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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/11/2025, n. 2031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2031 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 194/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea AM Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 194 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
Parte_1
(c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore in carica,
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Michiara (c.f. ) ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Borgo Antini n. 3 a Parma, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore in ONroparte_1 P.IVA_2
carica, rappresentata e difesa dagli Avv. Paolo Bonalume (c.f. , C.F._2
OV GO MA (c.f. ) e SE ON (c.f. C.F._3
) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Corso Magenta C.F._4
n. 84 a Milano, giusta procura in atti
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 1375/2022 del 7.12.2022, pubblicata il
12.12.2022.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 24.10.2024:
Appellante ): Parte_1
pagina 1 di 9 “-dichiarare la nullità, l'invalidità o come meglio della sentenza del Tribunale di Parma n.
1375/2022 pubblicata il 12/12/2022 per i motivi di cui all'atto d'appello e, in totale riforma della sentenza stessa, contrariis reiectis, rigettare tutte le domande di in CP_1 quanto inammissibili, improponibili, infondate o come meglio dichiarando altresì che nulla è dovuto da a;
CP_2 CP_1
-condannare a restituire ad le eventuali somme percepite in forza CP_1 CP_2 dell'impugnata sentenza;
-dichiarare tenuta e conseguentemente condannare al pagamento di una CP_1 somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio, compensi legali, rimborso forfettario, oltre Iva e Cpa.”
Appellata : ONroparte_1
“IN VIA PRINCIPALE: dichiarare inammissibile e, in ogni caso, rigettare in quanto infondato l'appello promosso da Parte_2
e confermare la sentenza n. 1375/22 emessa dal Tribunale di
[...]
Parma e pubblicata il 12 dicembre 2022 nel giudizio RG 4833/20 avanti al Tribunale di
Parma tra e l ONroparte_1 Parte_1
[...]
IN VIA SUBORDINATA: condannare Parte_2
al pagamento di ogni diversa somma ritenuta
[...] dovuta nei confronti di
[...]
: con vittoria di spese e compensi, oltre 15% per spese generali, oltre CPA e Parte_3 successive”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ON 1. La poi (da qui con atto Parte_4 ONroparte_1
di citazione del 16.12.2020 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parma l
[...]
(da qui Parte_2 CP_2
esponendo: ON
- era cessionaria dei crediti per fatture emesse dalla società IS Energia S.p.A. per complessivi € 58.611,45, a titolo di corrispettivo di forniture e servizi resi a favore della convenuta;
- i crediti erano stati ceduti pro soluto mediante i contratti di cessione redatti in forma di scrittura privata autenticata e notificati ad CP_2
ON
- la cessione comprendeva anche gli interessi di mora e quindi aveva diritto alla corresponsione di tali interessi ex artt. 2 e 5 D. Lgs. n. 231/2002, con decorrenza dalla scadenza di ciascuna fattura;
ON
- aveva altresì diritto al pagamento:
a) degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale che, alla data di notifica della citazione erano scaduti da almeno sei mesi,
pagina 2 di 9 nella misura prevista dall'art. 1284 c.c. e con decorrenza dalla notifica della citazione;
b) di € 1.280,00 per il mancato pagamento di n. 32 fatture ex art. 6 D. Lgs. n.
231/2002 (importo forfettario di € 40,00 a titolo di risarcimento del danno);
c) di € 464,66 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale - maturati a causa del tardivo pagamento, da parte di parte convenuta, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale (Note di debito) e su tale importo al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori oggetto delle Note Debito in quanto gli interessi di mora erano scaduti da oltre sei mesi;
d) di € 4.320,00, ovvero € 40,00 per ciascuna fattura ex art. 6 D. Lgs. n. 231/2002 il cui tardivo pagamento aveva generato gli interessi di mora oggetto delle Note
Debito.
ON concludeva per l'accoglimento della domanda principale ed in via subordinata per la condanna di per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.. CP_2
2. L Parte_2
sebbene ritualmente intimata, non si costituiva in giudizio rimanendo contumace.
ON 3. Con memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c., la rettificava l'importo richiesto,
precisando che il credito residuo per sorte capitale ammontava ad € 15.418,36.
4. All'esito della trattazione, il Tribunale, con sentenza n. 1375/2022 accoglieva la domanda attrice.
5. Avverso la predetta decisione ha proposto appello l
[...]
