Sentenza 27 giugno 2001
Massime • 2
Per il disposto dell'art. 90 legge 26 novembre 1990 n. 353 ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 è inapplicabile l'art. 38 cod. proc. civ. nella nuova formulazione, secondo la quale l'incompetenza, anche se per materia, deve essere rilevata anche d'ufficio non oltre la prima udienza di trattazione in primo grado, dovendo perciò il giudice del gravame fare applicazione dell'art. 38, comma primo, cod. proc. civ. nel testo originario, in base al quale l'incompetenza per materia e quella per territorio ex art. 28 cod. proc. civ. sono rilevate anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
Le domande risarcitorie proposte a norma dell'art. 2043 cod. civ. nei confronti della P.A. sono devolute alla competenza dei tribunali regionali delle acque pubbliche nelle ipotesi in cui i danni sono direttamente dipendenti dal modo di essere dell'opera idraulica (nel senso che la medesima sia mal costruita o non tenuta in efficienza), poiché in tale ipotesi vi è coinvolgimento di apprezzamenti e scelte della P.A. in relazione alla tutela di interessi correlati al regime delle acque pubbliche. Le dette domande sono, invece, riservate al giudice ordinario nelle ipotesi in cui si ricollegano in via indiretta ed occasionale alle vicende relative al governo delle acque.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/06/2001, n. 8805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8805 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE, in persona del Presidente dott. Paolo Terzo Sanna, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ISONZO 50, presso lo studio dell'avvocato COMPAGNO GIOVANNI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RA AR VED UT, UT MA, UT MO, UT ST, elettivamente domiciliati in ROMA presso la CORTE DI CASSAZIONE, difesi dall'AVVOCATO SERRA FAUSTO, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
contro
ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D'ITALIA SPA, in persona dell'Amministratore Delegato Dr. G. Giannini, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell'avvocato GUIDO ROMANELLI, che lo difende in sostituzione dell'avv. MARINUCCI GIUSEPPE, con procura speciale del Dott. Notaio Giuseppe Pensabene Perez. Roma 22/12/1999 repertorio n. 104352;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 274/98 della Corte d'Appello di CAGLIARI, SEZIONE CIVILE, emessa il 5/6/1998, depositata il 07/09/98; R.G. 275+315/1996,
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/01 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato GIOVANNI COMPAGNO;
udito l'Avvocato GUIDO ROMANELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGEMENTO DEL PROCESSO
OL CA convenne innanzi al tribunale di Cagliari il consorzio di bonifica della Sardegna meridionale, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla casa di sua proprietà sita in Serramanna per effetto della perdita di acqua da parte della condotta ad alta pressione del consorzio. Instauratosi il contraddittorio, l'ente convenuto eccepì il proprio difetto di legittimazione, assumendo che la condotta era dell'ente autonomo del Flumendosa, e sostenne inoltre che almeno in parte i danni dipendevano dalle dispersioni di una fossa settica realizzata dall'istante; dispersioni che avevano danneggiato le giunture della tubazione della condotta ed imbevuto il terreno di sedime delle fondazioni della casa.
Chiamato in garanzia dal consorzio, si costituì in giudizio l'ente autonomo del Flumendosa: eccepì il proprio difetto di legittimazione, deducendo di avere consegnato la condotta al consorzio subito dopo averla realizzata quale concessionario della Cassa per il mezzogiorno;
contestò, comunque, la pretesa. Con altro atto di citazione il consorzio convenne innanzi allo stesso tribunale la spa "Le assicurazioni d'Italia" e sull'assunto che si era assicurato con la medesima per la responsabilità civile, ne chiese la condanna a tenerla indenne dalle pretese dell'attore. La società assicuratrice eccepì la prescrizione e dedusse inoltre che il fatto dannoso non rientrava nella copertura assicurativa. Riunite le cause, se ne verificò l'interruzione per morte del procuratore "ad litem" del consorzio con riassunzione da parte del OL.
