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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/03/2025, n. 1468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1468 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7699/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alice Zorzi Presidente dott. Tobia Aceto Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di I grado iscritta al numero 7699 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa con ricorso ai sensi dell'art. 19-ter del D. Lgs. n. 150/2011 depositato in data 18.04.2024 da:
(c.f.: , CUI: , con l'avv. De Boni, Parte_1 C.F._1 C.F._2
ricorrente, contro
, con l'avvocatura dello Stato, Controparte_1
resistente, avente ad oggetto: ricorso ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 150/2011 avverso diniego del permesso di soggiorno e trattenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI per il ricorrente, come da note dd. 4.1.2025: accertata l'infondatezza del provvedimento impugnato della Questura di , Cat. A 11/2024/Imm.29 (CC) di data 26/02/2024 CP_1
notificato in data 21 Marzo 2024 e accertato il diritto in capo al ricorrente nato in Parte_1
Nigeria il 25/12/1994 per il rilascio di un titolo di soggiorno per protezione speciale, si ordini alla Questura di , previa revoca e/o dichiarazione di annullamento e/o dichiarazione di CP_1
nullità del decreto della Questura di , Cat. A 11/2024/Imm.29 (CC) di data 26/02/2024 CP_1
notificato in data 21 Marzo 2024 il rilascio a favore del ricorrente nato in [...] Parte_1
1 il 25/12/1994 CF: , CODICE UNICO IDENTIFICATIVO (CUI) C.F._1
05AXDKF di un titolo di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 D.lvo 286/98. Nel merito in via subordinata: Accertata l'infondatezza del provvedimento impugnato della Questura di
, Cat. A 11/2024/Imm.29 (CC) di data 26/02/2024 notificato in data 21 Marzo 2024, CP_1 disporne la revoca e/o l'annullamento e per l'effetto riconoscere all'odierno ricorrente
[...]
nato in [...] il [...] CF: , CODICE Pt_1 C.F._1 [...]
(CUI) il diritto al rilascio del titolo di soggiorno nella forma Parte_2 Pt_3
che emergerà in corso di causa o che verrà ritenuta opportuna secondo la vigente normativa. In ogni caso con rifusione di spese e liquidazione per l'attività professionale. per l'amministrazione resistente: rigetto del ricorso, con vittoria delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il ricorrente impugna il provvedimento Cat. A11/2024/Imm.-29 (CC) del 26.02.2024 della
Questura di , notificato il 26.05.2023, che ha negato il rilascio del permesso di soggiorno CP_1
di protezione speciale ex art. 19 D.Lgs 286/1998 a seguito di istanza del 24.06.2022.
Il provvedimento di diniego è stato adottato sulla base di un primo parere sfavorevole, reso in data 28.03.2023, dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale di Verona – Sez. Treviso, nel quale si legge che “il richiedente, infatti, pur vivendo in Italia dal 2016, ha svolto attività lavorativa in modo discontinuo e, prevalentemente nel settore agricolo. Infatti i contratti a tempo determinato relativi agli anni 2018-2021 si riferiscono ad attività lavorativa svolta presso l'azienda agricola di , sita in Parte_4
Ormelle (TV), come operaio agricolo per lo svolgimento di lavori stagionali di alcuni mesi.
Con riguardo all'attività lavorativa svolta nel 2022, invece, si evidenzia la brevità di ambedue
i contratti di lavoro prodotti. Il primo, come operaio magazziniere presso la di CP_2
Mansuè (TV) ha avuto durata di solo un mese (17/03/2022 al 16/04/2022), senza essere prorogato. Il secondo contratto, invece, sottoscritto con l'agenzia è stato della CP_3
durata di soli 2 mesi. Quanto detto, non consente di ravvisare un effettivo inserimento
Parte lavorativo del richiedente in Italia, evidenziando altresì che al momento il sig. on svolge alcuna attività lavorativa. Dal punto di vista dell'unità familiare, poi, il richiedente non ha alcun familiare in Italia né è possibile evincere altre forme di integrazione sociale, dal momento che l'intero nucleo familiare vive in Nigeria” (cfr. p. 2 del parere, doc. 5).
A seguito di osservazioni del ricorrente corredate di documentazione relativa ad altro impiego lavorativo del ricorrente la Commissione territoriale competente ha adottato un secondo parere sfavorevole nel quale si legge “la documentazione integrativa trasmessa non è risultata sufficiente a suffragare l'ipotesi di avvenuta integrazione lavorativa dell'istante; i documenti
2 prodotti, infatti, attengono alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato dal
01.08.2023 al 30.09.2023, presso la Società Cooperativa Agricola Cantine Ermes. Tale contratto, peraltro, era già cessato al momento in cui sono pervenute osservazioni al preavviso di rigetto in data 04.10.2023” (cfr. p. 2 del parere del 05.12.2023, doc. 3).
