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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 12635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12635 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione II Lavoro
N. 31665 /2025 R.Gen.
Il Giudice designato, dott.ssa Claudia Canè, all'udienza del 09/12/2025 , ha pronunziato la seguente
SENTENZA
ex art. 429, I comma, c.p.c nella causa
T R A
rappresentata e difesa anche Parte_1 disgiuntamente dall'avv. Montemarano Emanuele pec anche disgiuntamente all'avv Giuseppina Email_1
Urgo pec giusta procura in calce al ricorso . Email_2
ricorrente
E
Controparte_1
resistente non costituita
Conclusioni: come da ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto il 16/9/25 ,la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma , sezione lavoro, per ivi sentir:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, previo ogni accertamento ed opportuna declaratoria del caso, accogliere il presente ricorso ed accertare che tra , quale Controparte_1 datrice di lavoro, e quale lavoratrice, è intercorso un Parte_1 rapporto di lavoro domestico a tempo pieno in regime di convivenza dal 26 aprile 2024 al 18 maggio 2025e conseguentemente condannare al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di euro 4.326,81 o di quella Parte_1 maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 cod. civ. e 36 Cost., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa, a mente dell'art. 432 cod. proc. civ. Con la rivalutazione per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 cod. proc. civ. e 150 disp. att. cod. proc. civ.; oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro domestico tra le parti dall' 1/10/014 al 23/12/016 con diritto al versamento dei contributi omessi , condannare la resistente al risarcimento del danno da omessa contribuzione , condannare la resistente al pagamento di euro 7.023,63 a titolo di differenze retributive oltre rivalutazione ed interessi”, vittoria di spese da distrarsi in favore procuratori antistatari. La prima udienza veniva fissata in data 9/12/025 All'udienza, dato atto che la parte convenuta non si era costituita in giudizio , il ricorso non era stato notificato e la parte ricorrente non si era presentata , il giudice tratteneva la causa in decisione, dando lettura del dispositivo e della motivazione contestuale Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ed il giudizio estinto. Tale decisione è conforme all'orientamento della Suprema Corte secondo cui :”in caso di rinuncia agli atti, il giudice deve d'ufficio dichiarare la estinzione del giudizio, indipendentemente da eccezione di parte” evidenziandosi dal comportamento tenuto da parte ricorrente la volontà della medesima di rinunziare agli atti del giudizio, mancando la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione alla parte convenuta. Quest'ultima non essendo stata portata a conoscenza dell'instaurazione del rapporto giuridico processuale, non è ovviamente neppure stata posta in condizione di accettare la rinunzia stessa (arg. pure ex art. 306 c.p.c.). In tal senso si sono espresse le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 20504/2008, secondo cui :” il giudice deve dichiarare improcedibile il ricorso con estinzione del giudizio, con pronunzia che definisce il giudizio stesso, nell'ipotesi in cui la parte ricorrente non provveda ad effettuare la notifica dell'atto introduttivo del giudizio alla controparte, non potendosi, in caso di totale inerzia – qual è quello in esame - applicare la disposizione di cui all'art. 291, comma 3, c.p.c., che consente il rinnovo della notifica, applicabile solo nell'ipotesi in cui la notifica sia stata tentata ma non sia andata a buon fine.” Tale indirizzo è stato confermato, in relazione alla mancata prova della notifica alla controparte per mancata comparizione della parte costituita alla prima udienza ,dalla sentenza n 21587 del 2008. Tale ultima decisione ha precisato l'ammissibilità, in tale caso ,di una pronuncia di mero rito affermando: “ nel rito del lavoro, qualora il convenuto non si costituisca ed il giudice si trovi nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione del ricorso notificato da parte dell'attore - che non alleghi e comprovi una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa e non sia, per tale ragione, legittimato alla sollecitazione dell'assegnazione, per provvedere all'incombente, di un termine compatibile con detta situazione - il procedimento è legittimamente definito con una pronunzia di mero rito, ricognitiva dell'inidoneità della proposta domanda giudiziale a determinare l'ulteriore corso del processo”.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso ed estinto il giudizio.
