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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/11/2025, n. 5211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5211 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione Civile
R.G. 15979/2017
Il Tribunale di Brescia, Terza Sezione, in persona del giudice dott. Andrea AR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero sopra emarginato pendente tra
(C.F. Parte_1
), assistita e difesa dagli Avv.ti SPORCHIA MILENA MARIA e P.IVA_1
PE SA attrice/opponente contro
(C.F. ), assistita e Controparte_1 P.IVA_2
difesa dall'Avv. GHIRARDI ALDO convenuta/opposta
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da fogli rispettivamente depositati in data 22/6/2023 e 3/2/2025, nonché da verbale d'udienza del 18/2/2025, conclusioni da intendersi qui ritrascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in data 17/10/2017 parte attrice ha tempestivamente opposto il decreto ingiuntivo n. 3919/2017 (n. 10366/2017 R.G.) emesso il 3/7/2017 deducendo quanto segue: i) con scrittura privata del 26/1/2016 l'opponente ha commissionato all'opposta la progettazione, la direzione lavori e l'esecuzione delle opere di finitura di interni presso il locale commerciale a insegna “Caffè Storico” in Brescia, Piazza
Paolo VI, n. 18 (doc. 2); ii) per l'esecuzione delle opere le parti hanno concordato un corrispettivo di € 39.000,00 da saldare in tre rate di eguale importo;
iii) ciononostante i lavori non sono stati eseguiti a regola d'arte presentando difformità e vizi oggetto di tempestiva denuncia in data 22/4/2016 (doc. 3) e di esplicito riconoscimento da parte dell'appaltatore (doc. 4); iv) in particolare, sono risultate non conformi agli accordi tra le parti e alle leges artis in materia le opere di cui al doc. 5 allegato alla citazione;
v) per emendare a tali vizi l'opponente si è vista costretta a rivolgersi a ditte terze e a subire un conseguente fermo dell'attività. In conclusione, parte opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, disporsi la riduzione del prezzo pagato e da pagare e condannare l'opposta al risarcimento del danno subito.
Con comparsa di costituzione depositata in data 26/1/2018 si è costituita parte convenuta contestando in fatto e in diritto le ragioni avversarie e deducendo quanto segue: i) le lavorazioni eseguite dalla sono state effettuate a regola Controparte_1
d'arte e sono comunque conformi al progetto (doc. 1-6); ii) parte opponente è, in ogni caso, decaduta dalla garanzia prestata dall'appaltatore per i vizi e difetti ex art. 1667
c.c. avendo accettato l'opera in data anteriore al 21/2/2016 (doc. 7-11) e non avendo formalizzato la denuncia entro il termine previsto dal secondo comma della citata disposizione;
iii) le difformità riscontrate (§ 2.2), oltre a non essere state rilevate al momento della consegna, sono semmai da ricondurre a normale usura;
iv) le domande di riduzione del prezzo e di risarcimento del danno sono tra loro incompatibili dal momento che sono risarcibili ex art. 1668 c.c. i soli danni non emendabili o ristorabili
“per il tramite del rimedio invocato (laddove invece, e nella fattispecie, alcun danno potrebbe «residuare» ad una disposta «diminuzione del prezzo»)” (comparsa, pag.
11). In conclusione, parte opposta ha chiesto, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione e, in ogni caso, la condanna dell'opponente al pagamento del saldo del prezzo oltre interessi al saggio ex D.Lgs. 231/2002.
pag. 2/8 Respinta la richiesta di provvisoria esecutorietà (cfr. ordinanza 22/2/2018) e concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. la causa è stata istruita attraverso assunzione degli interrogatori formali e espletamento di prova testimoniale (verbali 10/12/2019 e
13/1/2020) nonché a mezzo di C.T.U. volta a verificare la sussistenza di eventuali vizi o difformità dell'opera e a quantificare i danni subiti dall'opponente.
Naufragato il tentativo di conciliazione e disposta un'integrazione all'elaborato peritale, all'udienza del 18/2/2025 il giudice ha assunto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * *
L'opposizione è fondata nei limiti appresso indicati.
Deve preliminarmente essere scrutinata l'eccezione di decadenza dalla garanzia cui è tenuto l'appaltatore ai sensi dell'art. 1667 c.c..
