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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/05/2025, n. 1720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1720 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE CIVILE PRIMA nella persona del Giudice designato dott.ssa Jone Galasso, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4927 del ruolo generale per l'anno 2015, assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. tra in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Marco Del Vecchio;
parte attrice
e
(già , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppina Parrilli;
parte convenuta nonché
e rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Del CP_3 Controparte_4
Vecchio; parte chiamata in causa
CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 24.11.2015, la società Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, l'istituto di credito Controparte_1 affinché fosse accertata l'illegittimità degli interessi, delle spese e delle commissioni
[...] applicate al rapporto di conto corrente n. 6152292838/33 acceso in data 20.04.2005 e che, per l'effetto, il saldo passivo fosse rettificato, escludendo tutte le competenze illegittimamente applicate. A tal fine, deduceva che il TAE pattuito pari al 14,44% era superiore al tasso-soglia del periodo di riferimento pari al 14,24%; inoltre, deduceva che il TAE concretamente applicato (calcolato includendo al suo interno anche la c.m.s.) era pari al 17,83; infine,
1 rappresentava che la banca non aveva osservato la medesima periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori ed aveva applicato in modo illegittimo le valute e le commissioni nonché le ulteriori spese. Pertanto, parte attrice chiedeva che la convenuta fosse condannata a restituire le somme dovute, all'esito dell'accertamento del corretto saldo del rapporto di conto corrente.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 01.06.2016, Controparte_1 si costituiva in giudizio e rappresentava che il conto corrente era stato chiuso il
[...]
15.10.2014 con un saldo passivo di €.25.937,10. Inoltre, rappresentava che il conto corrente n. 6152292838/33, alla sua accensione, non era assistito né da un affidamento né tantomeno da un'apertura di credito;
per tale motivo, il tasso soglia di riferimento era quello del 18,645% previsto per le aperture di credito sino ad €. 5.000,00 e che, in ogni caso, quando lo scoperto aveva superato i €. 5.000,00 nel periodo di maggio/giugno, i tassi debitori erano stati ridotti nei limiti del tasso soglia. Infine, deduceva che il conto corrente era stato accesso nell'anno
2005 e chiuso nell'anno 2014, con la conseguenza che non vi era stato alcun anatocismo;
da ultimo, eccepiva l'inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e chiedeva condannarsi la società attrice al pagamento della somma di €. 25.937,10 quale scoperto del conto, con contestuale richiesta di chiamata in causa dei fideiussori.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.01.2017, e CP_3 si costituivano in giudizio e chiedevano il rigetto della domanda Controparte_4 riconvenzionale proposta dalla banca, evidenziando che al rapporto andava applicato il tasso soglia previsto per le aperture di credito di valore superiore ad €. 5.000,00 poiché dal
01.05.2005 lo scoperto era stato superiore.
Tanto premesso, all'udienza del 19.10.2017, il giudice ha disposto il mutamento del rito ed ha concesso i termini ex art. 183 co. VI c.p.c.; infine, all'udienza del 14.05.2025, la causa è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Nel merito, la domanda proposta dalla società attrice va rigettata mentre va accolta la domanda riconvenzionale proposta dalla banca.
Parte attrice ha formulato la propria domanda di accertamento negativo e di ripetizione dell'indebito sulla base di una dedotta illegittimità delle spese e degli interessi applicati dalla banca, in quanto difformi da quelli pattuiti ovvero contrari alla legge.
In particolare, la parte ha dedotto il superamento del tasso soglia, comparando a quest'ultimo il TAE applicato al contratto di conto corrente.
2 Tuttavia, tale operazione di confronto è di per sé non corretta poiché la giurisprudenza è chiara nel ritenere che “la verifica di usurarietà dei tassi applicati dalla Banca deve essere condotta raffrontando il tasso soglia pro tempore vigente con il TEG contrattualmente pattuito, ciò per garantire l'omogeneità e la simmetria nel raffronto in quanto il tasso soglia è individuato sulla base del TEGM e quindi della media dei TEG”(cfr. anche Cass. S.U. n. 16303/2018 e Cass. n.
