Sentenza 9 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/02/2004, n. 2438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2438 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco - Presidente -
Dott. ODDO Massimo - rel. Consigliere -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 29 settembre 2000 da:
Ministero delle Finanze - in persona del Ministro pro tempore - rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12;
- ricorrente -
contro
Rusconi Editore S.p.A. - in persona del suo legale rappresentante sig. RD NO - rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al controricorso dall'avv. Alessandro Arrigoni e dall'avv. Giuseppe Micera, presso il quale ultimo è elettivamente domiciliata in Roma, alla via Catanzaro, n. 15;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2048 del 27 luglio 1999. Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 14 ottobre 2003 dal Consigliere Dott. Massimo Oddo;
udito per la controricorrente l'avv. Giuseppe Micera;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per raccoglimento del primo motivo ed il rigetto del secondo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Rusconi Editori S.p.A. con atto notificato il 14 luglio 1995 conveniva l'Amministrazione finanziaria dello Stato davanti al Tribunale di Milano e ne domandava la condanna al rimborso delle somme da questa riscosse, in violazione dell'art. 10 della direttiva C.e.e. n. 335/69, quale tassa di concessione governativa per l'iscrizione della società nel registro delle imprese negli anni dal 1985 al 1991, oltre accessori.
La convenuta resisteva, eccependo, tra l'altro, la decadenza triennale ex art. 13, 2^ co., d.p.r. n. 641/72, ed il Tribunale, all'esito del primo grado di giudizio, accoglieva la domanda e condannava la resistente al rimborso di L. 56.500.000, nonché al pagamento degli interessi legali dalla domanda al saldo, ex art. 2033, c.c., e delle spese del giudizio.
La decisione, appellata dall'Amministrazione finanziaria, che rinnovava l'eccezione di decadenza triennale della società dal diritto e chiedeva una diversa determinazione degli interessi legali, era parzialmente riformata il 27 luglio 1999 dalla Corte di Appello di Milano, che dichiarava la società decaduta dal diritto al rimborso della tassa versata per gli anni dal 1985 al 1987 e determinava la somma dovuta a titolo di rimborso in L. 51.000.000;
dichiarava, altresì che, sui rimborsi, erano dovuti gli interessi al tasso stabilito dalla l. 26 gennaio 1961, n. 29, con decorrenza dalla proposizione della domanda, e condannava l'amministrazione appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Il Ministero delle Finanze ricorreva con due motivi per la cassazione della sentenza e la società Rusconi Editore resisteva con controricorso notificato il 2 novembre 2000.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente, invocando lo jus superveniens, chiede, a norma dell'art. 11, l. 23 dicembre 1998, n. 448, la determinazione della misura degli interessi dovuti sulle somme da rimborsare secondo il tasso annuo del 2,50%, stabilito dal d.m. 10 dicembre 1998. Il motivo è inammissibile.
Il giudice di appello ha specificamente esaminato nella sentenza impugnata la questione relativa all'operatività dell'art. 11, 3 co., l. n. 448/98, ai fini della individuazione del tasso di interesse applicabile alle somme da rimborsare ed ha affermato che la disciplina dettata dagli artt. 1 e 5, l. 26 gennaio 1961, n. 29, in tema di restituzione di somme pagate per tasse ed imposte indirette sugli affari, non poteva ritenersi derogata dalla norma sopravvenuta, giacché la stessa non poteva essere applicata per il suo contrasto con il diritto comunitario.
L'affermazione non è stata oggetto di alcuna censura da parte del Ministero, il quale, essendosi limitato ad invocare lo jus superveniens, si è sottratto all'obbligo, imposto a pena di inammissibilità dall'art. 366, n. 4, c.p.c., di specificare i motivi per i quali la decisione avesse comportato sul punto una violazione o falsa applicazione della nuova norma e si fosse risolta in un vizio della sentenza impugnata.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 91, 1 co., c.p.c., atteso che l'integrale accoglimento dell'appello non avrebbe consentito la condanna dell'amministrazione finanziaria al pagamento delle spese del secondo grado, ostandovi il divieto di porre le spese processuali, anche solo parzialmente, a carico della parte vittoriosa.
Il motivo infondato.
La soccombenza, alla quale l'art. 91, c.p.c., ricollega l'onere delle spese processuali, va determinata con riferimento all'intera causa, sicché, nel caso in cui questa abbia percorso più gradi di giudizio, deve tenersi conto del risultato finale del processo, senza possibilità di frazionamenti in relazione alle vicende della domanda, o dei singoli capi di essa, in ciascuno dei gradi (cfr.:
Cass. civ., sez. 1^, sent. 3 luglio 1993, n. 7314; Cass. civ., sez. 1^, sent. 22 novembre 1995, n. 12082; Cass. civ., sez. 1^, sent. 18 marzo 2003, n. 3964). L'onere posto a carico del soccombente, con la sentenza di parziale riforma della decisione di primo grado, di rifondere all'attore le spese di entrambi i gradi del giudizio non ha comportato, conseguentemente, la violazione lamentata dal Ministero, del quale la corte di appello aveva ribadito la condanna al rimborso di somme indebitamente percette, e la pronuncia del giudice, in quanto espressione di un potere discrezionale a lui attribuito dalla legge in via esclusiva, è incensurabile in sede di legittimità, salvo che, come in specie non è avvenuto, venga denunciata una illogicità od erroneità degli argomenti posti a sostegno della medesima.
Segue all'inammissibilità od infondatezza dei motivi il rigetto del ricorso.
Sussistono giusti morivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2004