In tesi di parte opposta, infatti, la consegna dell'opera sarebbe avvenuta in epoca antecedente al 21/2/2016 mentre la denuncia risale al 22/4/2016 ossia successiva allo spirare del termine di 60 giorni previsto dalla norma. In ogni caso, sempre secondo la prospettazione della convenuta, il committente avrebbe accettato l'opera.
Entrambe le argomentazioni sono destituite di fondamento.
Con riguardo alla tempestività della denuncia dei vizi si osserva quanto segue. La data di effettiva consegna dei lavori è rimasta obiettivamente incerta. L'istruttoria testimoniale ha consentito di appurare che la consegna è stata eseguita intorno alla fine di febbraio (cfr. interpello opposto;
testi , Testimone_1 Tes_2 Tes_3
) senza tuttavia permettere di determinarne la data effettiva. Ciononostante, in
[...]
sede di interrogatorio formale l'opposto, rispondendo al capitolo 4, ha dichiarato:
“confermo, mi ero impegnato a sistemare e rifinire i lavori”. Tale dichiarazione di carattere confessorio consente di inferire che al momento della consegna dell'opera le lavorazioni non erano ancora state completate e che l'appaltatore aveva riconosciuto le difformità e i vizi tanto da avere assunto formalmente l'impegno di “sistemare e rifinire i lavori” evidentemente ritenuti non soddisfacenti dalla committenza. pag. 3/8 Ciò posto è ora possibile procedere alla disamina del merito della controversia.
L'art. 1668, comma 1, c.c. delinea un duplice rimedio in favore del committente a fronte di difformità e vizi dell'opera: i) l'eliminazione a cura e spese dell'appaltatore;
ii) la riduzione del prezzo.
La norma fa inoltre espressamente “salvo il risarcimento del danno”.
Non è revocabile in dubbio il fatto che parte attrice abbia tempestivamente formulato domanda di riduzione del prezzo e di risarcimento del danno come consentitole dalla legge. Ciò di cui si discute è piuttosto l'effetto prodotto dal cumulo delle domande in capo all'appaltatore.
In altre parole si contesta il fatto che cumulando la domanda di riduzione del prezzo e la pretesa risarcitoria l'opponente si troverebbe di fatto a beneficiare degli interventi eseguiti sul proprio locale praticamente a costo zero.
Questa non è evidentemente la ratio della norma la quale va piuttosto interpretata nel senso che il committente ha diritto a chiedere ed ottenere la riduzione del prezzo in base alle sole lavorazioni effettivamente realizzate a regola d'arte, potendo altresì conseguire il risarcimento dei danni ulteriori subiti e non ristorati attraverso la riduzione del prezzo ove adeguatamente allegati e provati.
Sul punto si è espressa la giurisprudenza nel senso che: “L'azione del committente per il risarcimento dei danni derivanti dalle difformità, i vizi o la mancanza di qualità dell'opera appaltata si aggiunge nel caso di colpa dell'appaltatore a quella diretta all'eliminazione a spese dell'appaltatore delle difformità e dei vizi o alla riduzione del prezzo specificamente prevista dall'art. 1668 cod. civ.. Le predette azioni non sono surrogabili l'una con l'altra ed in particolare non è consentito ottenere con la domanda di risarcimento dei danni gli effetti dell'azione per l'eliminazione dei vizi, se questa non è stata proposta e neppure è possibile pretendere sotto il profilo del risarcimento (quando non sussistono danni ulteriori cagionati dall'opera difettosa) una riduzione del prezzo maggiore dell'entità del corrispettivo pattuito, salvo il diritto all'eventuale rivalutazione monetaria” (cfr. Cass. Civ. n. 1334/1996).
Venendo quindi al caso di specie si osserva quanto segue. pag. 4/8 Il corrispettivo pattuito tra le parti per i lavori appaltati ammonta complessivamente a
€ 39.000,00 da suddividere in n. 3 rate di eguale importo (doc. 2 opponente).
Il CTU ha defalcato le opere non eseguite arrivando ad un corrispettivo finale pari ad
€ 36.982,74. Ha quindi proceduto a valorizzare le lavorazioni non realizzate a regola d'arte distinguendole in opere murarie (§ 2), lavori di idraulico (§ 3), lavori di elettricista (§ 4), lavori di tinteggiatore (§ 5), lavori di pavimentista (§ 6), lavori di falegname (§ 7).
