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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/11/2025, n. 4410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4410 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1682/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia
Lambriola, nella presente controversia individuale di lavoro
Tra
”, Parte_1 con l'assistenza e difesa dell'avv. Raffaele Garofalo;
e
con l'assistenza e difesa dell'avv. Francesca CP_1 Vaccarella;
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che di seguito si espongono.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione avanzata dalla parte opposta, posto che l'opposizione a decreto ingiuntivo soggetta a rito del lavoro deve essere proposta con ricorso e, ove proposta erroneamente con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c. (Cass. 7.01.2016, n. 60).
Ebbene, nella specie- a fronte della notifica del decreto ingiuntivo avvenuta pacificamente in data 23.12.2023- l'atto di opposizione depositato in data 6.02.2024, risulta essere tempestivo.
Nel merito, la società opponente ha dedotto di avere decurtato nella busta paga di settembre 2023 alcune somme, per i giorni di assenza, per l'indennità sostitutiva del preavviso maturata dalla datrice di lavoro ex art. 2119 c.c. in ragione delle dimissioni volontarie rassegnate dall'opposta senza rispettare il termine contrattualmente previsto, per il risarcimento danni e per la multa irrogata.
1 E' appena il caso di ricordare che, per quanto concerne il riparto dell'onere probatorio, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso, rappresentando l'onere del convenuto di provare il fatto estintivo, un prius logico rispetto all'onere di provare la diversa imputazione di pagamento, atteso che l'onere del creditore acquista la sua ragione d'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato prova esauriente e completa del fatto estintivo.
Ebbene, la società opponente ha dedotto di avere operato le trattenute in busta paga, in ragione della compensazione impropria: 1) trattenute per indennità di mancato preavviso, in quanto l'odierna opposta, in data 22.09.2023, ha rassegnato le dimissioni senza rispettare il dovuto preavviso, pari a 15 giorni, previsto dall'art. 187 del CCNL di categoria, secondo cui il dipendente inquadrato nel livello 6 con anzianità inferiore a 5 anni in caso di dimissioni deve rispettare il predetto termine di preavviso;
2)trattenuta in busta paga relativa alle giornate di assenza ingiustificata dal lavoro nelle giornate del 12.09, 13.09
e 14.09, pari ad €. 119,72 (retribuzione giornaliera di 39,90 x n. 3 giorni di assenza – doc. 8), nonché quella di €. 319,26 a titolo di risarcimento del danno maturato nei giorni intercorrenti tra il perfezionamento delle dimissioni sino alla data di cessazione del rapporto formalmente stabilita nel contratto di assunzione (v. doc. 7), e cioè dal 24.09.2023 al 02.10.2023 (pari cioè alla retribuzione giornaliera di €. 39.90 x n. 8 giorni), oltre alla multa irrogata a seguito di procedimento disciplinare connesso alle predette assenze.
L'istituto della compensazione presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, mentre è configurabile la cosiddetta compensazione impropria allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere e a ciò il giudice può procedere senza incontrare ostacolo nelle limitazioni, come quella della non compensabilità di credito impignorabile, vigenti per la compensazione in senso tecnico - giuridico, senza che sia necessaria l'eccezione di parte o la
2 proposizione di domanda riconvenzionale e senza incontrare ostacolo nelle limitazioni, come quella della non compensabilità di credito impignorabile, vigenti per la compensazione in senso tecnico - giuridico (Cass. Sez. L, Sentenza n. 6214 del 29/03/2004 (Rv. 571622 - 01).
Con riferimento alla trattenuta in busta-paga in ragione delle asserite giornate di assenze ingiustificate si precisa quanto segue.
La lavoratrice ha dedotto di essersi assentata dal lavoro nei tre giorni di settembre per aver fruito dei permessi retribuiti ex lege 104/92 e di avere comunicato, anche se non formalmente, la volontà di volersi avvalere delle giornate di permesso.
Risulta agli atti che la lavoratrice abbia presentato all la CP_2 domanda on-line per fruire delle giornate di permesso per il periodo dal 18.07.2023 sino al 2.10.2023 (cfr. all. 4 al fascicolo di parte opposta).