39898/2021, Tribunale di Padova 1047/2024). Ciò perché il TAEG indica solo il costo complessivo del finanziamento nell'arco temporale considerato (e comprende al suo interno anche le ulteriori spese e commissioni nonché i costi delle garanzie) mentre ciò che bisogna prendere in considerazione è solo il TEG che viene utilizzato quale parametro per determinare il tasso-soglia. Ne consegue che la verifica dell'usura condotta dalla parte attrice raffrontando il TAEG al tasso soglia usura porta ad esiti necessariamente non corretti.
Inoltre, anche l'accertamento contabile espletato in corso di causa ha escluso l'applicazione di interessi usurari, con ciò confermando che la doglianza è del tutto infondata.
Ad una conclusione analoga deve giungersi anche per quanto riguarda l'anatocismo, le commissioni e le valute applicate al rapporto di conto corrente.
Prima ancora di richiamare i risultati dell'accertamento contabile, va evidenziato che la difesa della banca è stata svolta in modo assai generico, non essendo chiaro sulla base di quale documentazione la parte assuma la difformità delle commissioni, degli interessi e delle spese applicate rispetto a quelli pattuiti e sulla base di quale documentazione la parte attrice eccepisca la nullità di alcune clausole contrattuali.
La parte infatti si è limitata a richiamare diffusamente orientamenti giurisprudenziali senza specificare i trimestri nei quali vi sarebbe stato l'anatocismo né tantomeno avendo specificato i profili di illegittima applicazione delle commissioni e delle valute.
Pertanto, tale genericità, unitamente alle omissioni di cui si è già detto, finisce con il rendere l'azione proposta meramente "esplorativa", risultando limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità e nullità contrattuali, la cui fondatezza è rimessa alla scontata adesione del giudicante ad orientamenti giurisprudenziali, che tuttavia non esonerano la parte dall'onere di allegare e provare in concreto i fatti costitutivi della propria pretesa.
Ne consegue che la consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui è incorsa la società attrice o per svolgere un'indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati ma al contrario va utilizzata solo per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa (in tema Cass. 06/12/2019, n. 31886).
3 Neanche a tal fine il richiamo al principio di non dispersione della prova può condurre ad una diversa soluzione poiché tale principio opera solo con riferimento ai documenti e alle prove raccolte nel processo mentre non è applicabile alla consulenza tecnica d'ufficio che non è un mezzo di prova (è di contro un mezzo di ausilio per il giudice per la più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti cfr. Cass. 8989/2011).
Pertanto, la domanda attorea va rigettata.
Quanto invece alla domanda riconvenzionale, va accolta poiché è provato che il conto corrente n. 6152292838/33 presentava un saldo passivo di €.25.937,10 alla data della chiusura del conto (cfr. allegato n. 3 fasc. parte convenuta).
Ciò trova riscontro anche negli esiti della consulenza tecnica in cui è stata accertata l'esistenza di un saldo a debito della società di €. 25.937,10 (cfr. p. 77 relazione tecnica).
Inoltre, con atto sottoscritto in data 14.05.2005, e si CP_3 Controparte_4 sono costituiti fideiussori della società ino a concorrenza della somma di Controparte_5
€. 100.000,00 (cfr. allegato n. 4 fasc. parte convenuta).
Ne consegue che, in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla banca, la società attrice va condannata in solido con i fideiussori a corrispondere all'istituto di credito la somma di €. 25.937,10 oltre ad interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate facendo applicazione delle tariffe previste dal D.M. 55/2014 per lo scaglione di riferimento (cause di valore compreso tra €.
5.200,00 ed €. 26.000,00).