All'esito di tale valutazione ha stimato il minor valore dell'opera eseguita rispetto a quella commissionata determinandolo in € 18.491,37 (pari al 50% del corrispettivo dell'appalto). In sede di chiarimenti ha evidenziato l'inapplicabilità dei prezziari in uso per valorizzare le opere non eseguite a regola d'arte dovendosi fare riferimento alle risultanze del sopralluogo e alle pratiche commerciali del settore.
Ritiene lo scrivente che tale criterio sia condivisibile ciò anche in considerazione del fatto che alcuna censura è stata sollevata sul punto dai rispettivi CCTTPP (che si sono invero limitati a contestare l'entità dei vizi e difetti riscontrati) i quali hanno peraltro applicato i medesimi criteri computazionali in sede di osservazioni.
Quanto alla vetustà dell'opera e a presunti vizi e difetti non denunciati (retrobancone) si rappresenta quanto segue. In primo luogo, seppure è vero che il sopralluogo è stato effettuato il 22/10/2020 il CTU ha fatto espresso riferimento a lavorazioni eseguite non a regola d'arte senza computare l'eventuale ammaloramento dovuto alla normale usura. Secondariamente, la committenza ha denunciato il distacco della copertura del bancone, sicché il CTU ha esaminato la doglianza rilevando che: “il bancone nel suo complesso non [è] stato eseguito a regola d'arte” ciò anche in rapporto alla scelta dei materiali. Sul punto si rileva che, per giurisprudenza risalente ma costante, in fase di esecuzione dell'opera l'appaltatore è tenuto “a controllare, tra l'altro, la qualità del materiale impiegato rispondendo dei vizi di tale materiale anche quando questo è fornito dal committente o da produttore da questo indicato” (cfr. Cass. Civ. n.
169/1996).
pag. 5/8 Da quanto esposto risulta dunque che il minore valore delle opere effettivamente eseguite è pari complessivamente ad € 18.491,37, dal quale va scomputato quanto già versato dal committente (€ 13.000,00) sicché residua un saldo in favore dell'opposta pari ad € 5.491,37.
Il CTU ha quindi enucleato i costi di ripristino al fine di conseguire il risultato finale voluto dal committente, costi stimati in € 13.000,00 (pag. 9). Tali costi non possono tuttavia essere addossati all'appaltatore per le ragioni di cui sopra. In altre parole, se alla riduzione del prezzo in rapporto alle opere eseguite a regola d'arte andassimo a sommare anche l'importo delle opere da eseguire per raggiungere il risultato finale ponendolo a carico dell'appaltatore si realizzerebbe un indebito arricchimento del committente il quale otterrebbe l'esecuzione dell'opera senza di fatto sostenere alcun esborso.
Come affermato dalla giurisprudenza infatti: “In tema di appalto, il committente, qualora esperisca i rimedi riparatori di cui all'art. 1668, primo comma, cod. civ., deve conseguire la medesima utilità economica che avrebbe ottenuto se
l'inadempimento dell'appaltatore non si fosse verificato, la cui determinazione va commisurata - nei limiti del valore dell'opera o del servizio - al «quantum» necessario per l'eliminazione dei vizi e delle difformità ovvero al «quantum» monetario per cui gli stessi vizi e difformità incidono sull'ammontare del corrispettivo in denaro pattuito, e non può tradursi nell'acquisizione di una utilità economica eccedente” (cfr. Cass. Civ. n. 4161/2015).
Attraverso la domanda di riduzione del prezzo il committente ha ottenuto di pagare solo quanto è stato effettivamente realizzato dall'appaltatore. Le lavorazioni ulteriori necessarie per conseguire il risultato finale non possono quindi essere addebitate a quest'ultimo configurandosi altrimenti in capo al committente quell'utilità economica non spettante indicata dalla Suprema Corte.
Il danno risarcibile consiste invece “nel ristoro delle spese sopportate dall'appaltante per provvedere, a cura di terzi, ai lavori ripristinatori” (cfr. Cass. Civ. n.
