Ordinanza cautelare 22 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00001/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00001/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1 del 2025, proposto da
Quattro Wind S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giampaolo Brienza, Daniela Brienza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Trivigno, non costituito in giudizio;
nei confronti
IO IO, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di sospensione dei lavori, prot. n. 3843 del 28/10/2024, del Comune di Trivigno a firma del responsabile dell’Area Tecnica Ing. Rocco Fiore;
- del provvedimento di ingiunzione di demolizione e conseguente ripristino dello stato dei luoghi, prot. n. 3959 dell’11/11/2024 notificato il successivo 04/12/2024, del Comune di Trivigno a firma del responsabile dell’Area Tecnica Ing. Rocco Fiore con il quale: “Ingiunge di demolire al Sig. D’Andrea Canio, [….] in qualità di Amministratore Unico della società Quattro Wind SRL[….] a proprie cura e spese, le opere descritte in precedenza al punto a) ricadenti sulle particelle n.ri 188, 189 e 190 mappale 18 del Comune di Trivigno, con conseguente ripristino dello stato dei luoghi da porre in essere entro il termine perentorio di giorni 90 a far tempo dalla data di notifica della presente”;
- del provvedimento di cui al precedente punto B) nella parte in cui lo stesso dispone, altresì: “l’annullamento delle pratiche DILA (Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata), presentate dalla società “Quattro Wind s.r.l.” con sede in Avigliano, c.f. e p. iva 01969310760, per il tramite del proprio tecnico delegato ing. Lino Zotti, ed acquisite al protocollo dell’Ente in data 15.10.2024 ai numeri 3713, 3714 e 3715, in quanto titoli non idonei al tipo di intervento eseguito”;
- del verbale di accertamento così come richiamato nel provvedimento di ingiunzione di demolizione, conservato agli atti dell’ufficio tecnico comunale e della relazione tecnica di sopralluogo datata 31.10.2024 di protocollo generale n. 3877, di cui non si conosce il contenuto, e v’è riserva di impugnare con motivi aggiunti al momento dell’effettiva conoscenza;
- di ogni altro atto presupposto connesso o conseguenziale che in ogni caso possa arrecare nocumento ai diritti di parte ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. PA AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, depositato in data 2/1/2025, la società deducente – titolare di tre impianti eolici, della potenza ciascuno di 200 KW, ubicati in agro di Trivigno e identificati con le sigle “FER 727”; “FER 935” e “FER 970” – ha impugnato gli atti specificati in epigrafe ed in particolare il provvedimento, prot. n. 3959 dell’11/11/2024, con cui il Comune di Trivigno ha ingiunto la demolizione degli interventi di ammodernamento realizzati sui tre impianti eolici in questione, consistiti nella sostituzione dei rispettivi aerogeneratori (senza incremento di potenza), in virtù di altrettante Dichiarazioni di inizio lavori (D.I.L.A.), acquisite al protocollo comunale ai nn. 3713, 3714 e 3715 del 15/10/2024.
1.1. L’ordinanza demolitiva risulta fondata su due distinti causali:
- l’inidoneità della D.I.L.A. a legittimare tale tipo di interventi, siccome soggetti a Procedura abilitativa semplificata ex art. 6 del D.lgs. n. 28/2011;
- l’omissione del deposito dei calcoli strutturali di cui agli artt. 93 e 94 del D.P.R. n. 380/2001.
1.2. L’impugnazione è affidata ai seguenti motivi:
- gli interventi in evidenza sarebbero assentibili mediante D.I.L.A.;
- l’incontestata omessa produzione dei calcoli strutturali (in allegato ai titoli abilitativi) non legittimerebbe l’intimata demolizione, stante la possibilità di addivenire alla sanatoria dell’omissione;
- non sarebbe chiaro se l’ingiunta demolizione riguardi solo gli interventi da ultimo realizzati ovvero gli impianti nella loro interezza;
- l’Amministrazione avrebbe conculcato le garanzie partecipative, non comunicando l’avvio del procedimento.
