Sentenza 27 marzo 2008
Massime • 1
Nel caso d'unico reato di bancarotta composto di una pluralità di fatti, qualora dall'accoglimento dell'appello dell'imputato derivi una pronuncia d'assoluzione o di non doversi procedere per intervenuta prescrizione relativamente a taluno dei fatti stessi, trova applicazione il disposto dell'art. 597, comma quarto, cod. proc. pen., con il conseguente obbligo del giudice d'appello di ridurre in misura corrispondente la pena complessiva irrogata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/03/2008, n. 17777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17777 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 27/03/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 633
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 041744/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI RO, N. IL 08/05/1952;
MUSACCHIA PASQUALINO, N. IL 02/03/1941;
avverso SENTENZA del 28/06/2007 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. GIORDANO UMBERTO;
udito il procuratore generale in persona del Dr. Geraci che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti del RI limitatamente al capo A/8, il rigetto su resto del ricorso del RI e il rigetto del ricorso del IA;
udito per la parte civile NC di RG, l'avv. CIOTTI in subordine all'avv. Zanali;
uditi i difensori avv. CASTRALE e ZANCAN.
OSSERVA
il procedimento pervenuto all'esame di questa Corte riguarda le vicende di un gruppo di società per azioni facenti capo a RI TO, noto come gruppo NI, tra cui la capo- gruppo con sede in RI denominata NI Trust Corporation Limited (per brevità NI RI) e altra con sede in Roma denominata NI Trust Corporation AL (per brevità NI AL) la cui operatività era caratterizzata da complesse operazioni finanziarie che hanno in breve tempo determinato un imponente disavanzo ingiustificato (di oltre 129 miliardi per la sola capo-gruppo).
Con sentenza in data 17/7/01, emessa in esito a giudizio abbreviato, il Tribunale di RI ha dichiarato il RI - quale presidente del consiglio di amministrazione dal 18/12/84 al 25/7/90 e poi sino al 16/9/91 amministratore della NI RI dichiarata fallita il 16/12/91 - colpevole di numerosi fatti di bancarotta fraudolenta impropria aggravata ai sensi della L. Fall., art. 223, comma 1 e comma 2, nn. 1 e 2, art. 216, comma 1, nn. 1, 2, commi 2 e
3, art. 219, comma 1 e comma 2, n. 1, e art. 2621 c.c. e inoltre di fatti di appropriazione indebita aggravata e, ritenuta la continuazione, con la diminuente per la scelta del rito lo ha condannato a 8 anni di reclusione nonché a risarcire i danni cagionati alle parti civili costituite tra cui il AL e la NC di RG, controllata dal gruppo NI e sottoposta in seguito alle vicende fallimentari a liquidazione coatta amministrativa, con assegnazione a quest'ultima di una provvisionale immediatamente esecutiva di L. 10 miliardi.
Con sentenza in data 16/1/02, emessa in esito a giudizio abbreviato, il GUP del Tribunale di RI ha poi dichiarato il RI e IA PA - quali amministratori rispettivamente dal 26/1/89 al 11/2/91 e dal 23/6/87 al 29/6/91 della NI AL dichiarata fallita il 13/12/91 - colpevoli di altri fatti di bancarotta fraudolenta impropria aggravata ai sensi della L. Fall., art. 223, comma 1 e comma 2, nn. 1 e 2, art. 216, comma 1, nn. 1 e 2,
e comma 2, art. 219, comma 1 e comma 2, n. 1 e art. 2621 c.c. e, ritenuta la continuazione, con la diminuente per la scelta del rito ha condannato il RI a 6 anni di reclusione e il IA, con le attenuanti generiche stimate equivalenti alle aggravanti, a 3 anni di reclusione nonché entrambi solido a risarcire i danni cagionati al AL costituitosi parte civile. Proposto gravame dagli imputati e riuniti i due procedimenti, con sentenza in data 23/1/04 la Corte di appello di RI li ha prosciolti solo da alcuni addebiti e ha invece confermato le pronunce di condanna, quanto alla sentenza emessa dal Tribunale il 17/7/01, per undici fatti di bancarotta patrimoniale per distrazione (quelli rubricati ai numeri da 1 a 11 del capo A), per i fatti di bancarotta documentale (capo B) e preferenziale (capi C e D), e per le appropriazioni indebite (capi G e H) e, quanto alla sentenza emessa dal GUP il 16/1/02, per quattro dei contestati fatti di bancarotta patrimoniale per distrazione e occultamento nei confronti del LI e per tre nei confronti del IA (con parziale assoluzione però per uno di essi), per i fatti di bancarotta documentale e per quelli di causazione con operazioni dolose del fallimento;
quindi, ritenuta nei confronti del RI la continuazione tra i reati oggetto delle due sentenze, il giudice di secondo grado ha rideterminato le pene in 9 anni e 4 mesi di reclusione per il RI e in 2 anni e 4 mesi di reclusione per il IA.