19103/2012) con l'ulteriore specificazione che: “se oggetto dell'appalto sia [come pag. 6/8 avvenuto nel caso di specie] l'esecuzione di un'attività sul bene del committente, alla luce dei medesimi criteri di proporzionalità tra oggetto dell'appalto e danno, il risarcimento non può concretarsi in un radicale intervento di ripristino della cosa
[…], facendo altrimenti conseguire al danneggiato una "res" qualitativamente migliore rispetto a quella anteriore” (cfr. ibidem).
Il danno risarcibile non è quindi coincidente con l'esborso necessario per conseguire il risultato finale voluto dal committente, ma è circoscritto ai soli costi necessari ad emendare ai vizi e difetti procurati dalle lavorazioni effettuate dall'appaltatore non a regola d'arte.
Nel caso di specie sono computabili a tale titolo i soli costi sostenuti per l'intervento eseguito dalla ditta (doc. 6) ed il relativo danno da Controparte_2
fermo dell'attività per il giorno 18/10/2016 (stimato dal CTU in € 495,13). Non è stato invece documentato l'esborso sostenuto per l'ulteriore intervento eseguito dalla
(doc. 9), sicché esso non può essere Controparte_3
computato, pur potendosi riconoscere un ulteriore giorno di fermo dell'attività quanto al 18/9/2017.
Il danno risarcibile ammonta quindi complessivamente ad € 1.306,26 (i.e. € 316,00 +
€ 495,13 + € 495,13), non essendo stati documentati danni ulteriori (p.e. incremento dei costi di lavorazione rispetto all'epoca dell'appalto, riduzione del volume di affari o altro).
In definitiva il decreto ingiuntivo opposto va revocato e l'opponente condannata a versare all'opposta la minor somma di € 4.185,11 (i.e. € 5.491,37 – € 1.306,26), oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo.
Stante l'esito complessivo del giudizio le spese si intendono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni ulteriore questione disattesa o assorbita così provvede:
in parziale accoglimento dell'opposizione proposta revoca il decreto ingiuntivo n.
3919/2017 (n. 10366/2017 R.G.) del 3/7/2017; pag. 7/8 condanna parte opponente a corrispondere all'opposta la somma di € 4.185,11, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Brescia, lì 26/11/2025.
Il giudice
Andrea AR
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione Civile
R.G. 15979/2017
Il Tribunale di Brescia, Terza Sezione, in persona del giudice dott. Andrea AR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero sopra emarginato pendente tra
(C.F. Parte_1
), assistita e difesa dagli Avv.ti SPORCHIA MILENA MARIA e P.IVA_1
PE SA attrice/opponente contro
(C.F. ), assistita e Controparte_1 P.IVA_2
difesa dall'Avv. GHIRARDI ALDO convenuta/opposta
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da fogli rispettivamente depositati in data 22/6/2023 e 3/2/2025, nonché da verbale d'udienza del 18/2/2025, conclusioni da intendersi qui ritrascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in data 17/10/2017 parte attrice ha tempestivamente opposto il decreto ingiuntivo n. 3919/2017 (n. 10366/2017 R.G.) emesso il 3/7/2017 deducendo quanto segue: i) con scrittura privata del 26/1/2016 l'opponente ha commissionato all'opposta la progettazione, la direzione lavori e l'esecuzione delle opere di finitura di interni presso il locale commerciale a insegna “Caffè Storico” in Brescia, Piazza
Paolo VI, n. 18 (doc. 2); ii) per l'esecuzione delle opere le parti hanno concordato un corrispettivo di € 39.000,00 da saldare in tre rate di eguale importo;
iii) ciononostante i lavori non sono stati eseguiti a regola d'arte presentando difformità e vizi oggetto di tempestiva denuncia in data 22/4/2016 (doc. 3) e di esplicito riconoscimento da parte dell'appaltatore (doc. 4); iv) in particolare, sono risultate non conformi agli accordi tra le parti e alle leges artis in materia le opere di cui al doc. 5 allegato alla citazione;
v) per emendare a tali vizi l'opponente si è vista costretta a rivolgersi a ditte terze e a subire un conseguente fermo dell'attività. In conclusione, parte opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, disporsi la riduzione del prezzo pagato e da pagare e condannare l'opposta al risarcimento del danno subito.
