TRIB
Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. N. 7809/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
III SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 7809/2020, promossa da:
C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1 C.F._1
Dr. , rappresentata e difesa dall'Avv. Marco OLIVIERO (C.F. Parte_2
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Salerno alla C.F._2
Piazza Casalbore n. 25 attrice-opponente
contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Fiordelisa Controparte_1 C.F._3
LEONE (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio del legale sito in C.F._4
Siano (Sa) alla Piazza Municipio n. 7
(C.F. ) e (C.F. Controparte_2 C.F._5 Controparte_3
, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Francesca LENTO (C.F. C.F._6
), elettivamente domiciliati presso lo studio del legale sito in Mercato S. C.F._7
Severino (SA) alla via Trieste n. 6
convenuti-opposto
in persona del Sindaco p.t. Controparte_4
convenuto-opposto/contumace
OGGETTO: Promessa di pagamento - Ricognizione di debito Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nell'opportunità di ripercorrere le ragioni di fatto della vicenda processuale, antefatto del presente giudizio, si riassumono come di seguito i fatti per cui è causa.
promuoveva, innanzi alla Sezione Distaccata di Mercato S. Severino, la procedura Controparte_1
esecutiva n. 5115/2010 RGE nei confronti della richiedendo Parte_1
pignoramento presso terzi, tanto in forza di alcuni assegni protestati. Con ordinanza depositata in data
15.02.2011 si concludeva il riferito procedimento ed il G. E. disponeva l'assegnazione delle somme in favore del creditore procedente e dei creditori intervenuti e Controparte_1 Controparte_2 [...]
ponendole a carico del terzo . Sostenendo di essere venuta a CP_3 Controparte_4 conoscenza “solo in data 20/12/18 mediante invio di racc ar da parte del Comune di Siano, (all. 1)” della prefata ordinanza di assegnazione, la ditta in parola promuoveva opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il citato provvedimento, con ricorso depositato il 07.01.2019, eccependo che i titoli (assegni protestati) posti a base dell'esecuzione fossero stati oggetto di un sequestro penale per effetto dell'apertura di un procedimento nei confronti di , poi tratto a giudizio per il reato Controparte_1
di usura. Il GE rigettava l'istanza di provvedimenti indilazionabili (evidenziando, tra l'altro, che il procedimento penale riferito dall'opponente era stato definito con sentenza n. 3507/2019 del
25/10/2019 – 7/1/2020, la quale aveva disposto l'assoluzione del dal reato di usura), Controparte_1
assegnando i termini per l'introduzione del giudizio di merito, costituente l'odierno giudizio, nell'ambito del quale l'opponente riproponeva le medesime doglianze svolte in sommaria e richiedeva: “a) sospendere, anche inaudita altera parte, l'esecuzione dichiarando nullo ed improduttivo di effetti l'eseguito pignoramento e l'ordinanza emessa n. cron. 1655/11; b) in via subordinata, dichiarare nullo e privo di qualsiasi effetto il pignoramento sopra indicato;
c)dichiarare
l'inesistenza del diritto dei sig.ri a procedere esecutivamente in danno della opponente in virtù CP_1
della resa ordinanza di assegnazione (titolo esecutivo) revocandola e/o dichiarandola inefficace ed estinguendo il pignoramento eseguito;
d) revocare e/o l'annullare l'ordinanza di assegnazione, emessa dall'Ill.mo Giudice Dr. Caligiuri, ed in ogni caso la sospenda sussistendo gravi motivi, così come supra esposto;
e)in via del tutto subordinata ed in adesione ad un orientamento giurisprudenziale minoritario, revochi e/o modifichi l'ordinanza di assegnazione, rimedio esperibile su istanza del debitore sempre che non sia già stato dato inizio alla sua esecuzione, risultando allo stato le somme ancora accantonate e non riscosse dai sig.ri ; g) in ogni caso con vittoria CP_2
di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante e distrattario”.