. Parte_2
6. Si è costituita in giudizio la hiedendo il rigetto del gravame. ONroparte_1
7. All'udienza del 24.10.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Con il primo motivo di gravame, l'appellante si duole della sentenza impugnata laddove il
Tribunale ha ritenuto opponibile ad la cessione dei crediti de quibus. In particolare, CP_2
ON secondo l'appellante, sarebbe priva della titolarità dei crediti azionati, in quanto a CP_2
seguito della notifica della cessione, aveva legittimamente manifestato il proprio rifiuto alla cessione entro il termine di legge (45 giorni dalla notifica della cessione ex art. 117 co. 3 del pagina 3 di 9 D.Lgs. n. 163/2006 poi art. 106 co. 13 D.Lgs. n. 50/2016) ed aveva contestato immediatamente il credito vantato dall'appellata. Per il perfezionamento della cessione e la sua opponibilità, sarebbe difatti stato necessario il mancato rifiuto da parte dell'ente pubblico o che comunque la convenzione prevedesse la possibilità di cessione dei crediti a terzi. La
ON non avrebbe invece dimostrato la propria titolarità del diritto, provando il mancato rifiuto di quale elemento perfezionante della cessione e condizione dell'azione, inducendo CP_2
così in errore il Tribunale che avrebbe dovuto verificare tale circostanza - taciuta al giudice da
ON
- prima di poter ritenere valida la cessione;
peraltro, nella prima memoria ex art. 183
ON c.p.c., aveva rettificato l'importo del proprio credito, allegando l'avvenuto pagamento di alcune fatture a IS Energia s.p.a. da parte di e quindi di fatto confessando il CP_2
proprio difetto di titolarità del diritto che avrebbe dovuto indurre il giudice di primo grado ad approfondire la questione. Inoltre, l'art. 24 della convenzione per la fornitura di energia elettrica (LOTTO 3 CIG 631366050D) con IS Energia S.p.A. prevedeva il divieto di cessione dei crediti a terzi.
ON 9. resiste sostenendo che nella fattispecie troverebbe applicazione la L. n. 52/1991
ON perché la cedente (IS Energia) e la cessionaria ( svolgono attività di impresa;
di conseguenza, ai fini opponibilità della cessione (anche nei confronti della P.A.), sarebbe sufficiente la sola notifica al debitore ceduto;
in particolare, non troverebbero applicazione le norme speciali sulla ONabilità Generale dello Stato ovvero gli artt. 70 del R.D. n. 2440/1923
e 9 All. E della L. n. 2248/1865, (che richiedono l'adesione alla cessione da parte della P.A.), né l'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006, ora art. 106 D.Lgs. n. 50/2016 (che richiede ai fini dell'efficacia della cessione che la P.A. non la rifiuti entro 45 giorni dalla notifica della ON stessa). In ogni caso, secondo anche qualora si ritenesse applicabile la disciplina sulla
ONabilità Generale dello Stato, l'adesione della P.A. sarebbe necessaria solo per i contratti di somministrazione ancora in esecuzione;
nella fattispecie (contumace in primo grado) CP_2
non avrebbe provato né il contratto fosse ancora in corso né di aver inviato il rifiuto nel termine di legge, non essendo ammissibile in questo grado la relativa produzione documentale da parte di (v. PEC del 8.7.2016, convenzione del 29.9.2015 tra CP_2 [...]
e EDISON Parte_5
ENERGIA e relativo ordinativo di fornitura).
10. Il motivo è fondato.
ON 11. Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata da in merito alla tardività dell'eccezione di carenza di titolarità sostanziale introdotta da CP_2
12. La Corte ricorda che le Sezioni Unite della Cassazione, nel dirimere un contrasto sulla pagina 4 di 9 natura giuridica della contestazione in ordine alla reale titolarità attiva o passiva del diritto sostanziale dedotto in giudizio, hanno affermato il principio secondo cui le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti (cfr. SS. U.U. n. 2951/2016 - Rv. 638372). Pertanto, la difesa con la quale il convenuto - ancorché contumace in primo grado - si limiti a dedurre che l'attore non è titolare del diritto azionato, non va proposta a pena di decadenza solo in sede di costituzione in giudizio, ma “la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa” (SS.UU. cit. -
Rv. 638373 - 01).
13. Ciò in quanto la questione della titolarità attiva o passiva della situazione creditoria dedotta in giudizio rappresenta un elemento costitutivo della domanda, afferendo al merito della decisione, costituisce una eccezione in senso lato (Cass. SS. UU. n. 2951/2016 e n.
16904/2018). Va altresì osservato che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, essendo un elemento costitutivo della domanda, pone a carico dell'attore l'onere di allegare e provare la titolarità del diritto azionato.
14. Né ha rilievo la circostanza che la parte convenuta sia rimasta contumace: “le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che
l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti” (Rv. 638372 - 01) (cfr. Cass. n. 9457/2020; idem n. 24952/2016).