A conclusione dell'istruzione il Tribunale ritenne il difetto di legittimazione dell'ente autonomo del Flumendosa e rigett6 la domanda che lo concerneva;
condannò il consorzio al risarcimento dei danni, che liquidò in lire 80.429.200, oltre accessori, e la società assicuratrice a tenere il consorzio indenne dal pagamento. La società assicuratrice ed il consorzio proposero gravami, ai quali resistettero gli eredi del OL, nel frattempo deceduto. La Corte di appello di Cagliari, con sentenza resa il 5.6.1998, rigettò il gravame del consorzio ed accolse quello della società assicuratrice, assolvendola dalla domanda di garanzia. Per quanto ancora interessa la corte ha ritenuto che i danni lamentati non rientrano nei rischi assicurati;
che, in particolare, non rientrano nella previsione delle lettere d) ed e) delle condizioni di polizza, posto che essi dipendono da omessa manutenzione degli impianti, mentre quelli previsti dalle lettere sopra menzionate sono conseguenti ad attività di manutenzione;
che a nulla vale l'osservazione del consorzio che le condizioni particolari di polizza prevalgono su quelle generali, presupponendo l'esistenza di rischi assicurati;
che il danno da indisponibilità della somma dovuta a titolo risarcitorio è stato liquidato dai primi giudici sulla base di un indice medio di redditività del denaro pari al 10%;
criterio, questo, che appare condivisibile con riferimento al periodo in questione.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il consorzio, affidandone l'accoglimento a tre motivi;
hanno resistito con controricorso la società assicuratrice e gli eredi OL;
il consorzio e la società assicuratrice hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce che ai sensi dell'art. 140 lettera e) T.U. 11.12.1933, n. 1775, la presente controversia è demandata alla cognizione del tribunale regionale delle acque, atteso che, secondo la prospettazione di parte attrice, i danni sono stati prodotti da opera idraulica (acquedotto) realizzata su concessione della cassa per il mezzogiorno in virtù della legge 10.8.1950, n. 646, ed affidata alla gestione del consorzio di bonifica.
Occorre premettere che a norma dell'art. 90 L. 26.11.1990 n. 353, ai giudizi pendenti, come quello de quo, alla data del 30.4.1995 non si applica il nuovo testo dell'art. 38 c.p.c., che pone la prima udienza come limite per il rilievo anche di ufficio della incompetenza da qualunque causa dipendente, compresa la materia, ma quello previgente, secondo il quale l'incompetenza per materia e per territorio inderogabile può essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio (Cass. 21.11.1997, n. 11635), salvo che non si sia formato il giudicato (Cass. 12.11.1998 n. 11454). Ne consegue che, pur ponendo per la prima volta in questa sede la questione della competenza, il motivo è ammissibile;
esso è, tuttavia, insuscettibile di trovare accoglimento. Come è stato più volte affermato da questa Corte, il principio della rilevabilità in ogni stato e grado del giudizio della questione della competenza per materia va coordinato con il sistema normativo delle impugnazioni, con la conseguenza che la questione stessa rimane preclusa se la sentenza sul merito, implicitamente affermativa della competenza, non sia stata impugnata e sia passata in giudicato, come nella specie la pronuncia sul danno (ex plurimis Cass.
2.11.1992 n. 11875). Senza dire che la questione di incompetenza è infondata. Il criterio distributivo della competenza a conoscere delle domande risarcitorie proposte a norma dell'art. 2043 c.c. nei confronti della p.a. tra tribunale regionale delle acque e giudice ordinario è costituito dal rapporto di dipendenza dell'evento dannoso dall'esecuzione, manutenzione, funzionamento dell'opera idraulica e, cioè, da vicende inerenti al governo delle acque pubbliche. Il criterio funziona nel senso che la competenza spetta al giudice specializzato se tale rapporto è diretto ed al giudice ordinario se è indiretto ed occasionale.