Deve ritenersi che la lavoratrice, anche se non in modo formale, ha comunque reso edotta la società che la sua assenza era dovuta alla fruizione dei giorni di permesso (cfr. conversazioni WhatsApp prodotte dalla parte opposta intercorse tra la e la sig.ra CP_1
del 04.08.2023: “La 104 non è riposo come ti ho già Pt_2 CP_1 detto” . : “Anna buongiorno, senti io sto aspettando la risposta Pt_2 del consulente. Poi i turni sono quelli per ora. Se avanzi riposi li recuperi. Per ora i turni sono quelli. A dopo” …“ il giorno di riposo CP_1
è vario. Fino a mò hai avuto il lunedì. Poi hai detto che avevi le aperture a Ipercoop e quindi non potevi venire qui e quindi ti ho dato il giorno di riposo. Poi il 19 è il compleanno di tua figlia ed è di sabato il 20 c'hai l'apertura Ipercoop di domenica. Questa domenica si
è detto che c'è la 104 e quindi te l'ho dovuta dare libera (…) ( messaggio vocale del 04.08.2023 ore 15,19 durata 1:17) “Anna scusami hai avuto la lettera dell' con il nome della mi chiede il consulente del CP_2 Pt_1 lavoro perché io so che tu hai presentato anche la la matricola Pt_1 della e quindi hai avuto anche questa comunicazione che riguarda Pt_1 noi e mi chiede il consulente del lavoro perché così la alleghiamo a tutta la pratica'” ( messaggio vocale del 04.08.2023 ore 15,38 durata
0,24”) . (cfr. all. 8 al fascicolo di parte opposta).
Laddove, per giurisprudenza della S.C. i messaggi “whatsapp” e gli “sms” conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una “chat” di “whatsapp” mediante copia dei relativi “screenshot”, tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi (Cass. Sez. U, Sentenza
3 n. 11197 del 27/04/2023). Ora, in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (c.d.
e-mail) – e così i messaggi whatsapp – costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime ( Cass. n. 1254/2025;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19622 del 16/07/2024; Sez. 2, Sentenza
n. 11584 del 30/04/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 30186 del
27/10/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 11606 del 14/05/2018). E ciò pur non avendo l'efficacia della scrittura privata prevista dall'art. 2702 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22012 del
24/07/2023);
La comunicazione in questione, in termini generali, è dovuta dal lavoratore in base alle regole generali di correttezza e buona fede, ma la mancata comunicazione non può essere reputata equipollente sul piano disciplinare alla mancata giustificazione dell'assenza.
È escluso che la lavoratrice abbia comunicato l'assenza in modo
«formale», ma la società è stata nei fatti messa comunque a conoscenza delle ragioni dell'assenza.
Pertanto, la parte opposta non si è resa responsabile di un'assenza ingiustificata, ma, tutt'al più, di una condotta diversa ossia, della violazione di un dovere di comunicazione essenzialmente fondato sul dovere di correttezza. (cfr. Cass.
n.5611/25 in tema di licenziamento, sulla medesima questione).
Illegittima deve, dunque, ritenersi la trattenuta operata dalla società in relazione alle asserite assenze ingiustificate nei tre giorni di settembre con annessa irrogazione della multa.
Per quanto concerne la trattenuta a titolo di indennità sostitutiva da mancato preavviso, occorre precisare che il combinato disposto degli art. 186-187 del CCNL applicato prevede il preavviso solo nell'ipotesi di contratto a tempo indeterminato.
Il richiamato art. 186 del CCNL pubblici esercizi e alberghi 2010 stabilisce che "Fermo restando quanto previsto dalle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970, così come modificate dalla legge n.
108 del 1990, nei casi consentiti dalla legge, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando preavviso scritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nei termini stabiliti dal successivo articolo 187”. 4 D'altra parte, mentre il preavviso è espressamente previsto dal legislatore nell'ipotesi di contratto a tempo indeterminato
(art.2118 c.c.), trovando giustificazione, per il lavoratore, nel fatto che il medesimo, trovatosi improvvisamente privo di occupazione, deve essere messo in grado di ricercare un nuovo posto di lavoro, non altrettanto è a dirsi per il contratto a termine, nel quale nulla viene a perdere il lavoratore in termini economici e di certezza circa il momento finale del rapporto, risultando integralmente ristorata l'illegittima risoluzione ante tempus dalla corresponsione delle retribuzioni maturate successivamente al recesso e sino alla scadenza del rapporto.
Tale opzione interpretativa risulta conforme all'orientamento della Suprema Corte in materia di applicabilità ai rapporti di lavoro a termine della disciplina di cui all'art. 2118 c.c.