15. Alla luce di tali principi, l'eccezione sollevata con il primo motivo di appello da CP_2
ON relativa alla mancanza di titolarità del credito in capo a per non essersi, in tesi, perfezionata la cessione a suo favore dei crediti vantati dalla cedente, è ammissibile non trattandosi di un'eccezione in senso stretto e quindi non soggiace alle preclusioni previste per tale categoria di eccezione (1).
16. Nella fattispecie la questione della titolarità del credito emerge dalle allegazioni e dalla
(1) “La difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio. Essa, pertanto, può essere proposta in ogni fase del giudizio” (Cass. S.U. n. 2951/2016).
pagina 5 di 9 documentazione versata in atti dalla stessa attrice e non configura in alcun modo, uno sviluppo inatteso della lite che impedirebbe al giudice un suo esame ex art. 101 co. 2 c.p.c. ON (2). Difatti è la medesima che, sin dal proprio atto di citazione in primo grado, ha allegato la propria titolarità del diritto di credito azionato sulla base dell'intervenuta cessione dei
ON crediti;
pertanto, la avrebbe dovuto fornire prova, ex art. 2697 c.c., della validità ed efficacia della cessione dei crediti posseduti da IS Energia s.p.a. nei confronti di CP_2
17. Tale prova non è stata fornita.
ON 18. ha sostenuto in primis l'applicabilità della disciplina prevista dalla L. 21.2.1991 n.
52 (“Disciplina della cessione dei crediti di impresa”), che al fine dell'opponibilità della cessione al debitore ceduto, richiede la sola notifica della cessione senz'altre formalità (né
ON l'accettazione, né l'assenza di rifiuto entro 45 giorni dalla notifica). Ma la stessa ha
ON prodotto in giudizio i contratti di cessione dei crediti tra IS Energia s.p.a. e del
23.6.2016 e del 30.6.2020 dai quali emerge con evidenza l'inapplicabilità della L. n. 52/1991.
19. Difatti, già nella premessa degli atti suddetti si legge “la Cedente, nell'esercizio della propria impresa, ha concluso con alcune pubbliche amministrazioni (le Pubbliche
Amministrazioni) dei contratti di somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale retti dal diritto italiano”. Ciò sarebbe già sufficiente per delimitare il perimetro applicativo della normativa di riferimento, trattandosi di crediti derivanti da contratti di somministrazione con
“Pubbliche Amministrazioni” e quindi non certamente rientranti nella L. n. 52/1991 che disciplina le cessioni fra imprese e banche.
20. In ogni caso, dalla lettura dei contratti, emerge che le parti hanno inteso sottoporre la cessione alla disciplina sostanziale regolante l'Amministrazione del Patrimonio e la
ONabilità Generale dello Stato. Gli stessi atti di cessione risultano, proprio dal medesimo titolo del contratto, stipulati “ai sensi e per gli effetti degli articoli 69 e 70 del regio decreto n.
2440/1923”. Le parti hanno poi espressamente richiamato gli artt. 69 e 70 del R.D.
2440/1923: “ai sensi e per gli effetti degli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, il presente atto sarà notificato al Debitore Rilevante a mezzo PEC ovvero, in caso di indisponibilità di quest'ultima, a mezzo di avvocato notificatore. La notifica a mezzo
PEC ovvero per il tramite dell'avvocato notificatore sarà effettuata a cura della Cessionaria”
(art. 8).
21. Tale inequivoco richiamo alla predetta disciplina, porta a ritenere che le parti,
(2) Secondo la giurisprudenza, l'art. 101, secondo comma c.p.c., è riferibile solamente alla rilevazione d'ufficio di circostanze che, modificando il quadro fattuale, comportino sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti (Cass. n. 10062/2010; n. 11453/2014).
pagina 6 di 9 nell'esercizio della propria autonomia negoziale, hanno inteso subordinare il perfezionamento e l'efficacia della cessione proprio all'accettazione del debitore ceduto (P.A.), “ai sensi e per gli effetti” delle norme citate.
22. Le parti, nel richiamare espressamente l'applicazione della normativa sulla ONabilità
Generale dello Stato con specifico riferimento alle modalità di accettazione della cessione di credito, da farsi con assenso formale, hanno esteso al loro negozio e alle sue successive vicende la più stringente disciplina prevista per i contratti dell'Amministrazione statale, imponendo un quid pluris alla condizione di efficacia della cessione nei confronti del ceduto ovvero una esplicita manifestazione di adesione all'altrui negozio da parte dell'Amministrazione ceduta (v. in motivazione Cass. n. 29420/2023 cit.). Come precisato dalla Cassazione, “è principio solido nella giurisprudenza di questa Corte che, con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la p.a., il divieto di cessione senza
l'adesione della amministrazione, di cui al R.D. 18 novembre 1923, n. 2240, art. 70, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, - in deroga al principio generale previsto dal codice civile- il consenso del debitore ceduto per l'efficacia della cessione di credito, per
l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso
l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto
(Cass. n. 24758/2021; Cass. 18339/2014). La legge di contabilità di Stato stabilisce che, quale condizione di efficacia della cessione è necessaria, oltre che la notificazione, l'espressa accettazione da parte della Amministrazione interessata della cessione in parola (Cass.