Il contraddittorio si instaurava regolarmente nei confronti di , di Controparte_1 Controparte_2
e di mentre il sceglieva la contumacia. Ebbene, Controparte_3 Controparte_4 Controparte_1 instava per il rigetto la domanda perché asseritamente infondata, inammissibile ed improcedibile, con conferma dell'ordinanza de quo, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione al procuratore costituito, quale antistatario;
e costituitesi in un unico atto, Controparte_2 CP_3
instavano per il rigetto dell'opposizione ritenendola inammissibile per tardività, nonché infondata e comunque non provata nel merito, con conseguente conferma dell'assegnazione delle somme oggetto di pignoramento presso terzi come così dovute per legge, “oltre alla liquidazione degli interessi legali ed il maggior danno ex art. 1224 c.c. a decorrere dal 5/8/2010 ad oggi sulla sorta capitale del credito di euro 3020,35 e liquidazione delle spese e compensi del giudizio esecutivo sempre oltre interessi legali ed il maggior danno ex art. 1224
c.c. a decorrere dall'ordinanza di assegnazione impugnata a oggi;
II) in ogni caso: condannare l'opponente al compenso ed alle spese del giudizio di opposizione esecutiva de qua in favore della scrivente avvocato dichiaratasi antistataria”.
Rigettata la spiegata istanza cautelare con ordinanza del 27.01.2021 (risultando essa «già vagliata ai sensi dell'art. 618 c.p.c. dal g.e. per cui è presente giudizio di merito, risultando pertanto un giudicato cautelare in ordine alla richiesta di sospensione degli effetti esecutivi della ordinanza in oggetto superabile con la definizione del presente giudizio»), la causa proseguiva con istruzione documentale, pervenendo all'udienza del 18.12.2024, all'esito della quale veniva trattenuta in decisione.
***
Così sinteticamente esposti sia i fatti che hanno portato all'introduzione del presente giudizio e sia le rispettive domande e difese di parte e delineato, inoltre, nei suoi punti essenziali, l'ambito del dibattito processuale, il Tribunale rileva che la dispiegata opposizione è inammissibile in quanto tardivamente proposta.
Preliminarmente si impone una ricognizione del tessuto normativo in cui si innesta il caso oggetto dell'odierna cognizione.
Ebbene, in apertura bisogna distinguere tra opposizione all'esecuzione (art. 615 cpc) ed opposizione agli atti esecutivi (art 617 cpc): l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (Cass. 1239/2007) volta a negare in radice l'esistenza del credito, mentre l'opposizione agli atti esecutivi tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi. Nell'opposizione ex art. 617 c.p.c. l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione o di quelli ad essa prodromici, così che ha un interesse giuridicamente rilevante ad agire, in quanto vuole non già sottrarsi al pagamento del debito, ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e ai singoli atti in cui essa si estrinseca. Nel caso dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., invece, l'opponente nega in radice l'azione esecutiva o per inesistenza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo o perché sostiene che esso ha un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni sono impignorabili
(Cass. 16425/2019). In ordine, poi, all'atto in particolare per cui vi è opposizione, occorre osservare che l'ordinanza di assegnazione, pur costituendo titolo esecutivo, essendo resa all'esito di un procedimento lato sensu cognitivo (in cui il giudice valuta discrezionalmente, anche in via ufficiosa, i presupposti dell'assegnazione, nonché quelli dell'esecuzione in sé, la validità del titolo esecutivo e la quantificazione delle somme) non contiene alcun accertamento. In altri termini, il potere valutativo del giudice dell'esecuzione consiste solo in una delibazione sommaria di fondatezza delle pretese creditorie, il quale conduce verso una ordinanza inidonea a “fare stato” (a formare la cosa giudicata).
Conseguenza di tanto è che che l'atto di assegnazione, in quanto atto dell'esecuzione e più precisamente ultimo atto della procedura espropriativa presso terzi, sia contestabile esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi (conf. Tribunale di Milano – Sezione Terza – Sentenza del
03.05.2021). Cionondimeno, va escluso che, attraverso l'impugnazione della ordinanza di assegnazione ex art. 617, il debitore possa proporre quei motivi che avrebbe dovuto introdurre in sede di opposizione all'esecuzione prima che la stessa fosse “definita” con il suddetto provvedimento;
l'unico caso in cui il rimedio in esame è utilizzabile per i suesposti motivi, si concreta nell'ipotesi in cui il debitore dimostri di aver incolpevolmente ignorato l'esistenza dell'intero processo esecutivo per mancata notifica del pignoramento e mancata conoscenza degli atti successivi (in tal senso
Tribunale, di Napoli Nord, 2 gennaio 2023 - est. Auletta).