Al riguardo è stato affermato che in caso di dimissioni intervenute nel corso di un rapporto a termine sorrette da giusta causa (id est in caso di licenziamento illegittimo) non è dovuta alcuna indennità sostitutiva del preavviso, essendo questa legislativamente prevista solo per il rapporto a tempo indeterminato (Cass. 8 maggio 2007 n. 10430).
Nel caso di specie, trattasi di contratto a tempo determinato
(cfr. contratto di lavoro in atti con termine in data 2.10.2023).
Nemmeno può ritenersi legittima la trattenuta effettuata a titolo di risarcimento danni causati dal recesso anticipato della lavoratrice (otto giorni tra la comunicazione delle dimissioni e la data di cessazione del rapporto di lavoro), essendo stata omessa la prova del danno nonché del nesso causale laddove, in tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'art. 1218 cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21140 del 10/10/2007 (Rv. 599341 - 01).
Ed inoltre, in tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e l'inadempimento, fonte del danno di cui si chiede il risarcimento, atteso che il cosiddetto "assorbimento" del nesso eziologico nell'inadempimento non deve essere inteso come sua irrilevanza tanto sul piano sostanziale quanto in punto di ricadute di
5 carattere processuale e di distribuzione dell'onere probatorio, bensì come prova "evidenziale" della sua esistenza, giustificata dal fatto che quel nesso, di norma, non è funzionalmente scindibile dall'inadempimento, in quanto quest'ultimo si sostanzia nella lesione dell'interesse del creditore che a sua volta identifica l'evento di danno. (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024 (Rv. 670936 - 02).
Per tutte queste ragioni, debbono essere ritenute illegittime le trattenute operate nella busta paga di settembre 2023 e per l'effetto deve essere confermato il decreto ingiuntivo opposto, con condanna della parte opponente al pagamento della somma portata dal decreto in parola.
Le spese processuali- liquidate come da infrascritto dispositivo, in misura pari ai minimi, attesa la non complessità della controversia- seguono la soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-rigetta l'opposizione proposta e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1639/23 del 28.12.2023 emesso dal Tribunale di Bari;
-condanna l'opponente alla rifusione delle spese legali in favore dell'opposta che liquida in complessivi Euro 1.030,00.
Bari, 21.11.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia
Lambriola, nella presente controversia individuale di lavoro
Tra
”, Parte_1 con l'assistenza e difesa dell'avv. Raffaele Garofalo;
e
con l'assistenza e difesa dell'avv. Francesca CP_1 Vaccarella;
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che di seguito si espongono.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione avanzata dalla parte opposta, posto che l'opposizione a decreto ingiuntivo soggetta a rito del lavoro deve essere proposta con ricorso e, ove proposta erroneamente con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c. (Cass. 7.01.2016, n. 60).
Ebbene, nella specie- a fronte della notifica del decreto ingiuntivo avvenuta pacificamente in data 23.12.2023- l'atto di opposizione depositato in data 6.02.2024, risulta essere tempestivo.
Nel merito, la società opponente ha dedotto di avere decurtato nella busta paga di settembre 2023 alcune somme, per i giorni di assenza, per l'indennità sostitutiva del preavviso maturata dalla datrice di lavoro ex art. 2119 c.c. in ragione delle dimissioni volontarie rassegnate dall'opposta senza rispettare il termine contrattualmente previsto, per il risarcimento danni e per la multa irrogata.
1 E' appena il caso di ricordare che, per quanto concerne il riparto dell'onere probatorio, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso, rappresentando l'onere del convenuto di provare il fatto estintivo, un prius logico rispetto all'onere di provare la diversa imputazione di pagamento, atteso che l'onere del creditore acquista la sua ragione d'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato prova esauriente e completa del fatto estintivo.
Ebbene, la società opponente ha dedotto di avere operato le trattenute in busta paga, in ragione della compensazione impropria: 1) trattenute per indennità di mancato preavviso, in quanto l'odierna opposta, in data 22.09.2023, ha rassegnato le dimissioni senza rispettare il dovuto preavviso, pari a 15 giorni, previsto dall'art. 187 del CCNL di categoria, secondo cui il dipendente inquadrato nel livello 6 con anzianità inferiore a 5 anni in caso di dimissioni deve rispettare il predetto termine di preavviso;
2)trattenuta in busta paga relativa alle giornate di assenza ingiustificata dal lavoro nelle giornate del 12.09, 13.09
e 14.09, pari ad €. 119,72 (retribuzione giornaliera di 39,90 x n. 3 giorni di assenza – doc. 8), nonché quella di €. 319,26 a titolo di risarcimento del danno maturato nei giorni intercorrenti tra il perfezionamento delle dimissioni sino alla data di cessazione del rapporto formalmente stabilita nel contratto di assunzione (v. doc. 7), e cioè dal 24.09.2023 al 02.10.2023 (pari cioè alla retribuzione giornaliera di €. 39.90 x n. 8 giorni), oltre alla multa irrogata a seguito di procedimento disciplinare connesso alle predette assenze.