2541/2007) (Cass. n. 29420/2023).
23. In sintesi, nella fattispecie, non trova applicazione la disciplina ordinaria della cessione
ON dei crediti di impresa di cui alla L. n. 52/1991 invocata da e la cessione, essendo soggetta all'applicazione degli art. 69, 70 R.D. n. 2240/1923 e art. 9 All. E L. n. 2248/1865 (3) per espressa volontà delle parti, è opponibile ed efficace solo qualora vi sia stata l'adesione formale del debitore ceduto (a prescindere dalla sua specifica natura giuridica).
24. Se dunque ai fini della opponibilità ed efficacia della cessione dei crediti devono essere
ON osservate le formalità suddette, nella fattispecie non ha fornito la prova dell'accettazione
(3) Art. 70 R.D. n. 2440/1923): “Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 e degli articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima.” Art. 9 All. E L. n. 2248/1865: “Sul prezzo dei contratti in corso non potrà aver effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata.”
pagina 7 di 9 da parte di (che non può desumersi dalla sua contumacia in primo grado). CP_2
25. Né l'applicazione della citata normativa speciale potrebbe essere esclusa con riferimento all'ulteriore presupposto previsto dall'art. 9 All. E n. 2248/1865, ovvero che il contratto deve essere “in corso” (per cui l'adesione non è richiesta per i contratti la cui esecuzione è esaurita).
26. Il divieto di cessione senza l'adesione della P.A. di cui all'art. 9, richiamato dall'art. 70
R.D. n. 2440/1923, si applica ai rapporti di durata come la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato l'esigenza di garantire la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Detto divieto resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 c.c. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore.
Quando invece il contratto è già esaurito, torna ad applicarsi la disciplina generale dell'art. 69 del R.D. e dell'art. 1264 c.c.. che, per l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto, postula esclusivamente la notificazione a quest'ultimo senza più necessità della sua adesione (cfr. Cass. n. 2209/2007).
27. Da quanto precede, quindi, occorre verificare se i crediti ceduti afferivano a contratti scaduti (e quindi senza necessità di adesione di oppure ancora in corso (con necessità CP_2
di adesione di . In forza del riparto degli oneri probatori relativi agli elementi CP_2
ON costitutivi della domanda e quindi della titolarità del diritto gravanti sull'attrice, la doveva allegare e provare che la cessione dei crediti riguardava contratti già esauriti, al fine di ritenerla efficace ed opponibile senza l'adesione di Tale onere non è stato però assolto, CP_2
ON in quanto non ha né allegato e né provato che i crediti azionati derivavano da contratti
ON esauriti. Anzi, ha prodotto fatture anche del 2021 (successive quindi all'introduzione della causa) che provano che le cessioni dei crediti sono avvenute nel periodo in cui i rapporti contrattuali fra e IS Energia s.p.a. erano ancora in corso e quindi era richiesta CP_2
l'adesione della debitrice in forza della normativa speciale espressamente richiamata negli atti di cessione.
28. In conclusione, in difetto dei suddetti elementi costitutivi del perfezionamento della
ON cessione dei crediti, ovvero l'adesione da parte di non è legittimata a chiederne CP_2
l'adempimento; pertanto, l'appello va accolto con riferimento al primo motivo di gravame, con conseguente riforma della sentenza impugnata ed assorbimento degli ulteriori motivi di gravame. Va altresì accolta la domanda di restituzione ex art. 336 c.p.c. in favore pagina 8 di 9 dell'appellante di quanto da questa versato all'appellata in esecuzione della sentenza di primo grado.
29. In considerazione dell'esito del giudizio nel suo complesso, l'appellata va condannata a rifondere all'appellante le spese del presente giudizio di appello, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di liquidazione successiva al 23.10.2022.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello ed in riforma della sentenza del Tribunale di Parma n. 1375/2022, rigetta la domanda proposta da ONroparte_1
- condanna di alla restituzione ex art. 336 c.p.c. in favore di ONroparte_1 [...]
di Parte_1
quanto versato da quest'ultima in esecuzione della sentenza di primo grado;
- condanna a rifondere a ONroparte_1 Parte_1
le spese di lite del presente giudizio di
[...] appello, che vengono liquidate in € 382,50 per spese anticipate ed in € 3.966,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge.