Nel ricorso si deduce che la Commissione non ha debitamente tenuto conto del fatto che in
Italia è presente anche il fratello, regolarmente soggiornante nel nostro Paese Parte_5
(docc. 6-7) e della documentazione medica inerente ad una crisi asmatica avvenuta in data
14.09.2023 presso il presidio ospedaliero di ZO (docc. 8-9). Sempre con riferimento al
Paese d'origine, l'istante ha inoltre evidenziato il contesto socio-politico nigeriano, in particolare riportando le violazioni di diritti umani nonché la presenza di gruppi terroristici e persecuzioni settarie che porterebbero il ricorrente ad essere imprigionato per aver aderito in passato alle associazioni giovanili. Infine, l'istante lamenta la carenza di istruttoria accorsa in seguito alle osservazioni scritte fornite successivamente alla comunicazione ex art. 10 bis della legge 241/90 dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, lamentando altresì che l'Amministrazione non avrebbe tenuto in debita considerazione il suo percorso di integrazione intrapreso nel territorio italiano. Il ricorrente, pertanto, insiste affinché sia riconosciuto, in via principale, il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale ex art. 19 del D. Lgs. 25.07.1998 n. 286 ovvero, in subordine, “il diritto al rilascio del titolo di soggiorno nella forma che emergerà in corso di causa o che verrà ritenuta opportuna secondo la vigente normativa” (cfr. p. 4 delle note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c).
Con decreto dd. 7.5.2024 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Il Questura di si è costituito in giudizio con atto del 18.09.2024, Controparte_1 CP_1
insistendo per il rigetto del ricorso.
In sede d'udienza dinnanzi al Tribunale in data 09.10.2024 il ricorrente, esprimendosi in lingua inglese, ha riferito: “capisco l'italiano ma lo parlo poco;
sono in Italia dal 2016; sono nigeriano
e cristiano;
ho lavorato regolarmente in passato, adesso lavoro in agricoltura ma da irregolare non ho i documenti;
da sei mesi vivo a Bari;
ho ricevuto varie proposte di lavoro ma non posso concludere contratti regolari perché non ho i documenti;
in Italia ho un fratello che vive a
Bari; vivo in un piccolo appartamento vicino al suo;
si tratta della casa di mio fratello di cui lui mi ha concesso una parte;
ho frequentato due corsi di formazione generica al lavoro di cui esibisco gli attestati;
guadagno circa 600/700 euro mensili;
sono venuto in bus da Bari venerdì; ho problemi di salute, ho asma, talvolta non riesco a respirare;
non ho un medico base;
rimedio
3 con uno spray però quando sono in andato in ospedale mi è stato detto che non va bene per me
e che piuttosto dovrei essere seguito da un medico”.
Con le note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c del 07.01.2025,
l'istante ha presentato la seguente documentazione:
- promessa di assunzione del 14.10.2024 presso “Officine Sociali – Società Cooperativa
Sociale” di ZO (doc. 10);
- attestato di frequenza del 20.11.2020 sulla formazione generale sulla sicurezza (doc. 11);
- attestato di frequenza del corso di sensibilizzazione nelle tematiche del rischio di incendio tenutasi nella giornata del 24.05.2021 (doc. 12);
- relazione del pronto soccorso di Bari del 09.09.2024 (doc. 13);
- ricetta sanitaria del 25.10.2024 inerenti ai farmaci per l'asma (doc. 14);
- verbale di dimissione dal presidio ospedaliero di ZO del 14.09.2023 (doc. 15, già depositato come doc. 8 con il ricorso introduttivo).
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Questioni preliminari
2.1 Il ricorrente svolge anzitutto la domanda di annullamento del provvedimento impugnato.
La domanda va rigettata. Il giudizio di impugnazione del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale non è infatti un giudizio di legittimità sull'atto amministrativo, ma è un giudizio di accertamento del diritto del ricorrente al rilascio di detto titolo di soggiorno. Inoltre, ai sensi dell'art. 4, all. E, l. 2248/1865 il giudice ordinario non ha il potere di annullare il provvedimento amministrativo di cui debba conoscere al fine di pronunciare sul diritto oggetto di giudizio.
2.2 Sempre in via preliminare, va osservato che l'oggetto del presente giudizio è l'accertamento dei presupposti della protezione speciale ex art. 19, co. 1.1., d.lgs. 286/1998. Ne consegue che sono irrilevanti i motivi di impugnazione attinenti alla protezione internazionale. Pertanto, non hanno pregio nella presente sede le allegazioni relative alla situazione internazionale del Paese di origine del ricorrente, in quanto oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, i cui presupposti attengono alla tutela della vita privata del richiedente con riferimento alla situazione sussistente nel territorio italiano.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in costanza del regime precedente all'entrata in vigore del d.l. 113/2018 la protezione complementare ben può essere riconosciuta in ragione della condizione del Paese di origine. Può pertanto rilevare anche una situazione generalizzata di violazione di diritti umani ovvero di conflitto, ancorché di livello minore rispetto a quella
4 rilevante per la concessione dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria;
tali fatti sono pur sempre da valutarsi comparativamente in rapporto all'integrazione del richiedente nel Paese di accoglienza. Tuttavia, l'allegazione da parte del richiedente della situazione generale del
Paese di provenienza deve pur sempre riguardare aspetti relativi alla vita precedente del richiedente protezione, tale da evidenziare una condizione di vulnerabilità soggettiva, che sostanzia la protezione complementare. Non possono pertanto ritenersi sufficienti né pertinenti allegazioni generiche sulla situazione del Paese di provenienza del richiedente in ordine alla privazione dei diritti fondamentali ovvero in ordine alla condizione di pericolosità interna che siano scollegate dalla situazione soggettiva dello stesso richiedente. Solo l'assolvimento di questo preciso onere di allegazione innesca, come necessaria conseguenza, l'obbligo di cooperazione istruttoria del giudice del merito (Cass., sez. I, 4.8.2021 n. 22274). Il principio può trovare applicazione anche con riferimento alla protezione speciale derivante dalla novella del d.l. 130/2020, dal momento che le due forme di protezione complementare, pur con differenze evidenti, si pongono in sostanziale continuità (Cass., sez. I, 18.5.2023 n. 13759).