Del pari, le spese dell'espletata c.t.u. – liquidate come da separato decreto – sono definitivamente poste a carico dei soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, sezione Prima, definitivamente pronunciando, così provvede:
I) rigetta le domande proposte dalla società attrice;
II) accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna la società
[...] in solido con e a CP_5 CP_3 Controparte_4 corrispondere ad la somma di €. 25.937,10 oltre ad Controparte_1 interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo;
4 III) condanna la società in solido con e Controparte_5 CP_3
a versare ad la somma di €. Controparte_4 Controparte_1
4.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre ad accessori di legge;
IV) pone le spese dell'espletata c.t.u. a carico della società in Controparte_5 solido con e CP_3 Controparte_4
Così deciso in data 14 maggio 2025
Il Giudice (dott.ssa Jone Galasso)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE CIVILE PRIMA nella persona del Giudice designato dott.ssa Jone Galasso, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4927 del ruolo generale per l'anno 2015, assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. tra in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Marco Del Vecchio;
parte attrice
e
(già , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppina Parrilli;
parte convenuta nonché
e rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Del CP_3 Controparte_4
Vecchio; parte chiamata in causa
CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 24.11.2015, la società Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, l'istituto di credito Controparte_1 affinché fosse accertata l'illegittimità degli interessi, delle spese e delle commissioni
[...] applicate al rapporto di conto corrente n. 6152292838/33 acceso in data 20.04.2005 e che, per l'effetto, il saldo passivo fosse rettificato, escludendo tutte le competenze illegittimamente applicate. A tal fine, deduceva che il TAE pattuito pari al 14,44% era superiore al tasso-soglia del periodo di riferimento pari al 14,24%; inoltre, deduceva che il TAE concretamente applicato (calcolato includendo al suo interno anche la c.m.s.) era pari al 17,83; infine,
1 rappresentava che la banca non aveva osservato la medesima periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori ed aveva applicato in modo illegittimo le valute e le commissioni nonché le ulteriori spese. Pertanto, parte attrice chiedeva che la convenuta fosse condannata a restituire le somme dovute, all'esito dell'accertamento del corretto saldo del rapporto di conto corrente.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 01.06.2016, Controparte_1 si costituiva in giudizio e rappresentava che il conto corrente era stato chiuso il
[...]
15.10.2014 con un saldo passivo di €.25.937,10. Inoltre, rappresentava che il conto corrente n. 6152292838/33, alla sua accensione, non era assistito né da un affidamento né tantomeno da un'apertura di credito;
per tale motivo, il tasso soglia di riferimento era quello del 18,645% previsto per le aperture di credito sino ad €. 5.000,00 e che, in ogni caso, quando lo scoperto aveva superato i €. 5.000,00 nel periodo di maggio/giugno, i tassi debitori erano stati ridotti nei limiti del tasso soglia. Infine, deduceva che il conto corrente era stato accesso nell'anno
2005 e chiuso nell'anno 2014, con la conseguenza che non vi era stato alcun anatocismo;
da ultimo, eccepiva l'inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e chiedeva condannarsi la società attrice al pagamento della somma di €. 25.937,10 quale scoperto del conto, con contestuale richiesta di chiamata in causa dei fideiussori.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.01.2017, e CP_3 si costituivano in giudizio e chiedevano il rigetto della domanda Controparte_4 riconvenzionale proposta dalla banca, evidenziando che al rapporto andava applicato il tasso soglia previsto per le aperture di credito di valore superiore ad €. 5.000,00 poiché dal
01.05.2005 lo scoperto era stato superiore.
Tanto premesso, all'udienza del 19.10.2017, il giudice ha disposto il mutamento del rito ed ha concesso i termini ex art. 183 co. VI c.p.c.; infine, all'udienza del 14.05.2025, la causa è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Nel merito, la domanda proposta dalla società attrice va rigettata mentre va accolta la domanda riconvenzionale proposta dalla banca.
Parte attrice ha formulato la propria domanda di accertamento negativo e di ripetizione dell'indebito sulla base di una dedotta illegittimità delle spese e degli interessi applicati dalla banca, in quanto difformi da quelli pattuiti ovvero contrari alla legge.
In particolare, la parte ha dedotto il superamento del tasso soglia, comparando a quest'ultimo il TAE applicato al contratto di conto corrente.
2 Tuttavia, tale operazione di confronto è di per sé non corretta poiché la giurisprudenza è chiara nel ritenere che “la verifica di usurarietà dei tassi applicati dalla Banca deve essere condotta raffrontando il tasso soglia pro tempore vigente con il TEG contrattualmente pattuito, ciò per garantire l'omogeneità e la simmetria nel raffronto in quanto il tasso soglia è individuato sulla base del TEGM e quindi della media dei TEG”(cfr. anche Cass. S.U. n. 16303/2018 e Cass. n.