Bologna, 22 luglio 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea AM
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea AM Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 194 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
Parte_1
(c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore in carica,
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Michiara (c.f. ) ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Borgo Antini n. 3 a Parma, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore in ONroparte_1 P.IVA_2
carica, rappresentata e difesa dagli Avv. Paolo Bonalume (c.f. , C.F._2
OV GO MA (c.f. ) e SE ON (c.f. C.F._3
) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Corso Magenta C.F._4
n. 84 a Milano, giusta procura in atti
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 1375/2022 del 7.12.2022, pubblicata il
12.12.2022.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 24.10.2024:
Appellante ): Parte_1
pagina 1 di 9 “-dichiarare la nullità, l'invalidità o come meglio della sentenza del Tribunale di Parma n.
1375/2022 pubblicata il 12/12/2022 per i motivi di cui all'atto d'appello e, in totale riforma della sentenza stessa, contrariis reiectis, rigettare tutte le domande di in CP_1 quanto inammissibili, improponibili, infondate o come meglio dichiarando altresì che nulla è dovuto da a;
CP_2 CP_1
-condannare a restituire ad le eventuali somme percepite in forza CP_1 CP_2 dell'impugnata sentenza;
-dichiarare tenuta e conseguentemente condannare al pagamento di una CP_1 somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio, compensi legali, rimborso forfettario, oltre Iva e Cpa.”
Appellata : ONroparte_1
“IN VIA PRINCIPALE: dichiarare inammissibile e, in ogni caso, rigettare in quanto infondato l'appello promosso da Parte_2
e confermare la sentenza n. 1375/22 emessa dal Tribunale di
[...]
Parma e pubblicata il 12 dicembre 2022 nel giudizio RG 4833/20 avanti al Tribunale di
Parma tra e l ONroparte_1 Parte_1
[...]
IN VIA SUBORDINATA: condannare Parte_2
al pagamento di ogni diversa somma ritenuta
[...] dovuta nei confronti di
[...]
: con vittoria di spese e compensi, oltre 15% per spese generali, oltre CPA e Parte_3 successive”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ON 1. La poi (da qui con atto Parte_4 ONroparte_1
di citazione del 16.12.2020 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parma l
[...]
(da qui Parte_2 CP_2
esponendo: ON
- era cessionaria dei crediti per fatture emesse dalla società IS Energia S.p.A. per complessivi € 58.611,45, a titolo di corrispettivo di forniture e servizi resi a favore della convenuta;
- i crediti erano stati ceduti pro soluto mediante i contratti di cessione redatti in forma di scrittura privata autenticata e notificati ad CP_2
ON
- la cessione comprendeva anche gli interessi di mora e quindi aveva diritto alla corresponsione di tali interessi ex artt. 2 e 5 D. Lgs. n. 231/2002, con decorrenza dalla scadenza di ciascuna fattura;
ON
- aveva altresì diritto al pagamento:
a) degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale che, alla data di notifica della citazione erano scaduti da almeno sei mesi,
pagina 2 di 9 nella misura prevista dall'art. 1284 c.c. e con decorrenza dalla notifica della citazione;
b) di € 1.280,00 per il mancato pagamento di n. 32 fatture ex art. 6 D. Lgs. n.
231/2002 (importo forfettario di € 40,00 a titolo di risarcimento del danno);
c) di € 464,66 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale - maturati a causa del tardivo pagamento, da parte di parte convenuta, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale (Note di debito) e su tale importo al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori oggetto delle Note Debito in quanto gli interessi di mora erano scaduti da oltre sei mesi;
d) di € 4.320,00, ovvero € 40,00 per ciascuna fattura ex art. 6 D. Lgs. n. 231/2002 il cui tardivo pagamento aveva generato gli interessi di mora oggetto delle Note
Debito.
ON concludeva per l'accoglimento della domanda principale ed in via subordinata per la condanna di per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.. CP_2
2. L Parte_2
sebbene ritualmente intimata, non si costituiva in giudizio rimanendo contumace.
ON 3. Con memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c., la rettificava l'importo richiesto,
precisando che il credito residuo per sorte capitale ammontava ad € 15.418,36.
4. All'esito della trattazione, il Tribunale, con sentenza n. 1375/2022 accoglieva la domanda attrice.
5. Avverso la predetta decisione ha proposto appello l
[...]