Questa pronuncia è stata solo in parte annullata con rinvio, per vizio di motivazione, dalla 5^ Sezione di questa Corte con sentenza in data 28/6/05 che ha rigettato nel resto i ricorsi degli imputati. L'annullamento ha riguardato: la motivazione in ordine alla prova dei fatti di bancarotta patrimoniale per cui il RI ha riportato condanna con la sentenza 17/7/01 del Tribunale rubricati nel capo A ai n. 1 (distrazione di giacenza di cassa), 3 (distrazione di oltre 9 miliardi di lire che figurano sborsati dalla NI RI per acquisire, tramite la società fiduciaria SFS di RT CA, un'opzione di acquisto di azioni relative a un'operazione immobiliare negli Stati Uniti) e 8 (distrazione di azioni TO che erano state date in garanzia dalla società SA per un finanziamento ottenuto dalla NI RI e che figurano assegnate alla società Elmafin del coimputato TA IO, pure condannato in primo e secondo grado e deceduto); la motivazione in ordine alla prova del fatto di bancarotta patrimoniale per distrazione della somma di L. 14.867.412.470 (costituente il valore di titoli azionar che figurano contabilmente venduti dalla NI AL alla banca londinese BÒ s per azzerare un debito fittizio di pari importo nei confronti della stessa, riferentesi a simulate operazioni di compravendita di titoli tramite la NC di RG) per cui il OG ha riportato condanna con la sentenza 16/1/02 del GUP e la motivazione in ordine alla prova del fatto di bancarotta patrimoniale per occultamento di un credito di L. 5 miliardi verso NI RI relativo a un'operazione di aumento del capitale di NI AL per cui il RI e il IA hanno riportato condanna con quest'ultima sentenza;
la ritenuta ammissibilità della costituzione di parte civile della NC di RG anche per i danni patrimoniali;
e la determinazione della pena base per il RI, per non avere la Corte di appello tenuto a tale fine conto delle contestuali pronunce assolutorie.
In esito al giudizio di rinvio, con sentenza in data 28/6/07 altra sezione della Corte di appello di RI ha assolto il RI dall'addebito di cui al capo A/1, ha ridotto la pena per questo imputato a 7 anni e 4 mesi di reclusione, ha ridotto la provvisionale assegnata alla NC di RG ad Euro 2.500.000.000 e ha confermato le altre statuizioni delle sentenze appellate riferentesi ai capi e ai punti rimessi sub iudice dalla sentenza di annullamento di questa Corte.
Contro la sentenza del giudice di rinvio hanno ancora una volta proposto ricorso per cassazione i difensori del RI avv. Zancan e Castrale (con due atti) e il difensore del IA avv. Inzerillo.