2. Il Comune di Trivigno, malgrado rituale intimazione, non si è costituito in giudizio.
3. Con ordinanza del 22/1/2025, è stata respinta la domanda cautelare presentata congiuntamente al ricorso.
4. In vista dell’udienza pubblica del 25/6/2025, fissata per la trattazione del merito del ricorso, parte ricorrente ha presentato un’istanza di rinvio, giustificata in ragione della pendenza del termine per l’accettazione, da parte della competente Regione Basilicata, del deposito in sanatoria dei calcoli strutturali relativi agli interventi manutentivi per cui è causa, avvenuto in data 2/3/2025.
5. All’udienza pubblica del 17/12/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Preliminarmente, va evidenziato il non lineare contegno processuale osservato dai difensori della parte ricorrente, atteso che, dopo aver instato per il rinvio dell’udienza pubblica in considerazione della pendenza del termine per l’accettazione (da parte della Regione) del deposito in sanatoria dei calcoli strutturali relativi agli interventi stigmatizzati con l’impugnata ordinanza, null’altro hanno rappresentato al riguardo, essendosi limitati a chiedere, con laconica nota scritta, il passaggio in decisione della causa.
7. Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
Ed invero, pur essendo condivisibile la riconducibilità degli interventi stigmatizzati nel regime della D.I.L.A., di cui all’art. 6- bis , co. 1, lett. a), del D.lgs. n. 28/2011 (“ impianti eolici: interventi consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 20 per cento e interventi che comportano una riduzione di superficie o di volume, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori ”), è incontestabile ed incontroverso che la società ricorrente ha omesso il deposito dei calcoli strutturali relativi a detti interventi, adempimento da ritenersi necessario, nel perseguimento di preminenti esigenze di sicurezza, in considerazione dell’ubicazione in zona simica degli impianti e dell’idoneità delle nuove opere ad incidere sulle strutture portanti e sulla distribuzione dei carichi.
Tale omissione – come correttamente esposto nel provvedimento comunale – integra una palese violazione degli artt. 93 e 94 del D.P.R. n. 380/2001, tenuto conto di quanto previsto dal comma 4 del citato art. 6- bis (in materia di interventi assoggettati a D.I.L.A.), secondo cui “ Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità degli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, in formato cartaceo o in via telematica, una dichiarazione accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienico-sanitarie ”.
Da tale previsione discende legittimamente tanto l’inefficacia della fattispecie abilitativa di cui innanzi (per carenza di un suo requisito costitutivo), quanto, per conseguenza, la misura demolitiva ingiunta, considerato che, in ultima analisi, gli interventi oggetto di stigma risultano eseguiti in difetto di un valido ed efficace titolo, per i fini di cui all’art. 27 del D.P.R. n. 380/2001.
In tale prospettiva, è di tutta evidenza che l’ipotizzata sanabilità dell’omissione documentale in questione non sia idonea a derubricare la violazione commessa e, dunque, a legittimare manufatti realizzati sine titulo .
Quanto sopra è sufficiente al positivo scrutinio della determinazione sub iudice , siccome motivata sulla base di due autonome causali, una delle quali va certamente esente da stigma.
Sotto altro profilo, deve escludersi che il dispositivo di tale provvedimento sia viziato da qualsivoglia elemento di incertezza in punto di individuazione delle conseguenze cui esso pone capo, tenuto conto che dalla sua mera lettura emerge chiaramente che lo stigma demolitorio riguarda – e non potrebbe essere diversamente neppure dal punto di vista logico - unicamente gli interventi da ultimo eseguiti in carenza di tutti i prescritti requisiti.
Neppure persuasiva è la censura di ordine procedimentale, tenuto conto che il costante orientamento giurisprudenziale esclude che l'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive richieda la previa comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, in quanto ha natura vincolata e la partecipazione del privato al procedimento non potrebbe influenzare l'esito della decisione (cfr. ex plurimis , Consiglio di Stato, sez. V, 3/11/2025, n. 8537).
8. In assenza di controparti costituite, nulla deve disporsi in materia di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN ER, Presidente
Benedetto Nappi, Consigliere
PA AN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA AN | AN ER |
IL SEGRETARIO