Nel caso di specie va rilevato che il ricorrente nel ricorso introduttivo ha dichiarato di aver lasciato il Paese d'origine per “aver aderito ad un'associazione giovanile e per aver partecipato ed essere stato coinvolto in Patria in violenti scontri” (cfr. p. 2 del ricorso introduttivo), riportando altresì i gravi problemi di sicurezza della Nigeria a causa delle tensioni derivanti dagli episodi di violenza perpetuate dalle autorità locali e dalla presenza di numerosi gruppi terroristici in attività. Così come riferite, le generiche allegazioni relative all'attivismo politico del ricorrente e alla situazione del Paese d'origine non evidenziano alcuna ragione di vulnerabilità del ricorrente e si risolvono sostanzialmente nella valutazione dello status di rifugiato e del pericolo di cui all'art. 14, lett. c), d.lgs. 251/2007, entrambi estranei all'oggetto del presente giudizio.
*
3. Merito
Il ricorrente ha presentato domanda per il rilascio del permesso per protezione speciale in data
24.06.2022; il presente giudizio è stato incardinato con ricorso depositato il 18.04.2024.
Nelle more della pendenza dell'intera procedura è entrato in vigore il d.l. 20/2023, che ha nuovamente introdotto modifiche alla disposizione da ultimo citata. In forza delle disposizioni sulla disciplina del diritto intertemporale (art. 7, co. 2, d.l. 20/2023) deve ritenersi applicabile al caso di specie la disciplina della cd. protezione speciale contenuta nell'art. 19, co. 1.1, d.lgs.
286/1998, nella versione derivante dalle modifiche introdotte dal d.l. 130/2020 mentre sono influenti nel caso di specie le modifiche introdotte dall'ultima novella. Tale disposizione,
5 unitamente al successivo comma 1.2. del medesimo articolo, stabilisce che lo straniero abbia diritto a un permesso di soggiorno per protezione speciale quando, per quanto di interesse nella presente sede, sussistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, da valutarsi avendo considerazione della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese d'origine.
Secondo quanto chiarito dalla Corte di cassazione, la valutazione circa l'esigenza di tutela della vita privata e familiare del ricorrente non va condotta sulla base di un giudizio di comparazione con la condizione di vita in cui il ricorrente verserebbe se tornasse nel Paese di origine, dovendosi tenere conto esclusivamente dei parametri contenuti nell'art. 19, co. 1.1, d.lgs.
286/1998; tale valutazione di integrazione riguardo la tutela della vita privata e familiare va condotta in modo complessivo ed unitario, considerando complessivamente gli elementi addotti dall'interessato, che non debbono essere soppesati singolarmente, in modo quindi atomistico, ma valutati globalmente nella loro reciproca interazione (Cass., sez. I, 31.3.2023, n. 9080).
Entro questo quadro di riferimento, si osserva che non vi sono elementi per ritenere che il ricorrente abbia raggiunto un adeguato livello di integrazione sociale, tenuto conto che non è stata prodotta documentazione comprovante lo svolgimento di un'attività lavorativa sufficientemente stabile e con retribuzione adeguata.
L'istante difatti ha solamente asserito di aver lavorato (“ho lavorato regolarmente in passato”, cfr. p. 1 del verbale d'udienza), senza tuttavia produrre nel presente giudizio alcuna documentazione a riprova di quanto affermato, attribuendo inoltre all'assenza di un permesso di soggiorno la mancata regolarizzazione della propria posizione lavorativa: “ho ricevuto varie proposte di lavoro ma non posso concludere contratti regolari perché non ho i documenti” (cfr.
p. 1 ibidem).
Sotto altro profilo, il ricorrente non ha provato alcunché circa le attività lavorative irregolari che ha affermato di svolgere e dalle quali ha allegato nelle ultime note depositate di trarre redditi.
Non si può pertanto ritenere che il ricorrente si sia inserito lavorativamente nel contesto sociale italiano.
Il ricorrente, in Italia dal 2016 (“sono in Italia dal 2016”, cfr. verbale dell'udienza), non parla la lingua italiana (“capisco l'italiano ma lo parlo poco”, ibidem), tanto che l'esame è avvenuta in lingua inglese. Egli non ha dimostrato di disporre di un alloggio stabile, essendo rimasta meramente allegata la convivenza con un fratello in Bari (“in Italia ho un fratello che vive a
6 Bari; vivo in un piccolo appartamento vicino al suo;
si tratta della casa di mio fratello di cui lui mi ha concesso una parte”, ibidem).