Orbene, in sintesi, l'unico rimedio avverso l'ordinanza di assegnazione somme non può che essere l'opposizione agli atti esecutivi, strumento idoneo per contestare i vizi formali propri del provvedimento o degli atti che hanno portato alla formazione del provvedimento impugnato;
diversamente, tale rimedio non può essere utilizzato se si intenda contestare il diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata, in relazione al quale, anche nell'esecuzione presso terzi, il rimedio esperibile è quello dell'opposizione all'esecuzione. Pertanto, l'opposizione all'esecuzione non potrà essere promossa contro l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c. pronunciata a definizione della procedura esecutiva presso terzi, con la conseguenza che il debitore potrà ricorrere all'opposizione agli atti esecutivi, eccependo vizi relativi al provvedimento di assegnazione.
Fatte tali ineludibili premesse, occorre a questo punto evidenziare che la domanda che qui ci occupa, benché legittimamente (per le ragioni innanzi esposte) rubricata come opposizione ex art. 617, si disvela come domanda atta a negare in radice il diritto di agire in executivis del , stante il CP_1 sequestro (all'epoca) dei titoli per cui costui aveva proceduto a pignoramento presso il terzo Comune di Siano, sì da doversi sussumere nel novero dell'art. 615 c.p.c..
Peraltro, comunque qualificata, la domanda risulta anche tardiva, perché proposta oltre il termine di cui all'art. 617 cpc. L'opponente eccepisce di essere “venuto a conoscenza, in data 20/12/18 mediante invio di racc ar da parte del Comune di Siano, (all. 1) che ad istanza dell'Avv. Fiordelisa Leone nell'interesse del Sig. , è stata notificata ordinanza a di assegnazione somme relativa ad un CP_1
vecchio pignoramento presso terzi promosso dal medesimo creditore nei confronti della
[...]
nel lontano 2010”. Invero, l'esame del carteggio in atti sconfessa tale assunto, sia perché Pt_1
risulta presente all'allegato 1 l'ordinanza conclusiva della fase sommaria del giudizio di opposizione che ci occupa nel merito, sia perché non v'è alcuna traccia in atti della riferita comunicazione raccomandata che avrebbe reso edotto l'opponente del provvedimento impugnato.
Alla stregua del costante orientamento della Suprema Corte, il termine di venti giorni per proporre ricorso ex art. 617 c.p.c. avverso un atto del processo esecutivo decorre, per il debitore esecutato, dal momento in cui questi abbia conseguito la conoscenza, legale o di fatto, di tale atto, ovvero di un diverso atto della sequenza procedimentale che ne presuppone il compimento (in tal senso, tra le tante pronunce sul punto, Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 27533 del 30.12.2014 e Cass. Civ., III, sentenza n. 7051 del 09.05.2012). Tale principio va inteso nel senso che il dies a quo per proporre opposizione agli atti esecutivi coincide, normalmente, con il momento in cui l'opponente ha acquisito la conoscenza legale dell'atto illegittimo ovvero, eccezionalmente, ove la comunicazione o la notificazione di tale atto siano irregolari, con il momento in cui l'opponente ne ha conseguito comunque la conoscenza di fatto, ad esempio eseguendo un accesso al fascicolo relativo alla procedura esecutiva.
Ciò posto, l'opposizione è da ritenersi tempestiva soltanto se l'opponente alleghi e dimostri quando
è venuto a conoscenza dell'atto presupposto, ciò in quanto “colui il quale propone opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c. p. c., ha l'onere di indicare e provare il momento in cui abbia avuto conoscenza, legale e di fatto, dell'atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione” (v.
Cass. Civ. n. 6487/2010, Cass. Civ. n. 7051/2012). Si ricorda, poi, che la Corte di Cassazione, con le ordinanze n. 19277/2012 e n. 26932/2014, ha statuito che “in tema di opposizione agli atti esecutivi, il principio secondo il quale l'opponente ha l'onere di provare, oltre che di allegare, il momento in cui ha avuto conoscenza dell'atto esecutivo che assume viziato, ai fini della verifica della tempestività dell'opposizione, deve essere coordinato con il principio dell'acquisizione probatoria, sicché l'onere
è assolto anche qualora la prova della tempestività dell'opposizione emerga, comunque, dagli atti del fascicolo dell'esecuzione o da quelli prodotti dall'opposto”. Ebbene, mancando siffatta prova in atti, l'opposizione qui in esame deve stimarsi inammissibile perché tardiva.
