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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 24/02/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 437/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione I Civile
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Gabriella Ratti – Presidente relatore dott.ssa Emanuela Germano Cortese – Consigliere dott.ssa Silvia Orlando – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello iscritto al n. di R.G. 437/2024 e promosso da:
, in proprio e quale legale rappresentante dell'omonima impresa Parte_1 individuale, rappresentato e difeso dall'avv. Armando Paolo Schiroli - come da procura in atti
- appellante -
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
- parte appellata non costituita –
Conclusioni delle parti costituite
Per parte appellante
Come da note depositate in data 25.06.2024: “DICHIARA di rinunciare agli atti del presente procedimento di appello e chiede che ne venga dichiarata l'estinzione”
*****
Parte appellante, prima della costituzione della convenuta, ha depositato atto di rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c., con richiesta di estinzione del giudizio a spese compensate.
pagina 1 di 3 FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione del 2.05.2023, , dinanzi al Tribunale di Vercelli, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 160/2023 con cui gli veniva ingiunto il pagamento, in favore della della complessiva somma di euro 43.520,59, a titolo Controparte_1 di “rate scadute ed impagate del finanziamento” e di “scoperto di conto corrente” (del contratto a suo tempo stipulato con , argomentando plurimi motivi di doglianza, tra Controparte_2 cui il difetto legittimazione attiva di e svolgendo domanda riconvenzionale per illegittima CP_1 applicazione di interessi ritenuti non dovuti.
1.1. Con tempestiva comparsa di risposta si costituiva rappresentata in giudizio Controparte_1 da contestando le affermazioni e le richieste di controparte e chiedendo il Controparte_3 rigetto dell'opposizione.
1.2. Il Tribunale di Vercelli, con la sentenza n. 121/2024 del 26.02.2024 dichiarava infondata l'opposizione e la domanda riconvenzionale condannando parte opponente alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi euro 9.142,00 oltre alla condanna ex art. 96 c.p.c. per euro
2.000, oltre oneri e accessori.
2. ha proposto appello formulando un unico motivo di doglianza, già Parte_1 sfavorevolmente valutato dal primo Giudice, attinente al difetto di legittimazione attiva di
[...]
risultando la a suo dire, priva dei requisiti richiesti ex lege ai fini CP_1 Controparte_3 della rappresentanza processuale.
2.1. La Corte di Appello ha fissato la prima udienza di comparizione parti al giorno 10.09.2024, poi ulteriormente differita al giorno 11.02.2025, mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
2.2. Nelle more della trattazione della prima udienza e prima della costituzione della convenuta, in data 25 giugno 2024, il difensore di parte appellante ha depositato una nota con cui ha dato atto di aver raggiunto un accordo transattivo con la controparte, rinunziando agli atti del giudizio e chiedendone l'estinzione ex art. 306 c.p.c.
3. I difensori dell'appellante sono muniti del potere di rinunciare perché espressamente attribuitogli nella procura alle liti rilasciata ex art. 83 c.p.c. e, tale rinunzia agli atti, essendo intervenuta in epoca antecedente alla costituzione della convenuta, non necessita di apposita di accettazione della controparte. La rinuncia agli atti dell'appello comporta quindi l'estinzione del presente giudizio, non dovendosi pronunciare sulle spese in quanto queste vanno poste a carico pagina 2 di 3 del rinunciante, o vanno eventualmente compensate, soltanto nel caso in cui la controparte, già costituita, abbia espressamente accettato la rinuncia.
4. La Corte prende atto della rinuncia all'appello e provvede in conformità.
5. Non sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art.13 DPR n.115/2002, nel testo attuale applicabile al presente giudizio di appello, che è stato radicato dopo il 30.1.2013, perché il pagamento del doppio del contributo unificato è previsto dalla norma richiamata a carico della parte il cui appello, principale o incidentale, sia stato dichiarato inammissibile o improcedibile, o sia stato respinto nel merito: l'ipotesi dell'estinzione per rinuncia della stessa parte che ha proposto il gravame non è quindi prevista, né appare assimilabile alle situazioni correlate alle pronunce disciplinate.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in proprio e quale legale rappresentante dell'omonima ditta Parte_1 individuale, avverso la sentenza del Tribunale di Vercelli n. 121/2024 pubblicata in data
26/02/2024 nel procedimento avente numero di R.G. 758/2023 nei confronti di Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, in persona della Curatrice
Ogni contraria istanza disattesa:
- dichiara estinto il procedimento per intervenuta rinuncia, ex art. 306 c.p.c.;
- nulla sulle spese
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile della Corte d'Appello in data
14 febbraio 2025.
