Cass. civ., sez. III, sentenza 27/06/2001, n. 8805
CASS
Sentenza 27 giugno 2001

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Per il disposto dell'art. 90 legge 26 novembre 1990 n. 353 ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 è inapplicabile l'art. 38 cod. proc. civ. nella nuova formulazione, secondo la quale l'incompetenza, anche se per materia, deve essere rilevata anche d'ufficio non oltre la prima udienza di trattazione in primo grado, dovendo perciò il giudice del gravame fare applicazione dell'art. 38, comma primo, cod. proc. civ. nel testo originario, in base al quale l'incompetenza per materia e quella per territorio ex art. 28 cod. proc. civ. sono rilevate anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo.

Le domande risarcitorie proposte a norma dell'art. 2043 cod. civ. nei confronti della P.A. sono devolute alla competenza dei tribunali regionali delle acque pubbliche nelle ipotesi in cui i danni sono direttamente dipendenti dal modo di essere dell'opera idraulica (nel senso che la medesima sia mal costruita o non tenuta in efficienza), poiché in tale ipotesi vi è coinvolgimento di apprezzamenti e scelte della P.A. in relazione alla tutela di interessi correlati al regime delle acque pubbliche. Le dette domande sono, invece, riservate al giudice ordinario nelle ipotesi in cui si ricollegano in via indiretta ed occasionale alle vicende relative al governo delle acque.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 27/06/2001, n. 8805
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8805
    Data del deposito : 27 giugno 2001

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