Lo stesso rapporto di parentela con questo familiare è rimasto sfornito di prova. In atti è stata infatti unicamente prodotta la copia di documenti di tale (codice fiscale e permesso Parte_5 di soggiorno per protezione speciale, quest'ultimo peraltro scaduto il 14.2.2025), senza che nulla si sia provato circa il legame di parentela allegato e circa la rettifica dei documenti anagrafici dai quali si dovrebbe desumere questa relazione di parentela.
Quanto invece alle condizioni di salute dell'istante, l'istante ha depositato documentazione medica dalla quale si evince la soggezione a crisi asmatiche (verbale di dimissioni dal Presidio
Ospedaliero di ZO del 14.09.2023, referto del pronto soccorso dell'Ospedale di Bari del
09.09.2024 nonché ricetta medica inerenti alla prescrizione di farmaci per l'asma del
25.10.2024 doc. 8, 13 e 14).
La vulnerabilità del richiedente, che sostanzia il diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale, può anche essere la conseguenza di un'esposizione seria alla lesione del diritto alla salute. Il diritto alla salute non trova infatti esclusiva tutela nell'art. 36 d.lgs. 286/1998 (ingresso e soggiorno per cure mediche), in quanto la ratio della protezione umanitaria rimane quella di non esporre i cittadini stranieri al rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo di diritti della persona che ne integrano la dignità, come il fondamentale diritto alla salute in caso di patologie gravi, e al contempo di porli nella condizione di integrarsi nel Paese ospitante anche attraverso lo svolgimento di un'attività lavorativa;
il permesso di soggiorno per cure mediche di cui all'art. 36 d.lgs. 286/1998 invece si può ottenere mediante specifico visto d'ingresso e pagamento delle spese mediche da parte dell'interessato, sicché non consente di iscriversi al Servizio sanitario nazionale e neppure di lavorare in Italia (salvo casi particolari di cui all'art. 31 d.lgs. 286/1998), avendo una durata pari al tempo definito in base alle documentate necessità di salute per le quali viene consentito il soggiorno e se ne può chiedere il rinnovo prima della scadenza, finché durano le necessità terapeutiche indifferibili ed erogabili solo in Italia (Cass., sez. I, 4.2.2020 n. 2558, che si riferisce al quadro normativo precedente al d.l. 20/2023 che, come detto, è applicabile al caso di specie). Secondo quanto chiarito dalla
Corte di cassazione la valutazione circa la condizione di vulnerabilità per motivi salute richiede l'accertamento della gravità della patologia, la necessità ed urgenza delle cure, nonché la presenza di gravi carenze del sistema sanitario del paese di provenienza (Cass., sez. I,
21/09/2022 n. 27544).
Nel caso di specie la documentazione sanitaria riguarda un disturbo asmatico, che ha determinato due accessi ospedalieri a distanza di un anno. Non è stata documentata una
7 condizione patologica duratura;
è infatti attestata soltanto l'occorrenza di crisi asmatiche, in tempo ormai risalente. L'affezione è stata curata per via farmacologica.
Quanto alla condizione del Paese di origine consta che le cure delle vie respiratorie, tra cui è ricompreso anche l'asma, rientrano nell'elenco dei servizi essenziali forniti dai centri di assistenza sanitaria primaria nigeriani (PHCC), come indicato nel documento Ward Health
System Strategy che rappresenta l'attuale orientamento strategico nazionale. Inoltre, il National
Multi-Sectoral Action Plan for the Prevention and Control of Non-Communicable Disseases
(2019-2025) specifica gli interventi prioritari (sollievo sintomatico e trattamento per i pazienti asmatici, riduzione dell'inquinamento dell'aria interna, migliore accesso al vaccino antinfluenzale e controllo dell'inquinamento ambientale) per la gestione delle malattie respiratorie croniche, tra cui l'asma e i suoi fattori di rischio. I servizi disponibili per le malattie respiratorie da parte dei PHCC includono anche consulenze con personale medico non specializzato e accesso a farmaci di base come l'inalatore di salbutamolo per la gestione delle crisi asmatiche (si veda, in meirto, EUAA, Medical Country of Origin Information Report on
Nigeria, 21 Aprile 2022, https://euaa.europa.eu/publications/medical-country-origin- information-report-nigeria).
È poi da considerare che ai sensi dell'art. 35, co. 3, d.lgs. 286/1998 sono assicurate anche agli stranieri privi di titolo di soggiorno le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia e infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.
Pertanto, in assenza di allegazioni o di documentazione idonea a provare un consolidato ed effettivo radicamento del ricorrente nel territorio nazionale che possa valere ai sensi dell'art. 8
CEDU e in assenza di una condizione di vulnerabilità relativa alla salute del ricorrente, è da escludere che il rimpatrio del ricorrente possa tradursi nella violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare o comunque in una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.
Il ricorso va dunque rigettato.
*
4. Le spese di lite vanno compensate in ragione delle situazioni giuridiche soggettive coinvolte e della complessità e opinabilità della vicenda.
8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 7699/2024 R.G. promossa da
[...]
(c.f.: , CUI: contro il Pt_1 C.F._3 Pt_3 [...]
, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta: CP_1
1. rigetta il ricorso;
2. spese di lite compensate.
Si comunichi.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 13.3.2025.