In tutti i motivi di ricorso si deduce, per quanto concerne l'affermazione di responsabilità del RI e del IA per i fatti rimessi in discussione dalla sentenza di annullamento di questa Corte, violazione dell'art. 627 c.p.p., comma 3 e vizio di motivazione sull'assunto che il giudice di rinvio non sarebbe riuscito a superare, se non attraverso inaccettabili forzature, i vizi e le lacune per i quali era stato censurato l'apparato argomentativo della precedente sentenza di appello. Per il RI vi è anche doglianza per quanto concerne l'entità della somma accordata alla parte civile NC di RG a titolo di provvisionale, che nel dispositivo della sentenza impugnata è indicata in 2.500.000,00 Euro e in motivazione invece in 2.500,00 Euro.
Nei motivi di ricorso si rileva questa diversità e l'incertezza che ne deriva, si sostiene che nelle sentenze camerali il dispositivo non può ritenersi prevalente sulla motivazione e si deduce comunque mancanza di congrua giustificazione della elevata entità della somma stabilita in dispositivo.
E per il RI vi è ancora doglianza in ordine alla determinazione della pena base per il delitto di bancarotta fraudolenta impropria rubricato ai capi A, B, C, D, E ed F del procedimento definito in primo grado con la sentenza emessa il 17/7/01 dal Tribunale di RI. Sia per il RI, limitatamente alle appropriazioni indebite, che per il IA sono state infine avanzate nei motivi di ricorso richieste di declaratoria di prescrizione dei reati. I motivi di ricorso che attengono alla affermazione di responsabilità degli imputati sono privi di fondamento, avendo il giudice di rinvio fornito per tutti i fatti ancora in discussione congrua e corretta motivazione che ha tenuto conto dei rilievi formulati nella sentenza di annullamento di questa Corte. Quanto al fatto rubricato al capo A/3 nel procedimento definito in primo grado con la sentenza 17/7/01 del Tribunale di RI, la sentenza di annullamento aveva censurato carenza di motivazione in ordine al ritenuto carattere distrattivo della non ben chiarita operazione che aveva comportato da parte della NI RI l'esborso nel luglio 1990 di oltre L. 9 miliardi per assicurarsi un'opzione di acquisto, da esercitarsi entro il settembre 1992 con ulteriore esborso di un'altra ventina di miliardi, di azioni della C.F.V.I (Compagnie Financiere de Valeurs Immobilieres) riguardanti investimenti immobiliari negli Stati Uniti.
Il giudice di rinvio ha evidenziato con concreti riferimenti come il carattere distrattivo dell'onerosa operazione fosse in via logica desumibile non solo dall'esito completamente negativo per la società fallita, che non ha conseguito alcun corrispettivo, ma anche e soprattutto dalle modalità dell'operazione stessa, essendo l'opzione stata acquisita tramite la società fiduciaria SFS di RT CA, il quale pure è stato amministratore della NI RI, quando quest'ultima era già in stato di avanzata decozione ed essendovi dietro alla SFS tale SO, altro personaggio alla stessa NI collegato.
È stata così confutata, con adeguato apparato argomentativo immune da vizi sindacabili in questa sede, la tesi difensiva, riproposta ancora nei motivi di ricorso, secondo cui nella condotta del RI sarebbero ravvisabili solo connotazioni di imprudenza che potevano al più giustificare un addebito ai sensi della L. Fall., art. 217.
Quanto al fatto rubricato al capo A/8 nel procedimento definito in primo grado con la sentenza 17/7/01 del Tribunale di RI, la sentenza di annullamento aveva censurato carenza di motivazione in ordine alla natura della complessa operazione di assegnazione da parte della NI RI alla società Elmafin del coimputato TA IO di 70 milioni di azioni TO, per un valore di quasi L. 22 miliardi, poiché non risultava chiarito se si trattava di assegnazione reale o solo fittizia e se le azioni in questione facessero o meno parte di quelle (in numero di 350 milioni) all'inizio del 1989 consegnate in garanzia dalla SA, che dalla società fallita aveva ottenuto un finanziamento, e già considerate oggetto di distrazione frectius di appropriazione indebita). Il giudice di rinvio ha, con ampia motivazione, colmato le lacune evidenziate da questa Corte ricostruendo in modo completo l'operazione di cui si tratta nel senso che Elmafin aveva restituito a NI RI solo 10 milioni delle azioni che le erano state assegnate e che delle restanti (in relazione alle quali la posizione debitoria della Elmafin era stata pareggiata con annotazione di una vendita fittizia) doveva considerarsi del tutto ingiustificata la mancata restituzione di 25 milioni di azioni, mentre gli altri 35 milioni erano stati utilizzati dal TA per estinguere un debito della NI RI.