La giustificazione è la maggiore idoneità del giudice specializzato ad esprimere apprezzamenti di natura squisitamente tecnica circa la deliberazione, progettazione, attuazione di opere idrauliche o, comunque, scelte della p.a. per la tutela di interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche (Cass. 13.7.1999 n. 7420;
Cass.
9.6.1998 n. 5676; Cass. 26.8.1997 n. 8054). Con riferimento all'evento dannoso imputabile all'omissione di riparazioni di opera idraulica si deve distinguere a seconda che sia coinvolto un sindacato su atti e comportamenti configuranti scelte dell'amministrazione circa i tempi ed i modi con cui provvedere alla manutenzione dell'opera o non lo sia, affermando nel primo caso la competenza del giudice specializzato e negandola nel secondo. Rientra, pertanto, nella competenza del giudice ordinario la domanda di risarcimento del danno dovuto al la rottura delle tubazioni di un'opera idraulica ed attribuito a negligenza dell'amministrazione nell'individuazione ed illuminazione del guasto, non richiedendosi in tale caso valutazioni ed apprezzamenti di natura tecnica, ma trattandosi di verificare la violazione di comuni regole di prudenza e diligenza nella conservazione della funzionalità dell'opera senza nocumento per i terzi (Cass. 26.3.1996 n. 2693). Con il secondo motivo di ricorso si lamenta "violazione del principio dell'onere della prova. Insufficiente motivazione su punto decisivo (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.)", sostenendosi che la corte di merito non avrebbe potuto confermare la sentenza dei primi giudici nella parte concernente la liquidazione del danno da ritardato pagamento dell'importo risarcitorio e ciò perché: 1) non è stata offerta la prova dell'esistenza del danno;
2) non sussiste il presupposto della liquidazione equitativa costituito dall'impossibilità di provare l'ammontare del danno;
3) l'applicazione dell'aliquota del 10% è immotivata e, quindi, arbitraria.
Il motivo è inammissibile, introducendo temi di indagine non prospettati nel giudizio di merito che implicano accertamenti di fatto esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità, tranne che per la parte concernente l'aliquota, per la quale è infondato, avendo la corte di merito fornito al riguardo adeguata motivazione esente da vizi logico-giuridici.
Con il terzo motivo di ricorso si denuncia "violazione e falsa applicazione delle norme sull'interpretazione dei contratti. Insufficiente ed illogica motivazione su punto decisivo (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.)".
In particolare, si fa consistere la violazione delle norme di ermeneutica nell'avere la corte di merito ritenuto - in contrasto con pacifici principi - che le condizioni generali di polizza prevalgono su quelle particolari, pervenendo all'assurda conseguenza di vanificare in gran parte il contenuto della polizza assicurativa, e nel non avere tenuto conto del criterio ermeneutico che fa leva sulla comune intenzione delle parti, mancando così di percepire che le parti intendevano perseguire il fine di neutralizzare ogni danno derivante dalla gestione dell'opera idraulica senza distinguere tra danni fabbricati e ad altri immobili.
Si fa, poi, consistere il vizio di motivazione nell'essere il discorso giustificativo privo di senso comune.
Il motivo è inammissibile in ogni sua parte.
Per quanto concerne la violazione delle norme di ermeneutica l'inammissibilità discende dal fatto che il motivo non indica il punto ed il modo in cui i giudici di merito se ne sarebbero discostati;
indicazioni che per pacifica giurisprudenza sono indispensabili affinché si eviti di sconfinare nel merito (ex plurimis Cass. 11.8.1999 n. 8590). E per quanto concerne la motivazione dall'essere generica la deduzione che il discorso giustificativo manca di senso comune senza alcuna ulteriore specificazione.
In conclusione, il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente alle spese.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti in lire 615.000 (ASSITALIA) e lire 224.000 (EREDI POTZOLU), oltre onorari liquidati in lire 5.000.000 per l'Assitalia ed in lire 4.000.000 per gli eredi OL.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di Cassazione, il 30 gennaio 2001. Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2001