Con comparsa di costituzione depositata in data 26/1/2018 si è costituita parte convenuta contestando in fatto e in diritto le ragioni avversarie e deducendo quanto segue: i) le lavorazioni eseguite dalla sono state effettuate a regola Controparte_1
d'arte e sono comunque conformi al progetto (doc. 1-6); ii) parte opponente è, in ogni caso, decaduta dalla garanzia prestata dall'appaltatore per i vizi e difetti ex art. 1667
c.c. avendo accettato l'opera in data anteriore al 21/2/2016 (doc. 7-11) e non avendo formalizzato la denuncia entro il termine previsto dal secondo comma della citata disposizione;
iii) le difformità riscontrate (§ 2.2), oltre a non essere state rilevate al momento della consegna, sono semmai da ricondurre a normale usura;
iv) le domande di riduzione del prezzo e di risarcimento del danno sono tra loro incompatibili dal momento che sono risarcibili ex art. 1668 c.c. i soli danni non emendabili o ristorabili
“per il tramite del rimedio invocato (laddove invece, e nella fattispecie, alcun danno potrebbe «residuare» ad una disposta «diminuzione del prezzo»)” (comparsa, pag.
11). In conclusione, parte opposta ha chiesto, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione e, in ogni caso, la condanna dell'opponente al pagamento del saldo del prezzo oltre interessi al saggio ex D.Lgs. 231/2002.
pag. 2/8 Respinta la richiesta di provvisoria esecutorietà (cfr. ordinanza 22/2/2018) e concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. la causa è stata istruita attraverso assunzione degli interrogatori formali e espletamento di prova testimoniale (verbali 10/12/2019 e
13/1/2020) nonché a mezzo di C.T.U. volta a verificare la sussistenza di eventuali vizi o difformità dell'opera e a quantificare i danni subiti dall'opponente.
Naufragato il tentativo di conciliazione e disposta un'integrazione all'elaborato peritale, all'udienza del 18/2/2025 il giudice ha assunto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * *
L'opposizione è fondata nei limiti appresso indicati.
Deve preliminarmente essere scrutinata l'eccezione di decadenza dalla garanzia cui è tenuto l'appaltatore ai sensi dell'art. 1667 c.c..
In tesi di parte opposta, infatti, la consegna dell'opera sarebbe avvenuta in epoca antecedente al 21/2/2016 mentre la denuncia risale al 22/4/2016 ossia successiva allo spirare del termine di 60 giorni previsto dalla norma. In ogni caso, sempre secondo la prospettazione della convenuta, il committente avrebbe accettato l'opera.
Entrambe le argomentazioni sono destituite di fondamento.
Con riguardo alla tempestività della denuncia dei vizi si osserva quanto segue. La data di effettiva consegna dei lavori è rimasta obiettivamente incerta. L'istruttoria testimoniale ha consentito di appurare che la consegna è stata eseguita intorno alla fine di febbraio (cfr. interpello opposto;
testi , Testimone_1 Tes_2 Tes_3
) senza tuttavia permettere di determinarne la data effettiva. Ciononostante, in
[...]
sede di interrogatorio formale l'opposto, rispondendo al capitolo 4, ha dichiarato:
“confermo, mi ero impegnato a sistemare e rifinire i lavori”. Tale dichiarazione di carattere confessorio consente di inferire che al momento della consegna dell'opera le lavorazioni non erano ancora state completate e che l'appaltatore aveva riconosciuto le difformità e i vizi tanto da avere assunto formalmente l'impegno di “sistemare e rifinire i lavori” evidentemente ritenuti non soddisfacenti dalla committenza. pag. 3/8 Ciò posto è ora possibile procedere alla disamina del merito della controversia.
L'art. 1668, comma 1, c.c. delinea un duplice rimedio in favore del committente a fronte di difformità e vizi dell'opera: i) l'eliminazione a cura e spese dell'appaltatore;
ii) la riduzione del prezzo.
La norma fa inoltre espressamente “salvo il risarcimento del danno”.
Non è revocabile in dubbio il fatto che parte attrice abbia tempestivamente formulato domanda di riduzione del prezzo e di risarcimento del danno come consentitole dalla legge. Ciò di cui si discute è piuttosto l'effetto prodotto dal cumulo delle domande in capo all'appaltatore.
