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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. IV, sentenza 13/01/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 21/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 4, riunita in udienza il
11/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MANZIONE DOMENICO, Presidente
NI RO, LA
NICOLAI STEFANO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 63/2024 depositato il 18/01/2024
proposto da
Comune di Porto Azzurro - Lungomare Paride Adami 19 57036 Porto Azzurro LI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 211/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LIVORNO sez. 2
e pubblicata il 19/05/2023
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 6497 TARI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 211/2023 del 12.5/19.5.2023 la Corte di Giustizia di I Grado di Livorno accoglieva il ricorso di Resistente_1 avverso invito al pagamento per debenze TARI dell'anno 2020, in relazione ad un immobile posto in Comune di Porto Azzurro all'Isola d'Elba.
Il primo Giudice riteneva doversi accogliere il ricorso in relazione a profili formali, di carattere procedurale, osservando che il Comune resistente si era costituito in giudizio solo 10 giorni prima dell'udienza di trattazione, talché i documenti prodotti dovevano ritenersi inammissibili, alla stregua del limite di 20 giorni disposto per la loro produzione. Inoltre, per quanto nella fattispecie il provvedimento impugnato fosse un avviso di pagamento e non un avviso di accertamento, era comunque da ritenersi l'incompletezza anche di detto avviso, ai fini della necessità di una corretta individuazione dell'immobile di cui si tratta.
Si appella il Comune di Porto Azzurro sostenendo che il rispetto, da parte sua, del termine di dieci giorni dall'udienza ai fini della costituzione in giudizio, avrebbe imposto al Giudice di dover comunque valutare la documentazione prodotta, essendo ammessa la costituzione tardiva, una volta che siano rispettati i termini per la produzione dei documenti e per il deposito delle memorie (art. 32 Dl 546/92). Quanto alla completezza dell'avviso impugnato l'appellante precisa che, trattandosi di avviso di pagamento e non di accertamento, gli elementi forniti dall'Ufficio erano senz'altro sufficienti, anche perché hanno consentito al contribuente una adeguata impugnativa. Infine, in relazione al tema del quantum, non trattato per assorbimento, il Comune osservava che la perdita del beneficio della riduzione del tributo, in capo alla Resistente_1, era da derivare dai sopravvenuti mutamenti del Regolamento Comunale che impedivano l'applicazione a costei del relativo beneficio.
Il contribuente non è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e va respinto.
Appare pregiudiziale il rilievo della perenzione che affetta la costituzione in giudizio del Comune di Porto
Azzurro, peraltro neppure presentatosi davanti al Giudice di I Grado. Se è vero, infatti, che è senz'altro ammessa la costituzione in giudizio oltre i 60 giorni dalla notifica del ricorso, è tuttavia indiscussa la perentorietà dei termini, entro i quali la costituzione tardiva è ammessa, di 20 giorni, per la produzione documentale, e di 10 giorni, per il deposito di memorie integrative (v. tra le altre, Cass. 1771/2004).
Ne consegue che, nella fattispecie, il mero rispetto del termine di 10 giorni, che abilita alla sola presentazione di memorie illustrative, appare inidoneo a realizzare una valida costituzione tardiva, posto che i documenti posti a fondamento della pretesa del Comune, avrebbero comunque dovuto esser prodotti entro 20 giorni antecedenti all'udienza. Nel rispetto del giusto criterio di tempestiva comunicazione di essi a controparte, ai fini della predisposizione di un'adeguata difesa.
L'aspetto ora considerato assorbe ogni altra questione. Sussistono valide ragioni per disporre la compensazione delle spese legali.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, Sez. IV, conferma la decisione impugnata e compensa le spese.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 4, riunita in udienza il
11/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MANZIONE DOMENICO, Presidente
NI RO, LA
NICOLAI STEFANO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 63/2024 depositato il 18/01/2024
proposto da
Comune di Porto Azzurro - Lungomare Paride Adami 19 57036 Porto Azzurro LI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 211/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LIVORNO sez. 2
e pubblicata il 19/05/2023
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 6497 TARI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 211/2023 del 12.5/19.5.2023 la Corte di Giustizia di I Grado di Livorno accoglieva il ricorso di Resistente_1 avverso invito al pagamento per debenze TARI dell'anno 2020, in relazione ad un immobile posto in Comune di Porto Azzurro all'Isola d'Elba.
Il primo Giudice riteneva doversi accogliere il ricorso in relazione a profili formali, di carattere procedurale, osservando che il Comune resistente si era costituito in giudizio solo 10 giorni prima dell'udienza di trattazione, talché i documenti prodotti dovevano ritenersi inammissibili, alla stregua del limite di 20 giorni disposto per la loro produzione. Inoltre, per quanto nella fattispecie il provvedimento impugnato fosse un avviso di pagamento e non un avviso di accertamento, era comunque da ritenersi l'incompletezza anche di detto avviso, ai fini della necessità di una corretta individuazione dell'immobile di cui si tratta.
Si appella il Comune di Porto Azzurro sostenendo che il rispetto, da parte sua, del termine di dieci giorni dall'udienza ai fini della costituzione in giudizio, avrebbe imposto al Giudice di dover comunque valutare la documentazione prodotta, essendo ammessa la costituzione tardiva, una volta che siano rispettati i termini per la produzione dei documenti e per il deposito delle memorie (art. 32 Dl 546/92). Quanto alla completezza dell'avviso impugnato l'appellante precisa che, trattandosi di avviso di pagamento e non di accertamento, gli elementi forniti dall'Ufficio erano senz'altro sufficienti, anche perché hanno consentito al contribuente una adeguata impugnativa. Infine, in relazione al tema del quantum, non trattato per assorbimento, il Comune osservava che la perdita del beneficio della riduzione del tributo, in capo alla Resistente_1, era da derivare dai sopravvenuti mutamenti del Regolamento Comunale che impedivano l'applicazione a costei del relativo beneficio.
Il contribuente non è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e va respinto.
Appare pregiudiziale il rilievo della perenzione che affetta la costituzione in giudizio del Comune di Porto
Azzurro, peraltro neppure presentatosi davanti al Giudice di I Grado. Se è vero, infatti, che è senz'altro ammessa la costituzione in giudizio oltre i 60 giorni dalla notifica del ricorso, è tuttavia indiscussa la perentorietà dei termini, entro i quali la costituzione tardiva è ammessa, di 20 giorni, per la produzione documentale, e di 10 giorni, per il deposito di memorie integrative (v. tra le altre, Cass. 1771/2004).
Ne consegue che, nella fattispecie, il mero rispetto del termine di 10 giorni, che abilita alla sola presentazione di memorie illustrative, appare inidoneo a realizzare una valida costituzione tardiva, posto che i documenti posti a fondamento della pretesa del Comune, avrebbero comunque dovuto esser prodotti entro 20 giorni antecedenti all'udienza. Nel rispetto del giusto criterio di tempestiva comunicazione di essi a controparte, ai fini della predisposizione di un'adeguata difesa.
L'aspetto ora considerato assorbe ogni altra questione. Sussistono valide ragioni per disporre la compensazione delle spese legali.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, Sez. IV, conferma la decisione impugnata e compensa le spese.