TRIB
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/03/2025, n. 2407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2407 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Milano QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20914/2022 promossa da:
(P. IVA e C.F. ), con sede in NA, Via Partenope n. Parte_1 P.IVA_1
1, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante signora
[...]
(C.F. , nata a [...] il 20 CP_1 C.F._1 aprile 1958, rappresentata e difesa dall'avv. Manlio Lucia (C.F. CodiceFiscale_2
) del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
[...]
Milano, via Durini 2, in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione
Parte attrice
Contro
rea n. , con sede in Milano, Via Ne Controparte_2 C.F._3 P.IVA_2 P.IVA_3 rino n. 5 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal l'avv. Alessandro Orsenigo (C.F. , ed elettivamente domiciliata C.F._4 presso lo studio del difensore in Milano, Largo Augusto, n.
7. In forza di procura speciale allegata al ricorso per ingiunzione
Parte convenuta
Conclusioni delle parti: parte attrice:
Voglia il Tribunale adito, nel merito,
I) In via principale, accertare e dichiarare il grave inadempimento della RG all'incarico del 16/3/2021 stipulato con 88; accertare e dichiarare di conseguenza che, Pt_1 non avendo effettuato RG la propria prestazione, nulla è dovuto alla convenuta opposta a nessun titolo;
revocare pertanto il decreto ingiuntivo opposto (decreto ingiuntivo n. 5885/2022 del 06/04/2022, emesso nel procedimento RG n. 8546/20, notificato il 7/4/2022) in quanto emesso in carenza dei presupposti di legge;
pagina 1 di 6 II) in via subordinata, accertare e dichiarare il grave inadempimento della RG all'incarico del 16/3/2021 stipulato con 88; qualora il Tribunale ritenga Pt_1 dimostrata una effettiva attività di consulenza, quantificarne il valore in relazione all'attività effettivamente svolta, eventualmente via equitativa;
revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto (decreto ingiuntivo n. 5885/2022 del 06/04/2022, emesso nel procedimento RG n. 8546/20, notificato il 7/4/2022) in quanto emesso in carenza dei presupposti di legge.
In via istruttoria, rimane ferma l'opposizione all'ammissione dei capitoli di prova dedotti da per i motivi di cui alla terza memoria ex art. 183 c.p.c.. CP_2 CP_2
Con vittoria di spese, oltre spese generali.
Parte convenuta:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
Per i motivi tutti di cui in narrativa e con ogni migliore statuizione in diritto rigettare tutte e singole le domande e conclusioni avversarie e per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 5885/2022 del 6.4.2022
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dele domande formulate in via principale, condannare la società con sede in NA, Via Partenope n. 1 Parte_1 partita IVA e codice fiscale il pagamento dell'importo di euro 12.810,00 a P.IVA_1 fronte di quanto dovuto a titolo di saldo della fattura n. 3/22 del 19.1.2022 per euro 11.712,00 e n. 4/22 del 19.1.2022 per euro 1.098,00, oltre interessi al tasso convenzionale moratorio di cui al D. Lgs. Del 9.10.2002 dal dovuto al saldo
IN VIA ISTRUTTORIA
Con riserva di altro produrre e/o dedurre, indicare testi e formulare mezzi di prova, unitamente alle memorie ex art. 183 VI comma cp.c., per il cui deposito si chiedono sin d'ora i relativi termini
Si chiede di essere ammessi a provare per testi le circostanze dedotte in narrativa
Ragioni in fatto e in diritto della decisione Con atto di citazione notificato in data 17.5.2022 proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto n. 5885/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data 6.4.2022 con cui veniva alla stessa ingiunto il pagamento in favore di della somma di Controparte_2 euro 12.810,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di compenso per prestazioni professionali rese dalla ricorrente in favore dell'ingiunta sulla base del contratto di consulenza stipulato dalle parti in data 16.3.2021 e a fronte delle fatture nn. 3/22 del 19.1.2022 per euro 11.712,00 e 4/22 del 19.1.2022 per euro 1.098,00 emesse da Controparte_2
L'opponente eccepiva che non avesse svolto l'attività di consulenza Controparte_2 cui si era obbligata con il contratto citato e che anzi, in alcune occasioni, avesse fornito alla parte attrice dati e nozioni e informazioni non corrette;
l'attrice precisava che, per tale motivo, la stessa aveva poi concluso l'affare immobiliare di suo interesse (e per il pagina 2 di 6 quale l'opposta avrebbe dovuto fornire consulenza) con un soggetto, individuato dalla parte opposta, ma senza avvalersi della prestazione consulenziale di quest'ultima, e a condizioni molto diverse da quelle suggerite da Rassegnava le Controparte_2 seguenti conclusioni: <<in via principale accertare e dichiarare il grave inadempimento dell all del stipulato con pt_1 di conseguenza che non avendo effettuato rg la propria prestazione nulla dovuto alla convenuta opposta a nessun titolo revocare pertanto decreto ingiuntivo opposto n. emesso nel procedimento notificato in quanto carenza dei presupposti legge ii subordinata della co qualora venga dimostrata una effettiva attivit consulenza quantificarne valore relazione effettivamente svolta sar dalla eventualmente equitativa ogni caso>>.
