastale euro 14,87, con la comproprietà per la quota proporzionale delle parti comuni e condominiali ai sensi dell'art. 1117 del c.c., compresa l'area scoperta e coperta annessa al fabbricato di superficie inferiore a mq. 5.000,00 ed in particolare,
della corte, area manovra autorimessa (mappale n. 204 sub. 1,
bene comune non censibile, comune dal sub. 4 al sub. 11), scale dal piano terra al piano primo (mappale 204 sub. 2 bene non
6 censibile comune ai sub. 9, 10 e 11) terrazzo al piano primo
(mappale 204 sub. 3, bene non censibile comune ai sub. 9 e 11) e delle parti comuni precisate nella planimetria catastale generale depositata all'UTE di Belluno, confinanti in complesso con strada e parti comuni da più lati, salvo altri;
immobili che saranno assegnati in piena proprietà alla sig.ra , con Parte_1
conguaglio in favore del sig. di euro Controparte_1
45.000,00 (quarantacinquemila euro) che sarà corrisposto contestualmente alla sottoscrizione del rogito notarile con assegno circolare a lui intestato;
8) ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento avendo ciascuno una propria indipendenza economica;
9) entrambi i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto o di altro documento equipollente idoneo all'espatrio,
anche per quanto concerne la figlia minore;
Per_2
10) le parti dichiarano che ogni pattuizione qui disciplinata è stata funzionale al rinvenimento di una definizione bonaria di ogni questione inerente la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le stesse intercorso e che la ragione morale e patrimoniale dei trasferimenti risiede nella volontà di divorziare, con la conseguenza che i trasferimenti rientrano tra quelli agevolati ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 74/1987; con l'esatto adempimento di quanto precede, dichiarano di avere definito ogni loro rapporto, comunque connesso al bene immobile in comproprietà e all'unione matrimoniale e dichiarano, pertanto,
7 reciprocamente di non vantare pretese creditorie e/o debitoria di sorta, rinunciando ad ogni azione;
11) spese legali interamente compensate tra le parti.
Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di stato civile dell'amministrazione competente perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Belluno, il 3/12/2025
Il presidente est.
BE OM
8
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. BE GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: cessazione S E N T E N Z A effetti civili del matrimonio nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del
– ricorso congiunto matrimonio iscritto al n. 1903/2025 promosso con ricorso depositato in data 31/10/2025
da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. MARIO RAFFAELLA elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MARIO RAFFAELLA
e
(C.F. ) con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. RIBECCO GIACINTA elettivamente domiciliato presso il difensore avv. RIBECCO GIACINTA
RICORRENTI
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
1 INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso congiunto cessazione effetti civili del
matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti hanno richiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto;
poiché la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi in ordine alla prole rispondono all'interesse morale e materiale delle figlie , nata il Per_1
09.10.2006, maggiorenne, ed , nata il [...]; Per_2
vista la dichiarazione autografa dei ricorrenti, autenticata dal difensore e pervenuta telematicamente;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
p r o n u n c i a
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
2 11.06.2005 in Comune di Comelico Superiore (BL) da
Parte_1
e
Controparte_1
trascritto al n. 1, parte II, serie A, anno 2005 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Comelico Superiore (BL) alle seguenti condizioni:
1) la casa coniugale (appartamento e autorimessa interrata), sita a
Santo Stefano di Cadore, via Borgata Cunettone 2/A,
catastalmente censita al Catasto Urbano di detto comune al foglio
26, mapp.le 204 sub. 9, borgo Cunettone, P. 1, cat. A/2, cl. 2, vani
4, rendita catastale euro 371,85 e sub. 4, P. S1, cat. C/6, Cl. 2,
mq. 12, rendita catastale euro 14,87, con la comproprietà per la quota proporzionale delle parti comuni e condominiali ai sensi dell'art. 1117 del c.c., compresa l'area scoperta e coperta annessa al fabbricato di superficie inferiore a mq. 5000,00 ed in particolare,
della corte, area manovra autorimessa (mappale n. 204 sub. 1,
bene comune non censibile comune dal sub. 4 al sub. 11, scale dal piano terra al piano primo (mapp.le 204 sub. 2 bene non censibile comune ai sub. 9, 10 e 11) terrazzo al piano primo
(mappale 204 sub. 3 (bene non censibile comune ai sub. 9 e 11) e delle parti comuni precisate nella planimetria catastale generale depositata all'UTE di Belluno, confinanti in complesso con strada e parti comuni da più lati, salvo altri, in comproprietà fra i coniugi,
Par rimane assegnata, con gli arredi ivi esistenti, alla sig.ra
3 che in attualità vi abita insieme alle figlie Parte_1
e ; il sig. riconosce di avere già Per_1 Per_2 Controparte_1
asportato tutti i beni mobili di sua proprietà e di non avere null'altro a pretendere con riguardo ai beni mobili, anche di arredo;
2) le figlia minore , che frequenta l'ultimo anno dell'istituto Per_2
alberghiero di Longarone e ad oggi ancora minorenne, sarà
affidata ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità
genitoriale in modo condiviso;
conseguentemente, le decisioni di maggiore interesse per la stessa relativamente all'educazione, all'istruzione ed alla salute, saranno assunte dai genitori di comune accordo, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità, ciascuno nel periodo in cui avranno con sé la figlia,
che manterrà la residenza presso la madre;
3) il padre potrà vedere la figlia sempre, previo preavviso e nel rispetto delle sue esigenze di studio e vita, nonché tenerla con sé:
a) a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio alla domenica sera, come in attualità;
b) per metà delle vacanze scolastiche pasquali e per metà delle vacanze scolastiche natalizie (il giorno di Natale, di Capodanno e di Pasqua saranno trascorsi, alternativamente, con ciascuno dei genitori);
c) per tre settimane, anche non consecutive, nel corso delle vacanze estive;
d) eventuali ponti, periodi di vacanza scolastica e/o altre festività
4 infrasettimanali verranno suddivisi a metà tra i genitori e trascorsi,
alternativamente, dalla figlia, con ciascuno di essi;
4) il sig. , nel dare atto che la figlia Controparte_1
maggiorenne ad oggi non è ancora economicamente Per_1
autosufficiente (avendo appena iniziato a lavorare con contratto a tempo determinato), verserà entro il quinto giorno di ogni mese la somma mensile di € 200,00 per ciascuna figlia a titolo di concorso nel mantenimento della prole, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a far data dal mese di novembre 2026.