. Parte_2
6. Si è costituita in giudizio la hiedendo il rigetto del gravame. ONroparte_1
7. All'udienza del 24.10.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Con il primo motivo di gravame, l'appellante si duole della sentenza impugnata laddove il
Tribunale ha ritenuto opponibile ad la cessione dei crediti de quibus. In particolare, CP_2
ON secondo l'appellante, sarebbe priva della titolarità dei crediti azionati, in quanto a CP_2
seguito della notifica della cessione, aveva legittimamente manifestato il proprio rifiuto alla cessione entro il termine di legge (45 giorni dalla notifica della cessione ex art. 117 co. 3 del pagina 3 di 9 D.Lgs. n. 163/2006 poi art. 106 co. 13 D.Lgs. n. 50/2016) ed aveva contestato immediatamente il credito vantato dall'appellata. Per il perfezionamento della cessione e la sua opponibilità, sarebbe difatti stato necessario il mancato rifiuto da parte dell'ente pubblico o che comunque la convenzione prevedesse la possibilità di cessione dei crediti a terzi. La
ON non avrebbe invece dimostrato la propria titolarità del diritto, provando il mancato rifiuto di quale elemento perfezionante della cessione e condizione dell'azione, inducendo CP_2
così in errore il Tribunale che avrebbe dovuto verificare tale circostanza - taciuta al giudice da
ON
- prima di poter ritenere valida la cessione;
peraltro, nella prima memoria ex art. 183
ON c.p.c., aveva rettificato l'importo del proprio credito, allegando l'avvenuto pagamento di alcune fatture a IS Energia s.p.a. da parte di e quindi di fatto confessando il CP_2
proprio difetto di titolarità del diritto che avrebbe dovuto indurre il giudice di primo grado ad approfondire la questione. Inoltre, l'art. 24 della convenzione per la fornitura di energia elettrica (LOTTO 3 CIG 631366050D) con IS Energia S.p.A. prevedeva il divieto di cessione dei crediti a terzi.
ON 9. resiste sostenendo che nella fattispecie troverebbe applicazione la L. n. 52/1991
ON perché la cedente (IS Energia) e la cessionaria ( svolgono attività di impresa;
di conseguenza, ai fini opponibilità della cessione (anche nei confronti della P.A.), sarebbe sufficiente la sola notifica al debitore ceduto;
in particolare, non troverebbero applicazione le norme speciali sulla ONabilità Generale dello Stato ovvero gli artt. 70 del R.D. n. 2440/1923
e 9 All. E della L. n. 2248/1865, (che richiedono l'adesione alla cessione da parte della P.A.), né l'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006, ora art. 106 D.Lgs. n. 50/2016 (che richiede ai fini dell'efficacia della cessione che la P.A. non la rifiuti entro 45 giorni dalla notifica della ON stessa). In ogni caso, secondo anche qualora si ritenesse applicabile la disciplina sulla
ONabilità Generale dello Stato, l'adesione della P.A. sarebbe necessaria solo per i contratti di somministrazione ancora in esecuzione;
nella fattispecie (contumace in primo grado) CP_2
non avrebbe provato né il contratto fosse ancora in corso né di aver inviato il rifiuto nel termine di legge, non essendo ammissibile in questo grado la relativa produzione documentale da parte di (v. PEC del 8.7.2016, convenzione del 29.9.2015 tra CP_2 [...]
e EDISON Parte_5
ENERGIA e relativo ordinativo di fornitura).
10. Il motivo è fondato.
ON 11. Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata da in merito alla tardività dell'eccezione di carenza di titolarità sostanziale introdotta da CP_2
12. La Corte ricorda che le Sezioni Unite della Cassazione, nel dirimere un contrasto sulla pagina 4 di 9 natura giuridica della contestazione in ordine alla reale titolarità attiva o passiva del diritto sostanziale dedotto in giudizio, hanno affermato il principio secondo cui le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti (cfr. SS. U.U. n. 2951/2016 - Rv. 638372). Pertanto, la difesa con la quale il convenuto - ancorché contumace in primo grado - si limiti a dedurre che l'attore non è titolare del diritto azionato, non va proposta a pena di decadenza solo in sede di costituzione in giudizio, ma “la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa” (SS.UU. cit. -
Rv. 638373 - 01).
13. Ciò in quanto la questione della titolarità attiva o passiva della situazione creditoria dedotta in giudizio rappresenta un elemento costitutivo della domanda, afferendo al merito della decisione, costituisce una eccezione in senso lato (Cass. SS. UU. n. 2951/2016 e n.
16904/2018). Va altresì osservato che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, essendo un elemento costitutivo della domanda, pone a carico dell'attore l'onere di allegare e provare la titolarità del diritto azionato.
14. Né ha rilievo la circostanza che la parte convenuta sia rimasta contumace: “le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che
l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti” (Rv. 638372 - 01) (cfr. Cass. n. 9457/2020; idem n. 24952/2016).