In altre parole si contesta il fatto che cumulando la domanda di riduzione del prezzo e la pretesa risarcitoria l'opponente si troverebbe di fatto a beneficiare degli interventi eseguiti sul proprio locale praticamente a costo zero.
Questa non è evidentemente la ratio della norma la quale va piuttosto interpretata nel senso che il committente ha diritto a chiedere ed ottenere la riduzione del prezzo in base alle sole lavorazioni effettivamente realizzate a regola d'arte, potendo altresì conseguire il risarcimento dei danni ulteriori subiti e non ristorati attraverso la riduzione del prezzo ove adeguatamente allegati e provati.
Sul punto si è espressa la giurisprudenza nel senso che: “L'azione del committente per il risarcimento dei danni derivanti dalle difformità, i vizi o la mancanza di qualità dell'opera appaltata si aggiunge nel caso di colpa dell'appaltatore a quella diretta all'eliminazione a spese dell'appaltatore delle difformità e dei vizi o alla riduzione del prezzo specificamente prevista dall'art. 1668 cod. civ.. Le predette azioni non sono surrogabili l'una con l'altra ed in particolare non è consentito ottenere con la domanda di risarcimento dei danni gli effetti dell'azione per l'eliminazione dei vizi, se questa non è stata proposta e neppure è possibile pretendere sotto il profilo del risarcimento (quando non sussistono danni ulteriori cagionati dall'opera difettosa) una riduzione del prezzo maggiore dell'entità del corrispettivo pattuito, salvo il diritto all'eventuale rivalutazione monetaria” (cfr. Cass. Civ. n. 1334/1996).
Venendo quindi al caso di specie si osserva quanto segue. pag. 4/8 Il corrispettivo pattuito tra le parti per i lavori appaltati ammonta complessivamente a
€ 39.000,00 da suddividere in n. 3 rate di eguale importo (doc. 2 opponente).
Il CTU ha defalcato le opere non eseguite arrivando ad un corrispettivo finale pari ad
€ 36.982,74. Ha quindi proceduto a valorizzare le lavorazioni non realizzate a regola d'arte distinguendole in opere murarie (§ 2), lavori di idraulico (§ 3), lavori di elettricista (§ 4), lavori di tinteggiatore (§ 5), lavori di pavimentista (§ 6), lavori di falegname (§ 7).
All'esito di tale valutazione ha stimato il minor valore dell'opera eseguita rispetto a quella commissionata determinandolo in € 18.491,37 (pari al 50% del corrispettivo dell'appalto). In sede di chiarimenti ha evidenziato l'inapplicabilità dei prezziari in uso per valorizzare le opere non eseguite a regola d'arte dovendosi fare riferimento alle risultanze del sopralluogo e alle pratiche commerciali del settore.
Ritiene lo scrivente che tale criterio sia condivisibile ciò anche in considerazione del fatto che alcuna censura è stata sollevata sul punto dai rispettivi CCTTPP (che si sono invero limitati a contestare l'entità dei vizi e difetti riscontrati) i quali hanno peraltro applicato i medesimi criteri computazionali in sede di osservazioni.
Quanto alla vetustà dell'opera e a presunti vizi e difetti non denunciati (retrobancone) si rappresenta quanto segue. In primo luogo, seppure è vero che il sopralluogo è stato effettuato il 22/10/2020 il CTU ha fatto espresso riferimento a lavorazioni eseguite non a regola d'arte senza computare l'eventuale ammaloramento dovuto alla normale usura. Secondariamente, la committenza ha denunciato il distacco della copertura del bancone, sicché il CTU ha esaminato la doglianza rilevando che: “il bancone nel suo complesso non [è] stato eseguito a regola d'arte” ciò anche in rapporto alla scelta dei materiali. Sul punto si rileva che, per giurisprudenza risalente ma costante, in fase di esecuzione dell'opera l'appaltatore è tenuto “a controllare, tra l'altro, la qualità del materiale impiegato rispondendo dei vizi di tale materiale anche quando questo è fornito dal committente o da produttore da questo indicato” (cfr. Cass. Civ. n.
169/1996).
pag. 5/8 Da quanto esposto risulta dunque che il minore valore delle opere effettivamente eseguite è pari complessivamente ad € 18.491,37, dal quale va scomputato quanto già versato dal committente (€ 13.000,00) sicché residua un saldo in favore dell'opposta pari ad € 5.491,37.