Roma, 9/12/025 Il giudice
N. 31665 /2025 R.Gen.
Il Giudice designato, dott.ssa Claudia Canè, all'udienza del 09/12/2025 , ha pronunziato la seguente
SENTENZA
ex art. 429, I comma, c.p.c nella causa
T R A
rappresentata e difesa anche Parte_1 disgiuntamente dall'avv. Montemarano Emanuele pec anche disgiuntamente all'avv Giuseppina Email_1
Urgo pec giusta procura in calce al ricorso . Email_2
ricorrente
E
Controparte_1
resistente non costituita
Conclusioni: come da ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto il 16/9/25 ,la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma , sezione lavoro, per ivi sentir:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, previo ogni accertamento ed opportuna declaratoria del caso, accogliere il presente ricorso ed accertare che tra , quale Controparte_1 datrice di lavoro, e quale lavoratrice, è intercorso un Parte_1 rapporto di lavoro domestico a tempo pieno in regime di convivenza dal 26 aprile 2024 al 18 maggio 2025e conseguentemente condannare al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di euro 4.326,81 o di quella Parte_1 maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 cod. civ. e 36 Cost., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa, a mente dell'art. 432 cod. proc. civ. Con la rivalutazione per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 cod. proc. civ. e 150 disp. att. cod. proc. civ.; oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro domestico tra le parti dall' 1/10/014 al 23/12/016 con diritto al versamento dei contributi omessi , condannare la resistente al risarcimento del danno da omessa contribuzione , condannare la resistente al pagamento di euro 7.023,63 a titolo di differenze retributive oltre rivalutazione ed interessi”, vittoria di spese da distrarsi in favore procuratori antistatari. La prima udienza veniva fissata in data 9/12/025 All'udienza, dato atto che la parte convenuta non si era costituita in giudizio , il ricorso non era stato notificato e la parte ricorrente non si era presentata , il giudice tratteneva la causa in decisione, dando lettura del dispositivo e della motivazione contestuale Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ed il giudizio estinto. Tale decisione è conforme all'orientamento della Suprema Corte secondo cui :”in caso di rinuncia agli atti, il giudice deve d'ufficio dichiarare la estinzione del giudizio, indipendentemente da eccezione di parte” evidenziandosi dal comportamento tenuto da parte ricorrente la volontà della medesima di rinunziare agli atti del giudizio, mancando la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione alla parte convenuta. Quest'ultima non essendo stata portata a conoscenza dell'instaurazione del rapporto giuridico processuale, non è ovviamente neppure stata posta in condizione di accettare la rinunzia stessa (arg. pure ex art. 306 c.p.c.). In tal senso si sono espresse le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 20504/2008, secondo cui :” il giudice deve dichiarare improcedibile il ricorso con estinzione del giudizio, con pronunzia che definisce il giudizio stesso, nell'ipotesi in cui la parte ricorrente non provveda ad effettuare la notifica dell'atto introduttivo del giudizio alla controparte, non potendosi, in caso di totale inerzia – qual è quello in esame - applicare la disposizione di cui all'art. 291, comma 3, c.p.c., che consente il rinnovo della notifica, applicabile solo nell'ipotesi in cui la notifica sia stata tentata ma non sia andata a buon fine.” Tale indirizzo è stato confermato, in relazione alla mancata prova della notifica alla controparte per mancata comparizione della parte costituita alla prima udienza ,dalla sentenza n 21587 del 2008. Tale ultima decisione ha precisato l'ammissibilità, in tale caso ,di una pronuncia di mero rito affermando: “ nel rito del lavoro, qualora il convenuto non si costituisca ed il giudice si trovi nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione del ricorso notificato da parte dell'attore - che non alleghi e comprovi una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa e non sia, per tale ragione, legittimato alla sollecitazione dell'assegnazione, per provvedere all'incombente, di un termine compatibile con detta situazione - il procedimento è legittimamente definito con una pronunzia di mero rito, ricognitiva dell'inidoneità della proposta domanda giudiziale a determinare l'ulteriore corso del processo”.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso ed estinto il giudizio.
Roma, 9/12/025 Il giudice