Il Giudice relatore
Vincenzo Ciliberti La Presidente
Alice Zorzi
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alice Zorzi Presidente dott. Tobia Aceto Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di I grado iscritta al numero 7699 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa con ricorso ai sensi dell'art. 19-ter del D. Lgs. n. 150/2011 depositato in data 18.04.2024 da:
(c.f.: , CUI: , con l'avv. De Boni, Parte_1 C.F._1 C.F._2
ricorrente, contro
, con l'avvocatura dello Stato, Controparte_1
resistente, avente ad oggetto: ricorso ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 150/2011 avverso diniego del permesso di soggiorno e trattenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI per il ricorrente, come da note dd. 4.1.2025: accertata l'infondatezza del provvedimento impugnato della Questura di , Cat. A 11/2024/Imm.29 (CC) di data 26/02/2024 CP_1
notificato in data 21 Marzo 2024 e accertato il diritto in capo al ricorrente nato in Parte_1
Nigeria il 25/12/1994 per il rilascio di un titolo di soggiorno per protezione speciale, si ordini alla Questura di , previa revoca e/o dichiarazione di annullamento e/o dichiarazione di CP_1
nullità del decreto della Questura di , Cat. A 11/2024/Imm.29 (CC) di data 26/02/2024 CP_1
notificato in data 21 Marzo 2024 il rilascio a favore del ricorrente nato in [...] Parte_1
1 il 25/12/1994 CF: , CODICE UNICO IDENTIFICATIVO (CUI) C.F._1
05AXDKF di un titolo di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 D.lvo 286/98. Nel merito in via subordinata: Accertata l'infondatezza del provvedimento impugnato della Questura di
, Cat. A 11/2024/Imm.29 (CC) di data 26/02/2024 notificato in data 21 Marzo 2024, CP_1 disporne la revoca e/o l'annullamento e per l'effetto riconoscere all'odierno ricorrente
[...]
nato in [...] il [...] CF: , CODICE Pt_1 C.F._1 [...]
(CUI) il diritto al rilascio del titolo di soggiorno nella forma Parte_2 Pt_3
che emergerà in corso di causa o che verrà ritenuta opportuna secondo la vigente normativa. In ogni caso con rifusione di spese e liquidazione per l'attività professionale. per l'amministrazione resistente: rigetto del ricorso, con vittoria delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il ricorrente impugna il provvedimento Cat. A11/2024/Imm.-29 (CC) del 26.02.2024 della
Questura di , notificato il 26.05.2023, che ha negato il rilascio del permesso di soggiorno CP_1
di protezione speciale ex art. 19 D.Lgs 286/1998 a seguito di istanza del 24.06.2022.
Il provvedimento di diniego è stato adottato sulla base di un primo parere sfavorevole, reso in data 28.03.2023, dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale di Verona – Sez. Treviso, nel quale si legge che “il richiedente, infatti, pur vivendo in Italia dal 2016, ha svolto attività lavorativa in modo discontinuo e, prevalentemente nel settore agricolo. Infatti i contratti a tempo determinato relativi agli anni 2018-2021 si riferiscono ad attività lavorativa svolta presso l'azienda agricola di , sita in Parte_4
Ormelle (TV), come operaio agricolo per lo svolgimento di lavori stagionali di alcuni mesi.
Con riguardo all'attività lavorativa svolta nel 2022, invece, si evidenzia la brevità di ambedue
i contratti di lavoro prodotti. Il primo, come operaio magazziniere presso la di CP_2
Mansuè (TV) ha avuto durata di solo un mese (17/03/2022 al 16/04/2022), senza essere prorogato. Il secondo contratto, invece, sottoscritto con l'agenzia è stato della CP_3
durata di soli 2 mesi. Quanto detto, non consente di ravvisare un effettivo inserimento
Parte lavorativo del richiedente in Italia, evidenziando altresì che al momento il sig. on svolge alcuna attività lavorativa. Dal punto di vista dell'unità familiare, poi, il richiedente non ha alcun familiare in Italia né è possibile evincere altre forme di integrazione sociale, dal momento che l'intero nucleo familiare vive in Nigeria” (cfr. p. 2 del parere, doc. 5).
A seguito di osservazioni del ricorrente corredate di documentazione relativa ad altro impiego lavorativo del ricorrente la Commissione territoriale competente ha adottato un secondo parere sfavorevole nel quale si legge “la documentazione integrativa trasmessa non è risultata sufficiente a suffragare l'ipotesi di avvenuta integrazione lavorativa dell'istante; i documenti
2 prodotti, infatti, attengono alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato dal
01.08.2023 al 30.09.2023, presso la Società Cooperativa Agricola Cantine Ermes. Tale contratto, peraltro, era già cessato al momento in cui sono pervenute osservazioni al preavviso di rigetto in data 04.10.2023” (cfr. p. 2 del parere del 05.12.2023, doc. 3).
