Articolo 48 della Legge 7 febbraio 1961, n. 59
Articolo 47Articolo 49
Versione
22 marzo 1961
Art. 48.
Al servizio di ragioneria dell'Azienda si provvede con personale di ruolo del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato.
Per le funzioni di cui al precedente comma valgono le disposizioni vigenti per le Ragionerie centrali.
Il direttore capo della Ragioneria centrale esercita le attribuzioni ed e' responsabile degli adempimenti a norma della vigente legge di contabilita' generale dello Stato e del relativo regolamento e successive modificazioni.
Entrata in vigore il 22 marzo 1961