Il giudice di rinvio ha poi escluso in fatto che le azioni TO in questione abbiano formato oggetto dell'appropriazione indebita di cui al capo G, e che vi sia quindi stata la duplicazione di imputazione che viene denunciata nei motivi di ricorso, avendo questo reato (contestato come appropriazione di "titoli" ricevuti in garanzia) in realtà riguardato dei titoli di Stato, CCT per un ammontare di oltre 40 miliardi, con i quali le suddette azioni ST erano state nel dicembre 1990 sostituite su richiesta della SA che si era avvalsa di una precisa clausola contrattuale, il che è stato nella sentenza impugnata con precisione ricostruito sulla base delle risultanze processuali.
Quanto alla distrazione della somma di quasi 15 miliardi di lire dal patrimonio della NI AL, nell'ambito del rapporto da questa intrattenuto con la banca londinese Baibos, oggetto del procedimento definito in primo grado con la sentenza 16/1/02 del GUP del Tribunale di RI, la sentenza di annullamento aveva censurato carenza di motivazione in ordine alla effettiva cessione, e quindi all'effettivo depauperamento del patrimonio della società fallita, di titoli azionari che figurano contabilmente venduti dalla NI AL alla suddetta banca (già cancellata dai registri commerciali del Regno Unito e probabilmente neppure più operativa) per azzerare un debito fittizio di pari importo nei confronti della stessa, debito riferentesi a simulate operazioni di compravendita di titoli "pronti conto termine" effettuate tramite finanziamenti provenienti da risparmiatori clienti della NC di RG di cui il gruppo del RI nel giugno 1988 aveva acquisito il controllo. Il giudice di rinvio ha con adeguata motivazione - in cui vengono tra l'altro riportate le dichiarazioni di CI US, responsabile dell'ufficio titoli della NC di RG, e le risultanze di esperite consulenze - ineccepibilmente dimostrato come il fatto distrattivo si dovesse individuare nel dirottamento da NI AL (nel cui patrimonio non rimasero ne' titoli ne' denaro) alla società capo-gruppo ormai decotta, con credito che è divenuto inesigibile per il fallimento del debitore, della provvista finanziaria, corrispondente alla cifra indicata nel capo di imputazione, che doveva servire per le operazioni fasulle con la BÒ s.
E neppure in questo caso si è avuta, contrariamente a quanto ancora una volta si sostiene nei motivi di ricorso, una immutazione dell'accusa contestata facendosi, nella parte conclusiva dell'imputazione, esplicita menzione dell'illecito trasferimento alla società capo-gruppo, con pregiudizio per i creditori della NI AL, della liquidità derivata dalle fittizie operazioni di cui si è detto.
Quanto infine alla dissimulazione nel patrimonio della NI AL, nell'ambito di un'operazione di aumento di capitale, di un credito di L. 5 miliardi verso NI RI, unico tra i fatti di cui si tratta per cui ha riportato condanna anche il IA, la sentenza di annullamento aveva censurato carenza di motivazione in ordine alla esistenza del credito - che secondo l'ipotesi accusatoria convalidata dal GUP sarebbe stato occultato facendo risultare, contrariamente alla realtà, versato l'aumento di capitale sottoscritto nel novembre 1990 dalla NI RI mediante intestazione solo fittizia di azioni, peraltro ipervalutate, della società Terme Reali di Valdieri - nel senso che non era stato chiarito se l'intestazione fosse o meno effettivamente avvenuta e, in caso positivo, se l'attribuzione alle azioni di un valore superiore al reale fosse stata dolosa.