Nel ricorso si deduce che la Commissione non ha debitamente tenuto conto del fatto che in
Italia è presente anche il fratello, regolarmente soggiornante nel nostro Paese Parte_5
(docc. 6-7) e della documentazione medica inerente ad una crisi asmatica avvenuta in data
14.09.2023 presso il presidio ospedaliero di ZO (docc. 8-9). Sempre con riferimento al
Paese d'origine, l'istante ha inoltre evidenziato il contesto socio-politico nigeriano, in particolare riportando le violazioni di diritti umani nonché la presenza di gruppi terroristici e persecuzioni settarie che porterebbero il ricorrente ad essere imprigionato per aver aderito in passato alle associazioni giovanili. Infine, l'istante lamenta la carenza di istruttoria accorsa in seguito alle osservazioni scritte fornite successivamente alla comunicazione ex art. 10 bis della legge 241/90 dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, lamentando altresì che l'Amministrazione non avrebbe tenuto in debita considerazione il suo percorso di integrazione intrapreso nel territorio italiano. Il ricorrente, pertanto, insiste affinché sia riconosciuto, in via principale, il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale ex art. 19 del D. Lgs. 25.07.1998 n. 286 ovvero, in subordine, “il diritto al rilascio del titolo di soggiorno nella forma che emergerà in corso di causa o che verrà ritenuta opportuna secondo la vigente normativa” (cfr. p. 4 delle note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c).
Con decreto dd. 7.5.2024 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Il Questura di si è costituito in giudizio con atto del 18.09.2024, Controparte_1 CP_1
insistendo per il rigetto del ricorso.
In sede d'udienza dinnanzi al Tribunale in data 09.10.2024 il ricorrente, esprimendosi in lingua inglese, ha riferito: “capisco l'italiano ma lo parlo poco;
sono in Italia dal 2016; sono nigeriano
e cristiano;
ho lavorato regolarmente in passato, adesso lavoro in agricoltura ma da irregolare non ho i documenti;
da sei mesi vivo a Bari;
ho ricevuto varie proposte di lavoro ma non posso concludere contratti regolari perché non ho i documenti;
in Italia ho un fratello che vive a
Bari; vivo in un piccolo appartamento vicino al suo;
si tratta della casa di mio fratello di cui lui mi ha concesso una parte;
ho frequentato due corsi di formazione generica al lavoro di cui esibisco gli attestati;
guadagno circa 600/700 euro mensili;
sono venuto in bus da Bari venerdì; ho problemi di salute, ho asma, talvolta non riesco a respirare;
non ho un medico base;
rimedio
3 con uno spray però quando sono in andato in ospedale mi è stato detto che non va bene per me
e che piuttosto dovrei essere seguito da un medico”.
Con le note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c del 07.01.2025,
l'istante ha presentato la seguente documentazione:
- promessa di assunzione del 14.10.2024 presso “Officine Sociali – Società Cooperativa
Sociale” di ZO (doc. 10);
- attestato di frequenza del 20.11.2020 sulla formazione generale sulla sicurezza (doc. 11);
- attestato di frequenza del corso di sensibilizzazione nelle tematiche del rischio di incendio tenutasi nella giornata del 24.05.2021 (doc. 12);
- relazione del pronto soccorso di Bari del 09.09.2024 (doc. 13);
- ricetta sanitaria del 25.10.2024 inerenti ai farmaci per l'asma (doc. 14);
- verbale di dimissione dal presidio ospedaliero di ZO del 14.09.2023 (doc. 15, già depositato come doc. 8 con il ricorso introduttivo).
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Questioni preliminari
2.1 Il ricorrente svolge anzitutto la domanda di annullamento del provvedimento impugnato.
La domanda va rigettata. Il giudizio di impugnazione del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale non è infatti un giudizio di legittimità sull'atto amministrativo, ma è un giudizio di accertamento del diritto del ricorrente al rilascio di detto titolo di soggiorno. Inoltre, ai sensi dell'art. 4, all. E, l. 2248/1865 il giudice ordinario non ha il potere di annullare il provvedimento amministrativo di cui debba conoscere al fine di pronunciare sul diritto oggetto di giudizio.
2.2 Sempre in via preliminare, va osservato che l'oggetto del presente giudizio è l'accertamento dei presupposti della protezione speciale ex art. 19, co. 1.1., d.lgs. 286/1998. Ne consegue che sono irrilevanti i motivi di impugnazione attinenti alla protezione internazionale. Pertanto, non hanno pregio nella presente sede le allegazioni relative alla situazione internazionale del Paese di origine del ricorrente, in quanto oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, i cui presupposti attengono alla tutela della vita privata del richiedente con riferimento alla situazione sussistente nel territorio italiano.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in costanza del regime precedente all'entrata in vigore del d.l. 113/2018 la protezione complementare ben può essere riconosciuta in ragione della condizione del Paese di origine. Può pertanto rilevare anche una situazione generalizzata di violazione di diritti umani ovvero di conflitto, ancorché di livello minore rispetto a quella
4 rilevante per la concessione dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria;
tali fatti sono pur sempre da valutarsi comparativamente in rapporto all'integrazione del richiedente nel Paese di accoglienza. Tuttavia, l'allegazione da parte del richiedente della situazione generale del
Paese di provenienza deve pur sempre riguardare aspetti relativi alla vita precedente del richiedente protezione, tale da evidenziare una condizione di vulnerabilità soggettiva, che sostanzia la protezione complementare. Non possono pertanto ritenersi sufficienti né pertinenti allegazioni generiche sulla situazione del Paese di provenienza del richiedente in ordine alla privazione dei diritti fondamentali ovvero in ordine alla condizione di pericolosità interna che siano scollegate dalla situazione soggettiva dello stesso richiedente. Solo l'assolvimento di questo preciso onere di allegazione innesca, come necessaria conseguenza, l'obbligo di cooperazione istruttoria del giudice del merito (Cass., sez. I, 4.8.2021 n. 22274). Il principio può trovare applicazione anche con riferimento alla protezione speciale derivante dalla novella del d.l. 130/2020, dal momento che le due forme di protezione complementare, pur con differenze evidenti, si pongono in sostanziale continuità (Cass., sez. I, 18.5.2023 n. 13759).