Detto importo verrà versato con le seguenti modalità: fin d'ora a mezzo bonifico bancario sul conto corrente già aperto ed intestato alla figlia maggiorenne (IBAN [...] Per_1
0000000335), mentre continuerà ad essere corrisposto alla sig.ra per la figlia minorenne fino al raggiungimento – Parte_1 Per_2
da parte di quest'ultima – della maggiore età. Dal compimento del diciottesimo anno di età, invece, il sig. verserà il contributo CP_1
al mantenimento di direttamente su un conto corrente alla Per_2
stessa intestato e di cui gli farà avere le coordinate bancarie. Con
l'intesa che quando entrambe le figlie avranno reperito una stabile occupazione a tempo pieno, il padre non sarà più tenuto a corrispondere alcunché per il loro mantenimento;
5) l'assegno unico per le figlie continuerà ad essere richiesto ed incassato dalla sig.ra , con impegno del Parte_1
sig. a consegnare e sottoscrivere ogni documento Controparte_1
necessario;
5 6) i genitori concorreranno, nella misura del 70% il padre e del
30% la madre, alle spese straordinarie da sostenersi in favore delle figlie, come da protocollo adottato dal Tribunale di Belluno
che le parti dichiarano di conoscere;
7) a definizione di ogni rapporto di debito/credito comunque connesso al matrimonio e ai beni mobili e immobili in comproprietà, le parti convengono che, con atto notarile da stipularsi entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, presso notaio che sarà scelto dalla sig.ra
[...]
, con oneri, notarili e per imposte ad esclusivo carico Parte_1
della medesima, il sig. venderà alla sig.ra Controparte_1 [...]
la sua quota di ½ dell'ex alloggio coniugale Parte_1
fra loro in comproprietà, e nello specifico:
*) appartamento, con annessa autorimessa interrata, sito in Santo
Stefano di Cadore, via Borgata Cunettone 2/A, catastalmente censiti al Catasto Urbano di detto comune al foglio 26, mappale
204, sub. 9, borgo Cunettone, P. 1, cat. A/2, cl. 2, vani 4, rendita catastale euro 371,85 e sub. 4, P. S1, cat. C/6, Cl. 2, mq. 12,
rendita catastale euro 14,87, con la comproprietà per la quota proporzionale delle parti comuni e condominiali ai sensi dell'art. 1117 del c.c., compresa l'area scoperta e coperta annessa al fabbricato di superficie inferiore a mq. 5.000,00 ed in particolare,
della corte, area manovra autorimessa (mappale n. 204 sub. 1,
bene comune non censibile, comune dal sub. 4 al sub. 11), scale dal piano terra al piano primo (mappale 204 sub. 2 bene non
6 censibile comune ai sub. 9, 10 e 11) terrazzo al piano primo
(mappale 204 sub. 3, bene non censibile comune ai sub. 9 e 11) e delle parti comuni precisate nella planimetria catastale generale depositata all'UTE di Belluno, confinanti in complesso con strada e parti comuni da più lati, salvo altri;
immobili che saranno assegnati in piena proprietà alla sig.ra , con Parte_1
conguaglio in favore del sig. di euro Controparte_1
45.000,00 (quarantacinquemila euro) che sarà corrisposto contestualmente alla sottoscrizione del rogito notarile con assegno circolare a lui intestato;
8) ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento avendo ciascuno una propria indipendenza economica;
9) entrambi i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto o di altro documento equipollente idoneo all'espatrio,
anche per quanto concerne la figlia minore;
Per_2
10) le parti dichiarano che ogni pattuizione qui disciplinata è stata funzionale al rinvenimento di una definizione bonaria di ogni questione inerente la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le stesse intercorso e che la ragione morale e patrimoniale dei trasferimenti risiede nella volontà di divorziare, con la conseguenza che i trasferimenti rientrano tra quelli agevolati ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 74/1987; con l'esatto adempimento di quanto precede, dichiarano di avere definito ogni loro rapporto, comunque connesso al bene immobile in comproprietà e all'unione matrimoniale e dichiarano, pertanto,
7 reciprocamente di non vantare pretese creditorie e/o debitoria di sorta, rinunciando ad ogni azione;
11) spese legali interamente compensate tra le parti.
Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di stato civile dell'amministrazione competente perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Belluno, il 3/12/2025
Il presidente est.
BE OM
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