Il giudice di rinvio ha chiarito quanto era emerso dalle indagini evidenziando, con articolata motivazione immune da vizi sindacabili in questa sede, che, se non si poteva in ultima analisi escludere che la NI RI avesse ottenuto (tramite l'amministratore di TRV Bonetto, che era anche azionista di maggioranza della stessa NI RI, e la società Giomatie) la disponibilità delle azioni delle Terme Reali di Valdieri che figuravano versate nel patrimonio di NI AL, quando era ancora denominata Medifin, tramite vendita nel dicembre 1988 (e la posta del relativo credito della società capo-gruppo era stata poi utilizzata per l'aumento di capitale), non risultava però in alcun modo che il versamento fosse effettivamente avvenuto, e non si fosse invece trattato esclusivamente di un fatto contabile, perché azioni TRV non erano pervenute al fallimento della NI AL e non vi era stata alcuna movimentazione di denaro, mentre ciò che comunque dalle valutazioni peritali risultava provato con certezza era che tali azioni erano di così infimo valore da non potersi dubitare che fossero state dagli imputati consapevolmente ipervalutate. Vi è dunque nella sentenza impugnata, contrariamente a ciò che si sostiene nei ricorsi, congrua giustificazione dell'affermazione di responsabilità per questo addebito sia del RI che del IA, il ritenuto coinvolgimento del quale come amministratore della NI AL in questa operazione non era stato messo in discussione dalla sentenza di annullamento e non necessitava quindi di ulteriore dimostrazione.
È infondato anche il motivo di ricorso proposto nell'interesse del RI riguardante la entità della provvisionale accordata alla NC di RG.
La sentenza di annullamento aveva censurato la mancanza di motivazione sull'eccezione sollevata dalla difesa del suddetto imputato in ordine alla ammissibilità della costituzione di parte civile di tale istituto di credito, posto in liquidazione coatta amministrativa, con particolare riguardo alla esistenza e ai limiti della prescritta autorizzazione della NC d'AL. Il giudice di rinvio ha ritenuto che una regolare autorizzazione, sia pure in forma di semplice nota di comunicazione, esistesse, ma limitata ai danni morali e ha quindi ridotto la entità della provvisionale, secondo quanto risulta dal dispositivo della sentenza impugnata, a 2.500.000 Euro (circa la metà di quella stabilita dal Tribunale).
La difformità con la minore cifra indicata in motivazione, 2.500,00 Euro, non può determinare incertezza su questa statuizione poiché, pur essendo la sentenza stata deliberata a seguito di procedimento camerale, vi è stata nel caso di specie prima del deposito della sentenza completa una anticipata manifestazione del contenuto della decisione mediante deposito del solo dispositivo - con applicabilità quindi del principio di prevalenza di quest'ultimo sulla motivazione (cfr. in tal senso la sentenza di questa Sezione 21/2/07, Magro, rv. 234.226) - e in questo atto pure figura la cifra 2.500.000 Euro. Nè si può ritenere la motivazione sul punto mancante, risultando la determinazione in questa misura della provvisionale giustificata dalla valutazione di particolare gravità, chiaramente espressa nel contesto della sentenza, del pregiudizio che i fatti hanno cagionato anche sotto il profilo non patrimoniale alla NC di RG. Da tutto quanto sinora si è detto, anche in ordine alla infondatezza dei motivi di ricorso riguardanti l'affermazione di penale responsabilità, consegue dunque l'obbligo per il RI di rifondere al suddetto istituto costituito parte civile le spese sostenute in questo giudizio, che si liquidano come in dispositivo. Merita invece accoglimento il motivo di ricorso concernente la determinazione della pena base nei confronti del RI. Al riguardo va premesso che la sentenza 17/7/01 del Tribunale di RI, nello stabilire la sanzione, ha correttamente precisato che si dovevano fare rientrare nel reato di bancarotta fraudolenta impropria relativo al fallimento della NI RI di cui questo imputato era stato chiamato a rispondere tutti i fatti di bancarotta per distrazione rubricati nel capo A, quelli di bancarotta documentale e preferenziale rubricati nei capi B, C e D e quelli di false comunicazioni sociali e operazioni dolose rubricati nei capi E ed F;
dopo di che il Tribunale ha determinato la pena base per il reato di bancarotta fraudolenta, unitariamente considerato, in 8 anni di reclusione e ha quindi ad essa apportato gli aumenti per le aggravanti, tra cui quella della pluralità dei fatti prevista dalla L. Fall., art. 219, comma 2, n. 1, e l'aumento per la continuazione con i reati di appropriazione indebita di cui ai capi G e H, operando infine la diminuzione per la scelta del rito.