Nel caso di specie va rilevato che il ricorrente nel ricorso introduttivo ha dichiarato di aver lasciato il Paese d'origine per “aver aderito ad un'associazione giovanile e per aver partecipato ed essere stato coinvolto in Patria in violenti scontri” (cfr. p. 2 del ricorso introduttivo), riportando altresì i gravi problemi di sicurezza della Nigeria a causa delle tensioni derivanti dagli episodi di violenza perpetuate dalle autorità locali e dalla presenza di numerosi gruppi terroristici in attività. Così come riferite, le generiche allegazioni relative all'attivismo politico del ricorrente e alla situazione del Paese d'origine non evidenziano alcuna ragione di vulnerabilità del ricorrente e si risolvono sostanzialmente nella valutazione dello status di rifugiato e del pericolo di cui all'art. 14, lett. c), d.lgs. 251/2007, entrambi estranei all'oggetto del presente giudizio.
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3. Merito
Il ricorrente ha presentato domanda per il rilascio del permesso per protezione speciale in data
24.06.2022; il presente giudizio è stato incardinato con ricorso depositato il 18.04.2024.
Nelle more della pendenza dell'intera procedura è entrato in vigore il d.l. 20/2023, che ha nuovamente introdotto modifiche alla disposizione da ultimo citata. In forza delle disposizioni sulla disciplina del diritto intertemporale (art. 7, co. 2, d.l. 20/2023) deve ritenersi applicabile al caso di specie la disciplina della cd. protezione speciale contenuta nell'art. 19, co. 1.1, d.lgs.
286/1998, nella versione derivante dalle modifiche introdotte dal d.l. 130/2020 mentre sono influenti nel caso di specie le modifiche introdotte dall'ultima novella. Tale disposizione,
5 unitamente al successivo comma 1.2. del medesimo articolo, stabilisce che lo straniero abbia diritto a un permesso di soggiorno per protezione speciale quando, per quanto di interesse nella presente sede, sussistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, da valutarsi avendo considerazione della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese d'origine.
Secondo quanto chiarito dalla Corte di cassazione, la valutazione circa l'esigenza di tutela della vita privata e familiare del ricorrente non va condotta sulla base di un giudizio di comparazione con la condizione di vita in cui il ricorrente verserebbe se tornasse nel Paese di origine, dovendosi tenere conto esclusivamente dei parametri contenuti nell'art. 19, co. 1.1, d.lgs.
286/1998; tale valutazione di integrazione riguardo la tutela della vita privata e familiare va condotta in modo complessivo ed unitario, considerando complessivamente gli elementi addotti dall'interessato, che non debbono essere soppesati singolarmente, in modo quindi atomistico, ma valutati globalmente nella loro reciproca interazione (Cass., sez. I, 31.3.2023, n. 9080).
Entro questo quadro di riferimento, si osserva che non vi sono elementi per ritenere che il ricorrente abbia raggiunto un adeguato livello di integrazione sociale, tenuto conto che non è stata prodotta documentazione comprovante lo svolgimento di un'attività lavorativa sufficientemente stabile e con retribuzione adeguata.
L'istante difatti ha solamente asserito di aver lavorato (“ho lavorato regolarmente in passato”, cfr. p. 1 del verbale d'udienza), senza tuttavia produrre nel presente giudizio alcuna documentazione a riprova di quanto affermato, attribuendo inoltre all'assenza di un permesso di soggiorno la mancata regolarizzazione della propria posizione lavorativa: “ho ricevuto varie proposte di lavoro ma non posso concludere contratti regolari perché non ho i documenti” (cfr.
p. 1 ibidem).
Sotto altro profilo, il ricorrente non ha provato alcunché circa le attività lavorative irregolari che ha affermato di svolgere e dalle quali ha allegato nelle ultime note depositate di trarre redditi.
Non si può pertanto ritenere che il ricorrente si sia inserito lavorativamente nel contesto sociale italiano.
Il ricorrente, in Italia dal 2016 (“sono in Italia dal 2016”, cfr. verbale dell'udienza), non parla la lingua italiana (“capisco l'italiano ma lo parlo poco”, ibidem), tanto che l'esame è avvenuta in lingua inglese. Egli non ha dimostrato di disporre di un alloggio stabile, essendo rimasta meramente allegata la convivenza con un fratello in Bari (“in Italia ho un fratello che vive a
6 Bari; vivo in un piccolo appartamento vicino al suo;
si tratta della casa di mio fratello di cui lui mi ha concesso una parte”, ibidem).