Si costituiva in giudizio in data 6.10.2022 la quale contestava tutto Controparte_2 quanto ex adverso sostenuto, replicando che la stessa non aveva mai fornito informazioni errate alla cliente e che aveva invece regolarmente svolto l'attività di consulenza prevista nel contratto sottoscritto dalle parti. Rassegnava le seguenti conclusioni: <<in via principale accertare e dichiarare il grave inadempimento dell all del stipulato con pt_1 di conseguenza che non avendo effettuato rg la propria prestazione nulla dovuto alla convenuta opposta a nessun titolo revocare pertanto decreto ingiuntivo opposto n. emesso nel procedimento notificato in quanto carenza dei presupposti legge ii subordinata della co qualora venga dimostrata una effettiva attivit consulenza quantificarne valore relazione effettivamente svolta sar dalla eventualmente equitativa ogni caso> il decreto ingiuntivo opposto n. 5885/2022 del 6.4.2022 NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande formulate in via principale, condannare la societ con sede in NA, Via Partenope n. 1 Parte_1
partita IVA e codice fiscal il pagamento dell'importo di euro 12.810,00 a fro P.IVA_1 nte di quanto dovuto a titolo di saldo della fattura n. 3/22 del 19.1.2022 per euro 11.712,00 e n. 4/22 del 19.1.2022 per euro 1.098,00, oltre interessi al tasso convenzionale moratorio di cui al D. Lgs. Del 9.10.2002 dal dovuto al saldo>>.
Alla prima udienza del 19.10.22 le parti insistevano nelle rispettive istanze. Rigetta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto, concessi i termini ex art. 183.6 c.p.c., depositate le memorie, assunte le prove orali, precisate le conclusioni, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di repliche, decorsi i quali la causa veniva trattenuta in decisione.
*****
pagina 3 di 6 Dovendosi, quindi, esaminare l'ammissibilità e la fondatezza delle domande e delle difese come proposte si osserva In data 16.3.2021 e sottoscrivevano un contratto Parte_1 Controparte_2 denominato di consulenza. è una società titolare di un ramo di azienda denominato Micalo' che Parte_1 ha ad oggetto l'attività di affittacamere. L'attività viene svolta in un appartamento sito in NA, di proprietà della signora (legale rappresentante di CP_1
), concesso in locazione alla società. Al tempo dei fatti, la signora cercava Pt_1 CP_1 soggetti ai quali affittare, cedere l'attività, oppure vendere l'immobile. non è una società che esercita l'attività di mediazione immobiliare, né Controparte_2 il suo legale rappresentante è mediatore immobiliare. La stessa è una società <<“di consulenza immobiliare che offre servizi ad investitori, proprietari, gestori e utilizzatori di immobili” (doc. 36 pag 2), con l'obbiettivo precipuo di “massimizzare il valore del portafoglio immobiliare secondo le esigenze del cliente mediante un'assistenza mirata” (doc. 36, pag. 3)>>, come dalla stessa convenuta precisato. Il contratto aveva ad oggetto l'assistenza nelle trattative con potenziali conduttori/affittuari/gestori (limitato ai contatti già identificati da ) per il CP_2
di NA (9 camere più aree comuni) in un appartamento di circa 400 mq sito al Per_1
2 piano in Riviera di Chiaia 88 NA, di proprietà di Parte_1
Il contratto precisava espressamente che “l'attività oggetto dell'Offerta sarebbe stata di consulenza e assistenza e non avrebbe costituito attività di mediazione né sarebbe stata sottoposta alla disciplina di cui alla L. 39/1989 e successive modifiche”. Espressamente il contratto all'art. 4 escludeva dall'oggetto dell'incarico le verifiche tecnico/amministrative sui beni e sulla relativa documentazione, nonché l'attività di “due diligence”, per cui sarebbe stato necessario un incarico ad hoc da parte del cliente. In sostanza l'oggetto dell'incarico consisteva nell' “attività di assistenza nella trattativa” con soggetti individuati da ed interessati a locare, affittare o gestire CP_2
l'immobile di proprietà dell'attrice. Parte opposta ha precisato, per illustrare la prestazione svolta in favore di Parte_1 che nell'espletamento dell'attività agiva ed ha effettivamente agito CP_2 nell'interesse esclusivo della propria mandante coadiuvandola nella valorizzazione del cespite;
nell'individuazione della miglior soluzione per la messa a reddito dello stesso e – come suo alter ego - nelle trattative con potenziali soggetti interessati ad assumere in gestione e/o locazione la struttura ricettizia denominat ”. Per_1
In forza di detto incarico, precisa ancora la parte opposta, “selezionava CP_2 due proposte considerate interessanti (la prima formulata dalla società RO IT e la seconda dalla società Unimilano Soc. Coop.) e dopo averle comparate nel dettaglio sotto il profilo commerciale, economico e tributario le sottoponeva all'attenzione della Sig.r come si evince dalla mail dell'8.5.2021 (doc. 21)”. CP_1
Pertanto, alla luce della documentazione in atti, si deve ritenere che l'attività di CP_2 sia consistita nel reperire soggetti interessati alla locazione/affitto del bene di proprietà dell'opponente. Il doc. 21 evidenzia come illustrava a 88 due diverse CP_2 Pt_1 proposte di locazione/affitto fatte da due conduttori/affittuari individuati dall'opposta.