39898/2021, Tribunale di Padova 1047/2024). Ciò perché il TAEG indica solo il costo complessivo del finanziamento nell'arco temporale considerato (e comprende al suo interno anche le ulteriori spese e commissioni nonché i costi delle garanzie) mentre ciò che bisogna prendere in considerazione è solo il TEG che viene utilizzato quale parametro per determinare il tasso-soglia. Ne consegue che la verifica dell'usura condotta dalla parte attrice raffrontando il TAEG al tasso soglia usura porta ad esiti necessariamente non corretti.
Inoltre, anche l'accertamento contabile espletato in corso di causa ha escluso l'applicazione di interessi usurari, con ciò confermando che la doglianza è del tutto infondata.
Ad una conclusione analoga deve giungersi anche per quanto riguarda l'anatocismo, le commissioni e le valute applicate al rapporto di conto corrente.
Prima ancora di richiamare i risultati dell'accertamento contabile, va evidenziato che la difesa della banca è stata svolta in modo assai generico, non essendo chiaro sulla base di quale documentazione la parte assuma la difformità delle commissioni, degli interessi e delle spese applicate rispetto a quelli pattuiti e sulla base di quale documentazione la parte attrice eccepisca la nullità di alcune clausole contrattuali.
La parte infatti si è limitata a richiamare diffusamente orientamenti giurisprudenziali senza specificare i trimestri nei quali vi sarebbe stato l'anatocismo né tantomeno avendo specificato i profili di illegittima applicazione delle commissioni e delle valute.
Pertanto, tale genericità, unitamente alle omissioni di cui si è già detto, finisce con il rendere l'azione proposta meramente "esplorativa", risultando limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità e nullità contrattuali, la cui fondatezza è rimessa alla scontata adesione del giudicante ad orientamenti giurisprudenziali, che tuttavia non esonerano la parte dall'onere di allegare e provare in concreto i fatti costitutivi della propria pretesa.
Ne consegue che la consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui è incorsa la società attrice o per svolgere un'indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati ma al contrario va utilizzata solo per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa (in tema Cass. 06/12/2019, n. 31886).
3 Neanche a tal fine il richiamo al principio di non dispersione della prova può condurre ad una diversa soluzione poiché tale principio opera solo con riferimento ai documenti e alle prove raccolte nel processo mentre non è applicabile alla consulenza tecnica d'ufficio che non è un mezzo di prova (è di contro un mezzo di ausilio per il giudice per la più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti cfr. Cass. 8989/2011).
Pertanto, la domanda attorea va rigettata.
Quanto invece alla domanda riconvenzionale, va accolta poiché è provato che il conto corrente n. 6152292838/33 presentava un saldo passivo di €.25.937,10 alla data della chiusura del conto (cfr. allegato n. 3 fasc. parte convenuta).
Ciò trova riscontro anche negli esiti della consulenza tecnica in cui è stata accertata l'esistenza di un saldo a debito della società di €. 25.937,10 (cfr. p. 77 relazione tecnica).
Inoltre, con atto sottoscritto in data 14.05.2005, e si CP_3 Controparte_4 sono costituiti fideiussori della società ino a concorrenza della somma di Controparte_5
€. 100.000,00 (cfr. allegato n. 4 fasc. parte convenuta).
Ne consegue che, in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla banca, la società attrice va condannata in solido con i fideiussori a corrispondere all'istituto di credito la somma di €. 25.937,10 oltre ad interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate facendo applicazione delle tariffe previste dal D.M. 55/2014 per lo scaglione di riferimento (cause di valore compreso tra €.
5.200,00 ed €. 26.000,00).
Del pari, le spese dell'espletata c.t.u. – liquidate come da separato decreto – sono definitivamente poste a carico dei soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, sezione Prima, definitivamente pronunciando, così provvede:
I) rigetta le domande proposte dalla società attrice;
II) accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna la società
[...] in solido con e a CP_5 CP_3 Controparte_4 corrispondere ad la somma di €. 25.937,10 oltre ad Controparte_1 interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo;
4 III) condanna la società in solido con e Controparte_5 CP_3
a versare ad la somma di €. Controparte_4 Controparte_1
4.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre ad accessori di legge;
IV) pone le spese dell'espletata c.t.u. a carico della società in Controparte_5 solido con e CP_3 Controparte_4
Così deciso in data 14 maggio 2025
Il Giudice (dott.ssa Jone Galasso)
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