Lo stesso rapporto di parentela con questo familiare è rimasto sfornito di prova. In atti è stata infatti unicamente prodotta la copia di documenti di tale (codice fiscale e permesso Parte_5 di soggiorno per protezione speciale, quest'ultimo peraltro scaduto il 14.2.2025), senza che nulla si sia provato circa il legame di parentela allegato e circa la rettifica dei documenti anagrafici dai quali si dovrebbe desumere questa relazione di parentela.
Quanto invece alle condizioni di salute dell'istante, l'istante ha depositato documentazione medica dalla quale si evince la soggezione a crisi asmatiche (verbale di dimissioni dal Presidio
Ospedaliero di ZO del 14.09.2023, referto del pronto soccorso dell'Ospedale di Bari del
09.09.2024 nonché ricetta medica inerenti alla prescrizione di farmaci per l'asma del
25.10.2024 doc. 8, 13 e 14).
La vulnerabilità del richiedente, che sostanzia il diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale, può anche essere la conseguenza di un'esposizione seria alla lesione del diritto alla salute. Il diritto alla salute non trova infatti esclusiva tutela nell'art. 36 d.lgs. 286/1998 (ingresso e soggiorno per cure mediche), in quanto la ratio della protezione umanitaria rimane quella di non esporre i cittadini stranieri al rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo di diritti della persona che ne integrano la dignità, come il fondamentale diritto alla salute in caso di patologie gravi, e al contempo di porli nella condizione di integrarsi nel Paese ospitante anche attraverso lo svolgimento di un'attività lavorativa;
il permesso di soggiorno per cure mediche di cui all'art. 36 d.lgs. 286/1998 invece si può ottenere mediante specifico visto d'ingresso e pagamento delle spese mediche da parte dell'interessato, sicché non consente di iscriversi al Servizio sanitario nazionale e neppure di lavorare in Italia (salvo casi particolari di cui all'art. 31 d.lgs. 286/1998), avendo una durata pari al tempo definito in base alle documentate necessità di salute per le quali viene consentito il soggiorno e se ne può chiedere il rinnovo prima della scadenza, finché durano le necessità terapeutiche indifferibili ed erogabili solo in Italia (Cass., sez. I, 4.2.2020 n. 2558, che si riferisce al quadro normativo precedente al d.l. 20/2023 che, come detto, è applicabile al caso di specie). Secondo quanto chiarito dalla
Corte di cassazione la valutazione circa la condizione di vulnerabilità per motivi salute richiede l'accertamento della gravità della patologia, la necessità ed urgenza delle cure, nonché la presenza di gravi carenze del sistema sanitario del paese di provenienza (Cass., sez. I,
21/09/2022 n. 27544).
Nel caso di specie la documentazione sanitaria riguarda un disturbo asmatico, che ha determinato due accessi ospedalieri a distanza di un anno. Non è stata documentata una
7 condizione patologica duratura;
è infatti attestata soltanto l'occorrenza di crisi asmatiche, in tempo ormai risalente. L'affezione è stata curata per via farmacologica.
Quanto alla condizione del Paese di origine consta che le cure delle vie respiratorie, tra cui è ricompreso anche l'asma, rientrano nell'elenco dei servizi essenziali forniti dai centri di assistenza sanitaria primaria nigeriani (PHCC), come indicato nel documento Ward Health
System Strategy che rappresenta l'attuale orientamento strategico nazionale. Inoltre, il National
Multi-Sectoral Action Plan for the Prevention and Control of Non-Communicable Disseases
(2019-2025) specifica gli interventi prioritari (sollievo sintomatico e trattamento per i pazienti asmatici, riduzione dell'inquinamento dell'aria interna, migliore accesso al vaccino antinfluenzale e controllo dell'inquinamento ambientale) per la gestione delle malattie respiratorie croniche, tra cui l'asma e i suoi fattori di rischio. I servizi disponibili per le malattie respiratorie da parte dei PHCC includono anche consulenze con personale medico non specializzato e accesso a farmaci di base come l'inalatore di salbutamolo per la gestione delle crisi asmatiche (si veda, in meirto, EUAA, Medical Country of Origin Information Report on
Nigeria, 21 Aprile 2022, https://euaa.europa.eu/publications/medical-country-origin- information-report-nigeria).
È poi da considerare che ai sensi dell'art. 35, co. 3, d.lgs. 286/1998 sono assicurate anche agli stranieri privi di titolo di soggiorno le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia e infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.
Pertanto, in assenza di allegazioni o di documentazione idonea a provare un consolidato ed effettivo radicamento del ricorrente nel territorio nazionale che possa valere ai sensi dell'art. 8
CEDU e in assenza di una condizione di vulnerabilità relativa alla salute del ricorrente, è da escludere che il rimpatrio del ricorrente possa tradursi nella violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare o comunque in una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.
Il ricorso va dunque rigettato.
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4. Le spese di lite vanno compensate in ragione delle situazioni giuridiche soggettive coinvolte e della complessità e opinabilità della vicenda.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 7699/2024 R.G. promossa da
[...]
(c.f.: , CUI: contro il Pt_1 C.F._3 Pt_3 [...]
, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta: CP_1
1. rigetta il ricorso;
2. spese di lite compensate.
Si comunichi.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 13.3.2025.
Il Giudice relatore
Vincenzo Ciliberti La Presidente
Alice Zorzi
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