15. Alla luce di tali principi, l'eccezione sollevata con il primo motivo di appello da CP_2
ON relativa alla mancanza di titolarità del credito in capo a per non essersi, in tesi, perfezionata la cessione a suo favore dei crediti vantati dalla cedente, è ammissibile non trattandosi di un'eccezione in senso stretto e quindi non soggiace alle preclusioni previste per tale categoria di eccezione (1).
16. Nella fattispecie la questione della titolarità del credito emerge dalle allegazioni e dalla
(1) “La difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio. Essa, pertanto, può essere proposta in ogni fase del giudizio” (Cass. S.U. n. 2951/2016).
pagina 5 di 9 documentazione versata in atti dalla stessa attrice e non configura in alcun modo, uno sviluppo inatteso della lite che impedirebbe al giudice un suo esame ex art. 101 co. 2 c.p.c. ON (2). Difatti è la medesima che, sin dal proprio atto di citazione in primo grado, ha allegato la propria titolarità del diritto di credito azionato sulla base dell'intervenuta cessione dei
ON crediti;
pertanto, la avrebbe dovuto fornire prova, ex art. 2697 c.c., della validità ed efficacia della cessione dei crediti posseduti da IS Energia s.p.a. nei confronti di CP_2
17. Tale prova non è stata fornita.
ON 18. ha sostenuto in primis l'applicabilità della disciplina prevista dalla L. 21.2.1991 n.
52 (“Disciplina della cessione dei crediti di impresa”), che al fine dell'opponibilità della cessione al debitore ceduto, richiede la sola notifica della cessione senz'altre formalità (né
ON l'accettazione, né l'assenza di rifiuto entro 45 giorni dalla notifica). Ma la stessa ha
ON prodotto in giudizio i contratti di cessione dei crediti tra IS Energia s.p.a. e del
23.6.2016 e del 30.6.2020 dai quali emerge con evidenza l'inapplicabilità della L. n. 52/1991.
19. Difatti, già nella premessa degli atti suddetti si legge “la Cedente, nell'esercizio della propria impresa, ha concluso con alcune pubbliche amministrazioni (le Pubbliche
Amministrazioni) dei contratti di somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale retti dal diritto italiano”. Ciò sarebbe già sufficiente per delimitare il perimetro applicativo della normativa di riferimento, trattandosi di crediti derivanti da contratti di somministrazione con
“Pubbliche Amministrazioni” e quindi non certamente rientranti nella L. n. 52/1991 che disciplina le cessioni fra imprese e banche.
20. In ogni caso, dalla lettura dei contratti, emerge che le parti hanno inteso sottoporre la cessione alla disciplina sostanziale regolante l'Amministrazione del Patrimonio e la
ONabilità Generale dello Stato. Gli stessi atti di cessione risultano, proprio dal medesimo titolo del contratto, stipulati “ai sensi e per gli effetti degli articoli 69 e 70 del regio decreto n.
2440/1923”. Le parti hanno poi espressamente richiamato gli artt. 69 e 70 del R.D.
2440/1923: “ai sensi e per gli effetti degli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, il presente atto sarà notificato al Debitore Rilevante a mezzo PEC ovvero, in caso di indisponibilità di quest'ultima, a mezzo di avvocato notificatore. La notifica a mezzo
PEC ovvero per il tramite dell'avvocato notificatore sarà effettuata a cura della Cessionaria”
(art. 8).
21. Tale inequivoco richiamo alla predetta disciplina, porta a ritenere che le parti,
(2) Secondo la giurisprudenza, l'art. 101, secondo comma c.p.c., è riferibile solamente alla rilevazione d'ufficio di circostanze che, modificando il quadro fattuale, comportino sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti (Cass. n. 10062/2010; n. 11453/2014).
pagina 6 di 9 nell'esercizio della propria autonomia negoziale, hanno inteso subordinare il perfezionamento e l'efficacia della cessione proprio all'accettazione del debitore ceduto (P.A.), “ai sensi e per gli effetti” delle norme citate.
22. Le parti, nel richiamare espressamente l'applicazione della normativa sulla ONabilità
Generale dello Stato con specifico riferimento alle modalità di accettazione della cessione di credito, da farsi con assenso formale, hanno esteso al loro negozio e alle sue successive vicende la più stringente disciplina prevista per i contratti dell'Amministrazione statale, imponendo un quid pluris alla condizione di efficacia della cessione nei confronti del ceduto ovvero una esplicita manifestazione di adesione all'altrui negozio da parte dell'Amministrazione ceduta (v. in motivazione Cass. n. 29420/2023 cit.). Come precisato dalla Cassazione, “è principio solido nella giurisprudenza di questa Corte che, con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la p.a., il divieto di cessione senza
l'adesione della amministrazione, di cui al R.D. 18 novembre 1923, n. 2240, art. 70, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, - in deroga al principio generale previsto dal codice civile- il consenso del debitore ceduto per l'efficacia della cessione di credito, per
l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso
l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto
(Cass. n. 24758/2021; Cass. 18339/2014). La legge di contabilità di Stato stabilisce che, quale condizione di efficacia della cessione è necessaria, oltre che la notificazione, l'espressa accettazione da parte della Amministrazione interessata della cessione in parola (Cass.