Peraltro, non può non tenersi anche conto del fatto che, in data 29.07.2010, si perfezionava, nei confronti della (segnatamente “a mani della figlia ”, giusta Parte_1 Controparte_5
relata in atti) la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi che principiava l'esecuzione qui opposta: detta circostanza non solo acclara come sia tardiva (e, dunque, inammissibile - giacché proposta oltre il termine di venti giorni dalla conoscenza legale dell'atto) anche la richiesta di dichiarare “nullo ed improduttivo di effetti l'eseguito pignoramento”, ma anche che la ditta esecutata era ben consapevole dell'azione esecutiva intentata dal . L'uso di ordinaria diligenza avrebbe CP_1 dovuto indurre l'odierno opponente a prevedere che l'esecuzione in parola sarebbe esitata, con ogni probabilità, in un provvedimento di tenore simile a quello gravato.
Ancora, il proponeva, con deposito in PCT del 20.04.2011, opposizione al precetto Controparte_4
notificatogli da in data 04.04.2011 (cui era sottesa l'ordinanza di cui si discute anche Controparte_1
in questa sede), tanto per il mancato rispetto del termine di 120 gg tra la notificazione del titolo esecutivo e la data di intimazione del precetto previsto dall'art. 14 L. n. 30/1997; in tale giudizio, rubricato al n. R.G. 50000441/2011, interveniva ex art. 105 cpc (come riferito dagli opposti CP_2
e verificato da Questo Giudicante) anche , titolare della omonima ditta odierna Parte_2 opponente (“Alla prima udienza del 20/09/2011 si costitutiva, altresì, il sig. ”, v. Parte_2
comparsa conclusionale Avv. Leone per in PCT il 20.11.2017 RG n. Controparte_1
50000441/2011), col patrocinio del medesimo legale che in questa sede lo assiste;
consequenzialmente a questi era comunicata la sentenza resa all'esito del predetto giudizio
(precisamente con biglietto di cancelleria del 04.01.2018), tanto denotando o la conoscenza - da parte dell'opponente - del provvedimento qui gravato sin dall'anno 2011 (“Il precetto opposto era stato notificato in virtù di un'ordinanza di assegnazione somme recante n. 1655/11 con il quale veniva ingiunto al
Comune di Siano, terzo pignorato, un pagamento periodico in favore del sig. ” – ed ancora Controparte_1
“il sig. , proponeva opposizione ex art. 615 cpc avverso detta ordinanza e, a seguito Parte_2 dell'udienza del 06/07/11, il G.I. Dr.ssa Picece […]”, v. comparsa conclusionale Avv. Oliviero per
, in PCT il 20.09.2017 – RG n. 50000441/2011). Parte_2
Conclusivamente ed al lume dei rilievi che precedono, l'opposizione proposta dalla
[...]
(in persona dell'omonimo titolare) risulta essere inammissibile giacché tardiva e deve Parte_1
essere respinta.
Ugualmente da rigettarsi sono le domande poste da e di in ordine Controparte_2 Controparte_3
“alla liquidazione degli interessi legali ed il maggior danno ex art. 1224 c.c. a decorrere dal 5/8/2010 ad oggi sulla sorta capitale del credito di euro 3020,35 […]”, risultando non direttamente imputabile all'opponente il ritardo del pagamento delle somme assegnate, pagamento peraltro tempestivamente adempiuto a domanda da parte del terzo non appena azionata - dai predetti - l'ordinanza de qua (v. determina in atti del del 03.12.2020). Controparte_4
Non resta che regolamentare le spese di causa. A tal proposito, il Tribunale stima opportuno tener conto dell'effettivo rilievo ex officio della questione in rito risolutiva della controversia, sicché ritiene equo compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del magistrato Dott.ssa Alessia Pecoraro, nella causa rubricata al n. R.G. 7809 /2020, promossa da in persona del suo titolare, contro Parte_1 [...]