Il reato di bancarotta fraudolenta impropria relativo al fallimento della NI RI è poi stato sempre considerato l'episodio più grave della ritenuta continuazione anche quando, con la sentenza 23/1/04 della Corte di appello, sono stati unificati nel vincolo pure i reati relativi al fallimento della NI AL. La sentenza di annullamento dalla 5^ Sezione di questa Corte aveva alla pagina 14 censurato che la Corte di appello, pur avendo pronunciato nei confronti del RI sentenza assolutoria quanto agli addebiti di bancarotta impropria per false comunicazioni sociali e operazioni dolose concorse a cagionare il fallimento della società di cui ai capi E ed F, fatti come si è detto rientranti nell'unitario reato di bancarotta fraudolenta impropria giudicato con la sentenza 17/7/01 del Tribunale di RI, non avesse, in violazione del disposto dell'art. 597 c.p.p., comma 4, operato una corrispondente riduzione della pena base di 8 anni di reclusione stabilita per tale reato dal primo giudice ma avesse solo ridotto l'aumento per l'aggravante della pluralità dei fatti di cui all a L. Fall., art. 219, comma 2, n. 1.
Il giudice di rinvio, tenuto conto delle anzidette assoluzioni e di quella da lui stesso pronunciata per il fatto di cui al capo A/1 pure compreso nel reato di cui si tratta, ha per l'effetto ridotto la pena base stabilita dal primo giudice a 6 anni e 6 mesi di reclusione. Nei motivi di ricorso si evidenzia che con la sentenza della Corte di appello in data 23/1/04 nei confronti del RI non erano intervenute solo le assoluzioni per i fatti di cui ai capi E ed F menzionati nella sentenza di annullamento di questa Corte ma vi era stata anche, oltre a pronuncia di parziale assoluzione per uno dei fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale giudicati con la sentenza 16/1/02 del GUP, pronuncia di proscioglimento per prescrizione, previa derubricazione dell'addebito di bancarotta fraudolenta patrimoniale in bancarotta semplice, quanto al fatto di cui al capo A/12 (già dal primo giudice ritenuto assorbente dei fatti di cui ai capi A/13 e A/14) giudicato con la sentenza 17/7/01 del Tribunale;
e si lamenta quindi che di questa pronuncia di proscioglimento, riguardante il fatto quantitativamente di maggiore importanza (la distrazione di oltre 40 miliardi nella vicenda Rayton Fissore) dell'unitario reato di bancarotta fraudolenta relativo al fallimento della NI RI, il giudice di rinvio non abbia tenuto conto nella nuova determinazione della pena base come invece sarebbe stato tenuto a fare in osservanza dell'art. 627 c.p.p., comma 3, anche se nella motivazione della sentenza della 5^ Sezione di questa Corte per evidente dimenticanza era stata fatta esplicita menzione solo delle assoluzioni per i fatti di cui ai capi E ed F, essendo l'annullamento stato disposto, senza operare alcuna distinzione, in accoglimento di motivi di ricorso che facevano riferimento a tutti gli intervenuti proscioglimenti. La censura è fondata.