Il CTU ha quindi enucleato i costi di ripristino al fine di conseguire il risultato finale voluto dal committente, costi stimati in € 13.000,00 (pag. 9). Tali costi non possono tuttavia essere addossati all'appaltatore per le ragioni di cui sopra. In altre parole, se alla riduzione del prezzo in rapporto alle opere eseguite a regola d'arte andassimo a sommare anche l'importo delle opere da eseguire per raggiungere il risultato finale ponendolo a carico dell'appaltatore si realizzerebbe un indebito arricchimento del committente il quale otterrebbe l'esecuzione dell'opera senza di fatto sostenere alcun esborso.
Come affermato dalla giurisprudenza infatti: “In tema di appalto, il committente, qualora esperisca i rimedi riparatori di cui all'art. 1668, primo comma, cod. civ., deve conseguire la medesima utilità economica che avrebbe ottenuto se
l'inadempimento dell'appaltatore non si fosse verificato, la cui determinazione va commisurata - nei limiti del valore dell'opera o del servizio - al «quantum» necessario per l'eliminazione dei vizi e delle difformità ovvero al «quantum» monetario per cui gli stessi vizi e difformità incidono sull'ammontare del corrispettivo in denaro pattuito, e non può tradursi nell'acquisizione di una utilità economica eccedente” (cfr. Cass. Civ. n. 4161/2015).
Attraverso la domanda di riduzione del prezzo il committente ha ottenuto di pagare solo quanto è stato effettivamente realizzato dall'appaltatore. Le lavorazioni ulteriori necessarie per conseguire il risultato finale non possono quindi essere addebitate a quest'ultimo configurandosi altrimenti in capo al committente quell'utilità economica non spettante indicata dalla Suprema Corte.
Il danno risarcibile consiste invece “nel ristoro delle spese sopportate dall'appaltante per provvedere, a cura di terzi, ai lavori ripristinatori” (cfr. Cass. Civ. n.
19103/2012) con l'ulteriore specificazione che: “se oggetto dell'appalto sia [come pag. 6/8 avvenuto nel caso di specie] l'esecuzione di un'attività sul bene del committente, alla luce dei medesimi criteri di proporzionalità tra oggetto dell'appalto e danno, il risarcimento non può concretarsi in un radicale intervento di ripristino della cosa
[…], facendo altrimenti conseguire al danneggiato una "res" qualitativamente migliore rispetto a quella anteriore” (cfr. ibidem).
Il danno risarcibile non è quindi coincidente con l'esborso necessario per conseguire il risultato finale voluto dal committente, ma è circoscritto ai soli costi necessari ad emendare ai vizi e difetti procurati dalle lavorazioni effettuate dall'appaltatore non a regola d'arte.
Nel caso di specie sono computabili a tale titolo i soli costi sostenuti per l'intervento eseguito dalla ditta (doc. 6) ed il relativo danno da Controparte_2
fermo dell'attività per il giorno 18/10/2016 (stimato dal CTU in € 495,13). Non è stato invece documentato l'esborso sostenuto per l'ulteriore intervento eseguito dalla
(doc. 9), sicché esso non può essere Controparte_3
computato, pur potendosi riconoscere un ulteriore giorno di fermo dell'attività quanto al 18/9/2017.
Il danno risarcibile ammonta quindi complessivamente ad € 1.306,26 (i.e. € 316,00 +
€ 495,13 + € 495,13), non essendo stati documentati danni ulteriori (p.e. incremento dei costi di lavorazione rispetto all'epoca dell'appalto, riduzione del volume di affari o altro).
In definitiva il decreto ingiuntivo opposto va revocato e l'opponente condannata a versare all'opposta la minor somma di € 4.185,11 (i.e. € 5.491,37 – € 1.306,26), oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo.
Stante l'esito complessivo del giudizio le spese si intendono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni ulteriore questione disattesa o assorbita così provvede:
in parziale accoglimento dell'opposizione proposta revoca il decreto ingiuntivo n.
3919/2017 (n. 10366/2017 R.G.) del 3/7/2017; pag. 7/8 condanna parte opponente a corrispondere all'opposta la somma di € 4.185,11, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Brescia, lì 26/11/2025.
Il giudice
Andrea AR
pag. 8/8