, e , in persona del Sindaco p.t., CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, così dispone:
- dichiara la contumacia del , in persona del Sindaco p.t.; Controparte_4
- respinge l'opposizione;
- compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Salerno, 7.01.25
Il Giudice
Dott.ssa Alessia PECORARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
III SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 7809/2020, promossa da:
C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1 C.F._1
Dr. , rappresentata e difesa dall'Avv. Marco OLIVIERO (C.F. Parte_2
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Salerno alla C.F._2
Piazza Casalbore n. 25 attrice-opponente
contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Fiordelisa Controparte_1 C.F._3
LEONE (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio del legale sito in C.F._4
Siano (Sa) alla Piazza Municipio n. 7
(C.F. ) e (C.F. Controparte_2 C.F._5 Controparte_3
, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Francesca LENTO (C.F. C.F._6
), elettivamente domiciliati presso lo studio del legale sito in Mercato S. C.F._7
Severino (SA) alla via Trieste n. 6
convenuti-opposto
in persona del Sindaco p.t. Controparte_4
convenuto-opposto/contumace
OGGETTO: Promessa di pagamento - Ricognizione di debito Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nell'opportunità di ripercorrere le ragioni di fatto della vicenda processuale, antefatto del presente giudizio, si riassumono come di seguito i fatti per cui è causa.
promuoveva, innanzi alla Sezione Distaccata di Mercato S. Severino, la procedura Controparte_1
esecutiva n. 5115/2010 RGE nei confronti della richiedendo Parte_1
pignoramento presso terzi, tanto in forza di alcuni assegni protestati. Con ordinanza depositata in data
15.02.2011 si concludeva il riferito procedimento ed il G. E. disponeva l'assegnazione delle somme in favore del creditore procedente e dei creditori intervenuti e Controparte_1 Controparte_2 [...]
ponendole a carico del terzo . Sostenendo di essere venuta a CP_3 Controparte_4 conoscenza “solo in data 20/12/18 mediante invio di racc ar da parte del Comune di Siano, (all. 1)” della prefata ordinanza di assegnazione, la ditta in parola promuoveva opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il citato provvedimento, con ricorso depositato il 07.01.2019, eccependo che i titoli (assegni protestati) posti a base dell'esecuzione fossero stati oggetto di un sequestro penale per effetto dell'apertura di un procedimento nei confronti di , poi tratto a giudizio per il reato Controparte_1
di usura. Il GE rigettava l'istanza di provvedimenti indilazionabili (evidenziando, tra l'altro, che il procedimento penale riferito dall'opponente era stato definito con sentenza n. 3507/2019 del
25/10/2019 – 7/1/2020, la quale aveva disposto l'assoluzione del dal reato di usura), Controparte_1
assegnando i termini per l'introduzione del giudizio di merito, costituente l'odierno giudizio, nell'ambito del quale l'opponente riproponeva le medesime doglianze svolte in sommaria e richiedeva: “a) sospendere, anche inaudita altera parte, l'esecuzione dichiarando nullo ed improduttivo di effetti l'eseguito pignoramento e l'ordinanza emessa n. cron. 1655/11; b) in via subordinata, dichiarare nullo e privo di qualsiasi effetto il pignoramento sopra indicato;
c)dichiarare
l'inesistenza del diritto dei sig.ri a procedere esecutivamente in danno della opponente in virtù CP_1
della resa ordinanza di assegnazione (titolo esecutivo) revocandola e/o dichiarandola inefficace ed estinguendo il pignoramento eseguito;
d) revocare e/o l'annullare l'ordinanza di assegnazione, emessa dall'Ill.mo Giudice Dr. Caligiuri, ed in ogni caso la sospenda sussistendo gravi motivi, così come supra esposto;
e)in via del tutto subordinata ed in adesione ad un orientamento giurisprudenziale minoritario, revochi e/o modifichi l'ordinanza di assegnazione, rimedio esperibile su istanza del debitore sempre che non sia già stato dato inizio alla sua esecuzione, risultando allo stato le somme ancora accantonate e non riscosse dai sig.ri ; g) in ogni caso con vittoria CP_2
di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante e distrattario”.