La Presidente Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione I Civile
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Gabriella Ratti – Presidente relatore dott.ssa Emanuela Germano Cortese – Consigliere dott.ssa Silvia Orlando – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello iscritto al n. di R.G. 437/2024 e promosso da:
, in proprio e quale legale rappresentante dell'omonima impresa Parte_1 individuale, rappresentato e difeso dall'avv. Armando Paolo Schiroli - come da procura in atti
- appellante -
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
- parte appellata non costituita –
Conclusioni delle parti costituite
Per parte appellante
Come da note depositate in data 25.06.2024: “DICHIARA di rinunciare agli atti del presente procedimento di appello e chiede che ne venga dichiarata l'estinzione”
*****
Parte appellante, prima della costituzione della convenuta, ha depositato atto di rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c., con richiesta di estinzione del giudizio a spese compensate.
pagina 1 di 3 FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione del 2.05.2023, , dinanzi al Tribunale di Vercelli, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 160/2023 con cui gli veniva ingiunto il pagamento, in favore della della complessiva somma di euro 43.520,59, a titolo Controparte_1 di “rate scadute ed impagate del finanziamento” e di “scoperto di conto corrente” (del contratto a suo tempo stipulato con , argomentando plurimi motivi di doglianza, tra Controparte_2 cui il difetto legittimazione attiva di e svolgendo domanda riconvenzionale per illegittima CP_1 applicazione di interessi ritenuti non dovuti.
1.1. Con tempestiva comparsa di risposta si costituiva rappresentata in giudizio Controparte_1 da contestando le affermazioni e le richieste di controparte e chiedendo il Controparte_3 rigetto dell'opposizione.
1.2. Il Tribunale di Vercelli, con la sentenza n. 121/2024 del 26.02.2024 dichiarava infondata l'opposizione e la domanda riconvenzionale condannando parte opponente alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi euro 9.142,00 oltre alla condanna ex art. 96 c.p.c. per euro
2.000, oltre oneri e accessori.
2. ha proposto appello formulando un unico motivo di doglianza, già Parte_1 sfavorevolmente valutato dal primo Giudice, attinente al difetto di legittimazione attiva di
[...]
risultando la a suo dire, priva dei requisiti richiesti ex lege ai fini CP_1 Controparte_3 della rappresentanza processuale.
2.1. La Corte di Appello ha fissato la prima udienza di comparizione parti al giorno 10.09.2024, poi ulteriormente differita al giorno 11.02.2025, mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
2.2. Nelle more della trattazione della prima udienza e prima della costituzione della convenuta, in data 25 giugno 2024, il difensore di parte appellante ha depositato una nota con cui ha dato atto di aver raggiunto un accordo transattivo con la controparte, rinunziando agli atti del giudizio e chiedendone l'estinzione ex art. 306 c.p.c.
3. I difensori dell'appellante sono muniti del potere di rinunciare perché espressamente attribuitogli nella procura alle liti rilasciata ex art. 83 c.p.c. e, tale rinunzia agli atti, essendo intervenuta in epoca antecedente alla costituzione della convenuta, non necessita di apposita di accettazione della controparte. La rinuncia agli atti dell'appello comporta quindi l'estinzione del presente giudizio, non dovendosi pronunciare sulle spese in quanto queste vanno poste a carico pagina 2 di 3 del rinunciante, o vanno eventualmente compensate, soltanto nel caso in cui la controparte, già costituita, abbia espressamente accettato la rinuncia.
4. La Corte prende atto della rinuncia all'appello e provvede in conformità.
5. Non sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art.13 DPR n.115/2002, nel testo attuale applicabile al presente giudizio di appello, che è stato radicato dopo il 30.1.2013, perché il pagamento del doppio del contributo unificato è previsto dalla norma richiamata a carico della parte il cui appello, principale o incidentale, sia stato dichiarato inammissibile o improcedibile, o sia stato respinto nel merito: l'ipotesi dell'estinzione per rinuncia della stessa parte che ha proposto il gravame non è quindi prevista, né appare assimilabile alle situazioni correlate alle pronunce disciplinate.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in proprio e quale legale rappresentante dell'omonima ditta Parte_1 individuale, avverso la sentenza del Tribunale di Vercelli n. 121/2024 pubblicata in data
26/02/2024 nel procedimento avente numero di R.G. 758/2023 nei confronti di Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, in persona della Curatrice
Ogni contraria istanza disattesa:
- dichiara estinto il procedimento per intervenuta rinuncia, ex art. 306 c.p.c.;
- nulla sulle spese
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile della Corte d'Appello in data
14 febbraio 2025.
La Presidente Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 3 di 3