L'istituto della compensazione presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, mentre è configurabile la cosiddetta compensazione impropria allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere e a ciò il giudice può procedere senza incontrare ostacolo nelle limitazioni, come quella della non compensabilità di credito impignorabile, vigenti per la compensazione in senso tecnico - giuridico, senza che sia necessaria l'eccezione di parte o la
2 proposizione di domanda riconvenzionale e senza incontrare ostacolo nelle limitazioni, come quella della non compensabilità di credito impignorabile, vigenti per la compensazione in senso tecnico - giuridico (Cass. Sez. L, Sentenza n. 6214 del 29/03/2004 (Rv. 571622 - 01).
Con riferimento alla trattenuta in busta-paga in ragione delle asserite giornate di assenze ingiustificate si precisa quanto segue.
La lavoratrice ha dedotto di essersi assentata dal lavoro nei tre giorni di settembre per aver fruito dei permessi retribuiti ex lege 104/92 e di avere comunicato, anche se non formalmente, la volontà di volersi avvalere delle giornate di permesso.
Risulta agli atti che la lavoratrice abbia presentato all la CP_2 domanda on-line per fruire delle giornate di permesso per il periodo dal 18.07.2023 sino al 2.10.2023 (cfr. all. 4 al fascicolo di parte opposta).
Deve ritenersi che la lavoratrice, anche se non in modo formale, ha comunque reso edotta la società che la sua assenza era dovuta alla fruizione dei giorni di permesso (cfr. conversazioni WhatsApp prodotte dalla parte opposta intercorse tra la e la sig.ra CP_1
del 04.08.2023: “La 104 non è riposo come ti ho già Pt_2 CP_1 detto” . : “Anna buongiorno, senti io sto aspettando la risposta Pt_2 del consulente. Poi i turni sono quelli per ora. Se avanzi riposi li recuperi. Per ora i turni sono quelli. A dopo” …“ il giorno di riposo CP_1
è vario. Fino a mò hai avuto il lunedì. Poi hai detto che avevi le aperture a Ipercoop e quindi non potevi venire qui e quindi ti ho dato il giorno di riposo. Poi il 19 è il compleanno di tua figlia ed è di sabato il 20 c'hai l'apertura Ipercoop di domenica. Questa domenica si
è detto che c'è la 104 e quindi te l'ho dovuta dare libera (…) ( messaggio vocale del 04.08.2023 ore 15,19 durata 1:17) “Anna scusami hai avuto la lettera dell' con il nome della mi chiede il consulente del CP_2 Pt_1 lavoro perché io so che tu hai presentato anche la la matricola Pt_1 della e quindi hai avuto anche questa comunicazione che riguarda Pt_1 noi e mi chiede il consulente del lavoro perché così la alleghiamo a tutta la pratica'” ( messaggio vocale del 04.08.2023 ore 15,38 durata
0,24”) . (cfr. all. 8 al fascicolo di parte opposta).
Laddove, per giurisprudenza della S.C. i messaggi “whatsapp” e gli “sms” conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una “chat” di “whatsapp” mediante copia dei relativi “screenshot”, tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi (Cass. Sez. U, Sentenza
3 n. 11197 del 27/04/2023). Ora, in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (c.d.
e-mail) – e così i messaggi whatsapp – costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime ( Cass. n. 1254/2025;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19622 del 16/07/2024; Sez. 2, Sentenza
n. 11584 del 30/04/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 30186 del
27/10/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 11606 del 14/05/2018). E ciò pur non avendo l'efficacia della scrittura privata prevista dall'art. 2702 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22012 del
24/07/2023);
La comunicazione in questione, in termini generali, è dovuta dal lavoratore in base alle regole generali di correttezza e buona fede, ma la mancata comunicazione non può essere reputata equipollente sul piano disciplinare alla mancata giustificazione dell'assenza.