Il contraddittorio si instaurava regolarmente nei confronti di , di Controparte_1 Controparte_2
e di mentre il sceglieva la contumacia. Ebbene, Controparte_3 Controparte_4 Controparte_1 instava per il rigetto la domanda perché asseritamente infondata, inammissibile ed improcedibile, con conferma dell'ordinanza de quo, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione al procuratore costituito, quale antistatario;
e costituitesi in un unico atto, Controparte_2 CP_3
instavano per il rigetto dell'opposizione ritenendola inammissibile per tardività, nonché infondata e comunque non provata nel merito, con conseguente conferma dell'assegnazione delle somme oggetto di pignoramento presso terzi come così dovute per legge, “oltre alla liquidazione degli interessi legali ed il maggior danno ex art. 1224 c.c. a decorrere dal 5/8/2010 ad oggi sulla sorta capitale del credito di euro 3020,35 e liquidazione delle spese e compensi del giudizio esecutivo sempre oltre interessi legali ed il maggior danno ex art. 1224
c.c. a decorrere dall'ordinanza di assegnazione impugnata a oggi;
II) in ogni caso: condannare l'opponente al compenso ed alle spese del giudizio di opposizione esecutiva de qua in favore della scrivente avvocato dichiaratasi antistataria”.
Rigettata la spiegata istanza cautelare con ordinanza del 27.01.2021 (risultando essa «già vagliata ai sensi dell'art. 618 c.p.c. dal g.e. per cui è presente giudizio di merito, risultando pertanto un giudicato cautelare in ordine alla richiesta di sospensione degli effetti esecutivi della ordinanza in oggetto superabile con la definizione del presente giudizio»), la causa proseguiva con istruzione documentale, pervenendo all'udienza del 18.12.2024, all'esito della quale veniva trattenuta in decisione.
***
Così sinteticamente esposti sia i fatti che hanno portato all'introduzione del presente giudizio e sia le rispettive domande e difese di parte e delineato, inoltre, nei suoi punti essenziali, l'ambito del dibattito processuale, il Tribunale rileva che la dispiegata opposizione è inammissibile in quanto tardivamente proposta.
Preliminarmente si impone una ricognizione del tessuto normativo in cui si innesta il caso oggetto dell'odierna cognizione.
Ebbene, in apertura bisogna distinguere tra opposizione all'esecuzione (art. 615 cpc) ed opposizione agli atti esecutivi (art 617 cpc): l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (Cass. 1239/2007) volta a negare in radice l'esistenza del credito, mentre l'opposizione agli atti esecutivi tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi. Nell'opposizione ex art. 617 c.p.c. l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione o di quelli ad essa prodromici, così che ha un interesse giuridicamente rilevante ad agire, in quanto vuole non già sottrarsi al pagamento del debito, ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e ai singoli atti in cui essa si estrinseca. Nel caso dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., invece, l'opponente nega in radice l'azione esecutiva o per inesistenza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo o perché sostiene che esso ha un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni sono impignorabili
(Cass. 16425/2019). In ordine, poi, all'atto in particolare per cui vi è opposizione, occorre osservare che l'ordinanza di assegnazione, pur costituendo titolo esecutivo, essendo resa all'esito di un procedimento lato sensu cognitivo (in cui il giudice valuta discrezionalmente, anche in via ufficiosa, i presupposti dell'assegnazione, nonché quelli dell'esecuzione in sé, la validità del titolo esecutivo e la quantificazione delle somme) non contiene alcun accertamento. In altri termini, il potere valutativo del giudice dell'esecuzione consiste solo in una delibazione sommaria di fondatezza delle pretese creditorie, il quale conduce verso una ordinanza inidonea a “fare stato” (a formare la cosa giudicata).
Conseguenza di tanto è che che l'atto di assegnazione, in quanto atto dell'esecuzione e più precisamente ultimo atto della procedura espropriativa presso terzi, sia contestabile esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi (conf. Tribunale di Milano – Sezione Terza – Sentenza del
03.05.2021). Cionondimeno, va escluso che, attraverso l'impugnazione della ordinanza di assegnazione ex art. 617, il debitore possa proporre quei motivi che avrebbe dovuto introdurre in sede di opposizione all'esecuzione prima che la stessa fosse “definita” con il suddetto provvedimento;
l'unico caso in cui il rimedio in esame è utilizzabile per i suesposti motivi, si concreta nell'ipotesi in cui il debitore dimostri di aver incolpevolmente ignorato l'esistenza dell'intero processo esecutivo per mancata notifica del pignoramento e mancata conoscenza degli atti successivi (in tal senso
Tribunale, di Napoli Nord, 2 gennaio 2023 - est. Auletta).