2541/2007) (Cass. n. 29420/2023).
23. In sintesi, nella fattispecie, non trova applicazione la disciplina ordinaria della cessione
ON dei crediti di impresa di cui alla L. n. 52/1991 invocata da e la cessione, essendo soggetta all'applicazione degli art. 69, 70 R.D. n. 2240/1923 e art. 9 All. E L. n. 2248/1865 (3) per espressa volontà delle parti, è opponibile ed efficace solo qualora vi sia stata l'adesione formale del debitore ceduto (a prescindere dalla sua specifica natura giuridica).
24. Se dunque ai fini della opponibilità ed efficacia della cessione dei crediti devono essere
ON osservate le formalità suddette, nella fattispecie non ha fornito la prova dell'accettazione
(3) Art. 70 R.D. n. 2440/1923): “Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 e degli articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima.” Art. 9 All. E L. n. 2248/1865: “Sul prezzo dei contratti in corso non potrà aver effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata.”
pagina 7 di 9 da parte di (che non può desumersi dalla sua contumacia in primo grado). CP_2
25. Né l'applicazione della citata normativa speciale potrebbe essere esclusa con riferimento all'ulteriore presupposto previsto dall'art. 9 All. E n. 2248/1865, ovvero che il contratto deve essere “in corso” (per cui l'adesione non è richiesta per i contratti la cui esecuzione è esaurita).
26. Il divieto di cessione senza l'adesione della P.A. di cui all'art. 9, richiamato dall'art. 70
R.D. n. 2440/1923, si applica ai rapporti di durata come la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato l'esigenza di garantire la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Detto divieto resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 c.c. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore.
Quando invece il contratto è già esaurito, torna ad applicarsi la disciplina generale dell'art. 69 del R.D. e dell'art. 1264 c.c.. che, per l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto, postula esclusivamente la notificazione a quest'ultimo senza più necessità della sua adesione (cfr. Cass. n. 2209/2007).
27. Da quanto precede, quindi, occorre verificare se i crediti ceduti afferivano a contratti scaduti (e quindi senza necessità di adesione di oppure ancora in corso (con necessità CP_2
di adesione di . In forza del riparto degli oneri probatori relativi agli elementi CP_2
ON costitutivi della domanda e quindi della titolarità del diritto gravanti sull'attrice, la doveva allegare e provare che la cessione dei crediti riguardava contratti già esauriti, al fine di ritenerla efficace ed opponibile senza l'adesione di Tale onere non è stato però assolto, CP_2
ON in quanto non ha né allegato e né provato che i crediti azionati derivavano da contratti
ON esauriti. Anzi, ha prodotto fatture anche del 2021 (successive quindi all'introduzione della causa) che provano che le cessioni dei crediti sono avvenute nel periodo in cui i rapporti contrattuali fra e IS Energia s.p.a. erano ancora in corso e quindi era richiesta CP_2
l'adesione della debitrice in forza della normativa speciale espressamente richiamata negli atti di cessione.
28. In conclusione, in difetto dei suddetti elementi costitutivi del perfezionamento della
ON cessione dei crediti, ovvero l'adesione da parte di non è legittimata a chiederne CP_2
l'adempimento; pertanto, l'appello va accolto con riferimento al primo motivo di gravame, con conseguente riforma della sentenza impugnata ed assorbimento degli ulteriori motivi di gravame. Va altresì accolta la domanda di restituzione ex art. 336 c.p.c. in favore pagina 8 di 9 dell'appellante di quanto da questa versato all'appellata in esecuzione della sentenza di primo grado.
29. In considerazione dell'esito del giudizio nel suo complesso, l'appellata va condannata a rifondere all'appellante le spese del presente giudizio di appello, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di liquidazione successiva al 23.10.2022.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello ed in riforma della sentenza del Tribunale di Parma n. 1375/2022, rigetta la domanda proposta da ONroparte_1
- condanna di alla restituzione ex art. 336 c.p.c. in favore di ONroparte_1 [...]
di Parte_1
quanto versato da quest'ultima in esecuzione della sentenza di primo grado;
- condanna a rifondere a ONroparte_1 Parte_1
le spese di lite del presente giudizio di
[...] appello, che vengono liquidate in € 382,50 per spese anticipate ed in € 3.966,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge.
Bologna, 22 luglio 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea AM
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
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