pagina 4 di 6 Aggiunge poi la convenuta, sempre per illustrare la sua attività di consulenza: “È proprio nell'ottica di una consulenza integrata che va letta la mail dell'11.5.2021 con la quale l'Ing. ha suggerito alla sig.ra di concludere nel breve termine un contratto di Per_2 CP_1 locazione o gestione consigliandole di procedere alla vendita dell'immobile in una fase successiva ovvero al momento della ripresa del mercato immobiliare e alla salita dei prezzi (doc.22)”. E ancora. Così continua l'opposta: “Fu così che tra le diverse proposte pervenute dai partners commerciali selezionati dalla , la signora si orientò verso CP_2 CP_1 quella pervenuta dal signo (per conto della società Unimilano soc. coop.), Persona_3 ritenendola in linea con le proprie esigenze. In ragione di ciò si aprì la fase di trattativa e definizione nella quale l'Ing. non faceva mancare la propria assistenza tecnica Per_2 alla proprietaria del , come dimostrato per tabulas: - Con mail dell'11.6.2021 Per_1 nell'ambito della quale l'Ing. faceva pervenire le proprie osservazioni alla Per_2 sig.r precisando - su richiesta della medesima - la superficie catastale e il prezzo di CP_1 vendita in caso di esercizio dell'opzione call (doc. 26). - Con successivo scambio di corrispondenza del 18.6.2021 (doc. 29) l'Ing. sconsigliava alcune opzioni (la Per_2 ricerca di affitti brevi) poiché le stesse non avrebbero generato i flussi di cassa attivi richiesti dalla cliente all'inizio della collaborazione. Appare evidente come l'Ing Per_2 non abbia, invero, mai fatto mancare il proprio supporto ed anzi abbia continuativamente espletato l'attività di consulenza e assistenza tecnica nella ricerca della migliore soluzione possibile e corrispondente alle aspettative della Sig.r . CP_1
Quindi alla luce delle allegazioni e delle produzioni della parte opposta si deve ritenere che la stessa pose in essere non già un'attività di consulenza di cui non si rinviene per la verità alcun elemento (se non di assoluto contorno), bensì un'attività mediatoria, individuando i soggetti che poi conclusero con la parte opponente l'affare. Il contratto, ad ulteriore riprova della natura di mediazione dell'attività svolta, prevede il pagamento di un compenso che integra sostanzialmente una provvigione mediatoria;
l'opponente infatti si obbligava a versare un compenso pari al 15% dell'importo del canone annuo pattuito tra e il conduttore/affittuario individuato da Parte_1 CP_2 compenso che doveva essere versato alla firma della proposta di locazione/affitto/gestione, ovvero alla conclusione dell'affare. Poiché però, come pacifico, la società opposta non è una società di mediazione immobiliare e non può svolgere detta attività che è riservata solo ai soggetti regolarmente iscritti presso i ruoli della Camera di Commercio secondo la disciplina normativa che regola l'attività di mediazione ex art. 1755 c.c., la stessa non può vantare alcun diritto di credito nei confronti dell'opponente relativa all'attività mediatoria posta in essere. Per quanto detto, l'opposizione deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo revocato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 5885/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data 6.4.2022;
- condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite che ex DM 55/2014 liquida pagina 5 di 6 in euro 5.077,00, oltre rimborso forfettario ed oneri accessori previsti per legge.
Milano, 20.3.2025
Il giudice dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO
pagina 6 di 6