Orbene, in sintesi, l'unico rimedio avverso l'ordinanza di assegnazione somme non può che essere l'opposizione agli atti esecutivi, strumento idoneo per contestare i vizi formali propri del provvedimento o degli atti che hanno portato alla formazione del provvedimento impugnato;
diversamente, tale rimedio non può essere utilizzato se si intenda contestare il diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata, in relazione al quale, anche nell'esecuzione presso terzi, il rimedio esperibile è quello dell'opposizione all'esecuzione. Pertanto, l'opposizione all'esecuzione non potrà essere promossa contro l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c. pronunciata a definizione della procedura esecutiva presso terzi, con la conseguenza che il debitore potrà ricorrere all'opposizione agli atti esecutivi, eccependo vizi relativi al provvedimento di assegnazione.
Fatte tali ineludibili premesse, occorre a questo punto evidenziare che la domanda che qui ci occupa, benché legittimamente (per le ragioni innanzi esposte) rubricata come opposizione ex art. 617, si disvela come domanda atta a negare in radice il diritto di agire in executivis del , stante il CP_1 sequestro (all'epoca) dei titoli per cui costui aveva proceduto a pignoramento presso il terzo Comune di Siano, sì da doversi sussumere nel novero dell'art. 615 c.p.c..
Peraltro, comunque qualificata, la domanda risulta anche tardiva, perché proposta oltre il termine di cui all'art. 617 cpc. L'opponente eccepisce di essere “venuto a conoscenza, in data 20/12/18 mediante invio di racc ar da parte del Comune di Siano, (all. 1) che ad istanza dell'Avv. Fiordelisa Leone nell'interesse del Sig. , è stata notificata ordinanza a di assegnazione somme relativa ad un CP_1
vecchio pignoramento presso terzi promosso dal medesimo creditore nei confronti della
[...]
nel lontano 2010”. Invero, l'esame del carteggio in atti sconfessa tale assunto, sia perché Pt_1
risulta presente all'allegato 1 l'ordinanza conclusiva della fase sommaria del giudizio di opposizione che ci occupa nel merito, sia perché non v'è alcuna traccia in atti della riferita comunicazione raccomandata che avrebbe reso edotto l'opponente del provvedimento impugnato.
Alla stregua del costante orientamento della Suprema Corte, il termine di venti giorni per proporre ricorso ex art. 617 c.p.c. avverso un atto del processo esecutivo decorre, per il debitore esecutato, dal momento in cui questi abbia conseguito la conoscenza, legale o di fatto, di tale atto, ovvero di un diverso atto della sequenza procedimentale che ne presuppone il compimento (in tal senso, tra le tante pronunce sul punto, Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 27533 del 30.12.2014 e Cass. Civ., III, sentenza n. 7051 del 09.05.2012). Tale principio va inteso nel senso che il dies a quo per proporre opposizione agli atti esecutivi coincide, normalmente, con il momento in cui l'opponente ha acquisito la conoscenza legale dell'atto illegittimo ovvero, eccezionalmente, ove la comunicazione o la notificazione di tale atto siano irregolari, con il momento in cui l'opponente ne ha conseguito comunque la conoscenza di fatto, ad esempio eseguendo un accesso al fascicolo relativo alla procedura esecutiva.
Ciò posto, l'opposizione è da ritenersi tempestiva soltanto se l'opponente alleghi e dimostri quando
è venuto a conoscenza dell'atto presupposto, ciò in quanto “colui il quale propone opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c. p. c., ha l'onere di indicare e provare il momento in cui abbia avuto conoscenza, legale e di fatto, dell'atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione” (v.
Cass. Civ. n. 6487/2010, Cass. Civ. n. 7051/2012). Si ricorda, poi, che la Corte di Cassazione, con le ordinanze n. 19277/2012 e n. 26932/2014, ha statuito che “in tema di opposizione agli atti esecutivi, il principio secondo il quale l'opponente ha l'onere di provare, oltre che di allegare, il momento in cui ha avuto conoscenza dell'atto esecutivo che assume viziato, ai fini della verifica della tempestività dell'opposizione, deve essere coordinato con il principio dell'acquisizione probatoria, sicché l'onere
è assolto anche qualora la prova della tempestività dell'opposizione emerga, comunque, dagli atti del fascicolo dell'esecuzione o da quelli prodotti dall'opposto”. Ebbene, mancando siffatta prova in atti, l'opposizione qui in esame deve stimarsi inammissibile perché tardiva.