Il principio di diritto, vincolante per il giudice di rinvio, affermato dalla V Sezione di questa Corte nell'annullare la sentenza emessa il 23/1/04 dalla Corte di RI in ordine alla determinazione della pena base nei confronti del RI era invero chiaramente nel senso che anche nel caso, come quello di specie, di unico reato composto da una pluralità di fatti doveva trovare applicazione il disposto dell'art. 597 c.p.p., comma 4; con la conseguenza che l'accoglimento dell'appello dell'imputato relativamente a taluni dei fatti compresi nella bancarotta fraudolenta relativa al fallimento della NI RI avrebbe dovuto comportare una corrispondente riduzione della pena per essi unitariamente inflitta. E poiché la lettera e la ratio dell'art. 597 c.p.p., comma 4 non consentono assolutamente di distinguere tra i casi in cui dall'accoglimento dell'appello derivi una pronuncia assolutoria e quelli in cui derivi una pronuncia di proscioglimento diversa, come quella di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, in quanto ciò che unicamente ha rilievo è il venir meno della condanna per uno dei fatti cui si deve avere riguardo nel determinare l'entità della pena, il giudice di rinvio, nello stabilire in quale misura doveva discrezionalmente ridurre per effetto degli intervenuti proscioglimenti la pena base fissata dal primo giudice, non poteva alla luce dell'enunciato principio di diritto esimersi dal tenere conto anche di quello, pur se non espressamente menzionato nella sentenza di annullamento di questa Corte, riguardante l'addebito di cui al capo A/12.
Ciò non avendo fatto, la sentenza impugnata va su questo solo punto annullata con rinvio.
Resta solo da dire che le richieste di declaratoria di prescrizione avanzate nei ricorsi non possono trovare accoglimento. La difesa del RI invoca la declaratoria di prescrizione per i reati di appropriazione indebita aggravata di cui ai capi G e H giudicati con la sentenza 17/7/01 del Tribunale di RI, sostenendo che su di essi non si sarebbe formato giudicato progressivo. L'assunto è infondato, poiché si tratta di reati distinti da quelli di bancarotta fraudolenta e il motivo di ricorso con cui era stata anche in ordine ad essi contestata l'affermazione di responsabilità è stato rigettato dalla 5^ Sezione di questa Corte, con conseguente applicabilità dell'art. 624 c.p.p., comma 1 ostativo - come affermato dalla sentenza delle Sezioni unite 26/3/97, Attinà - alla rilevabilità delle cause di estinzione sopravvenute. La difesa del IA invoca per parte sua la declaratoria di prescrizione per il reato per cui questo imputato ha riportato condanna, sostenendo l'applicabilità delle norme più favorevoli in materia introdotte dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251 e sollevando in subordine, ove ritenute non applicabili ai procedimenti nei quali al momento della sua entrata in vigore era già stata pronunciata la sentenza di primo grado, nuova eccezione di incostituzionalità della disposizione transitoria dell'art. 10, comma 3 della Legge medesima, già dichiarato parzialmente illegittimo con la sentenza della Corte costituzionale 23/11/06 n. 393. La questione è sotto ogni profilo manifestamente priva di fondamento poiché, come questa Corte ha già avuto occasione di rilevare (cfr. Sez. 5^ 9/10/07, De Masi, rv. 238.193), la citata sentenza della Corte costituzionale ha implicitamente negato che sia costituzionalmente illegittima l'esclusione, chiaramente risultante dal testo della suddetta disposizione transitoria, dell'applicabilità della nuova disciplina della prescrizione in tutti i giudizi di impugnazione, incluso il giudizio di rinvio. Consegue alla totale reiezione del ricorso del IA la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di RI TO limitatamente alla determinazione della pena base e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di RI. Rigetta nel resto il ricorso del RI e condanna lo stesso alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile NC di RG che liquida nella somma complessiva di Euro seimila, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Rigetta il ricorso di IA PA che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2008