È escluso che la lavoratrice abbia comunicato l'assenza in modo
«formale», ma la società è stata nei fatti messa comunque a conoscenza delle ragioni dell'assenza.
Pertanto, la parte opposta non si è resa responsabile di un'assenza ingiustificata, ma, tutt'al più, di una condotta diversa ossia, della violazione di un dovere di comunicazione essenzialmente fondato sul dovere di correttezza. (cfr. Cass.
n.5611/25 in tema di licenziamento, sulla medesima questione).
Illegittima deve, dunque, ritenersi la trattenuta operata dalla società in relazione alle asserite assenze ingiustificate nei tre giorni di settembre con annessa irrogazione della multa.
Per quanto concerne la trattenuta a titolo di indennità sostitutiva da mancato preavviso, occorre precisare che il combinato disposto degli art. 186-187 del CCNL applicato prevede il preavviso solo nell'ipotesi di contratto a tempo indeterminato.
Il richiamato art. 186 del CCNL pubblici esercizi e alberghi 2010 stabilisce che "Fermo restando quanto previsto dalle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970, così come modificate dalla legge n.
108 del 1990, nei casi consentiti dalla legge, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando preavviso scritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nei termini stabiliti dal successivo articolo 187”. 4 D'altra parte, mentre il preavviso è espressamente previsto dal legislatore nell'ipotesi di contratto a tempo indeterminato
(art.2118 c.c.), trovando giustificazione, per il lavoratore, nel fatto che il medesimo, trovatosi improvvisamente privo di occupazione, deve essere messo in grado di ricercare un nuovo posto di lavoro, non altrettanto è a dirsi per il contratto a termine, nel quale nulla viene a perdere il lavoratore in termini economici e di certezza circa il momento finale del rapporto, risultando integralmente ristorata l'illegittima risoluzione ante tempus dalla corresponsione delle retribuzioni maturate successivamente al recesso e sino alla scadenza del rapporto.
Tale opzione interpretativa risulta conforme all'orientamento della Suprema Corte in materia di applicabilità ai rapporti di lavoro a termine della disciplina di cui all'art. 2118 c.c.
Al riguardo è stato affermato che in caso di dimissioni intervenute nel corso di un rapporto a termine sorrette da giusta causa (id est in caso di licenziamento illegittimo) non è dovuta alcuna indennità sostitutiva del preavviso, essendo questa legislativamente prevista solo per il rapporto a tempo indeterminato (Cass. 8 maggio 2007 n. 10430).
Nel caso di specie, trattasi di contratto a tempo determinato
(cfr. contratto di lavoro in atti con termine in data 2.10.2023).
Nemmeno può ritenersi legittima la trattenuta effettuata a titolo di risarcimento danni causati dal recesso anticipato della lavoratrice (otto giorni tra la comunicazione delle dimissioni e la data di cessazione del rapporto di lavoro), essendo stata omessa la prova del danno nonché del nesso causale laddove, in tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'art. 1218 cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21140 del 10/10/2007 (Rv. 599341 - 01).
Ed inoltre, in tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e l'inadempimento, fonte del danno di cui si chiede il risarcimento, atteso che il cosiddetto "assorbimento" del nesso eziologico nell'inadempimento non deve essere inteso come sua irrilevanza tanto sul piano sostanziale quanto in punto di ricadute di
5 carattere processuale e di distribuzione dell'onere probatorio, bensì come prova "evidenziale" della sua esistenza, giustificata dal fatto che quel nesso, di norma, non è funzionalmente scindibile dall'inadempimento, in quanto quest'ultimo si sostanzia nella lesione dell'interesse del creditore che a sua volta identifica l'evento di danno. (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024 (Rv. 670936 - 02).
Per tutte queste ragioni, debbono essere ritenute illegittime le trattenute operate nella busta paga di settembre 2023 e per l'effetto deve essere confermato il decreto ingiuntivo opposto, con condanna della parte opponente al pagamento della somma portata dal decreto in parola.
Le spese processuali- liquidate come da infrascritto dispositivo, in misura pari ai minimi, attesa la non complessità della controversia- seguono la soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-rigetta l'opposizione proposta e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1639/23 del 28.12.2023 emesso dal Tribunale di Bari;
-condanna l'opponente alla rifusione delle spese legali in favore dell'opposta che liquida in complessivi Euro 1.030,00.
Bari, 21.11.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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