Peraltro, non può non tenersi anche conto del fatto che, in data 29.07.2010, si perfezionava, nei confronti della (segnatamente “a mani della figlia ”, giusta Parte_1 Controparte_5
relata in atti) la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi che principiava l'esecuzione qui opposta: detta circostanza non solo acclara come sia tardiva (e, dunque, inammissibile - giacché proposta oltre il termine di venti giorni dalla conoscenza legale dell'atto) anche la richiesta di dichiarare “nullo ed improduttivo di effetti l'eseguito pignoramento”, ma anche che la ditta esecutata era ben consapevole dell'azione esecutiva intentata dal . L'uso di ordinaria diligenza avrebbe CP_1 dovuto indurre l'odierno opponente a prevedere che l'esecuzione in parola sarebbe esitata, con ogni probabilità, in un provvedimento di tenore simile a quello gravato.
Ancora, il proponeva, con deposito in PCT del 20.04.2011, opposizione al precetto Controparte_4
notificatogli da in data 04.04.2011 (cui era sottesa l'ordinanza di cui si discute anche Controparte_1
in questa sede), tanto per il mancato rispetto del termine di 120 gg tra la notificazione del titolo esecutivo e la data di intimazione del precetto previsto dall'art. 14 L. n. 30/1997; in tale giudizio, rubricato al n. R.G. 50000441/2011, interveniva ex art. 105 cpc (come riferito dagli opposti CP_2
e verificato da Questo Giudicante) anche , titolare della omonima ditta odierna Parte_2 opponente (“Alla prima udienza del 20/09/2011 si costitutiva, altresì, il sig. ”, v. Parte_2
comparsa conclusionale Avv. Leone per in PCT il 20.11.2017 RG n. Controparte_1
50000441/2011), col patrocinio del medesimo legale che in questa sede lo assiste;
consequenzialmente a questi era comunicata la sentenza resa all'esito del predetto giudizio
(precisamente con biglietto di cancelleria del 04.01.2018), tanto denotando o la conoscenza - da parte dell'opponente - del provvedimento qui gravato sin dall'anno 2011 (“Il precetto opposto era stato notificato in virtù di un'ordinanza di assegnazione somme recante n. 1655/11 con il quale veniva ingiunto al
Comune di Siano, terzo pignorato, un pagamento periodico in favore del sig. ” – ed ancora Controparte_1
“il sig. , proponeva opposizione ex art. 615 cpc avverso detta ordinanza e, a seguito Parte_2 dell'udienza del 06/07/11, il G.I. Dr.ssa Picece […]”, v. comparsa conclusionale Avv. Oliviero per
, in PCT il 20.09.2017 – RG n. 50000441/2011). Parte_2
Conclusivamente ed al lume dei rilievi che precedono, l'opposizione proposta dalla
[...]
(in persona dell'omonimo titolare) risulta essere inammissibile giacché tardiva e deve Parte_1
essere respinta.
Ugualmente da rigettarsi sono le domande poste da e di in ordine Controparte_2 Controparte_3
“alla liquidazione degli interessi legali ed il maggior danno ex art. 1224 c.c. a decorrere dal 5/8/2010 ad oggi sulla sorta capitale del credito di euro 3020,35 […]”, risultando non direttamente imputabile all'opponente il ritardo del pagamento delle somme assegnate, pagamento peraltro tempestivamente adempiuto a domanda da parte del terzo non appena azionata - dai predetti - l'ordinanza de qua (v. determina in atti del del 03.12.2020). Controparte_4
Non resta che regolamentare le spese di causa. A tal proposito, il Tribunale stima opportuno tener conto dell'effettivo rilievo ex officio della questione in rito risolutiva della controversia, sicché ritiene equo compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del magistrato Dott.ssa Alessia Pecoraro, nella causa rubricata al n. R.G. 7809 /2020, promossa da in persona del suo titolare, contro Parte_1 [...]
, e , in persona del Sindaco p.t., CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, così dispone:
- dichiara la contumacia del , in persona del Sindaco p.t.; Controparte_4
- respinge l'opposizione;
- compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Salerno, 7.01.25
Il Giudice
Dott.ssa Alessia PECORARO